CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 luglio 2023
144.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 18 luglio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

  La seduta comincia alle 13.30.

Sull'ordine dei lavori.

  Marco OSNATO, presidente, propone di invertire l'ordine del giorno, nel senso di procedere dapprima all'esame della proposta di legge C. 956 e successivamente alla proposta di legge C. 843.

  La Commissione concorda.

Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
C. 956 Toni Ricciardi.
(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1099 Di Giuseppe).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marco OSNATO, presidente, avverte innanzitutto che alla proposta di legge dell'onorevole Ricciardi sarà abbinata la proposta di legge C. 1099 Di Giuseppe, in quanto vertente su identica materia.

  Toni RICCIARDI (PD-IDP), relatore, in primo luogo esprime il proprio apprezzamento ed una particolare soddisfazione per l'avvio dell'esame della proposta di legge in esame, di cui è primo firmatario; ringrazia in particolare il Presidente della Commissione, i colleghi dei gruppi e tutti coloro che hanno sostenuto l'esame in sede referente di una proposta di legge di iniziativa parlamentare.
  Rileva innanzitutto che il testo proposto tende, più che a estendere la portata di una vigente agevolazione, a equiparare situazioni attualmente trattate in modo diverso dal legislatore e che, in particolare, concernono il trattamento fiscale della prima casa dei contribuenti italiani residenti all'estero.
  Evidenzia come la proposta abbia a oggetto, in particolare, l'equiparazione del regime fiscale dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti in Italia da cittadini iscritti all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero.
  Per effetto delle modifiche proposte – in particolare con la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1 – si intende assimilare all'abitazione principale del contribuente, dunque rendendola esente da imposta, una sola unità immobiliare a uso abitativo, con le relative pertinenze, posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che sia situata nel comune di iscrizione nell'AIRE e che non risulti locata o data in comodato d'uso.
  Attualmente, infatti, la cosiddetta «prima casa» posseduta dai soggetti residenti all'estero iscritti all'AIRE non gode di agevolazioni: dal 2021, solo per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia è riconosciuta una riduzione dell'IMU.
  Si tratta a suo avviso, nei riguardi degli iscritti all'AIRE, di una vera e propria ingiustizia, in quanto si tratta soggetti fiscali dalla doppia veste, una estera e una nazionale, la cui situazione non può in alcun modo essere equiparata a quella di coloro che, pur restando in Italia, lasciano il proprio territorio di origine allo scopo di trasferirsi in altre zone del Paese e che pure sono tenuti a pagare l'IMU sulla propria abitazione d'origine, considerata come seconda casa. Questi ultimi, infatti, corrispondono i tributi locali, usufruiscono del servizio sanitario ed esercitano i diritti politici,Pag. 70 tra cui il voto alle elezioni locali, presso il nuovo comune di residenza.
  Diverso è la situazione di un cittadino italiano residente all'estero – cita al riguardo il proprio caso personale, essendo egli residente a Ginevra ma iscritto all'AIRE nel comune di Castelfranci, in provincia di Avellino – che sarà chiamato ad esercitare diritti e doveri presso il comune di origine.
  La disparità di trattamento subita dai soggetti AIRE appare a suo avviso ancora più iniqua alla luce delle agevolazioni, in tema di IMU, introdotte nel corso degli ultimi anni. Fa riferimento, in particolare, alla possibilità per i componenti del nucleo familiare – anche a seguito della sentenza n. 209 del 2022 della Corte Costituzionale – di godere dell'esenzione IMU anche nel caso di due immobili, ciascuno di proprietà di uno dei coniugi, siti nel medesimo comune, ovvero in diversi comuni quando detti componenti abbiano residenze e dimore abituali diverse.
  Passando all'illustrazione del comma 2 dell'articolo 1, ricorda che questo modifica la disciplina dell'imposta di registro, segnatamente novellando la lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. La proposta intende prevedere che le agevolazioni ivi disposte per l'acquisto della prima casa (applicazione dell'aliquota ridotta al 2 per cento) si applichino in favore dei cittadini italiani iscritti all'AIRE, in luogo della locuzione che si riferisce ai cittadini «emigrati all'estero» come previsto nella formulazione della norma vigente al momento della presentazione della proposta di legge. Richiama in proposito le interlocuzioni con l'Italia, avviate sin dal 2014 dalla Commissione europea, sulle questioni relative all'applicazione dell'imposta di registro.
  Evidenzia infine il carattere – che da alcuni potrebbe essere definito «patriottico» – delle modifiche terminologiche apportate dalla proposta in esame che, nel sostituire il criterio della residenza all'estero con il riferimento all'iscrizione all'AIRE, potrebbero anche svolgere funzioni di controllo fiscale, alla luce della circostanza secondo cui ricorda che gli italiani effettivamente residenti all'estero sono in numero ben superiore agli iscritti all'AIRE, in diversi casi per ragioni di mancata trasparenza fiscale, o anche per motivi legati al mantenimento di prestazioni socio-sanitarie.
  A suo parere la proposta, con le suddette modifiche terminologiche, non intende tanto rivendicare un diritto nuovo, quanto sancire la parità di trattamento tra situazioni legislativamente non assimilate.
  Inoltre, qualora si intendesse reintrodurre l'IMU sulla prima casa di abitazione, tale equiparazione consentirebbe l'immediata estensione di siffatta norma anche ai residenti all'estero iscritti all'AIRE. La proposta avrebbe l'ulteriore vantaggio di incentivare la proprietà di immobili in Italia e la loro manutenzione da parte dei soggetti residenti all'estero, in ragione del legame con il territorio.
  Conclude quindi evidenziando la trasversalità del tema, che auspica sia di interesse di tutte le parti politiche; evidenzia che esso – sebbene in passato spesso discusso – non è mai stato affrontato con l'approfondimento e la tempistica di una proposta di legge in sede referente, sede nella quale si augura che possa essere svolta un'adeguata attività istruttoria.

  Emiliano FENU (M5S) rammenta che è stata presentata dalla deputata Onori la proposta di legge C. 748, di contenuto analogo a quella in esame e chiede che nella riunione dell'Ufficio di presidenza della Commissione, prevista per la giornata di domani, possa esserne valutato l'abbinamento.

  Marco OSNATO, presidente, preso atto della richiesta formulata dal deputato Fenu, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per agevolare il recupero dei crediti in sofferenza e favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto.
C. 843 Congedo.
(Esame e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marco OSNATO, presidente, invita il relatore a illustrare il provvedimento.

  Saverio CONGEDO (FDI), relatore, ricorda preliminarmente che la proposta di legge in parola reca disposizioni volte a recuperare i crediti in sofferenza e accelerare il ritorno in bonis dei debitori ceduti; essa ripropone, in sostanza, il contenuto della proposta A.S. 788, già presentata nel corso della XVIII Legislatura.
  Più in dettaglio, l'articolo 1 della proposta ne individua finalità e ambito applicativo. In particolare, ai sensi del comma 1, scopo delle norme è di agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto, per contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale. Tali finalità sono perseguite anche attraverso misure che favoriscano, tra l'altro, la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia. Il comma 2 individua l'ambito applicativo delle norme in esame. Anzitutto esse trovano applicazione con riferimento alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente, che sono ceduti a terzi, ovvero a società cessionarie, da banche e intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo (di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario, decreto legislativo n. 385 del 1993). Ai fini dell'applicazione delle norme in esame il credito ceduto deve essere classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti. Si tratta della circolare che contiene le regole per la compilazione delle segnalazioni statistiche di vigilanza, su base individuale, che le banche italiane e le filiali italiane di banche estere trasmettono alla Banca d'Italia. Detta circolare reca i criteri per l'individuazione delle esposizioni creditizie deteriorate, intese come le esposizioni creditizie per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e fuori bilancio (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria non-performing ai sensi della normativa UE (Regolamento 630/2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni: Implementing Technical Standards - ITS).
  Il titolare della posizione debitoria ceduta (il debitore) deve essere una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003; tale soggetto deve essere debitore, nei confronti dei cedenti, di una o più posizioni classificate come deteriorate nel suddetto lasso di tempo, ai sensi della lettera a). Inoltre la posizione debitoria è ceduta alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia volontariamente, sia nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2022.
  Ricorda poi che l'articolo 2 (comma 1), al ricorrere dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 1, attribuisce al debitore ceduto persona fisica o microimpresa, che sia titolare di credito deteriorato nel predetto lasso temporale e la cui posizione debitoria sia stata ceduta (volontariamente o nel corso di procedura concorsuale), il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, purché singolarmente o complessivamente non superino i 25 milioni di euro e siano in essere presso una singola società cessionaria, con il pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento. Il comma 2 dell'articolo 2 chiarisce (lettera a)) che il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del Pag. 72credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria. Il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è invece (lettera b)) determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.
  Ai sensi dell'articolo 3, che disciplina le modalità di esercizio dell'opzione, il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto (come determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b)) e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Per quanto riguarda gli adempimenti del debitore, l'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di avvenuta cessione. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di, entro il termine massimo di novanta giorni, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.
  L'articolo 4 reca alcune disposizioni transitorie, volte a provvedere per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della proposta in esame. In tal caso la comunicazione di avvenuta cessione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore; qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della proposta, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica; qualora il richiamato termine (trenta giorni dalla notifica di atto introduttivo del giudizio o atto stragiudiziale, di cui alla lettera b)) sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, il debitore può saldare la posizione debitoria pagando il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 40 per cento – in luogo del 20 per cento – salvo diverso accordo tra le parti.
  Infine, ai sensi dell'articolo 5, l'avvenuto pagamento del debito ai sensi della presente legge comporta il beneficio dell'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
  Al termine dell'illustrazione del contenuto del provvedimento, di cui è primo firmatario, evidenzia la propria disponibilità ad acquisire eventuali suggerimenti, proposte e integrazioni da parte dei colleghi; auspica inoltre che un significativo apporto, mediante lo svolgimento di audizioni, possa provenire da stakeholders esterni.

  Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), pur condividendo la necessità di affrontare la tematica dello smaltimento dei crediti deteriorati – che, alla luce delle ultime congiunture economiche, ha avuto a suo parere un significativo impatto sui consumatori – evidenzia tuttavia la propria perplessità per il valore massimo di 25 milioni di euro, stabilito dalla proposta in esame, per individuare i debiti che possono accedere alla procedura di smaltimento accelerato.
  Rileva al riguardo come, per qualificare un debito come non performing loans – NPL, occorra un lasso di tempo piuttosto ampio; alla luce delle norme contenute nella proposta, l'imprenditore autorizzato a utilizzare le procedure agevolate di smaltimento potrebbe sentirsi legittimato a proseguire la propria attività senza onorare i Pag. 73propri debiti, di fatto ponendo in essere condotte che potrebbero compromettere il buon funzionamento del mercato. Alla luce di tali considerazioni, a suo parere occorrerebbe riservare un trattamento diverso alle imprese da un lato, a famiglie e consumatori in reali difficoltà economiche dall'altro.
  Un secondo elemento di criticità, a suo avviso, è da rinvenirsi nel disposto dell'articolo 2, comma unico, lettera b), ai sensi del quale il prezzo di acquisto della posizione debitoria da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione. Il riferimento al valore di portafoglio – secondo la sua opinione – appare rischioso, specialmente per quanto riguarda portafogli di beni mobili il cui prezzo è difficile da determinare, ovvero volatile. Si rischia che, in presenza di un valore di portafoglio particolarmente basso, l'effettivo realizzo del debito risulti irrisorio.

  Emiliano FENU (M5S) condivide il punto di vista del collega Stefanazzi, ma suggerisce di valutare la proposta nel suo intento complessivo, e cioè quello di smaltire i crediti in sofferenza e agevolare il ritorno in bonis dei debitori ceduti. Rammenta infatti che nel corso della precedente legislatura la proposta aveva ricevuto un ampio riscontro dalle forze politiche, specialmente con riferimento alle norme intese a fronteggiare le difficoltà delle famiglie e dei risparmiatori.
  Rammenta che nei giorni scorsi è stata depositata dal proprio gruppo politico una proposta di legge di contenuto analogo; chiede alla presidenza e ai colleghi che, una volta numerata e assegnata la proposta, se ne possa valutare l'abbinamento a quella in esame.
  Conclude esprimendo apprezzamento per la proposta d'iniziativa del deputato Congedo, al netto di futuri interventi di dettaglio necessari a migliorarne l'efficacia.

  Giulio CENTEMERO (LEGA) esprime soddisfazione per l'avvio dell'esame della proposta di legge, in quanto essa affronta una tematica di rilievo. Ritiene infatti che l'applicazione da parte delle banche del cosiddetto NPL threshold non consenta attualmente di individuare in modo corretto la salute di un istituto bancario; rileva inoltre che nei Paesi del nord Europa, quale la Germania, vi è un numero più alto che in Italia di immobili effettivamente acquisiti dalle banche a seguito di espropriazione debitoria. Auspica infine che siano sviscerati tutti gli aspetti della proposta di legge in esame e che siano svolte le necessarie audizioni, come rilevato dai colleghi già intervenuti.

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) evidenzia preliminarmente, con riferimento sia alla proposta di legge in esame che alla proposta di legge C. 956 d'iniziativa del deputato Toni Ricciardi, in precedenza discussa, come entrambe le iniziative legislative, a suo avviso, intercettino specifiche esigenze del Paese e siano quindi meritevoli di adeguato approfondimento.
  Rammenta, con riguardo al provvedimento ora in discussione, di aver preso parte, nel corso della propria esperienza parlamentare, alla stesura e all'approvazione della vigente disciplina delle crisi da sovraindebitamento, che è stata oggetto di ampio dibattito dottrinario in quanto non funzionale alle esigenze per cui era stata immaginata. Al riguardo, auspica che l'approvazione delle proposte incardinate dalla Commissione non equivalga alla proclamazione delle grida manzoniane, e dunque che il loro esame non sia funzionale a fare pubblicità sugli organi di stampa, ma che l'istruttoria condotta in sede referente permetta al legislatore di fornire soluzioni efficaci e, in particolare, che sia steso un delineato normativo realmente funzionante, a differenza di quanto avvenuto con la menzionata disciplina dell'indebitamento. Auspica dunque che, anche con l'opportuno supporto istruttorio degli uffici, l'esito delle proposte in esame consenta di venire incontro alle esigenze del Paese.

  Guerino TESTA (FDI) concorda con quanto espresso in precedenza dai colleghi, Pag. 74rilevando la centralità del tema in discussione e concordando col collega D'Alfonso circa l'opportunità di un esame serio e di un adeguato approfondimento tecnico delle questioni affrontate. Con riferimento alle audizioni, ai augura che esse siano selettive e mirate, allo scopo di conferire valore aggiunto alla proposta in esame.

  Marco OSNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 luglio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019.
C. 1260 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco OSNATO, presidente, invita il relatore Giulio Centemero a illustrare il disegno di legge.

  Giulio CENTEMERO (LEGA), relatore, rammenta che l'accordo, come precisato nella relazione governativa, rientra tra gli strumenti volti a migliorare i rapporti di cooperazione dell'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, per rendere più efficace il contrasto alla criminalità nel settore giudiziario penale. Nello specifico, i rapporti tra l'Italia e l'Armenia in materia di assistenza giudiziaria sono attualmente regolati dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959. L'adozione di ulteriori norme volte ad integrare quelle già vigenti risponde all'esigenza di regolamentare specifiche forme di assistenza giudiziaria, quale ad esempio l'audizione di testimoni o imputati attraverso la video conferenza, non disciplinate dalla Convenzione ed a rendere più rapide le procedure di cooperazione prevedendo forme di comunicazione diretta tra i due Stati.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per informazioni più dettagliate sul contenuto dell'accordo, ricordo che si compone di un preambolo e di 6 articoli. All'articolo 1 vengono individuate specifiche forme di assistenza giudiziaria; l'articolo 2 riguarda esecuzione e rinvio dell'esecuzione della richiesta di assistenza, mentre l'articolo 3 riguarda la trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, L'articolo 4 disciplina la comparizione mediante videoconferenza, prevista per l'audizione di testimoni e periti nonché per l'interrogatorio di persone indagate o sottoposte a procedimento penale.
  Segnala che di particolare interesse per la Commissione Finanze è l'articolo 5, relativo agli accertamenti bancari e finanziari, ai sensi del quale le parti devono prestare la più ampia assistenza anche in questi campi, senza poterla rifiutare per motivi di segreto bancario.
  Infine, ricorda che l'articolo 6 disciplina entrata in vigore, modifica e cessazione dell'Accordo medesimo; rammenta che il disegno di legge di ratifica è composto da 4 articoli; gli articoli 1 e 2 dispongono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 concerne le disposizioni finanziarie e infine l'articolo 4 ne dispone il momento di entrata in vigore.
  Conclude esprimendo parere favorevole sul provvedimento e auspica, ove non vi siano obiezioni, che la Commissione si esprima sul medesimo già nel corso della seduta odierna.

  Non essendovi obiezioni e nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato 1).

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Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Testo unificato C. 249 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco OSNATO, presidente, invita la relatrice a illustrare il provvedimento in esame.

  Laura CAVANDOLI (LEGA), relatrice, rammenta che il testo unificato delle proposte in esame reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, introducendo misure volte ad assicurare che alla guarigione clinica della persona corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di eguaglianza rispetto al resto della popolazione, con particolare riferimento all'accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, nonché alle procedure di adozione di minori.
  Il testo unificato si compone di cinque articoli.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori informazioni, rammenta in questa sede che l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità dell'intervento normativo in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche.
  Rileva che di particolare interesse per la Commissione Finanze è l'articolo 2 della proposta, che disciplina l'accesso ai servizi finanziari, bancari, d'investimento ed assicurativi, ai fini della stipula o del rinnovo dei contratti corrispondenti. Esso dispone (al comma 1) che non sia ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute degli interessati concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a cinque anni qualora la diagnosi sia stata formulata prima del compimento del ventunesimo anno di età. Le predette informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali. Il comma 2 stabilisce che in tutte le fasi di accesso dei consumatori a tali servizi, ivi comprese le trattative precontrattuali e la stipula o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e finanziari devono fornire alla controparte adeguate informazioni circa il diritto a non fornire informazioni sulle pregresse condizioni di salute come indicato al comma 1. Di tale diritto deve essere fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipula o del rinnovo di detti contratti.
  Ai sensi del comma 3, nei predetti casi non possono essere applicati all'interessato limiti, costi ed oneri ulteriori rispetto a quelli previsti per la generalità dei consumatori.
  Il comma 4 fissa il divieto per le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, e gli intermediari assicurativi e finanziari di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei casi di cui al comma 1, per la stipulazione dei contratti indicati al medesimo comma.
  Secondo il comma 5, laddove in precedenza fornite, le informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del creditore, decorso il termine di cui al medesimo comma. A tal fine, l'interessato comunica tempestivamente ai contraenti, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni della normativa in esame (di cui al comma 1 dell'articoloPag. 76 5). Entro trenta giorni da tale comunicazione, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e finanziari in possesso delle informazioni sullo stato di salute concernenti patologie oncologiche pregresse procedono alla loro cancellazione.
  Il comma 6 prevede che nei contratti concernenti operazioni e servizi finanziari, bancari, di investimento o di assicurazione, ove stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della proposta in esame, la violazione delle disposizioni testé illustrate determini la nullità delle singole clausole, ove difformi ai princìpi di cui al comma 1 e di quelle a esse connesse; si tratta di una nullità relativa, che dunque non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
  Infine il comma 7 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della proposta in esame legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), con propria delibera, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le modalità di attuazione delle disposizioni che non consentono la richiesta di informazioni su pregresse malattie oncologiche, eventualmente predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento è adottato, entro il medesimo termine, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
  L'articolo 3 detta alcune modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 che detta la disciplina per l'adozione e l'affidamento dei minori. L'articolo 4 riguarda invece l'utilizzo delle informazioni sullo stato di salute per pregresse patologie oncologiche con riferimento all'accesso alle procedure concorsuali, al lavoro e alla formazione professionale. L'articolo 5 contiene, da ultimo, le disposizioni transitorie e finali.
  Rileva quindi, sebbene la questione non investa direttamente le competenze della Commissione Finanze, che il riferimento di cui all'articolo 4 alle procedure concorsuali dovrebbe essere sostituito, più opportunamente, con un richiamo alle procedure di reclutamento.
  Conclude esprimendo parere favorevole sul provvedimento e auspica, ove non vi siano obiezioni, che la Commissione si esprima sul medesimo già nel corso della seduta odierna.

  Non essendovi obiezioni e nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 18 luglio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.10.

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita.
COM(2022) 548 final.
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023.
Doc. LXXXVI, n. 1.
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio «Affari esteri».
10597/23.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame degli atti in oggetto.

  Marco OSNATO, presidente, invita il relatore a illustrare gli atti in oggetto.

  Stefano Giovanni MAULLU (FDI), relatore, evidenzia che la Commissione Finanze avvia l'esame congiunto della relazione programmaticaPag. 77 2023 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, del programma di lavoro della Commissione europea e del programma del trio di Presidenze del Consiglio dell'UE; si tratta di un passaggio fondamentale per l'intervento del Parlamento nella definizione della politica europea dell'Italia.
  Ricorda come questi documenti, alla Camera, siano infatti oggetto di una vera e propria «sessione europea di fase ascendente», dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità del Governo e quelle delle Istituzioni dell'Unione per l'anno in corso, introdotta a partire dal 2011 per effetto della combinazione di modifiche legislative e di pronunce della Giunta per il regolamento della Camera.
  In particolare, la relazione programmatica, predisposta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, indica obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno in corso. Unitamente agli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'UE, essa, secondo la procedura prevista dal parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010, è stata assegnata a tutte le Commissioni permanenti, per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze. Queste approvano un parere mentre l'esame generale è svolto dalla Commissione politiche dell'UE, la quale presenta una relazione all'Assemblea. La discussione in Assemblea di norma si conclude con l'approvazione di risoluzioni al Governo.
  Si tratta dell'unica procedura annuale che consente a tutti gli organi parlamentari – le 14 commissioni permanenti e l'Aula – di esprimersi in modo organico, coerente e, al tempo stesso, approfondito sulle linee di azione del nostro Paese a livello europeo. A suo parere, l'esame dei documenti presenta quest'anno un rilievo politico e strategico particolarmente significativo trattandosi della prima volta che le Camere sono chiamate a questo esercizio nella legislatura iniziata nello scorso ottobre.
  Per questa ragione intende concentrarsi sulla relazione programmatica, che è stata predisposta dal Governo tenendo conto delle priorità legislative dell'Unione europea di cui al Programma di lavoro della Commissione europea.
  Ricorda che la relazione del Governo si articola in 4 parti, relative rispettivamente allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle specifiche politiche strategiche, alla dimensione esterna dell'UE, al coordinamento nazionale delle politiche europee. Ciascuna parte è suddivisa in capitoli tematici ai quali, secondo il modello utilizzato nei due anni precedenti, vengono ricondotti 113 «dossier» specifici, relativi a singole questioni o proposte legislative dell'UE. Ogni dossier riporta l'obiettivo individuato, le azioni che il Governo intende porre in essere per perseguirlo nonché i risultati attesi.
  Passando all'illustrazione dei contenuti, ricorda che assumono rilievo per la Commissione alcuni dossier specifici, di cui si occupa la relazione programmatica, che fanno riferimento all'obiettivo «Un'economia al servizio delle persone» del programma della Commissione europea, e di cui vi darò conto sinteticamente tra cui, anzitutto, il completamento dell'Unione bancaria e dell'Unione dei mercati dei capitali.
  Rammenta che la relazione programmatica lo ritiene di assoluta importanza per mobilitare gli investimenti privati, garantire mercati dei capitali profondi integrati e liquidi, rafforzare il ruolo internazionale dell'euro, incrementare l'offerta di capitali e le fonti di finanziamento per le imprese. Una piena realizzazione dei due progetti, ad avviso del Governo, è anche strumentale a creare le condizioni per meglio affrontare dal punto di vista economico eventi avversi, quali le crisi innescate dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina; permetterà inoltre di realizzare quell'integrazione finanziaria necessaria anche a fornire i meccanismi di condivisione del rischio che possono contenere l'impatto degli shock finanziari, di contribuire alla stabilità macroeconomica dell'Unione e realizzare una ripresa duratura.
  Il Governo dichiara che continuerà a sostenere le priorità nazionali in funzione delle peculiarità del sistema economico italiano e a tal proposito auspica: a) nel medio Pag. 78termine, la creazione di un'autentica Unione bancaria e dei mercati dei capitali, in grado di garantire un'allocazione ottimale delle risorse ed a diversificare le fonti di finanziamento per le imprese e, nel contempo, di rappresentare un elemento di stabilizzazione idoneo a fronteggiare shock esterni, improvvisi ed asimmetrici; b) nel breve termine, di vedere riconosciute l'importanza e la priorità di iniziative volte, principalmente, a migliorare l'ambiente regolamentare in particolare per le PMI, in considerazione della loro rilevanza nell'economia nazionale, nonché a vedere riconosciuta la centralità di politiche che pongano gli investimenti in primo piano.
  Con riferimento alle singole proposte dell'UE, la relazione programmatica si sofferma su una serie di iniziative che sono state già adottate, come il regolamento sui fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), o sulle quali sono in corso da tempo i negoziati tra le Istituzioni europee (e in alcuni casi sono anche ad uno stadio avanzato), come la revisione della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD), il pacchetto normativo sulla disciplina prudenziale nel settore assicurativo (Solvency II), l'implementazione degli accordi di Basilea III, la revisione del regolamento sul mercato degli strumenti finanziari (MiFIR) e della normativa sui depositari centrali di titoli (CSDR) e l'istituzione di un punto di accesso unico europeo (ESAP), che offrirà un punto unificato di accesso alle informazioni pubbliche relative agli aspetti finanziari e alla sostenibilità, oltre a informazioni sulle imprese e sui prodotti di investimento dell'UE.
  Rileva inoltre che la relazione si sofferma anche su altre iniziative che, invece, sono state presentate più recentemente dalla Commissione europea e sulle quali i negoziati a livello europeo sono iniziati da poco. Si tratta in modo particolare alle proposte presentate lo scorso 18 aprile per riformare il quadro dell'UE per la gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione dei depositi (CMDI), che modificano la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche, il regolamento sul meccanismo di risoluzione unico e la direttiva sul sistema di garanzia dei depositi; delle proposte presentate lo scorso 24 maggio per rafforzare la tutela degli investitori al dettaglio (la cd. retail investment strategy); delle proposte presentate lo scorso 13 giugno per rafforzare le basi del quadro UE in materia di finanza sostenibile.
  Evidenzia come la relazione segnali altresì le norme, presentate a dicembre 2022, per favorire la quotazione delle imprese (cd. Listing act), in particolare delle PMI. Su tale normativa, tuttavia, il 14 giugno 2023 il Consiglio ha già concordato il suo mandato negoziale e pertanto un eventuale esame e pronunciamento della nostra Commissione potrebbe arrivare in una fase politicamente troppo avanzata e definita del negoziato.
  Conclude l'analisi della parte della relazione programmatica dedicata al completamento dell'Unione bancaria e dell'Unione dei mercati dei capitali, segnalando che il Governo cita altri due documenti in materia di condivisione dei rischi nel settore bancario: la creazione di una più robusta protezione comune europea per i depositanti, su cui l'Italia ha sempre espresso il suo favore, e la creazione del common backstop del Fondo di risoluzione unico.
  Nel programma di lavoro 2023 la Commissione sostiene che mercati finanziari efficienti e integrati e la libera circolazione dei capitali sono essenziali, non solo per la crescita e la ripresa economiche, ma anche per la duplice transizione verde e digitale. Contribuiscono, inoltre, a far sì che l'UE mantenga il proprio ruolo economico e geopolitico di primo piano a livello mondiale. La Commissione preannuncia misure in particolare per facilitare gli investimenti al dettaglio, sulla finanza aperta e sui servizi di pagamento. Nel programma di 18 mesi del Consiglio, il trio afferma che contribuirà al completamento dell'unione bancaria e al compimento di progressi verso un'autentica unione dei mercati dei capitali.
  Rammenta poi che una tematica strettamente connessa è quella concernente i lavori per la definizione di un euro digitale, che sono condotti dalla BCE, insieme alle banche centrali nazionali dei Paesi dell'Eurozona,Pag. 79 in collaborazione con le altre istituzioni e parti interessate dell'UE, in particolare la Commissione europea, l'Eurogruppo e il Parlamento europeo. La relazione programmatica ritiene che l'euro digitale possa offrire ai cittadini europei la possibilità di utilizzare la moneta della Banca Centrale per effettuare pagamenti digitali in tutta l'area dell'euro, al pari del contante impiegato attualmente per i pagamenti fisici. Si aspetta inoltre che esso contribuisca non soltanto a preservare l'integrità e la stabilità del sistema finanziario europeo, ma anche a realizzare un sistema monetario e dei pagamenti efficiente.
  Inoltre, ricorda che nel programma di lavoro 2023 la Commissione preannunciava la presentazione di una proposta per stabilire i principi di un euro digitale prima della sua potenziale emissione da parte della BCE. La proposta è stata presentata il 28 giugno 2023. Rimette alla valutazione del Presidente e della Commissione l'opportunità che di tale proposta sia avviato l'esame in Commissione Finanze, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.
  In tema di politiche di contrasto al riciclaggio, la relazione programmatica richiama espressamente il pacchetto di riforme antiriciclaggio presentato dalla Commissione nel luglio 2021, che racchiude quattro strumenti legislativi: il regolamento istitutivo dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) e il regolamento e la direttiva antiriciclaggio (sui quali sono in corso i negoziati) e il regolamento sui trasferimenti di fondi e di cripto-attività (che è stato approvato). Ad avviso del Governo, l'Italia possiede un sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo robusto e valutato positivamente a livello internazionale il che la rende un candidato ideale e qualificato per ospitare la sede dell'Autorità europea antiriciclaggio.
  La relazione programmatica richiama poi alcune importanti iniziative dell'UE in materia di fiscalità, sia diretta che indiretta, e di unione doganale. La prima è una proposta di direttiva cd. «BEFIT» (Business in Europe: framework for income taxation), che la Commissione europea dovrebbe presentare nel corso del 2023 e che dovrebbe dettare regole comuni per la tassazione delle imprese in Europa, che sostituirebbe anche la proposta di direttiva per una base imponibile comune e consolidata sulla quale i negoziati (in corso dal 2016) si sono arenati. Il Governo annuncia che parteciperà attivamente ai lavori sulla proposta di direttiva BEFIT, sostenendone gli obiettivi e l'idea di fondo di un'armonizzazione delle regole di calcolo della base imponibile.
  Ricorda inoltre la proposta di direttiva finalizzata all'uso improprio di entità di comodo ai fini fiscali, sulla quale il Governo si impegnerà per raggiungere un accordo politico in Consiglio; la terza iniziativa riguarda il pacchetto «IVA nell'era digitale», presentato a dicembre 2022, che si pone l'obiettivo di passare alla registrazione unica ai fini dell'IVA nell'UE, estendere ulteriormente l'applicazione dello Sportello Unico (cosiddetto OSS), modernizzare gli obblighi in materia di dichiarazione e promuovere la fatturazione elettronica. All'interno del pacchetto, un tema complesso e di particolare rilevanza è rappresentato dalla tassazione IVA delle piattaforme digitali vista la difficoltà di aggregare l'offerta di un vasto numero di operatori, per la molteplicità dei modelli di business e per le difficoltà legate all'applicazione delle regole IVA a queste nuove economie. Riterrebbe meritevole l'esame in Commissione di tale normativa, rimettendosi tuttavia sul punto, anche in questo caso, alla Presidenza e all'Ufficio di presidenza della Commissione.
  Evidenzia, infine, che la relazione ricorda che si procederà al recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 sulla tassazione minima effettiva, al fine di poter applicare la nuova normativa a partire dal 2024, e annuncia il contributo del Governo per concludere i lavori sulla proposta di direttiva (cosiddetta DAC8) per l'aggiornamento della disciplina in materia di cooperazione amministrativa, che intende tra l'altro assicurare lo scambio automatico di informazioni finanziarie relative alle cripto-Pag. 80attività, anche per assicurare la loro tassazione da parte degli Stati membri.
  In tema, invece, di adeguamento della fiscalità in materia di tabacchi all'evoluzione recente del mercato, sottolinea che il Governo afferma di attendere la presentazione di iniziative alla luce dell'introduzione di nuovi prodotti (sigarette elettroniche e prodotti a base di tabacco riscaldato) con filiera produttiva in Italia, assicurando un adeguato equilibrio fra esigenze di stabilità del gettito, tutela dei livelli occupazionali, degli investimenti effettuati e della salute.
  Nel programma di 18 mesi del Consiglio, il trio afferma, in tema di fiscalità, che sarà posto l'accento su ulteriori azioni volte a modernizzare e semplificare il sistema comune dell'IVA adottando la digitalizzazione, nonché sui lavori volti a colmare il divario dell'IVA, a beneficio sia dei bilanci nazionali che del bilancio dell'UE. Il trio annuncia altresì che porterà avanti il recepimento nel diritto dell'UE del quadro dell'OCSE sulla riforma della fiscalità internazionale. Rammenta che il Governo sostiene altresì di volersi impegnare per l'attuazione di una cooperazione rafforzata tra amministrazioni doganali, anche in vista dell'eventuale costituzione di un'Agenzia doganale dell'UE e segnala l'adozione, nello scorso novembre, di nuova normativa sullo Sportello unico doganale UE, capace di rilasciare in maniera automatica certificati relativi alle formalità doganali condivisi tra autorità, doganali e non, dei Paesi membri.
  Ritiene a tal proposito doveroso segnalare che il 17 maggio 2023 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte per riformare l'unione doganale. In particolare, si prospetta l'istituzione di una nuova autorità dell'UE che presieda un centro doganale digitale europeo. Nel programma di 18 mesi del Consiglio, il trio annuncia che contribuirà alla revisione del codice doganale dell'Unione per adeguarlo alle esigenze future, al fine di conseguire risultati più armonizzati, rafforzare la cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato e di contrasto e sfruttare le nuove tecnologie per aumentare l'efficienza e la competitività, proteggendo nel contempo il mercato interno.
  In conclusione, alla luce di quanto riportato, auspica che sulle questioni evidenziate la Commissione possa valutare l'opportunità di procedere a un esame allo stesso tempo rapido e approfondito, che ci permetta di formulare, nei settori di competenza, indicazioni mirate su politiche e su specifici progetti legislativi dell'Unione europea.
  Conclude esprimendo parere favorevole sui documenti illustrati e auspica, ove non vi siano obiezioni, che la Commissione si esprima già nel corso della seduta odierna.

  Non essendovi obiezioni e nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 14.15.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 18 luglio 2023.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.
C. 107 Centemero e abb.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.