CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 luglio 2023
138.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 151

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto BAGNAI (LEGA), relatore, ricorda che il disegno di legge C. 1038, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla VI Commissione, consta di 20 articoli, distribuiti in cinque titoli. Al disegno di legge governativo è stato abbinato l'A.C. 75, d'iniziativa dell'on. Marattin, che riproduce integralmente il disegno di legge di delega per la riforma del sistema fiscale, presentato dal Governo all'epoca in carica nella scorsa legislatura e modificato dalla Camera dei deputati.
  In ordine alla struttura del testo, fa presente che il Titolo I contiene i princìpi generali ed i tempi di esercizio della delega Pag. 152(artt. 1-3) nonché i principi ed i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello (art. 4). Il Titolo II concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in tre capi: il Capo I concerne le imposte sui redditi, l'Iva e l'IRAP (artt. 5-8) nonché le ulteriori disposizioni sulla materia (art. 9). il Capo II (artt. 10-12) concerne tutte le altre imposte indirette, mentre il Capo III, invece, contiene un unico articolo concernente la disciplina dei giochi (art. 13). Il Titolo III disciplina le procedure di definizione dell'imponibile, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso (capo I, artt. 14-17) e le sanzioni (Capo II, artt. 18). Il Titolo IV contiene i princìpi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione (art. 19). Il Titolo V contiene le disposizioni finanziarie (art. 20).
  Soffermandosi sulle disposizioni attinenti agli ambiti di competenza della XIV Commissione, segnala in primo luogo l'articolo 3 che reca i princìpi e criteri direttivi di delega per la riforma del sistema fiscale con riferimento agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario. In sintesi, nell'esercizio della delega il Governo è tenuto:

   ad adeguare i princìpi dell'ordinamento tributario nazionale ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dal diritto dell'Unione europea;

   ad assicurare la coerenza dell'ordinamento interno con le raccomandazioni OCSE nell'ambito del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) contro l'erosione della base imponibile;

   a garantire la revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione;

   a promuovere l'introduzione di misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, anche tramite la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche sul territorio italiano;

   a recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, la cosiddetta Global Minimun Tax, seguendo altresì l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale, con l'introduzione, tra l'altro, di un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione nonché di un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi;

   a semplificare e razionalizzare il regime delle società estere, rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia.

  Osserva che il Governo è delegato ad adeguare i princìpi dell'ordinamento tributario nazionale ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dal diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'evoluzione della giurisprudenza euro-unitaria in materia tributaria. Fa presente, in proposito, che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) non prevede l'attribuzione all'Unione europea di una competenza generale nel settore tributario: l'unico aspetto rilevante per l'Unione europea è legato all'esigenza che il mercato interno sia unico e che quindi gli interventi fiscali dei singoli Stati non possano creare elementi distorsivi della concorrenza.
  Ricorda che, per questa ragione, l'articolo 110 del TFUE vieta agli Stati membri l'imposizione di tributi doganali o imposte indirette sui consumi nei confronti di altri Pag. 153Stati membri, vietando altresì l'istituzione di tributi generali sui consumi (essendo l'unico tributo generale sui consumi l'Iva, che presenta una disciplina armonizzata a livello europeo).
  Rammenta altresì che un ulteriore rilevante impatto sulla materia fiscale è dato dal potere di controllo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato alle imprese che può declinarsi nel ricorso all'utilizzo di strumenti fiscali. Fa presente, in proposito, che l'Unione europea ha adottato o sta adottando iniziative – anche di natura legislativa – in materia fiscale che si riflettono sulle legislazioni degli Stati membri (in particolare con riferimento alla base imponibile delle società, sulla tassazione dei servizi digitali, sulla riforma dell'IVA).
  L'articolo 4 stabilisce che il Governo, nell'esercizio della delega per la revisione del sistema fiscale, osservi una serie di princìpi e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento alla disciplina del diritto di interpello. Particolare rilievo assume la previsione in forza della quale le disposizioni di cui allo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, costituiscono princìpi generali dell'ordinamento e criteri d'interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria.
  Segnala che il provvedimento disciplina l'istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, quale organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, e la contestuale soppressione del Garante del contribuente.
  L'articolo 5 reca i princìpi e i criteri direttivi per la revisione dell'Imposta sulle persone fisiche (IRPEF), disponendone la revisione e la graduale riduzione, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva di transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica.
  Per quanto attiene al riordino delle agevolazioni, ricorda che la riforma farà riferimento alle finalità che le motivano, particolare riguardo ad alcuni elementi (tra cui la composizione del nucleo familiare, la tutela del bene casa e della salute, dell'istruzione).
  Si prevede inoltre il graduale perseguimento della equità orizzontale attraverso, tra l'altro: l'applicazione della stessa area di esenzione fiscale e dello stesso carico impositivo IRPEF indipendentemente dalla natura del reddito prodotto; la possibilità del contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori; l'introduzione generalizzata della tassazione incrementale sull'eccedenza di reddito; si dispone inoltre l'inclusione nel reddito complessivo rilevante ai fini delle agevolazioni anche dei redditi assoggettati ad imposte sostitutive e a ritenute alla fonte in particolare è disposta l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sui premi di produttività.
  Segnala che si prevede inoltre l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi indicati all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, riferibili alla percezione della tredicesima mensilità, ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l'anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
  L'articolo 7 – che reca i princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'IVA – prevede che la ridefinizione dei presupposti dell'imposta sia effettuata in modo da renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea.
  L'articolo 8 stabilisce princìpi e criteri direttivi specifici volti a realizzare il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive. In particolare, tale processo dovrà attuarsi in modo graduale dando priorità alle società di persone e alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.Pag. 154
  In base all'articolo 9 il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, potrà adottare uno o più decreti legislativi che mirino, tra l'altro, a revisionare la fiscalità di vantaggio alle imprese nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, a favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle zone economiche speciali.
  L'articolo 12 reca i princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi: osserva che il Governo, nell'esercizio della delega intende promuovere, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano o di gas naturale ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili.
  Sottolinea come la riforma, ulteriormente perfezionatasi con l'approvazione di numerose e qualificate proposte emendative, risponda coerentemente alle criticità evidenziate nelle raccomandazioni per l'Italia contenute nel pacchetto di primavera del Semestre europeo presentato dalla Commissione il 24 maggio scorso, che aveva evocato i rischi legati all'equità derivanti dall'attuazione del progetto di riforma. Essa appare inoltre in linea con le indicazioni di policy contenute nell'Annual Report on Taxation, presentato dalla Commissione europea il 3 luglio scorso.
  Osserva che il progetto, infatti, da un lato mantiene la natura progressiva del sistema fiscale ed al tempo stesso interviene per ridurne la farraginosità ed aumentare gli incentivi al lavoro: la Commissione europea, inoltre, suggerisce da tempo di spostare il carico fiscale che attualmente grava sul lavoro, e che appare particolarmente pesante: la riforma si muove in questa direzione, operando per la riduzione dell'elevato cuneo fiscale sul lavoro.
  Fa presente che la riforma del fisco prevede anche la razionalizzazione della disciplina di singoli tributi, mediante l'accorpamento o la soppressione di alcuni tributi attraverso una revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile. Tra le innovazioni previste vi è un sistema di autoliquidazione per l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro, oltre alla semplificazione della disciplina dell'imposta di bollo e dei tributi speciali.
  Il provvedimento punta anche a ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti attraverso l'implementazione di nuove soluzioni digitali e introducendo nuovi servizi telematici.
  Il provvedimento punta anche ad implementare la lotta all'evasione fiscale attraverso lo snellimento della documentazione, riducendo le sanzioni in caso di mancato adempimento, promuovendo la digitalizzazione dei processi in modo da ridurre i tempi sui pagamenti fiscali e fissando la riduzione degli obblighi e la razionalizzazione delle dichiarazioni.
  Evidenza come la riforma si proponga di ovviare ai nodi legati alle imposte sull'energia, cercando di orientare l'imposizione a sostegno della transizione verso tecnologie pulite, ridefinendo i princìpi della tassazione ambientale e dei vari sussidi che sono stati messi in campo per promuovere la transizione verde.
  Conclusivamente preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole, rilevando come si tratti di una riforma, attesa da lunghi decenni, che mira a sostenere la crescita economica e la natalità, mediante la riduzione del carico fiscale, l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e l'individuazione di meccanismi fiscali di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese (vedi allegato 1).

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, avverte che è stata presentata una proposta di parere alternativo da parte del gruppo del PD-IDP (vedi allegato 2).

  Alberto BAGNAI (LEGA), relatore, illustra i contenuti della proposta di parere favorevole da lui presentata.

  Giovanna IACONO (PD-IDP), illustra la proposta di parere contrario presentata dal Pag. 155suo Gruppo, sottolineando come la proposta di riforma presentata dalla maggioranza non risolva nessuna delle criticità del sistema tributario italiano e si ponga in contrasto con il principio di progressività che lo informa, secondo quanto prevede la Costituzione.

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, on. Bagnai, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo del PD-IDP.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
Testo unificato C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio.
(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, in sostituzione del relatore, on. Pisano, impossibilitato a prendere parte ai lavori della Commissione, fa presente che il provvedimento all'esame, come risultante dalle proposte emendative approvate, integra e perfeziona la legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
  Ai fini dei profili di competenza della XIV Commissione, pone in rilievo la norma di cui all'articolo 3, comma 1, lett. g) che delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti, tra l'altro, a prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e d'informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica richiamino espressamente le avvertenze a tutela dei minori previste dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali – il cosiddetto Digital Services Act – nell'ottica di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni.
  Ricorda che tra le misure previste da questo regolamento ve ne sono alcune, definite dall'art. 28, specificamente finalizzate alla protezione dei minori su qualsiasi piattaforma nell'Unione europea nonché il divieto di pubblicità mirata sulle piattaforme online, basata sulla profilazione dei minori o su categorie particolari di dati personali.
  Sottolinea l'importanza del riferimento espresso ad una normativa dell'UE, introdotto durante l'esame in sede referente, che appare funzionale a rafforzare la tutela minori all'interno del panorama digitale, dal momento che tali piattaforme rappresentano sicuramente delle straordinarie «porte spalancate verso il mondo», ma al contempo risultano essere estremamente ricche di insidie proprio per tale fascia di popolazione.
  Conclusivamente preannuncia l'intenzione di presentare una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere presentata dall'on. Giglio Vigna.

  La seduta termina alle 14.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi, che modifica il regolamento (CE) n. 816/2006 COM(2023) 224 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI), relatrice, rileva che la proposta di regolamento definisce un quadro normativo per la concessione da parte della Commissione europea di licenze obbligatorie relative ai diritti di proprietà intellettuale – Pag. 156vale a dire brevetti, comprese le domande di brevetto pubblicate, modelli di utilità o certificati protettivi complementari – valide nel mercato interno in caso di crisi e/o emergenze transfrontaliere.
  L'obiettivo generale dell'intervento normativo è dunque quello di consentire all'Unione di garantire l'accesso ai prodotti necessari per affrontare una crisi nel mercato interno, stabilendo un equilibrio con gli interessi potenzialmente confliggenti a mantenere gli incentivi all'innovazione e preservare i diritti dei titolari dei brevetti. Le licenze obbligatorie infatti consentono a terzi di utilizzare un brevetto senza l'autorizzazione del titolare del diritto nel rispetto di determinate condizioni.
  Ricorda che attualmente, sulla base dei trattati internazionali – in particolare The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) – tutti i 27 Stati membri hanno adottato regimi nazionali di licenze obbligatorie, che tuttavia sono attivabili per motivi diversi e seguendo procedure diverse, intese solo all'approvvigionamento nazionale. Ne deriva un sistema frammentato, non coordinato e scollegato dagli strumenti dell'UE per la gestione delle crisi, che impedisce all'Unione di affrontare le emergenze, assicurando che i prodotti e i componenti critici possano essere resi disponibili in tutti i paesi membri e forniti senza ritardi ai cittadini e alle imprese.
  Osserva che la proposta integra altri atti normativi o iniziative legislative dell'UE presentate in seguito alla crisi pandemica per rafforzare la resilienza dell'Unione alle crisi, che richiamerò in dettaglio nel prosieguo. Nessuno di essi include esplicitamente l'uso di licenze obbligatorie, concentrandosi invece sugli accordi volontari di licenza con i fabbricanti, che tuttavia possono non essere sempre disponibili o esserlo solo a condizioni inadeguate, ad esempio perché prevedono tempi di consegna eccessivi.
  Nel ricordare che sulla proposta è pervenuta la relazione tecnica del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012, illustra delle principali misure presentate, rinviando alla documentazione prodotta dagli Uffici per ulteriori approfondimenti.
  La proposta demanda alla Commissione di concedere, con un proprio atto esecutivo, una licenza obbligatoria valida in tutta l'Unione, che permette la fabbricazione e la distribuzione dei prodotti necessari per affrontare una crisi o un'emergenza nell'Unione. La nuova normativa non sostituirebbe i sistemi interni degli Stati membri, che continuerebbero a poter concedere licenze obbligatorie per le crisi di carattere esclusivamente nazionale.
  Evidenzia che la licenza obbligatoria dell'Unione può essere concessa solo laddove sia stata già attivata o dichiarata – su richiesta di almeno due Stati membri o su iniziativa della Commissione – una modalità di crisi o di emergenza in conformità di uno degli atti dell'Unione elencati nell'allegato della proposta. Si tratta dello Strumento per le emergenze nel mercato unico, non ancora approvato definitivamente; dei regolamenti (UE) 2371 e 2372 del 2022, relativi, rispettivamente, alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e alla fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione; del quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori, non ancora approvato definitivamente; del regolamento (UE) 2017/1938 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.
  Ricorda che la licenza è soggetta ad alcune condizioni: non è esclusiva e non è alienabile, tranne con la parte dell'impresa o dell'avviamento che ne ha il godimento, ha una durata e un ambito di applicazione limitati allo scopo per il quale è concessa, è limitata alle attività rilevanti che interessano i prodotti di rilevanza per le crisi nell'Unione, è concessa solo dietro pagamento di un compenso adeguato al titolare dei diritti, è limitata al territorio dell'Unione ed è concessa solo a una persona ritenuta in grado di sfruttare correttamente l'invenzione protetta.
  Nel valutare la concessione di una licenza obbligatoria, la Commissione deve interpellare l'organo consultivo competente Pag. 157per il meccanismo di crisi o di emergenza dell'Unione che ha già attivato o dichiarato una modalità di crisi o di emergenza a livello di UE o, se non esiste, un organo consultivo ad hoc istituito dalla Commissione stessa con un atto di esecuzione e in seno al quale ciascuno Stato membro ha il diritto di essere rappresentato. Tali organi consultivi forniscono un parere non vincolante. Si prevede inoltre un'adeguata partecipazione del titolare dei diritti, che deve essere informato e poter fornire osservazioni.
  Pone in evidenza che la Commissione europea è tenuta ad acquisire il parere non vincolante dell'organo consultivo e dei detentori dei diritti e licenziatari, tra l'altro, sulla possibilità di concludere accordi di licenza volontari con i fabbricanti sui diritti di proprietà intellettuale ai fini della fabbricazione, dell'uso e della distribuzione dei prodotti di rilevanza per le crisi, senza quindi necessità di ricorrere alle licenze obbligatorie.
  Fa inoltre presente che la licenza obbligatoria deve includere alcuni elementi, tra cui la durata e il compenso che il licenziatario deve corrispondere al titolare, compenso che deve essere adeguato e determinato dalla Commissione. I prodotti fabbricati in virtù di una licenza obbligatoria dell'Unione non possono essere esportati al di fuori dell'UE

  La Commissione può, con atti di esecuzione, su richiesta motivata del titolare dei diritti o del licenziatario o di propria iniziativa, modificare o integrare la licenza obbligatoria o revocarla, se vengono meno ed è improbabile che si ripetano le circostanze che ne hanno giustificato la concessione oppure se il licenziatario non rispetta i suoi obblighi. Può, altresì, mediante decisione, infliggere ammende o penalità di mora se una delle parti della licenza obbligatoria non rispetta gli obblighi.
  Passando agli aspetti relativi al rispetto dei princìpi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, ricorda che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 114 del TFUE, che prevede la possibilità di adottare misure per il ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, nonché dall'articolo 207 del TFUE, che conferisce all'UE la competenza in materia di politica commerciale comune anche per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale. Ciò in quanto la proposta ha un impatto sul regolamento (CE) n. 816/2006 relativo alla concessione di licenze obbligatorie per medicinali destinati all'esportazione verso paesi terzi.
  Sottolinea come la proposta risulti altresì complessivamente conforme al principio di sussidiarietà in quanto, come osserva la relazione tecnica del Governo, la licenza obbligatoria dell'Unione non interverrebbe nei casi in cui la dimensione della crisi è esclusivamente nazionale, bensì nei casi in cui la crisi ha una dimensione transfrontaliera. In situazioni di questo tipo, gli Stati membri non potrebbero affrontare adeguatamente la crisi a causa della territorialità e della divergenza dei sistemi nazionali di licenze obbligatorie. Pertanto gli Stati membri non perderanno la loro competenza ad agire autonomamente per le situazioni di rilievo esclusivamente nazionale.
  Per quanto riguarda, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione sostiene che le misure proposte si limitano a quanto necessario per affrontare le crisi con dimensione transfrontaliera e soltanto ai casi in cui risulti impossibile e inefficiente realizzare un simile intervento a livello nazionale.
  Osserva che la valutazione d'impatto predisposta dalla Commissione stima per le imprese titolari dei diritti, licenziatarie e produttrici una riduzione dei costi di procedura tra il 75 e l'80 per cento in conseguenza dell'introduzione della licenza obbligatoria dell'Unione in situazione di crisi transfrontaliere, rispetto allo scenario dello status quo. La valutazione non fornisce tuttavia – come rilevato nella relazione governativa – un valore monetario per il fatto che le crisi sono eventi rari e soprattutto imprevedibili. Sui titolari dei brevetti ci sarebbe un impatto negativo legato alla Pag. 158perdita di controllo sui diritti brevettuali, impatto che è tanto maggiore quanto più ampia è la portata geografica della licenza obbligatoria.
  Dal punto di vista dei cittadini, l'impatto dello strumento su di essi sarebbe positivo in quanto consentirebbe di soddisfare e garantire in modo più rapido ed efficiente in caso di crisi l'accesso a prodotti e servizi critici, limitando o eliminando così le perturbazioni ai processi sociali quotidiani e consentendo in ultima istanza la tutela dei bisogni e dei diritti fondamentali delle persone nell'UE, come la sicurezza e la salute.
  Ricorda che il Governo esprime una valutazione complessivamente favorevole della proporzionalità, anche se richiama il fatto che il Comitato per il controllo normativo – organo indipendente all'interno della Commissione che effettua un controllo di qualità per le valutazioni d'impatto della stessa – ha espresso una serie di riserve, tutte condivisibili, in quanto ha ritenuto che esistano alcune carenze sul piano del metodo rilevanti anche ai fini della verifica di proporzionalità.
  In particolare, il Comitato ritiene che la Commissione non abbia esaminato adeguatamente il contenuto e il funzionamento delle varie opzioni regolative a livello dell'UE e dimostrato gli incrementi di efficienza e l'efficacia complessiva dell'intervento previsto nella proposta. Inoltre, la Commissione non ha valutato in modo esaustivo l'impatto sulla competitività e l'innovazione, compresi gli investimenti in prodotti innovativi in caso di crisi.
  Circa la scelta dell'atto giuridico, la Commissione sostiene che una direttiva rischierebbe di non essere né attuata né applicata in modo uniforme a causa delle differenze esistenti nei procedimenti giuridici e nelle tradizioni giudiziarie nazionali. Inoltre, come osserva giustamente il Governo nella relazione tecnica, se si ricorresse ad una direttiva la responsabilità di determinare l'esistenza della crisi e l'opportunità di concedere la licenza obbligatoria spetterebbe alle autorità nazionali. Mediante il regolamento, invece, come già detto, si stabiliscono in modo centralizzato i fattori di attivazione, le procedure e le condizioni della licenza.
  Rimarca la peculiare rilevanza, ai fini delle competenze della XIV Commissione, legata all'attribuzione alla Commissione europea di competenze di esecuzione per quanto riguarda aspetti di dettaglio molto rilevanti della nuova normativa come la concessione, l'integrazione, la modifica o la revoca delle licenze obbligatorie dell'Unione, la determinazione del compenso da corrispondere al titolare dei diritti, le norme procedurali per l'organo consultivo ad hoc e le caratteristiche che consentono di individuare i prodotti fabbricati in virtù di una licenza obbligatoria dell'Unione.
  Passando ad una valutazione del merito della proposta, sottolinea che la relazione tecnica del Governo esprime un giudizio complessivamente positivo ritenendo che «sia nell'interesse dell'Italia, quale Stato membro, che l'Unione europea si doti di strumenti legislativi moderni per assicurare in tempi rapidi adeguate forniture di beni e servizi critici in fasi emergenziali impreviste e di portata transfrontaliera, in ambito sanitario e non sanitario».
  Il Governo rileva tuttavia diverse criticità cui dare soluzione nel corso del negoziato, a partire dal parere dell'organo consultivo allo stato non vincolante benché non sia chiaro in che modo e con quali strumenti la Commissione potrebbe decidere di discostarsi dal parere stesso che ha un rilevante contenuto tecnico.
  In secondo luogo si pone il problema della partecipazione del titolare dei diritti di proprietà intellettuale nella procedura di rilascio della licenza obbligatoria, affinché ne sia rispettato il diritto a essere informato ed a formulare osservazioni. Occorrerà altresì valutare se tale partecipazione sia adeguata, anche alla luce dell'impegno della UE a sostenere la ricerca e l'innovazione.
  Ricorda inoltre che, in terzo luogo, nell'individuare i brevetti oggetto di licenza si dovrà tener conto della ampiezza territoriale della protezione brevettuale, che al momento non è stata considerata.
  In quarto luogo, non appaiono sufficientemente chiare la definizione dello stato di Pag. 159crisi e la definizione dell'«uso eccezionale» dello strumento della licenza obbligatoria. Bisognerebbe inoltre individuare con maggiore precisione le differenze tra l'attivazione della procedura a livello UE e l'attivazione su richiesta degli Stati membri (almeno 2).
  Con riguardo a quest'ultima ipotesi, ricorda che, ad avviso del Governo, 1 non è chiaro se la richiesta implichi necessariamente un coordinamento con un altro Stato, preventivo all'attivazione, oppure ciascun Paese possa procedere in via autonoma e l'individuazione di una situazione di crisi sovranazionale avvenga a livello europeo al momento della ricezione di più istanze autonome.
  Sottolinea l'esigenza di prevedere, infine, a livello nazionale, modalità per l'attivazione dell'iniziativa, coordinandole con la normativa nazionale in tema di dichiarazione di uno stato di crisi (non è di facile individuazione la portata nazionale o sovranazionale di uno stato di crisi, soprattutto nel momento iniziale).
  Segnala che Business Europe, la federazione delle Confindustrie europee, ha espresso preoccupazioni in merito a un sistema basato sulle licenze obbligatorie, preferendone uno basato invece sulla facilitazione di accordi volontari. Business Europe ha in particolare contestato l'esigenza di un intervento normativo dell'UE in materia, ritenendo gli attuali quadri internazionali e dell'UE, così come le legislazioni degli Stati membri, sufficienti per disciplinare la licenza obbligatoria di brevetti.
  Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 1° settembre 2023, e che, pertanto, richiama l'opportunità di terminare l'esame prima della pausa estiva dei lavori parlamentari e propone, per meglio apprezzare i contenuti richiamati, di svolgere un breve ciclo di audizioni, che coinvolga i rappresentanti del Governo e delle associazioni di categoria interessate.

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, il Presidente rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, propone, concorde Commissione, di anticipare alle 14.20 lo svolgimento dell'audizione informale di rappresentanti di Intellera Consulting.

  La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 5 luglio 2023.

Audizione di rappresentanti di Intellera Consulting nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio «La politica di ciberdifesa dell'UE» (JOIN(2022)49 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.45.