CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 luglio 2023
144.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 84

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 luglio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

  La seduta comincia alle 13.10.

Variazione della composizione della Commissione.

  Federico MOLLICONE, presidente, comunica che per il Gruppo Movimento 5 stelle la deputata Valentina Barzotti cessa di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte la deputata Anna Laura Orrico, che assume le funzioni di capogruppo.

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.
C. 1239 Governo.
(Parere alle Commissioni I e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo Pag. 85a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco PERISSA (FDI), relatore, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e XI Lavoro, sul provvedimento in titolo recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.
  Avverte che data la complessità del provvedimento, si soffermerà sugli aspetti di competenza della VII Commissione, rinviando, per ulteriori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici, in distribuzione.
  L'articolo 20, comma 1 modifica la disciplina in materia di reclutamento del personale docente delle scuole. Si prevede, in particolare, l'introduzione dei quesiti a risposta chiusa per i concorsi banditi in costanza di PNRR, e successivamente a tale periodo, la possibilità di scelta tra i quesiti a risposta chiusa e quelli a risposta aperta. Viene conseguentemente modificato il contenuto della prova orale. Si prevede, poi, l'introduzione della possibilità di integrare le graduatorie in relazione ai posti oggetto di rinuncia con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. Si dispone, inoltre, l'eliminazione della graduatoria dei «vincitori non abilitati». Si prevede, altresì, l'inserimento – tra i soggetti titolati a redigere i quesiti della prova scritta dei concorsi per docente – oltre alle università anche dei consorzi universitari e degli enti di ricerca di diritto pubblico nonché del Formez PA.
  L'articolo 20, comma 2, novella l'articolo 47, comma 11, del decreto-legge n. 36/2022, che nel testo vigente dispone l'integrazione con i candidati idonei di due tipologie di graduatorie: i) quelle di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d) del decreto-legge n. 73 del 2021, che riguarda i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, da bandirsi a regime con frequenza annuale, nel limite dei posti messi a concorso; ii) quelle di cui all'articolo 59, comma 15, del decreto-legge n. 73 del 2021, riguardanti le procedure concorsuali straordinarie per le classi di concorso e tipologie di posto funzionali – sempre nei limiti dei posti messi a concorso – alle immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il PNRR circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche (STEM).
  La disposizione in commento opera su due versanti: a) proroga la validità delle due tipologie di graduatorie fino al loro esaurimento; b) nello stesso momento, circoscrive temporalmente (per il futuro) la portata della disposizione originaria dell'articolo 47, comma 11, del decreto-legge n. 36/2022, là dove, da un lato, stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le medesime graduatorie integrate sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR; dall'altro lato, precisa ulteriormente che la previsione che dispone l'integrazione delle graduatorie non si applica ai concorsi che saranno banditi successivamente alla data di entrata in vigore della novella in commento.
  L'articolo 20, comma 3, modifica la disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie. La lettera a) elimina il riferimento al fatto che, in generale o su specifiche classi di concorso, il sistema di formazione iniziale dei docenti non deve determinare una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla. La lettera b) prevede che gli abilitati su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e gli specializzati sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri Pag. 86gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, nell'ambito delle metodologie e delle tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento (non è più specificato che occorre conseguire 20 CFU/CFA in tale ambito). Per tali soggetti, è inoltre eliminato anche il requisito degli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Infine, essi possono ora svolgere il percorso universitario e accademico di formazione iniziale anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite del 20 per cento del totale, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi della normativa vigente. La lettera c) prevede che la prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, per i vincitori di concorso che vi abbiano partecipato con 3 anni di servizio negli ultimi 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. La lettera d), n. 1), prevede che i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato dopo aver conseguito 24 o 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento dello stesso percorso di formazione iniziale. La prova finale del percorso universitario e accademico, per i vincitori che hanno svolto un servizio presso le scuole statali di almeno tre anni scolastici, nei cinque anni precedenti, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. La lettera d), n. 2), stabilisce che, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite del 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. La lettera e) stabilisce che i requisiti per la partecipazione al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico sono richiesti in relazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024 anziché successivamente all'anno scolastico 2024/2025.
  L'articolo 20, comma 4, prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (MIM), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono determinati, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal MIM per il reclutamento del personale dirigenziale, docente ed ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, nonché gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento del target PNRR M4C1-1.4 al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nelle tempistiche stabiliti dal Piano medesimo.
  Il comma 5 stabilisce che l'onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non debba superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.
  L'articolo 20, comma 6, interviene in materia di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, novellando il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019 al fine di rimodulare la percentuale di posti assegnabili, rispettivamente, mediante la procedura ordinaria e mediante la procedura straordinaria. In particolare: 1) riduce dal 50 al 30 per cento la quota di posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, da coprire mediante il concorso che il Ministero dell'istruzione e del merito, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, deve bandire entro il 2023; 2) aumenta dal 50 al 70 per cento la quota dei Pag. 87posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, da coprirsi mediante la procedura straordinaria riservata a coloro che 4 abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali.
  L'articolo 21, al comma 1, incrementa di 2 posizioni dirigenziali di livello generale e di 8 posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale la vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM). Il medesimo dicastero è autorizzato, poi, nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 (comma 2). Si prevede, inoltre, l'incremento del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito di 6 milioni di euro per il 2023, di 7,5 milioni di euro per il 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 (comma 3). Il comma 4 reca la relativa copertura finanziaria.
  L'articolo 24, comma 5, prevede che il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero di un Paese terzo per motivi di studio possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori del sistema delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato definite con il decreto flussi annuale.
  L'articolo 33, ai commi 1 e 2, allunga da uno a due anni il termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni, per le società sportive professionistiche. Introduce poi una specifica disciplina fiscale delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta di società sportive professionistiche, differenziandone il trattamento tributario secondo la natura del corrispettivo. In deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente sulla irretroattività delle norme tributarie (articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212) dispone che le norme introdotte si applichino ai contratti stipulati a decorrere dal 23 giugno 2023, data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
  L'articolo 33, commi 3 e 4, reca un rifinanziamento del Fondo per l'esonero dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo. Tale rifinanziamento è pari a 2.740.000 euro nel 2024, a 880.000 euro nel 2025, a 490.000 euro nel 2026 e a 100.000 euro nel 2027.
  L'articolo 34 dispone che il CONI, le Federazioni sportive Nazionali e le Discipline sportive associate adeguino i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo che le penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre siano applicabili solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nonché di favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione.
  L'articolo 35 modifica l'articolo 5-quaterdecies, del decreto-legge n. 162 del 2022, escludendo che le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati dilettantistici possano, fino al 31 dicembre 2025, continuare ad essere trattate attraverso la disciplina speciale dettata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica.
  L'articolo 36, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, stabilisce che le società sportive professionistiche sono sottoposte a controlli (con i conseguenti provvedimenti) secondo modalità e principi approvati dal CONI. Tale norma riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 12 della legge n. 91 del 1981 in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti abrogata a decorrere dal 1° luglio 2023.
  L'articolo 37 rende applicabile anche agli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di Pag. 88società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.
  L'articolo 38 prevede l'esclusione per le assunzioni di personale a tempo determinato, effettuate dalla Fondazione «Milano-Cortina 2026», dall'applicazione dei limiti previsti sulla durata, il rinnovo e il numero complessivo di assunzioni dei medesimi contratti. Si stabilisce, inoltre, l'iscrizione di diritto della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC.
  L'articolo 39, comma 1, prevede che, al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Il successivo comma 2 stabilisce poi che, al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i suddetti comuni possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I relativi contratti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati per un periodo complessivo comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. 6 Il comma 3 stabilisce, infine, che la spesa di personale derivante dall'applicazione dell'articolo in commento non rileva ai fini degli obblighi di riduzione delle spese di personale previsti dall'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  L'articolo 40 integra la composizione del tavolo tecnico incaricato della mappatura delle concessioni demaniali, aggiungendovi il Ministro per lo sport e i giovani.
  L'articolo 41 introduce una modifica della disciplina del cosiddetto vincolo sportivo – costituito dalle forme di limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta –. La modifica concerne l'area del dilettantismo; si prevede la possibilità che – in deroga al divieto di vincolo sportivo – gli ordinamenti interni delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate contemplino (a prescindere dalla sussistenza di un contratto di lavoro) una forma di tesseramento comprensiva di un vincolo per una durata massima di due anni.
  Al riguardo osserva che la modifica introdotta dal presente articolo 41 decorre dal 1° luglio 2023. Si ricorda che, a decorrere dalla medesima data, in base alla normativa vigente, i singoli ordinamenti sportivi interni devono garantire l'esclusione del vincolo sportivo; quest'ultimo – ad eccezione della fattispecie ora introdotta dall'articolo 41 – si intende abolito a decorrere dalla suddetta data, ovvero a decorrere dalla data del 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di tesseramenti precedenti alla data del 1° luglio 2023.
  L'articolo 41 in esame prevede altresì che i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate definiscano le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti interessati dal suddetto vincolo massimo di due anni, contemplando gli eventuali premi di formazione tecnica – spettanti alle società ed associazioni, presso cui l'atleta ha svolto la propria formazione, per il caso di stipulazione di un primo contratto di lavoro sportivo con il medesimo atleta – sulla base dei criteri già stabiliti per i suddetti premi dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021, e successive modificazioni.
  L'articolo 43, comma 1, autorizza la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023 che sono assegnati alla Santa Sede, per la realizzazione, da parte di quest'ultima, di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. Il comma 2 dispone che tali investimenti sono avviati e realizzati a seguito Pag. 89della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo per l'Italia, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni fra le Parti. In base al comma 3, alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale.....
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame, già trasmessa per le vie brevi a tutti i componenti la Commissione (vedi allegato 1).

  Valentina GRIPPO (A-IV-RE) con riferimento agli ambiti di competenza della VII Commissione segnala che presso le commissioni di merito è stato presentato un emendamento, inizialmente dichiarato inammissibile, che riguarda l'assetto del Centro sperimentale di cinematografia. Nel stigmatizzare come il governo continui a presentare provvedimenti aventi contenuto eterogeneo ritiene che la scelta dello strumento normativo per intervenire sull'organizzazione del citato Centro sperimentale sia del tutto sbagliata. Quanto al merito dell'emendamento in commento ritiene che esso possa presentare profili di incostituzionalità. Preannuncia quindi l'astensione dal voto che riguarda un provvedimento dal contenuto eccessivamente esteso e disomogeneo.

  Irene MANZI (PD-IDP) nel condividere le considerazioni svolte dalla collega Grippa o stigmatizza come il governo continui ad intervenire a rimuovere organi dotati di autonomia organizzativa come ad esempio il Centro sperimentale di cinematografia citato dal collega. A tale riguardo ritiene che qualora l'emendamento presentato presso le commissioni di merito fosse approvato il suo gruppo si esprimerà contro il provvedimento. Per il momento preannuncia astensione dal voto sulla proposta di parere elaborata dal relatore evidenziando come anche questa volta non è stato possibile un confronto costruttivo nel merito della proposta di parere, che contiene delle osservazioni sulle quali non è stato ricercata alcuna condivisione, metodo di lavoro che in questa sede ritiene di dover stigmatizzare ancora una volta.

  Antonio CASO (M5S) dichiara di condividere le considerazioni svolte dai colleghi che lo hanno preceduto e preannuncia l'astensione dal voto del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Si associa quindi alle critiche già formulate sul provvedimento in esame nonché sulla proposta di parere evidenziando come appare del tutto dimenticata la riforma relativa agli assegni di ricerca nel settore universitario. Ribadisce quindi l'astensione dal voto da parte del gruppo del Movimento Cinque Stelle.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

  Martedì 18 luglio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

  La seduta comincia alle 13.20.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduzione dell'insegnamento del diritto del lavoro e della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie.
C. 373 Barzotti e C. 630 Rizzetto.
(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2023.

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  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che la Commissione prosegue oggi l'esame delle abbinate proposte di legge C. 373, d'iniziativa della deputata Barzotti e C. 630, d'iniziativa del deputato Rizzetto, in materia di introduzione dell'insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado, rinviato nella seduta del 17 gennaio scorso.
  Ringrazia l'onorevole Sasso per il lavoro finora svolto e avverte che per il prosieguo dell'esame, l'incarico di relatore per il provvedimento sarà svolto dall'onorevole Cangiano.
  Ricorda, inoltre, che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni, e sta altresì raccogliendo una serie di contributi scritti.
  Cede quindi la parola al relatore in ordine all'adozione del testo base.

  Gerolamo CANGIANO (FDI), relatore, propone di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge a prima firma Rizzetto C. 630.

  Antonio CASO (M5S) nel comprendere la scelta di adottare la proposta a prima firma Rizzetto ricorda come il testo della collega Barzotti è stato presentato il primo giorno della legislatura e contiene alcune scelte di fondo che andrebbero tenute nella debita considerazione. Preannuncia quindi che il suo gruppo valuterà il prosieguo dell'esame le iniziative da assumere.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 630 a prima firma dell'onorevole Rizzetto.

  Federico MOLLICONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.
C. 854 Schifone.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2023.

  Federico MOLLICONE, presidente, ricorda che nella scorsa seduta il relatore, on. Cangiano, ha presentato gli emendamenti 1.14 e 2.18. Sono stati presentati cinque subemendamenti su nessuno dei quali sono stati ravvisati profili di inammissibilità.
  I predetti emendamenti e i relativi subemendamenti sono inclusi nel fascicolo delle proposte emendative da porre in votazione, che è in distribuzione.
  Non essendovi deputati che intendano intervenire sul complesso degli emendamenti, invita il relatore ed il rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

  Gerolamo CANGIANO (FDI), relatore, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1 esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 1.1 e 1.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Schifone 1.3 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Sasso 1.4, Caso 1.5, Dalla Chiesa 1.6, Amorese 1.7, Manzi 1.8 e Piccolotti 1.9 a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Orrico 1.10 e 1.11, Caso 1.12, Piccolotti 1.13, sul subemendamento Di Biase 0.1.14.1, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.14.

  La sottosegretaria Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  Federico MOLLICONE (FDI) avverte che le riformulazioni proposte degli emendamenti Schifone 1.3 nonché degli identici emendamenti Sasso 1.4, Caso 1.5, Dalla Chiesa 1.6, Amorese 1.7, Manzi 1.8 e Piccolotti 1.9 sono state accolte dai presentatori.

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  La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Manzi 1.1 e 1.2 ed approva l'emendamento Schifone 1.3 come riformulato, nonché gli identici emendamenti Sasso 1.4, Caso 1.5, Dalla Chiesa 1.6, Amorese 1.7, Manzi 1.8 e Piccolotti 1.9. come riformulati (vedi allegato 3).

  Anna Laura ORRICO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.10 invitando il relatore ed il Governo a modificare il parere contrario precedentemente espresso dal momento che l'emendamento si inquadra perfettamente nello spirito della proposta di legge in esame.

  La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.10.

  Anna Laura ORRICO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.11 volto a prevedere l'istituzione presso il ministero della cultura di un fondo destinato alla realizzazione di monumenti dedicati alle donne che si sono distinte nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. Al riguardo chiede al relatore al rappresentante del governo supplemento di riflessione al fine di favorire la realizzazione dei monumenti citati dedicati alle donne nelle città anche allo scopo di modificare l'immagine del ruolo della donna nella società e stimolare le giovani ragazze a sperimentare nuovi percorsi di carriera.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Orrico 1.11, Caso 1.12 e Piccolotti 1.13.

  Valentina GRIPPO (A-IV-RE) interviene a sostegno del subemendamento Di Biase 0.1.14.1 che ha il merito di prevedere adeguate risorse finanziarie prevedendo l'istituzione dello stato di previsione del ministero dell'istruzione del merito di un fondo per la diffusione delle discipline STEM. Al riguardo esprime forti perplessità sul fatto che il relatore ed il governo abbia espresso un parere contrario rispetto alla previsione di specifiche risorse finanziarie destinate all'attuazione della proposta di legge in esame.

  La Commissione, con distinte votazioni respinge il subemendamento Di Biase 0.1.14.1 ed approva l'emendamento 1. 14 del relatore (vedi allegato 3).

  Federico MOLLICONE, presidente, invita il relatore e la rappresentante del Governo ad esprimere i pareri relativi agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

  Gerolamo CANGIANO (FDI) esprime parere contrario sull'emendamento Caso 2.1, Manzi 2.2 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Dalla Chiesa 2.3. Invita quindi al ritiro dell'emendamento Sasso 2.4 mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 2.5, Caso 2.6, Manzi 2.7, Piccolotti 2.8 e Manzi 2.9.
  Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Amorese 2.10, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato, (vedi allegato 3) ed esprime parere favorevole sull'emendamento Dalla Chiesa 2.12 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
  Esprime, inoltre, parere contrario sugli identici subemendamenti Caso 0.2.18.1 e Piccolotti 0.2.18.2 e sui subemendamenti Di Biase 0.2.18.3 e Caso 0.2.18.4 raccomandando, invece, l'approvazione dell'emendamento 2.18 a sua prima firma.
  Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Di Biase 2.11, invita quindi al ritiro dell'emendamento Dalla Chiesa 2.13.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Di Biase 2.15, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Infine esprime parere contrario sugli emendamenti Caso 2.16, Di Biase 2.17 e sull'articolo aggiuntivo Di Biase 2.0.1.

  La sottosegretaria di Stato Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  Antonio CASO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 2.1 Pag. 92evidenziando la centralità del tema dello sviluppo sostenibile anche nell'ambito della proposta di legge in esame.

  Irene MANZI (PD-IDP) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 2.2 condividendo quanto affermato dal collega Caso circa l'importanza del tema dello sviluppo sostenibile.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 2.1, Manzi 2.2 mentre approva l'emendamento Dalla Chiesa 2.3 (vedi allegato 3).

  Rossano SASSO (LEGA) dichiara di ritirare l'emendamento a sua prima firma 2.4.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che le riformulazioni proposte degli emendamenti Amorese 2.10, Dalla Chiesa 2.12 e Di Biase 2.15 sono state accolte dai presentatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Manzi 2.5, Caso 2.6, Manzi 2.7, Piccolotti 2.8 e Manzi 2.9 ed approva l'emendamento Amorese 2.10 come riformulato (vedi allegato 3) e l'emendamento Dalla Chiesa 2.12 come riformulato (vedi allegato 3); respinge quindi gli identici subemendamenti Caso 0.2.18.1 e Piccolotti 0.2.18.2 e i subemendamenti Di Biase 0.2.18.3 e Caso 0.2.18.4 mentre approva l'emendamento 2. 18 del relatore (vedi allegato 3).
  Respinge, inoltre, l'emendamento Di Biase 2.11.

  Rita DALLA CHIESA (FI) dichiara di ritirare l'emendamento 2.14 a sua prima firma.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Di Biase 2.15, come riformulato (vedi allegato 3) mentre respinge gli emendamenti Caso 2.16, Di Biase 2.17 e l'articolo aggiuntivo Di Biase 2.01.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, il testo come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.
C. 835 Sasso.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 137 del 4 luglio 2023:

   a pagina 109, prima colonna, terza riga, sostituire le parole: Andrea CASU (PD-IDP) con le seguenti Antonio CASO (M5S);

   a pagina 111, seconda colonna, ventiduesima riga, sostituire le parole: Andrea CASU (PD-IDP) con le seguenti Antonio CASO (M5S);

   a pagina 112, seconda colonna, trentunesima riga, sostituire le parole: Andrea CASU (PD-IDP) con le seguenti Antonio CASO (M5S);