CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 luglio 2023
146.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 20 luglio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 15.10.

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1194-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prima di procedere all'illustrazione dei profili finanziari del provvedimento, dà la parola al rappresentante del Governo, che ha chiesto di intervenire.

  Il sottosegretario Federico FRENI chiede una breve sospensione dei lavori della Commissione, al fine di poter completare le necessarie verifiche istruttorie sul testo del provvedimento approvato dalla Commissione di merito.

  Marco SIMIANI (PD-IDP) chiede quali siano le ragioni del ritardo del Governo nell'espressione del parere sulle modifiche approvate dalla Commissione di merito.

  Il sottosegretario Federico FRENI, fa presente che è necessario ultimare la valutazione dei profili finanziari delle modifiche approvate dalla Commissione Ambiente per consentire alla Commissione Bilancio di esprimere il parere di competenza sulla base di congrui elementi istruttori.

  Stefano VACCARI (PD-IDP), nel far presente che la Commissione Ambiente ha approvato una proposta emendativa volta a consentire ai sub-commissari di avvalersi di una struttura tecnica che opera in stretto raccordo con la struttura di supporto al Commissario straordinario, auspica che non si stia valutando di modificare sul punto il testo che sarà sottoposto all'esame dell'Assemblea, considerando che, a suo avviso, si tratta di una misura che non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, accoglie la richiesta del rappresentantePag. 4 del Governo e sospende la seduta sino alle 15.30.

  La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 15.30.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il disegno di legge dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e che, in questa sede, la Commissione è chiamata ad esaminare il testo risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.
  Nel segnalare che sul testo del provvedimento trasmesso dal Governo la Commissione Bilancio lo scorso 12 luglio ha espresso un parere favorevole con due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e un'ulteriore condizione, fa presente preliminarmente che la Commissione di merito ha integralmente recepito tutte le condizioni formulate.
  Quanto alle ulteriori modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una compiuta disamina degli effetti finanziari delle diverse disposizioni, si sofferma sulle norme per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Segnala, in primo luogo, l'articolo 4, comma 6-bis, che proroga di sei mesi i termini ricadenti nel 2023 e successivi al 1° maggio 2023 relativi all'affidamento da parte dei comuni di lavori per opere pubbliche o forniture finanziati a valere su uno specifico contributo statale, di cui ai commi 134 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Pur considerato che la norma disciplina profili attuativi relativi all'impiego di somme già stanziate a normativa vigente, osserva che il loro utilizzo da parte dei comuni interessati appare comunque suscettibile di essere rallentato per effetto della norma in esame. Sul punto, non formula osservazioni, nel presupposto, sul quale chiede conferma al Governo, che la norma non comporti effetti sui tendenziali di spesa diversi da quelli già scontati a legislazione vigente.
  Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 20, comma 4-ter, rileva che le disposizioni in esame, non corredate di relazione tecnica, prevedono che, per l'anno 2023, i comuni colpiti dai recenti eventi alluvionali e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare la quota libera dell'avanzo anche senza rispettare i vincoli posti dell'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, ossia quelli di destinare tale quota ad alcune finalità puntualmente indicate in ordine di priorità. Ciò posto, osserva che un'analoga disposizione introdotta nel contesto della crisi pandemica, di cui all'articolo 109, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020, cui non erano stati ascritti effetti finanziari, prescriveva cautelativamente che la deroga fosse applicata «ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio». Ritiene, pertanto, che andrebbe valutata l'opportunità di inserire prudenzialmente tale prescrizione anche nel testo della norma ora in esame.
  Rispetto ai profili di quantificazione dell'articolo 20, comma 4-quater, rileva che le disposizioni in esame prevedono che, per l'anno 2023, i comuni colpiti dai recenti eventi alluvionali e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare l'avanzo di amministrazione non vincolato in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che vieta l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato al sussistere di determinate condizioni. Tanto premesso, considerando anche che la norma non è corredata di relazione tecnica, ritiene che andrebbe chiarito se dalla rimozione dei predetti vincoli, posti a presidio della liquidità e più in generale degli equilibri di bilancio degli enti locali, possano derivare conseguenze apprezzabili sui saldi di finanza pubblica.Pag. 5
  Per quanto riguarda l'articolo 20-ter, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma disciplina la procedura per la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione per le aree interessate dall'alluvione del maggio 2023, con incarico fino al 30 giugno 2024, al quale viene riconosciuto un compenso massimo annuo di euro 100.000, pari a euro 132.700, considerando anche gli oneri a carico dell'amministrazione, in base a quanto precisato dalla relazione tecnica, che, qualora sia un dipendente pubblico, fermo restando il limite massimo retributivo previsto nelle pubbliche amministrazioni, si aggiunge al trattamento economico complessivo già in godimento da parte dello stesso presso l'amministrazione di appartenenza. Viene, inoltre, disposta la costituzione di una struttura di supporto al Commissario, presso la quale è assegnato, nel limite di 60 unità, personale in mobilità da altre pubbliche amministrazioni, con la previsione, in caso di collocamento fuori ruolo, dell'indisponibilità di un numero di posti equivalenti dal punto di vista finanziario nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza. Per il personale militare eventualmente assegnato alla struttura è consentito l'impiego congiunto con l'amministrazione di appartenenza con conservazione del trattamento economico riferito all'incarico principale, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza, e riconoscimento allo stesso di un trattamento accessorio aggiuntivo a carico della gestione commissariale. Viene demandata al provvedimento istitutivo della struttura di supporto la determinazione, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, delle dotazioni finanziarie e strumentali e di personale, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Quest'ultima può avvalersi, inoltre, di un massimo di 5 esperti o consulenti, anche esterni alla pubblica amministrazione, con compenso onnicomprensivo complessivo non superiore a euro 150.000 annui lordi, per un importo pro capite annuo lordo non superiore a euro 50.000. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della Struttura di supporto è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Il Commissario straordinario può avvalersi, inoltre, su base convenzionale, di altri organismi pubblici e a tal fine viene autorizzata la spesa di euro 11.000.000 per il 2023. È prevista, altresì, la nomina di sub-commissari regionali ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Si prevede, inoltre, che il sub-commissario possa avvalersi di una struttura tecnica e che possa istituire un comitato istituzionale per la ricostruzione che presiede e a cui partecipano i sindaci dei comuni e loro unioni, i presidenti delle province e i sindaci delle città metropolitane territorialmente interessati. Segnala, altresì, che le risorse di cui ai commi 6 e 8 sono trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario e ai relativi oneri, pari a euro 16.000.000 per il 2023 e a euro 5.000.000 per il 2024, si provvede rispettivamente mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico giustizia riferite al Ministro e del Fondo esigenze indifferibili. La relazione tecnica riferita fornisce i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dei suddetti importi dettagliando le singole voci dell'onere. Al riguardo, premesso che alla luce dei suddetti elementi gli importi degli oneri appaiono complessivamente confermabili e verificabili, rileva comunque l'opportunità di acquisire i parametri sottostanti la stima della componente «Spese generali» degli oneri relativi alla struttura di supporto, che rientrano nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 – pari a euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 – e che la relazione tecnica indica in complessivi euro 3.844.650 per ciascuno degli anni 2023 e 2024. In merito alla quantificazione degli oneri per avvalimento convenzionale di personale di altre amministrazioni pubbliche, pur considerando che tali oneri risultano limitati all'entità della relativa autorizzazione di spesa, pari a euro 11.000.000 per il 2023, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito a quanto riferito dalla relazione tecnica circa la loro stima. In particolare, pur prendendo atto Pag. 6che tale onere viene determinato dalle prestazioni di lavoro straordinario che il personale pubblico in avvalimento convenzionale sarà chiamato ad effettuare a supporto del Commissario straordinario, ritiene che andrebbe chiarita l'entità del contingente complessivo di tale personale e l'importo orario riconosciuto allo stesso.
  Riguardo alla possibilità riconosciuta al sub-commissario di avvalersi di una struttura tecnica e di istituire un comitato istituzionale per la ricostruzione, ritiene necessario che il Governo assicuri che da tale disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ferma restando che potrebbe essere valutata l'opportunità di inserire prudenzialmente nel testo un'apposita clausola di invarianza finanziaria.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che le lettere a) e b) del comma 11 dell'articolo 20-ter provvedono agli oneri derivanti dal compenso del Commissario straordinario per la ricostruzione, dalle spese di funzionamento della struttura di cui quest'ultimo può avvalersi, nonché dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni centrali dello Stato e i relativi organismi in house, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, tramite le seguenti modalità: con riferimento agli oneri relativi al 2023, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a) del comma 10, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 143 del 2008, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno; con riferimento agli oneri relativi al 2024, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b) del comma 10, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
  In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, rileva che le risorse di cui si prevede la riduzione sono quelle affluite al Fondo unico giustizia in conseguenza di provvedimenti di sequestro penale o amministrativo, presenti su conti correnti o depositi a risparmio, che costituiscono le cosiddette risorse liquide del Fondo stesso.
  Ricorda che, secondo quanto previsto dal citato articolo 2, comma 7, lettere da a) a c), del decreto-legge n. 143 del 2008, e dal relativo provvedimento attuativo, una parte delle predette risorse è infatti riassegnata, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e nel rispetto delle quote annualmente stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei termini seguenti: in misura non inferiore a un terzo ciascuno, al Ministero dell'interno, per lo svolgimento delle attività relative alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, e al Ministero della giustizia, per il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali; per la parte restante, all'entrata del bilancio dello Stato, cui restano conseguentemente acquisite.
  Segnala, altresì, che il comma 7-bis dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 143 del 2008 prevede comunque la possibilità, in caso di urgenti necessità dei Ministeri dell'interno e della giustizia, di modificare la misura percentuale della predetta riassegnazione di risorse. Al riguardo, rileva infatti che i decreti del Presidente della Repubblica finora emanati hanno sempre previsto la destinazione del 49 per cento ciascuno al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia e del restante 2 per cento all'entrata del bilancio dello Stato.
  Come emerge dai dati riportati nel sito internet del Fondo unico giustizia, al 30 giugno 2023 le risorse liquide in esso allocate ammontano a circa 2,8 miliardi di euro, di cui circa 2,44 miliardi complessivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato dal 2009, primo anno di operatività del Fondo stesso.
  Più in particolare, dal disegno di legge S. 791, recante il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, si ricava che sul capitolo 2414 dello stato di previsione dell'entrata, su cui affluiscono le risorse del Fondo unico giustizia da riassegnare ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del citato decreto-legge n. 143 del 2008, sono iscritti circa 200 milioni di euro.Pag. 7
  In tale quadro, osserva preliminarmente che le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di cui si prevede la riduzione per l'anno 2023, non rientrano nella procedura di stabilizzazione prevista dall'articolo 23, comma 1-bis, della legge n. 196 del 2009, che consente di iscrivere negli stati di previsione della spesa – e, corrispondentemente, in quello dell'entrata – gli importi relativi a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività, in ragione della dinamica stabile assunta nel corso del tempo dalle predette entrate, tale da consentire la programmazione della spesa ad esse correlata.
  In considerazione di ciò e tenuto in particolare conto della tempistica occorrente per l'adozione sia dell'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle determinazione delle risorse spettanti ai Ministeri dell'interno e della giustizia per l'anno 2023, sia del conseguente decreto recante le variazioni di bilancio necessarie ai fini della concreta riassegnazione delle risorse stesse, ritiene utile acquisire dal Governo maggiori delucidazioni in ordine al meccanismo in forza del quale le risorse oggetto di riduzione sono state iscritte per l'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'interno e al loro esatto ammontare, chiarendo in particolare se queste ultime facciano riferimento alle entrate registrate a consuntivo sul capitolo 2414 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2022, come risultanti dal rendiconto generale dello Stato da ultimo presentato alle Camere, da riassegnare ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 143 del 2008.
  Sottolinea, inoltre, che la norma di copertura in commento prevede che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri predisposto nell'anno 2023, ai sensi del medesimo articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, la riduzione dell'importo di 16 milioni di euro per l'anno 2023 sarà ripartita in parti uguali tra il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno. Tale previsione sembrerebbe peraltro doversi interpretare alla luce di quanto riportato nella relazione tecnica, ove si precisa che, in sede di adozione del predetto decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, si terrà conto del necessario ristoro delle risorse anticipate, a fini di copertura della disposizione in esame, a carico del bilancio del Ministero dell'interno.
  In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, nel rammentare che la dotazione iniziale del Fondo per esigenze indifferibili per l'anno 2024 è di circa 140,7 milioni di euro, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo per tale annualità.
  Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 20-quater evidenzia che la norma istituisce la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, disciplinandone la composizione e le funzioni. La norma prevede che la Cabina di coordinamento operi senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed esclude espressamente la corresponsione ai componenti della stessa di emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. Al riguardo, pur considerato quanto affermato dalla relazione tecnica, a conferma della neutralità finanziaria della norma, ritiene che andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione volti a suffragare tale condizione di invarianza finanziaria con specifico riferimento alle funzioni attribuite al nuovo organismo e, pertanto, alle strutture tecniche e amministrative che saranno chiamate a supportare l'attività dello stesso.
  Rispetto all'articolo 20-quinquies in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma istituisce il Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, su cui affluiscono le somme rivenienti dalle fonti di finanziamento di seguito indicate.
  In primo luogo, si tratta delle risorse derivanti dalla revoca e riassegnazione di Pag. 8somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023, indicate nell'allegato n. 1-bis, del presente decreto, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi di norme vigenti volte a favorire la realizzazione di investimenti. In particolare, la procedura di riassegnazione delle risorse si svolge sostanzialmente secondo le seguenti modalità: con decreto di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze, i residui sono trasferiti dai capitoli di spesa in cui, per effetto della ripartizione ora revocata, erano state allocate le risorse, al conto residui dei Fondi da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, ossia al conto residui dei medesimi Fondi da cui erano state originariamente attinte le risorse oggetto del riparto ora revocato; i residui stessi sono mantenuti in bilancio per essere versati di anno in anno all'entrata del bilancio dello Stato, secondo gli importi indicati dalla norma e corrispondenti all'originario profilo di spesa dei residui medesimi; le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate in ciascun anno, per i predetti importi, al Fondo per la ricostruzione.
  In secondo luogo si tratta delle risorse derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 destinate al finanziamento di opere la cui realizzazione è ritenuta indifferibile. Infine, si tratta delle risorse derivanti dalla riduzione delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il riparto del Fondo destinato ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, operato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017.
  Ciò posto, in merito ai profili di quantificazione, valuta opportuno acquisire informazioni dal Governo sui programmi di investimento finanziati a valere sui Fondi oggetto di riduzione, con particolare riguardo alla loro concreta realizzabilità alla luce delle riduzioni disposte. Infatti, da un lato, tali riduzioni risultano in alcuni casi di importo non trascurabile, come risulta dalla tabella allegata alla documentazione predisposta dagli uffici, che evidenzia in ordine decrescente, l'ammontare delle riduzioni disposte in euro e in valori percentuali rispetto al totale delle riduzioni medesime, dall'altro, le medesime riduzioni, essendo effettuate con il medesimo profilo temporale previsto per la spesa a legislazione vigente, incidono su risorse che non sarebbero rimaste inutilizzate, ma che, secondo le previsioni di bilancio, avrebbero dovuto essere effettivamente erogate per le originarie finalità, secondo la medesima tempistica ora prevista per le nuove finalità di spesa.
  Evidenzia, ad esempio, la riduzione di importo maggiore risultante dalla predetta tabella, che contribuisce alla copertura in esame per oltre il 32 per cento, ossia quella relativa al sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita e il superamento degli squilibri socio-economici territoriali.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 3 dell'articolo 20-quinquies individua le ulteriori risorse che, per un ammontare complessivo di 1.391.503.011 euro, affluiscono ad integrazione della dotazione iniziale del Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, istituito dal comma 1 del medesimo articolo. Tali risorse di conto capitale consistono, in particolare, nelle somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023, come indicate nell'allegato 1-bis annesso al presente decreto, già attribuite alle amministrazioni interessate in esito al riparto dei Fondi per il finanziamento di investimenti di cui, rispettivamente, agli articoli 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Nel rinviare a quanto in precedenza esposto in merito ai profili di quantificazione circa il meccanismo di riassegnazione delle predette risorse, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma circa la qualificazionePag. 9 delle risorse medesime come residui cosiddetti di stanziamento, che dal punto di vista contabile, come stabilito dall'articolo 36, secondo comma, del regio decreto n. 2440 del 1923, corrispondono a spese in conto capitale stanziate a bilancio e per le quali, alla chiusura dell'esercizio finanziario, non si è ancora perfezionato il relativo impegno, ciò al fine di escludere che il loro utilizzo possa pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime. Rileva, inoltre, che il comma 6 dell'articolo 20-quinquies provvede alla copertura degli oneri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, derivanti dal precedente comma 1, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022. Al riguardo, fa presente che il citato comma 7 dell'articolo 26 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'avvio di opere indifferibili, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. In proposito, segnala che il citato Fondo è iscritto sul capitolo 7492 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, dalle disponibilità del capitolo stesso per l'anno 2023 è già stato detratto l'importo ad esso imputato per finalità di copertura dalla disposizione in esame. Ciò premesso, preso atto della disponibilità delle risorse individuate a copertura, rileva che sarebbe opportuno acquisire dal Governo una conferma, da un lato, in merito all'effettiva disponibilità delle risorse per gli esercizi finanziari successivi a quello in corso, e, dall'altro, circa il fatto che l'utilizzo delle predette risorse non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle stesse, anche in considerazione del fatto che al predetto Fondo possono accedere, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche, gli interventi finanziati con risorse del PNRR, del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, nonché ulteriori interventi prioritari indicati dalla norma istitutiva del Fondo, a partire da quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019.
  Segnala, inoltre, che il successivo comma 7 del medesimo articolo 20-quinquies provvede, per un importo pari a 108.469.989 euro per l'anno 2023, alla copertura degli oneri derivanti dalle ulteriori risorse che affluiscono al citato Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 20-quinquies. A tal fine dispone la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017. Al riguardo, preliminarmente rappresenta che l'articolo 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Il medesimo comma 140 prevede, inoltre, che l'utilizzo del predettoPag. 10 fondo sia disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. In tale ambito, osserva che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, ha quindi disposto la ripartizione delle risorse del predetto fondo tra le amministrazioni centrali dello Stato. Da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato effettuata alla data di pubblicazione del decreto-legge n. 88 del 2023, il cui articolo 4, comma 7, è stato trasfuso nella disposizione in esame, rileva che dalle disponibilità del capitolo 7759 per l'anno 2023 è già stato detratto l'importo ad esso imputato per la copertura della disposizione in esame. Ciò premesso, preso atto della disponibilità delle risorse individuate a copertura, ritiene che andrebbe nondimeno acquisita dal Governo una conferma in merito al fatto che l'utilizzo delle medesime risorse non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle stesse.
  Per quanto riguarda i profili di copertura finanziaria degli articoli 20-sexies e 20-septies, fa presente che il comma 6 dell'articolo 20-sexies, nell'autorizzare la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2023 destinata a finanziare gli interventi di ricostruzione privata di cui al medesimo articolo 20-sexies, provvede al relativo onere mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Equitalia Giustizia S.p.A., intestate al Fondo unico di giustizia istituito dall'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008. Al riguardo, ricorda, in via generale, che il citato fondo è disciplinato dall'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, che individua le somme che vi affluiscono derivanti da procedimenti giudiziari di varia natura, da provvedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative e dagli utili conseguiti attraverso la gestione finanziaria del Fondo stesso. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 2009, recante il regolamento di attuazione del citato articolo 2, prevede, all'articolo 6, che l'ente gestore di tali risorse, Equitalia Giustizia S.p.A., versi all'entrata del bilancio dello Stato, entro trenta giorni, le somme per le quali sussistono i requisiti per il loro incameramento, nonché, con cadenza trimestrale, le quote delle risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo che si rendono disponibili per massa, in base a criteri statistici e di rotatività, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 7, del medesimo articolo 2, in una percentuale non superiore al 30 per cento del totale delle somme liquide, elevabile fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici riguardanti la probabilità di restituzione o confisca delle risorse affluite nel Fondo.
  Richiamandosi a quanto già illustrato, ricorda che il predetto comma 7 prevede che tale ultima quota delle risorse intestate al Fondo sia destinata al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e all'entrata del bilancio dello Stato.
  Equitalia Giustizia S.p.A., infatti, anticipa allo Stato una percentuale delle risorse liquide sequestrate in funzione della rotatività del Fondo dovuta alla dinamica delle entrate, costituite dai sequestri, e dalle uscite per confisca e dissequestri. Ricorda che la relazione tecnica riferita alla disposizione in esame precisa che le risorse utilizzate con finalità di copertura derivano dall'anticipo delle somme del Fondo unico di giustizia e sono state calcolate con un criterio prudenziale che tiene conto solo delle risorse ritenute a basso rischio di revoca successiva e applicando un'ulteriore riduzione di un'aliquota percentuale che abbatte l'ammontare complessivo potenzialmente attribuibile. In proposito, nel ribadire che il disegno di legge di rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022, in corso di esame al Senato, prevede, sugli articoli di entrata afferenti al capitolo 2414 dello stato di previsione dell'entrata, risorse per un ammontare pari a 201.176.404,68 euro, ritiene opportuno che il Governo anzitutto Pag. 11assicuri l'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura, indichi l'entità delle risorse complessive intestate al Fondo unico di giustizia che si prevede saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Equitalia Giustizia S.p.A. nell'esercizio finanziario 2023 in base all'articolo 2, del decreto-legge n. 143 del 2008 e, infine, precisi se l'utilizzo delle stesse sia suscettibile di incidere sull'ammontare delle risorse di cui si prevede la riassegnazione ai Ministeri dell'interno e della giustizia, secondo quanto disposto dal citato comma 7 dell'articolo 2, anche considerando che tali risorse sono utilizzate a fini di copertura dall'articolo 20-ter, comma 11, lettera a), del presente provvedimento.
  Per quanto riguarda i profili di quantificazione dell'articolo 20-decies, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse disponibili sulla propria contabilità speciale, approvi il piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino. In proposito, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la subordinazione dell'esecuzione del suddetto piano alla sussistenza di risorse finalizzate allo scopo. Ciò premesso, rileva che la gestione dei materiali – sgombero, trasporto, cernita, smaltimento o riutilizzo – appare propedeutica agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di beni pubblici e privati e, quindi, non formula osservazioni circa la congruità delle suddette risorse. Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche interessate dagli adempimenti relativi alla gestione dei materiali quali ASL, ARPA, regioni, comuni e Ministero della cultura, che in base alle disposizioni in esame sono chiamate ad operare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ritiene utile acquisire dal Governo elementi a conferma dell'effettiva possibilità per detti soggetti pubblici di far fronte ai compiti loro ascritti ad invarianza di risorse, tenuto conto che i relativi adempimenti sono di carattere obbligatorio e non differibile, al sussistere dei relativi presupposti.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento del formulate, fa presente che, con riferimento all'articolo 4, comma 6-bis, la proroga dei termini di cui all'articolo 1, commi 136 e 136-bis, della legge n. 145 del 2018, relativi all'affidamento da parte dei comuni dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche o delle forniture finanziati ai sensi del comma 134 del medesimo articolo 1, non determina una revisione delle previsioni tendenziali di spesa già formulate a legislazione vigente.
  Riguardo alle disposizioni di cui ai commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 20, che consentono agli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali di utilizzare, rispettivamente, la quota libera dell'avanzo di amministrazione e l'avanzo di amministrazione non vincolato in deroga ai corrispondenti vincoli stabiliti dall'articolo 187, commi 2 e 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, afferma che le predette disposizioni non pregiudicano la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti interessati.
  Quanto alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, utilizzate con finalità di copertura, in misura pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023, dall'articolo 20-ter, comma 11, lettera a), precisa che tali risorse sono state anticipate al medesimo Dicastero in relazione alle somme intestate al Fondo unico giustizia che saranno riassegnate agli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e della giustizia nel corso dell'esercizio finanziario 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 143 del 2008.
  Evidenzia che le amministrazioni interessate provvederanno alle attività di supporto della Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali, istituita dall'articolo 20-quater, comma 1, avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Riguardo alle somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023, indicate nell'allegato 1-bis annesso al presente decreto, di cui l'articolo 20-quinquies, Pag. 12comma 3, prevede la confluenza al Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, istituito dal comma 1 del medesimo articolo, segnala che tali somme consistono in residui di stanziamento, a valere sui quali non risultano pertanto perfezionati impegni di spesa, e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già avviati.
  Sottolinea che, all'articolo 20-sexies, comma 6, l'utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della società Equitalia Giustizia S.p.A., intestate al Fondo unico giustizia, in misura pari a 120 milioni di euro per l'anno 2023, tiene esclusivamente conto delle risorse ritenute a basso rischio di revoca successiva e non è in ogni caso suscettibile di compromettere la funzionalità dei Ministeri dell'interno e della giustizia, destinatari della riassegnazione di quota parte delle risorse intestate al predetto Fondo, dal momento che tali risorse hanno carattere aggiuntivo rispetto alle ordinarie dotazioni di bilancio e presentano importi variabili negli anni.
  Fa presente, dunque, che le amministrazioni di cui all'articolo 20-decies provvederanno agli adempimenti in materia di gestione dei materiali, propedeutici agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di beni pubblici e privati, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi comunque di attività riconducibili ai compiti istituzionali cui le predette amministrazioni sono preordinate.
  Assicura, quindi, che il Fondo per l'avvio di opere indifferibili, il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese e il Fondo per le esigenze indifferibili, di cui si prevede la riduzione per finalità di copertura di quota parte degli oneri del presente provvedimento, recano le occorrenti disponibilità e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse dei Fondi medesimi.
  Da ultimo, osserva che si può ragionevolmente ritenere che dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 20-ter non possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le stesse si limitano ad attribuire a ciascun sub-commissario la facoltà di avvalersi di una struttura tecnica e di istituire un comitato istituzionale per la ricostruzione, che, ove costituiti, non potranno che operare nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nei bilanci delle Regioni interessate.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge C. 1194-A, di conversione in legge del decreto-legge n. 61 del 2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

   preso atto degli elementi di informazione contenuti nelle relazioni tecniche riferite agli emendamenti di iniziativa governativa approvati nel corso dell'esame in sede referente, nonché dei chiarimenti forniti dal Governo stesso in merito alle ulteriori modifiche apportate al testo dalla Commissione di merito, da cui si evince, tra l'altro, che:

    con riferimento all'articolo 4, comma 6-bis, la proroga dei termini di cui all'articolo 1, commi 136 e 136-bis, della legge n. 145 del 2018, relativi all'affidamento da parte dei comuni dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche o delle forniture finanziati ai sensi del comma 134 del medesimo articolo 1, non determina una revisione delle previsioni tendenziali di spesa già formulate a legislazione vigente;

    le disposizioni di cui ai commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 20, che consentono agli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali di utilizzare, rispettivamente, la quota libera dell'avanzo di amministrazione e l'avanzo di amministrazione non vincolato in Pag. 13deroga ai corrispondenti vincoli stabiliti dall'articolo 187, commi 2 e 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, non pregiudicano la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti interessati;

    le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, utilizzate con finalità di copertura, in misura pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023, dall'articolo 20-ter, comma 11, lettera a), sono state anticipate al medesimo Dicastero in relazione alle somme intestate al Fondo unico giustizia che saranno riassegnate agli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e della giustizia nel corso dell'esercizio finanziario 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 143 del 2008;

    le amministrazioni interessate provvederanno alle attività di supporto della Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali, istituita dall'articolo 20-quater, comma 1, avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    le somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023, indicate nell'allegato 1-bis annesso al presente decreto, di cui l'articolo 20-quinquies, comma 3, prevede la confluenza al Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, istituito dal comma 1 del medesimo articolo, consistono in residui di stanziamento, a valere sui quali non risultano pertanto perfezionati impegni di spesa, e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già avviati;

    all'articolo 20-sexies, comma 6, l'utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della società Equitalia Giustizia Spa, intestate al Fondo unico giustizia, in misura pari a 120 milioni di euro per l'anno 2023, tiene esclusivamente conto delle risorse ritenute a basso rischio di revoca successiva e non è in ogni caso suscettibile di compromettere la funzionalità dei Ministeri dell'interno e della giustizia, destinatari della riassegnazione di quota parte delle risorse intestate al predetto Fondo, dal momento che tali risorse hanno carattere aggiuntivo rispetto alle ordinarie dotazioni di bilancio e presentano importi variabili negli anni;

    le amministrazioni di cui all'articolo 20-decies provvederanno agli adempimenti in materia di gestione dei materiali, propedeutici agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di beni pubblici e privati, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi comunque di attività riconducibili ai compiti istituzionali cui le predette amministrazioni sono preordinate;

    il Fondo per l'avvio di opere indifferibili, il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese e il Fondo per le esigenze indifferibili, di cui si prevede la riduzione per finalità di copertura di quota parte degli oneri del presente provvedimento, recano le occorrenti disponibilità e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse dei Fondi medesimi;

   nel presupposto che dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 20-ter non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le stesse si limitano ad attribuire a ciascun sub-commissario la facoltà di avvalersi di una struttura tecnica e di istituire un comitato istituzionale per la ricostruzione, che, ove costituiti, non potranno che operare nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nei bilanci delle Regioni interessate,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE»

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 15.40.