CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 luglio 2023
137.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 31

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 13.05.

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere.
C. 1135, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Augusta MONTARULI (FDI), relatrice, fa presente che il Comitato avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla II Commissione, della proposta di legge C. 1135, approvata in prima lettura dal Senato, recante «Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere».
  Evidenzia che l'articolo unico del progetto di legge apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 106 del 2006, relativo all'organizzazione degli uffici del pubblico ministero, al fine di rendere più stringente il cosiddetto «codice rosso», vale a dire Pag. 32l'obbligo del pubblico ministero, nel caso di delitti di violenza domestica o di genere, di assumere informazioni dalla persona offesa nel termine di tre giorni dall'acquisizione della notizia di reato (obbligo previsto dall'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale).
  Sottolinea, in particolare, che il comma 1, lettera a) del testo licenziato dal Senato interviene sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 106 del 2006, in materia di titolarità dell'azione penale, prevedendo che, nel caso in cui il pubblico ministero assegnatario delle indagini non proceda nel termine dei tre giorni all'ascolto della persona offesa, il procuratore della Repubblica possa revocargli l'assegnazione del procedimento, procedendo direttamente, o attraverso l'assegnazione ad un altro magistrato dell'ufficio, all'assunzione di informazioni dalla persona offesa, salvo che non emerga la necessità di tutelare i minori o la riservatezza delle indagini.
  Evidenzia poi che il comma 1, lettera b), interviene sull'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, che disciplina l'attività di vigilanza del procuratore generale presso la Corte di appello, prevedendo che il procuratore generale debba acquisire con cadenza trimestrale dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine fissato dall'articolo 362, comma 1-ter c.p.p. e inviare al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che l'intervento normativo è riconducibile alla materia «giurisdizione e norme processuali» di competenza legislativa esclusiva dello Stato in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Formula una proposta di parere favorevole.

  Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
Testo unificato C. 536 e abb.
(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente che il Comitato è chiamato a esaminare ai fini del parere alle Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali, il testo unificato delle proposte di legge C. 536 e abbinate, recante «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo», come risultante dalle proposte emendative approvate. Il testo in esame è composto da 4 articoli, il primo dei quali, costituito da un unico comma, modifica la legge 29 maggio 2017, n. 71, che prevede disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
  In particolare, segnala che il comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 1 della citata legge n. 71 del 2017, in primo luogo (al numero 1)) sostituendo il comma 1 al fine di modificarne l'ambito di applicazione per includervi anche il bullismo, oltre che il cyberbullismo; è inoltre inserito un inciso volto ad indicare che nel contrasto di tali fenomeni saranno privilegiate le azioni di carattere formativo ed educativo. Rispetto al testo vigente della legge è inoltre previsto che l'attuazione degli interventi avvenga, oltre che nelle istituzioni scolastiche, anche nell'ambito delle realtà degli enti locali, sportive e del terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali e in capo ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombono gli obblighi di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso. Al medesimo articolo 1 della legge n. 71 del 2017 è aggiunto (con il numero 2) della lettera a)) un nuovo comma che reca la definizione di bullismo come aggressione o molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di Pag. 33minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni anche per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, genere, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima. La successiva lettera b) interviene sulla disciplina del piano di azione integrato di cui all'articolo 3 della legge n. 71 del 2017. In particolare si dispone che il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo: sia costituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, e non con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (come attualmente previsto), di concerto con il Ministro delegato per le politiche della famiglia; sia competente anche in materia di bullismo e che abbia tra i suoi componenti anche esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro delegato per le politiche della famiglia; collabori con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale (di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92, recante introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica).
  Evidenzia quindi che il tavolo tecnico, convocato regolarmente a cadenza semestrale e presieduto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, è chiamato a redigere, entro centottanta giorni dal suo insediamento (in luogo dei sessanta previsti dal testo vigente), un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. Come già previsto dal testo vigente, tale piano stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole. Con l'intervento modificativo recato dal testo in esame, si prevede che la richiamata sinergia si estenda anche agli enti locali, sportivi e del terzo settore.
  Fa quindi presente che, nell'ambito del piano, il Ministro delegato per le politiche della famiglia (e non la Presidenza del Consiglio dei ministri, come previsto nel testo vigente) in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Con la modifica introdotta dal testo al nostro esame, le campagne informative sono volte anche alla diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale. Viene inoltre incrementata a partire dal 2023 l'autorizzazione di spesa, che passa dagli attuali 50.000 a 150.000 euro annui.
  La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del testo modifica in più punti l'articolo 4 della legge n. 71 del 2017, prevedendo, tra l'altro, che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento ministeriali, adotti un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisca un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore. Gli stessi codici interni devono recepire le linee di orientamento ministeriali anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
  Segnala che la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 del testo in esame inserisce nella legge n. 71 del 2017 un nuovo articolo 4-bis dedicato al servizio di sostegno psicologico agli studenti e al servizio di coordinamento pedagogico. Più in dettaglio, si prevede che per l'attuazione delle finalità della legge 71 del 2017, le regioni possono adottare iniziative affinché tali servizi siano forniti alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici Pag. 34regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, la lettera d) prevede: un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie; un servizio di coordinamento pedagogico, nei limiti delle previsioni di legge, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo.
  La lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 del testo modifica l'articolo 5 della legge n. 71 del 2017, dedicato all'informativa alle famiglie, alle sanzioni in ambito scolastico e ai progetti di sostegno e di recupero. In particolare, in base al nuovo comma 1, salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgono a qualsiasi titolo studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale. Il dirigente scolastico è tenuto ad informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, cosiddetta legge minorile, recante istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni). Si tratta delle «misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere», consistenti nell'affidamento del minore al servizio sociale minorile oppure nel collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico-psico-pedagogico.
  Evidenzia che l'articolo 2 del testo in esame modifica il citato regio decreto-legge n. 1404 del 1934. In particolare, tramite la riformulazione dell'articolo 25 sono apportate alcune modifiche alla disciplina delle misure coercitive di intervento non penale nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile (lettera a) del comma 1). In primo luogo, la riforma interviene sulle diverse ipotesi che consentono l'adozione delle misure rieducative del minore aggiungendo alla «irregolarità per condotta e per carattere» del minore, anche il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. Diverse modifiche attengono altresì al procedimento per l'adozione delle misure. Con la riforma, il pubblico ministero è l'unico soggetto che può riferire al tribunale sulla base delle segnalazioni ricevute da chiunque, dopo aver assunto le necessarie informazioni. L'organo competente all'adozione delle misure è il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (nuovo comma 1 dell'articolo 25). Quest'ultimo dovrà però previamente sentire il minore stesso, i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale. La novità più rilevante della riforma consiste nella previsione di un intervento preliminare rispetto alle suddette misure. Tale intervento consiste nell'attivazione di un percorso di mediazione, oppure nello svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, che può essere disposto dal tribunale con decreto. In tale decreto dovranno essere esplicitati gli obiettivi e la durata dell'intervento, che può prevedere lo svolgimento di attività di volontariato sociale nonché la partecipazione a laboratori teatrali, di scrittura creativa, a corsi di musica, ad attività sportive e artistiche e a tutte quelle attività idonee a Pag. 35sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente (nuovo comma 2 dell'articolo 25). La determinazione del contenuto del progetto educativo è rimessa invece ai servizi sociali territoriali coinvolgendo, salvo che ciò sia assolutamente impossibile, i genitori o l'esercente della responsabilità genitoriale. Il progetto di intervento educativo può prevedere la partecipazione del nucleo familiare del minore, tramite un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale (nuovo comma 3 dell'articolo 25). A conclusione del progetto, (come previsto dal nuovo comma 4 dell'articolo 25) il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, sulla base della relazione predisposta dai servizi sociali, e sentito il minorenne, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale adotta un ulteriore decreto motivato optando tra quattro diverse soluzioni: conclusione del procedimento; continuazione del progetto o adozione di un progetto diverso in relazione alle mutate esigenze educative del minore; affidamento del minore ai servizi sociali; collocamento del minore in una comunità, da utilizzare come extrema ratio, cioè quando tutte le altre possibilità appaiano inadeguate.
  Rileva che la riforma conferma le disposizioni vigenti circa il procedimento in camera di consiglio e il regime delle spese ma aggiunge che ogni provvedimento deve essere preso previo ascolto del minore (anche infradodicenne, se capace di discernimento), dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. La riforma consente l'assistenza del difensore (nuovo comma 5 dell'articolo 25).
  Le ulteriori disposizioni dell'articolo 4 (lettere da b) a e)) modificano altre norme della cosiddetta legge minorile, coordinandone il contenuto con il nuovo testo dell'articolo 25. In particolare le citate disposizioni modificano: l'articolo 26, il quale prevede la possibilità dell'applicazione della misura dell'affidamento del minore ai servizi sociali, anche quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'articolo 333 del codice civile (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli). Il riferimento alla misura dell'affidamento ai servizi sociali è sostituito dal testo in esame dalla possibilità alternativa del Tribunale di disporre l'affidamento stesso (nuovo numero 3) oppure il progetto educativo di cui ai commi 1-3 del nuovo articolo 25; l'articolo 27, il quale contiene le prescrizioni in caso di adozione della misura dell'affidamento ai servizi sociali. La modifica consiste nel mero aggiornamento del riferimento normativo della misura (ora contenuta all'articolo 25, comma 4, n. 3); l'articolo 28, che contiene gli obblighi di comunicazione al tribunale dei minori da parte del direttore dell'istituto ove il minore è collocato, in applicazione della misura, attualmente prevista, del collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico psicopedagogico; la modifica sostituisce il riferimento alla misura del collocamento in comunità e modifica di conseguenza la rubrica dell'articolo; l'articolo 29, che attiene alle modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure amministrative del tribunale dei minori, aggiornandone i riferimenti normativi con quelli introdotti dalla riforma in esame.
  Fa presente che l'articolo 3 del testo in esame prevede una delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Nel dettaglio, il comma 1 dispone che, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, il Governo sia delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti a: a) promuovere iniziative tese a prevedere un servizio di sostegno psicologico agli studenti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; b) apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), prevedendoPag. 36 nell'ambito dei diritti e doveri dello studente l'impegno della scuola a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza e integrando la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità con la previsione dell'espressa indicazione di tutte le attività di formazione, curriculari ed extracurriculari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie; c) predisporre piattaforme di formazione e di monitoraggio destinate alle scuole, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, nonché moduli di formazione specifici, anche relativi all'educazione all'intelligenza emotiva; d) prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico «Emergenza infanzia 114», accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime o ai loro congiunti un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica; e) prevedere che l'Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; f) prevedere la prosecuzione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 250, della legge n. 205 del 2017, con la possibilità di estendere gli interventi ivi previsti, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, nei confronti sia di soggetti già destinatari degli interventi medesimi sia di altri soggetti che, pur senza allontanamento dalla famiglia di origine, siano stati presi in carico dai servizi sociali con provvedimenti di tutela e socioassistenziali; g) prevedere che i contratti degli utenti con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica richiamino espressamente le disposizioni di cui all'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete nonché le avvertenze a tutela dei minori previste dal Regolamento (UE) 2022/2065; h) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione; i) stanziare le necessarie risorse finanziarie, anche attraverso l'istituzione di uno specifico Fondo.
  I commi da 2 a 5 disciplinano il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi. Essi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito (comma 2). Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato (comma 3). In attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 196 del 2009, qualora i decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione nell'ambito dei medesimi decreti, questi ultimi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse (comma 4). Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti possono essere adottati, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi, uno o più decreti integrativi o correttivi (comma 5).
  L'articolo 4 del testo in esame reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che le disposizioni del testo in esame riguardano in misura prevalente interventi di carattere formativo ed educativo, riconducibili in gran parte alla materia dell'istruzione che – limitatamente alle norme generali – è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione. Segnalo che, al di fuori delle norme generali, l'istruzione è materia di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma, Pag. 37della Costituzione), fatta salva la materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
  Segnala inoltre che le disposizioni del testo in esame riguardano in misura prevalente anche la materia dell'ordinamento civile, anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale in base a quanto disposto dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole.

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.
Emendamenti C. 107 e abbinate.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, l'esame degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 107 e abbinate, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

  Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto ritiene possibile esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Emendamenti C. 1134 e abbinate.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Luca SBARDELLA, presidente, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1134, approvato dal Senato, recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. In sostituzione del relatore, onorevole Michelotti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.15.