CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 luglio 2023
149.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

  La seduta comincia alle 15.35.

Sull'ordine dei lavori.

  Marco OSNATO, presidente, avverte, concorde la Commissione, che si procederà ad un'inversione dei punti all'ordine del giorno della Commissione, nel senso di svolgere dapprima l'esame in sede consultiva del decreto-legge n. 69 del 2023 e successivamente le interrogazioni.

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
C. 1322 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Marco OSNATO, presidente e relatore, procede all'illustrazione del provvedimento in titolo rammentando che esso, a seguito delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, si compone di 39 articoli.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per maggiori dettagli sul contenuto del provvedimento, evidenzia le disposizioni di interesse per la Commissione Finanze.
  In primo luogo illustra l'articolo 1 che, al comma 1, introduce una nuova procedura che rafforza le garanzie dei depositanti nell'ipotesi del mancato rimborso dei medesimi da parte di una banca. Le norme in esame disciplinano l'intervento delle autorità di vigilanza nell'ipotesi in cui una banca, in ragione della sua situazione finanziaria, risulti inadempiente all'obbligo di restituire i propri depositi – ancorché non sia stata aperta nei suoi confronti la procedura di liquidazione coatta amministrativa. In tal caso si prevede che la Banca d'Italia, dopo aver verificato che l'istituto di credito non è in grado di rimborsare i propri depositi e non ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l'accessibilità agli stessi, dichiari l'esistenza di tale inadempimento, con la conseguenza che i depositanti potranno accedere al recupero dei propri depositi, entro i limiti ordinariamente previsti, tramite i sistemi di garanzia. Sono disposte altresì le necessarie modifiche di coordinamento nell'ambito del Testo Unico bancario. Sono infine introdotte due modifiche, dirette a recepire ulteriori richieste di rettifica della normativa nazionale in merito ai limiti entro i quali i sistemi di garanzia rispondono per i depositanti coperti (importo del deposito al netto di quanto recuperabile dall'attivo della banca) e alla base di calcolo da prendere in considerazione per l'applicazione di compensazioni, con riferimento ad eventuali debiti del depositante (l'ammontare complessivo del deposito e non esclusivamente il limite di 100.000 euro). Gli interventi descritti sono stati effettuati a seguito dei rilievi formulati nel Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA.
  Il comma 1-bis dell'articolo 1, introdotto al Senato, ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo in tale ipotesi l'applicazione delle disposizioni vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, l'esclusione dalla riduzione dei costi delle imposte e dei costi per la conclusione dei contratti, e precisando le modalità di calcolo delle riduzioni del costo totale del credito nel caso in cui essa non sia già stata definita dalle parti.
  Ricorda poi che di interesse della Commissione Finanze è l'articolo 2 del provvedimento, il quale modifica i criteri necessari per avvalersi dell'imposta di registro agevolata (aliquota del 2 per cento) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all'estero per ragioni di lavoro. Rammenta al riguardo che, con la procedura di infrazione 2014/4075, sono stati sollevati dubbi in ordine alla previsione di cui all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131), nota II-bis), comma 1, lettera a), nella parte in cui prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro al 2 per cento (analoga a quella prevista per l'acquisto della prima casa di residenza) se l'acquirente, cittadino italiano, si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro (anche se non elegge la residenza nel comune ove tale immobile è ubicato). La Commissione ravvisa, in tale trattamento differenziato applicato al cittadino di altro Stato UE, una discriminazione fondata sulla nazionalità (articolo 18 TFUE). Inoltre, – considerando l'acquisto della proprietà immobiliare una forma di «stabilimento» – la Commissione ravvisa, nella fattispecie, la violazione della «libertà di stabilimento» di cui all'articolo 49 TFUE, in base alla quale le possibilità di stabilimento, in ogni Stato UE, debbono essere le stesse e per gli operatori «interni» a tale Stato e per quelli «transfrontalieri».Pag. 53
  Evidenzia come il comma 1 dell'articolo 2, al fine di andare incontro ai rilievi della Commissione UE, sopprime l'individuazione soggettiva dell'agevolazione, ovvero la qualifica di cittadino italiano emigrato all'estero, legandola ad un criterio oggettivo non legato più alla cittadinanza; in particolare, la norma modifica le vigenti disposizioni nella parte in cui prevedono che l'aliquota agevolata si applica anche all'acquirente di un immobile trasferitosi all'estero per ragioni di lavoro, nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. Con le nuove norme introdotte l'aliquota agevolata si applica se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria.
  Rammenta poi che l'articolo 3, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170, in tema di mancato recepimento di disposizioni UE in materia di revisione contabile, consente alla Consob di trasmettere alle autorità competenti di un paese terzo: carte di lavoro o altri documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia; relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni contabili. La trasmissione di tali dati può avvenire a condizione che vengano rispettati i requisiti specificamente previsti dalla normativa europea e nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali contenute nel regolamento GDPR.
  L'articolo 19 del provvedimento modifica la legge di bilancio 2022 al fine di prevedere che le agevolazioni fiscali concesse in favore delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI siano subordinate alla destinazione del 100 per cento (in luogo del 20 per cento) degli utili al finanziamento delle attività statutarie non commerciali. Viene dunque previsto che, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle attività statutarie non commerciali. Di conseguenza, l'esenzione degli utili dall'IRES e dall'IRAP è garantita a fronte della destinazione del 100 per cento (anziché del 20 per cento) di tali utili al finanziamento delle attività statutarie non commerciali. Contrariamente a quanto avviene nel testo pre-vigente, tali attività non commerciali non sono espressamente elencate.
  Infine illustra l'articolo 25-bis, introdotto al Senato, con cui si intende attuare la direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato.
  Ricorda che la predetta direttiva ha introdotto due innovazioni sostanziali nel quadro normativo dell'Unione europea: ha esteso ai prodotti del tabacco riscaldato il divieto, già esistente per le sigarette e il tabacco da arrotolare, di immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante o contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l'odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensità di fumo; ha revocato la possibilità per gli Stati membri di concedere per i prodotti del tabacco riscaldato, nella misura in cui si tratta di prodotti del tabacco da fumo, esenzioni dall'obbligo di recare specifici messaggi informativi e avvertenze combinate relative alla salute. Per «prodotto del tabacco riscaldato» la direttiva intende un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre un'emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche,Pag. 54 che viene poi inalata dall'utilizzatore o dagli utilizzatori e che, a seconda delle caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo o un prodotto del tabacco da fumo.
  Precisa che un primo gruppo di novelle, recate dal comma 1 dell'articolo 25-bis, riguarda il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. In primo luogo, viene ivi introdotta la definizione di «prodotto del tabacco riscaldato», secondo la quale quest'ultimo è «un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che è poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione» (nuova lettera j-bis) dell'articolo 2). Viene inoltre estesa al prodotto del tabacco riscaldato l'applicabilità dei vigenti divieti in materia di immissione sul mercato di prodotti con determinati aromi o additivi (modifica al comma 7 dell'articolo 8). Viene infine esteso al prodotto del tabacco riscaldato da fumo l'obbligo relativo al messaggio informativo e alle avvertenze combinate relative alla salute previsti ex lege.
  Il comma 2 dell'articolo 25-bis apporta una modifica testuale al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il Testo Unico Accise, relativo alla definizione di «tabacchi da inalazione senza combustione». L'articolo 39-bis, oggetto di novella, nel testo vigente stabilisce che devono essere considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che «possono essere consumati» senza processo di combustione (comma 2, lettera e-bis)). In base alla modifica recata dal comma in esame, dovrebbero invece essere considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che «sono consumati» senza processo di combustione.
  Il comma 3 dell'articolo 25-bis stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. Dispone, inoltre, che i prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi, giacenti presso i produttori e i depositi fiscali alla predetta data del 23 ottobre 2023, non possano essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Prevede, altresì, che gli stessi prodotti non possano essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e che questi ultimi possano effettuarne la vendita fino ad esaurimento delle scorte.
  Formula infine una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 15.40.

INTERROGAZIONI

  Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

  La seduta comincia alle 15.40.

  Marco OSNATO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-00094 Pella: Chiarimenti in ordine alla compatibilità del regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

  Il sottosegretario per l'economia e le finanze, Federico Freni, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Roberto PELLA (FI-PPE) prende atto della risposta del Governo e se ne dichiara soddisfatto. Rileva, tuttavia, che essa risponde solo in parte ai quesiti posti dalla propria interrogazione; ritiene infatti che sia necessario un aggiornamento in ordine alle questioni poste in tema di lavoratori impatriati e di compatibilità con il regime Pag. 55degli aiuti di Stato in de minimis, in particolare con riferimento alla disparità di trattamento per la categoria dei lavoratori autonomi.

5-00603 Fenu: Dati relativi al gettito derivante dal pagamento dell'imposta sui servizi digitali.

  Il sottosegretario per l'economia e le finanze, Federico Freni, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3), esponendo i più significativi dati di gettito dell'imposta sui servizi digitali e rinviando alla documentazione depositata per l'illustrazione comparativa del relativo andamento.

  Emiliano FENU (M5S) ritiene che dalla risposta del sottosegretario Freni emergano dati molto utili anche per il Governo e per la maggioranza, in ragione dell'aumento nel tempo del gettito derivante dall'imposta sui servizi digitali. Benché a suo parere la risposta dell'esecutivo sia stata esaustiva, non si dichiara soddisfatto dall'azione condotta dal Governo in tale ambito; ritiene infatti che il settore dei servizi digitali produca un ammontare di ricavi ben più alto di quanto sia effettivamente assoggettato a prelievo e che il relativo gettito risulti ancora esiguo rispetto alla fiscalità generale. Auspica dunque che il Governo presti maggiore attenzione alla tematica.

5-01153 Gusmeroli: Apposizione del visto di conformità per la trasmissione della dichiarazione dei redditi ai fini della regolarizzazione delle violazioni formali.

  Il sottosegretario per l'economia e le finanze, Federico Freni, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) auspica una pronta risoluzione delle criticità nascenti da quelle che, a suo avviso, sono di fatto irregolarità di natura formale, che non implicano evasione fiscale. In particolare si augura la pronta approvazione del disegno di legge di delega fiscale, il quale già prevede forme di attenuazione delle sanzioni per i casi di irregolarità di natura formale, modulate in base alla pericolosità fiscale dei contribuenti.

  Marco OSNATO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 25 luglio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 145 del 19 luglio 2023:

   a pagina 41, al sommario;

   a pagina 43, prima colonna, trentanovesima riga;

   a pagina 50, seconda riga,

   le parole: «5-00136» sono sostituite dalle seguenti: «5-01136».