CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 luglio 2023
138.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 6 SETTEMBRE 2023

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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 5 luglio 2023 – Presidenza del presidente Gianfranco ROTONDI.

  La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.
C. 1239 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e XI).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alfonso COLUCCI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. C. 1239 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

    il provvedimento, composto da 44 articoli per un totale di 143 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a distinte finalità: il rafforzamento della capacità amministrativa e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni; interventi nel settore agricolo; interventi nel settore dello sport; interventi nelle politiche del lavoro; misure per l'organizzazione del Giubileo del 2025; per quanto concerne la prima delle finalità sopra richiamate (il rafforzamento e l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni), il provvedimento si configura quindi come un “provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo”, categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016), per descrivere quei provvedimenti nei quali “le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale presentano una sostanziale omogeneità di scopo”; in proposito si ricorda che, in precedenti occasioni, con riferimento a decreti-legge pure caratterizzati da una ratio unitaria trasversale ai diversi ambiti materiali, i decreti-legge “proroga termini”, il Comitato ha raccomandato di “avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, nel medesimo provvedimento d'urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità” (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 20 febbraio 2023 sul disegno di legge C. 888 di conversione del decreto-legge n. 198 del 2022);

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    con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala anche che dei 143 commi, 15 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di due decreti del Presidente della Repubblica, 5 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di un regolamento, 5 decreti ministeriali e di 3 provvedimenti di altra natura; in un caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; il comma 1 dell'articolo 1, tra le altre cose, consente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria e al Dipartimento per le politiche della famiglia, di derogare ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per l'attribuzione di incarichi a dirigenti non appartenenti ai suoi ruoli; tali limiti appaiono però già soppressi in via generale dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021; il comma 4 dell'articolo 1 reca una norma interpretativa dell'articolo 42, comma 5, della legge n. 124 del 2007, in materia di classificazione di segretezza; in proposito si ricorda che il paragrafo 3, lettera l), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera prescrive che l'intento di interpretare autenticamente risulti anche dalla rubrica dell'articolo; l'articolo 2, comma 1, prevede che le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, in progetti di lavori socialmente utili aventi determinati requisiti concernenti la durata minima di tale attività, il settore di svolgimento, o la titolarità di trattamenti di integrazione salariale o di disoccupazione – di cui agli articoli 2, comma 1, decreto legislativo n. 81 del 2000, 3, comma 1, decreto legislativo n. 280 del 1997, 7 decreto legislativo n. 468 del 1997 – e i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della regione Siciliana di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della regione Siciliana n. 5 del 2014, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato; al riguardo si valuti l'opportunità di chiarire se con l'espressione “anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato” la norma intenda riferirsi ad una delle caratteristiche già possedute dai lavoratori siciliani da assumere (a tempo indeterminato) ai sensi del presente articolo 2 o ad una modalità di assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni, accanto a quella a tempo indeterminato, che riguarderebbe tutti i soggetti di cui al medesimo articolo 2; al medesimo articolo, il comma 2 prevede che le procedure concorsuali di cui al comma 1 debbano rispettare le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tale disposizione è tra le altre cose prevista una riserva dei posti nei concorsi pubblici nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi a favore di titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; il comma 2 in commento non cita invece il rispetto dell'articolo 52 del richiamato decreto legislativo n. 165 che prevede una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno; al riguardo, si valuti quindi l'opportunità di approfondire se il mancato richiamo esplicito all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001 possa determinare incertezze applicative e contenziosi, posto che la Corte costituzionale fa riferimento al citato articolo 52 come norma interposta ai fini del rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza (articolo 3) e di accesso mediante concorso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche (articolo 97; si veda in particolare la sentenza n. 90 del 2012); l'articolo 6 prevede che il fondo risorse decentrate del Ministero della salute sia incrementato “in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia”; al riguardo, si valuti l'opportunità di precisare quale sia la normativa vigente oggetto di deroga;

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   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    il comma 5 dell'articolo 1 proroga dal 30 giugno al 30 ottobre 2023 il termine entro il quale i ministeri possono adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988; in proposito si ricorda che in precedenti occasioni il Comitato ha segnalato come la previsione non apparisse coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demandava ad un atto come il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto, cioè un regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 24 novembre 2022 sul disegno di legge C. 547 di conversione del decreto-legge n. 176 del 2022); sul punto, si ritiene utile ricordare anche che il Consiglio di Stato, con parere n. 1375 del 20 luglio 2021 reso sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali del Ministero dell'interno, ha messo in evidenza le difficoltà derivanti dalla concatenazione di due diverse fonti di regolazione nella materia dell'organizzazione dei Ministeri quali il regolamento governativo emanato con decreto del Presidente della Repubblica secondo lo schema ordinario e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di organizzazione, utilizzato in via eccezionale e provvisoria;

    il comma 4 dell'articolo 3 prevede, tra le altre cose, che il decreto legislativo n. 150 del 2015, in materia di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del decreto-legge in esame; al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare le disposizioni abrogate, in coerenza con il paragrafo 3, lettera g) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 che prescrive di non utilizzare la formula abrogativa esplicita innominata;

    il comma 5 dell'articolo 23 prevede che con regolamento di delegificazione siano apportate modifiche al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001 in materia di riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di tenere conto del nuovo ispettorato di pubblica sicurezza istituito dal medesimo articolo 23; si ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001 è stato adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 e quindi anch'esso costituisce l'esito di un procedimento di delegificazione; esso ha comunque natura di fonte secondaria e, conseguentemente, andrebbero approfondite le ragioni dell'attivazione di una nuova procedura di delegificazione per modificare una fonte secondaria; si ricorda poi che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 149 del 2012 ha lasciato aperta a successive valutazioni della medesima Corte la questione della correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreti-legge; al successivo comma 6 andrebbe poi specificata la natura dei “provvedimenti” con i quali saranno apportate le modificazioni alle disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero dell'interno e del Dipartimento di pubblica sicurezza;

    la lettera b) del comma 1 dell'articolo 38 e il comma 4 dell'articolo 43 prevedono l'iscrizione di diritto di due società (rispettivamente, la società “Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A” e la società “Giubileo 2025”) nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); in tal senso la disposizione legislativa sostituisce il procedimento amministrativo previsto dall'articolo 63 del nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023) Pag. 6che prevede, per l'iscrizione, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata; in proposito, si ricorda che, in materia di “leggi provvedimento”, la Corte costituzionale ha segnalato che l'innalzamento a livello legislativo di una disciplina oggetto di un atto amministrativo non risulta di per sé incostituzionale ma deve soggiacere a un rigoroso scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore (sentenza n. 116 del 2020);

    il testo originario del provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, commi 1 e 4; dell'articolo 2 e dell'articolo 6;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 5; l'articolo 3, comma 4; l'articolo 23, commi 5 e 6; l'articolo 38, comma 1, lettera b) e l'articolo 43, comma 4;

  il Comitato raccomanda infine:

    provvedano il legislatore e il Governo ad avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, nel medesimo provvedimento d'urgenza, di disposizioni attinenti a una ratio unitaria trasversale a specifici ambiti materiali (quale appare essere, nel provvedimento in esame, il “rafforzamento della capacità amministrativa e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni”) e di disposizioni rispondenti ad ulteriori specifiche finalità.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 15.10.