CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 luglio 2023
140.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 241

SEDE REFERENTE

  Martedì 11 luglio 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Testo unificato C. 249 Marrocco, C. 413 Boschi, C. 690 Rizzetto, C. 744 Bicchielli, C. 885 Furfaro, C. 959 Sportiello, C. 1013 Gardini, C. 1066 CNEL, C. 1182 Panizzut e C. 1200 Zanella.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2023.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, ricorda che nella seduta precedente si sono svolte le votazioni delle proposte emendative presentate, ad eccezione degli emendamenti Di Lauro 1.2, Marianna Ricciardi 1.3, Sportiello 1.4, Marianna Ricciardi 2.1 e Sportiello 4.2 e 4.3, che sono stati accantonati.

  Marianna RICCIARDI (M5S) ritira gli emendamenti a sua prima firma 1.3 e 2.1 e, in qualità di cofirmataria, gli emendamenti Di Lauro 1.2, Sportiello 1.4 e 4.3.

  Patrizia MARROCCO (FI-PPE), relatrice, anche a nome dell'altra relatrice, deputata Pag. 242Boschi, comunica la presentazione da parte delle relatrici dell'emendamento 2.51 (vedi allegato), volto a recepire alcune istanze emerse nel corso del dibattito nonché il contenuto di alcune delle proposte di legge abbinate, in materia di innalzamento dell'età limite in corrispondenza della quale è previsto un periodo ridotto rispetto a quello ordinario per la maturazione del diritto all'oblio oncologico. Ne raccomanda, quindi, l'approvazione.

  Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.51 delle relatrici.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, prende atto che i rappresentanti di tutti i gruppi rinunciano alla presentazione di subemendamenti all'emendamento 2.51 delle relatrici.

  La Commissione approva l'emendamento 2.51 delle relatrici (vedi allegato).

  Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), relatrice, anche a nome dell'altra relatrice, deputata Marrocco, invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Sportiello 4.2, esprimendo altrimenti parere contrario. Al riguardo, precisa che il tema dell'accesso al lavoro delle persone guarite da patologie oncologiche potrà essere oggetto di un ulteriore approfondimento, anche nel corso del prosieguo dell'esame del provvedimento in Assemblea.

  Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere conforme a quello delle relatrici.

  Andrea QUARTINI (M5S), ringraziando le relatrici per la disponibilità a svolgere approfondimenti sul tema oggetto dell'emendamento in esame, insiste tuttavia affinché quest'ultimo sia posto in votazione.

  La Commissione respinge l'emendamento Sportiello 4.2.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che il testo unificato delle proposte di legge C. 249 Marrocco, C. 413 Boschi, C. 690 Rizzetto, C. 744 Bicchielli, C. 885 Furfaro, C. 959 Sportiello, C. 1013 Gardini, C. 1066 CNEL, C. 1182 Panizzut e C. 1200 Zanella, come risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei rispettivi pareri.
  Ricorda che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da venerdì 28 luglio.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 luglio 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

  La seduta comincia alle 14.20.

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.
C. 1239 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e XI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.
  Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Benigni, per lo svolgimento della relazione.

  Stefano BENIGNI (FI-PPE), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro) sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,Pag. 243 di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.
  Il provvedimento si compone di 44 articoli. Per quanto concerne le disposizioni di interesse dalla XII Commissione, segnala innanzitutto, seguendo l'ordine del testo, l'articolo 1, comma 1, che autorizza fino al 31 dicembre 2026 il Dipartimento per le politiche della famiglia a coprire il posto aggiuntivo di dirigente di seconda fascia assegnatogli dal decreto-legge n. 44 del 2023, in deroga ai limiti quantitativi previsti a legislazione vigente, anche ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero attingendo a dirigenti pubblici provenienti da altra amministrazione e collocati fuori ruolo, in aspettativa non retribuita o in comando, o a soggetti che non siano dirigenti pubblici di ruolo.
  Segnala altresì l'articolo 1, comma 3, in base al quale la Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali nelle materie suscettibili di attribuzione, alle regioni ordinarie, di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (cosiddetta «autonomia differenziata»), può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo PNRR Stato-regioni, istituito dall'articolo 33 del decreto-legge n. 152 del 2021 presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Altra norma di interesse è quella recata dall'articolo 6, che incrementa il Fondo risorse decentrate del Ministero della salute, destinato alla corresponsione del trattamento accessorio al personale non dirigenziale. Le risorse aggiuntive stanziate sono finalizzate a garantire un'adeguata incentivazione del personale a fronte del sempre crescente impegno lavorativo richiesto, considerati gli accresciuti compiti demandati al Ministero della salute.
  Inoltre, l'articolo 7 dispone l'estinzione dal 1° luglio 2023 della società Siciliana Servizi di Emergenza SpA – SISE, integralmente partecipata dall'ESACRI – Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana. Le attività, le passività e i giudizi pendenti, attivi e passivi, vengono trasferiti all'ESACRI. Il trasferimento determina anche l'estinzione delle obbligazioni intercorrenti tra ESACRI e la SISE, con conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti tra le medesime parti.
  L'articolo 8 interviene sul comma 9-ter dell'articolo 4 del decreto-legge n. 198 del 2022 (cosiddetto Proroga termini), che disciplina i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027 – PON, da destinare al raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, al potenziamento dell'assistenza domiciliare e integrata con l'ospedale e i servizi territoriali nonché ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere. Osserva come si tratti di un tema centrale per le competenze della Commissione Affari sociali, che proprio in questo periodo sta svolgendo un ampio ciclo di audizioni sulla Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio «Piano europeo di lotta contro il cancro» (COM (2021) 44 final), ai fini dell'approvazione di un documento finale.
  Fa presente che tra le modifiche introdotte, in primo luogo viene inserita la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro della salute per l'individuazione dei criteri e delle modalità per il riparto tra le regioni e le province autonome, in base alle specifiche esigenze regionali, delle risorse per il raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali (comma 1, lettera a)).
  In secondo luogo, viene precisato che al riparto del finanziamento dello Stato di cui al comma 9-bis del predetto articolo 4 del decreto-legge n. 198 del 2022 accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria – pertanto derogando ai principi di autofinanziamento della spesa sanitaria Pag. 244da parte delle autonomie speciali –, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste (comma 1, lettera b)).
  Inoltre, è introdotta una norma di interpretazione sostanziale dell'articolo 1, comma 463, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), che ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2020, per le finalità di cui alla legge n. 29 del 2019, concernente l'istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. La norma interpretativa chiarisce che le risorse ivi previste sono ripartite, secondo le modalità individuate con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra tutte le regioni e le province autonome, anche in questo caso in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.
  Richiama altresì l'articolo 29 che – novellando l'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022 – prevede un potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario per garantire l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della Peste suina africana (PSA). In particolare, si specifica che il Commissario straordinario svolge, oltreché la funzione di prevenire ed eradicare la peste suina africana, anche quella di predisporre misure di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa). Si prevede poi un potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario (di coordinamento, controllo, pianificazione e verifica).
  L'articolo 31, infine, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione del Progetto LEO (Livestock Environment Opendata), che ha come obiettivo principale quello di ricomprendere in un'unica banca dati digitale tutte le informazioni relative al comparto zootecnico, riconducibili all'ambito identificativo, di benessere animale, qualitativo, fisiologico e sanitario, per fornire informazioni accessibili ad allevatori, studiosi, ricercatori, operatori del settore e professionisti.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata successiva, ai fini della deliberazione del parere di competenza.

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere.
C. 1135, approvata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.
  Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Loizzo, per lo svolgimento della relazione.

  Simona LOIZZO (LEGA), relatrice, ricorda che la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere alla II Commissione (Giustizia) sulla proposta di legge recante «Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere», approvata dal Senato il 3 maggio scorso.
  La finalità della proposta di legge, composta da un articolo unico, è quella di rafforzare il cosiddetto «codice rosso», vale a dire l'obbligo del pubblico ministero, nel caso di delitti di violenza domestica o di genere, di assumere informazioni dalla persona offesa nel termine di tre giorni dall'acquisizionePag. 245 della notizia di reato. A tal fine, il provvedimento in esame modifica gli articoli 2 e 6 della legge che disciplina l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero (legge n. 106 del 2006).
  La lettera a) del comma 1 prevede – nel caso in cui il pubblico ministero assegnatario delle indagini non proceda nel termine dei tre giorni all'ascolto della persona offesa – la facoltà di revoca da parte del procuratore della Repubblica. Revocata l'assegnazione, il procuratore della Repubblica è tenuto, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, a provvedere senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che ricorrano le imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini.
  La novella si riferisce alla previsione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, secondo cui quando si procede per i reati di violenza domestica o di genere specificamente richiamati, il pubblico ministero assume sommariamente informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza (il termine «istanza» è stato interpretato nel senso di «segnalazione» proveniente dal Centro antiviolenza o qualsiasi altro presidio quale servizi sociali, servizi di neuropsichiatria infantile o servizi ospedalieri in genere o simili) entro il termine di tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato. I delitti richiamati dalla norma sono i seguenti: omicidio (articolo 575 del codice penale), nella forma tentata; maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale); violenza sessuale, aggravata e di gruppo (articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale); atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater del codice penale); corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies del codice penale); atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale); lesioni personali (articolo 582 del codice penale) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies del codice penale), nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1, e ai sensi dell'articolo 577, primo comma, n. 1, e secondo comma, del codice penale.
  Fa presente, quindi, che la lettera b) prevede che il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nel suddetto articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata successiva, ai fini della deliberazione del parere di competenza.

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.
C. 911, approvata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.
  Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Rosso, per lo svolgimento della relazione.

  Matteo ROSSO, relatore, ricorda preliminarmente che il provvedimento sul quale la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla II Commissione (Giustizia), approvato dal Senato, riprende il contenuto di un progetto di legge della scorsa legislatura che era stato trasmesso dal Senato ma non aveva concluso il suo iter alla Camera a seguito Pag. 246della conclusione anticipata della legislatura medesima.
  La finalità della proposta di legge in oggetto è quella di estendere l'applicazione delle norme del codice penale previste per le fattispecie di omicidio stradale (articolo 589-bis) e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime (articolo 590-bis) anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di una delle unità da diporto elencate all'articolo 3 del Codice della nautica da diporto.
  L'articolo 1 modifica in tal senso i citati articoli del codice penale. Al riguardo, il primo comma dell'articolo 589-bis viene modificato nel senso di includere la violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna tra le ipotesi che possono integrare la fattispecie di reato, senza modificare i limiti edittali della reclusione da due a sette anni.
  Per quanto concerne, in particolare, le competenze della Commissione Affari sociali, segnala le modifiche apportate al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 589-bis. Nello specifico, il secondo comma viene integrato estendendo le relative previsioni a chi si pone alla conduzione di una unità da diporto successivamente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e cagioni per colpa la morte di una persona, anche in questo caso senza modificare i limiti edittali della reclusione da otto a dodici anni.
  Il terzo comma viene modificato inserendo il riferimento a coloro che si pongono in stato di ebbrezza alla guida di unità da diporto a fini commerciali, mentre il quarto comma, come novellato, estende al conduttore di una unità da diporto la fattispecie di omicidio colposo in stato di ebbrezza, lasciando immutate le pene (da cinque a dieci anni di reclusione).
  Con la modifica al sesto comma si prevede, inoltre, che le pene previste dall'articolo 589-bis – ad eccezione delle ipotesi contemplate dal quinto comma, che rimane identico e applicabile solo all'ipotesi di omicidio stradale – sono aumentate se il fatto è commesso da persona non munita di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata ovvero nel caso in cui l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale mezzo risulti sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Infine, con la modifica all'ottavo comma, si estende al conducente di una unità da diporto la disposizione prevista per i casi di pluralità di eventi lesivi.
  Il successivo comma 2 modifica, a fini di coordinamento, la rubrica dell'articolo 589-ter, relativo alla circostanza aggravante ad effetto speciale prevista per il caso di fuga del conducente in caso di omicidio stradale.
  Fa presente, poi, che il comma 3 sostituisce l'articolo 590-bis del codice penale, che attualmente disciplina le sole fattispecie di lesioni personali stradali gravi o gravissime, al fine di estendere la relativa disciplina anche alle corrispondenti ipotesi di lesioni, gravi o gravissime, che siano commesse con violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna, ivi incluse tutte le ipotesi aggravate.
  Il comma 4 modifica, a fini di coordinamento, la rubrica dell'articolo 590-ter, relativo alla circostanza aggravante ad effetto speciale prevista per il caso di fuga del conducente a seguito di lesioni personali stradali.
  L'articolo 2, al comma 1, sostituisce la lettera m-quater) dell'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, estendendo anche alle predette ipotesi di omicidio nautico aggravato dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti – di cui all'articolo 589-bis del codice penale, nel testo novellato – l'esclusione dell'arresto obbligatorio in flagranza ove il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, oppure nel caso in cui si sia messo a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.
  Il comma 2 modifica l'articolo 381, comma 2, lettera m-quinquies), del codice di procedura penale riguardante l'arresto Pag. 247facoltativo in flagranza, coordinandolo con il testo novellato dell'articolo 590-bis del codice penale.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata successiva, ai fini della deliberazione del parere di competenza.

  La seduta termina alle 14.35.