CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 luglio 2023
149.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 87

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

  La seduta comincia alle 15.45.

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
C. 1322 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 88

  Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Antonio BALDELLI (FDI), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2023, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano» (C. 1322 Governo, approvato dal Senato).
  In via generale, rammenta che l'articolo 117, primo comma, della Costituzione fa carico alla legislazione statale e regionale di conformarsi ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, pertanto, i passaggi delle nostre leggi in vigore che non si adeguassero alle norme dell'Unione europea sarebbero suscettibili di essere dichiarati illegittimi dalla nostra Corte costituzionale; se poi si trattasse di contrasto con regolamenti – vale a dire di fonti di applicazione diretta nell'ordinamento interno – le disposizioni nazionali potrebbero addirittura essere disapplicate dal giudice ordinario.
  Inoltre, sul fronte del diritto dell'Unione europea, il mancato adeguamento è fonte di responsabilità innanzi alla Commissione europea e – potenzialmente – alla Corte di giustizia del Lussemburgo. La Commissione per questo può aprire procedure d'infrazione che iniziano con la messa in mora e, eventualmente, la redazione di un parere motivato e, poi, possono proseguire con il deferimento alla Corte.
  Proprio per evitare l'avvio di queste procedure o per ottemperare ai pareri motivati, il Governo ha emanato il decreto-legge n. 69 del 2023.
  Venendo agli aspetti più specificamente inerenti alle competenze della Commissione Trasporti, l'articolo 9 modifica gli articoli 6 e 7 del codice della strada, introducendo limitazioni delle emissioni nocive derivanti dal traffico veicolare e misure volte al miglioramento della qualità dell'aria, per chiudere la procedura d'infrazione alla luce della direttiva 2008/50/CE.
  Un primo gruppo di modifiche (lettera a)) interessa l'articolo 6, che regolamenta la circolazione fuori dei centri abitati, al quale sono aggiunti i nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies.
  Il comma 1-bis consente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, di disporre riduzioni, anche permanenti, della velocità di circolazione dei veicoli sulle autostrade e strade extraurbane principali, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi.
  Ricorda in proposito che l'articolo 142 del medesimo codice fissa i limiti di velocità su tali strade a 130 chilometri orari per le autostrade (110 chilometri orari in caso di precipitazioni atmosferiche; il limite può essere elevato a 150 chilometri orari in presenza di specifiche condizioni) e 110 chilometri orari per le strade extraurbane principali (90 chilometri orari in caso di precipitazioni atmosferiche).
  Evidenzia che la procedura prevede che la decisione di introdurre limiti di velocità inferiori sia adottata sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale.
  Sottolinea che, ai sensi del nuovo comma 1-ter, l'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale è tenuto a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-bis, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, commi 3 e 5 del Codice della strada, ossia con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali emanate dall'organo competente.
  Segnala che il comma 1-quater consente di effettuare l'accertamento del controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma 1-bis con i dispositivi o mezzi Pag. 89tecnici di controllo del traffico non presidiati, utilizzati o installati dagli organi di polizia stradale per il rilevamento delle infrazioni alla guida e di cui viene data informazione agli automobilisti.
  Rileva che il comma 1-quinquies stabilisce, per l'ipotesi di mancata osservanza dei limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis, l'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 142 del Codice della strada in caso di violazione dei limiti di velocità.
  In riferimento alla seconda modifica prevista dall'articolo 9 del decreto-legge (lettera b)), fa presente che concerne l'articolo 7, che regolamenta la circolazione nei centri abitati, a cui viene aggiunto un nuovo comma 9-ter, volto a consentire ai comuni di stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato (ZTL), diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti.
  Precisa che, nella relazione illustrativa, che specifica che le misure dell'articolo 9 in esame sono deputate al miglioramento della qualità dell'aria, viene citata ancora la direttiva 2008/50/CE, che impone agli Stati membri di limitare le emissioni inquinanti e che risulta oggetto delle tre seguenti procedure di infrazione. La prima, 2014/2147, ha ad oggetto la contestazione circa il superamento nelle zone interessate dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e la mancata adozione delle misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10 nell'insieme delle zone interessate (Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto). Ricorda che, in relazione a tale procedura, l'Italia è stata condannata dalla Corte di giustizia europea nella causa 644/18.
  La seconda procedura di infrazione, 2015/2043, ha ad oggetto il superamento e la mancata adozione di misure finalizzate a ridurre i valori limite del biossido di azoto (NO2) nei territori interessati (Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana). Rammenta che, nell'ambito di tale procedura, è stata pronunciata dalla Corte europea di giustizia sentenza di condanna nella causa n. 573/2019.
  Rammenta, altresì, che nel 2020, la Commissione ha infine aperto la procedura 2020/2299, relativamente al PM2,5.
  Segnala che l'articolo 24 del decreto-legge, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, interviene sull'articolo 84 del codice della strada, in attuazione della direttiva 2022/738/UE.
  Osserva che, in sintesi, le nuove disposizioni esplicitano la vigenza del principio di libero stabilimento e circolazione delle imprese di trasporto merci che utilizzino servizi di locazione di mezzi senza conducente. Da questo punto di vista, sono aggiornati e coordinati tutti i rinvii e i riferimenti normativi.
  Più nel dettaglio precisa che il nuovo comma 2 dell'articolo 84 del codice della strada consente anche per il trasporto nazionale l'utilizzazione di veicoli locati in un qualsiasi Stato membro; il nuovo comma 3 dell'articolo 84 prevede la possibilità di locare senza conducente anche i trattori; il nuovo comma 4-ter vieta che alla locazione sia collegato un contratto di servizio che includa prestazioni di personale di guida o di accompagnamento; prescrive l'esclusiva in favore dell'impresa locataria per la durata del contratto; impone che il veicolo locato sia guidato da personale proprio dell'impresa locataria. Sottolinea che la violazione di queste norme è assistita dalla sanzione amministrativa pecuniaria da 430 a 1.731 euro (comma 7-bis);
  Precisa, altresì, che il nuovo comma 4-quater, a sua volta, prevede che, in formato cartaceo o elettronico, restino sempre a bordo del veicolo locato: il contratto di locazione o un suo estratto autenticato; se il conducente non sia egli stesso il locatario, il suo contratto di lavoro o un suo estratto autenticato. Tali documenti possono essere sostituiti da documentazione equivalente secondo le disposizioni vigenti.
  Segnala che il nuovo comma 5 prevede che, per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui al comma 4, la carta di circolazione è rilasciata alle imprese che esercitano l'attività in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del PresidentePag. 90 della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481.
  Quanto invece al testo del decreto-legge, in relazione all'articolo 24, rileva quanto segue. Il comma 5, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento 2009/1071/CE, prevede che la targa di immatricolazione del veicolo locato sia iscritta nell'apposito registro elettronico nazionale, a cura del CED del MIT.
  Il comma 6 indica, ai fini della normativa europea, quale punto di contatto nazionale, la Direzione generale del MIT per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, incardinata nel Dipartimento per la mobilità sostenibile.
  I commi 7 e 8 prevedono rispettivamente l'abrogazione del decreto ministeriale (politiche comunitarie) n. 601 del 1987 e la clausola di invarianza finanziaria.
  Riferisce che nel corso dell'esame in sede referente al Senato, è stato inoltre inserito l'articolo 24-bis, volto ad adeguare l'ordinamento interno al regolamento 2021/782/UE in tema di diritti e obblighi dei passeggeri ferroviari, il quale costituisce la rifusione, vale a dire il testo coordinato con le modifiche, del previgente regolamento 2007/1371/CE.
  Evidenzia che il citato articolo 24-bis, infatti, reca una ampia modifica al decreto legislativo n. 70 del 2014, il quale conteneva disposizioni di adeguamento a tale ultimo regolamento.
  La novella introdotta sostituisce l'espressione «Organismo di controllo» con la parola «Organismo». In definitiva e in sintesi, il decreto legislativo n. 70 del 2014, come novellato, conferisce all'Organismo poteri più incisivi e ridisegna il meccanismo dei reclami degli utenti dei servizi ferroviari, adeguandolo all'articolo 28 del nuovo regolamento UE. In particolare, il combinato disposto di quest'ultima disposizione con l'articolo 4, comma 4, del testo legislativo novellato prevede la seguente disciplina: le imprese ferroviarie e i gestori di stazione che abbiano in media un flusso di più di 10 mila passeggeri al giorno nel corso di un anno, sono tenute a un'ampia diffusione tra i passeggeri delle loro informazioni di contatto e della loro lingua, o lingue, di lavoro e a istituire un meccanismo per la gestione dei reclami (eccezione fatta per quel che concerne i bagagli); i passeggeri possono presentare un reclamo entro tre mesi dall'inconveniente; entro un mese dalla ricezione del reclamo il destinatario fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero che riceverà una risposta nell'ambito di un periodo inferiore a tre mesi dalla data di ricezione del reclamo; le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni conservano i dati necessari per esaminare il reclamo per la durata dell'intera procedura; entro tre mesi dal ricevimento della risposta ritenuta non satisfattiva, l'utente può proporre reclamo all'Organismo; la previsione di tutele speciali per i passeggeri con disabilità o con mobilità ridotta; la semplificazione dell'apparato delle sanzioni amministrative. In particolare, è prevista la sanzione pecuniaria di euro da 5.000 a 50.000 per tutte le violazioni del regolamento indicate nell'articolo 6, per quelle inerenti alla tutela delle persone con disabilità o mobilità ridotta (e, in questi casi, non è consentito il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della legge n. 689 del 198) e per la resa all'Organismo di informazioni inesatte, fuorvianti, incomplete o intempestive; da 2.000 a 10.000 per la violazione del divieto di praticare sovraprezzi; da 1.000 a 5.000 per la violazione delle norme in tema di biglietti cumulativi, itinerari alternativi, rimborsi, indennizzi e reclami; da 500 a 2.000 al giorno di ritardo, per la violazione delle prescrizioni dell'Organismo in tema di rimozione di condotte lesive.

  Antonino IARIA (M5S), in riferimento alla facoltà attribuita dal provvedimento alle regioni e alle province autonome di disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli in ambito urbano e extraurbano, richiama la proposta di legge all'esame della Commissione C. 892, di cui è primo firmatario, la quale persegue finalità identiche, disponendo anch'essa la riduzione dei limiti massimi di velocità previsti dal codice della strada.
  Chiede inoltre come la maggioranza possa coniugare la proposta di parere che sarà formulata sul provvedimento in esame con il disegno di legge di riforma del codice Pag. 91della strada, di iniziativa del Ministro Salvini che, al contrario, secondo quanto si apprende da notizie di stampa, non indica tra le priorità la riduzione dei limiti di velocità, ma, anzi, rende più difficile l'installazione degli autovelox. Sottolinea che il Governo, in tal modo, reitera un atteggiamento contraddittorio: da una parte, infatti, intende conformarsi agli obiettivi elaborati dall'Unione europea, dall'altra, invece, cercando di conseguire un facile consenso, incoraggia comportamenti dannosi purtroppo diffusi nel nostro Paese.

  Salvatore DEIDDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani.

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008.
C. 1261 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Riccardo Augusto MARCHETTI (LEGA), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla III Commissione Esteri sul disegno di legge recante «Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008», approvato dal Senato (C. 1261).
  Evidenzia che il disegno di legge in esame è finalizzato a consentire all'Italia di aderire al Protocollo addizionale alla Convenzione del 19 maggio 1956, che disciplina vari aspetti di diritto civile – tra cui diritti e obblighi delle parti e responsabilità del mittente e del vettore – e trova applicazione per ogni contratto di trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle Parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto siano situati in due Paesi diversi, di cui almeno uno parte della Convenzione.
  Ricorda che la Convenzione – attualmente ratificata da 58 Stati, per la maggior parte europei – definisce anche il contenuto della lettera di vettura, che è accettata come prova di un contratto di trasporto e costituisce un documento riconosciuto in sede giudiziaria a supporto di pretese relative alla perdita totale o parziale, al danneggiamento o al ritardo nella consegna della merce. Osserva che si tratta quindi di un trattato che contiene obblighi non solo a carico degli Stati ma anche dei privati.
  Rileva che, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, non era previsto che le lettere di vettura potessero essere emesse su un supporto diverso dalla carta. Con lo sviluppo delle lettere di vettura elettroniche, si è dunque resa necessario un Protocollo addizionale, oggetto del provvedimento in esame. Entrato in vigore nel 2011 e sottoscritto ad oggi da 30 Stati, il Protocollo non modifica le disposizioni sostanziali della CMR, ma fornisce un quadro giuridico supplementare per la digitalizzazione delle lettere di vettura, integrando la Convenzione stessa al fine di facilitare la compilazione facoltativa della lettera di vettura attraverso procedure di registrazione e di gestione elettronica di dati.
  Segnala che l'adesione dell'Italia al Protocollo è inoltre condizione essenziale per raggiungere uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), quello relativo alla semplificazione delle procedure logistiche e alla digitalizzazione dei documenti.
  Passando ad illustrare il contenuto, fa presente che il Protocollo, composto da sedici articoli, dopo aver fornito, all'articoloPag. 92 1, un quadro delle definizioni utilizzate e, all'articolo 2, definito il proprio campo di applicazione, all'articolo 3 elenca le modalità di autenticazione delle lettere di vettura elettroniche e dispone che l'autenticazione deve avvenire a opera delle parti del contratto di trasporto, mediante una firma elettronica affidabile.
  L'articolo 4 precisa che la lettera di vettura elettronica deve contenere le stesse indicazioni della lettera di vettura cartacea, mentre l'articolo 5 elenca le procedure e le modalità che le parti del contratto di trasporto devono concordare per ottemperare ai requisiti della lettera di vettura elettronica.
  L'articolo 6 individua i documenti che completano la lettera di vettura elettronica, e, su richiesta del mittente, prevede l'obbligo per il vettore di rilasciare una ricevuta della merce e tutte le informazioni necessarie per l'identificazione della spedizione e per l'accesso alla lettera di vettura elettronica.
  I restanti articoli recano le disposizioni relative alle modalità di firma, di ratifica e di adesione da parte degli Stati, nonché di entrata in vigore del Protocollo medesimo, oltre che di denuncia, di abrogazione, di modifica, di riserva e di composizione di eventuali controversie interpretative o applicative.
  Passando all'esame del disegno di legge di ratifica, esso è composto da quattro articoli, che recano le consuete disposizioni sull'autorizzazione all'adesione, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore, nonché la clausola di invarianza finanziaria.

  Salvatore DEIDDA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani.

  La seduta termina alle 16.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

  La seduta comincia alle 16.05.

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022)548 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'alto rappresentante, presidente del Consiglio «Affari esteri» (10597/23).
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Andrea CAROPPO (FI-PPE), relatore, fa presente che la Commissione avvia l'esame congiunto della relazione programmatica 2023 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, del programma di lavoro della Commissione europea e del programma del trio di Presidenze del Consiglio dell'UE.
  Evidenzia che si tratta di un passaggio fondamentale per l'intervento del Parlamento nella definizione della politica europea dell'Italia. Questi documenti, alla Camera, sono infatti oggetto dal 2011 di una vera e propria «sessione europea di fase ascendente», dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità del Governo e quelle delle Istituzioni dell'UE per l'anno in corso.
  In particolare, la relazione programmatica, predisposta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, indica obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno in corso. Unitamente agli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'UE, Pag. 93essa, secondo la procedura prevista dal parere della Giunta per il Regolamento della Camera del 14 luglio 2010, è stata assegnata a tutte le Commissioni permanenti, per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze. Queste approvano un parere, mentre l'esame generale è svolto dalla Commissione politiche dell'UE, la quale presenta una relazione all'Assemblea. La discussione in Assemblea di norma si conclude con l'approvazione di risoluzioni al Governo.
  Sottolinea che ci si trova dunque in presenza dell'unica procedura annuale che consente a tutti gli organi parlamentari – le 14 Commissioni permanenti e l'Assemblea – di esprimersi in modo organico, coerente e, al tempo stesso, approfondito sulle linee di azione del nostro Paese a livello europeo.
  Rileva che l'esame dei documenti presenta quest'anno un rilievo politico e strategico particolarmente significativo, trattandosi della prima volta che le Camere sono chiamate a questo esercizio nella legislatura iniziata nello scorso ottobre.
  Per questa ragione intende concentrarsi sulla relazione programmatica, che è stata predisposta dal Governo tenendo conto delle priorità legislative dell'Unione europea di cui al Programma di lavoro della Commissione europea.
  In merito ad alcune proposte legislative di particolare rilevanza su cui la Relazione programmatica non reca indicazioni specifiche, nel ritenere comunque opportuno richiamare gli orientamenti negoziali che il Governo ha accuratamente enunciato nelle apposite relazioni tecniche trasmesse alle Camere ai sensi della legge n. 234 del 2012, fa presente quanto segue.
  La Relazione del Governo si articola in quattro parti, relative rispettivamente allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle specifiche politiche strategiche, alla dimensione esterna dell'UE, al coordinamento nazionale delle politiche europee.
  Ciascuna parte è suddivisa in capitoli tematici ai quali, secondo il modello utilizzato nei due anni precedenti, vengono ricondotti 113 «dossier» specifici, relativi a singole questioni o proposte legislative dell'UE. Ogni dossier riporta l'obiettivo individuato, le azioni che il Governo intende porre in essere per perseguirlo, nonché i risultati attesi.
  Assumono anzitutto rilievo per la Commissione i passaggi della Relazione programmatica del Governo dedicati alla mobilità, in cui si sottolinea che la strategia italiana in materia è incentrata sul rafforzamento della sua sostenibilità, al fine di ridurne le emissioni di CO2. Il Governo intende, in tale contesto, perseguire nel miglioramento della capacità ferroviaria e nella promozione di progetti in co-finanziamento con fondi dell'Unione europea, quali quelli previsti dal programma «Meccanismo per collegare l'Europa» (Connecting Europe Facility o CEF).
  Quanto alle politiche e alle iniziative dell'Unione europea per la decarbonizzazione dei trasporti e la mobilità sostenibile, esse sono state prevalentemente presentate nell'ambito del cosiddetto pacchetto «Pronti per il 55%», volto a consentire entro il 2030 la riduzione del 55 per cento delle emissioni di gas ad effetto serra, e per la maggior parte già approvate. Tra queste ultime menziona il nuovo regolamento, entrato in vigore lo scorso maggio, che ha rivisto i livelli consentiti di emissione di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi. Ricorda che le nuove norme prevedono che, a partire dal 2035, tali emissioni debbano essere ridotte del 100 per cento, mettendo sostanzialmente al bando, da quella data, i veicoli a combustione interna.
  Segnala che la Commissione europea dovrebbe presentare una proposta relativa all'immatricolazione posteriore al 2035 di veicoli funzionanti con combustibili neutri in termini di emissioni di CO2, cui il Governo guarda con attenzione.
  Si tratta infatti di garantire che tra questi combustibili siano inseriti i biocarburanti prodotti in Italia.
  Ulteriori proposte dell'Unione europea per la decarbonizzazione del trasporto su strada, complementari al pacchetto «Pronti per il 55%», sono in avanzato stato di esame, tra queste la proposta di regolamento sull'omologazione di veicoli a motorePag. 94 e motori, emissioni inquinanti diverse dalla CO2 e durabilità delle batterie, cosiddetta «Euro 7».
  Queste proposte presentano gravi criticità per il nostro Paese, puntualmente messe in rilievo nelle specifiche relazioni tecniche del Governo, perché prefigurano una transizione verde non sostenibile sul piano sociale ed economico. Anzitutto si prevedono tempistiche ravvicinate che comporteranno fortissimi oneri in capo all'industria automobilistica italiana, costretta ad un imponente sforzo di riconversione industriale, e per gli stessi cittadini, non essendo adeguatamente stimato l'impatto delle nuove norme sul costo dei veicoli. Inoltre, impongono o comunque favoriscono soluzioni non coerenti con il principio di neutralità tecnologica, sia con riferimento ai motori che ai carburanti.
  Per queste ragioni la XIV Commissione della Camera ha adottato su alcune delle proposte in questione pareri motivati, ritenendo non rispettato il principio di sussidiarietà in assenza di una adeguata motivazione della necessità e del valore aggiunto dell'intervento legislativo dell'UE.
  Ritiene che di tali pronunce debba essere dato conto nel parere che la Commissione si appresta a votare.
  Infine, ulteriori proposte per la decarbonizzazione dei trasporti sono ancora in corso di esame presso le istituzioni europee. Tra queste, la Relazione programmatica del Governo attribuisce importanza prioritaria al negoziato in corso sulla proposta di regolamento per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che stabilisce obiettivi nazionali obbligatori di distribuzione della medesima infrastruttura e prevede la realizzazione di oltre 1 milione di punti di ricarica entro il 2025 e circa 3,5 milioni entro il 2030. I punti di ricarica dovranno alimentare veicoli stradali, navi ed aeroporti.
  Attendono ancora di essere approvate anche la proposta di regolamento per il trasporto aereo sostenibile, che prevede l'utilizzo di percentuali gradualmente crescenti di carburanti sostenibili per l'aviazione, partendo da un 5 per cento entro il 2030, fino al 63 per cento nel 2050, e la proposta di regolamento volta ad incentivare l'utilizzo di combustibili sostenibili e tecnologie a zero emissioni nel trasporto marittimo.
  Non sono menzionate espressamente nella relazione programmatica, ma meritano comunque una specifica considerazione alcune rilevanti proposte della Commissione europea in materia di sicurezza stradale, volte ad aggiornare le norme sulle patenti di guida, con l'introduzione della patente di guida digitale, e a favorire l'applicazione transfrontaliera del codice della strada.
  Le nuove norme dovrebbero contribuire all'obiettivo «zero vittime» dell'UE, ovvero l'azzeramento del numero di vittime della strada nell'UE entro il 2050. Vittime che nel 2022 sono state 20.000, per la maggior parte pedoni, ciclisti, motociclisti e utenti di monopattini.
  Grazie alle norme proposte, i conducenti dovrebbero essere meglio preparati ai veicoli a zero emissioni e alla guida nelle strade urbane, caratterizzate da un maggior numero di biciclette e veicoli a due ruote e da un'elevata presenza di pedoni. I giovani conducenti potranno inoltre acquisire esperienza attraverso un programma di guida accompagnata, e a partire dai 17 anni di età potranno imparare a guidare e ottenere la patente. Coloro che supereranno l'esame a 17 anni potranno guidare da soli a partire dal loro diciottesimo compleanno e lavorare come conducenti professionisti se otterranno un impiego specifico. Ciò dovrebbe contribuire a far fronte all'attuale carenza di conducenti.
  Su tali iniziative, il Governo ha trasmesso la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, valutandone positivamente le finalità generali, ma evidenziando alcune criticità su specifiche disposizioni, in particolare in merito alla previsione di estensione del concetto di residenza normale – e non anagrafica – in favore dei cittadini titolari di patente extra-UE.
  Ritiene sia necessario che la Commissione Trasporti ne avvii con urgenza l'esame ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.Pag. 95
  La Relazione programmatica riserva specifica attenzione ad un altro ambito di materia che rientra nelle competenze della Commissione Trasporti, ossia l'infrastrutturazione digitale e dell'innovazione delle reti.
  In linea generale, il Governo sottolinea con enfasi l'importanza dei temi legati alla digitalizzazione, evidenziando le enormi potenzialità ed i pericoli ad esso connessi, ed auspicando che questo possa contribuire a raggiungere l'obiettivo di un'Europa neutra dal punto di vista climatico entro il 2050.
  In tale prospettiva intende seguire con attenzione i lavori relativi alle proposte attinenti alla transizione digitale, e tra queste menziona anche quelle di non stretta attinenza della Commissione Trasporti, come il cosiddetto Chips Package, volto a fare fronte alle carenze di semiconduttori; all'istituzione di uno strumento per le emergenze nel mercato unico; alla proposta di regolamento sulle materie prime critiche; alle proposte relative alla e-privacy; alla responsabilità per danno da prodotti difettosi e da intelligenza artificiale; alle particolari forme di protezione sociale necessarie per i lavoratori delle piattaforme digitali.
  Inoltre, il Governo sottolinea l'importanza della normativa in itinere per un accesso equo ai dati e loro utilizzo, il cosiddetto Data act, con cui la Commissione europea rivede la normativa vigente per garantirne l'adeguamento alla nuova economia dei dati, evitando ostacoli alla loro condivisione e impiego nell'UE, anche in maniera trasversale. In merito segnala che il Governo richiama il ruolo dell'ISTAT a supporto della strategia europea in materia di dati e dell'Agenda digitale.
  Ricorda che la Relazione programmatica dedica infine ampio spazio alla proposta di regolamento sulla libertà dei media, di cui la Commissione Trasporti, congiuntamente con la Commissione Cultura, ha recentemente concluso l'esame ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, approvando un documento finale contenente condizioni e osservazioni per il prosieguo del negoziato a livello UE. Sottolinea che il Governo annuncia il proprio impegno per giungere all'approvazione di norme equilibrate e in grado di assicurare le finalità della proposta, tenendo al contempo conto delle specificità nazionali in settori delicati quali l'editoria e la stampa.
  Ritiene che nel parere che sarà approvato per la XIV Commissione sia necessario ribadire nelle linee essenziali quanto affermato in tale documento.
  Si avvia alla conclusione ribadendo l'esigenza che la Commissione Trasporti, nei settori di sua competenza – in linea di continuità con quanto avvenuto per la revisione degli orientamenti sulle reti transeuropee dei trasporti e per la legge europea dei media – esamini in modo specifico e sistematico, secondo la procedura di cui all'articolo 127 del Regolamento della Camera, le proposte legislative e le altre iniziative dell'Unione europea di maggiore rilevanza.
  Osserva che non è sufficiente infatti limitarsi alla definizione di indirizzi di carattere generale, attraverso l'esame degli strumenti di programmazione politica legislativa oggi all'attenzione della Commissione nonché attraverso le risoluzioni che sono approvate in occasione delle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista di ciascuna riunione del Consiglio europeo.
  Occorre che la Commissione, in stretto raccordo con il Governo, concorra a definire in modo più puntuale la posizione nazionale sui singoli provvedimenti dell'Unione europea.

  Salvatore DEIDDA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.15.

RISOLUZIONI

  Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

  La seduta comincia alle 16.15.

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7-00092 Caroppo: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.
7-00103 Pastorella: Iniziative in materia di documento unico di circolazione.
7-00104 Maccanti: Iniziative in materia di uffici della motorizzazione civile e di revisione dei veicoli pesanti.
7-00108 Gaetana Russo: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.
7-00110 Iaria: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.
7-00116 Ghirra: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata nella seduta del 31 maggio 2023.

  Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali sulle risoluzioni in discussione.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.20.