CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 luglio 2023
140.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 250

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1194 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, ricorda che il provvedimento – che si compone di 23 articoli e di un allegato – mira a fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi ed alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 23 e del 25 maggio 2023 nei territori interessati dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana: a tale fine, il decreto-legge stanzia oltre 2 miliardi di euro per garantire il soccorso e l'assistenza alle popolazioni e alle aziende colpite dall'alluvione e procedere rapidamente al superamento della fase emergenziale.
  Tra le altre cose, esso prevede:

   la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi in scadenza, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento;

   il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l'ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del bonus 110 per cento;

   il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ai comuni ed alle province interessati;

   la sospensione dei pagamenti delle utenze, già deliberata dall'Autorità di regolazionePag. 251 per energia, reti e ambiente (ARERA);

   il rinvio fino al 31 luglio 2023 delle udienze dei procedimenti civili e penali e la sospensione dei termini processuali;

   l'istituzione del «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica», con una dotazione pari a 20 milioni di euro, per la ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall'evento alluvionale;

   contributi straordinari per gli interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie, del patrimonio culturale e delle infrastrutture sportive;

   l'entrata in vigore immediata dell'articolo 140 del nuovo Codice degli appalti, che prevede – in caso di danni alla incolumità pubblica e privata – la facoltà di disporre l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500 mila euro;

   la possibilità per i lavoratori delle aziende di accedere alla Cassa integrazione emergenziale con un unico strumento – di nuova istituzione e per tutti i settori produttivi, ivi compreso quello agricolo – fino a un massimo di 90 giorni;

   l'introduzione di un'indennità una tantum, fino a 3 mila euro, in favore dei lavoratori autonomi che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali;

   la sospensione, per società e imprese, dei versamenti relativi al diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, degli adempimenti contabili e societari, del pagamento delle rate di mutui o finanziamenti di ogni genere;

   il rifinanziamento per 200 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali per il 2023, al fine di avviare i primi interventi per l'assistenza alla popolazione e il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche.

  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per ogni ulteriore approfondimento, segnala, in particolare, che l'articolo 9 riconosce, fino al 31 dicembre 2023, in favore delle imprese localizzate nel territorio dei Comuni colpiti dall'alluvione, l'accesso al Fondo di garanzia a titolo gratuito, quindi, senza il pagamento di alcuna commissione, e secondo le percentuali di copertura massime previste dalla disciplina ordinaria (80 per cento per la garanzia diretta e 90 per cento per la riassicurazione), ulteriormente elevabili (fino al 90 per cento per la garanzia diretta e fino al 100 per cento per la riassicurazione) nell'ipotesi in cui vengano integrate le condizioni consentite dal «Quadro temporaneo europeo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», di cui alla comunicazione della Commissione europea C2023/C 101/03.
  Segnala che tale disciplina europea prevede che, per accedere alla garanzia speciale e temporanea del Fondo, le imprese debbano dichiarare di avere esigenze di liquidità connesse direttamente o indirettamente all'attuale guerra in Ucraina, quali quelle determinate dall'interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all'applicazione delle sanzioni adottate a seguito dell'aggressione russa, comprese le sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come le contromisure adottate dalla Federazione Russa.
  Sono ovviamente escluse dalla garanzia speciale le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'UE, specificamente elencate nei provvedimenti che le comminano, nonché le imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle medesime sanzioni.
  Fa presente che il successivo articolo 10, al fine di sostenere le imprese esportatrici, autorizza la concessione di contributi a fondo perduto – attraverso Simest SpA e nel limite massimo di 300 milioni di euro – per l'indennizzo dei comprovati danni subiti dalle medesime imprese, nel rispetto di Pag. 252quanto previsto dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) 651/2014: al riguardo, ricorda che tale Regolamento esenta dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, purché soddisfino le seguenti specifiche condizioni:

   a) le autorità nazionali competenti hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento;

   b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subìto dall'impresa.

  Ricorda infine che i costi ammissibili sono quelli dei danni subìti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione; possono figurare i danni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari e scorte), ma anche la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data dell'evento.
  Alla luce di queste considerazioni, annuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole di cui dà lettura (vedi allegato).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 11 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali).
COM(2023) 166 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Isabella DE MONTE (A-IV-RE), relatrice, ricorda che la proposta di direttiva sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite, presentata dalla Commissione il 22 marzo scorso, introduce norme in materia di autodichiarazioni volontarie relative all'attestazione, comunicazione e verifica delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale.
  L'iniziativa rientra nel terzo pacchetto di proposte sull'economia circolare nel quadro del Green Deal europeo e fa seguito ad indirizzi e sollecitazioni espresse a più riprese dalle Istituzioni dell'Ue e dalla Conferenza sul futuro dell'Europa.
  L'obiettivo della proposta in esame è anzitutto quello di aumentare il livello di tutela dell'ambiente, contribuendo anzitutto ad accelerare la transizione verso un'economia circolare, pulita e climaticamente neutra e a proteggere i consumatori e le imprese dal greenwashing: secondo i dati forniti dalla Commissione europea in media il 53,3 per cento delle asserzioni ambientali esaminate nell'UE sono vaghe, fuorvianti o infondate e addirittura il 40 per cento è del tutto infondato.
  In questo modo, la proposta intende consentire ai consumatori di contribuire all'accelerazione della transizione verde prendendo decisioni di acquisto informate sulla base di asserzioni e marchi ambientali credibili.
  Ricorda che, allo stesso tempo, le nuove norme mirano a migliorare la certezza del diritto in materia e garantire pertanto condizioni di parità per gli operatori economici che si impegnano per aumentare la sostenibilità ambientale dei loro prodotti e delle loro attività. In particolare, si offrono soluzioni meno onerose per coloro che operanoPag. 253 a livello transfrontaliero nel mercato interno, stimolando la competitività.
  Precisa che le disposizioni della proposta, stabilendo norme più specifiche in materia di asserzioni ambientali, integrano, come lex specialis, quelle più generali contenute nella proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione sulle pratiche commerciali sleali.
  Rinviando l'illustrazione dettagliata delle disposizioni relative all'articolato della proposta di direttiva alla documentazione degli uffici, richiama in questa sede gli aspetti di maggiore rilevanza.
  Innanzi tutto, la proposta di direttiva si applica alle asserzioni ambientali esplicite formulate da professionisti riguardo a prodotti o nell'ambito di pratiche commerciali tra imprese e consumatori; non si applica invece ai sistemi di etichettatura ambientale e alle asserzioni ambientali esplicite disciplinate o attestate a norma di disposizioni europee già in vigore, come ad esempio il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea.
  Sottolinea inoltre come le disposizioni della proposta non si applichino alle micro-imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro, salvo che queste desiderino ricevere un certificato di conformità dell'asserzione ambientale. In ogni caso, a proposito di PMI, evidenzia che la proposta prevede che gli Stati membri adottino misure per assisterle nell'applicare la direttiva come: a) sostegno finanziario; b) accesso a finanziamenti; c) formazione specializzata per i dirigenti e il personale; d) assistenza tecnica e organizzativa.
  Per quanto attiene alle principali proposte della direttiva, rileva che l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite si svolge sulla base di una valutazione di conformità rispetto a criteri minimi e prevede obblighi per le asserzioni comparative.
  Si prevedono anche prescrizioni per i marchi ambientali e per i sistemi di etichettatura ambientale, che devono essere sottoposti a verifica ex ante, prima della loro utilizzazione in una comunicazione commerciale, da parte di un organismo terzo, incaricato di rilasciare un certificato di conformità riconosciuto in tutta l'UE.
  Ricorda che ciascuno Stato membro è tenuto a designare una o più autorità competenti responsabili dell'applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva; deve inoltrare stabilire, per l'accertamento di eventuali violazioni, un regime sanzionatorio, che comprenda ammende e sanzioni pecuniarie per almeno il 4 per cento annuo del fatturato annuo dell'impresa, la confisca di proventi e l'esclusione per un periodo massimo di un anno dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici.
  In relazione agli aspetti relativi al rispetto dei princìpi dei Trattati in materia di competenze, cui è dedicato l'esame della Commissione in questa sede, segnala che la proposta non è corredata da una valutazione d'impatto specifica, ma è basata sulla valutazione d'impatto della proposta di direttiva della Commissione sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde (cosiddetta lex generalis).
  La base giuridica addotta dalla Commissione europea a fondamento della proposta è correttamente costituita dall'articolo 114 del TFUE. Secondo tale disposizione, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.
  Osserva che il ricorso a questa disposizione è pienamente fondato in quanto, come la Commissione osserva, gli obblighi diversi imposti dalla legislazione nazionale o da iniziative private in materia di asserzioni ambientali creano un onere inutile a carico delle imprese che effettuano operazioni transfrontaliere: ciò influisce negativamente sulla loro capacità di operare nel mercato interno e di trarne vantaggio nonché sulla capacità dei consumatori nell'individuare Pag. 254le asserzioni ambientali attendibili e nel prendere decisioni di acquisto ottimali nel mercato interno.
  La proposta appare dunque essenziale per garantire il funzionamento del mercato interno per gli attori economici che vi operano e per i consumatori.
  Con riguardo alla conformità al principio di sussidiarietà, fa notare che nella relazione illustrativa della proposta la Commissione motiva la necessità dell'intervento, rilevando come – alla luce di quanto già detto – un quadro comune di norme sulle asserzioni ambientali sia fondamentale per garantire condizioni di parità per gli operatori economici, aumentando il livello di protezione dell'ambiente. Se gli Stati membri agissero singolarmente, otterrebbero un livello di protezione dell'ambiente non ottimale, con il rischio di adoperare altri sistemi concorrenti basati su metodi e approcci diversi; ciò causerebbe la frammentazione del mercato interno, distorcendo le condizioni della concorrenza e rendendo necessaria la modifica delle asserzioni ogniqualvolta si attraversano le frontiere interne. Questo scenario, a sua volta, porterebbe a una situazione di incertezza del diritto e aumenterebbe i costi di conformità e la concorrenza sleale nel mercato unico, minandone il suo funzionamento efficace.
  In riferimento al valore aggiunto della proposta, a parere della Commissione, l'esistenza di norme armonizzate per le asserzioni ambientali comporta costi inferiori per i governi e il settore privato; ricorda come dalle risposte fornite dai portatori di interessi nella fase di predisposizione della direttiva sia emerso un sostegno particolarmente forte a favore di un approccio comune a livello di UE in grado di limitare la proliferazione di marchi e asserzioni ambientali ingannevoli.
  Con riguardo al principio di proporzionalità, nella relazione che accompagna la proposta, la Commissione europea afferma che le misure previste nella nuova direttiva si limitano a quanto necessario per consentire ai consumatori di prendere decisioni di acquisto consapevoli e promuovere il consumo sostenibile sulla base di informazioni attendibili e verificate.

  La Commissione evidenzia, più in dettaglio, come la proporzionalità dei criteri generali per le asserzioni ambientali sia garantita dall'introduzione di obblighi uniformi che le imprese sono tenute a rispettare al momento della formulazione delle asserzioni; la proposta non impone, invece, alcun metodo di valutazione specifico degli elementi attestanti la veridicità delle asserzioni ambientali e fa affidamento sulle prescrizioni generali intese a fornire ai consumatori informazioni attendibili.
  In effetti, un numero limitato di prescrizioni uniformi sembra in grado di garantire trasparenza e credibilità dei marchi nei confronti degli utenti, evitando che gli enti che gestiscono i marchi ambientali e le imprese debbano sostenere costi sproporzionati.
  Infine, la Commissione motiva il ricorso allo strumento dell'atto giuridico della direttiva, con il fatto che essa è lo strumento più adeguato alla luce del quadro giuridico vigente a livello nazionale e dell'Unione e dei meccanismi di applicazione istituiti dagli Stati membri, considerata anche la finalità di garantire la tutela dei consumatori in un settore già regolamentato da direttive.
  Tenuto conto che sulla proposta all'esame della Commissione non è ancora pervenuta la relazione tecnica del Governo ai sensi dell'art. 6 della legge 234 del 2012, ritiene necessario promuovere una verifica più approfondita dell'impatto della proposta di direttiva per il nostro ordinamento ed in particolare per il nostro sistema produttivo.
  A questo scopo propone di svolgere un breve ciclo di audizioni, che coinvolga anche i rappresentanti del Governo nonché di Confindustria, compatibilmente con il termine per la verifica di sussidiarietà che scade il prossimo 25 luglio.

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, il Presidente rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.