CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 luglio 2023
139.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 4

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 6 luglio 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

  La seduta comincia alle 8.35.

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.
C. 1239 Governo.
(Parere alle Commissioni I e XI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Anastasio CARRÀ (LEGA), relatore, introduce l'esame del provvedimento osservando che il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 75, è composto da 43 articoli più l'entrata in vigore, suddivisi in cinque Capi. In particolare, il Capo I (articoli 1-28) reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni; il Capo II (articoli 29-32) detta disposizioni in materia di agricoltura; il Capo III (articoli 33-41) reca, invece, disposizioni urgenti in materia di sport e il Capo IV (articolo 42), in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga; infine, il Capo V (articoli 43 e 44) contiene disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.
  Passando alle norme che intervengono su temi che interessano le competenze della Commissione Difesa, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite I e XI, segnala l'articolo 4, che interviene in materia di personale del Ministero della difesa. La disposizione, assai corposa, al comma 1 prevede – attraverso numerose novelle al Codice dell'ordinamento militare – una riorganizzazione dell'area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa basata sulla separazione degli incarichi e delle attribuzioni del Segretario generale della difesa da quelli del Direttore nazionale degli armamenti, sino ad oggi riuniti nell'unica figura del Segretario generale. In particolare, al Direttore nazionale degli armamenti, posto a capo della Direzione nazionale degli armamenti, sono devolute le Pag. 5attribuzioni connesse ai campi dell'innovazione e ricerca tecnologica, della politica industriale della difesa e al procurement degli armamenti, oltre ad altre attribuzioni finora poste in capo al Segretario generale, a cui restano le funzioni di coordinamento dell'azione amministrativa, di istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, nonché di coordinamento e vigilanza degli uffici e delle attività del Ministero. La nuova organizzazione prevede che il Direttore nazionale degli armamenti (articolo 41 COM) predispone, d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa; inoltre è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale, nonché delle attività di innovazione e ricerca tecnologica e di sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma; infine, può delegare competenze nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti a un funzionario civile della Difesa oppure a un dirigente proveniente dal settore privato, assunto con contratto a tempo determinato, e nominato ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa designazione del Direttore nazionale degli armamenti medesimo. Le ulteriori attribuzioni saranno disciplinate da un regolamento. Le attribuzioni del Segretario generale sono invece ricondotte a quelle elencate dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 300 del 1999, ossia al coordinamento dell'azione amministrativa, all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, al coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, alla vigilanza sulla loro efficienza e rendimento (articolo 44-bis, comma 2, COM).
  Evidenzia, quindi, che ai fini di un rapido inquadramento delle modifiche apportate, la relazione tecnica all'articolo 4 propone due organigrammi: quello della Tabella A fotografa la situazione della collocazione sistematico-ordinativa e funzionale delle strutture di livello dirigenziale generale del Dicastero a legislazione vigente; mentre quello esposto nella Tabella B rappresenta distribuzione delle medesime strutture esistenti, all'esito della distinzione degli incarichi e delle funzioni recata dalla disposizione in esame.
  Osserva, poi, che sia l'incarico di Segretario generale della difesa sia quello di Direttore nazionale degli armamenti possono essere assegnati, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a dirigenti civili di prima fascia ovvero a ufficiali in servizio permanente delle Forze armate, aventi il grado di generale di corpo d'armata o corrispondente; una modifica operata dall'articolo in esame prevede che se uno dei due riveste la qualifica dirigenziale civile, l'altro deve essere un generale (articoli 40 e 44-bis COM, come modificati dalla norma in esame). La disposizione, secondo quanto segnalato nella relazione illustrativa, opera in coerenza e a completamento di quanto già disposto in materia dall'articolo 7 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 che infatti, al comma 3, prevede l'incremento di due unità della dotazione organica delle posizioni di livello dirigenziale generale del Ministero della difesa (che passano dalle nove attuali ad undici), con l'obiettivo di potenziare l'azione del dicastero nei settori della politica industriale, della ricerca e innovazione nonché del procurement in ambito militare, anche alla luce del nuovo contesto geopolitico e delle prospettive di riforma avviate in ambito UE e NATO. Inoltre, il comma 2, lettera a), n. 1, del medesimo decreto-legge n. 44 del 2023 prevede l'aumento degli uffici centrali alle dirette dipendenze del Ministro da due a tre, demandando a un regolamento la disciplina e le relative funzioni, con le necessarie attività di riorganizzazione del nuovo ufficio nel quale saranno concentrate le attività di promozione e valorizzazione degli asset della Difesa, per quanto riguarda demanio e patrimonio. Il Segretario generale e il Direttore nazionale degli armamenti sono coadiuvati rispettivamente da un Vice segretario generale e da un Vice direttore nazionale degli armamenti, nominati ai sensi dell'articoloPag. 6 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, su proposta del Ministro della difesa sentiti, rispettivamente il Segretario generale e il Direttore nazionale degli armamenti. Essi svolgono anche funzioni vicarie in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica e sono scelti tra i dirigenti civili se i rispettivi vertici sono militari e viceversa (articoli 42, 44-ter, 40 comma 2 e 44-bis comma 2 COM, come modificati dall'articolo 4 in esame). Tale previsione non comporta incrementi di organico dirigenziale in quanto la legislazione previgente (articolo 42 COM) già prevede due Vice segretari generali, uno civile e l'altro militare. Al riguardo fa presente che la relazione illustrativa evidenzia che neanche sotto il profilo delle strutture è possibile individuare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché le infrastrutture e i beni strumentali, nonché gli elementi di organizzazione di livello dirigenziale generale e non generale militari e civili, ove operanti nell'ambito delle funzioni riconducibili a quelle della Direzione nazionale degli armamenti passeranno alle dipendenze del Direttore nazionale degli armamenti; mentre, ove operanti nell'ambito delle funzioni del Segretariato generale resteranno alle dipendenze del Segretario generale. Segnalo, tuttavia, che la clausola di invarianza finanziaria non risulta esplicitata nell'articolo in esame.
  Illustra, quindi, nel dettaglio le modifiche proposte al codice dell'ordinamento militare rilevando che il comma 1 lettera a), al n. 1) interviene sull'articolo 16 per inserire nell'area tecnico-amministrativa la Direzione nazionale degli armamenti; la lettera b), n. 1) modifica invece l'articolo 25 per inserire il Direttore nazionale degli armamenti tra i vertici militari ai quali il Capo di Stato maggiore della difesa è gerarchicamente sovraordinato, al n. 2) interviene sull'articolo 28 per integrare la composizione del Comitato dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate con l'inserimento del Direttore nazionale degli armamenti e al n. 3) modifica l'articolo 33 per precisare che i Capi di Stato maggiore di Forza armata possono avvalersi delle direzioni generali coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti, per l'organizzazione e l'approntamento delle rispettive Forze armate; la lettera c) e la lettera d) intervengono sugli articoli 40, 41, 42, 43 e 44 per introdurre la disciplina relativa alla nuova carica di Direttore nazionale degli armamenti, in relazione alla configurazione della carica, alle attribuzioni, agli organi di supporto e alle competenze; la lettera e) inserisce la Sezione II-bis al Libro primo, Titolo III, Capo IV riguardante la carica di Segretario generale della difesa, con i nuovi articoli 44-bis e 44-ter, recanti, rispettivamente la configurazione della carica e gli organi di supporto; la lettera f), al n. 1) apporta modifiche all'articolo 47 trasferendo la dipendenza degli enti dell'area tecnico-industriale dal Segretariato generale della difesa alla Direzione nazionale degli armamenti e al n. 2) modifica l'articolo 50 per prevedere che il procedimento di nomina dei direttori degli enti dipendenti dai Comandi logistici non avvenga più con decreto del Ministro della difesa; la lettera g), n. 1) modifica l'articolo 54, relativo alla composizione del tribunale militare, inserendo il Direttore nazionale degli armamenti tra i soggetti che non possono essere destinati a svolgere le funzioni di giudice, mentre al n. 2) interviene sull'articolo 57, inserendo il Direttore nazionale degli armamenti tra i soggetti che non possono essere destinati a svolgere le funzioni di giudice della Corte militare d'appello; la lettera h), n. 1) modifica l'articolo 282, riguardante l'assegnazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico, con annessi locali di rappresentanza (ASIR), inserendo il Direttore nazionale degli armamenti tra gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza, in luogo del Segretario generale, e ai numeri da 2) a 5) apporta modifiche agli articoli 306, 307, 324 e 357 sostituendo la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale con l'Ufficio centrale competente in talune funzioni in materia di dismissione degli alloggi di servizio e di altri beni immobili del Ministero della difesa; la lettera i) integra l'articolo 553 per inserire la Direzione nazionale degli armamenti tra gli Pag. 7organi ai quali è assegnata una somma stabilita annualmente con decreto ministeriale, nell'ambito dello stanziamento determinato con legge di bilancio, per sopperire alle spese di natura riservata; la lettera l) al n. 1) integra l'articolo 751, inserendo il Direttore nazionale degli armamenti tra i soggetti che sono sentiti dal Capo di Stato maggiore della difesa, ai fini della determinazione annuale del numero dei frequentatori del corso superiore di stato maggiore interforze, al n. 2) modifica l'articolo 833-bis, relativo al trasferimento ovvero transito nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare, inserendo tra gli ufficiali che possono transitare a domanda, quelli che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della Direzione generale dei lavori e dell'Ufficio centrale competente, al n. 3) modifica l'articolo 909, in materia di riduzione di quadri, inserendo il Direttore nazionale degli armamenti tra i soggetti che sono esclusi dal provvedimento di collocazione in aspettativa e n. 4) apporta modifiche all'articolo 1041 per inserire il Direttore nazionale degli armamenti e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari, tra i componenti delle Commissioni di vertice della Forza armata di appartenenza. Al riguardo segnala che il secondo periodo del comma 1 non è stato modificato e, quindi, non risulta coordinato con la modifica operata al primo periodo. Si potrebbe, pertanto, valutare l'opportunità di coordinare anche il secondo periodo con la modifica apportata al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1041. La lettera l) n. 5) apporta modifiche all'articolo 1094, in materia di attribuzione dei gradi vertice, inserendo il Direttore nazionale degli armamenti in alternativa al Segretario generale della difesa, con riguardo al collocamento in soprannumero rispetto agli organici della Forza armata di appartenenza e alla durata della carica, mentre al n. 6) modifica l'articolo 1378, inserendo, tra le autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale nei confronti del personale militare dipendente dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale, il Direttore nazionale degli armamenti in aggiunta al Segretario generale militare già previsto, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, il Vice Segretario generale o il Vice direttore nazionale degli armamenti; il n. 7) modifica l'articolo 1380, inserendo il Direttore nazionale degli armamenti tra i soggetti che non possono far parte della commissione di disciplina e il n. 8) integra l'articolo 1473, prevedendo, tra le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione ai militari di pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, la Direzione nazionale degli armamenti per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi; la lettera m) al n. 1) integra l'articolo 2186, inserendo gli atti della Direzione nazionale degli armamenti tra quelli che continuano ad avere applicazione anche se emanati in attuazione della normativa abrogata a seguito dell'entrata in vigore del Codice dell'ordinamento militare in quanto compatibili, al n. 2) adegua l'articolo 2190 collegando la cessazione di efficacia dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 15 luglio 2010 in materia di enti dipendenti, alla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'Agenzia industrie difesa dell'ultimo degli enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti e, infine, al n. 3) apporta modifiche all'articolo 2259-ter, in materia di riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile, inserendo il Direttore nazionale degli armamenti, per l'area di relativa competenza, in riferimento all'intesa relativa ai provvedimenti di ripartizione della dotazione organica e per la predisposizione del piano di riassorbimento delle unità di personale eccedenti.
  Conclude segnalando che il comma 2 dispone che le disposizioni di adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazionePag. 8 e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato, entro il 30 giugno 2024 e che il comma 3 prevede che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riorganizzazione, il Segretario generale della difesa mantenga anche l'incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continua a svolgere le relative funzioni.

  Antonino MINARDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 8.45.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 6 luglio 2023.

Audizione informale di rappresentanti della Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori – CISAL – Corpo Forestale dello Stato, sulle tematiche relative all'impiego del personale operaio assunto ai sensi della legge n. 124 del 1985, transitato nell'Arma dei Carabinieri a seguito dell'assorbimento dell'ex Corpo Forestale dello Stato.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 8.45 alle 9.