CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 luglio 2023
140.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 195

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 luglio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.
C. 1239 Governo.
(Parere alle Commissioni I e XI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo PULCIANI (FDI), relatore, avverte che la presente relazione si sofferma sui profili di particolare interesse per la Commissione Giustizia, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione complessiva del testo, composto da 44 articoli, divisi in 5 Capi.
  Fa presente, quindi, che l'articolo 13, comma 1 reca disposizioni in materia di assunzione di personale al Ministero della giustizia, prevedendo che le procedure concorsuali per l'assunzione degli addetti all'ufficio per il processo e del personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR abbiano luogo in deroga al procedimento ordinario, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta, come già previsto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 80 del 2021.
  Il comma 2 consente al Ministero, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, di assumere nel biennio 2023-2024 70 unità di personale di livello dirigenziale non generale Per almeno il 50 per cento si deve ricorrere a procedure concorsuali pubbliche e per almeno il 30 per cento dei posti residui, mediante procedure comparative riservate al personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria con almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Una quota non superiore al 15 per cento dei posti residui è Pag. 196riservata al predetto personale che abbia ricoperto o ricopra incarichi dirigenziali di livello non generale per almeno un triennio con valutazione positiva.
  Per la copertura degli oneri di cui al comma 2, il comma 3 autorizza la spesa di euro 935.200 per il 2023, euro 9.074.837 per il 2024 euro 8.791.337 a decorrere dal 2025 (di cui 31.500 per le spese di funzionamento).
  Il comma 4 prevede a decorrere dal 1° luglio 2023, l'istituzione di un posto di funzionario dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto del Ministro della giustizia, con compiti di studio e analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.
  Il comma 5 dispone che tale figura si avvalga di specifiche professionalità nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nonché dell'organismo indipendente di valutazione della performance, dei delegati dai vertici delle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, di esperti.
  I commi 6 e 7 dispongono in merito all'autorizzazione di spesa, pari a 144.775 per il 2023 e di euro 289.550 annui a decorrere dal 2024.
  L'articolo 14 introduce alcune misure in materia di personale dell'amministrazione penitenziaria.
  Il comma 1 dispone la corresponsione di un'indennità annua lorda aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli dei dipartimenti dell'amministrazione penitenziaria e per la giustizia minorile e di comunità, i cui oneri sono coperti ai sensi del comma 3.
  Il comma 2, invece, autorizza i dipartimenti dell'amministrazione penitenziaria e quello per la giustizia minorile e di comunità ad assumere, nel triennio 2023-2025, 7 unità di personale dirigenziale non generale, attraverso lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già espletati.
  Il comma 4 prevede, inoltre l'incremento della dotazione organica del personale penitenziario di 30 unità di dirigente penitenziario, che il comma 5 autorizza ad assumere nel triennio 2023-2025 bandendo procedure concorsuali nonché mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi. I commi 6 e 7 recano le necessarie autorizzazioni di spesa.
  Il comma 9 incrementa la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 1 unità di dirigente generale penitenziario. I commi 9 e 10 recano le necessarie autorizzazioni di spesa.
  Il comma 11 rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'adeguamento delle tabelle delle dotazioni organiche di personale dirigenziale indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia.
  L'articolo 15 reca disposizioni in materia di modalità di svolgimento dei concorsi per magistrati ordinari.
  In particolare, il comma 1 consente di nominare la commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova scritta, e non più nei quindici giorni precedenti, così come previsto in precedenza (lettera a). Inoltre si prevede che la commissione del concorso sia presieduta da un magistrato che abbia conseguito almeno la sesta valutazione di professionalità, e non più solo della sesta valutazione di professionalità (lettera b). La lettera c) prevede che nel decreto di nomina della Commissione siano nominati anche 15 componenti supplenti (10 magistrati, 3 professori universitari, 2 avvocati).
  Si prevede altresì che, nel caso in cui i candidati al termine della prova scritta siano più di duemila, la commissione sia integrata nella sua composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero complessivo di 34 componenti, così ripartiti: 23 magistrati, 6 professori universitari e 4 avvocati, oltre il presidente (comma 1-quater).
  Inoltre, come già in precedenza per i componenti titolari, anche i componenti supplenti possono essere nominati d'ufficio dal CSM tra i magistrati che non hanno Pag. 197prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni (lettera d) e tra i magistrati a riposo da non più di due anni, nonché tra i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina a commissario (lettera f).
  La lettera e), specifica che nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti deve essere dato particolare rilievo alla chiarezza espositiva, alla capacità di sintesi e alla capacità di inquadramento teorico-sistematico.
  La lettera g) prevede che, nel caso in cui abbiano portato a termine la prova scritta più di duemila candidati, per ogni seduta della commissione sono composte tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali il Presidente assegna un terzo dei candidati da esaminare.
  Il comma 2 interviene sulla disciplina dei lavori della commissione esaminatrice.
  Nello specifico si riducono da 9 a 8 i mesi, dallo svolgimento delle prove scritte, entro i quali la commissione deve redigere la graduatoria finale del concorso (lettera a) e da 12 a 10 i mesi, dallo svolgimento delle prove scritte, entro i quali deve avere inizio il tirocinio dei magistrati vincitori del concorso (lettera b).
  La lettera c) prevede che il presidente della commissione trasmetta mensilmente al Ministro della giustizia e al CSM una relazione riassuntiva, contenente il numero delle sedute settimanali tenute dalla commissione, specificando il numero delle sedute e il numero dei candidati esaminati, per valutare il raggiungimento dell'obiettivo di correzione degli elaborati di almeno 600 candidati e lo svolgimento dell'esame orale di almeno 100 candidati.
  La lettera d), infine, aggiungendo all'articolo 6 il comma 8-bis, prevede che nel caso del mancato raggiungimento dei citati obiettivi il presidente ha l'onere di apprestare ogni intervento idoneo a garantirne il rispetto, anche attraverso la previsione di sedute supplementari o formando un'ulteriore sottocommissione. In questi casi, la commissione può essere integrata, attingendo ai membri supplenti individuati a sensi all'articolo 5, comma 1-ter, che non siano già stati nominati componenti della commissione.
  Il comma 3 prevede, infine, la copertura finanziaria.
  L'articolo 16 interviene in materia di trattamento accessorio spettante al personale amministrativo in servizio presso la Scuola Superiore della magistratura.
  In particolare, il comma 1 precisa il trattamento accessorio spettante al personale amministrativo in servizio presso la Scuola Superiore della magistratura, costituito da una indennità di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della performance individuale.
  Il comma 2 reca la copertura finanziaria e il comma 3 istituisce, al fine di assicurare il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, nello stato di previsione del predetto Ministero un apposito fondo con uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
  L'articolo 17 differisce dal 30 giugno 2023 al 15 gennaio 2024 il termine in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale, a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (cosiddetta «riforma Cartabia»).
  In particolare, l'articolo interviene sul termine del comma 2 dell'articolo 94 della riforma Cartabia in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione che stabiliva che alle impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuasse ad applicarsi la disciplina emergenziale – introdotta a causa dell'epidemia di COVID-19 – in luogo della nuova disciplina prevista dalla medesima riforma, che ha previsto, in via generale, per i giudizi d'appello e di cassazione che si proceda in camera di consiglio, con contraddittorio esclusivamente scritto, salvo eccezioni (cosiddetto «rito camerale non partecipato»).
  L'articolo 18 prevede una serie di misure riguardanti la giustizia tributaria. In particolare, il comma 1 dispone in merito al piano di assunzione di 576 magistrati tributari presso le Corti di giustizia tributaria,Pag. 198 che avverrà in tre scaglioni (2024, 2026 e 2029).
  Il comma 2, alla lettera a), riforma parzialmente la disciplina delle prove concorsuali, prevedendo che la prova teorico-pratica consisterà nella redazione di una sentenza in materia tributaria ed elimina dalla prova orale alcune materie (diritto internazionale pubblico e privato e diritto fallimentare) e, per quanto riguarda il diritto penale, viene circoscritto l'ambito al solo diritto penale tributario.
  La lettera b) dispone che la domanda di partecipazione dal concorso debba essere presentata esclusivamente in modalità telematica.
  La lettera c) riguarda la commissione di concorso i cui membri passano dagli attuali 10 a 29, affiancati da commissari supplenti. Qualora il numero di candidati che abbiano terminato le prove scritte superi i 300, il presidente deve suddividere ulteriormente le due sottocommissioni in 3 collegi, ciascuno dei quali esamina tutti gli elaborati scritti relativi ad una delle materie oggetto della prova. Si rinvia alla analoga disciplina dettata per il concorso di accesso alla magistratura.
  La lettera d) definisce i criteri di nomina a magistrato tributario dei concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso.
  Il comma 3 dispone la copertura finanziaria.
  L'articolo 27 incrementa l'attuale dotazione organica dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di 100 unità di personale non dirigente.
  Meritano infine un richiamo, pur non essendo di specifica competenza della Commissione, gli articoli 34 e 35, in materia di processo sportivo.
  L'articolo 34 dispone che il CONI, le Federazioni sportive Nazionali e le Discipline sportive associate adeguino i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo che le penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre siano applicabili solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nonché di favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione.
  Il comma 1 prevede infatti che nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva aventi ad oggetto l'impugnazione delle penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica, le penalità sono irrogate dopo che la sentenza sia passata in giudicato. Il comma 2 reca un'eccezione a tale regola con riguardo alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento delle imposte e contributi riferiti ai rapporti di lavoro.
  L'articolo 35 prevede che la disciplina speciale dettata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica non trovi più applicazione con riguardo alle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati dilettantistici. Tale disciplina concentrava la competenza degli organi di giustizia sportiva, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport, dettando nel contempo una specifica disciplina processuale, semplificata.
  Finalità dell'intervento legislativo è – come evidenzia la relazione illustrativa – quella di non gravare di un eccessivo carico di lavoro il citato Collegio e il Tar Lazio e il Consiglio di Stato competenti per il «procedimento acceleratissimo». La disciplina eccezionale continuerebbe a trovare applicazione esclusivamente per i campionati professionistici.

  Ciò premesso, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 11 luglio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

  La seduta comincia alle 14.15.

Pag. 199

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.
C. 30 Brambilla, C. 468 Dori e C. 842 Rizzetto.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 giugno 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente, fa presente che la relatrice, onorevole Brambilla, essendo impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ha chiesto di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

  Valentina D'ORSO (M5S) rammenta che il suo gruppo ha presentato la proposta di legge C. 518, a prima firma della collega Di Lauro, che reca modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela degli animali. Facendo seguito a quanto già anticipato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, reitera la richiesta di abbinamento alle proposte in esame. Rammenta, al riguardo che anche il gruppo della Lega ha formulato analoga richiesta in relazione alla proposta di legge C. 1109 Bruzzone. Per entrambe, come la presidenza ha avuto occasione di precisare, si tratterebbe di assumere la decisione relativa all'ampliamento del perimetro di intervento.

  Ciro MASCHIO, presidente, conferma di aver rivolto in sede di Ufficio di Presidenza l'invito ai gruppi a valutare le richieste di abbinamento pervenute, con riguardo alle proposte di legge C. 518 Di Lauro, e C. 1109 Bruzzone, e di aver altresì precisato che entrambi i testi presentano numerose disposizioni riguardanti materie ulteriori e notevolmente ampie. Rinnova quindi l'invito ai gruppi ad interloquire tra loro e con la relatrice sul punto.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame, riservandosi di integrare a tal fine la convocazione della seduta di domani.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.
C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio.
(Rinvio del seguito dell'esame).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente, constatata l'assenza del relatore e primo firmatario di una delle proposte, onorevole Enrico Costa, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, si riserva di integrare la convocazione della seduta di domani con l'esame del provvedimento in titolo, rinviando quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.