CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 luglio 2023
149.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 120

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

  La seduta comincia alle 15.50.

DL 69/2023 – Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
C. 1322 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco CERRETO (FDI), relatore, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul provvedimento in esame, come modificato durante l'esame presso il Senato. Segnala che il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano e che le norme di competenza della Commissione Agricoltura sono contenute negli articoli 10, 10-bis e 25.
  In particolare, evidenzia che l'articolo 10 prevede il divieto di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso, quali, ad esempio, gli sfalci e le potature, nelle zone delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite giornaliero o annuale di qualità dell'aria ambiente previsti per il PM10, limitatamente ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto (commi 1 e 2). Segnala che il comma 3 esclude dall'applicazione di tale divieto le zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – FEASR. Osserva che il comma 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro per chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione delle disposizioni dell'articolo in esame. Sottolinea, inoltre, che il comma 5 prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di incentivare l'attività di raccolta, trasformazione e impiego del materiale vegetale Pag. 121per fini energetici nel rispetto dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la produzione di materiali e prodotti e per altre finalità. Evidenzia che al comma 6 si disciplina la possibilità per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le autorità competenti di promuovere accordi di programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, per le finalità previste dal comma 5, nei quali possono essere individuati anche criteri e prassi relativi ai pertinenti utilizzi del materiale vegetale. Fa presente che il comma 7 reca disposizioni per il finanziamento delle attività e degli utilizzi previsti ai commi 5 e 6, stabilendo che questi siano presi in considerazione nella previsione delle misure nazionali e regionali di incentivazione e di finanziamento in materia di qualità dell'aria e di sviluppo rurale e che i provvedimenti relativi al Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico e al Piano Strategico nazionale della politica agricola comune per il periodo 2023-2027 assicurino una priorità al finanziamento di tali attività. Segnala che il comma 8 dispone che il divieto di cui al comma 1 si applica per la prima volta al periodo 1° ottobre 2023 – 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti dei valori limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2023. Infine, evidenzia che il comma 9 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita alle disposizioni contenute nell'articolo 10.
  Osserva, dunque, che l'articolo 10-bis, al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, rese nella causa C-348/18 dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, reca disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Sottolinea che, a tal fine, il comma 1 incarica AGEA di eseguire le operazioni nazionali di compensazione e di rideterminare il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo. Fa presente che il comma 2 disciplina le modalità di calcolo della riduzione del prelievo dovuto dai produttori con esubero produttivo, prevedendo che, qualora le riduzioni previste non esauriscano le disponibilità, il residuo venga ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale. Segnala che, in base al comma 3, AGEA, in sede di ricalcolo, applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti, con decorrenza, in conformità al principio di affidamento, dal 27 giugno 2019. Evidenzia che il comma 4 dispone che tutte le comunicazioni di ricalcolo già comunicate da AGEA sono prive di effetto, venendo sostituite da quelle effettuate ai sensi dell'articolo in esame. Osserva che il comma 5 prevede che la notifica di ricalcolo ai produttori vale quale intimazione al versamento delle somme derivanti da debiti relativi alle quote latte. Sottolinea che i produttori, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica, possono presentare all'AGEA richiesta di rateizzazione. Segnala che il comma 6 prevede che possono accedere al ricalcolo degli importi dovuti anche i produttori che, entro la data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge, hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo, escludendo dall'applicazione della norma coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successi provvedimenti, sia amministrativi che di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte, a condizione che aderiscano alla possibilità di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater del decreto-legge n. 5 del 2009, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-quater e 8-quinquies del medesimo decreto-legge. Sottolinea che, a questo fine, il comma 7 dispone che, a pena di decadenza, entro Pag. 122sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, i produttori interessati presentino ad AGEA istanza di ricalcolo del prelievo, nella quale il produttore deve espressamente indicare l'autorità giudiziaria avanti a cui pende il ricorso e il numero di ruolo dello stesso e deve dichiarare che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto nel comma 6 e che si impegna a corrispondere la somma ricalcolata secondo le modalità rateali disciplinate ai sensi del medesimo comma 6. Osserva che il comma 8 dispone che, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di ricalcolo, il produttore può comunicare ad AGEA che non intende accettarlo e che intende proseguire il contenzioso pendente. Sottolinea che, se entro tale termine il produttore non invia la comunicazione, il ricalcolo si intende accettato, il produttore è ammesso alla rateizzazione e il procedimento giurisdizionale pendente viene dichiarato estinto. Fa presente che, entro venti giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione, ciascuna parte può chiedere, con istanza depositata presso l'organo giudicante, che venga fissata udienza per la prosecuzione della controversia perché non sussistevano i presupposti per l'estinzione. Segnala che il giudice, fissata l'udienza, qualora ritenga che l'istanza sia infondata, conferma con sentenza la dichiarazione di estinzione o dispone per la prosecuzione del giudizio, qualora ritenga l'istanza fondata. Evidenzia che il comma 9 dispone che, qualora AGEA respinga l'istanza di ricalcolo e di rateizzazione, il produttore interessato può contestare tale decisione presentando motivi aggiunti esclusivamente nell'ambito del procedimento già pendente ai sensi del comma 6. Osserva che, in base al comma 10, il produttore che nell'istanza di ricalcolo e rateizzazione dichiari falsamente che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto dal comma 6, è punito ai sensi degli articoli 483 (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) e 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale. Segnala che il comma 11 dispone che il produttore ammesso alla rateizzazione che ometta il versamento nei termini della prima rata, decade dalla rateizzazione e si applica a suo carico l'imputazione di prelievo oggetto del ricorso estinto. Fa presente che al produttore che non versi nei termini le rate successive alla prima si applicano, con riferimento alle rate non versate, le vigenti disposizioni in materia di riscossione coattiva del prelievo supplementare, con una maggiorazione degli interessi di tre punti percentuali. Segnala che il comma 12 dispone che nei contenziosi pendenti che non vengano definiti ai sensi dell'articolo in esame, ovvero negli eventuali giudizi di ottemperanza conseguenti a sentenze passate in giudicato, il giudice competente, nella eventuale rideterminazione del prelievo dovuto, applica i criteri previsti dal comma 2. Evidenzia, infine, che il comma 13 dispone una proroga di ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame dei termini entro cui i produttori possono esercitare la facoltà di rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte.
  Fa presente che l'articolo 25 reca modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, alla luce dei rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 10375/22/AGRI. In particolare, evidenzia che la lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo, includendo espressamente nel suo ambito di applicazione, oltre alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, anche quelle eseguite da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti. Segnala che la lettera b) del comma 1 sostituisce l'articolo 4, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo, che includeva fra le pratiche soggette a divieto l'annullamento di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a trenta giorni, salvo eccezioniPag. 123 da individuare con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sottolinea che la nuova formulazione della lettera c) vieta l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti, specificando che un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve. Fa presente che l'individuazione di casi particolari nonché dei settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni è demandata a un regolamento del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Evidenzia che la lettera c) del comma 1 sostituisce il comma 1 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo, prevedendo che le denunce relative all'asserita attuazione di pratiche commerciali vietate possono essere presentate all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ICQRF) dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, e anche dai fornitori stabiliti in altri Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale. Inoltre, segnala che la denuncia può essere presentata all'Autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata.

  Mirco CARLONI (LEGA), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, chiede al relatore se sia pronto per la presentazione della proposta di parere.

  Marco CERRETO (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, già inviata, per le vie brevi, ai componenti della Commissione (vedi allegato).

  Stefano VACCARI (PD-IDP) annuncia il voto di astensione del suo gruppo, motivandolo, da un lato, con la contrarietà rispetto all'utilizzo della decretazione d'urgenza in un ambito in cui – di norma – si è sempre intervenuti con la legge europea o di delegazione europea, dall'altro, con l'opportunità di assumere una posizione responsabile quando si tratta di procedure di infrazione, nonostante la contrarietà di merito in ordine ad alcune scelte effettuate, come quelle riguardanti l'ILVA o la scuola.

  Cristina ALMICI (FDI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere in esame, sottolineando la propria soddisfazione per la risoluzione contenuta nell'articolo 10 relativamente all'annosa controversia sul pagamento delle quote-latte.

  Davide BERGAMINI (LEGA) dichiara a nome del suo gruppo il voto favorevole sul provvedimento in esame, apprezzando l'impegno profuso per la risoluzione di questioni particolarmente spinose che da anni attendevano una definizione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.