CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 luglio 2023
138.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le Finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.
C. 1040 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente e relatore, avverte che la Commissione di merito ha chiesto di ricevere il parere entro la seduta odierna.
  In qualità di relatore, evidenzia che obiettivo dell'Accordo è quello di garantire un livello elevato di protezione degli investimenti, salvaguardando al contempo il diritto dell'UE e di Singapore di definire e perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica, quali la tutela della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente.
  A tale proposito, ricorda che Singapore costituisce, per l'Unione europea, la principale porta di accesso al Sud-Est dell'Asia, specialmente per produzioni avanzate come l'elettronica, l'informatica e le telecomunicazioni. Non a caso, numerosissime imprese italiane dispongono di uffici regionali nella Città-Stato di Singapore, che mantiene un importante interscambio col nostro Paese.
  L'Accordo in esame si colloca nel quadro di un processo di approfondimento strategico delle relazioni, sancito in occasione del 12° Asia-Europe Meeting (ASEM), svoltosi a Bruxelles il 18 e 19 ottobre 2018, nel cui ambito sono stati firmati tra UE e Singapore tre importanti accordi sotto il profilo politico, commerciale e di sicurezza: l'Accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC / PCA), l'Accordo di libero scambio (ALS /FCA) e l'Accordo di protezione degli investimenti (API), oggetto della ratifica.
  Si rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione complessiva del testo dell'Accordo, che si compone di 75 articoli, suddivisi in 4 Capi, di undici Allegati e di due Intese, richiamandone in questa sede sinteticamente i contenuti.
  Il Capo I delinea gli obiettivi e definizioni generali (articoli 1.1 e 1.2) stabilendo, quale obiettivo dell'Accordo, il miglioramento del clima degli investimenti tra le Parti, e offre un quadro delle definizioni di applicazione generale e le definizioni specifiche per ciascuna Parte mentre il Capo II (articoli da 2.1 a 2.8) è dedicato alla protezione degli investimenti.
  Il Capo III (articoli 3.1-3.46) contiene le norme relative alla risoluzione delle controversie e si divide in due sezioni.
  La Sezione A (articoli da 3.1 a 3.24) è dedicata alla risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti. In questo ambito si prevede che le controversie debbano essere preferibilmente risolte in via amichevole e attraverso la mediazione (articoli 3.2-3.4).
  Qualora la controversia non possa essere risolta entro tre mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni, l'articolo 3.5 definisce le procedure che dovranno essere seguite dal ricorrente per la notifica dell'intenzione di promuovere il procedimento. Decorsi tre mesi dalla notifica, l'articolo 3.6 prevede che il ricorrente possa presentare la domanda al tribunale in applicazione di uno dei meccanismi di risoluzione delle controversie seguenti: la Convenzione sulla risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati del 18 marzo 1965 – ICSID (a condizione che sia il ricorrente sia lo Stato del convenuto vi abbiano aderito); la Convenzione ICSID in conformità del regolamento del meccanismo supplementare per l'amministrazione dei procedimenti da parte del Segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti – «regolamento del meccanismo supplementare ICSID» (a condizione che il ricorrente o lo Stato del convenuto vi abbiano aderito); il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); oppure qualsiasi altro quadro normativo con l'accordo delle Parti della controversia.
  L'articolo 3.7 stabilisce le condizioni per la valida presentazione della domanda al tribunale. Secondo quanto statuito dall'articolo 3.8, la parte della controversia che si avvalga di un finanziamento di terzi è tenuto alla notifica all'altra parte della controversia e al tribunale del nome e dell'indirizzo del terzo finanziatore.
  L'articolo 3.9 stabilisce le modalità per l'istituzione del tribunale di primo grado, con specifico riferimento alla designazione dei membri, la durata del mandato, la Pag. 34retribuzione, il funzionamento del tribunale.
  Analoghe modalità sono statuite per l'istituzione del tribunale d'appello permanente, per il suo funzionamento, per la durata del mandato e la retribuzione dei giudici all'articolo 3.10.
  L'articolo 3.11 stabilisce le norme etiche per la nomina dei membri dei due tribunali, chiamati ad attenersi a specifici obblighi dettagliati nell'Allegato 7 (Codice di condotta dei membri del tribunale, del tribunale d'appello e dei mediatori) al fine di offrire tutte le garanzie d'indipendenza necessarie.
  Secondo quanto previsto dall'articolo 3.12, le Parti si adoperano per costituire un tribunale multilaterale per gli investimenti e un meccanismo d'appello per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti internazionali. Una volta costituito tale meccanismo multilaterale, le Parti valuteranno l'adozione di una decisione volta a stabilire l'affidamento al tribunale multilaterale delle controversie già insorte nel quadro dell'Accordo e l'adozione delle misure transitorie necessarie.
  Gli articoli successivi disciplinano il diritto applicabile dal tribunale e le regole di interpretazione (articolo 3.13); le procedure da seguire in caso di domande manifestamente infondate (articolo 3.14) o di domande giuridicamente infondate (articolo 3.15); la trasparenza del procedimento (articolo 3.16), per il quale si rimanda all'Allegato 8 (Regole sull'accesso del pubblico ai documenti, sulle udienze e sulla possibilità per i terzi di presentare osservazioni), e le modalità di partecipazione della Parte dell'Accordo non coinvolta nella controversia (articolo 3.17).
  Secondo quanto previsto dall'articolo 3.18, la sentenza provvisoria del Tribunale va resa di norma entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda e, in caso di condanna del convenuto, può prevedere esclusivamente il risarcimento pecuniario e la restituzione dei beni.
  La sentenza provvisoria può essere impugnata da entrambe le Parti, entro 90 giorni dalla sua pronuncia, dinanzi al tribunale d'appello, in base alle motivazioni e secondo le procedure formulate nell'articolo 3.19.
  L'articolo 3.20 stabilisce che il convenuto non può eccepire, né il tribunale può accettare come difesa, domanda riconvenzionale, eccezione di compensazione o a qualsiasi altro titolo, che il ricorrente abbia ricevuto o riceverà, in base a un contratto di assicurazione o di garanzia, un indennizzo o un'altra forma di riparazione corrispondente in tutto o in parte al risarcimento richiesto nella controversia.
  L'articolo 3.21 regola sostanzialmente il pagamento e la ripartizione delle spese.
  L'articolo 3.22 disciplina l'esecuzione della sentenza, inclusi gli obblighi delle Parti e l'indicazione della normativa di riferimento mentre l'articolo 3.23 esclude la possibilità di offrire protezione diplomatica o avviare un ricorso internazionale in relazione ad una controversia che è già stata sottoposta o si è concordato di sottoporre a risoluzione delle controversie a norma della presente sezione.
  L'articolo in fine 3.24 definisce le procedure per la possibile riunione di due o più domande presentate separatamente che abbiano in comune una questione di fatto o di diritto e derivino dai medesimi eventi o dalle stesse circostanze.
  La Sezione B (Articoli da 3.25 a 3.46) è dedicata alla risoluzione delle controversie tra le Parti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni dell'Accordo.
  In fine, il Capo IV (articoli da 4.1 a 4.119) contiene le disposizioni istituzionali, generali e finali. In particolare, si prevede l'istituzione di un Comitato comprendente rappresentanti delle Parti e co-presieduto da un rappresentante dell'Unione europea e da uno di Singapore.
  Si rammenta che l'Accordo comprende undici allegati e due intese, che disciplinano alcuni aspetti tecnici e procedurali e che recano codici di condotta e alcune specifiche.
  In particolare, gli Allegati riguardano: espropriazione; espropriazione di terreni; espropriazione e diritti di proprietà intellettuale; debito pubblico; accordi richiamati all'articolo 4.12; meccanismo di mediazionePag. 35 per le controversie tra gli investitori e le parti; codice di condotta dei membri del tribunale e del tribunale d'appello, nonché dei mediatori; regole sull'accesso del pubblico ai documenti, sulle udienze e sulla possibilità per i terzi di presentare osservazioni; norme procedurali per l'arbitrato; procedure di mediazione per le controversie tra le parti; codice di condotta degli arbitri e dei mediatori.
  Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, si segnala che lo stesso non presenta elementi di particolare rilievo: gli articoli 1 e 2 recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.
C. 1041 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, avverte che la Commissione di merito ha chiesto di ricevere il parere entro la seduta odierna.

  Giandonato LA SALANDRA (FDI), relatore, rammenta che l'Accordo dell'Aja in esame consente al titolare di un disegno o modello di ottenere protezione in più paesi con una sola domanda internazionale redatta in una sola lingua, presentata a un singolo ufficio e sottostando a un'unica tassazione.
  Tale deposito unico internazionale può essere effettuato presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), ovvero presso l'ufficio nazionale di uno Stato che sia parte dell'accordo. Il titolare del disegno modello industriale può in tal modo ottenere protezione per le proprie invenzioni intellettuali in tutti i paesi da lui scelti, purché abbiano sottoscritto l'accordo dell'Aja.
  Gli obiettivi principali dell'Atto del 1999 consistono nella estensione del sistema di protezione, inaugurato con l'Accordo dell'Aja a nuovi membri, in modo da facilitare l'adesione di Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità dei disegni e modelli industriali. In particolare, si è voluto snellire il sistema dell'Aja ed istituire un collegamento tra tale sistema di registrazione internazionale e i sistemi regionali come quello dell'Unione europea o quello dell'Organizzazione africana della proprietà intellettuale.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione complessiva del testo dell'Accordo – che consta di 34 articoli, divisi in quattro capi – si richiamano sinteticamente, in questa sede, i principali contenuti: il capo I delinea il procedimento relativo al deposito della domanda internazionale di protezione di disegni e modelli industriali e alla registrazione internazionale; il capo II contiene disposizioni concernenti gli organismi ed il funzionamento dell'Unione dell'Aja, di cui sono membri di diritto tutte le parti contraenti dell'Atto di Ginevra del 1999; il capo III disciplina il procedimento di revisione dell'Atto; il capo IV reca disposizioni finali concernenti condizioni e modalità per aderire all'Atto, l'entrata in vigore dello stesso, i rapporti tra l'Atto del 1999 e i precedenti Accordi che regolavano la materia.
  Quanto al disegno di legge di ratifica, esso è costituito da sei articoli, il cui contenuto può essere compendiato come segue.Pag. 36
  I primi due articoli riguardano, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 modifica l'articolo 155 del d.lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale) al fine di adeguare la disciplina del deposito delle domande internazionali alle disposizioni contenute nell'Atto di Ginevra del 1999.
  L'articolo 4 prevede, richiamando l'articolo 17 dell'Atto di Ginevra, che la protezione internazionale di un disegno o modello può durare fino ad un massimo di 25 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, purché questa sia rinnovata, conformemente alla durata massima prevista dall'articolo 37 del Codice della proprietà industriale.
  L'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 6, come d'uso, stabilisce l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Ciò premesso, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2), tenuto conto dei limitati profili di competenza della Commissione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.
C. 1001 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente e relatore, avverte che la Commissione di merito ha chiesto di ricevere il parere entro la seduta odierna.
  In qualità di relatore, evidenzia, preliminarmente, che l'Accordo oggetto della ratifica in esame è stato firmato a Kiev il 12 ottobre 2021, pochi mesi prima dell'inizio della guerra in Ucraina, in occasione del 23° Vertice congiunto UE-Ucraina, in un contesto di accelerato sviluppo del partenariato rafforzato con l'Ucraina.
  In tale occasione, sono stati firmati altri due Accordi: un Accordo di cooperazione nel settore della ricerca e dell'innovazione con il quale l'Ucraina entra ufficialmente a far parte del programma Horizon Europe e del programma Euratom e un Accordo nel settore culturale ed artistico di partecipazione dell'Ucraina al programma Creative Europe.
  Per quanto attiene al contenuto dell'Accordo, si rileva che esso regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina e si sostituisce agli accordi bilaterali sottoscritti tra l'Ucraina e i singoli Stati membri. Si viene così a creare un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori di tutti i Paesi partecipanti e superando eventuali distorsioni alla concorrenza che sarebbero potuti derivare dal mosaico di disposizioni presenti nei diversi accordi bilaterali tra l'Ucraina e i singoli Stati membri.
  Tuttavia, l'Accordo consente l'esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non coperti dal presente Accordo, a condizione che non vengano operate discriminazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e i loro cittadini.
  Si rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo dell'Accordo, composto da 40 articoli, suddivisi in 5 Titoli, e 7 allegati, richiamandone in questa sede sinteticamente i contenuti.
  L'Accordo regola i seguenti argomenti principali: diritti di sorvolo e di traffico e definizione della tabella delle rotte; modalità di designazione di vettori per operare i servizi concordati; tutela della concorrenza; disposizioni in materia di sicurezza (safety) e protezione (security); disposizioni in materia di tutela del passeggero; flessibilità operative e possibilità di accordi commerciali di cooperazione tra i vettori; disposizioni in tema di interpretazione, revisione,Pag. 37 denuncia e contenzioso; rapporto tra il presente Accordo e i preesistenti accordi bilaterali tra l'Ucraina e i singoli Stati membri.
  Meritano un richiamo gli articoli da 6 a 8. L'articolo 6 contiene disposizioni generali di rinvio a leggi e regolamenti applicabili agli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio, mentre gli articoli 7 e 8, disciplinano, rispettivamente, le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni in materia di sicurezza aerea e alle disposizioni in materia di protezione della navigazione aerea da atti illeciti.
  Per quanto riguarda questo secondo aspetto è in particolare disciplinata la reciproca assistenza che le Parti sono tenute a prestarsi per la prevenzione di atti illeciti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle strutture di navigazione e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile o nell'ipotesi in cui si verifichino tali atti. Si sottolinea che nel caso dell'Italia, tali attività sono svolte in attuazione delle normative vigenti che prevedono l'intervento di vari soggetti istituzionali, in particolare dell'ENAC.
  Per quanto attiene al contenuto del testo del disegno di legge di ratifica, lo stesso è costituito da quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 stabiliscono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3, recante disposizioni finanziarie, stabilisce al comma 1 che dall'attuazione degli articoli 2, 5, 7, 8, 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 35 dell'Intesa non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvederà dunque agli adempimenti previsti con le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie.
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Tenuto conto dei limitati profili di competenza della Commissione, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 luglio 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente, avverte che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 10 luglio e che la Commissione di merito ha pertanto richiesto di ricevere i pareri entro la giornata odierna.
  Ricorda che nella seduta di martedì 4 luglio 2023 il Vicepresidente onorevole Pittalis, in sostituzione del relatore, onorevole Pellicini, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, ha svolto la relazione introduttiva.

  Andrea PELLICINI (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole, con osservazioni (vedi allegato 4) per la cui predisposizione ha ritenuto opportuno confrontarsi preventivamente con alcuni colleghi della Commissione Finanze, nonché con gli uffici dei ministeri interessati.

  Ciro MASCHIO, presidente, avverte che il gruppo del Partito Democratico ha presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 5).

  Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo sottolineando come, per i profili di competenza di questa Commissione, la delega in esame, nell'intento di razionalizzare il sistema sanzionatorio per le violazioni di carattere tributario, solleciti il legislatore delegato ad adottare provvedimentiPag. 38 che coinvolgono anche il funzionamento della sanzione penale, senza tuttavia prefigurare una vera e propria riforma del decreto legislativo n. 74 del 2000. Ritiene che tale circostanza sia foriera di una «mescolanza» tra sanzioni penali e sanzioni amministrativo tributarie senza un adeguato soppesamento delle rispettive funzioni.
  In particolare, sottolinea che il comma 1 dell'articolo 18 del disegno di legge in esame individua specifici principi e criteri direttivi non solo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario amministrativo, ma anche per quello penale, prevedendo l'estensione e la modifica di alcuni istituti del codice penale e di procedura penale – quali la confisca – l'introduzione di fattispecie penali e della responsabilità amministrativa degli enti in presenza di reato ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.
  Evidenzia come tali questioni, almeno sotto un profilo tecnico abbiano ben poco da condividere con l'oggetto della delega in esame.
  Il Partito Democratico ritiene che tali previsioni di modifica al regime penale, anche di rilievo, nell'ambito di una riforma del sistema tributario, corrono il rischio di snaturare lo strumento della sanzione penale, che, in questa ottica, non ha più la funzione di censurare un grave comportamento lesivo dell'interesse pubblico rispetto alla corretta percezione delle entrate tributarie, ed in quanto tale ritenuto riprovevole dalla collettività, ma piuttosto di induzione ad invogliare il contribuente alla più fedele esecuzione di tale adempimento.
  Sottolinea infine come una effettiva e concreta integrazione tra i due regimi sanzionatori alla luce del ne bis in idem dovrebbe prevedere una sola sanzione per ciascun illecito (tributario o penale) a seconda della sua gravità. Ciò a maggior ragione ove si consideri che la gran parte degli illeciti penali tributari costituiscono ormai anche reati «fonte» per l'irrogazione delle sanzioni alle società per la responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001. Altre disposizioni riguardanti la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario, adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti all'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale suscitano perplessità.
  Per tali ragioni, ribadisce il parere contrario del suo gruppo sul provvedimento in discussione.

  Valentina D'ORSO (M5S) si collega a quanto osservato dal collega Gianassi per confermare le medesime perplessità anche da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle. Dalla proposta di parere del relatore sembra emergere come anche la maggioranza avverta l'esigenza di chiarire la portata delle disposizioni contenute nel provvedimento che incidono su istituti che hanno conseguenze di natura penale e che confondono sanzioni amministrative e penali.
  Lamenta inoltre i tempi ristretti nei quali la Commissione è stata chiamata ad esaminare il provvedimento, che tratta una materia estremamente complessa che avrebbe necessitato di maggiori approfondimenti.
  Sottolinea quindi che, sebbene il relatore Pellicini avesse manifestato la propria disponibilità ad approfondire il tema dell'autotutela tributaria, in Commissione Finanze, assieme a numerose altre proposte del suo gruppo, è stato respinto anche un emendamento che rappresentava una proposta di buon senso e che voleva introdurre la sospensione dei termini di impugnazione dell'atto impositivo nel momento in cui viene presentata un'istanza di annullamento in autotutela per determinate fattispecie dove l'errore in cui è incorsa l'amministrazione finanziaria è evidente.
  Per tali ragioni, pur ringraziando il collega della disponibilità manifestata, ritiene che la posizione contraria espressa dalla Commissione di merito non consenta, in questa sede, di superare una posizione complessivamente critica e pertanto si astiene dal chiedere un'integrazione della proposta di parere in tal senso.Pag. 39
  Ribadisce che tale questione è particolarmente rilevante e auspica che il relatore, che sul tema aveva manifestato la propria apertura, si adoperi per sensibilizzare su tale istituto i colleghi della maggioranza ai fini dell'esame in Assemblea.
  Conclusivamente, ferma restando la possibilità di rivedere la posizione all'esito di nuove valutazioni nel corso dell'esame in Assemblea, dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO dichiara una complessiva condivisione in ordine ai rilievi contenuti nella proposta di parere del relatore.
  Ciò con riguardo, in primo luogo, all'osservazione di cui alla lettera a) che meglio precisa la portata della disposizione. Analogamente, appare condivisibile l'osservazione di cui alla lettera b), anche se a suo avviso si potrebbe ritenere già desumibile dal testo. Quanto alla terza osservazione, appare certamente condivisibile la necessità di precisare i profili di non punibilità nel caso in cui il debitore e il soggetto penalmente punibile siano distinti, mentre le ulteriori specificazioni sembrano già previste esplicitamente o implicitamente nel testo.
  Conclusivamente dichiara la disponibilità del Governo a svolgere ogni utile approfondimento istruttorio nel prosieguo del dibattito parlamentare.

  Ciro MASCHIO, presidente, non essendovi altre richieste di intervento, pone in votazione la proposta di parere del relatore, con la precisazione che dalla sua approvazione discende la preclusione della proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del Partito democratico.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le Finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili.
C. 566 Bisa, C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 332 Bof, C. 935 Foti e C. 1022 D'Orso.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 luglio 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che le proposte emendative sono state pubblicate in allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 4 luglio scorso, e che nella seduta di ieri la presidenza si è espressa in ordine alla loro ammissibilità.
  Con riguardo ai reclami pervenuti sulle proposte emendative 01.01, 8.09, 8.010, 8.013, presentate dall'onorevole Gianassi, la Presidenza conferma il giudizio di inammissibilità.
  Non essendovi richieste di intervento sul complesso degli emendamenti, chiede al relatore, onorevole Bellomo, come intenda procedere per il prosieguo dell'esame.

  Davide BELLOMO (LEGA), relatore, fa presente che sono in corso interlocuzioni con gli uffici del Governo in merito ad alcune proposte emendative presentate, tra le quali ricorda un emendamento del gruppo del Movimento 5 Stelle in merito alla competenza sul sequestro.
  Chiede pertanto di rinviare l'esame ad altra seduta al fine di poter proseguire e completare gli opportuni approfondimenti di natura politica e tecnica al fine di pervenire a posizioni più largamente condivise possibili.

Pag. 40

  Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 5 luglio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.
C. 887-342-1026-A.