CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 luglio 2023
144.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 57

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 luglio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 13.20.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
C. 536 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2023.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che nella giornata di ieri è scaduto il termine per la trasmissione della relazione tecnica, richiesta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

  Il sottosegretario Federico FRENI fa presente che l'istruttoria necessaria a predisporre la relazione tecnica è tuttora in corso presso le amministrazioni competenti, ribadendo il massimo impegno affinché la relazione sia trasmessa nel più breve tempo possibile.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nel sollecitare la trasmissionePag. 58 della relazione tecnica nel minor tempo possibile, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
C. 418-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2023.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, fa presente che le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, che affidano a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, all'esito della valutazione positiva del Comitato tecnico-scientifico, il compito di definire le Linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali, presentano carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando che all'attuazione delle medesime Linee guida dovrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Precisa, inoltre, che il Piano straordinario di azioni formative per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ha durata triennale, in coerenza con la durata triennale della sperimentazione prevista dal comma 1 dell'articolo 4.
  Rileva, altresì, che all'attuazione del medesimo Piano straordinario di azioni formative di cui all'articolo 3 si potrà provvedere nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente alla formazione dei docenti, utilizzando, in tale contesto, anche le risorse destinate al Piano nazionale di formazione del personale docente di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  Segnala, dunque, che la partecipazione delle istituzioni scolastiche e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti alla sperimentazione per lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici prevista, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5, non ha carattere obbligatorio e, pertanto, le proposte progettuali avanzate dai soggetti interessati potranno essere modulate sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Concorda, infine, con la relatrice sull'opportunità di precisare, al comma 5, che il Comitato tecnico-scientifico è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito e di introdurre nel testo una clausola d'invarianza finanziaria riferita all'insieme delle disposizioni da esso recate.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal sottosegretario Freni, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 418-A, recante introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, che affidano a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, all'esito della valutazione positiva del Comitato tecnico-scientifico, il compito di definire le Linee guida per lo sviluppo delle competenze non Pag. 59cognitive e trasversali, presentano carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando che all'attuazione delle medesime Linee guida dovrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    il Piano straordinario di azioni formative per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ha durata triennale, in coerenza con la durata triennale della sperimentazione prevista dal comma 1 dell'articolo 4;

    all'attuazione del medesimo Piano straordinario di azioni formative di cui all'articolo 3 si potrà provvedere nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente alla formazione dei docenti, utilizzando, in tale contesto, anche le risorse destinate al Piano nazionale di formazione del personale docente di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

    la partecipazione delle istituzioni scolastiche e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti alla sperimentazione per lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici prevista, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5, non ha carattere obbligatorio e, pertanto, le proposte progettuali avanzate dai soggetti interessati potranno essere modulate sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente;

  ritenuto che:

   all'articolo 4, al fine di escludere che dal funzionamento del Comitato tecnico-scientifico ivi istituito possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia necessario precisare, al comma 5, che il Comitato medesimo è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, posto che lo stesso opererà con le risorse umane, finanziarie e strumentali di pertinenza del citato Dicastero, nonché debbano essere modificate le disposizioni di cui al comma 6, al fine di precisare, tra l'altro, che ai componenti del Comitato medesimo non spetta il riconoscimento di rimborsi di spese;

   al fine di garantire che dal provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sia necessario inserire nel testo una clausola d'invarianza finanziaria riferita all'insieme delle disposizioni da esso recate,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: Piano straordinario di azioni formative aggiungere le seguenti: di durata triennale.

  All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: è costituito inserire le seguenti: presso il Ministero dell'istruzione e del merito.

  All'articolo 4, sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente: Art. 5-bis. (Clausola d'invarianza finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

Pag. 60

  La Commissione approva la proposta di parere.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In primo luogo, segnala che talune proposte emendative recano nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria. A tale riguardo, segnala che gli emendamenti Manzi 3.1000 e 4.1000 sono volti ad incrementare, rispettivamente, di 5 e 2 milioni di euro le risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, senza provvedere alla relativa copertura finanziaria.
  Parimenti, fa presente che l'articolo aggiuntivo Piccolotti 4.02 riduce a diciotto il numero massimo di alunni per classe di ogni ciclo di istruzione, senza prevedere né una quantificazione degli oneri derivanti da tale riduzione né la relativa copertura finanziaria e che l'articolo aggiuntivo Piccolotti 4.03 prevede l'istituzione del tempo prolungato pomeridiano nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per almeno tre giorni alla settimana nei periodi di attività didattica, con frequenza obbligatoria per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e per gli alunni del primo biennio della scuola secondaria, senza tuttavia prevedere né una quantificazione degli oneri derivanti da tale istituzione né la relativa copertura finanziaria.
  Con riferimento agli effetti finanziari derivanti da ulteriori proposte emendative, ritiene, invece, opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Segnala in primo luogo l'emendamento Orrico 4.11, che prevede la destinazione di quota parte delle risorse destinate all'Investimento 1.4 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, relativo ad azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, in misura pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno dei tre anni di sperimentazione previsti dal provvedimento in esame, al fine di incrementare l'organico del personale scolastico e di prevedere ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto a legislazione vigente.
  Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata, considerando che si tratta di risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza già destinate ad altra finalizzazione;
  Evidenzia, altresì, che l'articolo aggiuntivo Piccolotti 4.04, che prevede l'istituzione delle zone di educazione prioritaria e solidale cui è garantita l'assegnazione di una percentuale aggiuntiva non inferiore al 40 per cento dell'organico del personale docente e del personale ATA disponibili, nonché il potenziamento del fondo d'istituto in misura superiore al 50 per cento delle risorse ordinarie.
  Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della clausola d'invarianza finanziaria prevista nella condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione contenuta nel parere sul testo del provvedimento.
  Fa presente, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano invece presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative segnalate dalla relatrice, nonché sull'articolo aggiuntivo Orrico 5.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, mentre esprime nulla osta sui restanti emendativi trasmessi.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 3.1000, 4.11, 4.1000, 4.02, 4.03, 4.04 e 5.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Pag. 61

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nell'osservare che la relatrice e il Governo hanno espresso parere contrario sulla maggior parte delle proposte emendative presentate, chiede che il Governo piuttosto proponga una riformulazione delle medesime individuando un'idonea copertura finanziaria, altrimenti il provvedimento rischia di rimanere soltanto una dichiarazione di principio, che non potrà di fatto essere attuata dalle istituzioni scolastiche.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), replicando alle osservazioni del deputato Ubaldo Pagano, fa notare che la Commissione è chiamata ad esprimersi in sede consultiva sui profili finanziari delle proposte emendative presentate, esaminando il testo elaborato dai rispettivi presentatori. Eventuali proposte di riformulazione, anche volte all'individuazione di una specifica copertura finanziaria, potranno invece essere considerate nell'ambito dell'esame di merito e, quindi, sottoposte al parere della Commissione Bilancio.

  Daniela TORTO (M5S) chiede per quali ragioni la relatrice e il Governo abbiano espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo Orrico 5.01, che si limita a prevedere che le istituzioni scolastiche promuovano la collaborazione con le famiglie degli studenti e di tutta la comunità educante, recando disposizioni che, a suo giudizio, non determinano effetti finanziari negativi.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alla deputata Torto, fa presente che le amministrazioni competenti hanno rilevato che la previsione di una collaborazione promossa dalle istituzioni scolastiche è suscettibile di comportare l'utilizzo di risorse finanziarie e umane in relazione al quale deve essere individuata un'idonea copertura finanziaria.

  Ida CARMINA (M5S) sottolinea che l'incentivazione delle capacità non cognitive nei percorsi scolastici rientra nelle attività extra-scolastiche previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro degli insegnanti, anche se, di frequente, tali attività non sono effettivamente svolte. Pertanto, reputa che l'articolo aggiuntivo Orrico 5.01 non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Il sottosegretario Federico FRENI ribadisce che non può escludersi che l'articolo aggiuntivo Orrico 5.011 nella sua attuale formulazione non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala, tuttavia, che qualora la previsione contenuta nel citato articolo aggiuntivo fosse stata qualificata in termini di facoltà, da realizzare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, si potrebbe escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Testo unificato C. 249 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, con riferimento al testo unificato, recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, evidenzia che le norme introducono una disciplina finalizzata alla prevenzione delle discriminazioni e alla tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
  A tal fine è previsto il divieto di richiedere, acquisire o utilizzare informazioni sullo stato di salute delle persone ai fini dell'accesso ad alcuni servizi e procedimenti con riferimento a patologie oncologiche il cui trattamento attivo si sia conclusoPag. 62 senza episodi di recidiva da più di dieci anni alla data di richiesta; tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età. Si tratta, in particolare, dei servizi finanziari, bancari e assicurativi di cui all'articolo 2, dell'affidamento preadottivo e adozione di cui all'articolo 3 e delle procedure concorsuali, lavoro e formazione professionale di cui all'articolo 4.
  Segnala che le norme recano altresì, all'articolo 5, comma 5, una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle stesse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Ciò premesso, al fine di verificare l'effettiva operatività della clausola di invarianza finanziaria e di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito ad alcune disposizioni del provvedimento in esame.
  In particolare, con riferimento all'articolo 4, che dispone che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provveda alla promozione di politiche attive per assicurare a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica uguaglianza di opportunità nell'inserimento al lavoro e nella permanenza al lavoro nonché nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi, ritiene necessario chiarire, stante il carattere non facoltativo delle stesse, a quali politiche attive si intenda fare riferimento e se alle predette politiche possa provvedersi nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 5.
  Con riguardo all'articolo 5, comma 1, che prevede che, con un decreto del Ministero della salute, siano definite le modalità e le forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari all'applicazione delle disposizioni del provvedimento in esame, ritiene necessario acquisire un chiarimento in merito alla possibilità per i soggetti interessati, quali i medici di medicina generale, le strutture ospedaliere e le ASL, di rilasciare le certificazioni necessarie nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche eventualmente avvalendosi delle informazioni tratte dal fascicolo sanitario elettronico il cui potenziamento è, peraltro, finanziato dalle risorse del PNRR. In proposito, segnala che, in base ai dati forniti nella terza relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, risultano stanziati circa 1,38 miliardi di euro – di cui 569.600.000 euro per progetti in essere al fine della realizzazione del sistema della tessera sanitaria e 810.389.999,93 euro per nuovi progetti – per l'investimento 1.3.1 della Missione 6 che mira al potenziamento del fascicolo sanitario elettronico.
  Infine, con riferimento all'articolo 5, comma 4, che assegna al Garante per la protezione dei dati personali compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del provvedimento, reputa necessario che il Governo assicuri che il Garante possa svolgere le nuove attività nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5 dell'articolo 5 prevede che dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, dal punto di vista della formulazione letterale della disposizione, evidenzia che, al fine di assicurarne la prescrittività, andrebbe specificato che dall'attuazione della presente legge non «devono» derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fermo restando quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, ritiene altresì opportuno precisare, nella medesima clausola di invarianza, che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal provvedimento in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Su entrambi questi aspetti reputa, in ogni caso, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendoPag. 63 di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto».
C. 336.
(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, ricorda la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo della proposta di legge C. 336, concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla Commissione giustizia.
  Evidenzia che la proposta di legge prevede che la Commissione sia composta da quindici senatori e da quindici deputati scelti, rispettivamente, dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
  Fa presente che la Commissione ha il compito di esaminare la gestione della comunità «Il Forteto» dalla sua istituzione ad oggi, con particolare riguardo all'accertamento dei fatti e delle ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità competenti interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale la medesima comunità, anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte verificatesi all'interno della stessa. La Commissione ha altresì il compito di formulare proposte in ordine all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale, al potenziamento dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e all'adeguamento del sistema normativo e regolamentare alle mutate esigenze sul tema delle comunità e della soggiogazione psicologica.
  Segnala che la Commissione dovrà concludere propri lavori entro quarantotto mesi dalla sua costituzione ed entro i quarantacinque giorni successivi dovrà presentare alle Camere una relazione sulle risultanze dell'inchiesta, essendo ammesse anche relazioni di minoranza.
  Rileva che, quanto alle attività della Commissione, la proposta prevede, in particolare, che essa proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, con facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.
  Precisa che la Commissione potrà, inoltre, avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie.
  Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Bilancio, sottolinea che l'articolo 5, comma 3, del provvedimento dispone che le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui, siano poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  Al riguardo, nel rilevare che il provvedimento in esame non è suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica, dal momento che i relativi oneri incidono esclusivamente sui bilanci interni delle due Camere, propone di esprimere sullo stesso nulla osta.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 18 luglio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo . – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.
Atto n. 49.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2023.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore con riferimento all'articolo 1 del provvedimento, evidenzia in primo luogo che le modifiche apportate dal comma 5 all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021, volte a consentire l'applicazione della disciplina fiscale ivi prevista alle erogazioni destinate, oltre che ai gruppi sportivi scolastici, anche alle associazioni sportive scolastiche, non comportano una riduzione del gettito fiscale, dal momento che dette modifiche non determinano un ampliamento della platea dei soggetti interessati dalla disposizione rispetto a quelli già considerati ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla normativa vigente.
  Sottolinea che all'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 16, lettera c), capoverso 6-ter, le quali richiedono che le comunicazioni relative ai direttori di gara e ai soggetti preposti al regolare svolgimento delle competizioni sportive siano rese disponibili in tempo reale all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale di previdenza e assistenza (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), si potrà provvedere senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con modalità che consentiranno una semplificazione delle procedure ispettive.
  Con riferimento al comma 20, segnala che gli oneri derivanti dal riconoscimento in favore dei datori di lavoro di atleti paralimpici del più alto livello tecnico-agonistico di un rimborso parametrato al trattamento economico e previdenziale riconosciuto per i periodi di svolgimento di attività di preparazione alle competizioni, saranno contenuti entro un limite di spesa annuo di 1 milione di euro, che appare congruo considerando la platea di atleti interessati, stimata in misura pari a 250 unità, delle quali 125 nel settore privato e 125 nel settore pubblico, e le retribuzioni imponibili previdenziali lorde giornaliere medie, quantificate in misura pari a 77 euro.
  Con riferimento alle disposizioni del comma 21, che consentono il rimborso, da parte delle società sportive, di spese non superiori a 150 euro mensili sostenute dai volontari, sulla base di autocertificazioni prodotte dagli stessi, evidenzia che non sono stati quantificati effetti in relazione all'eventuale perdita di gettito connessa a comportamenti in frode alla legge, anche in considerazione della circostanza che si tratta di elementi connessi all'andamento della redditività delle società sportive interessate dall'applicazione della disposizione.
  Fa presente che, al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni del comma 26, che modifica l'articolo 34 del decreto legislativo n. 36 del 2021 in materia di assicurazione contro gli infortuni, è necessario, da un lato, specificare che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che stabilisce le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo sia adottato su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall'altro, prevedere che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge n. 289 del 2002 e dai relativi provvedimenti attuativi.Pag. 65
  Evidenzia che le disposizioni del comma 27, che modifica l'articolo 35 del decreto legislativo n. 36 del 2021 al fine di consentire che anche le discipline sportive associate paralimpiche possano stipulare accordi collettivi per l'istituzione di forme previdenziali complementari, non comportano un ampliamento della platea dei soggetti che possono aderire a tali forme previdenziali e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando che non possono essere oggetto di quantificazione eventuali oneri connessi a un eventuale incremento del tasso di adesione alla previdenza complementare, dal momento che si tratta di effetti legati a variabili comportamentali.
  Precisa che la quantificazione delle minori entrate derivanti dal comma 28, che innalza da 15.000 a 85.000 euro annui la soglia di reddito che non concorre a fini IRAP per i collaboratori coordinati e continuativi nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica, è stata effettuata seguendo criteri di prudenzialità tanto con riferimento alla determinazione del costo del lavoro quanto in relazione all'aliquota IRAP utilizzata, che non tiene conto delle agevolazioni che possono essere introdotte a livello regionale, ipotizzando altresì, con riferimento all'anno 2024, il versamento in acconto dell'85 per cento dell'imposta dovuta.
  Rileva che il Comitato Italiano Paralimpico potrà provvedere ai nuovi compiti di promozione e vigilanza previsti dal comma 31 avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio.
  In riferimento alle attività connesse all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, disposta dal comma 37, sottolinea che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente avvalendosi anche dell'incremento della dotazione organica previsto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 44 del 2023 e dalla Tabella A allegata al medesimo decreto.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel prendere atto dei chiarimenti forniti da parte del rappresentante del Governo, ritiene tuttavia che, in relazione al comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento, non sia ragionevole affermare che la disposizione non determina un ampliamento della platea dei soggetti interessati all'applicazione della disciplina fiscale agevolata riguardante le erogazioni in denaro o in natura valutabili come spesa pubblicitaria volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante. Sottolinea, infatti, che la norma introdotta dal provvedimento in esame prevede che possano fruire di tale agevolazione, oltre che le associazioni sportive scolastiche, anche i gruppi sportivi scolastici.
  In riferimento al comma 21 dell'articolo 1, inoltre, ritiene che sia contraddittorio affermare che consentire il rimborso di spese sostenute dai volontari, sulla base di autocertificazioni prodotte dagli stessi, per importi non superiori a 150 euro mensili non comporta una perdita di gettito connessa a comportamenti in frode alla legge, poiché ritiene inevitabile che si verifichino comportamenti opportunistici che portino ad abusi.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta al deputato Dell'Olio, afferma che non è possibile operare una precisa distinzione tra associazioni e gruppi sportivi scolastici e, pertanto, il comma 5 dell'articolo 1 non implica un ampliamento della platea dei soggetti che possono fruire delle erogazioni rispetto a quelli già considerati in occasione della quantificazione degli oneri derivanti dalla normativa vigente, limitandosi a precisare sul piano terminologico l'ambito applicativo della norma già esistente. Con riferimento al successivo comma 21, ribadisce che non è possibile ascrivere effetti finanziari alla disposizione, dal momento che tali effetti sono subordinati all'andamento della redditività delle società sportive interessate dall'applicazione della disposizione.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), pur ringraziando il sottosegretario Freni per le Pag. 66precisazioni esposte, ritiene che, in altri casi, nella valutazione di eventuali perdite di gettito, la Ragioneria generale dello Stato non abbia adottato parametri analoghi a quelli utilizzati per le disposizioni sopra richiamate.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) osserva che, in altre circostanze, a fronte di norme analoghe sono state previste specifiche disposizioni di copertura finanziaria in taluni casi stabilendo limiti massimi di spesa.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (Atto n. 49);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, dai quali, con riferimento all'articolo 1 del provvedimento, si evince che:

    le modifiche apportate dal comma 5 all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021, volte a consentire l'applicazione della disciplina fiscale ivi prevista alle erogazioni destinate, oltre che ai gruppi sportivi scolastici, anche alle associazioni sportive scolastiche, non comportano una riduzione del gettito fiscale, dal momento che dette modifiche non determinano un ampliamento della platea dei soggetti interessati dalla disposizione rispetto a quelli già considerati ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla normativa vigente;

    all'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 16, lettera c), capoverso 6-ter, le quali richiedono che le comunicazioni relative ai direttori di gara e ai soggetti preposti al regolare svolgimento delle competizioni sportive siano rese disponibili in tempo reale all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale di previdenza e assistenza (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), si potrà provvedere senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con modalità che consentiranno una semplificazione delle procedure ispettive;

    con riferimento al comma 20, gli oneri derivanti dal riconoscimento in favore dei datori di lavoro di atleti paralimpici del più alto livello tecnico-agonistico di un rimborso parametrato al trattamento economico e previdenziale riconosciuto per i periodi di svolgimento di attività di preparazione alle competizioni, saranno contenuti entro un limite di spesa annuo di 1 milione di euro, che appare congruo considerando la platea di atleti interessati, stimata in misura pari a 250 unità, delle quali 125 nel settore privato e 125 nel settore pubblico, e le retribuzioni imponibili previdenziali lorde giornaliere medie, quantificate in misura pari a 77 euro;

    con riferimento alle disposizioni del comma 21, che consentono il rimborso, da parte delle società sportive, di spese non superiori a 150 euro mensili sostenute dai volontari, sulla base di autocertificazioni prodotte dagli stessi, non sono stati quantificati effetti in relazione all'eventuale perdita di gettito connessa a comportamenti in frode alla legge, anche in considerazione della circostanza che si tratta di elementi connessi all'andamento della redditività delle società sportive interessate dall'applicazione della disposizione;

    al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni del comma 26, che modifica l'articolo 34 del decreto legislativo n. 36 del 2021 in materia di assicurazione contro gli infortuni, è necessario, da un lato, specificare che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che stabilisce le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo sia adottato su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul Pag. 67lavoro, dall'altro, prevedere che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge n. 289 del 2002 e dai relativi provvedimenti attuativi;

    le disposizioni del comma 27, che modifica l'articolo 35 del decreto legislativo n. 36 del 2021 al fine di consentire che anche le discipline sportive associate paralimpiche possano stipulare accordi collettivi per l'istituzione di forme previdenziali complementari, non comportano un ampliamento della platea dei soggetti che possono aderire a tali forme previdenziali e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando che non possono essere oggetto di quantificazione eventuali oneri connessi a un eventuale incremento del tasso di adesione alla previdenza complementare, dal momento che si tratta di effetti legati a variabili comportamentali;

    la quantificazione delle minori entrate derivanti dal comma 28, che innalza da 15.000 a 85.000 euro annui la soglia di reddito che non concorre a fini IRAP per i collaboratori coordinati e continuativi nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica, è stata effettuata seguendo criteri di prudenzialità tanto con riferimento alla determinazione del costo del lavoro quanto in relazione all'aliquota IRAP utilizzata, che non tiene conto delle agevolazioni che possono essere introdotte a livello regionale, ipotizzando altresì, con riferimento all'anno 2024, il versamento in acconto dell'85 per cento dell'imposta dovuta;

    il Comitato Italiano Paralimpico potrà provvedere ai nuovi compiti di promozione e vigilanza previsti dal comma 31 avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio;

    alle attività connesse all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, disposta dal comma 37, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente avvalendosi anche dell'incremento della dotazione organica previsto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 44 del 2023 e dalla Tabella A allegata al medesimo decreto,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, comma 20, capoverso Art. 28-bis, comma 2, quarto periodo, dopo le parole: fino a un massimo complessivo di un milione di euro aggiungere le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2024.

  All'articolo 1, sostituire il comma 26 con il seguente: 26. All'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole “con l'Autorità delegata in materia di sport,” sono inserite le seguenti: “su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,”;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dai relativi provvedimenti attuativi”».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 13.50.