CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 luglio 2023
141.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 12 luglio 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 13.55.

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.
C. 911, approvata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco MICHELOTTI (FDI), relatore, fa presente che la proposta di legge sulla quale è chiamato ad esprimersi il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è volta a introdurre nell'ordinamento i delitti di omicidio nautico e di lesioni nautiche gravi o gravissime, mutuando la relativa disciplina dalle fattispecie penali vigenti riguardanti la circolazione stradale. Evidenzia che il provvedimento è stato approvato dal Senato nella seduta del 21 febbraio 2023 e riprende un analogo provvedimento approvato dal Senato nella scorsa legislatura, il cui iter si era interrotto alla Camera (C. 3490 della XVIII legislatura).
  Passando a descrivere il contenuto della proposta, che consta di 2 articoli, evidenzia che l'articolo 1 reca una serie di modifiche alle disposizioni del codice penale relative alle fattispecie di omicidio colposo stradale e di lesioni gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme sulla circolazione stradale, al fine di estendere la relativa disciplina anche alle ipotesi di omicidio e di lesioni gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme sulla navigazione marittima o interna. Più nel dettaglio, il comma 1 modifica l'articolo 589-bis del codice penale introducendo la nuova fattispecie di omicidio colposo nautico, volta a punire con la reclusione da 2 a 7 anni, chiunque, ponendosi alla guida di una unità da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona avendo agito in violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna. Oltre alla fattispeciePag. 39 base, sono previste alcune aggravanti (le stesse dell'omicidio stradale) per l'aver commesso il fatto: in stato di ebbrezza superiore a 1,5 g/l o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (reclusione da 8 a 12 anni); in stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l se il conducente dell'imbarcazione esercita attività di trasporto di cose o persone (reclusione da 8 a 12 anni); in stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l (reclusione da 5 a 10 anni); senza possedere la patente, ovvero se la patente è stata sospesa o revocata (nei casi in cui questa è richiesta) oppure con una unità da diporto di proprietà dell'autore del fatto sprovvista di assicurazione obbligatoria. La pena è invece diminuita fino alla metà se l'evento non è esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole. Nel caso in cui dall'evento derivi la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, ma comunque senza superare i 18 anni di reclusione. Evidenzia che il comma 2 modifica l'articolo 589-ter del codice penale, che stabilisce un aumento della pena da un terzo a due terzi e una pena comunque non inferiore a 5 anni in caso di fuga del conducente successiva all'omicidio, inserendo alla rubrica il riferimento all'omicidio nautico. Sottolinea che il comma 3 interviene sull'articolo 590-bis del codice penale estendendo la disciplina delle lesioni personali stradali gravi o gravissime anche a quelle derivanti dalla violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna. La fattispecie base punisce chiunque procuri per colpa ad altri lesioni gravi o gravissime, rispettivamente con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o da 1 a 3 anni, avendo agito in violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna. Oltre alla fattispecie base, sono previste alcune aggravanti (le stesse delle lesioni stradali) per l'aver commesso il fatto in stato di ebbrezza, con pene diversamente graduate in funzione del diverso tasso alcolemico, se il conducente dell'imbarcazione esercita attività di trasporto di cose o persone, oppure non possiede la patente o se l'imbarcazione è sprovvista di assicurazione obbligatoria. La pena è invece diminuita fino alla metà se l'evento non è esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole. Passando al successivo comma 4, fa presente che la disposizione modifica l'articolo 590-ter del codice penale, e stabilisce un aumento della pena da un terzo a due terzi e una pena comunque non inferiore a 3 anni in caso di fuga del conducente successiva all'aver cagionato l'evento lesivo, inserendo alla rubrica il riferimento alle lesioni personali nautiche.
  Evidenzia poi che l'articolo 2 interviene sul codice di procedura penale dettando norme in materia di arresto in flagranza. In particolare, viene esteso l'arresto obbligatorio in flagranza (previsto dall'articolo 380, comma 2, lettera m-quater) del codice di procedura penale), già previsto per l'omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione del conducente, all'omicidio nautico commesso con le medesime aggravanti e l'arresto facoltativo in flagranza (articolo 381, comma 2, lettera m-quinquies), già previsto per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime aggravato dallo stato di alterazione, al delitto di lesioni nautiche gravi o gravissime.
  Evidenzia poi che con un'ulteriore modifica in materia di arresto obbligatorio in flagranza si prevede che non si proceda all'arresto obbligatorio in flagranza se il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge incide sulla materia ordinamento penale che l'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

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  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby prince».
Doc. XXII, n. 9.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, illustra il DOC. XXII, n. 9 Pittalis, che propone l'istituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», avvenuto la sera del 10 aprile 1991 a seguito di collisione con la petroliera «Agip Abruzzo» verificatasi nel porto di Livorno. Ricorda che all'argomento sono state dedicate due Commissioni di inchiesta parlamentare, istituite rispettivamente nella XVII legislatura al Senato della Repubblica e nella XVIII legislatura alla Camera dei deputati. Quanto al contenuto della proposta in esame, segnala che l'articolo 1 prevede che la Commissione abbia i seguenti compiti:

   a) accertare eventuali e ulteriori responsabilità relative al disastro della nave «Moby Prince» con riferimento a strutture, apparati od organizzazioni, pubbliche o private, nonché a persone a essi appartenenti ovvero appartenute; b) ricercare e valutare ulteriori e nuovi elementi che possano integrare i fatti sino a ora conosciuti ed evidenziati dalla richiamata Commissione parlamentare di inchiesta, istituita nella XVIII legislatura, quali per esempio tracciati radar e rilevazioni satellitari inerenti al tratto di mare prospiciente il porto di Livorno nei giorni immediatamente precedenti e successivi il 10 aprile 1991; c) accertare, con la massima precisione, le circostanze in cui è avvenuta la collisione tra il traghetto «Moby Prince» e la petroliera «Agip Abruzzo», le comunicazioni radio intercorse tra soggetti pubblici o privati nei giorni del 10 e 11 aprile 1991, i tracciati radar e le rilevazioni satellitari di qualsiasi provenienza riguardanti il tratto di mare prospiciente il porto di Livorno durante i suddetti giorni; d) verificare fatti, atti e condotte commissive od omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale delle responsabilità relative al disastro della nave «Moby Prince»; e) esaminare le procedure, le modalità e i mezzi con cui sono stati organizzati e attuati i soccorsi in mare secondo le disposizioni allora vigenti, le circostanze nelle quali essi sono stati condotti e ogni altro fatto utile a individuare eventuali responsabilità di individui o enti pubblici o privati in ogni fase, anche successiva allo svolgimento degli eventi; f) verificare i motivi del mancato coordinamento nella gestione dei soccorsi alle vittime; g) accertare eventuali correlazioni tra l'incidente ed eventuali traffici illegali di armi, combustibili o scorie e rifiuti tossici avvenuti nella notte del 10 aprile 1991 nella rada di Livorno, a partire dalla documentazione acquisita nel corso dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta della scorsa legislatura; h) approfondire i termini dell'accordo armatoriale sottoscritto a Genova il 18 giugno 1991 tra la Navigazione arcipelago maddalenino (Nav.Ar.Ma.) S.p.A., l'Unione mediterranea di sicurtà e The Standard Steamship Owners Protection and Indemnity Association (Bermuda) Limited, da una parte, e l'ENI S.p.A., la Società nazionale metanodotti (SNAM), l'AGIP, la Padana assicurazioni S.p.A. e l'Assuranceforeningen Skuld, dall'altra, con particolare riferimento alle perizie in forza delle quali furono determinati gli importi erogati alle compagnie armatrici e ai familiari delle vittime, nonché analizzare i bilanci delle società SNAM/ENI e Nav.Ar.Ma. S.p.A., negli anni immediatamente precedenti e successivi al 1991. Aggiunge che, come previsto dal comma 3 dell'articolo 1, la Commissione, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei propri lavori, presenta una relazione alla Camera dei deputati sui risultati dell'attività di inchiesta. Come previstoPag. 41 dal medesimo comma, sono ammesse relazioni di minoranza.

  Segnala quindi che l'articolo 2, al comma 1, prevede che la Commissione sia composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. Il comma 2 prevede che i componenti della Commissione dichiarino alla Presidenza della Camera dei deputati l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione e di controllo ovvero di rapporti di collaborazione e di consulenza con le imprese e con gli enti interessati dall'inchiesta. Il comma 3 richiede che il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convochi la Commissione per la sua costituzione. Il comma 4 richiede che la Commissione, nella prima seduta, elegga il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Come precisato, si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.
  L'articolo 3 prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (comma 1). La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (comma 2). Il comma 3 dell'articolo 2 prevede che per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applichino le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. Il comma 4 prevede che per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applichino le norme vigenti; che per il segreto di Stato si applichi quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124; e che sia sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  Fa presente che l'articolo 4, comma 1, prevede che la Commissione abbia facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. Il comma 2 prevede che la Commissione acquisisca integralmente gli atti della Commissione parlamentare di inchiesta della scorsa legislatura nonché i materiali e la documentazione raccolti o formati dalla stessa, anche se coperti da segreto. Il comma 3 prevede che sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provveda ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale e che l'autorità giudiziaria possa trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa. Il comma 4 prevede che la Commissione garantisca il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 1 e 2 siano coperti dal segreto. Il comma 5 prevede che, quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non possa essere opposto alla Commissione. Il comma 6 prevede che la Commissione stabilisca quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso e che debbano comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
  L'articolo 5, al comma 1, prevede che i componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio siano obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il comma 2 prevede che la violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietataPag. 42 la divulgazione siano punite a norma delle leggi vigenti.
  Segnala che l'articolo 6, comma 1, prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi del comma 3 siano disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre modifiche alle disposizioni regolamentari. Il comma 2 prevede che le sedute della Commissione siano pubbliche, salvo che la Commissione deliberi di riunirsi in seduta segreta. Il comma 3 prevede che la Commissione possa organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui al comma 1. Il comma 4 prevede che la Commissione possa avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Il comma 5 prevede che per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione fruisca di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. Il comma 6 prevede che le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui, siano poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il comma 7 prevede che la Commissione curi l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, ricorda che in base all'articolo 82 della Costituzione, ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. La materia, attenendo quindi all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, appare riconducibile alla disciplina degli «organi dello Stato», riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione all'esclusiva competenza legislativa statale.
  Relativamente al rispetto degli altri princìpi costituzionali, fa presente che, per quanto riguarda la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità.
  L'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce anche che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo). I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase «istruttoria» delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati e irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti. La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 della Costituzione riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata. Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa.
  In ordine ai rapporti tra Commissioni d'inchiesta e magistratura, ricorda che nella sentenza n. 231 del 1975 la Corte costituzionale ha sottolineato che il compito delle Commissioni parlamentari di inchiesta non è di 'giudicare', ma di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere. Secondo la Corte, «l'attività di inchiesta rientra nella più lata nozione della funzione ispettiva delle Camere; muove da cause politiche ed ha finalità del pari politiche; né potrebbe rivolgersi ad accertare reati e connesse responsabilità di ordine penale, che se così per avventura facesse, invaderebbe indebitamente la sfera di attribuzioni del potere giurisdizionale». Rammenta, infine, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 26 del 2008, ha Pag. 43rilevato che i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Pertanto, come affermato dalla Corte attraverso il richiamo alla sentenza n. 13 del 1975, «il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, potendo e dovendo arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio di questa verrebbe illegittimamente ad incidere su fatti soggettivamente ed oggettivamente ad essa sottratti e in ordine ai quali sia stata ritenuta la competenza degli organi parlamentari».
  Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Alfonso COLUCCI (M5S) annuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle alla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 12 luglio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.