CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 luglio 2023
138.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 58

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.35.

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.
C. 911, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che la proposta di legge all'esame della Commissione, approvata dal Senato della Repubblica, si compone di due articoli e riprende il contenuto di un'analoga proposta approvata dal Senato nella passata legislatura, che non aveva tuttavia concluso il proprio iter alla Camera.
  In particolare, segnala che l'articolo 1 introduce nel codice penale le nuove fattispecie dell'omicidio nautico e delle lesioni personali nautiche gravi o gravissime, prevedendo che ad esse si applichi Pag. 59la disciplina vigente per gli omologhi reati riguardanti la circolazione stradale, anche con riferimento alla circostanza aggravante ad effetto speciale prevista per il caso di fuga del conducente.
  Evidenzia, altresì, che l'articolo 2 reca ulteriori modifiche al codice di procedura penale, volte ad estendere alle nuove fattispecie di reato l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza, in analogia a quanto già previsto, rispettivamente, in caso di omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione del conducente e di lesioni colpose stradali gravi o gravissime.
  Propone, quindi, di esprimere nulla osta sul provvedimento, considerando che le disposizioni in esso contenute hanno carattere eminentemente ordinamentale.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere.
C. 1135, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, fa presente che la proposta di legge all'esame della Commissione, approvata dal Senato della Repubblica, si compone di un articolo unico e reca disposizioni volte a rafforzare l'efficacia del cosiddetto «codice rosso», vale a dire l'obbligo del pubblico ministero, nel caso di delitti di violenza domestica o di genere, di assumere informazioni dalla persona offesa nel termine di tre giorni dall'acquisizione della notizia di reato.
  In particolare, segnala che l'articolo 1, comma 1, lettera a), prevede che il procuratore della Repubblica possa revocare l'assegnazione del procedimento al magistrato designato nei casi in cui quest'ultimo non rispetti il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato per l'acquisizione di informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza. La medesima disposizione prevede inoltre che, revocata l'assegnazione, il procuratore della Repubblica sia tenuto, direttamente o mediante assegnazione ad altro magistrato dell'ufficio, a provvedere senza ritardo ad acquisire le predette informazioni.
  Osserva che la successiva lettera b) dello stesso comma 1 prevede che il procuratore generale presso la corte di appello acquisisca ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del suddetto termine di acquisizione delle informazioni, nonché ad inviare al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.
  Nel rilevare che le disposizioni in esame hanno carattere essenzialmente ordinamentale e non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
Nuovo testo C. 1038 e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, nel segnalare che il disegno di legge all'esame della Commissione, che conferisce al Governo una delega per la riforma fiscale, evidenza che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione Finanze.
  Al riguardo, segnala preliminarmente che il testo iniziale del disegno di legge è corredato di relazione tecnica, al pari degli emendamenti di iniziativa governativa approvati nel corso dell'esame in sede referente, mentre gli ulteriori emendamenti approvati dalla VI Commissione non risultano corredati di relazione tecnica.
  Passando ad esaminare i profili di competenza della Commissione, con riferimento all'articolo 1, comma 1, e agli articoli 2 e 3, evidenzia che le norme conferiscono al Governo la delega legislativa per la revisione del sistema tributario, da esercitare attraverso l'emanazione dei decreti attuativi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, indicando, agli articoli 2 e 3, i principi e criteri direttivi generali cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio delle deleghe unitamente a quelli specifici contenuti agli articoli da 4 a 19. In proposito, nel rinviare per quanto riguarda i singoli principi e criteri direttivi alle considerazioni che si riserva di formulare in ordine alle disposizioni procedurali e finanziarie di cui agli articoli 1, commi da 2 a 6, e 20, da un punto di vista formale segnala che andrebbe valutata l'opportunità, in relazione all'articolo 1, comma 1, di limitare il richiamo agli articoli contenenti i principi e criteri direttivi specifici, da applicare unitamente a quelli generali, ai soli articoli da 4 a 18, escludendo quindi l'articolo 19, che reca un oggetto di delega autonomo di portata non innovativa, a cui non sembrano attagliarsi i predetti principi e criteri direttivi generali, per lo più di portata innovativa, ferma restando l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 1 per l'adozione dei decreti legislativi, che viene puntualmente richiamata dal medesimo articolo 19. Relativamente agli articoli da 4 a 19, nel premettere che questi ultimi recano principi e criteri direttivi riferiti ai singoli oggetti di delega in essi contenuti, rileva che, come risulta dalla relazione tecnica, non è possibile, allo stato, effettuare una puntuale valutazione degli effetti finanziari che deriveranno dalla loro attuazione, posto che sarà necessario valutare le scelte che saranno concretamente operate in sede di attuazione della legge delega, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 8, la cui neutralità finanziaria è espressamente prevista dal dettato normativo, che prevede il superamento dell'IRAP attraverso la nuova sovraimposta all'IRES. Ciò posto, nel prendere atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la necessità di rinviare la valutazione degli effetti finanziari del provvedimento al momento della puntuale definizione delle misure da introdurre con l'adozione dei decreti legislativi, rinvia per quanto riguarda i singoli principi e criteri direttivi alle considerazioni che si riserva di formulare in merito alle disposizioni procedurali e finanziarie di cui agli articoli 1, commi da 2 a 6, e 20, fermo restando quanto già osservato, in relazione all'articolo 1, comma 1, riguardo all'articolo 19.
  Con riferimento, dunque, agli articoli 1, commi da 2 a 6, e 20, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme in esame introducono alcuni presidi volti ad assicurare la tenuta finanziaria del provvedimento, sia disponendone in prima istanza l'invarianza finanziaria, sia prevedendo un meccanismo di copertura strutturato su più livelli conseguenziali volto ad assicurare la copertura dei nuovi o maggiori oneri nel caso in cui tale neutralità non dovesse concretamente manifestarsi in sede di esercizio delle deleghe.
  In proposito, rileva preliminarmente, come già osservato in altre occasioni, che il fatto che la relazione tecnica, come in precedenza evidenziato, non abbia la possibilità di quantificare ex ante, nemmeno in termini di larga massima, gli effetti finanziari attesi dal provvedimento, oltre che per la complessità della materia trattata anche a causa della presenza di Pag. 61principi e criteri direttivi non sufficientemente dettagliati, espone al rischio di constatare solo all'atto della predisposizione degli schemi di decreto legislativo l'esistenza di ineludibili oneri da coprire, subordinando così l'effettivo esercizio delle deleghe alla eventuale entrata in vigore di un successivo provvedimento legislativo incaricato di reperire le risorse finanziarie necessarie a farvi fronte nel quadro dei vincoli di finanza pubblica. Ciò posto, fa altresì presente che il citato meccanismo di copertura, strutturato su più livelli conseguenziali, si interseca con un vincolo ulteriore previsto dalle medesime norme – peraltro già disciplinato in analoghi provvedimenti nelle scorse legislature – volto ad impedire che dall'attuazione delle deleghe possa derivare un incremento della pressione tributaria, che, come è noto, è calcolata in rapporto al prodotto interno lordo. Segnala che la previsione di siffatto vincolo appare suscettibile di determinare sensibili conseguenze, sia sotto il profilo delle modalità attraverso le quali assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento o la sua copertura finanziaria all'atto dell'esercizio delle deleghe, sia sotto quello della verifica del rispetto del vincolo medesimo nel corso dell'esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo. Sotto il primo profilo, ritiene che vada infatti considerato che tale vincolo impone limiti alla possibilità di utilizzo delle risorse per far fronte agli oneri nei casi in cui questo utilizzo determini un peggioramento della pressione tributaria, come potrebbe accadere, a parità di andamento del PIL, nel caso dell'utilizzo delle maggiori entrate rientranti nella nozione di pressione tributaria per far fronte a maggiori spese, ivi comprese quelle derivanti dal riconoscimento di maggiori crediti fiscali pagabili, posto che, in questa ipotesi, l'aumento delle predette entrate, sebbene utilizzato a copertura per assicurare l'invarianza dei saldi, non verrebbe compensato da una corrispondente diminuzione di entrate della stessa natura, tale da lasciare invariata la pressione fiscale. Sotto il secondo profilo, ritiene che sulla base della formulazione della disposizione dovrebbe intendersi che il vincolo operi con riferimento all'insieme dei provvedimenti che saranno adottati all'esito del processo di riforma, giacché, in caso contrario, molto difficilmente si potrebbe realizzare l'adozione di decreti legislativi «virtuosi» – ossia suscettibili di generare maggiori entrate – per provvedere alle minori entrate derivanti da successivi decreti onerosi, considerata la possibilità di causare con ciò un conseguente momentaneo aumento della pressione fiscale. Rileva che anche quest'ultima soluzione, per altro, non sarebbe esente da criticità, posto che, in tal caso, la verifica in sede parlamentare circa l'effettivo rispetto del vincolo in argomento potrebbe essere compiutamente svolta non sui singoli provvedimenti ma solo all'esito dell'esame dell'ultimo schema di decreto legislativo.
  Tutto ciò considerato, ritiene necessario che nelle relazioni tecniche che accompagneranno gli schemi di decreto legislativo sia evidenziata la pressione tributaria a legislazione vigente alla quale il Governo dovrà attenersi e sia dimostrata l'invarianza della stessa all'esito del singolo provvedimento e, qualora invece quest'ultimo ne determinasse temporaneamente il peggioramento, dovrebbe quanto meno evidenziarsi il percorso che, per effetto dei successivi decreti legislativi, dovrebbe assicurarne il rientro verso un valore non superiore a quello di riferimento, al netto ovviamente degli effetti derivanti da provvedimenti legislativi estranei all'esercizio della delega nel frattempo eventualmente intervenuti.
  In questo quadro, al fine di consentire in sede parlamentare una puntuale verifica del vincolo in esame, si potrebbe valutare, a suo avviso, l'opportunità di prevedere che le relazioni tecniche che corredano gli schemi di decreto legislativo indichino non solo l'impatto sul gettito, come previsto dall'articolo 1, comma 2, ma anche quello sulla pressione tributaria.
  Osserva, infine, che l'articolo 20 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative conferite dal provvedimento in Pag. 62esame individuando una pluralità di meccanismi volti ad assicurare la compensazione dei relativi effetti finanziari. Rileva, in primo luogo, che il comma 1 dell'articolo 20 stabilisce che dall'attuazione delle deleghe conferite dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né un incremento della pressione fiscale tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.
  Fa presente, poi, che il comma 2 dell'articolo 20 specifica che – stante la complessità della materia trattata e l'impossibilità di procedere già in questa fase alla determinazione degli eventuali effetti finanziari dei singoli decreti attuativi – la relazione tecnica di cui ciascuno schema di decreto sarà corredato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ne evidenzierà gli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche con riguardo agli effetti sui tributi degli enti territoriali. Con formulazione leggermente diversa il citato articolo 1, comma 2, prevede che la relazione tecnica allegata a ciascuno schema indichi l'impatto sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale. In proposito, si potrebbe valutare, a suo avviso, l'opportunità, sotto il profilo formale, di allineare la formulazione delle due disposizioni.
  Rileva, altresì, che il comma 1 dell'articolo 20, nel recare una generale clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle deleghe conferite dal provvedimento, fa espressamente salvo quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo, che tuttavia, come si è detto, disciplina esclusivamente i contenuti delle relazioni tecniche che dovranno corredare ciascuno schema di decreto legislativo. Segnala che dovrebbe, invece, più correttamente farsi riferimento al comma 3 del medesimo articolo, che reca invece le ulteriori disposizioni di copertura finanziaria, da considerare qualora non trovi applicazione la clausola di neutralità finanziaria.
  Segnala, inoltre, che il successivo comma 3 prevede che, nell'ipotesi in cui uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno ovvero mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di bilancio per l'anno 2021, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, alla loro copertura finanziaria si provvederà al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Evidenzia che, ad ulteriore integrazione di tali modalità di copertura finanziaria, il medesimo comma 3 prevede che agli oneri derivanti dall'adozione dei decreti attuativi potrà provvedersi anche mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente delega, che sono trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine, le maggiori entrate o i risparmi di spesa confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che i decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entreranno in vigore solo contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.
  Per quanto riguarda le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020, di cui si prevede l'eventuale utilizzo, rammenta che tale ultima disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia il Fondo per l'attuazione della riforma fiscale, con una dotazione iniziale di 8 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 7 miliardi di euro annui a decorrere dal 2023, di cui una quota non inferiore a 5 miliardi di euro e non superiore a 6 miliardi di euro a decorrere dal 2022 destinata all'assegno universale e ai servizi alla famiglia. Segnala, inoltre, che secondo quanto stabilito dalla norma istitutiva, al Fondo medesimo affluiscono – sulla base di una procedura e di un meccanismo di calcolo dettagliati dai successivi commi 4 e 5 dell'articolo 1 della stessa legge n. 178 del 2020 – le risorse stimate come maggiori entrate permanenti risultanti dalla NADEF, rispetto alle previsioni tendenziali contenute nel DEF, derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo,Pag. 63 fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.
  A tale proposito, fa presente che nel Documento di economia e finanza 2023 il Governo ha evidenziato che le risorse destinate al Fondo in parola, in conseguenza delle maggiori entrate permanenti derivanti dal contrasto all'evasione nel periodo 2018-2019, ammontano a circa 1,4 miliardi di euro e che le stesse sono state utilizzate per il finanziamento delle misure di riduzione della pressione tributaria e contributiva previste dall'ultima legge di bilancio. Segnala, infatti, che l'articolo 1, comma 872, della legge n. 197 del 2022 ha a tal fine disposto la riduzione del citato Fondo per un importo di 1.393 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 e che, alla luce di ciò, il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 3833 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca al momento una dotazione di 1.869.540 euro annui a decorrere dal 2023.
  Per quanto attiene, invece, al rinvio al meccanismo di copertura previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ricorda che tale disposizione della legge di contabilità e finanza pubblica, nell'affermare il principio che le leggi di delega che determinano oneri per la finanza pubblica devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi, consente tuttavia che, nei casi in cui in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi sia effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Rileva che, conseguentemente, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Con riferimento al complesso delle disposizioni relative alla copertura finanziaria, rammenta preliminarmente che nella scorsa legislatura la V Commissione bilancio della Camera dei deputati ha deliberato, nella seduta del 21 giugno 2022, il parere di propria competenza su un progetto di legge di iniziativa governativa recante un'ampia delega per la riforma fiscale (C. 3343-A), che recava, all'articolo 10, un meccanismo di copertura finanziaria dei decreti attuativi sostanzialmente coincidente con quello sopra descritto. A tale proposito, ricorda che nella citata seduta il rappresentante del Governo ebbe modo di chiarire che – stante il rinvio di una puntuale valutazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe, per le ragioni dianzi esposte, al momento di adozione dei singoli schemi di decreto legislativo – si era ritenuto di delineare nel testo «un meccanismo di copertura strutturato su più livelli conseguenziali», consistente, come detto, in modalità di compensazione interne a ciascun decreto delegato ovvero nell'utilizzo alle risorse del citato Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020, come eventualmente integrate, e prevedendo, in seconda istanza, il ricorso alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che subordina l'emanazione dei decreti legislativi da cui scaturiscano nuovi o maggiori oneri alla previa entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Fa presente che, nella medesima seduta, il rappresentante del Governo segnalava che le disposizioni di cui trattasi prevedevano altresì «un meccanismo di salvaguardia finanziaria ulteriore e aggiuntivo rispetto alla procedura dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, consistente nella compensazione effettuata a valere sulle risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi del presente disegno di legge e trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano nuovi o maggiori oneri». Al riguardo, rileva che tale ricostruzione sembra potersi sostanzialmente riferire anche alle disposizioni dell'articolo 20 del provvedimento in esame.Pag. 64
  Ciò premesso, formula quindi la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,

    esaminato il disegno di legge C. 1038 Governo e abb., recante delega al Governo per la riforma fiscale;

    premesso che il provvedimento in esame conferisce al Governo deleghe legislative per la revisione del sistema tributario, da esercitare attraverso l'emanazione di uno o più decreti legislativi, adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3, nonché degli ulteriori principi e criteri direttivi specifici indicati negli articoli da 4 a 19;

    considerato che, come evidenziato nella relazione tecnica riferita al testo iniziale del disegno di legge, non risulta possibile procedere ex ante alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai singoli decreti attuativi delle deleghe conferite, in considerazione della complessità della materia trattata e del carattere particolarmente ampio dei predetti principi e criteri direttivi;

    osservato che, in tale quadro, le disposizioni di cui agli articoli 1, commi da 2 a 6, e 20, individuano una pluralità di presidi volti ad assicurare la copertura finanziaria dei provvedimenti attuativi delle deleghe conferite, da un lato disponendo in prima istanza che dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli da 2 a 19 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dall'altro prevedendo un meccanismo di copertura strutturato su più livelli conseguenziali;

    rilevato che tale meccanismo di copertura, disciplinato dall'articolo 20, comma 3, prevede, in primo luogo, modalità di compensazione interne a ciascun decreto legislativo emanato in attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento in esame ovvero l'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi in materia fiscale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base alla procedura prevista dal comma 5 del citato articolo 1, rinviando, da ultimo, alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che subordina l'emanazione dei decreti legislativi da cui scaturiscano nuovi o maggiori oneri alla preventiva entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, ovvero alla compensazione di eventuali oneri con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi precedentemente trasmessi alle Camere;

    rilevata, a tale riguardo, la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 20, recante la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del presente provvedimento, nel senso di precisare che, qualora non fosse possibile in sede di esercizio delle deleghe assicurare tale neutralità, resta fermo quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo 20, che individua i diversi meccanismi volti a garantire la compensazione degli effetti finanziari prodotti dai singoli decreti legislativi, laddove il precedente comma 2, richiamato dalla disposizione in esame, si limita a definire il contenuto delle relazioni tecniche di cui ciascuno schema di decreto attuativo dovrà essere corredato;

    considerato che, in ragione della particolare ampiezza delle deleghe conferite dal provvedimento in esame e della possibilità che gli eventuali oneri derivanti dal loro esercizio siano determinati al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, è particolarmente rilevante che il Parlamento possa esercitare un'approfondita verifica degli effetti derivanti dai provvedimenti attuativi delle deleghe medesime, tanto con riferimento alla loro copertura finanziaria quanto con riferimento ai loro effetti sulla pressione tributaria, che, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, non dovrà incrementarsi rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente;

    rilevata, a tal fine, la necessità di precisare, all'articolo 1, comma 3, che gli schemi dei decreti legislativi di attuazione Pag. 65delle deleghe conferite dal presente provvedimento, qualora ritrasmessi alle Camere nei casi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, devono essere assegnati anche alle Commissioni competenti per i profili finanziari, in linea con quanto già previsto al comma 2, secondo periodo, del medesimo articolo 1, con riferimento alla prima trasmissione dei medesimi schemi di decreto;

    rilevata, altresì, l'esigenza di riformulare il comma 2, primo periodo, del medesimo articolo 1, al fine di prevedere che la relazione tecnica di cui ciascuno schema di decreto legislativo dovrà essere corredato, in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rechi anche l'indicazione degli effetti di ciascuno schema sulla pressione tributaria a legislazione vigente, conseguentemente allineando a tale riformulazione il dettato del comma 2 dell'articolo 20;

    segnalata, infine, l'opportunità di specificare, all'articolo 1, comma 1, che i principi e i criteri direttivi specifici cui dovrà comunque attenersi il Governo nell'esercizio della delega conferita ai sensi del medesimo articolo 1 sono quelli indicati negli articoli da 4 a 18, e non anche quelli di cui all'articolo 19, ivi richiamato, che reca, invece, oggetti di delega autonomi, concernenti la redazione di testi unici e la codificazione della materia tributaria,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

    All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari

    All'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 3

   e con le seguenti condizioni:

    All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: da 4 a 19 con le seguenti: da 4 a 18.

    All'articolo 1, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Gli schemi dei decreti legislativi fino a: sono trasmessi con le seguenti: Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che indica altresì gli effetti che ne derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale, e sulla pressione tributaria a legislazione vigente, nonché della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione e sono trasmessi.

  Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, sostituire le parole da: di cui all'articolo 1, comma 2 fino alla fine del comma medesimo con le seguenti: fornisce le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 2».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel dichiarare il voto convintamente contrario sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, presenta una proposta alternativa di parere sottoscritta dai componenti del gruppo Partito Democratico della Commissione Bilancio (vedi allegato), di cui illustra i principali contenuti. Nel sottolineare preliminarmente che il provvedimento in esame non affronta alcuna delle criticità che da tempo ormai caratterizzano negativamente il sistema fiscale italiano, evidenzia che il disegno di legge di delega ora in discussione, tenuto conto dei contenuti da esso recati, inevitabilmente determinerà un aggravamento delle iniquità e dell'inefficienza del sistema stesso, acuendo altresì le notevoli discriminazioni già esistenti nel nostro Paese sul versante della tassazione diretta dei redditi. Precisa che il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di Pag. 66parere della relatrice si basa, in particolare, sul fatto che il provvedimento di delega, dichiaratamente finalizzato ad una riduzione della pressione fiscale a carico dei contribuenti, non quantifica gli oneri che certamente deriveranno dalla sua attuazione, né individua in maniera puntuale le corrispondenti modalità di copertura finanziaria, circostanza quest'ultima tanto più censurabile considerata l'ampia portata della delega medesima. Fa presente che, in particolare, le disposizioni chiaramente onerose sono quelle di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18 del testo in esame. A fronte di una totale assenza di indicazioni circa le concrete fonti di copertura finanziaria della predetta perdita di gettito, segnala che anche il richiamo contenuto nel testo a un riordino delle cosiddette tax expenditure, attraverso una revisione dell'attuale sistema di deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta, rinvia in realtà ad un mezzo di reperimento delle occorrenti risorse finanziarie non solo molto discutibile e di dubbia praticabilità, ma anche contraddistinto, alla luce dei tentativi esperiti in passato, da un'elevata aleatorietà.
  Venendo quindi alle considerazioni più direttamente riferibili al merito del provvedimento, rileva che la riduzione degli scaglioni e IRPEF, nella prospettiva di addivenire a regime all'introduzione di una flat tax per tutti i contribuenti, comporterà, da un lato, un radicale ridimensionamento della progressività del sistema fiscale italiano nel suo complesso, dall'altro, una drastica compressione della spesa diretta a sostenere i costi del nostro sistema di welfare, proprio a causa della inevitabile perdita di gettito, incidendo dunque in maniera negativa sull'entità delle risorse disponibili, ad esempio, per la sanità, il sistema scolastico e le altre principali politiche pubbliche. Ricorda che tale ultimo aspetto è stato rilevato di recente anche dai rappresentanti della Banca d'Italia nel corso di un'audizione parlamentare, nell'ambito della quale è stato evidenziato come la flat tax sia stata adottata in prevalenza da Paesi, europei e non, caratterizzati da economie in transizione o in via di sviluppo, in cui una contenuta pressione fiscale si accompagna tuttavia a livelli della spesa pubblica sociale in media inferiori di circa il 10 per cento in rapporto al PIL rispetto ai Paesi che invece non applicano il modello della flat tax.
  Osserva, inoltre, che la sostituzione dell'IRAP con una sovraimposta dell'IRES, di cui all'articolo 8, oltre a risultare particolarmente complicata in sede attuativa, è altresì destinata a penalizzare le imprese manifatturiere del nostro Paese, al tempo stesso ponendo in serio rischio l'adeguato finanziamento della spesa sanitaria regionale, che proprio dal gettito relativo all'IRAP trae una delle sue principali fonti di alimentazione.
  Sottolinea che anche le misure previste per la revisione delle attività di accertamento, di cui all'articolo 15, e, in particolare, quelle volte a introdurre in via stabile il concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, non solo appaiono suscettibili di determinare un'ulteriore perdita di gettito, ma verosimilmente favoriranno una sotto-dichiarazione di ricavi e compensi e apriranno la via a condoni permanenti, più o meno dissimulati, e a rateizzazioni dei debiti talmente diradate, fino di regola a 10 anni, da rendere più conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte dovute, anche in considerazione del fatto che non viene previsto l'esperimento delle previe verifiche circa la sussistenza dei requisiti richiesti per l'ottenimento delle rateizzazioni stesse.
  Rileva, infine, che anche sul fronte della riscossione la delega in esame consentirà di fatto allo Stato di recuperare solo una parte dei crediti effettivamente esigibili.
  Nel prendere atto che la proposta di parere formulata della relatrice migliora comunque, sia pure in misura molto marginale, taluni aspetti del testo ora all'esame della V Commissione Bilancio, ribadisce il voto contrario su di essa da parte del gruppo Partito Democratico, per le ragioni in precedenza esposte.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), associandosi alle considerazioni svolte nel suo interventoPag. 67 dalla deputata Guerra, ritiene tuttavia opportuno precisare che il ricorso al concordato preventivo biennale certamente comporterà una perdita di gettito, dal momento che le imprese interessate saranno naturalmente incentivate a sotto-dichiarare i propri redditi. Nel rammentare che alla Commissione Bilancio è attribuita, secondo il dettato regolamentare, oltre alle competenze in materia di bilancio e tesoro, anche quella relativa alla programmazione, osserva che il provvedimento di delega in esame, riferito a una revisione del sistema tributario, che il nostro Paese attende oramai da almeno cinquant'anni, rischia di rilevarsi come un'occasione mancata. A suo avviso, infatti, la riforma è il frutto di un intervento legislativo concepito dal Governo in maniera frettolosa e sbrigativa ed esaminato in Parlamento senza il necessario dialogo e coinvolgimento degli attori interessati, configurandosi dunque come un insieme incoerente di una pluralità di interventi tra loro distinti e male assemblati. Ritiene, quindi, che i rischi paventati dalla deputata Guerra rappresentino in realtà vere e proprie certezze, nel senso che l'obiettivo dichiarato di una flat tax per tutti i contribuenti comporterà sicuramente una drastica riduzione di gettito per lo Stato e gli enti territoriali, oltre a risultare poco conciliabile rispetto al principio costituzionale della progressività dell'imposizione fiscale. Più in generale, ritiene che la riforma fiscale proposta dal Governo Meloni non sia in grado di introdurre nel sistema tributario italiano i necessari elementi di semplificazione, precostituendo piuttosto le basi per l'insorgere, nella successiva fase applicativa, di notevoli difficoltà sul piano organizzativo e gestionale, i cui effetti sono stati evidentemente sottovalutati dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze. Sottolineando infine, come del resto già in precedenza illustrato dalla deputata Guerra, che il provvedimento comporta oneri non quantificati né provvisti di idonea copertura finanziaria, come rilevato anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio nel corso della sua audizione sul provvedimento, preannunzia il voto contrario del gruppo M5S sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Luigi MARATTIN (A-IV-RE), nel segnalare che si esprimerà compiutamente sul merito del provvedimento nell'ambito della discussione in Assemblea, in questa sede dichiara di non condividere le osservazioni testé esposte dalla deputata Guerra con riferimento ai contenuti del provvedimento all'esame della Commissione. In particolare, evidenzia che, contrariamente a quanto lasciato intendere dalla maggioranza e a quanto affermato dalla collega Guerra, l'articolo 5 non prevede in alcun modo la riduzione degli scaglioni di reddito stabiliti per il calcolo dell'IRPEF, operazione che, peraltro, non comporterebbe necessariamente una diminuzione di gettito.
  Nel sottolineare che il disegno di legge delega in esame ricalca per molti versi la delega presentata dal precedente Esecutivo che, tuttavia, prevedeva la riduzione dell'aliquota media dell'IRPEF, rimarca in particolare che la clausola di copertura finanziaria contenuta nell'articolo 20 del provvedimento in esame corrisponda sostanzialmente a quella a suo tempo recata dall'articolo 10 del disegno di legge approvato dalla Camera nel corso della passata legislatura. Sottolinea, altresì che, a differenza di quanto asserito dalla deputata Guerra, in nessuno dei principi e criteri direttivi definiti è prevista l'introduzione della flat-tax o una riduzione delle aliquote dell'IRPEF, perché il Governo è ben consapevole di non avere a disposizione le risorse necessarie per finanziare tali interventi.
  In riferimento alle norme riguardanti l'IRAP, replica alla collega Guerra che l'istituzione della sovraimposta sull'IRES che dovrebbe sostituirla può forse presentare profili problematici in termini di equità del prelievo e di distribuzione del carico tributario, ma non pone in alcun modo problemi di copertura finanziaria.
  Nel dichiarare di condividere le modifiche proposte dalla relatrice nella propria proposta di parere, in quanto utili a migliorare le disposizioni riguardanti i profili finanziari del testo, evidenzia che il disegno di legge delega in esame dimostra ancora Pag. 68una volta l'inadeguatezza del dettato dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che pone il principio generale, nel caso di deleghe in materie complesse che non rendono possibile determinare a priori gli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi che saranno successivamente approvati, di rinviare la quantificazione degli oneri al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Ricorda, infatti, che molto spesso, anche in passato, il legislatore ha abusato di tale disposizione allo scopo di approvare provvedimenti di delega molto ampi di cui non erano definiti sin dall'origine gli ambiti di applicazione.
  A tale riguardo, quindi, preannuncia che, durante la riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi che si terrà al termine della seduta, proporrà che la Commissione deliberi lo svolgimento di un'indagine conoscitiva per approfondire le possibili future modifiche da apportare alle leggi n. 243 del 2012 e n. 196 del 2009 non solo con riferimento alle disposizioni relative alla copertura finanziaria dei provvedimenti e degli schemi di decreto legislativo, ma anche in relazione all'evoluzione della governance economica e finanziaria dell'Unione europea.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel ringraziare i colleghi per il dibattito ricco di interessanti riflessioni sulla delega fiscale, che rappresenta un argomento di primario interesse, dichiara di non condividere l'impianto complessivo della riforma definito dai principi e criteri direttivi del provvedimento. Sottolinea, infatti, che l'introduzione della flat tax confligge con il principio di progressività stabilito dalla Costituzione e che il provvedimento omette qualsiasi riferimento al contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, mentre conferma un sistema in cui i soggetti più abbienti, contribuendo in misura inferiore, si arricchiscono a danno delle fasce più povere della popolazione.
  Nel ricordare, quindi, che è stimata un'evasione fiscale in misura pari a circa 100 miliardi di euro e che l'81 per cento del gettito IRPEF è versato da dipendenti e pensionati, evidenzia l'urgenza dell'introduzione di una tassa patrimoniale che colpisca i patrimoni di maggior valore e la necessità di modificare la tassa di successione che non prevede aliquote proporzionate agli arricchimenti dovuti ai passaggi di titolarità a causa di morte su patrimoni ingenti, come di recente è stato rilevato anche in occasione delle discussioni riguardanti l'eredità di Silvio Berlusconi.
  Con riferimento a quanto sostenuto dal deputato Marattin, evidenzia che l'articolo 5 del provvedimento appare inequivocabile quando, in relazione all'IRPEF, prevede la prospettiva della transizione del sistema verso un'aliquota impositiva unica e aggiunge che anche le disposizioni riguardanti la riduzione dell'IRES e il graduale superamento dell'IRAP rappresentano precisi segnali alla parte dell'elettorato vicina alla maggioranza.
  In particolare, riguardo all'articolo 8 che prevede l'istituzione della sovraimposta, determinata secondo le medesime regole dell'IRES, con invarianza del carico fiscale, assicurando alle regioni un gettito in misura equivalente a quello attuale, chiede in quale modo il Governo ritenga di far fronte alle spese del Sistema sanitario nazionale, tenuto conto che, ad esempio, nel solo Piemonte fino a dieci anni fa l'IRAP assicurava un gettito superiore di 10 miliardi di euro rispetto ad oggi e che oggi alcune grandi aziende come FCA, divenuta poi Stellantis, non pagano niente per quest'imposta.
  Richiama, inoltre, come principi indefettibili di riforma del sistema fiscale l'elevazione fino a 12.000 euro del reddito non soggetto a tassazione e la necessità di introdurre un'aliquota crescente di imposizione sui redditi analoga a quella prevista dal sistema tedesco.
  Alla luce di tali considerazioni, conclusivamente, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, mette in votazione la proposta di parere della relatrice, precisando che, in caso di sua approvazione, s'intende preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati del Partito Democratico.

Pag. 69

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere presentata dai deputati del Partito Democratico.

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1194 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, rileva preliminarmente che il disegno di legge, che dispone la conversione del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è corredato di relazione tecnica. Premette che, nella propria relazione, si soffermerà sulle disposizioni che presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, mentre, per le restanti disposizioni, rinvia alla documentazione preparata dagli uffici.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, evidenzia che la norma sospende, ai commi da 1 a 9, alcuni termini tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023, indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Rileva inoltre che il comma 13 rinvia all'articolo 22, relativo alle disposizioni finanziarie, per la copertura degli oneri, derivanti dai commi 4, 8 e 9, valutati in 12,96 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 41,98 milioni di euro per l'anno 2023. In proposito, evidenzia preliminarmente che, sulla base dei dati forniti e delle ipotesi esplicitate dalla relazione tecnica, è possibile ricostruire la stima degli oneri. Osserva tuttavia che, mentre l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 ascrive oneri, come detto, ai commi 4, 8 e 9, il prospetto riepilogativo ascrive effetti al solo comma 4. Inoltre, il comma 8 relativo alla sospensione degli adempimenti processuali, dei termini di sospensione e decadenza, della notifica delle cartelle di pagamento, reca una disposizione identica a quella già contenuta, con riferimento all'alluvione che ha colpito l'Isola di Ischia, nell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186. A detta norma, che pure operava un rinvio dall'anno 2022 all'anno 2023 e, dunque, non era di carattere infrannuale come quella attualmente in esame, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Ciò premesso, rileva che risulterebbe dunque necessario acquisire un chiarimento onnicomprensivo ed esaustivo circa gli effetti ascrivibili a ciascuna delle disposizioni ora introdotte.
  Fa presente, poi, che il comma 11 differisce il pagamento delle rate con scadenza nel 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni e alle province colpiti dagli eventi alluvionali all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento e quantifica i relativi oneri in misura pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. La relazione tecnica non aggiunge ulteriori elementi conoscitivi rispetto al testo della norma. Il prospetto riepilogativo, tuttavia, registra i predetti effetti sul solo esercizio 2023, mentre nulla è indicato per l'esercizio 2024. In proposito, rileva che andrebbero dunque chiariti gli elementi posti a base della stima degli oneri, sia con riguardo alla loro quantificazione sia con riguardo agli esercizi effettivamente coinvolti.
  In riferimento all'articolo 4, evidenzia che la norma prevede la sospensione dal 1° maggio al 31 agosto 2023 di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, nei confronti dei soggetti che alla medesima data avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati, nonché quelli riferiti ai procedimenti pendenti presso i comuni alluvionatiPag. 70 come risultante dei commi da 1 a 3. Ai sensi del comma 6, la medesima sospensione opera, altresì, con riferimento alla raccolta e alla lavorazione delle informazioni statistiche, nonché ai procedimenti sanzionatori dell'ISTAT previsti in caso di inosservanza dell'obbligo di fornire i dati richiesti, con conseguente proroga dei termini per i pagamenti delle sanzioni irrogate dall'ISTAT per le rilevazioni concluse prima del 1° maggio 2023. Con riguardo ai residenti nelle zone alluvionate, che siano stati ammessi a prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, e che per gli eventi alluvionali non siano in grado di partecipare alle medesime prove, il comma 4 prevede la possibilità di svolgere apposite prove concorsuali di recupero. Ai sensi del comma 5, viene, infine, consentito alle amministrazioni di ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile fino al 31 dicembre 2023, disponendo l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato per il personale pubblico che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile. In merito al comma 4, ritiene vadano forniti ulteriori elementi di valutazione volti a confermare la neutralità finanziaria della disposizione riferita dalla relazione tecnica, con particolare riguardo alle procedure concorsuali interessate dalla disposizione, al potenziale bacino di soggetti beneficiari della stessa, nonché alle modalità operative ed organizzative che dovranno essere approntate dalle amministrazioni per consentire lo svolgimento delle prove di recupero. Con riferimento all'utilizzo del lavoro agile di cui al comma 5, posto che la norma trova applicazione anche nei confronti del personale scolastico, appare opportuno un chiarimento in merito agli eventuali oneri derivanti dalla stessa connessi all'esigenza di provvedere alla sostituzione di tale personale fino al 31 dicembre 2023, termine finale previsto dalla norma ai fini della sua applicazione, allo scopo di garantire lo svolgimento delle attività scolastiche. Ritiene il chiarimento opportuno, considerato che la norma possiede un'ampia portata applicativa, anche derogatoria dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e che a precedenti disposizioni che hanno disciplinato il ricorso al lavoro agile nella scuola sono associate specifiche autorizzazioni di spesa.
  Con riguardo all'articolo 6, contenente disposizioni in materia di università e alta formazione, in merito ai profili di quantificazione, rileva con riferimento al comma 5, che dispone la copertura dell'onere recato dai commi 3 e 4 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che ha dotato il Fondo italiano per la scienza con la somma di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, rileva che non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare necessario acquisire l'avviso del Governo, che l'impiego di tale risorse non pregiudichi la realizzazione di interventi già avviati a valere sulle medesime risorse.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5 dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca dei Fondi di cui ai precedenti commi 3 e 4, pari complessivamente a 12 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Al riguardo, segnala che tale ultima disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il Fondo italiano per la scienza, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. In proposito, fa presente che il citato Fondo, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 311, della legge n. 234 del 2021, reca uno stanziamento iniziale di bilancio per l'anno 2023 pari a 200 milioni di euro e che, come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato effettuata alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, dalle disponibilità del Fondo stesso per il medesimo anno 2023 è già stato detratto l'importo ad esso imputato per finalità di copertura dalla disposizione in esame. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare,Pag. 71 nel presupposto che la riduzione della dotazione del Fondo per l'anno 2023 non sia suscettibile di pregiudicare il perseguimento nel medesimo anno delle finalità di spesa a cui il medesimo Fondo è preordinato. Sul punto, appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo.
  In riferimento all'articolo 7, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono tramite l'INPS ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa con sede legale in uno dei territori interessati dagli eventi alluvionali e che sono impossibilitati a prestare attività, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Tale integrazione è altresì concessa ai lavoratori agricoli, entro il limite massimo di 90 giornate e ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, fino ad un massimo di quindici giornate. Al riguardo, osserva che la relazione tecnica non fornisce tra i parametri occorrenti alla verifica degli oneri l'importo medio mensile dell'integrazione al reddito erogata; peraltro, tale importo è desumibile dall'elaborazione dei dati forniti e corrisponde a circa 1.321 euro, ossia all'importo massimo previsto per la cassa integrazione nel 2023. Ciò premesso, pur rilevando che l'utilizzo di tale importo risulta prudenziale, andrebbero acquisiti chiarimenti da parte del Governo in merito alle modalità di definizione degli altri parametri utilizzati per la stima, dal momento che la relazione non li rende noti. In particolare, dovrebbe essere chiarito, con riferimento ai lavoratori non agricoli, per quale ragione si ipotizzi un tasso di adesione del 30 per cento e un numero medio di fruizione del beneficio pari a due mesi e se siano stati ricompresi all'interno di tale platea anche i lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 11, lettere da a) a d), dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dall'integrazione al reddito mensile a favore di determinate categorie di lavoratori operanti nei territori interessati dagli eventi alluvionali del maggio scorso, pari a 620 milioni di euro per l'anno 2023, tramite le seguenti modalità: quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione, ai sensi della lettera a) del comma 11, del trasferimento a carico dello Stato di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 234 del 2021; quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione, ai sensi della lettera b) del comma 11, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008; quanto a 20 milioni, mediante corrispondente riduzione, ai sensi della lettera c) del comma 11, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016; quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione, ai sensi della lettera d) del comma 11, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019.
  In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, rileva che la disposizione normativa ivi richiamata prevede un trasferimento a carico dello Stato in favore del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015, nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400,4 milioni di euro per l'anno 2023, volto ad assicurare – sulla base delle effettive necessità – le prestazioni di assegno di integrazione salariale. Al riguardo, nel prendere atto della rassicurazione contenuta nella relazione tecnica, secondo cui la riduzione del predetto trasferimento si rende possibile senza alterare il riconoscimento delle citate prestazioni alla luce delle attività di consuntivazione per l'anno 2022 e di monitoraggio per l'anno in corso, ritiene tuttavia utile acquisire dal Governo un'indicazione quantitativa circa le risultanze di tali attività, considerato che la riduzione in commento esaurisce in sostanza l'entità del trasferimento posto a carico dello Stato per l'anno 2023.Pag. 72
  Con riferimento all'articolo 8, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023, in favore dei lavoratori autonomi, che, alla data del 10 maggio 2023 risiedono o sono domiciliati ovvero operano in uno dei comuni indicati nell'allegato 1 e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali, un'indennità una tantum, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000. Al riguardo, osserva che la quantificazione risulta coerente con i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica. Peraltro, poiché la relazione tecnica non rende noti i criteri utilizzati per definizione dei sopra citati elementi, andrebbero acquisiti ulteriori chiarimenti in merito, con particolare riferimento al numero medio dei mesi di fruizione del beneficio, pari a 2,5 mesi, che risulta uguale per tutte le tipologie di soggetti, nonostante le differenti professioni esercitate, e che conduce alla determinazione di un beneficio complessivo pro capite pari a 2.500 euro, inferiore quindi al massimale di 3.000 euro stabilito dalle disposizioni in esame.
  In riferimento all'articolo 12, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme prevedono che le risorse in conto residui del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori siano destinate a misure di sostegno alle imprese agricole colpite dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023 nel limite di 100 milioni di euro e rimodula in 100 milioni di euro, conseguentemente, le risorse destinate al sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità nel 2022. Prevede, inoltre, l'adozione di un decreto per la ripartizione tra regioni delle somme disponibili a favore delle imprese colpite l'anno scorso dalla siccità sulla base delle domande istruite. Ritiene utile, a tal proposito, acquisire elementi informativi circa le domande pervenute e istruite, se disponibili, al fine di verificare la congruità delle risorse da ripartire.
  In riferimento all'articolo 14, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono nello stato di previsione del Ministero della cultura un Fondo destinato a interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile e sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi alluvionali. Al fine di provvede al finanziamento del predetto Fondo, il costo dei biglietti di ingresso dal 15 giugno al 15 settembre 2023 negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale è incrementato di 1 euro. Ciò premesso, ritiene necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che le maggiori entrate incassate dal 15 giugno al 15 settembre 2023 saranno destinate alla spesa, attraverso il citato Fondo, nel corso del medesimo anno 2023, al fine di escludere eventuali effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto negli esercizi successivi. In questo quadro, per altro, ritiene si possa valutare la possibilità di prevedere espressamente nel testo provvedimento che la riassegnazione delle entrate al Fondo di cui trattasi debba avere luogo nell'anno 2023.
  In relazione all'articolo 15, evidenzia che la norma prevede che le pubbliche amministrazioni provvedano alla remunerazione in favore degli enti gestori privati dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari accreditati, convenzionati o contrattualizzati, non erogati in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 10 maggio 2023, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023. Con riferimento alla remunerazione dei servizi sanitari erogati dalle strutture sanitarie private accreditate non ha osservazioni da formulare dal momento che la norma prevede a garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale il rispetto dei limiti del budget assegnato per l'anno 2023. Analoga garanzia non appare esplicitamente prevista dalla disposizione in esame in relazione alla remunerazione dei servizi educativi, socioassistenziali,Pag. 73 socio-sanitari erogati dagli enti gestori privati. Sul punto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  Per quanto concerne l'articolo 21, commi da 1 a 3, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme prevedono che nel 2023 l'Agenzia delle dogane effettui vendite straordinarie di beni confiscati al fine di finanziare, con i proventi che eccedono le ordinarie entrate scontate a bilancio per tali vendite pari a 5 milioni di euro, gli interventi di protezione civile conseguenti ai recenti eventi alluvionali. Ciò stante, pur prendendo atto che la riassegnazione dei proventi alla spesa fa salve le entrate iscritte a bilancio nell'anno 2023, ritiene doveroso un chiarimento sul se tali vendite straordinarie, potendo determinare un'anticipazione delle dismissioni ordinariamente programmate, non siano suscettibili di incidere negativamente sulle entrate già iscritte in bilancio per gli anni successivi al 2023. Inoltre, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la vendita di beni già in uso presso pubbliche amministrazioni possa determinare il verificarsi di ineludibili esigenze operative a carico delle stesse tali da pregiudicare l'effettivo rispetto della clausola di invarianza finanziaria contenuta nel testo, a causa della necessità di provvedere all'acquisto di nuovi beni, in sostituzione di quelli venduti, o di richiedere dotazioni aggiuntive di bilancio.
  Segnala che l'articolo 22, comma 3, fa fronte agli oneri derivanti da una pluralità di disposizioni recate dal presente decreto-legge – determinati in 507.138.598 euro per l'anno 2023, 10.120.000 euro per l'anno 2024 e 2.840.000 euro per l'anno 2028, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa a 530.648.598 euro per l'anno 2023, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 536.158.598 euro per l'anno 2023 – tramite le seguenti modalità: quanto a 404 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi della lettera a), mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione disposta dal comma 1 del medesimo articolo 22; quanto a 126,70 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi della lettera b), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56; quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, ai sensi della lettera c), mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9; quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028, ai sensi della lettera d), mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9; quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, ai sensi della lettera e), mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 7, comma 11, lettera d).
  Da un punto di vista della formulazione della disposizione, rileva preliminarmente l'opportunità di riformulare l'alinea del comma 3 dell'articolo 22, al fine di precisare che, con riferimento all'articolo 6, in questa sede si provvede alla copertura finanziaria dei soli oneri derivanti dai commi 2, 6 e 7, come precisato peraltro dal comma 9 del medesimo articolo 6, in quanto agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 di detto articolo provvede, invece, il comma 5 della stessa disposizione, di cui si è precedentemente illustrato il contenuto.
  Per quanto concerne la quantificazione degli oneri, mentre il computo degli oneri richiamati dalla disposizione in esame appare corretto per l'anno 2023, l'importo di 10.120.000 euro per l'anno 2024 è pari all'onere derivante dal comma 2 dell'articolo 22 richiamato dalla disposizione in commento, concernente l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, ma non tiene conto dell'onere di 1.050.000 euro per l'anno 2024, derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11, riguardanti il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi ai comuni dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.Pag. 74
  Al riguardo, osserva infatti che, mentre l'articolo 1, comma 11, e la relativa relazione tecnica fanno riferimento a un onere quantificato in 1,05 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e la disposizione di copertura in esame considerano invece un onere di 1,05 milioni di euro per il solo anno 2023. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo confermi l'effettiva sussistenza dell'onere riferito all'anno 2024, anche al fine di provvedere a una corrispondente modifica degli importi indicati dall'alinea del comma 3 dell'articolo 22.
  In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, ricorda che l'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023, prevede la possibilità di erogare ai clienti domestici residenti, diversi da quelli titolari di bonus sociale, un contributo nei mesi da ottobre a dicembre 2023, nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh, autorizzando a tal fine, al comma 3, la spesa di 1 miliardo di euro per l'anno 2023. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per l'anno 2023 e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui le stesse risultano preordinate ai sensi della legislazione vigente.
  In merito alla quinta modalità di copertura finanziaria, ricorda che, come in precedenza illustrato, l'articolo 7, comma 11, lettera d), prevede una riduzione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, concernente il finanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza, destinata a provvedere per un corrispondente importo a quota parte degli oneri derivanti dal comma 9 del medesimo articolo 7. In proposito rileva che, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, l'importo complessivo delle coperture previste dalle lettere da a) alla lettera d) del predetto comma 11 dell'articolo 7 eccede di 59,9 milioni di euro l'onere di cui si prevede la copertura, determinando in tal modo la creazione dello spazio finanziario utilizzato dalla norma di copertura in commento. Tutto ciò premesso, non ha osservazioni da formulare. Per quanto attiene alla formulazione della disposizione, segnala l'opportunità di fare riferimento all'utilizzo di «quota parte» delle minori spese derivanti dall'articolo 7, comma 11, lettera d), in considerazione del fatto che non sono integralmente utilizzati gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno delle pubbliche amministrazioni derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di cittadinanza. Sul punto, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Infine, evidenzia che il comma 4 dell'articolo 22 in commento stabilisce che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, e che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, possa disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 15.15.

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Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.
Atto n. 49.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 29 giugno 2023.

  Il sottosegretario Federico FRENI, fa presente che sono ancora in corso le verifiche istruttorie necessarie per fornire i chiarimenti richiesti dal relatore sui profili finanziari del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 5 luglio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.