CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 giugno 2023
136.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 8

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 29 giugno 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.
C. 107 e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, osserva preliminarmente che la proposta di legge, che reca disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, non è corredata di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, evidenzia che la norma interviene sulla disciplina della detrazione IRPEF in regime de minimis, di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, per gli investimenti in start-up e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente consentendone la fruizione fino a concorrenza del debito fiscale anche in esercizi successivi senza limitazioni temporali, mentre a legislazione vigente tale fruibilità è limitata fino al terzo esercizio successivo. In proposito, ritiene necessario che siano forniti i dati e gli elementi di quantificazione dell'onere che viene indicato dalla norma come valutato in 1,8 milioni annui a decorrere dal 2023, ciò anche considerata la prevedibile tempistica di entrata in vigore del provvedimento che si trova tuttora in prima lettura. Inoltre, tenuto conto che il credito d'imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi, ritiene che andrebbe acquisito Pag. 9l'avviso del Governo circa la classificazione contabile dello stesso ai fini dell'indebitamento netto. Rammenta, infatti, che ai sensi del manuale Eurostat sul deficit e sul debito pubblico la differibilità del credito d'imposta è, unitamente alla cedibilità e alla compensabilità con un'ampia gamma di imposte e contributi, uno degli indici che il credito stesso sarà probabilmente fruito per intero. In tale circostanza il credito d'imposta dovrebbe essere classificato come «pagabile» e, fermi restando gli effetti in termini di cassa, rilevanti sul fabbisogno, e di competenza giuridica, rilevanti sul saldo netto da finanziare, gli effetti in termini di indebitamento netto andrebbero iscritti per intero nell'esercizio nel quale il credito d'imposta è maturato.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 2 fa fronte agli oneri derivanti dall'ampliamento della possibilità di fruizione della detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative nel caso in cui la detrazione stessa superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente, valutati in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. Al riguardo rappresenta che, da un'interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta che il predetto Fondo, con riferimento all'anno 2023, reca una disponibilità residua pari a circa 355 milioni di euro. Rispetto alla predetta annualità, pertanto, non formula osservazioni. Considera, tuttavia, necessaria una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura anche per gli esercizi finanziari successivi a quello in corso.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, evidenzia che la disposizione modifica in più punti l'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021 relativo alla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start-up innovative. Le modifiche sono volte da un lato a limitare l'applicabilità delle esenzioni già previste dal vigente articolo 14 e dall'altro a prevedere ulteriori forme di esenzione fiscale. Nel segnalare che la disposizione sembrerebbe, quindi, suscettibile di determinare effetti di gettito di segno opposto, evidenzia la necessità che siano forniti dati ed elementi di valutazione volti a quantificare detti effetti di gettito e, tenuto conto che alla norma non sono ascritti oneri, a verificare l'eventuale compensatività tra gli stessi.

  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 29 giugno 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.
Atto n. 49.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Mauro D'ATTIS (FI-PPE), relatore, osserva che il provvedimento all'esame della Commissione, ha ad oggetto disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 36 del 2021, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, come già modificato Pag. 10e integrato con decreto legislativo n. 163 del 2022, nonché ulteriori disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 37, 38, 39 e 40 del 2021. Rileva che anche questo secondo intervento, che viene operato sempre nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi dell'articolo 5 della legge n. 86 del 2019, recante delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo, si è reso necessario, fra l'altro, al fine di migliorare le previsioni normative concernenti in particolare il lavoro sportivo alla luce di ulteriori riflessioni e osservazioni pervenute dai vari soggetti del comparto dello sport, formulate anche nel corso dell'indagine conoscitiva avviata in data 31 gennaio 2023 dalle Commissioni riunite VII e XI della Camera dei deputati.
  Segnala preliminarmente che, per ognuna delle deleghe contenute nella legge n. 86 del 2019, è stata prevista la possibilità per il Governo di emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi e che detto termine è stato prorogato di due mesi dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 198 del 2022.
  Relativamente all'articolo 1, comma 5, osserva che la modifica apportata dovrebbe in astratto determinare un incremento della platea dei soggetti potenzialmente destinatari di erogazioni, a loro volta contabilizzabili come spese pubblicitarie dal soggetto erogante, con conseguenti, negativi riflessi fiscali, dal momento che la modifica in esame non avrebbe ragione d'essere, qualora i due insiemi individuati dalle due distinte espressioni utilizzate fossero del tutto coincidenti. Rileva, tuttavia, che, in linea di massima, la possibilità di effettuare l'operazione in questione, da parte del soggetto erogante, resta integralmente possibile anche senza l'eventuale estensione del novero dei soggetti potenzialmente destinatari delle erogazioni.
  In merito all'articolo 1, comma 16, posto che si prevede che le comunicazioni relative ai direttori di gara e soggetti assimilati siano rese disponibili in tempo reale anche all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'INPS e all'INAIL, ritiene utile acquisire una conferma maggiormente circostanziata circa la capacità di adempiere per le pubbliche amministrazioni di adempiere ai compiti ad essere attribuiti a valere sulle risorse disponibili.
  Relativamente all'articolo 1, comma 20, premesso che andrebbe chiarita la portata temporale del limite di spesa previsto, pari a 1 milione di euro, che probabilmente dovrebbe essere annuale, e ricordato che il Comitato italiano paralimpico (CIP) rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni consolidate nel conto economico ai fini del calcolo dell'indebitamento netto valido per l'Unione europea, osserva che l'onere posto a suo carico appare suscettibile di determinare un peggioramento del conto economico dell'ente, che ha evidenziato un avanzo pari a 1,2 milioni di euro nel 2022 e a soli 300.000 euro circa nel 2021. Infatti, considerando che le entrate sono ammontate nel 2022 a circa 37 milioni di euro – delle quali circa 35 milioni come contributi dallo Stato o da enti pubblici – e le spese complessive a quasi 36 milioni di euro, ritiene poco realistico ipotizzare una rimodulazione delle poste indicate in modo da non impattare sul conto economico complessivo, che appare quindi destinato a peggiorare in misura sostanzialmente simile all'onere previsto. Inoltre, osserva che andrebbero forniti elementi quantitativi di valutazione in ordine alla congruità del limite di spesa previsto, atteso che la norma prevede che il CIP determini, verosimilmente e logicamente ex ante, le modalità e i limiti di erogazione dei trattamenti stipendiali e contributivi dovuti, il che implica la possibilità che il complessivo disegno di tali modalità e limiti non sia idoneo a garantire il rispetto del limite di spesa. Vertendosi in materie tipicamente coinvolgenti diritti soggettivi non si può escludere, in presenza di un potenziale sforamento del tetto di spesa previsto, l'insorgere di un contenzioso dall'esito perlomeno incerto.
  In merito all'articolo 1, comma 21, osserva che la possibilità di autocertificare le spese da parte del volontario potrebbe favorire comportamenti opportunistici che, oltre Pag. 11a danneggiare le società sportive, alla luce dell'esclusione dei pertinenti rimborsi dal reddito del percipiente senza che ciò impedisca alle società erogatrici di dedurle dal proprio imponibile, potrebbero determinare riflessi negativi sul gettito fiscale, per quanto contenuti.
  In relazione all'articolo 1, comma 26, osserva che la norma determinerà una riduzione dei premi assicurativi attualmente destinati all'INAIL, il quale peraltro beneficerà di una riduzione delle prestazioni poste a suo carico. Per confermare la neutralità finanziaria della disposizione, asserita dalla relazione tecnica, ritiene che sarebbe necessaria l'acquisizione di dati, desumibili dagli archivi gestionali INAIL, in ordine all'entità attesa della perdita di entrate a titolo di premio assicurativo e della diminuzione dei trattamenti erogati in relazione agli eventi di maggiore gravità, che resteranno coperti dalla sola assicurazione prevista dall'articolo 51 della legge n. 289 del 2002. Considera tale analisi necessaria per escludere che la prima posta superi quantitativamente la seconda, il che si ripercuoterebbe negativamente sui saldi di finanza pubblica.
  In relazione all'articolo 1, comma 27, ritiene che andrebbe chiarita innanzitutto la portata innovativa della disposizione che estende all'ambito paralimpico la possibilità di istituire forme di previdenza complementare. Infatti, anche se appare plausibile ipotizzare che gli atleti paralimpici possano attualmente aderire alle forme previdenziali previste per gli atleti olimpici, la predisposizione di forme pensionistiche complementari dedicate potrebbe accrescere il tasso di adesione complessiva alla previdenza complementare. Atteso che tali strumenti sono accompagnati da una serie di agevolazioni fiscali che determinano effetti onerosi sull'erario, la possibilità di un'estensione della platea di aderenti merita un approfondimento e, eventualmente, una valutazione di ordine quantitativo del fenomeno.
  In merito all'articolo 1, comma 28, osserva preliminarmente che la relazione tecnica qualifica come interessati dalla modifica relativa al trattamento fiscale dei compensi dei collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo, i lavoratori dipendenti sportivi per i quali il rapporto di lavoro si configura come collaborazione coordinata e continuativa. Inoltre, stante il limitato ricorso a contratti di subordinazione fra le società dilettantistiche e i soggetti che forniscono prestazioni a tali società, ritiene che il dato di 3.150 unità beneficiarie della disposizione meriti un approfondimento, acquisendo informazioni sulle platee riferibili alle diverse tipologie contrattuali, al fine di riscontrare la numerosità indicata dalla relazione tecnica. In termini di aliquota IRAP, poi, segnala che la relazione tecnica riporta il valore ordinario della stessa, mentre sarebbe più corretto considerare il valore medio – possibilmente ponderato – a livello nazionale, atteso che le regioni possono aumentare o diminuire il predetto valore fino a 0,92 punti percentuali, modulandolo anche a livello settoriale.
  Osserva poi che la relazione tecnica calcola l'onere come se l'intero ammontare delle retribuzioni dei soggetti in questione, pari a 48,9 milioni di euro, usufruisca dell'aumento della soglia di non concorrenza ai fini IRAP. In realtà, si evince dai dati forniti che la retribuzione media dei 3.150 soggetti considerati sarebbe di poco superiore a 15.500 euro, restando quindi in gran parte assorbita dalla già vigente soglia di 15.000 euro. Pur ammettendo che vi sia una quota di soggetti che percepisce compensi anche significativamente superiori al valore medio di 15.500 euro sopra indicato, considerando che comunque la quota di tali importi fino a 15.000 euro è già esente da IRAP ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 163 del 2022, che ha introdotto la vigente versione dell'articolo 36 che si intende modificare, e che ovviamente vi sono anche molti compensi che non raggiungono il valore di 15.000 euro, per i quali quindi la modifica in esame non rileva, ritiene che, al netto delle osservazioni inerenti alla platea e nel presupposto che i compensi complessivi siano stati correttamente riportati, il minor gettito IRAP di competenza, pari a 1,9 milioni di euro annui, sia ampiamente sovrastimato. Evidenzia, tuttavia, che la relazione tecnica relativa all'atto del Governo n. 431, poi divenuto il decreto legislativo n. 163 del 2022, oggetto di modifica, non calcolava effetti in termini di minorePag. 12 gettito IRAP in relazione alla soglia di esenzione di 15.000 euro prevista ai fini fiscali, limitando la sua analisi all'impatto sull'IRPEF e sulle relative addizionali. Pertanto, si può ipotizzare che la presente relazione tecnica calcoli l'onere come se non attualmente non esistesse la soglia di 15.000 euro, atteso che nella precedente occasione il calcolo in termini di IRAP era stato omesso. Ritiene che il punto andrebbe, comunque, confermato. Inoltre, evidenzia che la medesima relazione tecnica stimava una perdita di gettito IRPEF conseguente all'innalzamento della soglia di esenzione da 10.000 a 15.000 euro pari a circa 15,3 milioni di euro annui, sulla base di un'aliquota marginale media del 24 per cento, il che dovrebbe condurre ad un imponibile complessivo agevolato aggiuntivo, compreso cioè fra 10.000 e 15.000 euro, di quasi 64 milioni di euro. Assumendo che tutti i lavoratori considerati abbiano beneficato per intero di tale aumento, si evince che la platea interessata, riferita a sportivi dilettanti in generale, sarebbe di circa 12.800 soggetti, ovviamente di più in presenza di una quota di soggetti con compensi superiori a 10.000 euro ma inferiori a 15.000 euro. Tale numerosità sembra nel complesso, di per sé, compatibile con la platea indicata dalla presente relazione tecnica, pari a 3.150 soggetti, atteso che quest'ultima include soltanto i dilettanti con contratti di collaborazione, rappresentando quindi un sottoinsieme nell'ambito del dilettantismo. Per quanto attiene all'ammontare dei compensi considerati, osserva che la relazione tecnica lo quantifica in complessivi 48,9 milioni di euro per i 3.150 lavoratori considerati. Il dato di 64 milioni di euro inerente alla fascia reddituale tra 10.000 e 15.000 euro per il complesso del settore dilettantistico suggerisce che nella fascia tra 0 e 10.000 euro si concentrano compensi pari perlomeno a 128 milioni di euro, per un totale di 192 milioni di euro. Pur considerando che sia la stima di 12.800 soggetti complessivi sia quella di un monte compensi totale pari a 192 milioni di euro sono inferiori ai dati reali, per evidenti considerazioni logiche, nel complesso il valore di 48,9 milioni di euro riportato dalla relazione tecnica per i soli lavoratori sportivi dilettanti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa appare plausibile, anche se andrebbe confermato.
  Infine, in termini di contabilizzazione, mentre non ha rilievi da formulare sull'onere a regime e su quello relativo al 2023, ritiene che andrebbe chiarito il motivo per cui la stima per il 2024 si attesti su un valore inferiore a quello teorico di 3,8 milioni di euro, desumibile dalla relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 31, ritiene che andrebbe confermato che il Comitato italiano paralimpico possa adempiere ai nuovi compiti di promozione e vigilanza previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 36 del 2021 avvalendosi delle risorse ordinariamente disponibili nel suo bilancio.
  In merito all'articolo 1, comma 37, considerato che si istituisce un nuovo Osservatorio, disciplinandone i relativi compiti, ritiene che la clausola di invarianza andrebbe supportata da elementi specifici tesi a dimostrare la sostenibilità a valere delle risorse già disponibili presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Conclude, quindi, segnalando di non avere osservazioni da formulare rispetto alle ulteriori disposizioni del provvedimento.

  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 29 giugno 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.