CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 luglio 2023
141.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 90

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 Luglio 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 9.10.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 1038 Governo e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 2 degli emendamenti, che – rispetto al fascicolo n. 1, sul quale la Commissione Bilancio si è pronunciata nella seduta di ieri – contiene l'emendamento 12.500 della Commissione.
  Poiché la citata proposta emendativa si limita ad incidere sui principi e criteri direttivi relativi all'esercizio della delega conferita al Governo in materia di revisione dell'accisa e di altre imposte sulla produzione e sui consumi, propone di esprimere su di essa nulla osta, richiamando le considerazioni già formulate nella seduta di ieri con riferimento alla copertura finanziariaPag. 91 delle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta della relatrice.

  La Commissione approva la proposta della relatrice.

  La seduta termina alle 9.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 Luglio 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 13.55.

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.
C. 887 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 3 degli emendamenti, che – rispetto al fascicolo n. 1, sul quale la Commissione si è pronunciata nella seduta dello scorso 20 giugno – contiene gli articoli aggiuntivi Gianassi 1.1050, 1.1051, 1.1052 e 1.1053. Al riguardo, propone di esprimere nulla osta sulle predette proposte emendative, dal momento che le stesse riproducono i contenuti di altre proposte già comprese nel fascicolo n. 1 e sulle quali la Commissione ha espresso nella citata seduta nulla osta.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1194 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 luglio 2023.

  Il sottosegretario Federico FRENI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella scorsa seduta, rileva che gli oneri indicati dal comma 13 dell'articolo 1 sono riferiti all'attuazione dei commi 4, 8 e 9 del medesimo articolo, in conformità con quanto indicato nella stessa disposizione, e sono stati quantificati tenendo conto dell'ampiezza della platea dei soggetti coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che ha reso opportuno prevedere una graduale ripresa delle attività di notifica e di riscossione e, quindi, stimare prudenzialmente l'assorbimento degli effetti negativi derivanti dalla sospensione in un periodo indicativamente pari alla durata della sospensione, maggiorato di un ulteriore periodo pari alla metà della durata della sospensione stessa.
  Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11, che differiscono il pagamento delle rate con scadenza nel 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, precisa che i relativi oneri si manifesteranno negli anni 2023 e 2024, coerentemente con quanto indicato nella medesima disposizione e nella relazione tecnica, anziché nel solo anno 2023, come riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
  Sottolinea, poi, che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblicaPag. 92 giacché, da un lato, qualificano la previsione di apposite prove di recupero da parte delle amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali in termini di mera facoltà, dall'altro, potranno trovare attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente a tal fine già stanziate per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
  Avverte, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, che consentono alle pubbliche amministrazioni di ricorrere al lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, fino al 31 dicembre 2023, sono finalizzate esclusivamente ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti amministrativi, contabili, militari e tributari e non si applicano, pertanto, al personale scolastico.
  Chiarisce, quindi, che l'impiego, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, delle risorse del Fondo italiano per la scienza, di cui all'articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità alle quali tali risorse sono destinate a legislazione vigente.
  Fa, altresì, presente che la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 7, relativo al riconoscimento ai lavoratori subordinati del settore privato e ai lavoratori agricoli di un'integrazione al reddito, riveste carattere di estrema prudenzialità e tiene conto del fatto che non tutte le attività economiche si sono arrestate in conseguenza degli eventi alluvionali e che, in ragione del progressivo recupero della piena operatività delle imprese, in molti casi non si renderà necessario il ricorso al periodo massimo di sostegno previsto dalla disposizione.
  Per la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 8, che prevede il riconoscimento di un'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali, osserva che è stato stimato un periodo di fruizione del beneficio pari a 2,5 mesi per tutte le categorie di lavoratori beneficiarie, ipotizzando che, in ragione della progressiva ripresa delle attività economiche, non si renda necessario fare ricorso al periodo massimo di fruizione previsto dalla disposizione.
  Segnala, poi, che non è stata ancora completata l'istruttoria relativa alle domande riferite all'utilizzo delle risorse del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori» destinate al sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità nel 2022, rimodulate ai sensi dell'articolo 12, comma 5, al fine di destinare 100 milioni di euro per l'anno 2023 a misure di sostegno alle imprese agricole colpite dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023.
  Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 14, rileva che le maggiori entrate incassate dal 15 giugno al 15 settembre 2023, derivanti dalla maggiorazione del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza statale, saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno 2023, per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2 nel rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
  Assicura che le disposizioni di cui all'articolo 15, che prevedono la remunerazione dei servizi non erogati in favore degli enti privati gestori di servizi educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari, al pari di quanto previsto con riferimento ai servizi sanitari, saranno attuate nel rispetto dei limiti delle risorse a tal fine programmate per l'anno 2023, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Comunica, infine, che le vendite straordinarie di beni mobili giacenti, previste dall'articolo 21, commi da 1 a 3, non sono suscettibili di incidere negativamente sulle entrate già iscritte in bilancio per gli anni successivi al 2023 e non comportano oneri connessi all'esigenza, per le amministrazioni pubbliche che eventualmente utilizzino tali beni, di provvedere all'acquisto di nuovi beni in sostituzione di quelli venduti, in considerazione dell'esiguità del numero delle assegnazioni di tali beni.
  In tale quadro, concorda sulla necessità di ridurre all'articolo 22, comma 2, l'entità del rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di Pag. 93cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo 1, comma 11, anche nell'esercizio 2024.
  Concorda, altresì, sulla necessità di precisare all'articolo 22, comma 3, alinea, che gli oneri derivanti dall'articolo 6 per i quali si provvede alla copertura finanziaria sono solo quelli di cui ai commi 2, 6 e 7 del medesimo articolo 6, in linea con quanto indicato nel comma 9 dello stesso articolo 6.
  Conviene, infine, circa l'opportunità di specificare, all'articolo 22, comma 3, lettera e), che per la copertura degli oneri sarà utilizzata quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 7, comma 11, lettera d), in considerazione del fatto che non sono integralmente utilizzati gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno delle pubbliche amministrazioni derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, relativa al Fondo per il reddito di cittadinanza.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1194, di conversione del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    gli oneri indicati dal comma 13 dell'articolo 1 sono riferiti all'attuazione dei commi 4, 8 e 9 del medesimo articolo, in conformità con quanto indicato nella stessa disposizione, e sono stati quantificati tenendo conto dell'ampiezza della platea dei soggetti coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che ha reso opportuno prevedere una graduale ripresa delle attività di notifica e di riscossione e, quindi, stimare prudenzialmente l'assorbimento degli effetti negativi derivanti dalla sospensione in un periodo indicativamente pari alla durata della sospensione, maggiorato di un ulteriore periodo pari alla metà della durata della sospensione stessa;

    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11, che differiscono il pagamento delle rate con scadenza nel 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, i relativi oneri si manifesteranno negli anni 2023 e 2024, coerentemente con quanto indicato nella medesima disposizione e nella relazione tecnica, anziché nel solo anno 2023, come riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari;

    le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché, da un lato, qualificano la previsione di apposite prove di recupero da parte delle amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali in termini di mera facoltà, dall'altro, potranno trovare attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente a tal fine già stanziate per lo svolgimento delle procedure concorsuali;

    le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, che consentono alle pubbliche amministrazioni di ricorrere al lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, fino al 31 dicembre 2023, sono finalizzate esclusivamente ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti amministrativi, contabili, militari e tributari e non si applicano, pertanto, al personale scolastico;

    l'impiego, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, delle risorse del Fondo italiano per la scienza, di cui all'articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità alle quali tali risorse sono destinate a legislazione vigente;

Pag. 94

    la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 7, relativo al riconoscimento ai lavoratori subordinati del settore privato e ai lavoratori agricoli di un'integrazione al reddito, riveste carattere di estrema prudenzialità e tiene conto del fatto che non tutte le attività economiche si sono arrestate in conseguenza degli eventi alluvionali e che, in ragione del progressivo recupero della piena operatività delle imprese, in molti casi non si renderà necessario il ricorso al periodo massimo di sostegno previsto dalla disposizione;

    per la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 8, che prevede il riconoscimento di un'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali, è stato stimato un periodo di fruizione del beneficio pari a 2,5 mesi per tutte le categorie di lavoratori beneficiarie, ipotizzando che, in ragione della progressiva ripresa delle attività economiche, non si renda necessario fare ricorso al periodo massimo di fruizione previsto dalla disposizione;

    non è stata ancora completata l'istruttoria relativa alle domande riferite all'utilizzo delle risorse del “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori” destinate al sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità nel 2022, rimodulate ai sensi dell'articolo 12, comma 5, al fine di destinare 100 milioni di euro per l'anno 2023 a misure di sostegno alle imprese agricole colpite dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023;

    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 14, le maggiori entrate incassate dal 15 giugno al 15 settembre 2023, derivanti dalla maggiorazione del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza statale, saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno 2023, per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2 nel rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469;

    le disposizioni di cui all'articolo 15, che prevedono la remunerazione dei servizi non erogati in favore degli enti privati gestori di servizi educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari, al pari di quanto previsto con riferimento ai servizi sanitari, saranno attuate nel rispetto dei limiti delle risorse a tal fine programmate per l'anno 2023, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    le vendite straordinarie di beni mobili giacenti, previste dall'articolo 21, commi da 1 a 3, non sono suscettibili di incidere negativamente sulle entrate già iscritte in bilancio per gli anni successivi al 2023 e non comportano oneri connessi all'esigenza, per le amministrazioni pubbliche che eventualmente utilizzino tali beni, di provvedere all'acquisto di nuovi beni in sostituzione di quelli venduti, in considerazione dell'esiguità del numero delle assegnazioni di tali beni;

   rilevata la necessità di:

    ridurre all'articolo 22, comma 2, l'entità del rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo 1, comma 11, anche nell'esercizio 2024;

    precisare all'articolo 22, comma 3, alinea, che gli oneri derivanti dall'articolo 6 per i quali si provvede alla copertura finanziaria sono solo quelli di cui ai commi 2, 6 e 7 del medesimo articolo 6, in linea con quanto indicato nel comma 9 dello stesso articolo 6;

    specificare, all'articolo 22, comma 3, lettera e), che per la copertura degli oneri sarà utilizzata quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 7, comma 11, lettera d), in considerazione del fatto che non sono integralmente utilizzati gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno delle pubbliche amministrazioni derivanti dalla riduzione dell'autorizzazionePag. 95 di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, relativa al Fondo per il reddito di cittadinanza,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 10,12 milioni con le seguenti: 9,07 milioni;

  All'articolo 22, comma 3, alinea, sostituire le parole: articoli 1, 5, 6 con le seguenti: articoli 1, 5, 6, commi 2, 6 e 7;

   e con la seguente condizione:

  All'articolo 22, comma 3, lettera e), sostituire le parole: delle minori spese con le seguenti: di quota parte delle minori spese».

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), anche alla luce della proposta di parere formulata dalla relatrice, chiede al rappresentante del Governo maggiori delucidazioni in ordine all'effettiva congruità delle risorse stanziate dal provvedimento in esame rispetto ai concreti fabbisogni dei diversi soggetti – persone fisiche, imprese ed enti – cui sono rivolte le misure di sostegno volte a fronteggiare le pesanti conseguenze derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.
  Al riguardo, richiede, in particolare, ulteriori elementi in ordine alle somme che si presume di introitare per effetto della maggiorazione, in misura pari a 1 euro, del costo dei biglietti di ingresso dal 15 giugno al 15 settembre 2023 negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, prevista dall'articolo 14. Invita il sottosegretario Freni a fornire, qualora già disponibili, i dati relativi al monitoraggio dell'andamento dei proventi derivanti dalla predetta maggiorazione, tenuto conto che è trascorso circa un terzo del periodo complessivo di applicazione della norma, al fine di valutarne la congruità rispetto alle finalità di tutela e di ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato perseguite dalla disposizione in esame.
  In secondo luogo, considera opportuno che il rappresentante del Governo confermi altresì la congruità delle risorse stanziate in favore delle imprese agricole danneggiate dai citati eventi alluvionali, di cui all'articolo 12, anche alla luce delle recenti dichiarazioni rilasciate dal neo nominato Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023, generale Figliuolo, secondo cui allo stato attuale davvero molto rimane ancora da fare per assicurare la progressiva rimessione in pristino dei terreni agricoli interessati dagli eventi alluvionali e soddisfare i concreti fabbisogni delle imprese agricole danneggiate.

  Il sottosegretario Federico FRENI, replicando alle richieste di chiarimento formulate dal deputato Ubaldo Pagano, assicura che, con specifico riferimento alle imprese agricole, secondo quanto è dato ricavare dal numero delle richieste di accesso alla misura sinora pervenute, le risorse stanziate dal presente provvedimento risultano congrue, anche tenuto conto dei tempi previsti per la ripresa delle attività interrotte a causa degli eventi alluvionali verificatisi nello scorso mese di maggio.
  Per quanto attiene, invece, alla maggiorazione del costo dei biglietti, di cui all'articolo 14, precisa che non è possibile effettuare un monitoraggio in tempo reale dei proventi derivanti dalla citata disposizione, dal momento che gli stessi sono incamerati anche da soggetti diversi dall'amministrazione centrale, operanti a livello territoriale, e solo successivamente riversati all'entrata del bilancio dello Stato, per cui l'ammontare complessivo delle risorse raccolte sarà noto solamente alla fine del trimestre.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) domanda al sottosegretario Freni se, in caso di minori incassi rispetto alle previsioni stimate nella relazione tecnica, il Governo si impegna comunque a porre in essere ogni utile iniziativa volta ad assicurare il raggiungimento delle finalità perseguite dal citato articolo 14.

Pag. 96

  Il sottosegretario Federico FRENI, osservando come l'articolo 14 prevede comunque che le maggiori entrate scaturenti dalle disposizioni in esso contenute siano riassegnate ad un apposito Fondo di nuova istituzione, previo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, conferma l'intenzione del Governo di adottare in ogni caso qualsiasi iniziativa necessaria a garantire il finanziamento degli interventi di tutela e di ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dai recenti eventi alluvionali.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.
C. 752.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 giugno 2023.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, ricorda che nella seduta del 7 giugno 2023 la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento in titolo, deliberando in tale data di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da trasmettere entro il termine di trenta giorni.
  Essendo il predetto termine venuto a scadenza lo scorso 7 luglio, chiede al rappresentante del Governo di voler aggiornare la Commissione in ordine alla trasmissione della predetta relazione tecnica.

  Il sottosegretario Federico FRENI, nel comunicare che la relazione tecnica è tuttora in corso di perfezionamento, sulla base della costante interlocuzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dicastero competente, precisa che il Governo si impegna a trasmetterla alla Commissione nel più breve tempo possibile.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, sollecitando il Governo alla tempestiva trasmissione della relazione tecnica sul provvedimento, rinvia il seguito del suo esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 12 Luglio 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.
Atto n. 49.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2023.

  Il sottosegretario Federico FRENI, nello scusarsi per i ritardi nel completamento delle verifiche istruttorie sul provvedimento, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in ordine ai profili di carattere finanziario dello schema di decreto in esame nella prossima seduta utile.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 12 luglio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.