CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 luglio 2023
144.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 18

SEDE REFERENTE

  Martedì 18 luglio 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.

  La seduta comincia alle 13.

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva.
C. 715-B cost. approvata, in seconda deliberazione, dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Fa presente che la proposta di legge, avendo natura di legge di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, deve essere adottata da ciascuna Camera con due successivePag. 19 deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
  Ricorda che la proposta di revisione costituzionale, dopo essere stata approvata, in prima deliberazione dal Senato il 13 dicembre 2022, e quindi dalla Camera il 4 aprile 2023, è stata approvato in seconda deliberazione dal Senato il 17 maggio 2023. Comunica che essa sarà dunque ora esaminata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del Regolamento, ai sensi del quale, ai fini della seconda deliberazione, i progetti di legge costituzionale sono riesaminati in Commissione senza procedere all'esame di emendamenti.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, intervenendo anche a nome dell'altro relatore, on. Mauro Berruto, evidenzia come la scelta di designare due relatori, appartenenti a forze politiche diverse, sia emblematica dell'ampia convergenza parlamentare su questa proposta di revisione costituzionale.
  Sottolinea che la finalità della riforma costituzionale prevista dalla proposta di legge C. 715-B cost. è quella di introdurre espressamente lo sport tra i valori tutelati dalla Carta fondamentale. Fa presente che il testo si compone infatti di un unico articolo, che modifica l'articolo 33 della Costituzione, aggiungendo un nuovo ultimo comma, ai sensi del quale: «la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme». Ricorda che tale formulazione riprende il testo che, nella XVIII legislatura, fu approvato in prima e seconda lettura dal Senato, e in sola prima lettura dalla Camera, dove non concluse il suo iter in ragione dello scioglimento delle Camere.
  Sottolinea, nel dettaglio, che la formulazione della proposta in esame riflette i contenuti, sostanzialmente omogenei fra loro, dei numerosi testi depositati al Senato e alla Camera, il cui principale aspetto di differenziazione era costituito dalla scelta circa la sede della materia. A risultare prevalente, già in Senato sin dalla scorsa legislatura – con scelta mantenuta anche nell'attuale – è stata l'opzione favorevole all'intervento sull'articolo 33, rispetto alle ipotesi alternative degli articoli 9 e 32. Ricorda come si sia ritenuto, infatti, l'articolo 33 della Costituzione – che tratta di arte, scienza, istruzione e alta cultura – la collocazione normativa più idonea, in ragione del suo contenuto più ampio ed eterogeneo, rispetto all'articolo 32, che invece ha un oggetto unico e omogeneo, il diritto alla salute, entro cui l'innesto di ulteriori situazioni giuridiche o principi sarebbe potuto apparire distonico, finendo inoltre per accentuare solo una delle varie dimensioni e funzioni dello sport che il revisore costituzionale intende valorizzare.
  Afferma che, come evidenziato già in occasione dell'esame in prima lettura della proposta di legge costituzionale, la modifica della Costituzione si caratterizza per l'attribuzione alla Repubblica del compito di riconoscere il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva. Evidenzia che il richiamo alla Repubblica deve essere letto in combinato disposto con l'articolo 114 della Costituzione, implicando che al compito di tutela e promozione dell'attività sportiva sono chiamati tutti gli enti costitutivi della Repubblica – Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato – ciascuno secondo le rispettive competenze. Inoltre fa presente che la scelta del verbo «riconosce» richiama, all'evidenza, la formula linguistica dell'articolo 2 della Carta, lasciando trasparire la visione dell'attività sportiva come realtà «pre-esistente», di cui la Repubblica è chiamata a prendere atto, offrendole al contempo tutela e promozione. Sottolinea poi che il contenuto assiologico dell'attività sportiva è declinato su tre direttrici, che fra loro non si pongono in rapporto gerarchico, bensì equiordinato e complementare. La collocazione nell'articolo 33 ha reso preferibile indicare per primo il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona. A questo si affianca il valore sociale: lo sport, infatti, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per individui o cerchie di soggetti in condizioni di svantaggio o marginalità del più vario genere, quali quelle di tipo socio-Pag. 20economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo. Infine, lo sport ha un'innegabile correlazione con la salute, specie se intesa nella sua più moderna concezione di benessere psico-fisico integrale della persona, anziché come mera assenza di malattia. Quanto alla scelta della locuzione da impiegare, dichiara che l'espressione «attività sportiva» è stata preferita a «sport» perché quest'ultimo, pur essendo un termine ormai entrato nella lingua italiana, è pur sempre una parola straniera, e quindi non è stato ritenuto opportuno inserirlo nella Costituzione. Infine, la formula secondo cui è riconosciuto il valore dell'attività sportiva «in tutte le sue forme» è volta a esplicitare che la norma abbraccia lo sport nella sua accezione più ampia (professionistico, dilettantistico, amatoriale, organizzato o non organizzato).
  Per quanto riguarda le caratteristiche specifiche della seconda deliberazione di una proposta di legge di revisione costituzionale, ricorda che in base all'articolo 138 della Costituzione tali leggi sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali mentre non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
  In merito, evidenzia che il Regolamento della Camera prevede, anzitutto, all'articolo 98, che quando il progetto di legge costituzionale è trasmesso dal Senato nello stesso testo già adottato dalla Camera, l'intervallo di tre mesi per procedere alla seconda deliberazione decorre dalla data della prima deliberazione della Camera, che nel caso di specie risale al 4 aprile 2023: sottolinea come i tempi siano pertanto maturi per procedere con l'esame in seconda deliberazione. Inoltre, rammenta che l'articolo 99 del Regolamento della Camera precisa che ai fini della seconda deliberazione, la Commissione competente riesamina il progetto nel suo complesso e riferisce all'Assemblea, che procede alla discussione sulle linee generali per poi passare alla votazione finale senza discutere gli articoli, non essendo ammessi emendamenti, né ordini del giorno, né richieste di stralcio di una o più norme. Infine ricorda che l'articolo 100 del regolamento della Camera dispone che, se il progetto è approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti la Camera, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio, agli effetti del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione ovvero dell'entrata in vigore della modifica, senza che sia possibile sottoporla a referendum. In merito, fa presente che il Senato ha approvato in seconda deliberazione la proposta di legge costituzionale con 170 voti favorevoli e un astenuto evidenziando che, se anche alla Camera si raggiungesse la maggioranza dei due terzi dei componenti la modifica dell'articolo 33 della Costituzione, potrebbe dunque entrare in vigore.

  Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 18 luglio 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 13.10.

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1). Pag. 21
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio «Affari esteri» (10597/23).
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come previsto in convocazione, i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta non essendo previste votazioni, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento. Fa quindi presente che la Commissione è chiamata a esprimersi sui provvedimenti ai fini dell'esame presso la XIV Commissione, la quale presenterà una relazione all'Assemblea.

  Sara KELANY (FDI), relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame congiunto della relazione programmatica 2023 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, del programma di lavoro della Commissione europea e del programma del trio di Presidenze del Consiglio dell'UE. Fa quindi presente che si tratta di un passaggio fondamentale per l'intervento del Parlamento nella definizione della politica europea dell'Italia. Questi documenti, alla Camera, sono infatti oggetto di una vera e propria «sessione europea di fase ascendente», dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità del Governo e quelle delle Istituzioni dell'Unione per l'anno in corso, introdotta a partire dal 2011 per effetto della combinazione di modifiche legislative e di pronunce della Giunta per il regolamento della Camera. In particolare, la relazione programmatica, predisposta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, indica obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno in corso. Unitamente agli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'UE, essa, secondo la procedura prevista dal parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010, è stata assegnata a tutte le Commissioni permanenti, per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze. Queste approvano un parere mentre l'esame generale è svolto dalla Commissione politiche dell'UE, la quale presenta una relazione all'Assemblea. La discussione in Assemblea di norma si conclude con l'approvazione di risoluzioni al Governo. Rileva che siamo dunque in presenza dell'unica procedura annuale che consente a tutti gli organi parlamentari – le quattordici Commissioni permanenti e l'Assemblea – di esprimersi in modo organico, coerente e, al tempo stesso, approfondito sulle linee di azione del nostro Paese a livello europeo. Sottolinea che l'esame dei documenti presenta quest'anno un rilievo politico e strategico particolarmente significativo trattandosi della prima volta che le Camere sono chiamate a questo esercizio nella legislatura iniziata nello scorso ottobre. Per questa ragione intende concentrarsi sulla relazione programmatica, che è stata predisposta dal Governo tenendo conto delle priorità legislative dell'Unione europea di cui al Programma di lavoro della Commissione europea. Ricorda quindi che la relazione del Governo si articola in quattro parti, relative rispettivamente allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle specifiche politiche strategiche, alla dimensione esterna dell'UE, al coordinamento nazionale delle politiche europee. Ciascuna parte è suddivisa in capitoli tematici ai quali, secondo il modello utilizzato nei due anni precedenti, vengono ricondotti 113 «dossier» specifici, relativi a singole questioni o proposte legislative dell'UE. Ogni dossier riporta l'obiettivo individuato, le azioni che il Governo intende porre in essere per perseguirlo nonché i risultati attesi. Passando alla illustrazione dei contenuti, assumono rilievo per la I Commissione talune sezioni dei capitoli «Promozione dello stile di vita europeo» e «Un nuovo slancio per la democrazia europea» della Relazione programmatica, che riguardano, tra l'altro, la politica di migrazione e asilo, il contrasto alla criminalità e Pag. 22al terrorismo, nonché questioni afferenti al sistema dei diritti fondamentali dell'UE. Rileva che il primo e più importante punto di interesse concerne il pacchetto di iniziative comprese nel Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo: il Governo dichiara al riguardo il proprio impegno affinché siano ridotti gli effetti del principio della responsabilità dello Stato membro di primo ingresso sulle domande di asilo, sostenendo misure di solidarietà fondate su un meccanismo di redistribuzione dei migranti e su di una effettiva strategia europea in materia di rimpatrio. Ribadisce inoltre che l'Italia si adopererà per lo sviluppo di ogni misura utile a prevenire e fronteggiare il fenomeno del traffico di migranti. In sostanza, il Governo dà corso a quanto già affermato sin dall'inizio del suo insediamento nelle sedi europee e in particolare negli ultimi consigli europei sul tema, ribadendo con chiarezza la ferma volontà di eradicare l'esecrabile business della tratta degli esseri umani. Fa presente che, con specifico riguardo alla proposta di regolamento sulle procedure d'asilo, il Governo si impegna affinché non si vadano a creare ulteriori oneri in capo agli Stati membri di primo ingresso, come l'Italia, e la nuova disciplina sia accompagnata con una strategia europea sui rimpatri. Degno di nota, sul punto è l'impegno del governo a avanti una strutturata attività di coordinamento con gli altri Stati membri Mediterranei (cd. «MED 5»), ossia Spagna, Grecia, Cipro e Malta, oltre che un costante dialogo con le Presidenze di turno e la Commissione europea. Questo approccio sistemico è volto a creare le sinergie utili ad affrontare il fenomeno in maniera congiunta e coordinata con gli altri paesi particolarmente esposti. Ritiene che questa posizione, che il Presidente Meloni ha affermato con forza in occasione delle ultime riunioni del Consiglio europeo, sia pienamente condivisibile e conseguenziale con tutti i provvedimenti assunti sinora in materia di immigrazione. Aggiunge che anche la Commissione europea, nel suo Programma di lavoro, si è impegnata nel fornire il suo pieno sostegno al Parlamento europeo e al Consiglio per l'attuazione della tabella di marcia comune sul Nuovo patto, adottando tutte le proposte in discussione prima della fine del suo mandato. Analogo impegno a compiere ogni sforzo per garantire l'adozione del complesso delle proposte nell'ambito della riforma del sistema europeo comune di asilo e del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo è sottolineato nel programma di 18 mesi del Consiglio. Sempre in materia di gestione dei flussi migratori, la relazione programmatica pone in evidenza che, nell'ambito del Piano d'azione per il Mediterraneo centrale, predisposto dalla Commissione europea alla fine del 2022, il Governo intende farsi promotore della necessità di rafforzare la dimensione esterna delle politiche migratorie, rilanciando la collaborazione con i principali Paesi di origine e soprattutto di transito. La rilevanza della dimensione esterna delle politiche migratorie, peraltro, è un tema che fortemente ribadito dal Governo Meloni, è diventato negli ultimi consigli europei patrimonio comune e la questione anche grazie all'impegno dell'Italia sul punto è stata messa al centro dell'Agenda politica dell'UE. Le azioni prospettate dal Governo in questo ambito riguardano, tra l'altro: lo sviluppo di iniziative mirate al rafforzamento delle capacità di Tunisia, Egitto e Libia di prevenire le partenze irregolari, di controllare in modo più efficace le proprie frontiere e di potenziare le capacità di ricerca e salvataggio nella regione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali. Questo campo di azione è una delle priorità del Governo, prova ne sono i molti bilaterali già tenuti tra l'Italia e questi paesi e il forte impegno per la stabilizzazione delle aree in parola; il consolidamento della cooperazione con il Niger, attraverso l'attuazione del partenariato operativo per contrastare il traffico di migranti; la creazione di regole certe per le organizzazioni private sulle operazioni di ricerca e salvataggio, nonché uno stretto coordinamento fra gli Stati costieri e quelli di bandiera, in applicazione delle Convenzioni internazionali vigenti. Punto su cui l'Italia ha già dato risposte normative efficienti mediante l'approvazione del decreto che regolamenta l'attività del search and rescue da parte Pag. 23delle organizzazioni private operanti nel Mediterraneo; la redistribuzione dei migranti nella immediatezza delle operazioni di sbarco. Si tratta anche in questo caso di obiettivi fondamentali da realizzare necessariamente con la collaborazione dell'Europa, il nostro interesse nazionale cammina di pari passo con la capacità dell'intera Unione Europea di gestire adeguatamente i flussi migratori, contrastando le filiere criminali che alimentano il traffico dei migranti e la tratta degli esseri umani. Segnala che, in modo complementare a questi obiettivi, parte della relazione programmatica è dedicata ad azioni volte allo sviluppo del principio della solidarietà e della dimensione sociale dell'Unione europea, attraverso il contrasto del lavoro sommerso e il rafforzamento delle competenze dei lavoratori migranti. Le azioni previste riguardano tra l'altro: la nuova normativa sull'ingresso e soggiorno di lavoratori altamente qualificati (Carta blu UE) la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo novembre; la revisione della direttiva relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico; la revisione della direttiva relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo; la piattaforma europea volta al contrasto del caporalato e del lavoro sommerso, con la previsione di azioni per la promozione del lavoro legale e dignitoso; la promozione di percorsi di apprendimento e di valorizzazione delle competenze dei cittadini stranieri, con particolare riferimento ai gruppi vulnerabili di migranti e in coerenza con gli obiettivi posti nella comunicazione della Commissione sull'Anno europeo delle competenze 2023 e nella Agenda europea delle competenze. Segnala inoltre che la relazione programmatica pone in evidenza anche il tema della governance dell'area Schengen, sottolineando, tra l'altro, la centralità del superamento del regime di ripristino dei controlli alle frontiere interne posti in essere da diversi Stati membri, la riforma del meccanismo di valutazione Schengen, e la proposta di revisione del Codice frontiere Schengen. Anche il programma di lavoro della Commissione e il programma di 18 mesi del Consiglio prevedono l'impegno a migliorare il corretto funzionamento e la resilienza dello spazio Schengen nonché a rafforzare le frontiere esterne.
  In materia di contrasto alla criminalità il Governo intende prestare particolare attenzione anzitutto alle nuove norme sul congelamento e sulla confisca dei beni derivanti da attività illegali, il cui iter legislativo europeo è sostanzialmente allo stadio dei negoziati interistituzionali. Intende altresì agire in coerenza con gli obiettivi indicati dalla Strategia europea per il contrasto alla criminalità organizzata 2021-2025, nonché con la Strategia europea per la lotta alla tratta degli esseri umani 2025. In particolare, il Governo intende dare attuazione alle azioni previste nel Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025, adottato dal Consiglio dei ministri il 19 ottobre 2022, volto a smantellare, in sintonia con le azioni europee, il modello operativo dei trafficanti e a sostenere e proteggere le vittime. Sempre nell'ambito della sicurezza, il Governo ritiene prioritari tra l'altro i seguenti temi: l'aggressione russa all'Ucraina, ivi compreso il Piano in 10 punti: per un maggiore coordinamento europeo in materia di accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina; il contrasto al traffico di migranti; la lotta all'abuso sessuale sui minori; l'interoperabilità dei sistemi informativi; la lotta al terrorismo, con particolare riguardo alle misure finalizzate a facilitare l'Agenzia Eurojust nel ruolo di assistenza e coordinamento delle indagini condotte dagli Stati membri. Sempre sul tema sicurezza, segnala l'impegno del Governo alla lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera, al terrorismo e all'estremismo violento, compresa la lotta contro il traffico di esseri umani, il contrabbando di armi, la tratta di esseri umani e i finanziamenti a fini estremistici, come pure la prevenzione del terrorismo e l'assistenza alle vittime del terrorismo. Infine per quanto riguarda in particolare la lotta agli abusi sessuali sui minori, il Governo ribadisce giustamente il proprio sostegno alla proposta di regolamento sulla Pag. 24prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori, la quale prevede misure di rilevamento e segnalazione, anche nei casi di possibile adescamento di minori («grooming»), per le società che operano in rete.
  Evidenzia che il capitolo della relazione programmatica denominato «Un nuovo slancio per la democrazia» include le azioni e le iniziative ritenute prioritarie e strategiche dal Governo ai fini della difesa dei valori democratici e delle istituzioni europee, nonché dei diritti fondamentali. In tale ambito assume particolare rilievo il pacchetto di proposte per la difesa della democrazia che la Commissione europea sta predisponendo per la protezione della sfera democratica dell'UE dalle influenze straniere occulte. Ricorda al riguardo che anche nel quadro della cooperazione interparlamentare è in corso, su impulso del Parlamento europeo, una riflessione sulla predisposizione di una carta o statuto del parlamentarismo e della democrazia, ai fini della sua promozione rispetto alle minacce esterne. Su questo tema si è svolta anche una riunione interparlamentare nello scorso mese di giugno alla quale ricorda di aver partecipato, su designazione del presidente Pagano, in rappresentanza della Commissione, insieme al collega Penza, ribadendo in tale sede la capacità dell'Italia di garantire pienamente i diritti ed i principi di una grande democrazia liberale, nel pieno rispetto del principio cardine della separazione dei poteri. Si tratta di una riflessione di evidente delicatezza in quanto non è semplice e privo di implicazioni politiche stabilire quali siano i caratteri propri delle moderne democrazie liberali. Ciò tanto più alla vigilia delle prossime elezioni europee. Occorre a tal proposito sottolineare che l'Italia vive una democrazia solida e matura, che conserva e custodisce i principi vergati dai padri costituenti nella Carta Costituzionale, con la piena capacità di tutti i poteri e gli ordini che la compongono di adattare al mutare dei tempi il proprio quadro ordinamentale. Se una riflessione europea congiunta va fatta sul punto, non si può dimenticare che i traguardi raggiunti dall'Italia in tema di democrazia e libertà possono essere d'esempio per molti. Su questo tema pertanto si dovrà continuare a mantenere alta l'attenzione, anche partecipando regolarmente alle iniziative che saranno organizzati a livello interparlamentare.
  Fa presente che la relazione programmatica si sofferma poi, come accennato, anche su alcuni profili della politica dell'UE per il rispetto dei diritti fondamentali. In particolare, con riferimento al Piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025, il Governo intende procedere con l'impegno nell'elaborazione e a adozione del Piano nazionale contro il razzismo e la xenofobia e l'intolleranza 2020-2025 e alla realizzazione dei progetti europei in materia di contrasto del discorso d'odio, e nel settore del contrasto dell'antisemitismo. Nel campo della promozione dell'inclusione dei soggetti vulnerabili, Il Governo intende altresì avviare le attività di implementazione della nuova Strategia nazionale per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione di Rom e Sinti 2021-2030, il sostegno alla maggiore autonomia delle persone con disabilità. Al fine di dare attuazione ai progetti e agli obiettivi contenuti nella Strategia europea e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Viene dunque confermata la piena attenzione del Governo per l'attuazione in Italia di politiche dell'Unione europea per l'inclusione e la lotta ad ogni forma di discriminazione.
  In conclusione, ritiene che anche con riferimento ai profili di competenza della Commissione la relazione programmatica si conferma uno strumento estremamente prezioso per contribuire ad un'azione coerente ed autorevole dell'Italia nelle sedi decisionali dell'UE. A questo scopo, preannuncio che intende presentare una proposta di parere che esprima il pieno sostegno alle linee della azione europea del Governo.

  Nazario PAGANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.

Pag. 25

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 18 luglio 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 13.30.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto».
C. 336.
(Parere alla II e XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Deborah Bergamini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, procede all'illustrazione del provvedimento in esame. Fa quindi presente che il Comitato è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite II e XII la proposta di legge recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», come risultante dalle proposte emendative approvate durante l'esame in sede referente. Fa presente che analoga Commissione di inchiesta è stata istituita nella XVIII legislatura, originariamente per la durata di dodici mesi dalla data della costituzione. La Commissione è stata successivamente prorogata dapprima al 31 dicembre 2021, anche in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e, quindi, al 1° ottobre 2022. I lavori della Commissione si sono conclusi senza che tuttavia si procedesse all'approvazione di una relazione conclusiva, anche in ragione della fine anticipata della legislatura. Prima di procedere alla disamina della proposta di legge in commento, ricorda, seppur sinteticamente, i fatti sottesi alla proposta di inchiesta. La cooperativa agricola «Il Forteto», comunità di recupero per minori disagiati, sita nel Comune di Barberino di Mugello (Firenze), è stata al centro di una lunga vicenda giudiziaria per abusi sessuali, maltrattamenti e pedofilia, iniziata già alla fine degli anni settanta, culminata nel 1985 con una prima condanna (per maltrattamenti aggravati e atti di libidine) dei cofondatori, Rodolfo Fiesoli e Luigi Goffredi, e conclusasi con un'ulteriore condanna di Rodolfo Fiesoli a 14 anni e 10 mesi, divenuta definitiva nel novembre 2019. Nel marzo 2023 il tribunale di sorveglianza di Venezia ha concesso a Fiesoli la detenzione domiciliare, ritenendo le sue condizioni di salute incompatibili con la detenzione in carcere. In relazione a un'ulteriore accusa di violenza sessuale Fiesoli, condannato in primo grado a 8 anni di reclusione nel settembre 2018, nel marzo 2020 è stato assolto in appello perché il fatto non sussiste, con sentenza divenuta definitiva. È da segnalare altresì che, proprio per il trattamento subito da due bambini affidati dal tribunale alla comunità, l'Italia è stata condannata, nel luglio 2000, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo – adita dalle madri alle quali i minori erano stati tolti – al risarcimento dei danni morali. Ulteriori ricorsi alla CEDU sono stati presentati nel dicembre 2020 da parte di ex ospiti della comunità.
  Passando all'illustrazione della proposta di inchiesta parlamentare, l'articolo 1 prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione della richiamata Commissione parlamentare di inchiesta, con il compito di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali delle pubbliche amministrazioni e delle autorità di vigilanza in merito alla gestione della comunità e agli affidamenti dei minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure per il corretto funzionamento della struttura.
  L'articolo 2 definisce compiutamente i compiti della Commissione. Ai sensi del comma 1, la Commissione esamina la gestione della comunità «Il Forteto» dalla sua istituzione a oggi, con particolare riguardo all'accertamento dei fatti e delle ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità competenti, comprese quelle investite di compiti di vigilanza, abbianoPag. 26 continuato ad accreditare la comunità come interlocutore istituzionale anche a seguito dei provvedimenti giudiziari relativi ad abusi e maltrattamenti. Il comma 2 prevede che la Commissione abbia inoltre il compito di formulare, a fini preventivi, proposte in ordine: all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio; al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e alle modalità di applicazione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti di quelli fra i predetti soggetti a carico dei quali siano emerse responsabilità e negligenze; all'adeguamento del sistema normativo e regolamentare alle mutate esigenze sul tema delle comunità e della soggiogazione psicologica.
  L'articolo 3 prevede che la Commissione sia composta da quindici senatori e quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento (comma 1). Il comma 2 prevede l'obbligo per i componenti della Commissione di rendere alla Presidenza della Camera di appartenenza una dichiarazione di non ricoprire ruoli nei procedimenti giudiziari pendenti relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta. La Commissione, ai sensi del comma 3, è convocata dai Presidenti delle Camere per la costituzione dell'ufficio di presidenza entro dieci giorni dalla nomina dei componenti. I commi 4 e 5 regolano l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. L'elezione avviene per scrutinio segreto tra i membri della Commissione. È eletto Presidente chi ottiene la maggioranza assoluta dei componenti; se nessuno ottiene tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati (in caso di parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età). Per l'elezione rispettivamente dei vicepresidenti e dei segretari ciascun commissario dispone di un voto e sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti (in caso di parità prevale il più anziano).
  L'articolo 4 concerne poteri e limiti della Commissione, la quale, nell'espletamento dei suoi compiti, procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. In particolare, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale, concernenti rispettivamente i delitti di rifiuto di atti legalmente dovuti e falsa testimonianza (comma 1). Il comma 2 rinvia alle norme vigenti per quanto concerne i segreti d'ufficio, professionale e bancario e alla legge n. 124 del 2007 per quanto riguarda il segreto di Stato e dispone altresì l'applicabilità dell'articolo 203 del codice di procedura penale. Ricorda che tale articolo (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza) prevede che il giudice non possa obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e il personale dipendente dei servizi di sicurezza a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate. Ai sensi del comma 7 è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale. La Commissione, ai sensi del comma 3, ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti anche se coperti da segreto (ex articolo 329 del codice di procedura penale). L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare la trasmissione di quanto richiesto solo per ragioni di natura istruttoria. Qualora tali ragioni vengano meno l'autorità giudiziaria provvede alla trasmissione. Il decreto ha efficacia per sei mesi, non può essere rinnovato e non può avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. La Commissione inoltre può richiedere, anche mediante sopralluogo, copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari condotte in Italia (comma 8). La Commissione può opporre all'autorità giudiziaria, motivandone le ragioni, il segreto funzionale apposto su atti e documenti (comma 4) e può Pag. 27ottenere copia di atti o documenti da parte di organi o uffici della pubblica amministrazione (comma 5). La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o altre inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari (comma 6). Ai sensi del comma 9, la Commissione acquisisce gli atti prodotti dalla Commissione parlamentare di inchiesta della XVIII legislatura. Il comma 10 riguarda le collaborazioni: la Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie. Inoltre, ai sensi del secondo periodo del comma 10, il rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini di esibizione dei documenti o di consegna degli atti è sanzionato ai sensi dell'articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità).
  L'articolo 5 prevede l'adozione da parte della Commissione, nella seduta successiva a quella di costituzione, di un regolamento interno, che disciplina l'attività e il funzionamento della Commissione medesima (comma 1). Come previsto dal comma 2, le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo diversa disposizione della stessa. Le spese di funzionamento della Commissione, stabilite nel limite annuo massimo di 100.000 euro, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera (comma 3).
  L'articolo 6 prevede l'obbligo del segreto, per quanto concerne gli atti e i documenti di cui sia stata vietata la divulgazione, a carico dei membri della Commissione, del personale e di qualunque altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio (comma 1). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale (comma 2). Le pene previste da tale articolo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti e documenti di cui sia stata vietata la divulgazione (comma 3). Ricorda a tale proposito che il richiamato articolo 326 del codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio che rivela notizie che debbano rimanere segrete di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo ufficio; se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, la reclusione va da due a cinque anni, mentre se si tratta di ingiusto profitto di natura non patrimoniale ovvero se il fatto è commesso per cagionare ad altri un danno ingiusto la reclusione è fino a due anni. La violazione colposa dell'obbligo del segreto è invece punita con la reclusione fino ad un anno.
  L'articolo 7 della proposta in esame concerne la durata della Commissione e prevede che essa concluda i propri lavori entro quarantotto mesi dalla costituzione (comma 1). Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine, la Commissione presenta alle Camere la relazione conclusiva. È prevista la possibilità di presentare relazioni di minoranza (comma 2).
  L'articolo 8 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, ricorda che in base all'articolo 82 della Costituzione, ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. La materia, attenendo quindi all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, appare riconducibile alla disciplina degli «organi dello Stato», riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione all'esclusiva competenza legislativa statale.
  Relativamente al rispetto degli altri princìpi costituzionali, fa presente che, per quanto riguarda la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, Pag. 28deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità.
  L'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce anche che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo). I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase «istruttoria» delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti. La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 della Costituzione riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata. Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa.
  In ordine ai rapporti tra Commissioni d'inchiesta e magistratura, segnala che nella sentenza n. 231 del 1975 la Corte costituzionale ha ricordato che compito delle Commissioni parlamentari di inchiesta non è di «giudicare», ma di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere. Secondo la Corte: «l'attività di inchiesta rientra nella più lata nozione della funzione ispettiva delle Camere; muove da cause politiche ed ha finalità del pari politiche; né potrebbe rivolgersi ad accertare reati e connesse responsabilità di ordine penale, ché se così per avventura facesse, invaderebbe indebitamente la sfera di attribuzioni del potere giurisdizionale». Rammenta, infine, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 26 del 2008, ha rilevato che i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Pertanto, come affermato dalla Corte attraverso il richiamo alla sentenza n. 13 del 1975: «il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, potendo e dovendo arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio di questa verrebbe illegittimamente ad incidere su fatti soggettivamente ed oggettivamente ad essa sottratti e in ordine ai quali sia stata ritenuta la competenza degli organi parlamentari». Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole.

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal Presidente in sostituzione della relatrice (vedi allegato 1).

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2021.
C. 1194 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimersi sul testo del decreto-legge n. 61 del 2023, che consta di 23 articoli.
  Descrivendo sinteticamente il contenuto del provvedimento, fa presente che l'articolo 1, ai commi da 1 a 9, sospende alcuni termini tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede, legale o operativa, nel territorio dei comuni dell'Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023, che vengono espressamente indicati nell'allegato 1 al decreto-legge. In particolare, sono sospesi i termini, in scadenza nel periodo tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023: dei versamenti tributari; Pag. 29degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali; dei premi per l'assicurazione obbligatoria; dei versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'Irpef. I versamenti così sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. Sono sospesi anche i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento e da altri atti aventi efficacia esecutiva, ivi compresi quelli degli enti territoriali, che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Con riferimento a tali atti, si prevede che i termini riprendano a decorrere allo scadere del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2023. Sono posticipati di tre mesi anche i termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali). I successivi commi dell'articolo 1: prorogano alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 il cosiddetto superbonus al 110% per gli interventi edilizi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori colpiti dall'alluvione (comma 10); dispongono, a favore dei comuni colpiti dall'alluvione, la sospensione di un anno del pagamento delle rate dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti (comma 11); prevedono che l'ARERA, con propri provvedimenti, disciplini le modalità per la sospensione fino a sei mesi dei termini di pagamento delle fatture dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua e dei rifiuti urbani, nonché le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici, fornitrici ed esercenti il servizio (comma 12); individuano la copertura finanziaria delle disposizioni onerose (comma 13).
  Passando ad analizzare l'articolo 2, evidenzia che la disposizione interviene in materia di rinvio delle udienze civili e penali e di sospensione dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali per i residenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali, prevedendo inoltre la possibilità, per il personale dell'amministrazione giudiziaria impossibilitato a recarsi sul luogo di lavoro a causa degli eventi calamitosi, di fare ricorso al lavoro agile.
  Fa presente poi che l'articolo 3 dispone la sospensione delle udienze e dei termini processuali – dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 – con riguardo ai giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei Comuni colpiti dall'alluvione.
  Osserva che il successivo articolo 4, ai commi da 1 a 3 e 6, prevede – sempre in relazione ai territori colpiti dall'alluvione, la sospensione, dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023, di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi che risultino pendenti alla data del 1° maggio 2023 o che siano iniziati successivamente a tale data. La disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza e dei procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR e dal PNC (comma 7). Inoltre, è prevista la possibilità di accedere ad apposite prove di recupero dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego per i residenti nelle zone alluvionate (comma 4). La disposizione infine consente alle amministrazioni di ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile fino al 31 dicembre 2023, prevedendo altresì l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile (comma 5).
  Trattando dell'articolo 5, evidenzia al comma 1 l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, del «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica», con lo stanziamento di 20 milioni di euro per il 2023, al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali. Il medesimo comma 1 prevede che si provveda al riparto delle citate risorse del Fondo straordinario a sostegno della continuità Pag. 30didattica con decreto adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Evidenzia, in particolare, che si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere l'intesa dei presidenti delle regioni interessate, ai fini dell'adozione del decreto attuativo, alla luce del carattere concorrente delle competenze legislative coinvolte. La disposizione inoltre consente, fino al 31 agosto 2023, l'acquisizione dei beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica in deroga alle disposizioni vigenti (comma 2) e demanda a ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito l'adozione di misure per consentire la valutazione degli alunni e degli studenti e lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione (comma 3), dettando norme di copertura finanziaria (comma 4).
  Rammenta poi che l'articolo 6 prevede, al comma 1, la possibilità per le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali, di svolgere attività didattiche ed esami con modalità a distanza. Il comma 2 esonera dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione per l'anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti universitari e delle istituzioni AFAM che soddisfano determinati requisiti relativi, in particolare, alla residenza o al domicilio. Il comma 3 istituisce un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2023, per gli studenti universitari che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca. Analogamente, il comma 4 istituisce un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2023, per gli studenti delle istituzioni AFAM. Il comma 6 incrementa la quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all'Università degli studi di Bologna di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023, per determinate finalità ivi indicate. Il comma 7 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo di 3,5 milioni di euro per il 2023, destinato al personale dipendente docente e tecnico-amministrativo in servizio presso le istituzioni AFAM, residente o domiciliato nei territori alluvionati, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari degli immobili delle medesime istituzioni situate nei medesimi territori. Il comma 8 precisa che i contributi e le provvidenze erogate ai sensi dei commi 6 e 7 non rappresentano reddito da lavoro dipendente, e – tra l'altro – non determinano effetti sui fondi per il trattamento accessorio. Infine, i commi 5 e 9 recano la copertura finanziaria degli oneri.
  Passando a trattare l'articolo 7, sottolinea come la disposizione riconosca un'integrazione al reddito mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa che, al 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati o lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori colpiti dalle alluvioni, nonché ai lavoratori dipendenti privati impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, se residenti o domiciliati nei medesimi territori, e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per i medesimi eventi straordinari. Tale integrazione è erogata dall'INPS, con modalità semplificate, entro il limite di spesa di 620 milioni di euro per il 2023 e nel limite massimo di novanta giornate per i lavoratori impossibilitati a prestare l'attività lavorativa e di quindici giornate per quelli impossibilitati a recarsi al lavoro, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023.
  Rammenta che l'articolo 8 riconosce, con riferimento al periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, una indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza (forme gestite dall'INPS o da enti di previdenza di diritto privato) che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono, sono domiciliati o operano, esclusivamente o prevalentemente, in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 del decreto-legge e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali. Tale Pag. 31indennità è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro ed è riconosciuta nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per il 2023.
  Quanto al successivo articolo 9, fa presente che esso riconosce, fino al 31 dicembre 2023, in favore delle imprese localizzate nel territorio dei Comuni colpiti dalle alluvioni l'accesso al Fondo di garanzia PMI.
  Passando all'articolo 10, evidenzia che al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, la disposizione al comma 1 autorizza la concessione di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese. I contributi sono concessi da SIMEST, nel limite massimo di 300 milioni di euro, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato a SIMEST per la gestione del Fondo per la promozione integrata (comma 3), secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni (comma 2).
  Osserva che l'articolo 11 sospende, in favore di imprese e società aventi sede operativa nei territori alluvionati, i seguenti termini: versamento diritto annuale dovuto alle camere di commercio, adempimenti contabili e societari, pagamento rate di mutui e finanziamenti e di contratti di locazione finanziaria, adempimenti amministrativi e relative sanzioni riguardanti atti e documenti delle camere di commercio. Prevede inoltre che gli eventi alluvionali siano considerati causa di forza maggiore per i debitori e che tutti i versamenti sospesi siano dovuti in un'unica soluzione alla ripresa dei termini.
  Trattando dell'articolo 12, fa presente che il comma 1 consente alle imprese agricole operanti nei territori interessati dagli eventi alluvionali che hanno subito danni eccezionali e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano di copertura assicurativa, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Il comma 2 precisa che la Regione competente attua la procedura di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali e può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva. Il comma 3 prevede che le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e infrastrutture interaziendali vengano trasmesse alla Regione competente, mentre quelle per i danni alle produzioni agricole ad Agri-CAT S.r.l. (Soggetto gestore del Fondo AgriCat). Ai sensi del comma 4, fermo restando la richiesta di anticipazione di cui al comma 2, si prevede che le risorse di cui al comma 5 sono ripartite nei territori sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari. Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria della disposizione. Il comma 6, al fine di consentire la concessione di tali aiuti, prevede che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste venga effettuata, secondo i criteri dettati dal comma 7, la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame. Il comma 8 stabilisce che una quota del Fondo per l'innovazione in agricoltura, istituito dalla legge di bilancio 2023 (10 milioni su 75 per l'anno 2023, 30 su 75 milioni per l'anno 2024 e 35 milioni su 75 per l'anno 2025) venga destinata a sostenere i relativi investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali di cui al decreto in esame.
  Sottolinea poi che l'articolo 13, al comma 1, autorizza un contributo di 8 milioni di euro per provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale nelle zone interessate dagli eventi Pag. 32alluvionali. Il comma 2 stabilisce la maturazione, in ragione di un terzo, dei crediti formativi del triennio 2023-2025 da acquisire con attività di formazione continua in medicina a favore di tutti i professionisti sanitari che dimostrino di avere svolto la loro attività durante il periodo di emergenza alluvionale nei Comuni interessati. I commi da 3 a 5 recano una disciplina transitoria che differisce di 30 giorni i termini per l'adempimento di obblighi posti a carico degli operatori di animali.
  Per quanto riguarda l'articolo 14, fa presente che il comma 1 incrementa di un euro, dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023, il costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura statali al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali. Il comma 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito fondo destinato prevalentemente a interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, danneggiato dalle alluvioni e al sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche. Il comma 3 dispone la riassegnazione, con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, della maggiorazione prevista dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al fondo di cui al comma 2. Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, la definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Con riferimento a quest'ultimo comma, afferma che si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere l'acquisizione del parere dei presidenti delle regioni interessate ai fini dell'adozione del decreto attuativo, alla luce del concorso della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali – che appare prevalente – e quella concorrente relativa alla promozione e organizzazione di attività culturali.
  Evidenzia poi che l'articolo 15 prevede che, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socioassistenziali, socio-sanitari e sanitari accreditati, convenzionati o contrattualizzati, non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023.
  Il successivo articolo 16, al comma 1, destina una quota del fondo «Sport e Periferie», pari a 5 milioni di euro nel 2023, al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate. Il comma 2 prevede l'emanazione di un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori colpiti dalle alluvioni, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate. Il piano è emanato con provvedimento dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della Regione competente. Ai fini attuativi, l'Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi di Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Fa presente che l'articolo 17, al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali, dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del turismo, di un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione (si tratta dei commi 1 e 3). La definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e di erogazione delle risorse è demandata a un decreto del Ministro del turismo da adottare, di concerto con il Pag. 33Ministero dell'economia, entro 30 giorni, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (comma 2). Con riguardo, all'articolo 17, comma 2, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere l'intesa dei presidenti delle regioni interessate ai fini dell'adozione del decreto attuativo. Seppure, infatti, le misure recate dalla disposizione appaiano, nel loro complesso, riconducibili alla materia «tutela della concorrenza», che è di esclusiva competenza dello Stato, alcuni degli interventi previsti potrebbero ricadere nell'ambito di materie affidate alla competenza residuale delle regioni, come, ad esempio, l'agricoltura.
  Passando ad analizzare l'articolo 18, sottolinea al comma 1 la previsione del rifinanziamento del fondo per le emergenze nazionali per 200 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di avviare i primi interventi emergenziali nei territori interessati dagli eventi alluvionali, per l'assistenza alla popolazione e il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche, nonché per ripristinare la capacità operativa delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Fa presente che la stessa disposizione, al comma 2, finanzia inoltre gli interventi da eseguire nei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022.
  Rammenta poi che l'articolo 19, al comma 1, autorizza l'applicazione immediata – in deroga alla norma che fissa al 1° luglio la sua efficacia – dell'articolo 140 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, per le procedure di urgenza per esecuzione di lavori o acquisizione di servizi e forniture necessari per fare fronte agli eventi alluvionali che hanno colpito i territori della Regione Emilia-Romagna e in parte della Toscana. Tale procedura d'urgenza è prevista dal comma 2 anche per l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento, per il ripristino delle infrastrutture e per l'attivazione di misure economiche di immediato sostegno.
  Fa presente che l'articolo 20 reca disposizioni di proroga dei termini di alcuni adempimenti contabili per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali mentre l'articolo 21 prevede alcune misure volte a finanziare interventi di protezione civile a favore delle popolazioni residenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali. A tal fine, in particolare, la disposizione autorizza l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a disporre la vendita dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa (anche in deroga alle norme vigenti in materia di vendita all'incanto), compresi quelli utilizzati dalla medesima Agenzia o dalla stessa assegnati ad altre amministrazioni, ed istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto.
  Evidenzia che l'articolo 22, al comma 1, abroga le disposizioni contenute all'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023 volte a rideterminare la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 dovuto dai soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi. Per effetto di tale abrogazione, concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e ai quattro periodi di imposta precedenti anche gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali. Il comma 2 dispone l'incremento del fondo per interventi strutturali di politica economica. I commi 3 e 4 recano le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri recati dal provvedimento.
  Infine, fa presente che l'articolo 23 dispone che il decreto-legge n. 61 del 2023 entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ricordando dunque che il decreto-legge è vigente dal 2 giugno 2023.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva in primo luogo che le motivazioni della straordinaria necessità ed urgenza di emanare il decreto-legge risiedono – in base al preambolo del provvedimento Pag. 34– nell'esigenza di fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi ed alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché nell'esigenza di rifinanziare il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
  Per quanto riguarda invece il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, afferma che il contenuto del provvedimento è prevalentemente riconducibile alla materia protezione civile – definita dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018 come l'insieme di competenze e attività volte a tutelare l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai pericoli o danni derivanti da eventi calamitosi – la quale è ascritta dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni. Evidenzia che con riferimento alle singole disposizioni, rilevano, tra le materie di legislazione esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, le seguenti: sistema tributario e contabile dello Stato e tutela della concorrenza (lettera e)), giurisdizione e norme processuali (lettera l)), tutela dei beni culturali (lettera s)). Alcune disposizioni attengono invece a materie di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: si tratta del governo del territorio, della promozione e organizzazione di attività culturali, dell'ordinamento sportivo.
  Ricorda che, con riferimento alla protezione civile, la Corte costituzionale nella sentenza n. 284 del 2006 ha rilevato che, con la legge n. 225 del 1992 – di istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, poi sostituita dal vigente decreto legislativo n. 1 del 2018, il quale tuttavia, per gli aspetti che qui rilevano, ne ha confermato l'impianto – il legislatore statale «ha rinunciato ad un modello centralizzato per una organizzazione diffusa a carattere policentrico. [...] In tale prospettiva, le competenze e le relative responsabilità sono state ripartite tra i diversi livelli istituzionali di governo in relazione alle seguenti tipologie di eventi che possono venire in rilievo: eventi da fronteggiare mediante interventi attuabili dagli enti e dalle amministrazioni competenti in via ordinaria; eventi che impongono l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità o estensione, richiedono mezzi e poteri straordinari». Lo Stato – prosegue la Corte – «è, dunque, legittimato a regolamentare – in considerazione della peculiare connotazione che assumono i “principi fondamentali” quando sussistono ragioni di urgenza che giustificano l'intervento unitario del legislatore statale – gli eventi di natura straordinaria».
  Fa presente che la Corte ha precisato, inoltre, che «in caso di calamità di ampia portata, riconosciuta con la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è possibile la chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative mediante la loro allocazione a livello statale» (sentenza n. 303 del 2003) e che, nel suo configurarsi come competenza statale «trasversale», seppur concorrente, la protezione civile risulta «idonea a condizionare o a limitare l'esercizio di competenze regionali in altri settori, come quello relativo al “governo del territorio” [...]. A doppio titolo, pertanto, la determinazione dei princìpi fondamentali della disciplina, riservata alla legislazione dello Stato, deve prevedere un idoneo coinvolgimento delle Regioni: da una parte, la chiamata in sussidiarietà a livello centrale di funzioni amministrative in materia di “protezione civile” in caso di emergenza di rilievo nazionale richiede il rispetto del principio di leale collaborazione; dall'altra parte, tale necessario coinvolgimento viene in rilievo anche perché l'avvio della ricostruzione incrocia altresì la competenza concorrente delle Regioni in materia di “governo del territorio”» (in merito richiama la sentenza n. 246 del 2019). Ricorda poi che, in attuazione del principio di leale collaborazione, il codice della protezione civile del 2018 – ponendosi in linea di continuità con la legge n. 225 del 1992 – prevede molteplici forme di collegamento con le Regioni (oltre che Pag. 35con le Province autonome di Trento e di Bolzano). Con specifico riferimento all'articolo 16 del decreto-legge in fase di conversione, segnala che il medesimo dispone che l'emanazione del piano di interventi prioritari e urgenti, di cui al comma 2, avvenga con provvedimento dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi d'intesa con il Presidente della Regione competente in cui ricadono le infrastrutture interessate.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole.

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 13.35.