CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 luglio 2023
149.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Testo unificato C. 249 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Elisabetta GARDINI (FDI), relatrice, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Affari sociali, del testo unificato delle proposte di legge C. 249 Marrocco, C. 413 Boschi, C. 690 Rizzetto, C. 744 Bicchielli, C. 885 Furfaro, C. 959 Sportiello, C. 1013 Gardini, C. 1066 CNEL, C. 1182 Panizzut e C. 1200 Zanella, recante «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche», come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente. Segnala che il testo unificato si compone di 5 articoli; evidenzia in particolare che l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità dell'intervento normativo e definisce il diritto all'oblio oncologico. In base al comma 1, la finalità del testo unificato è quella di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento nei confronti delle persone guarite da patologie oncologiche e assicurare loro il rispetto del diritto all'oblio circa la pregressa patologia oncologica, in attuazione della Costituzione (si richiamano in particolare le disposizioni degli articoli 2, 3 e 32), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (con particolare riguardo al diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'articolo 7, alla protezione dei dati personali di cui all'articolo 8, al principio di non discriminazione affermato dall'articolo 21 e alla protezione della salute e dei consumatori, di cui rispettivamente agli articoli 35 e 38), del Piano europeo di lotta contro il cancro e del diritto al rispetto della vita privata e familiare previsto dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il comma 2 definisce il diritto all'oblio oncologico, come il diritto Pag. 40delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né essere oggetto di indagini sulla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge.
  Gli articoli 2, 3 e 4 disciplinano le condizioni per il rispetto del diritto all'oblio oncologico in diversi ambiti. In particolare, segnala che l'articolo 2 affronta il tema con riguardo all'accesso ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi, prevedendo che ai fini della stipula o del rinnovo dei relativi contratti non sia ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute degli interessati concernenti patologie oncologiche da cui siano stati affetti in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta; tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età. Le citate informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse e, qualora siano nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono comunque essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali (comma 1). In tutte le fasi di accesso dei consumatori a tali servizi, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi e finanziari devono fornire informazioni circa il diritto a non fornire informazioni sulle pregresse condizioni di salute, facendone menzione nella modulistica (comma 2). Viene poi espressamente sancito il divieto di applicare all'interessato, nei casi previsti ai commi 1 e 2, limiti, costi ed oneri aggiuntivi, o trattamenti diversi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente per gli altri consumatori (comma 3), e quello di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari (comma 4). Se precedentemente fornite, le informazioni di cui al comma 1, peraltro, non possono avere un rilievo ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del creditore, una volta trascorso il termine di cui al medesimo comma. A tal fine l'interessato deve comunicare tempestivamente ai contraenti (mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata) la certificazione della sussistenza dei requisiti per l'applicazione della legge in esame, di cui all'articolo 5, comma 1. Entro trenta giorni da tale comunicazione le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e finanziari in possesso di tali dati procedono alla cancellazione degli stessi (comma 5). Si prevede che nei contratti concernenti operazioni e servizi finanziari, bancari, di investimento o di assicurazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge, la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi determina la nullità delle singole clausole, senza determinare la nullità dell'intero contratto. Si tratta di una nullità che opera soltanto a vantaggio del consumatore e, può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (comma 6). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio – CICR, con propria delibera, sentito il garante per la protezione dei dati personali, individua le modalità di attuazione del comma 1 eventualmente predisponendo formulari e modelli. Entro il medesimo termine analogo provvedimento è adottato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (comma 7). L'articolo 3 apporta alcune modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 che detta la disciplina per l'adozione e l'affidamento dei minori, volte a limitare le indagini relative allo stato di salute di coloro che intendono adottare un minore. In particolare, il comma 1, modificando l'articolo 22 della legge n. 184 del 1983 stabilisce che tali indagini non possono avere ad oggetto patologie oncologiche trascorsi 10 anni dalla fine del trattamento terapeutico, in assenza di recidive o ricadute, ovvero 5 anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. La definizione delle modalità per l'attuazione delle disposizioni citate viene rimessa dal comma 2 ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia e sentita la Commissione per le adozioni internazionali, da Pag. 41emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Fa quindi presente che l'articolo 4 riguarda l'accesso alle procedure concorsuali e prevede che quando sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o comunque concernenti lo stato di salute dei candidati, sia comunque vietato richiedere informazioni sullo stato di salute degli interessati concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni dalla data della richiesta; anche in tal caso il termine è ridotto alla metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età (comma 1). Viene rimessa ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la promozione di specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, uguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza al lavoro, nella fruizione dei relativi servizi, e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi (comma 2). L'articolo 5 detta le disposizioni transitorie e finali. In primo luogo, il comma 1 rimette ad un decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici, la disciplina delle modalità e delle forme, senza oneri per l'assistito, della certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame. Il comma 2 demanda al Ministro della salute l'individuazione, con proprio decreto, entro 3 mesi, delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge. Il comma 3 ribadisce la nullità delle clausole o degli atti amministrativi difformi rispetto ai principi affermati dalla legge mentre il comma 4 attribuisce al Garante per la protezione dei dati personali la funzione di vigilanza sulla corretta applicazione della legge e il comma 5 introduce la clausola di invarianza degli oneri finanziari.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che il provvedimento introduce misure volte ad assicurare che alla guarigione clinica della persona corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di eguaglianza rispetto al resto della popolazione, con particolare riferimento all'accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, alle procedure di adozione di minori e all'accesso alle procedure concorsuali, di lavoro e di formazione. Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento appare dunque riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole.

  Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) nel ringraziare la relatrice, fa presente che il provvedimento è stato votato all'unanimità in Commissione XII. Si augura quindi che anche in questa sede la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice possa essere condivisa da tutti.

  Il Comitato approva all'unanimità la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (vedi allegato).

  La seduta termina alle 15.40.