CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 luglio 2023
145.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 30

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 luglio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.35.

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.
C. 1239 Governo.
(Parere alle Commissioni I e XI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda preliminarmente che il disegno di legge, che dispone la conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per una compiuta disamina degli aspetti finanziari del provvedimento, richiama in particolare l'attenzione sulle disposizioni del testo rispetto alle quali ritiene opportuno acquisire specifici chiarimenti da parte del Governo.
  Per quanto concerne l'articolo 1, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che il comma 3 prevede che la Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e il Commissario nominato per l'eventuale completamento delle attività non perfezionate dalla medesima Cabina di regia possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo PNRR Stato-regioni. Al riguardo, non formula osservazioni, nel presupposto, sul quale appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che il suddetto avvalimento del Nucleo PNRR Stato-regioni possa aver luogo in condizioni di neutralità finanziaria.Pag. 31
  Con riferimento all'articolo 4, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma prevede la riorganizzazione dell'area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa disponendo la separazione degli incarichi e delle funzioni del Segretario generale della difesa-Direttore generale degli armamenti in due distinti vertici amministrativi: il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti. Fa presente che la relazione tecnica afferma che la disposizione opera in condizioni di neutralità finanziaria «nel rigoroso rispetto della clausola di invarianza finanziaria», mantenendo invariato il numero delle strutture di livello dirigenziale generale e non generale militari e civili esistenti e già operanti a legislazione vigente, precisando che l'unica posizione di livello dirigenziale generale aggiuntiva è quella del Direttore nazionale degli armamenti, già prevista ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 44 del 2023 e finanziata in virtù del medesimo decreto-legge. Evidenzia che ad integrazione di quanto riferito dalla relazione tecnica la relazione illustrativa precisa, inoltre, che la previsione delle figure del Vice segretario generale e del Vice direttore nazionale degli armamenti non comporta incrementi di organico dirigenziale in quanto tali incarichi sono già previsti nell'assetto previgente, nello specifico due Vice segretari generali, uno civile e l'altro militare. Evidenzia che, sempre secondo la relazione illustrativa, neanche sotto il profilo delle strutture è possibile individuare profili di onerosità, in quanto, il quadro delle risorse strumentali e di quelle afferenti al personale militare e civile impiegate a legislazione vigente, ove operanti nell'ambito delle funzioni riconducibili a quelle della Direzione nazionale degli armamenti, passeranno alle dipendenze del Direttore nazionale degli armamenti, laddove, invece, qualora operanti nell'ambito delle funzioni del Segretariato generale, resteranno alle dipendenze del Segretario generale. Al riguardo, pur concordando con le valutazioni complessivamente desumibili dalle richiamate relazioni, volte a dimostrare la neutralità finanziaria della norma in esame, ritiene che andrebbe valuta l'opportunità di inserire nel testo della disposizione una clausola di invarianza finanziaria, anche in considerazione del fatto che le disposizioni di adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa, che ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 saranno adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, implicheranno anche una riallocazione delle risorse all'interno dello stato di previsione del medesimo Ministero in conseguenza dell'istituzione della Direzione nazionale degli armamenti a cui dovrebbe corrispondere la creazione di un nuovo programma di spesa per effetto di quanto disposto dall'articolo 21, comma 2, quinto periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale la realizzazione di ciascun programma deve essere affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri. In questa prospettiva, considerata, da un lato, l'istituzione del nuovo programma di spesa e, dall'altro, la necessità di trasferire nel programma medesimo, per assicurare l'invarianza finanziaria dell'intera operazione, quota parte delle risorse attualmente allocate presso il Segretariato generale ed eventualmente in altri programmi di spesa, rileva che dovrebbe anche essere valutata l'opportunità di autorizzare espressamente il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio che si renderanno necessarie all'esito delle citate disposizioni di adeguamento organizzativo. Su tali aspetti, reputa comunque necessario acquisire una valutazione da parte del Governo.
  Per quanto concerne l'articolo 8, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme modificano le regole di riparto di risorse già stanziate dalla normativa vigente finalizzate, da un lato, a garantire la piena operatività delle reti oncologiche regionali, ai sensi dell'articolo 4, commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022, e destinate, dall'altro, all'istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della Pag. 32popolazione, di cui all'articolo 1, comma 463, della legge n. 160 del 2019. In particolare, la norma prevede che alle predette risorse accedano tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria. In proposito, non ha osservazioni da formulare giacché la norma sembrerebbe confermare i criteri di riparto già adottati in via amministrativa. Su tale aspetto, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
  In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 10, rileva che le norme consentono all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali di inquadrare come professionisti di I qualifica professionale personale già inquadrato presso l'amministrazione di provenienza con qualifica di funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento delle attività di verifica e di autorizzazione connesse all'operatività degli investimenti sulle reti di trasporto. Evidenzia che l'attuazione delle predette norme è demandata a un decreto ministeriale e che alle stesse è applicabile una specifica clausola di invarianza finanziaria, dal momento che alla loro attuazione si provvederà mediante rimodulazione della dotazione organica, ossia mediante incremento dei professionisti di I qualifica professionale e contestuale decremento dei professionisti di II qualifica professionale e dei funzionari. Osserva, in proposito, che la relazione tecnica fornisce gli elementi sulla cui base la stessa riscontra la compensatività fra l'incremento e i predetti decrementi. Al riguardo, non ha quindi osservazioni da formulare, giacché la norma consente il reinquadramento di un contingente massimo di personale la cui consistenza sarà determinata con successivo decreto ministeriale che provvederà anche alla rimodulazione della dotazione organica della medesima Agenzia comunque nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista, nel presupposto, sul quale ritiene tuttavia necessaria una conferma da parte del Governo, che le medesime rimodulazioni risultino disposte nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali dell'ente.
  Osserva, poi, che il comma 2 dell'articolo 11 reca una clausola di invarianza volta a prevedere che alle attività di controllo a campione sulle istanze di accesso alle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche il competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveda nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, nel prendere atto della finalità acceleratoria delle disposizioni di cui all'articolo 11, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza nel senso di fare riferimento anche alle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel cui ambito dovranno essere svolte le citate attività di controllo. Sul punto, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 13, rileva preliminarmente che le norme autorizzano il Ministero della giustizia ad assumere, nei limiti della vigente dotazione organica, un dirigente generale e 70 dirigenti non generali, configurando gli oneri che ne derivano come tetto massimo di spesa. Tanto premesso, evidenzia i seguenti elementi: l'onere a regime delle assunzioni è coerente con i dati forniti dalla relazione tecnica; l'onere per il 2023 derivante dall'assunzione del dirigente generale prevista dal comma 4, pari a metà dell'onere a regime, è coerente con la data di entrata in vigore delle norme; poiché l'onere per l'assunzione dei 70 dirigenti previsti dal comma 2 decorre dal 1° gennaio 2024, l'entrata in servizio del personale, sebbene non indicata nella norma, dovrà risultare necessariamente concomitante o successiva a detta data seguendo una tempistica che, per altro, appare coerente con i tempi di svolgimento della procedura di selezione e reclutamento; infine, la spesa indicata per lo svolgimento dei concorsi è coerente con i dati forniti dalla relazione tecnica. In merito a tali aspetti, non ha pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. In ogni caso, osserva che la norma configura gli oneri come limite di Pag. 33spesa, laddove il numero delle assunzioni è configurato anch'esso in cifra fissa anziché come un limite massimo, per cui tenuto conto del carattere rigido e non comprimibile della spesa per il personale, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva prudenzialità di tale opzione normativa. Con riguardo alle spese di funzionamento, quantificate in 315.000 euro per il 2024 e in 31.500 euro annui a decorrere dal 2025, pur rilevando che le stesse sono configurate quale tetto di spesa, osserva che non sono forniti elementi informativi volti a chiarire le ipotesi sottostanti la quantificazione. In merito a tale aspetto, evidenzia pertanto la necessità di acquisire informazioni da parte del Governo. Con riferimento alle spese da sostenere, ai sensi del comma 5, in relazione alle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa di cui può avvalersi il direttore generale, sia ricorrendo ad esperti sia attraverso convenzioni con università, a cui si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rileva che la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione in merito all'ammontare degli oneri previsti e delle risorse da utilizzare a copertura. Su tale aspetto, evidenzia pertanto la necessità di un chiarimento da parte del Governo.
  Con riferimento all'articolo 14, che reca disposizioni in materia di personale dell'amministrazione penitenziaria, osserva che il comma 1 attribuisce un'indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, ed incrementa altresì la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 31 unità, di cui 30 primi dirigenti, ai sensi del comma 4, e 1 dirigente generale, ai sensi del comma 8. Per l'attuazione del comma 1, il successivo comma 3 reca un'autorizzazione di spesa di euro 1.214.221 per il 2023 e di euro 3.642.662 annui a decorrere dal 2024, mentre con riguardo all'incremento della dotazione organica di 30 primi dirigenti di cui al comma 4, la norma autorizza, al successivo comma 5, un corrispondente numero di assunzioni a tempo indeterminato, nonché la relativa spesa, nei termini indicati dal comma 6. Con riferimento all'incremento di dotazione organica dell'unità dirigenziale generale prevista dal comma 8 rileva che è disposta una specifica autorizzazione di spesa al comma 9. Al riguardo, pur considerati i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica, che consentono di confermare e verificare gli oneri recati dalle disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 9, evidenzia l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione. Fa presente che andrebbero forniti, infatti, i parametri sottostanti la stima delle spese di funzionamento riferite alle assunzioni di 30 primi dirigenti di cui al comma 4, che vengono indicati dalla norma al comma 6 e dalla relazione tecnica in 135.000 euro per l'anno 2023 e in 13.500 euro per ciascun anno a decorrere dall'anno 2024. Rileva che andrebbe, altresì, motivata la mancata inclusione dell'onere relativo all'incremento della dotazione organica del dirigente generale di cui al comma 8. Inoltre, con specifico riguardo alle assunzioni di 30 primi dirigenti al comma 5, evidenzia che queste vengono disposte in un numero determinato di unità, laddove a fronte di un onere assunzionale configurato come limite massimo di spesa, anche l'indicazione delle suddette unità avrebbe dovuto essere previsto entro un limite numerico massimo. In merito all'indennità aggiuntiva di cui al comma 1, evidenzia che la quantificazione del relativo onere complessivo viene effettuata dalla relazione tecnica sulla base degli importi lordo Stato di tale misura indennitaria, comprensivi delle componenti d'onere per Fondo pensione e IRAP a carico del datore di lavoro, laddove il testo della norma riporta i valori lordo dipendente di tale misura. Al riguardo, a suo avviso, sarebbe opportuno riportare in norma gli importi indennitari comprensivi di tutti gli oneri fiscali e contributivi previsti a carico dell'amministrazione.
  Con riferimento all'articolo 15, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme prevedono che la commissione esaminatrice del concorso per l'accesso in magistratura sia integrata di cinque componenti, qualora i candidati che hanno Pag. 34portato a termine la prova scritta siano più di 2.000, e autorizzano conseguentemente la spesa di 89.000 euro annui a decorrere dal 2023. Osserva che la relazione tecnica fornisce gli elementi ed esplicita le ipotesi sulla cui base l'onere indicato risulta verificabile, e sotto questo profilo non ha osservazioni da formulare. Rileva, tuttavia, che l'onere è configurato come tetto di spesa laddove alcune delle componenti di spesa, come ad esempio le spese per viaggio e per vitto, dovute – al sussistere dei presupposti – a ciascuno dei commissari, risultano non comprimibili, ad esempio nel caso di prolungamento delle operazioni con conseguente incremento del numero delle sedute e delle trasferte rispetto a quello ipotizzato dalla relazione tecnica. A tale riguardo, dovrebbe essere pertanto acquisito l'avviso del Governo.
  In riferimento all'articolo 16, in merito ai profili di quantificazione, rileva che il comma 1 prevede che al personale della Scuola superiore della magistratura sia corrisposta un'indennità di funzione in quota fissa mensile e in quota variabile annuale da definirsi con decreto ministeriale. In proposito, rammenta che, già a legislazione vigente, il trattamento economico accessorio del personale della scuola è a carico della scuola stessa. Segnala, al riguardo, che la relazione tecnica informa degli elementi sulla cui base l'importo stimato è di 450.000 euro a decorrere dall'anno 2023, dei quali euro 180.645 rientrano nell'ambito delle risorse assegnate annualmente al bilancio della Scuola superiore della magistratura, ossia sono già disponibili a legislazione vigente, mentre i restanti euro 269.355 sono oggetto di una specifica autorizzazione di spesa. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 16 provvede agli oneri relativi all'indennità di funzione riconosciuta in favore del personale della Scuola superiore della magistratura, pari a 269.355 euro per l'anno 2023 e «a regime», mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero della giustizia, che reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dai commi 3 e 6 dell'articolo 13, nonché dai commi 3, 7 e 10 dell'articolo 14 e dal comma 3 dell'articolo 15 del provvedimento in esame. Ciò posto, nel rilevare che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, sotto il profilo strettamente formale, l'espressione «a regime» riferita agli oneri che si verificheranno negli anni successivi al 2023 debba intendersi nel senso che la predetta spesa di 269.355 euro è autorizzata, per tale importo annuo, a decorrere dal 2023, in linea con le indicazioni fornite nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Sul punto, appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Fa inoltre presente che il comma 3 dell'articolo 16 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione di un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, che reca l'istituzione della Scuola superiore della magistratura. Al riguardo, evidenzia preliminarmente che tale ultima disposizione non reca propriamente un'autorizzazione di spesa, limitandosi ad operare, ai fini della copertura finanziaria del decreto legislativo n. 26 del 2006, l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge n. 150 del 2005, che ha conferito la delega legislativa per l'istituzione e il funzionamento della medesima Scuola superiore. In tale quadro, sembrerebbe quindi opportuno fare riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge n. 150 del 2005. Sul punto, ritiene comunque utile acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 18, in merito ai profili di copertura finanziaria fa presente che il comma 3 provvede agli oneri derivanti dalla rimodulazione del programma di immissione in servizio dei magistrati tributari presso le Corti di giustizia tributaria, pari a pari a 6,74 milioni di euro Pag. 35per l'anno 2026, a 4,97 milioni di euro per l'anno 2029, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,77 milioni di euro per l'anno 2033, a 2,17 milioni di euro per l'anno 2039, a 0,02 milioni di euro per l'anno 2042, a 0,04 milioni di euro per l'anno 2043, a 1,36 milioni di euro per l'anno 2045, a 0,25 milioni di euro per l'anno 2046 e a 1,61 milioni di euro per l'anno 2048, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura, stante il profilo temporale degli oneri, destinati a verificarsi oltre il triennio del vigente bilancio dello Stato.
  Per quanto concerne l'articolo 19, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma riconduce tutta l'attività istruttoria relativa all'adozione degli atti deliberativi del Comitato ETS alla competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, attività limitata, nell'assetto previgente, ai soli atti deliberativi del Comitato relativi agli impianti fissi e al trasporto aereo ai sensi del comma 1, lettera a), n. 1. Viene, altresì, ridefinita la composizione della Segreteria tecnica del Comitato prevedendo l'incremento di una unità, passandosi così da cinque componenti, tra i quali un coordinatore, a cinque componenti e un coordinatore, e consentendo l'individuazione dei suoi componenti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 1, e del comma 1, lettera b). Rileva che viene, inoltre, ridefinita la disciplina dei compensi dei componenti della suddetta Segreteria tecnica demandando la loro determinazione ad un apposito decreto interministeriale, ai sensi del comma1, lettera c), n. 1, laddove nell'assetto previgente, al personale della Segreteria tecnica era previsto il riconoscimento della corresponsione di specifici compensi per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del comma 1, lettera c), n. 2. È previsto, infine, che il Ministero si avvalga, tramite la stipula di apposite convenzioni, di Unioncamere per l'implementazione informatica del Portale ETS, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), n. 2. Al riguardo, con riferimento al comma 1, lettera a), n. 1, ritiene che andrebbe confermato che alla luce dell'attribuzione complessiva delle attività istruttorie in materia di ETS al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tali attività possano essere gestite nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Analoga conferma andrebbe fornita in merito all'avvalimento per via convenzionale di Unioncamere da parte del medesimo Ministero, di cui al comma 1, lettera c), n. 2.
  Relativamente all'articolo 20, comma 6, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme rimodulano la percentuale di posti assegnabili mediante la procedura ordinaria e la procedura straordinaria di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica. Tanto premesso, pur rilevando che tale rimodulazione non incide sul numero dei posti messi a concorso, evidenzia che la norma, prevedendo una maggiore assegnazione di posti a soggetti che partecipano alla procedura straordinaria, ossia alla procedura riservata a coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri per ricostruzioni di carriera, posto che i soggetti vincitori della procedura straordinaria dovrebbero ragionevolmente presentare una anzianità media di servizio pregresso superiore a quella di coloro che partecipano alla procedura ordinaria. Sul tale aspetto, ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  In relazione all'articolo 21, riferito al rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme prevedono, al comma 1, l'assunzione di 2 dirigenti di livello generale e di 8 dirigenti di livello non generale, e, al comma 2, quella di 40 funzionari, individuano l'onere da sostenere per lo svolgimento delle procedure concorsuali di reclutamento e per le maggiori spese di funzionamento correlate al loro ingresso in servizio, sempre ai sensi del predetto comma Pag. 362, e infine incrementano il fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito. Osserva che tali oneri sono configurati quali tetti massimi di spesa. Tanto premesso, rileva che l'onere a regime delle assunzioni è coerente con i dati forniti dalla relazione tecnica, che l'onere per il 2023 derivante dalle assunzioni, pari a un terzo dell'onere a regime, indica, implicitamente, l'entrata in servizio del personale a partire dal 1° settembre 2023, come risulta anche dalla relazione tecnica e, infine, che la relazione tecnica non fornisce i dati e le ipotesi sottostanti la quantificazione della spesa indicata per lo svolgimento dei concorsi, per sostenere l'incremento delle spese di funzionamento e per incrementare il fondo risorse decentrate del predetto Ministero. Pertanto, con riguardo alla quantificazione degli oneri derivanti dalle assunzioni non ha osservazioni da formulare, sebbene ritenga opportuno che il Governo chiarisca, attesa la natura non comprimibile delle spese in questione, se non sia preferibile configurare gli oneri in questione come valutati invece che come tetto di spesa. Con riguardo alle spese di funzionamento, per lo svolgimento dei concorsi e per incrementare il fondo risorse decentrate del Ministero, pur rilevando che le stesse sono configurate quale tetto di spesa, osserva che non sono forniti elementi informativi volti a chiarire le ipotesi sottostanti la quantificazione. Trattandosi, infatti, di spese necessarie per l'attuazione di adempimenti di carattere obbligatorio, andrebbero acquisiti chiarimenti circa l'idoneità degli stanziamenti rispetto alle misure da attuare, anche per prevenire eventuali futuri fabbisogni di rifinanziamento.
  In riferimento all'articolo 23, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il comma 1 istituisce, presso il Ministero dell'interno, l'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, con a capo un dirigente generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente. Il nuovo Ispettorato, ai sensi del comma 2, acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza che attualmente sono preposte ai relativi compiti. Con riferimento all'esercizio in forma coordinata di funzioni strumentali e di supporto, viene, altresì, previsto che l'amministrazione della pubblica sicurezza possa articolarsi sul territorio anche con Ispettorati della Polizia di Stato demandando, al comma 3, a tal fine ad un regolamento di delegificazione, la modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, che disciplina la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Ad ulteriori provvedimenti sono demandate le conseguenti modifiche concernenti l'organizzazione del Ministero dell'interno e del Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dal comma 6. Il successivo comma 7 prevede, infine, che dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, in merito al comma 1, posto che la relazione tecnica riferisce che a capo del nuovo Ispettorato viene proposto un dirigente generale di pubblica sicurezza il cui posto in dotazione organica sembra essere stato istituito per effetto del decreto-legge n. 36 del 2022, che non risulterebbe ancora attualmente assegnato al corrispondente incarico, non ha osservazioni da formulare. Con riguardo alla struttura organizzativa del nuovo Ispettorato prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito all'acquisizione, da parte dello stesso, delle risorse umane, strumentali e finanziarie delle esistenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza che attualmente assolvono i relativi compiti di supporto, quali il Servizio assistenza e attività sociali, l'Ufficio per il gruppo sportivo della Polizia di Stato e il Servizio tecnico gestionale del dipartimento. Considerato comunque che al nuovo Ispettorato sarà preposto un dirigente generale con conseguente riallocazione di risorse nell'ambito dello stato di previsione Pag. 37del Ministero dell'interno, ritiene andrebbe valutata l'opportunità di inserire nel testo della disposizione l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, posto che l'istituzione del nuovo Ispettorato dovrebbe comportare la creazione di un nuovo programma di spesa per effetto di quanto disposto dall'articolo 21, comma 2, quinto periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale la realizzazione di ciascun programma deve essere affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri. Quanto all'istituzione dei nuovi Ispettorati della Polizia di Stato diffusi sul territorio, di cui al comma 3, e alle ulteriori modifiche dell'organizzazione del Ministero dell'interno, di cui al comma 6, premesso che la definizione delle prospettate nuove articolazioni periferiche e centrali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza soggiace al vincolo di neutralità finanziaria recato dal comma 7 e considerato che la sua attuazione viene demandata all'adozione di un regolamento di delegificazione e ad ulteriori provvedimenti, la cui natura non viene precisata, ritiene opportuno prevedere nel testo una fase di verifica parlamentare di tale vincolo, con l'acquisizione, pertanto, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sullo schema del summenzionato regolamento di delegificazione e su quelli degli altri provvedimenti attuativi della prevista riforma.
  Con riferimento all'articolo 26, che reca disposizioni in materia di riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, nonché norme concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del comma 4, viene ridotta da tre mesi a cinque settimane la durata del corso di formazione per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto, con riguardo a una specifica procedura concorsuale, mentre, ai sensi del comma 5, viene ugualmente ridotta la durata dei corsi di formazione per la promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra, con riguardo a posti vacanti specificamente indicati dalla norma. Con riguardo alla norma da ultimo citata, rileva l'opportunità di acquisire i complessivi parametri sottostanti la determinazione dei relativi oneri, posto che alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica la loro quantificazione non appare compiutamente verificabile.
  Con riferimento all'articolo 27, fa presente che le norme prevedono l'assunzione di 100 unità di personale da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e quantificano l'onere derivante da tali assunzioni, dall'incremento delle spese di funzionamento, dei buoni pasto e degli straordinari configurandolo quale tetto di spesa. Al riguardo, rileva che la quantificazione delle spese di personale è coerente con i dati forniti dalla relazione tecnica e che le spese di funzionamento si assumono determinate sulla base dei dati concernenti la spesa storica sostenuta dall'Agenzia, mentre la relazione tecnica non fornisce gli elementi sulla base dei quali sono state determinate le spese per i buoni pasto e per il pagamento degli straordinari. Tanto premesso, da un lato, attesa la natura non comprimibile delle spese per la retribuzione del personale, andrebbe chiarito, a suo avviso, se non sia preferibile configurare gli oneri in questione come valutati anziché come tetto di spesa. Dall'altro, segnala che sarebbe utile acquisire gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere sostenuto per gli straordinari e per i buoni pasto. Andrebbero, inoltre, esplicitate le ragioni per le quali la spesa per i buoni pasto non è stata registrata sui saldi di fabbisogno e indebitamento. Infine, rileva l'esigenza di allineare la copertura finanziaria agli oneri risultanti dalle singole autorizzazioni di spesa, posto che questi ultimi sono leggermente superiori a quelli Pag. 38indicati nella clausola di copertura finanziaria.
  Con riferimento all'articolo 28, comma 1, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma, ai fini dell'inquadramento nei ruoli delle amministrazioni comunali della regione Calabria dei tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale, già prevista dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 44 del 2023, introduce il superamento di una prova concorsuale con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei medesimi tirocinanti, in luogo del superamento di una prova selettiva prevista nell'assetto previgente, di cui al comma 1, lettera a). Viene, inoltre, disposto che le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di giovani laureati con contratto di apprendistato o di studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, attraverso apposite convenzioni non onerose, già previste a normativa vigente dall'articolo 3-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 44 del 2023, debbano avvenire nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina le modalità di reclutamento di personale nella pubblica amministrazione, ai sensi del comma 1, lettera b). Al riguardo, a suo avviso, dovrebbe valutarsi l'opportunità di introdurre nel testo una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'articolo 28, comma 1, al fine di assicurare che le prove concorsuali ivi introdotte abbiano luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 29, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022, prevedendo che la prevenzione e lo sradicamento della peste suina africana possano essere conseguiti anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale. Segnala che vengono altresì modificati i compiti attribuiti al Commissario straordinario, includendo l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle competenti autorità regionali oppure l'affidamento a ditte specializzate dei servizi richiesti. Rileva che la relazione tecnica chiarisce che l'esercizio del potere sostitutivo sarà svolto mediante l'utilizzo delle strutture amministrative e operative dei soggetti dei quali è stata constatata l'inerzia e che l'eventuale ricorso a ditte specializzate avverrà a valere sui fondi già stanziati dal comma 2-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022, ossia 10 milioni di euro nel 2022 per l'attuazione di ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario in ordine alla prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili. In proposito, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria delle citate disposizioni ritiene necessario prevedere che il ricorso a ditte specializzate debba avvenire – anziché a valere sui fondi già stanziati dal citato comma 2-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022, posto che tale disposizione si limita a prevedere la mera copertura finanziaria degli oneri derivanti per l'anno 2022 dal comma 2-bis del medesimo articolo 2 – nei limiti delle eventuali disponibilità risultanti dalla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, per effetto delle risorse in essa confluite ai sensi del predetto comma 2-bis.
  Con riferimento all'articolo 30, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame inseriscono il comma 1-bis all'articolo 1 del decreto-legge n. 701 del 1986, prevedendo che Agecontrol S.p.A. svolga specifiche attività in materia di controlli e di contrasto alle frodi agro-alimentari. Rileva, altresì, che le disposizioni abrogano l'articolo 16 del decreto legislativo n. 74 del 2018, introdotto dal decreto legislativo n. 116 del 2019, che disponeva la soppressione di Agecontrol S.p.A. e la successione dei rapporti in SIN S.p.A. Al riguardo, atteso che, come risulta dalla relazione illustrativa, Agecontrol è una società che opera ininterrottamente dalla sua costituzione in quanto la procedura di soppressione e assorbimento nel SIN – Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura S.p.A. – Pag. 39non è mai stata avviata e che pertanto le disposizioni in esame appaiono in linea di massima ripristinare dal punto di vista giuridico lo status quo precedente al decreto legislativo n. 116 del 2019, non ha osservazioni da formulare in merito a tale profilo. Tuttavia, considerato che Agecontrol è un soggetto ricompreso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato e che le disposizioni in esame sembrerebbero ampliare le sue funzioni anche rispetto a quelle previste dalla disciplina previgente alla riforma del 2019, ritiene utile acquisire dati ed elementi volti a confermare che l'Agenzia sia in grado di svolgere tali ulteriori adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente disponibili.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 33, rileva che i commi 1 e 2 modificano la disciplina in materia di plusvalenze realizzate da società sportive professionistiche al fine di estendere da uno a due anni il periodo minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni, nonché di prevedere una specifica disciplina per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta di società sportive professionistiche. In proposito, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'impossibilità di valutare puntualmente gli effetti delle condizioni previste dalla normativa proposta in quanto molto specifiche. Tuttavia, pur considerando il carattere prudenziale della stima proposta, ritiene opportuno che siano forniti elementi di dettaglio circa la quantificazione effettuata, con particolare riferimento agli anni successivi al 2024, che non risultano ricostruibili sulla base dei dati posti alla base della relazione tecnica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 33 provvede agli oneri derivanti, da un lato, dall'incremento del Fondo per l'esonero contributivo in favore di specifici operatori del settore sportivo, dall'altro, dalle minori entrate, per l'anno 2028, connesse alla nuova disciplina in materia di plusvalenze realizzate da società sportive professionistiche, pari nel complesso a 2.740.000 euro per l'anno 2024, a 880.000 euro per l'anno 2025, a 490.000 euro per l'anno 2026, a 100.000 euro per l'anno 2027 e valutati in 290.000 euro per l'anno 2028, tramite le seguenti modalità: con riferimento agli oneri relativi agli anni dal 2024 al 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti per tali annualità dalle predette modifiche in tema di plusvalenze; con riferimento agli oneri relativi all'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
  In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, prende atto che gli importi indicati corrispondono a quelli riportati nella relazione tecnica con riferimento agli effetti in termini di maggior gettito della revisione della disciplina sulle plusvalenze nel settore sportivo. Non ha, pertanto, osservazioni da formulare. Dal punto di vista della formulazione della disposizione, appare tuttavia necessario, a suo avviso, apportare una correzione formale al comma 4 dell'articolo 33, al fine di precisare che gli oneri cui si fa fronte attraverso le citate maggiori entrate sono quelli riferiti agli anni dal 2024 al 2027, anziché agli anni dal 2023 al 2027, come attualmente stabilito dal testo del provvedimento, non essendo previsti oneri per l'anno 2023.
  In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, segnala invece la necessità di acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva sussistenza delle risorse ivi richiamate, posto che l'onere si colloca oltre il triennio del vigente bilancio dello Stato.
  Con riferimento all'articolo 34, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il CONI, le Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguino i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo di far sì che le penalizzazioni, inflitte alle squadre a seguito di sanzioni che mutano la classifica, siano applicabili solo una volta esauriti i gradi Pag. 40della giustizia sportiva nonché allo scopo di favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo. Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non provvedano, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta. A tale riguardo, ritiene necessario acquisire la conferma che dalla nomina, peraltro eventuale, del commissario ad acta non discendano oneri per la finanza pubblica connessi ad emolumenti, a qualsiasi titolo e comunque denominati, a lui corrisposti, fermo restando che si potrebbe valutare l'opportunità di inserire prudenzialmente nel testo un'apposita clausola di invarianza finanziaria.
  Con riferimento all'articolo 42, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati, possa essere autorizzato, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria (CIGS) per una durata massima di ulteriori 40 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023 e nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per l'anno 2023. In proposito, evidenzia che la quantificazione degli oneri risulta coerente con i parametri riportati dalla relazione tecnica. Con riferimento all'onere unitario della CIGS, detto parametro risulta incrementato rispetto a quello riportato dalla relazione tecnica relativa all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4 del 2022, di contenuto analogo alle disposizioni in esame – 2.006,36 euro rispetto a 1.781,50 euro –, assumendo quindi carattere di ulteriore prudenzialità. Al riguardo, rileva che l'onere è configurato come tetto di spesa e che la relazione tecnica fornisce elementi informativi atti a suffragare la congruità della finalizzazione di spesa rispetto alla finalità della misura. Tuttavia, poiché il trattamento integrativo risulta fruibile fino al 31 dicembre 2023, la durata massima della prestazione, indicata dalla norma in 40 settimane, sembra necessariamente comprendere nel calcolo anche un periodo precedente rispetto alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Sul punto, considera pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Daniela TORTO (M5S), constatata la totale assenza dei componenti della Commissione appartenenti ai gruppi di maggioranza, ringrazia comunque la sottosegretaria Albano per la disponibilità a presenziare la seduta odierna.

  Leonardo DONNO (M5S) si associa alle considerazioni della collega Torto.

  Marco GRIMALDI (AVS) osserva che la mancata partecipazione degli esponenti dei gruppi di maggioranza alla seduta odierna rende oggettivamente difficoltoso anche per i deputati dei gruppi di opposizione fornire un contributo costruttivo alla discussione del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 19 luglio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.