CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 luglio 2023
137.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 153

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 4 luglio 2023.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 997 Caramanna recante disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Village for all (V4A).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.30.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Garda lago accessibile ASD.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.40.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federterme.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di CNA Turismo e commercio.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.05.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 4 luglio 2023.

Audizioni informali nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino, 7-00079 Peluffo e 7-00105 Zucconi, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confesercenti.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico.
C. 1183 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, in sostituzione del relatore on. Maurizio Casasco, impossibilitato ad essere presente all'odierna seduta, espone in sintesi il contenuto del provvedimento in titolo ricordando preliminarmente che del decreto, composto di quattro articoli, residuano ormai i soli articoli 3 e 4 essendo il contenuto dei primi due confluito nel decreto-legge n. 51 del 2023, in corso di conversione. Segnala che il contenuto dei richiamati articoli 1 e 2 è riprodotto al comma 2-bis dell'articolo 6 (in materia di promozione della parità di genere nei contratti pubblici), all'articolo 12-bis (in materia di finanza territoriale) e all'articolo 12-ter (in materia di housing universitario) del predetto decreto-legge n. 51. Segnala, altresì, che i medesimi articoli 1 e 2 vengono abrogati dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 51 (C. 1151), come approvato dall'Assemblea della Camera il 22 giugno 2023 e, in pari data, trasmesso al Senato.
  Passa, dunque, ad illustrare l'articolo 3 che reca misure urgenti nel settore energetico, materia di interesse della Commissione, e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  Quindi, per quanto riguarda le disposizioni in esso recate, fa presente che per la Pag. 154realizzazione delle opere e delle connesse infrastrutture dirette a conseguire nuova capacità di rigassificazione, il comma 1 prevede che, nel caso in cui il Commissario straordinario di Governo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 risulti già nominato, i soggetti interessati presentino le nuove istanze di autorizzazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento. Il comma 2 stabilisce per tutte le nuove istanze l'applicazione della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale in forma abbreviata dal punto di vista temporale. L'autorizzazione, quindi, d'intesa con la regione interessata, sarà rilasciata dal Commissario straordinario a seguito di procedimento unico, da concludersi entro il termine massimo di duecento giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 50 del 2022, comprensivi dei termini per la valutazione di impatto ambientale. Tali previsioni sono finalizzate a semplificare le procedure relative alla presentazione delle istanze nel quadro delle iniziative legate alla realizzazione di nuove capacità di rigassificazione mediante l'ormeggio stabile di mezzi navali del tipo FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) e tramite la realizzazione delle connesse infrastrutture per l'allacciamento alla rete di trasporto esistente, allo scopo di consentire la ricezione e rigassificazione del gas naturale liquefatto e il successivo trasferimento del gas in condotte che lo convoglino nel punto di connessione alla rete nazionale dei gasdotti.
  Evidenzia poi che il comma 3, alla lettera a), novella l'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 50 del 2022, prevedendo che i Commissari straordinari di Governo vengano nominati anche qualora la realizzazione o l'esercizio delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto si renda necessario a seguito di ricollocazione di unità galleggianti già realizzate e messe in esercizio. Alla lettera b), apporta modificazioni al comma 5 del citato articolo 5, nel senso di chiarire che, anche a seguito di ricollocazione, i soggetti interessati alla realizzazione o all'esercizio delle opere e delle connesse infrastrutture sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione al Commissario nominato dal Governo. Alla lettera c), integra inoltre il comma 14-bis del medesimo articolo 5 (in base al quale le disposizioni di cui al citato articolo 5 si applicano alle istanze anche qualora, in sede di autorizzazione, siano imposte prescrizioni o sopravvengano fattori tali da imporre modifiche sostanziali o localizzazioni alternative), prevedendo che tale disciplina trovi applicazione anche per le istanze aventi a oggetto la realizzazione o l'esercizio, a seguito di ricollocazione, delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto, comprese le relative infrastrutture connesse, anche se rivolte a un Commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria. Rileva che la Relazione che accompagna il provvedimento evidenzia che «tale previsione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico italiano, sostiene gli sforzi volti a diversificare le fonti di approvvigionamento di gas allo scopo di garantire la sicurezza energetica nazionale, conciliando tale esigenza con l'opportunità di trovare eventualmente – previa idonea progettazione delle future localizzazioni alternative – destinazioni di più lungo periodo per la collocazione di talune infrastrutture di rigassificazione».
  Richiama altresì la lettera d) del comma 3 che introduce il comma 14-ter nell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, con l'obiettivo di stabilire che, anche a seguito di eventuali rilocalizzazioni delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, possano permanere le strutture di collegamento alla rete nazionale dei gasdotti, con mantenimento a cura e spese del soggetto proponente. Il permanere delle infrastrutture garantisce il possibile utilizzo delle stesse per future e diverse attività nell'area, Pag. 155evitando un aggravio di costi per lo smantellamento.
  Osserva, infine, che il comma 4 dell'articolo 3 inserisce le opere e le infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione nell'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999). Ciò, segnala, affinché, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo, le opere in oggetto siano considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, e che il procedimento di valutazione di impatto ambientale venga effettuato nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 8-bis e dall'articolo 25 del medesimo decreto legislativo (per la parte disciplinante il cosiddetto «fast-track»).
  Ricorda poi che l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1194 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Beatriz COLOMBO (FDI), relatrice, esponendo in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo, fa presente che il testo è diviso in due Capi ed è composto di 23 articoli e 1 allegati. Il Capo I, contenente gli articoli da 1 a 20, reca interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e il Capo II (articoli da 21 a 23), le disposizioni finanziarie e finali.
  Illustra, quindi, brevemente gli articoli che investono profili di interesse della X Commissione mentre rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  Evidenzia, innanzitutto, che l'articolo 1, al comma 12 prevede che, nei territori individuati nell'allegato 1, l'ARERA, con propri provvedimenti, disciplini le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo fino a sei mesi dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel medesimo periodo o degli importi sospesi e non pagati, relativi a: energia elettrica, gas (inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti tramite reti canalizzate), acqua, rifiuti urbani. Con i medesimi provvedimenti, l'ARERA disciplina anche le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas, esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, così da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali.
  Rileva poi che l'articolo 9 riconosce, fino al 31 dicembre 2023, in favore delle imprese localizzate nel territorio dei comuni colpiti indicati nell'allegato 1 al decreto-legge l'accesso al Fondo di garanzia PMI a titolo gratuito, quindi, senza il pagamento di alcuna commissione, e secondo le percentuali di copertura massime previste dalla disciplina ordinaria (80 per cento per la garanzia diretta e 90 per cento per la riassicurazione), ulteriormente elevabili (fino al 90 per cento per la garanzia diretta e fino al 100 per cento per la riassicurazione) nell'ipotesi in cui vengano integrate le condizioni consentite dal «Quadro temporaneo europeo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina». Ricorda che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito presso il Mediocredito Pag. 156Centrale S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a garantire la liquidità delle PMI. Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive – e quindi senza costi di fideiussioni o polizze assicurative – sugli importi garantiti dal Fondo stesso. Il Fondo, in via ordinaria, garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad esempio, talune attività finanziarie e assicurative).
  Fa quindi presente che l'articolo 10, comma 1 – al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza – autorizza la concessione di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato di cui al Regolamento di esenzione per categoria GBER (UE) 651/2014. I contributi sono concessi da SIMEST, nel limite massimo di 300 milioni di euro, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato a SIMEST per la gestione del Fondo per la promozione integrata (comma 3), secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni (comma 2). Ricorda che i contributi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Pertanto, non sono considerati ai fini dell'applicazione dei limiti previsti dal TUIR per la deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative indistintamente riferibili ad attività o beni produttivi di proventi imputabili a reddito e non.
  Segnala che l'articolo 11 sospende, in favore di imprese e società aventi sede operativa nei territori di cui all'allegato 1, i seguenti termini: versamento diritto annuale dovuto alle camere di commercio, adempimenti contabili e societari, pagamento rate di mutui e finanziamenti e di contratti di locazione finanziaria, adempimenti amministrativi e relative sanzioni riguardanti atti e documenti delle camere di commercio. Prevede inoltre che gli eventi alluvionali siano considerati causa di forza maggiore per i debitori e che tutti i versamenti sospesi siano dovuti in un'unica soluzione alla ripresa dei termini.
  Sottolinea che l'articolo 17 – al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023 – dispone, al comma 1, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del turismo, di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione. La definizione dei criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e di erogazione delle risorse è demandata, dal comma 2, ad un decreto del Ministero del turismo da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia, entro 30 giorni, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il comma 3 dispone che agli oneri di cui all'articolo in esame, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021). Quanto alla dotazione Pag. 157finanziaria del fondo, ricorda che il comma 366 aveva per esso inizialmente stanziato 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro per l'anno 2024. Questa autorizzazione di spesa è stata successivamente rideterminata in virtù di una serie di interventi legislativi. Da ultimo, ai sensi della legge di bilancio 2023- 2025 (legge n. 197 del 2022), il Fondo, iscritto sul capitolo 2025/pg. 1/MITUR, reca una dotazione pari a 175.958.333 euro per l'anno 2023 e a 41,1 milioni per l'anno 2024.
  Richiama, infine, l'articolo 22, comma 1, che abroga le disposizioni contenute all'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023 volte a rideterminare la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 dovuto dai soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi. Osserva che per effetto di tale abrogazione, concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e ai quattro periodi di imposta precedenti anche gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 1038 Governo e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Silvio GIOVINE (FDI), relatore, rammenta che la Commissione Finanze ha esaminato, nei mesi scorsi, il disegno di legge contenente delega al Governo per la riforma fiscale (Atto Camera 1038), deliberato dal Consiglio dei ministri del 16 marzo 2023. A tale atto è stato abbinato l'Atto Camera 75, che riproduce integralmente il disegno di legge di delega per la riforma del sistema fiscale. Ricorda altresì che la riforma fiscale rientra tra le riforme di accompagnamento al PNRR.
  Espone, quindi, sinteticamente il testo del disegno di legge, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, evidenziando i profili di maggior interesse per la Commissione e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  Fa innanzitutto presente che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario.
  Evidenzia quindi che l'articolo 2 individua i principi generali cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, tra cui lo stimolo della crescita economica, la prevenzione, il contrasto e la riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale, la razionalizzazione e la semplificazione del sistema tributario e la revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i contribuenti.
  Sottolinea poi che l'articolo 3 reca i princìpi e criteri direttivi di delega per la riforma del sistema fiscale con riferimento agli aspetti sovranazionali del sistema tributario. Per quanto di interesse, si dispone, inter alia, la revisione della disciplina della residenza fiscale delle società ed una riforma del sistema di imposizione sul reddito orientata ad una maggiore competitività sul piano internazionale. Le modifiche al testo approvate in sede referente prevedono anche il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523, con l'introduzione di un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione, nonché la semplificazione del regime delle società estere controllate, mediante la revisione dei criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia.
  Ricorda che l'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi per la revisione dello statuto dei contribuenti.
  Rileva quindi che l'articolo 5 prevede la revisione e la graduale riduzione dell'Irpef, Pag. 158nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica.
  Osserva che per quanto riguarda il lavoro autonomo, si prevede, tra l'altro: la revisione delle modalità di versamento dell'imposta dovuta, per una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito, anche mediante l'eliminazione della disparità di trattamento tra l'acquisto in proprietà e l'acquisizione in locazione finanziaria degli immobili strumentali o ad uso promiscuo, nonché la riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti o professioni che si avvalgono dell'opera di dipendenti o collaboratori.
  Per quanto riguarda i redditi d'impresa, rileva che si prevede l'introduzione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria, che favorisca la tendenziale la neutralità tra i diversi sistemi di tassazione.
  Segnala poi che l'articolo 6 reca i princìpi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti. Si prevede, in particolare, la riduzione dell'aliquota IRES o, in alternativa, analoghi incentivi fiscali, nel caso in cui sia impiegata in investimenti qualificati, in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili, la semplificazione dell'allineamento tra valori civilistici e fiscali, l'introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societarie parziale, la revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi, il riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale.
  L'articolo 7 reca i princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'Iva prevedendo una ridefinizione dei presupposti dell'imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa europea, la revisione della disciplina delle operazioni esenti, la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote Iva, la revisione della disciplina della detrazione, la razionalizzazione della disciplina del gruppo Iva.
  Segnala altresì che l'articolo 8 stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti al graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e l'istituzione di una sovraimposta, determinata secondo le medesime regole dell'IRES.
  Evidenzia quindi l'articolo 9 che prevede ulteriori criteri e principi direttivi affinché con l'esercizio della delega si provveda a disciplinare i redditi delle imprese che accedono agli istituti disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, rivedere il regime delle società non operative, razionalizzare e semplificare i criteri di determinazione del reddito d'impresa, attraverso la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese, rivedere la fiscalità di vantaggio alle imprese nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno.
  L'articolo 10 specifica i princìpi e i criteri direttivi specifici relativi ai tributi indiretti diversi dall'Iva, quali l'imposta di registro e l'imposta di bollo. In particolare, si prevede di razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili, ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile nonché, con una modifica approvata in sede referente, il riordino delle tasse automobilistiche.
  Sottolinea che l'articolo 11 reca i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo è tenuto ad attenersi per la revisione della disciplina doganale, attraverso il riassetto del quadro normativo in materia doganale, il completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, il potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli, il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento e riscossione, nonché la revisione dell'istituto della controversia doganale.
  Evidenzia, in particolare, l'articolo 12 che reca i princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle impostePag. 159 sulla produzione e sui consumi. Si prevede la rimodulazione delle accise sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sul teleriscaldamento in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto, la promozione della produzione di energia elettrica e gas da rinnovabili, la rimodulazione della tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica per incentivare l'uso di quelli più compatibili con l'ambiente e la revisione delle agevolazioni catalogate come sussidi ambientalmente dannosi. Si prevede poi la semplificazione degli adempimenti relativi ai prodotti alcolici, la revisione dell'imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi, nonché l'introduzione del divieto di vendita a distanza di prodotti da inalazione senza combustione e prodotti contenenti nicotina per il suo assorbimento senza combustione o inalazione.
  L'articolo 13 reca i principi e i criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, con specifico riguardo, tra l'altro, alla tutela dei soggetti vulnerabili e alla prevenzione dei disturbi da gioco d'azzardo, alla dislocazione territoriale degli esercizi, ai requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti concessionari, alla crisi del rapporto concessorio, al riparto tra fonti per la disciplina dei tributi, dei singoli giochi e delle condizioni generali di gioco, al prelievo erariale sui singoli giochi, alla partecipazione degli enti locali alla pianificazione e all'autorizzazione dell'offerta fisica di gioco, alle regole di rilascio dei titoli abilitativi, alla disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi, alla qualificazione e alla responsabilità degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento. Si rinvia inoltre a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la definizione di un programma di contrasto al gioco illegale; si prevede, infine, l'accesso, da parte dei soggetti che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati, nonché la presentazione alla Camera di una relazione annuale del Ministro dell'economia e delle finanze sul settore del gioco pubblico.
  Fa poi presente che l'articolo 14 contiene principi e criteri direttivi concernenti relativi alla revisione generale degli adempimenti tributari aventi ad oggetto, per quanto di maggior interesse, la semplificazione degli obblighi dichiarativi e di versamento, anche tenendo conto dei periodi di riduzione dell'attività lavorativa (agosto e dicembre) e l'accesso ai servizi dell'amministrazione finanziaria. Sono inoltre individuati due principi concernenti specificamente il riordino della disciplina delle cauzioni in materia di accisa e la revisione delle procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco.
  Rileva che gli articoli da 15 a 17 recano i principi e criteri direttivi per la revisione dell'attività di accertamento, del sistema nazionale della riscossione e della disciplina e dell'organizzazione del contenzioso tributario.
  Ricorda che l'articolo 18 reca i principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio.
  Evidenzia, infine, che l'articolo 19 prevede la redazione di testi unici e la codificazione della materia tributaria mentre l'articolo 20 rinvia a ciascun decreto legislativo di attuazione della delega e alla relazione tecnica ad esso allegata l'individuazione degli effetti previsti sui saldi di finanza pubblica e l'indicazione delle eventuali coperture finanziarie.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 4 luglio 2023.

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e C. 101 Billi.

  Il Comitato si è riunito dalle 13.45 alle 13.45.