CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 giugno 2023
136.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 29

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 29 giugno 2023.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Gruppo europeo di cooperazione territoriale tra il comune di Gorizia e le città slovene di Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba (GECT GO/EZTS GO), nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 29 giugno 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio.
COM(2023) 234 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Antonio GIORDANO (FDI), relatore, rileva preliminarmente che la proposta di direttiva in esame intende introdurre un quadro giuridico organico dell'UE in materia di lotta contro la corruzione, vincolando gli Stati membri all'adozione di un complesso di disposizioni relative a tre profili: l'armonizzazione minima di un'ampia serie di fattispecie di reato riconducibili al fenomeno corruttivo; le misure per la prevenzione della corruzione e gli strumenti per rafforzare la cooperazione nelle relative attività di contrasto.
  Come precisato dal preambolo della direttiva, poiché essa detta una cornice legislativa minima, gli Stati membri rimangono liberi di adottare o mantenere norme di diritto penale più severe in materia di corruzione.
  Fa presente che la Commissione europea motiva un intervento normativo così articolato e delicato rilevando, per un verso, che il quadro normativo europeo in materia è attualmente frammentato e parziale, essendo riconducibile ad atti che riguardano specifici aspetti del fenomeno, quali la corruzione nel settore privato, quella dei funzionari UE, la tutela del bilancio europeo contro le frodi, il riciclaggio.
  Ad avviso dell'Esecutivo europeo, occorre dunque adottare un nuovo strumento che tenga conto in particolare della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), che costituisce il più esaustivo strumento giuridico internazionale in questo campo e include norme concernenti sia il profilo della prevenzione che quello della repressione.
  Per altro verso, la Commissione ritiene la lotta contro la corruzione essenziale sia per salvaguardare i valori dell'Unione europea e l'efficacia delle politiche dell'UE, sia per conservare lo Stato di diritto e la fiducia nelle istituzioni pubbliche.
  Sottolinea, in particolare, che la corruzione ostacola la crescita economica sostenibile, sottrae risorse agli impieghi produttivi, indebolisce l'efficienza della spesa pubblica e aggrava le sperequazioni sociali, intralcia l'efficace e regolare funzionamento del mercato unico, provoca incertezza nelle attività economiche e scoraggia gli investimenti.
  La proposta punta a eliminare l'eccessiva frammentazione, unire in un solo atto la corruzione nei settori pubblico e privato e superare il limite di interventi di lotta alla corruzione costituito dalla focalizzazione sulla sola concussione. Il nuovo testo andrebbe così a modificare la decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla corruzione nel settore privato (recepita in Italia con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38) e la direttiva 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.
  Evidenzia che la Commissione si propone di riunire i diversi strumenti legislativi connessi alla lotta alla corruzione in un unico atto che porti all'armonizzazione dei reati quali corruzione, concussione, appropriazione indebita, traffico di influenza, abuso di ufficio, arricchimento illecito e ostacolo alla giustizia, arrivando a includere nell'atto Ue tutti i reati previsti dalla richiamata Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003, in vigore sul piano internazionale dal 14 dicembre 2005 (nota come Convenzione di Mérida, ratificata dal nostro Paese ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116).
  Inoltre, la Commissione europea e l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno adottato il 3 maggio scorso una dichiarazione congiunta nella quale si sottolinea la necessità di istituire un apposito regime di sanzioni nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (JOIN(2023) 12 final).
  Nella documentazione predisposta dagli Uffici, alla quale rinvia, si riportano anche alcune stime operate dalla Commissione e da altri soggetti in merito ai costi del fenomeno corruttivo per l'Unione europea.
  In relazione ai contenuti della proposta di direttiva, sottolinea anzitutto che l'ambito soggettivo di applicazione della direttiva è quanto mai ampio incentrandosi sulla nozione di «funzionario pubblico». Questa include le figure, definite a loro volta in dettaglio, di funzionario dell'Unione, di funzionario nazionale, di uno Stato membro o Pag. 31paese terzo, e di «funzionario di alto livello» nonché «qualsiasi altra persona a cui siano state assegnate e che eserciti funzioni di pubblico servizio» negli Stati membri o in Paesi terzi, per un'organizzazione internazionale o per un organo giurisdizionale internazionale.
  Per quanto attiene alla definizione di «funzionario nazionale», essa include «qualsiasi persona che eserciti una funzione esecutiva, amministrativa o giurisdizionale a livello nazionale, regionale o locale, nominata o eletta, in via permanente o temporanea, retribuita o non retribuita, indipendentemente dalla sua anzianità, incluso chiunque eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, regionale o locale».
  Il concetto di «funzionario di alto livello» – applicabile in relazione alle disposizioni concernenti le circostanze aggravanti e le misure preventive – include a sua volta i Capi di Stato, i Capi di Governo centrale e regionale, i membri del Governo centrale e regionale, nonché altre persone di nomina politica che ricoprono cariche pubbliche di alto livello, quali Viceministri, Sottosegretari di Stato, Capi e membri di gabinetto di un Ministro e alti funzionari politici, membri di Camere parlamentari, membri dei più alti organi giurisdizionali, quali le Corti costituzionali e supreme, e membri delle istituzioni superiori di controllo.
  Gli articoli da 3 a 6 contengono norme essenzialmente volte alla prevenzione della corruzione. In particolare, si obbligano gli Stati membri a disporre di misure adeguate, come campagne di informazione e sensibilizzazione, e programmi di ricerca e istruzione.
  Ricorda che è prevista altresì l'adozione del massimo livello di trasparenza e responsabilità nella pubblica amministrazione e nel processo decisionale pubblico, di strumenti quali il libero accesso alle informazioni di interesse pubblico, la dichiarazione e gestione di conflitti di interesse, la dichiarazione e la verifica della situazione patrimoniale dei funzionari pubblici, nonché norme efficaci che disciplinino l'interazione tra il settore privato e il settore pubblico.
  L'articolo 4 impone agli Stati membri di dotarsi o di disporre di organismi indipendenti specializzati nella prevenzione e nella repressione della corruzione, come la nostra Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Questi organismi devono essere indipendenti, disporre di sufficienti risorse umane, finanziarie, e tecniche, nonché di poteri necessari per esercitare le proprie mansioni.
  L'articolo 5 obbliga gli Stati membri a adottare le misure necessarie affinché alle autorità nazionali responsabili dell'accertamento, dell'indagine, del perseguimento o del giudizio in relazione ai reati contemplati dalla direttiva sia garantita la costante disponibilità di personale qualificato in numero sufficiente e delle risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche.
  L'articolo 6 impone agli Stati membri di offrire una specifica formazione anticorruzione alle autorità competenti e al loro personale, nonché di assicurare risorse adeguate a tale scopo. Contiene inoltre obblighi concernenti la formazione pertinente per i funzionari pubblici.
  Rileva che la parte sicuramente più delicata della proposta è quella di cui agli articoli da 7 a 14 che definiscono, rispettivamente, le fattispecie di corruzione nel settore pubblico e in quello privato, di appropriazione indebita, di traffico di influenze, di abuso di ufficio, di intralcio alla giustizia, di arricchimento mediante reato di corruzione, di istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo correlate ai reati sopra richiamati, imponendo agli Stati membri di prendere le misure necessarie affinché tali condotte, ove intenzionali, siano punibili come reati. La Commissione europea propone dunque norme minime relative non soltanto al reato di corruzione in senso stretto ma anche a condotte riconducibili lato sensu al fenomeno corruttivo.
  Osserva sin d'ora che la previsione di una così ampia congerie di reati risulta, alla luce delle norme dei trattati, uno degli aspetti di maggiore criticità che dovranno certamente essere approfonditi nel corso dell'esame da parte della Commissione.Pag. 32
  L'articolo 15 impone agli Stati membri di applicare per tutti i reati previsti dalla direttiva sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
  Nello specifico si prevede, in caso di corruzione nel settore pubblico e d'intralcio alla giustizia, una pena detentiva massima non inferiore ai sei anni.
  Per i casi di corruzione nel settore privato, appropriazione indebita, traffico di influenze, e abuso d'ufficio è prevista una pena detentiva massima non inferiore a cinque anni, mentre per l'arricchimento mediante reato di corruzione è prevista una pena detentiva massima non inferiore ai quattro anni.
  Infine, fatte salve le prescrizioni sull'obbligo di quantificazione della sanzione penale, l'articolo 15 impone agli Stati membri di prevedere le misure necessarie affinché le persone fisiche condannate per avere commesso uno dei reati contemplati dalla nuova direttiva possano essere destinatarie di sanzioni o misure non necessariamente di natura penale, imposte da un'autorità competente, tra le quali sanzioni pecuniarie; la destituzione, la sospensione o il trasferimento dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici; l'interdizione dall'esercizio di una funzione di pubblico servizio; l'interdizione dall'esercizio di funzioni presso una persona giuridica di proprietà, in tutto o in parte, dello Stato membro; l'interdizione dall'esercizio delle attività commerciali nel cui ambito è stato commesso il reato; la privazione del diritto di eleggibilità, proporzionata alla gravità del reato commesso; l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni.
  Gli articoli 16 e 17 disciplinano rispettivamente la responsabilità delle persone giuridiche e le relative sanzioni applicabili. In particolare, gli Stati membri devono prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in caso di reati, previsti dalla proposta in esame, commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che detenga posizioni dirigenziali in seno all'ente o da altra persona sottoposta al controllo o alla supervisione di quest'ultimo. La responsabilità di una persona giuridica non preclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che sono autor istigatori, o complici di uno dei reati previsti dalla direttiva.
  L'articolo 18 detta l'elenco delle circostanze aggravanti e attenuanti, mentre l'articolo 19 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché i privilegi o le immunità dalle indagini e dall'azione penale concessi ai funzionari nazionali per i reati di cui al nuovo possano essere revocati secondo un processo obiettivo, imparziale, efficace e trasparente prestabilito per legge, basato su criteri chiari, che si concluda in tempi ragionevoli.
  L'articolo 20 impone a ciascuno Stato membro di stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui alla proposta di direttiva in esame nei casi in cui: il reato sia commesso, anche solo parzialmente, sul suo territorio; l'autore del reato sia suo cittadino o risieda abitualmente sul suo territorio; il reato sia stato commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita sul suo territorio.
  L'articolo 21 stabilisce disposizioni relative ai termini di prescrizione, i quali devono essere tali da consentire alle autorità competenti tempi sufficienti allo svolgimento efficace delle indagini, dell'azione penale, del processo e del giudizio a seguito della commissione del reato. I termini sono stabiliti in una durata minima compresa tra otto e quindici anni dal momento in cui è stato commesso il fatto, a seconda della gravità del reato.
  In particolare il termine non può essere inferiore a 15 anni per i reati di corruzione e intralcio alla giustizia; 10 anni per appropriazione indebita, traffico di influenze e abuso di ufficio; 8 anni per l'arricchimento mediante reato di corruzione e per le condotte di istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo correlate ai reati sopra richiamati.
  Gli stessi termini di prescrizione sopra richiamati devono trovare applicazione, per le rispettive fattispecie di reato, ai fini della esecuzione della pena detentiva a seguito di una condanna definitiva.Pag. 33
  Per quanto riguarda il rispetto dei princìpi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, segnala che la base giuridica consiste negli articoli 83, paragrafi 1 e 2, e nell'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'UE.
  L'articolo 83, paragrafo 1, include la corruzione tra i reati che presentano una dimensione transnazionale, per i quali Parlamento europeo e Consiglio possono stabilire norme minime relative alla definizione delle fattispecie e delle relative sanzioni, adottando direttive secondo la procedura legislativa ordinaria.
  Il paragrafo 2 dell'articolo 83 afferma la competenza dell'UE a stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni anche nei settori di intervento dell'UE oggetto di misure di armonizzazione, se ciò si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in tali settori.
  L'articolo 82, paragrafo 2, lettera d) del TFUE costituisce invece la base giuridica per misure volte a favorire la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione a procedimenti penali e all'esecuzione delle decisioni, come l'adozione di norme comuni concernenti la giurisdizione in questioni penali.
  Fa presente che la relazione illustrativa riporta altresì che nella fase di studio e preparazione della proposta in esame, la Commissione ha, tra le altre cose, inviato agli Stati membri un questionario per condividere le proprie norme giuridiche nazionali riguardanti i reati riconducibili alla corruzione secondo la definizione dell'UNCAC nonché la durata massima delle pene detentive per tali reati e i termini di prescrizione vigenti.
  Ritiene che, da un lato, è infatti corretta l'osservazione della Commissione europea secondo la quale, a causa della dimensione transazionale della corruzione, un'iniziativa a livello europeo si configuri come più efficace ed efficiente e costituisca un valore aggiunto rispetto a possibili interventi individuali degli Stati membri. Armonizzando ulteriormente il diritto penale degli Stati membri, si rafforza certamente la capacità per intraprendere azioni penali transfrontaliere e perseguire effettivamente i reati.
  Questo argomento postula tuttavia che le fattispecie perseguite siano appunto di natura transfrontaliera, come recita il richiamato articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, caratteristica che non sembra sussistere strutturalmente in alcuni dei reati disciplinati dalla nuova direttiva.
  Per quanto riguarda, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, l'Esecutivo europeo si limita a rilevare che la nuova direttiva disciplina quanto necessario per prevenire e combattere in maniera efficiente la corruzione e adempiere gli obblighi e le norme internazionali.
  Fa presente che, in ogni caso, l'impatto prodotto sugli Stati membri dalle misure proposte, in termini di risorse necessarie e di adattamenti dei quadri nazionali, sarebbe minore dei benefici che deriverebbero dal rafforzamento degli Stati membri nel contrasto alla corruzione mediante il diritto penale, anche grazie a una migliore cooperazione tra autorità competenti nei casi di corruzione transfrontaliera.
  Segnala che, nel corso dell'esame della proposta sarebbe necessario, a suo parere, verificare con l'ausilio del Governo, se tali affermazioni risultino fondate alla luce dell'impatto ordinamentale delle previsioni della proposta in relazione non solo ai reati ed alle sanzioni ma anche agli strumenti per la prevenzione della corruzione.
  Richiama i punti critici della proposta di direttiva, evidenziando come in primo luogo la definizione delle figure di reato appaia piuttosto generica ed investa anche condotta che non appaiono riconducibili alla dimensione transnazionale, così come prevede, per contro la lettera del richiamato articolo 83, paragrafo 1, del TFUE. In secondo luogo, parimenti generica appare la definizione di «funzionario pubblico».
  Questi due profili rinviano ad una questione di fondo, legato alla correttezza stessa della base giuridica, da cui dipende la valutazione della conformità della proposta al principio di sussidiarietà. Paventa il rischioPag. 34 che il richiamo, generico ed indifferenziato, all'attuazione di una convenzione internazionale quale l'UNAC, comporti un ampliamento indebito dei poteri dell'Unione europea al di fuori del rispetto del principio di attribuzione in base al quale per il quale l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che sono previste nei Trattati (art. 5 del TUE), configurandosi come un precedente pericoloso.
  Fa inoltre presente che l'attuale quadro delle legislazioni nazionali in materia di lotta ai fenomeni corruttivi presenta numerosi elementi di diversificazione, legati alla diversa rilevanza di queste condotte criminali nei diversi Stati membri che potrebbero essere completamente annullati da una normazione definita a livello europeo, perdendo in adeguatezza ed efficacia.
  Invita i colleghi ad un approfondimento delle questioni legate alla proposta di direttiva, annunciando il suo orientamento a proporre la presentazione di un parere motivato in esito ad un breve ciclo di audizioni, che coinvolga i rappresentanti del Governo, l'ANAC ed alcuni esperti della materia e che consenta di valutare puntualmente i richiamati profili di criticità.

  Isabella DE MONTE (A-IV-RE) fa presente che la proposta di direttiva che permangono molte diversità nella configurazione delle condotte afferenti ai processi corruttivi che necessitano dell'apporto di esperti della materia.

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, il Presidente rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 14.15.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004.
COM(2023) 217 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, on. Candiani, impossibilitato a prendere parte ai lavori, evidenzia che la proposta di regolamento in esame è volta a rivedere la normativa vigente in materia di detergenti e tensioattivi per detergenti ai fini della loro libera circolazione nel mercato dell'Unione europea. Anche questa iniziativa della Commissione europea risponde ai princìpi generali del Green Deal, e si prefigge due obiettivi principali: rafforzare la tutela della salute e dell'ambiente, e garantire un migliore funzionamento del mercato unico dei detergenti.
  Si tratta di un intervento di particolare rilevanza tenuto conto che il settore dei detergenti rappresenta un comparto importante dell'industria chimica europea ed italiana. In base ai dati aggiornati al 2019 il settore ha costituito circa il 4,2 per cento dell'industria chimica europea complessivo e il 5,3 per cento di quella italiana in termini di valore della produzione. La produzione complessiva per il mercato, compresi sia i prodotti di consumo che quelli professionali, coinvolge circa 700 impianti in tutta Europa.
  Per quanto attiene al contenuto della proposta, richiama le principali previsioni, rimandando una illustrazione più dettagliata del provvedimento alla documentazione predisposta dagli Uffici.
  La proposta conferma anzitutto che detergenti e tensioattivi possono essere distribuiti nel mercato interno solo se conformi alle prescrizioni della normativa europea, mantenendo inalterate le limitazioni del tenore di fosfati e altri composti del fosforo nei detergenti per bucato e per lavastoviglie destinati ai consumatori. Conferma inoltre che i tensioattivi debbono soddisfare criteri di completa biodegradabilità per poter essere immessi sul mercato, sia da soli che nei detergenti.
  La proposta introduce invece nuovi requisiti di sicurezza per i microrganismi contenuti nei detergenti che, anche per la loro capacità di persistere e moltiplicarsi in ambienti diversi, possono essere fonte di Pag. 35rischi differenti da quelli collegati all'impiego di sostanze chimiche. Essi dovrebbero essere autorizzati per l'uso nei detergenti solo se chiaramente identificati e accertato che il loro uso è sicuro.
  In secondo luogo, la proposta razionalizza e chiarisce gli obblighi per fabbricanti, importatori e distributori rispetto a quelli già previsti dalla decisione su un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. Invece della dichiarazione di conformità attualmente richiesta, il fabbricante dovrà redigere una documentazione tecnica, effettuare una valutazione tecnica e creare un passaporto del prodotto per il detergente o tensioattivo recante le pertinenti informazioni sulla conformità. I fabbricanti di detergenti e tensioattivi non sarebbero più obbligati ad essere stabiliti nell'UE; tuttavia, se non stabiliti nell'UE, dovrebbero nominare un rappresentante autorizzato.
  Solo per i detergenti non pericolosi sarà prevista la scheda tecnica degli ingredienti che dovrà essere fornita su richiesta agli organismi nominati dagli Stati membri responsabili di ricevere le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria (centri antiveleni).
  Si prevede meritoriamente l'abolizione di una serie prescrizioni divenute inutili o ridondanti.
  In terzo luogo, la proposta ribadisce che, al termine della valutazione della conformità, i fabbricanti sono tenuti ad apporre la marcatura CE sui detergenti e sui tensioattivi, in linea con i principi generali e le norme applicabili alla marcatura CE.
  Fa presente che la proposta mantiene la maggior parte delle norme di etichettatura esistenti stabilite nel regolamento vigente e introduce la possibilità di utilizzare un'etichetta digitale.
  Per i prodotti preconfezionati gli operatori economici potranno decidere di trasferire su un'etichetta digitale, associata all'etichetta fisica, determinate informazioni obbligatorie. Per le ricariche, sarà possibile fornire tutte le informazioni tramite un'etichetta digitale, escluse le istruzioni di utilizzo e dosaggio destinate ai consumatori.
  S'introduce poi un passaporto del prodotto che dovrà essere collegato, tramite un vettore di dati, a un identificativo univoco del prodotto stesso e dovrà soddisfare i requisiti tecnici previsti dalla proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.
  Segnala poi un quarto profilo di particolare rilevanza attinente al favore della proposta per la vendita dei detergenti mediante ricarica. Come accennato, s'introduce un'etichettatura digitale volontaria per le ricariche allo scopo di favorire questa modalità di vendita e ridurre la quantità di imballaggi e di rifiuti di imballaggio. Tali previsioni si collegano anche teleologicamente alla proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, su cui si sono pronunciate negativamente la nostra Commissione, per la sussidiarietà, e giusto ieri le Commissioni ambiente ed attività produttive, per i profili di merito.
  Un quinto aspetto, riferito alla vigilanza del mercato, prevede l'adozione di una procedura specifica a livello nazionale per i detergenti o tensioattivi che soddisfino i requisiti di conformità ma che rappresentino un rischio per la salute o l'ambiente: ciò comporta un'apposita valutazione da parte delle autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro.
  Il nuovo regolamento dovrebbe trovare applicazione entro 30 mesi dalla sua entrata in vigore, per consentire alla Commissione europea di elaborare i requisiti tecnici del passaporto del prodotto e dare ai fabbricanti e agli Stati membri il tempo di adattarsi alle nuove prescrizioni.
  Riferisce che sono previste disposizioni transitorie per i detergenti e i tensioattivi che siano stati prodotti conformemente alla normativa previgente, in modo da consentire l'esaurimento delle scorte. A tale scopo sarà consentita la vendita di detergenti e tensioattivi, conformi al regolamento attualmente vigente, che siano immessi sul mercato entro i 30 mesi successivi alla entrata in vigore del nuovo regolamento.Pag. 36
  I detergenti e i tensioattivi immessi sul mercato dopo tale data potranno essere commercializzati fino a 36 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento.
  Sottolinea l'importanza di acquisire, nel corso dell'esame presso la Commissione, l'orientamento del Governo e dei rappresentanti del settore, in particolare per quanto attiene alla congruità di tale termine rispetto alle scorte esistenti o comunque stimate.
  In ordine alla verifica del rispetto dei princìpi sul riparto di competenze tra UE e Stati membri, ritiene anzitutto che la proposta sia correttamente fondata – come peraltro il regolamento vigente in materia – sull'articolo 114 del TFUE, che prevede la possibilità di adottare misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri aventi per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.
  Con particolare riferimento alla conformità al principio di sussidiarietà, fa presente che sia la relazione illustrativa, sia la valutazione d'impatto predisposta dalla Commissione europea, considerano indiscutibile il valore aggiunto della proposta sia indiscutibile, alla luce del beneficio che discende dalla esistenza di norme di armonizzate per l'immissione sul mercato dei detergenti.
  Nella valutazione d'impatto, in particolare, si sottolinea che le questioni affrontate dal regolamento continuano a richiedere un'azione a livello dell'UE, per la dimensione europea delle questioni legate sia alla produzione, distribuzione ed impiego dei detergenti, nonché al funzionamento del mercato interno dell'UE, sia sotto il profilo della tutela della salute umana che dell'ambiente.
  Ad avviso della Commissione, l'assenza di un insieme di norme armonizzato a livello unionale produrrebbe la creazione di 27 apparati normativi differenti che costituirebbero un ostacolo per i produttori e che realizzerebbero livelli di protezione per consumatori e utilizzatori professionali differenti in ogni Stato membro, oltre a barriere di mercato e distorsioni della concorrenza tra operatori di mercato di diversi Stati membri.
  Rileva infine che l'abolizione di alcuni obblighi d'informazione imposti dal regolamento vigente ed ora ritenuti superflui può essere operata solo attraverso una modifica del regolamento stesso.
  Nella relazione si aggiunge che la revisione proposta potrà garantire un contesto normativo in grado di consentire l'innovazione di nuovi tipi di prodotti, nuove tecniche di commercializzazione sostenibili e nuove tecnologie di etichettatura in tutto il mercato unico, semplificazioni normative per i fabbricanti di detergenti in materia di informazioni.
  Con riferimento al principio di proporzionalità, ad avviso della Commissione europea la proposta comporterebbe per l'industria dei detergenti risparmi quantificati in 7 milioni di euro l'anno grazie all'abolizione della scheda tecnica obbligatoria per i detergenti pericolosi, e in 3,3 milioni di euro annui per la vendita di ricariche, che riduce lo smaltimento di rifiuti di plastica. Complessivamente, le nuove norme dovrebbero consentire dunque alle imprese del settore un risparmio annuo di oltre 10 milioni di euro.
  Inoltre la proposta elimina sovrapposizioni normative ridondanti.
  Segnala che la proposta conferisce alla Commissione, al fine di tenere conto dei progressi tecnici e scientifici, delle nuove prove scientifiche e del livello di preparazione/alfabetizzazione digitale, il potere di adottare atti delegati per numerose e rilevanti materie: integrare le prescrizioni generali sull'etichettatura digitale; modificare l'elenco delle informazioni contenute nell'etichetta che possono essere fornite solo in formato digitale; stabilire requisiti di biodegradabilità per le sostanze e le miscele presenti nei detergenti, diverse dai tensioattivi, quando nuove prove scientifiche lo richiedono; modificare le informazioni specifiche da inserire nel passaporto, nonché le informazioni da inserire nel registro della Commissione; modificare gli allegati.Pag. 37
  Anche sull'ambito e la portata dei poteri delegati sottolinea l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo, facendo presente che non è pervenuta la relazione del Governo ai sensi della legge 234 del 2012.
  Tenuto conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il prossimo 27 luglio, e che pertanto la pronuncia della XIV Commissione, ove recante un parere motivato, dovrebbe intervenire entro il 21 luglio per il rispetto dei termini di rimessione in aula previsti dalla Giunta per il regolamento, propone, per meglio valutare la proposta, di ascoltare rappresentanti del Governo, di Federchimica e di eventuali altri soggetti interessati.

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, il Presidente rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 29 giugno 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.