CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 luglio 2023
137.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 96

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

  La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.
C. 1149 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marco OSNATO, presidente, interviene in sostituzione del relatore De Palma, illustrando il contenuto del disegno di legge all'esame della Commissione. Come indicato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, evidenzia che la ratifica in esame si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, consentendo una stretta collaborazione tra i due Paesi in tale settore.
  Ricorda che il Senegal conta quasi 17 milioni di abitanti e occupa un'area di grande importanza strategica dell'Africa occidentale, fra la Mauritania, il Mali, la Guinea e l'Oceano Atlantico. Il Paese ha registrato negli ultimi anni una costante crescita economica, stimolata in particolare dai piani di sviluppo lanciati dal Governo nei settori delle infrastrutture, dell'energia e dell'agroindustria. In particolare, nel settore agricolo, il governo intenderebbe sviluppare un'agricoltura intensiva, Pag. 97di qualità e resiliente che contribuisca alla riduzione della povertà, alla sicurezza alimentare e alla creazione di posti di lavoro, in un comparto che impiega oltre il 50 per cento della popolazione attiva, ma che registra un alto tasso di povertà e di malnutrizione, recentemente aggravate dalla crisi pandemica.
  Il Trattato si compone di 26 articoli, preceduti da un breve preambolo.
  L'articolo 1 precisa gli ambiti dell'assistenza giudiziaria, mentre l'articolo 2 circoscrive l'ambito di operatività del «principio della doppia incriminazione» ai soli casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria abbia ad oggetto l'esecuzione di perquisizioni, sequestri o altri atti che, per loro natura, incidano su diritti fondamentali delle persone.
  L'articolo 3 disciplina inoltre i casi in cui possa essere previsto un rifiuto o un differimento dell'assistenza giudiziaria. Il Trattato individua quindi nei rispettivi Ministeri della giustizia le Autorità centrali designate dalle Parti (articolo 4), disciplina le forme e il contenuto della richiesta (articolo 5), le modalità per l'esecuzione della domanda di assistenza (articolo 6) e per la notifica dei documenti (articolo 8), le misure per la localizzazione e identificazione di persone (articolo 7), le assunzioni probatorie (articoli 9-10), le modalità di trasferimento temporaneo di persone detenute (articolo 12) e le misure di protezione per vittime e testimoni (articolo 13). I successivi articoli riguardano le modalità di comparizione delle persone (articolo 14), la produzione di documenti (articolo 15), le perquisizioni, i sequestri e la confisca di proventi del reato (articolo 16), nonché – per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze – gli accertamenti bancari e finanziari (articolo 17).
  Si prevede in particolare che, su richiesta della parte richiedente, la parte richiesta accerti e comunichi prontamente tutte le informazioni relative ai dati e alle operazioni bancarie utili all'indagine riferibili alle persone specificate nella richiesta di assistenza. Si specifica quindi che la domanda di accertamento può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche e che il segreto bancario non è un motivo di rifiuto dell'assistenza.
  Gli articoli successivi intervengono sulla possibilità di costituire squadre investigative comuni (articolo 18) e sulle procedure per lo scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulla legislazione (articoli 20 e 21). Il Trattato disciplina infine le modalità per garantire la riservatezza delle informazioni o delle prove fornite (articolo 23), la suddivisione delle spese tra le Parti (articolo 24) e la composizione di eventuali controversie interpretative o applicative dell'accordo (articolo 25).
  Quanto al disegno di legge di ratifica, evidenzia che questo si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente la ratifica e l'ordine di esecuzione del provvedimento. L'articolo 3 quantifica gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento e autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), essendo in discussione la ratifica di un Trattato di assistenza giudiziaria, motiva le ragioni del proprio intervento, evidenziando come l'eventuale coinvolgimento in vicende giudiziarie possa avere un impatto drammatico sulla vita degli individui, sia che si tratti di rappresentanti delle istituzioni, sia che riguardi tutti gli altri cittadini; paragona dunque tale impatto ad un dolore distruttivo, quale è quello provocato da una grave malattia.
  Con specifico riferimento al provvedimento in esame, ritiene opportuno che sia richiamata, quando si affrontano questioni relative agli accertamenti bancari e finanziari, la specifica e consolidata professionalità della Guardia di Finanza, sia in ragione delle competenze fiscali e finanziarie del Corpo, sia in ragione delle approfondite conoscenze delle dinamiche che riguardano i prodotti e la filiera del commercio.
  Un diverso profilo concerne, a suo avviso, l'opportunità di rafforzare le articolazioniPag. 98 del Ministero degli esteri sul territorio, con particolare riferimento agli uffici consolari onorari, i quali hanno principalmente la funzione di intermediari linguistici nei territori del Paese – quali il Mezzogiorno – in cui le barriere linguistiche rappresentano forti ostacoli all'integrazione.

  Marco OSNATO, presidente, prende atto delle osservazioni formulate dal collega D'Alfonso, che ritiene debbano essere opportunamente valorizzate.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1194 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Laura CAVANDOLI (LEGA), relatrice, rammenta che il provvedimento in esame consta di 23 articoli. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del contenuto del decreto-legge, illustra le disposizioni di interesse della VI Commissione Finanze.
  Richiama in primo luogo l'articolo 1 il quale ai commi 1-9, sospende alcuni termini tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023, indicati nell'allegato 1 del decreto in esame. In sintesi, sono sospesi i termini, in scadenza nel periodo tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023: dei versamenti tributari; degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; dei versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'Irpef da parte dei sostituti di imposta che risiedono, hanno sede legale o operativa nei territori colpiti dalle calamità, individuati dall'allegato 1 al provvedimento in esame. I versamenti così sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. Sono sospesi anche i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento e da altri atti aventi efficacia esecutiva, ivi compresi quelli degli enti territoriali, che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Con riferimento a tali atti, i termini riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2023. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023. In deroga allo Statuto del contribuente, trova applicazione la speciale disciplina della sospensione dei termini per eventi eccezionali, ai sensi della quale nel periodo della sospensione dei termini sono sospesi altresì i termini di prescrizione e decadenza. Le disposizioni in materia di sospensione dei versamenti si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione ad alcuni istituti di definizione agevolata disciplinati dalla legge di bilancio 2023.
  Rileva come siano posticipati di tre mesi anche i termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali). Il comma 10 proroga alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 il cosiddetto superbonus al 110 per cento per gli interventi edilizi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori colpiti dall'alluvione, di cui all'allegato 1 al decreto in esame. Il comma 11 dispone, a favore dei comuni elencati nell'allegato al decreto e delle province degli stessi comuni, la sospensione di un anno del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 12 Pag. 99prevede che l'ARERA, con propri provvedimenti, disciplini le modalità per la sospensione fino a sei mesi dal 1° maggio 2023 dei termini di pagamento delle fatture dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua e dei rifiuti urbani, nonché le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici, fornitrici ed esercenti il servizio. Il comma 13 infine individua la copertura finanziaria delle predette norme.
  Evidenzia inoltre che riveste interesse per la Commissione Finanze anche l'articolo 11 del provvedimento il quale sospende, in favore di imprese e società aventi sede operativa nei territori di cui all'allegato 1 del decreto, i seguenti termini: versamento diritto annuale dovuto alle camere di commercio, adempimenti contabili e societari, pagamento rate di mutui e finanziamenti e di contratti di locazione finanziaria, adempimenti amministrativi e relative sanzioni riguardanti atti e documenti delle camere di commercio. Si prevede inoltre che gli eventi alluvionali siano considerati causa di forza maggiore per i debitori e che tutti i versamenti sospesi siano dovuti in un'unica soluzione alla ripresa dei termini.
  In particolare, il comma 1 dispone la sospensione dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 al provvedimento, dei termini relativi a: versamenti riferiti al diritto annuale (di cui all'articolo 18 della legge n. 580 del 1993) dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri delle imprese; adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023; pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
  Ai sensi del comma 2, gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Il comma 3 sospende, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, tutti i termini per gli adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa in riferimento ad atti e documenti che le imprese sono tenute a presentare presso le Camere di commercio. Il comma 4, infine, prevede che i versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 3 siano effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.
  Infine, ricorda che l'articolo 21 prevede alcune misure volte a finanziare interventi di protezione civile a favore delle popolazioni residenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. A tal fine la disposizione prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli: è autorizzata a disporre la vendita dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa (anche in deroga alle norme vigenti in materia di vendita all'incanto), compresi quelli utilizzati dalla medesima Agenzia o dalla stessa assegnati ad altre amministrazioni; istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto.
  Più in dettaglio il comma 1 dispone alcune specifiche modalità di vendita, anche in deroga alle disposizioni sul numero Pag. 100degli incanti, per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con riferimento a beni mobili oggetto di confisca amministrativa, al fine di finanziare gli interventi di protezione civile nei territori colpiti dagli eventi alluvionali. In particolare, la norma stabilisce che, al fine di finanziare gli interventi di protezione civile conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a disporre la vendita, tramite istituti di vendite giudiziarie, dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa, compresi quelli utilizzati dalla predetta Agenzia o dalla stessa assegnati ad altre amministrazioni. I territori coinvolti sono quelli per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e l'attività di vendita da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà avvenire anche in deroga alle ordinarie norme del testo unico delle leggi doganali. I proventi della vendita dei beni o dell'importo dovuto in caso di riscatto, al netto dei tributi e dei dazi eventualmente dovuti, in deroga alle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato e delle agenzie fiscali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, per la quota eccedente l'importo di 5 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile). Le deroghe introdotte dalle norme in esame cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2023. Inoltre, al fine di finanziare interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali, la norma dispone che nel 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto. Le maggiori entrate derivanti da tali estrazioni sono destinate al sopra citato Fondo per le emergenze nazionali e sono volte a finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori colpiti dalle calamità naturali di cui al provvedimento in esame.
  Rammenta come gli interventi di sospensione di tributi e adempimenti siano moratorie ampiamente utilizzate, in passato, a sostegno di popolazioni colpite da eventi climatici straordinari e altre calamità naturali.
  Formula quindi, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Marco OSNATO, presidente, rammenta che l'esame del decreto-legge è iscritto all'ordine del giorno della Commissione anche nella giornata di domani; tuttavia, ove non vi siano obiezioni da parte dei colleghi, il parere della Commissione potrebbe essere espresso già nella seduta odierna.

  Virginio MEROLA (PD-IDP), nell'assentire alla possibilità di procedere alla votazione del parere nella seduta odierna, motiva l'astensione del proprio gruppo. Sebbene sia consapevole dell'urgenza degli interventi contenuti nel decreto-legge, afferma che, anche alla luce di quanto emerso nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione di merito, le risorse stanziate dal Governo risultino insufficienti, in particolare a fronte delle ingenti somme che sono state già anticipate dagli enti territoriali colpiti dall'alluvione e della mancata previsione, nel provvedimento in esame, di un integrale ristoro dei danni subiti dalle attività produttive e, in particolare, dalla filiera agricola. Rammenta infine che la nomina del generale Figliuolo a commissario straordinario per l'emergenza non è ancora stata formalizzata.

  Emiliano FENU (M5S) pur dichiarandosi disponibile a concludere nella seduta di oggi l'esame del decreto-legge e favorevole alle moratorie contenute nel provvedimento, preannuncia che anche il proprio gruppo intende astenersi dal voto, per le medesime ragioni già espresse dal collega Merola con riferimento all'insufficienza delle risorse stanziate. Rammenta al riguardo la contraddittorietà dell'atteggiamento del Governo: se da un lato il Presidente del Consiglio ha, opportunamente, visitato le zone colpite dall'alluvione subito dopo il verificarsi degli eventi calamitosi, poche settimanePag. 101 dopo il ministro della protezione civile Musumeci, come riferito da fonti di stampa, avrebbe dichiarato ai rappresentanti dei comuni colpiti, con espressione poco appropriata, che il Governo non poteva essere considerato come un mero erogatore di denaro. Ricorda peraltro, al riguardo, come dello stanziamento previsto dal decreto, pari a circa 1,6 miliardi di euro, cifra comunque inferiore alle attese, una cospicua parte costituisca mera partita di giro. Basti pensare, a titolo di esempio, che i 300 milioni di euro che il decreto-legge destina a Simest per il sostegno alle imprese esportatrici erano in realtà già nella disponibilità dell'ente. Conclude dunque affermando di concordare sulle finalità del provvedimento ma non, invece, sulle risorse stanziate.

  Francesco Emilio BORRELLI (AVS) annuncia a sua volta l'astensione del proprio gruppo sul provvedimento in esame, sebbene non sia contrario a procedere oggi stesso alla votazione del parere formulato dalla relatrice. Ricorda, approfittando della presenza del sottosegretario Freni, che nella giornata del 3 luglio si è svolto a Pozzuoli un incontro informativo rivolto alla popolazione sullo stato dei Campi Flegrei, cui ha preso parte la Protezione Civile, per illustrare le motivazioni dell'innalzarsi dell'allerta sui fenomeni bradisismici della zona. Anche all'esito del lavoro svolto in Commissione Finanze, con lo svolgimento di audizioni informali e la predisposizione di un ordine del giorno, rileva come la Protezione Civile consigli di intervenire nella zona dei Campi Flegrei, anche sugli edifici privati, introducendo deroghe ai limiti di legge attualmente previsti per il cosiddetto superbonus.

  Marco OSNATO, presidente, evidenzia come sulle tematiche dell'edilizia sociale e del superbonus abbia avviato un'interlocuzione informale con il Governo, che spera possa essere tradotta in una specifica iniziativa legislativa, auspicabilmente già in occasione del prossimo disegno di legge di bilancio.

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) ricorda come, a seguito degli eventi alluvionali dello scorso maggio, tra le attività produttive pesantemente colpite vi siano senz'altro i gestori degli stabilimenti balneari, che hanno subito ingentissimi danni; ritiene che, al fine di rilanciare il settore, occorrerebbe perlomeno sollevare tale categoria dall'onere del pagamento del canone demaniale. Rivendica quindi la competenza sul punto della Commissione Finanze, essendo i predetti soggetti anzitutto concessionari di beni demaniali.
  Richiama quindi la direttiva 2014/89/UE, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, e che pone in capo agli Stati l'obbligo di una gestione urbanistica sia del territorio, sia dello specchio d'acqua antistante; la norma europea introduce dunque un principio innovativo, ai sensi del quale la gestione urbanistica del territorio non è limitata alla terraferma, ma riguarda altresì le acque marine.
  Evidenzia come, a suo avviso, tale risalente prescrizione non sia stata sostanzialmente attuata in Italia, circostanza che mette a rischio le attività economiche che sono svolte in prossimità del litorale. Rammenta che gli Stati membri avrebbero dovuto adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il settembre 2016 e stabilire i piani di gestione dello spazio marittimo quanto più rapidamente possibile, e comunque non oltre il 31 marzo 2021. Reputa che la direttiva non sia stata adeguatamente implementata né a livello di amministrazioni centrali, né a livello territoriale; né può ritenersi sufficiente l'affidamento all'Università IUAV di Venezia di compiti di supporto tecnico scientifico al Piano Spaziale del Mare per l'Italia.
  Nel rammentare le devastazioni subite dall'Emilia-Romagna per eventi alluvionali derivanti da acque dolci, evidenzia come si tratti di un territorio che, per la sua conformazione geografica, è esposto anche a calamità naturali provocate dalle acque marine.
  Richiama dunque l'attenzione dei colleghi sulla necessità, in virtù delle competenze della Commissione Finanze in materia di beni demaniali, di adoperarsi affinché possano essere attuate quanto prima le Pag. 102richiamate norme europee, anche mediante la predisposizione di adeguati strumenti urbanistici; ciò al fine di evitare che possano in futuro verificarsi eventi calamitosi provocati dalle acque del mare.

  Marco OSNATO, presidente, prende atto delle osservazioni formulate dal collega D'Alfonso, meritevoli di approfondimento, anche al fine di valutare le possibilità di intervento nell'ambito delle competenze della Commissione Finanze.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.