CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 luglio 2023
137.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 4 luglio 2023.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti «Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato» di Luigi Salvato, Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.15.

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Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti «Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato» di Danilo Ceccarelli, Viceprocuratore capo della Procura europea (EPPO).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.15 alle 10.35.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti «Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato» di Francesca Nanni, Procuratore generale presso la procura di Milano.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 10.45.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti «Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato» di Antonio Gialanella, Avvocato generale della Repubblica presso la corte d'appello di Napoli.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 11.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti «Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato» di Maurizio de Lucia, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del vice presidente Pietro PITTALIS.

  La seduta comincia alle 13.15.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Pietro PITTALIS, presidente, avverte che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 10 luglio e che la Commissione di merito ha pertanto richiesto di ricevere i pareri entro la giornata di domani.
  In sostituzione del relatore, onorevole Pellicini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo, composto da 20 articoli, divisi in 5 Titoli, a loro volta suddivisi in Capi, richiamandone sinteticamente i contenuti.
  Fa presente che il Titolo I (articoli da 1 a 4) contiene i principi generali e i tempi di esercizio della delega (articoli da 1 a 3) nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello (articolo 4). Il Titolo II (articoli da 5 a 13), concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in tre capi. Il Capo I concerne le imposte sui redditi, l'Iva e l'IRAP (articolo da 5 a 8).
  Nell'ambito del Capo I è inserito l'articolo 9 che reca disposizioni in materia di imposizione sui redditi, anche con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa. Rileva, ai fini dell'esame della Commissione Giustizia, il fatto che fissa principi e criteri direttivi con riferimento, tra gli altri, ai redditi delle imprese che accedono agli istituti disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (comma 1, lettera a)), nonché alle società «di comodo» (comma 1, lettera b)), per individuare le società senza impresa ai fini delle imposte sui redditi.
  Nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti inoltre ulteriori principi di delega che vengono in rilievo ai fini Pag. 42dell'esame della Commissione Giustizia: quello diretto a semplificare e razionalizzare la disciplina della liquidazione ordinaria (comma 1, lettera c-bis)); quello volto a rafforzare il processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici mediante la revisione del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni e la previsione della possibilità per i soggetti che adottano i princìpi contabili internazionali IAS/IFRS per il bilancio consolidato, della facoltà di applicarli anche al bilancio di esercizio, salve alcune eccezioni (comma 1, lettera c-ter)).
  Il Capo II (articolo 10-12) concerne tutte le altre imposte indirette.
  Il Capo III contiene solo l'articolo 13 che delega il Governo al riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici, con la finalità esplicita di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose. Tra i princìpi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, si evidenziano, tra gli altri, quelli riferiti: alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco d'azzardo e del gioco minorile (comma 1, lettera a)); al potenziamento del contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'offerta di gioco (comma 1, lettera d)); alla revisione della disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro evasione o elusione, nonché delle altre violazioni in materia, comprese quelle concernenti il rapporto concessorio e il riordino del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco a distanza (comma 1, lettera m)).
  Merita altresì un richiamo l'articolo 16, che detta i princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali. In tale contesto, la lettera a)), n. 8 prevede anche la revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione, prevedendola in presenza di dolo e, inoltre, nei soli casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle disposizioni adottate in attuazione del principio di salvaguardia del diritto di credito sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, con possibilità, in tali casi, di definizione abbreviata delle relative controversie e di pagamento in misura ridotta delle somme dovute. Ancora la lettera d) al n. 1, prevede di potenziare l'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso la riduzione dei tempi di avvio delle azioni cautelari ed esecutive.
  L'articolo 17 reca princìpi e criteri direttivi per la delega in materia di revisione della disciplina e dell'organizzazione dei processi tributari con particolare riguardo al rafforzamento agli istituti deflattivi del contenzioso, all'implementazione del processo di informatizzazione della giustizia tributaria nonché intervenendo su alcuni aspetti procedurali e organizzativi.
  Si evidenzia, al riguardo, la prevista ridefinizione dell'assetto territoriale delle corti di giustizia tributaria di primo grado e delle sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado, anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti, sulla base dell'estensione del territorio, dei carichi di lavoro e degli indici di sopravvenienza, del numero degli abitanti della circoscrizione, degli enti impositori e della riscossione (comma 1, lettera g)).
  Inoltre, si prevede una disciplina sulla mobilità dei magistrati, dei giudici tributari e del personale amministrativo interessati al riordino territoriale di cui alla precedente lettera g), in modo da assicurare la necessaria continuità dei servizi della giustizia tributaria presso le Corti di primo e secondo grado, alle quali sono devolute le competenze degli uffici accorpati o soppressi, assicurando al contempo ai magistrati e ai giudici tributari le medesime funzioni già esercitate presso le Corti di provenienza.
  Infine, di particolare interesse è l'articolo 18 che reca princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorioPag. 43 tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.
  Al comma 1, la lettera a) si riferisce agli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali e richiede al legislatore delegato una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzioni, in nome del principio di ne bis in idem. Inoltre, richiede la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario, adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti, anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale. Il terzo criterio riguarda la previsione di ridurre o escludere sanzioni, nel quadro di un regime di adempimento collaborativo, nel caso di volontaria adozione da parte del contribuente di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Le sanzioni potranno essere ridotte o escluse anche nel caso di preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale da parte di imprese le quali non possiedono i requisiti per aderire all'istituto dell'adempimento collaborativo.
  La lettera b) si riferisce alle sanzioni penali e indica due criteri direttivi riguardanti la necessità di dare rilievo all'eventuale sopraggiunta impossibilità, per il contribuente, di fare fronte al pagamento del tributo, per motivi a lui non imputabili ovvero delle definizioni raggiunte in sede amministrativa o giudiziale circa la valutazione della rilevanza del fatto ai fini penali.
  La lettera c), contiene quattro criteri direttivi relativamente alle sanzioni amministrative. Il numero 1) individua come criterio quello di migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, in modo da ridurne il carico e allinearlo agli standard di altri Paesi europei. Il numero 2) indica il criterio di assicurare l'effettiva applicazione delle sanzioni. Quest'ultima finalità viene esplicitamente collegata ad una revisione dell'istituto del ravvedimento, che comporti una graduazione della riduzione delle sanzioni che risulti coerente con quanto previsto al numero 1). Il numero 3), stabilisce che la maggiorazione delle sanzioni per recidiva sia inapplicabile prima della definizione del giudizio sulle precedenti violazioni. Inoltre, si prevede una revisione delle ipotesi stesse di recidiva.
  Il comma 2 prescrive il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sui consumi e sulla produzione disciplinato nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali, c.d. testo unico delle accise (decreto legislativo n. 504 del 1995).
  La lettera a) prefigura una razionalizzazione dei sistemi sanzionatori amministrativo e penale.
  La lettera b) delega il Governo ad introdurre l'illecito di «sottrazione», relativo all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati e, su prodotti fiscalmente equiparabili a essi (ma non su altri manufatti o prodotti). L'illecito si configura anche se la sottrazione viene solamente tentata ma non viene compiuta. Del resto, l'equiparazione del delitto tentato al delitto consumato è già prevista da uno dei riferimenti normativi che si trovano nella lettera b) del comma 2, ovvero nella legge n. 907 del 1942 (legge sul monopolio del sale dei tabacchi). Il mezzo e le modalità della sottrazione (o del tentativo di sottrazione) non rilevano. Le violazioni sui tabacchi lavorati saranno ricondotte al testo delle accise.
  La lettera b) numeri da 1 a 11, prevede, con riferimento alla nuova fattispecie di illecito, che siano determinate: le pene detentive, che vanno da un minimo di due anni ad un massimo di cinque, essendo tuttavia previste soglie di non punibilità, al fine di applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali, e riduzioni per i casi meno gravi; le circostanze aggravanti in linea con quelle previste dalla disciplina doganale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati; le fattispecie associative, le quali sono punibili con pene più severe le quali vanno da tre a otto anni di reclusione (coordinandola con l'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale);Pag. 44 la confisca delle cose che sono oggetto dell'illecito nonché di quelle che servirono o furono destinate a commetterlo; le confische del prezzo, del prodotto o del profitto del reato oppure, quando le prime sono impossibili, le confische di somme di denaro, beni o altre utilità al soggetto condannato, anche per interposta persona, per un valore equivalente; l'affidamento in custodia di beni sequestrati diversi dal denaro; le disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate.
  È previsto altresì un coordinamento tra la normativa da introdurre e l'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale che delinea i limiti di ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni e telecomunicazioni. La lettera e) del citato comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale consente le intercettazioni per i delitti di contrabbando.
  I suddetti princìpi e criteri direttivi relativi al nuovo illecito di sottrazione (compiuta o tentata) saranno applicati anche a prodotti diversi dal tabacco ma fiscalmente equiparabili ai prodotti da fumo tradizionali (per l'individuazione di tali prodotti equiparabili, il riferimento normativo è agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del testo unico). Se i prodotti alternativi non contengono nicotina, possono aversi sanzioni amministrative invece che penali.
  La lettera c) risponde all'esigenza di razionalizzare e sistematizzare il quadro giuridico complessivo delle disposizioni inerenti alla vendita dei tabacchi lavorati e dei prodotti diversi dal tabacco ma equiparabili ai prodotti da fumo tradizionali che avviene senza autorizzazione o all'acquisto da persone che non sono autorizzate alla vendita. Le violazioni sui tabacchi lavorati e sugli altri prodotti cui si riferisce lettera c) saranno ricondotte all'interno del testo unico delle accise.
  La lettera d) delega il Governo a introdurre, per i reati puniti con la pena detentiva non inferiore nel limite massimo a cinque anni, concernenti i tabacchi lavorati e i prodotti fiscalmente equiparabili ad essi la cosiddetta «confisca per sproporzione», prevista dal vigente articolo 240-bis del codice penale. Si tratta della confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.
  La lettera e) delega il Governo ad introdurre nella disciplina concernente i tabacchi lavorati la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati previsti dal testo unico delle accise. Ciò avverrà sotto forma di integrazione del decreto legislativo 231 del 2001, che reca la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. Saranno applicate sanzioni amministrative, che dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla tipologia di illecito. A titolo di esempio, la relazione illustrativa indica l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.
  Il comma 3 ha ad oggetto la revisione della disciplina sanzionatoria da applicare alle violazioni della normativa doganale. Ai sensi della lettera a), la revisione, innanzi tutto, dovrà coordinare la disciplina dell'illecito introdotta con il comma 2, lettera b), con la disciplina del contrabbando di tabacchi. Di conseguenza saranno comminabili contestualmente sia le sanzioni per inosservanza delle prescrizioni doganali, sia quelle riguardanti il mancato assolvimento dell'accisa, la quale in occasione di un'importazione irregolare diventa esigibile.
  Inoltre, in base alla lettera b), si prevede il riordino della disciplina sanzionatoria del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 per il contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, in relazione alle merci che entrano in Italia o ne escono, per adeguarle ai princìpi di effettività, proporzionalità e dissuasione indicatiPag. 45 dall'articolo 42 del Codice Doganale dell'Unione. Inoltre si prevede la razionalizzazione delle disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate.
  La lettera c) prescrive un riordino e una revisione della disciplina sanzionatoria in relazione al contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, avuto riguardo sia alle fattispecie illecite di natura penale che di natura amministrativa, con precipuo riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973. Con la revisione saranno introdotte soglie di punibilità, sanzioni minime o sanzioni proporzionali rispetto all'ammontare del tributo evaso ovvero alla gravità della condotta. Per il resto si tratterà di armonizzazione delle fattispecie illecite che sono oggetto delle sanzioni.
  La lettera d) riprende il tema della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche e ribadisce l'intenzione di intervenire mediante integrazione del decreto legislativo 231 del 2001, specificando la necessità di operare sull'articolo 25-sexiesdecies, comma 3, di quest'ultimo, che è dedicato al contrabbando e alle sanzioni per contrastarlo. Per effetto dell'integrazione, nelle ipotesi di mancato pagamento di diritti di confine dovuti il cui importo ammonti a più di centomila euro, alle sanzioni interdittive già previste (il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi) si aggiungeranno l'interdizione dall'esercizio delle attività e la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e commissioni funzionali alla commissione dell'illecito.
  L'articolo 19, reca i principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria mediante la redazione di testi unici, con l'obiettivo della codificazione della normativa fiscale. Il codice sarà articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, concernente la disciplina dei singoli tributi. Nella redazione della parte generale del codice, il Governo si atterrà tra gli altri i princìpi e criteri direttivi anche quello di previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo. La disciplina dell'obbligazione tributaria contiene principi e regole in merito a dichiarazione, accertamento e riscossione (lettera b)).
  Infine, l'articolo 20 contiene le disposizioni finanziarie.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

  Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del vicepresidente Pietro PITTALIS.

  La seduta comincia alle 13.20.

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari.
C. 823 Cafiero De Raho e C. 1004 Cerreto.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2023.

  Pietro PITTALIS, presidente, ricorda che nella giornata di martedì 27 giugno si sono concluse le audizioni programmate. Comunica che sono a disposizione sulle pagine del sito internet dedicate ai lavori della Commissione le memorie pervenute dal Colonnello De Franceschi, dal Professor Stefano Masini, dal dottor Aldo Natalini, dal dottor Vincenzo Pacileo, dal Professor Amarelli, dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa e Confartigianato.
  Avverte quindi che, come preannunciato nello scorso Ufficio di Presidenza, nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare e nella prossima riunione sarà Pag. 46definito il termine per la presentazione delle proposte emendative previa adozione del testo base.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili.
C. 566 Bisa, C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 935 Foti e C. 1022 D'Orso.
(Seguito dell'esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 316 Orfini).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2023.

  Pietro PITTALIS, presidente, ricorda che, come preannunciato nello scorso Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il gruppo del Partito democratico ha avanzato la richiesta di revocare l'abbinamento della proposta di legge C. 316 Orfini, che era avvenuto in conseguenza della deliberazione di abbinamento delle proposte di legge C. 246 Marrocco, C. 935 Foti e C. 1022 D'Orso.
  Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
  Comunica quindi che sono state presentate 37 proposte emendative (vedi allegato). Con riguardo ai profili di ammissibilità, ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al presidente il compito di dichiarare inammissibili le proposte emendative relative ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.
  Pertanto, ad avviso della presidenza sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: 01.01 Gianassi, che prevede l'approvazione, da parte del CIPESS, di un Piano nazionale di edilizia pubblica, avente ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente e la costruzione di nuovi alloggi, al fine precipuo di incrementare gli edifici di edilizia residenziale pubblica e promuovere la rigenerazione urbana; 8.09. Gianassi, che autorizza Cassa depositi e prestiti S.p.A. a erogare finanziamenti a regioni e comuni per l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica e disciplina le modalità di ammortamento del finanziamento; 8.010. Gianassi che prevede l'approvazione, mediante decreto ministeriale, di procedure di alienazione di immobili di titolarità di comuni, enti pubblici e IACP, al fine di incrementare, con le risorse derivanti dalla dismissione, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 8.013. Gianassi, che dispone la proroga per gli anni 2024 e 2025 dei termini previsti dal decreto-legge n. 73 del 2021 per accedere ai finanziamenti agevolati per l'acquisto della casa di abitazione.
  Fa presente che, ove i gruppi ne facciano richiesta, la presidenza è disponibile a fissare il termine per la proposizione dei ricorsi ai fini del riesame delle inammissibilità per le ore 17 di oggi.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) nel prendere atto della declaratoria di inammissibilità illustrata dalla presidenza, manifesta la volontà del suo gruppo di avvalersi della facoltà di presentare ricorso.
  Rammenta inoltre come la relatrice stessa abbia chiarito che la ratio del testo base è proprio quella di costruire una tutela più efficace rispetto ai fenomeni illeciti contro la proprietà e il possesso di immobili e sottolinea che per tale ragione le proposte emendative presentate dal gruppo al provvedimento in esame – che afferiscono al tema complessivo della casa – sono volte all'allargamento del campo d'azione a tutela dell'abitazione.
  Rammenta, inoltre, come il Partito Democratico da tempo solleciti l'Esecutivo a intraprendere azioni incisive sul tema e considera le proposte emendative in discussione complementari rispetto all'intervento sollecitato dal provvedimento.
  Sottolinea, inoltre, come il suo gruppo ritenga che occorra un intervento che affronti in modo globale un fenomeno di particolare complessità politica, economica e sociale, in quanto ogni azione circoscritta rischia di non cogliere la grande esigenza presente nel Paese che merita invece attenzione del Parlamento e del Governo.Pag. 47
  Da ultimo, intende rilevare come il problema della casa risulti adesso aggravato dall'inaspettato e vertiginoso aumento delle rate dei mutui a tasso variabile, che costituisce una grave minaccia per la tenuta dei conti dei nuclei familiari in un Paese di piccoli proprietari che investono i propri risparmi nell'acquisto della prima casa.

  Valentina D'ORSO (M5S) ringrazia il collega Gianassi che, con il suo gruppo, ha tentato di integrare il testo del provvedimento in esame presentando delle proposte emendative a tutela dei soggetti deboli e per introdurre interventi volti a prevenire i fenomeni illeciti in esame.
  Per tale ragione, chiede di poter sottoscrivere le proposte emendative Braga 01.02 e Gianassi 8.011.

  Pietro PITTALIS, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.
C. 30 Brambilla, C. 468 Dori e C. 842 Rizzetto

COMITATO DEI NOVE

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.
C. 887-342-1026-A