CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 26 giugno 2023
133.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 26 giugno 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 19.15.

DL 48/2023: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.
C. 1238 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, nel rinviare per un'integrale analisi delle implicazioni di carattere finanziario del provvedimento in esame alla documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera, richiama in questa sede le disposizioni rispetto alle quali si rende necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  Per quanto riguarda gli articoli da 1 a 4, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame istituiscono a decorrere dal 1° gennaio 2024 l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di sostegno economico di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Premesso che l'onere è limitato all'entità delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, del provvedimento in esame e che il rispetto dei predetti limiti è garantito dalla procedura di monitoraggio, accantonamento di risorse e rimodulazione del beneficio disciplinata dai commi 11 e 12 del medesimo articolo 13, ritiene che andrebbero acquisiti alcuni chiarimenti al fine di valutare la congruità dello stanziamento. In primo luogo, con riferimento alla stima della platea potenzialmente interessata dalla misura, evidenzia che la relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge non tiene conto di alcune modifiche intervenute al Senato che ampliano il numero dei nuclei familiari che possono richiedere la prestazione comprendendovi anche quelli in cui sono presenti componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione. Inoltre, sottolinea che, nel corso dell'esame al Pag. 4Senato, sono stati modificati gli incrementi della scala di equivalenza, rispetto al testo originario del decreto, al fine di tener conto di particolari situazioni di svantaggio.
  Evidenzia, altresì, che la relazione tecnica e gli allegati tecnici sono riferiti al testo originario e non tengono pertanto conto delle modifiche introdotte al Senato, che sono suscettibili di determinare un ampliamento della platea potenzialmente beneficiaria della misura, in relazione alla quale andrebbero dunque forniti dati ed elementi informativi ai fini della quantificazione del maggior onere conseguente.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 4-bis, inserito dal Senato, relativo alla presentazione delle domande per la richiesta del beneficio attraverso i centri di assistenza fiscale, osserva che essa prevede che la remunerazione dei predetti centri sia posta a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, della legge n. 160 del 2019 e nei limiti delle risorse stesse. Sul punto ritiene necessario che il Governo confermi la congruità dello stanziamento previsto a legislazione vigente al fine di consentire la remunerazione delle attività effettuate dai centri di assistenza fiscale in materia di presentazione delle richieste di Assegno di inclusione.
  Relativamente al comma 4-bis dell'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, che prevede l'inclusione nel Sistema informativo unitario dei servizi sociali della piattaforma di gestione dei Patti di inclusione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, rileva la necessità di acquisire una conferma da parte del Governo circa la possibilità di gestire la nuova piattaforma nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 6, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma prevede una serie di iniziative volte a favorire l'inclusione sociale e lavorativa quali il percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa e il patto di servizio personalizzato sottoscritto dai componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro che vengono avviati ai centri per l'impiego. Rileva che la norma dispone, inoltre, che agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni coinvolte provvedano con le risorse umane disponibili a legislazione vigente nonché con quelle reperibili relative alla quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni dalla normativa vigente. Nel segnalare che alla norma non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, rileva come la relazione tecnica affermi che la destinazione della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale non potrà che avvenire nel rispetto delle altre finalizzazioni previste a normativa vigente per tale Fondo e concerne esclusivamente la parte residua rispetto a queste. Evidenzia che il carattere residuale delle risorse da destinare al rafforzamento dei servizi sociali in argomento è affermato dalla sola relazione tecnica, in quanto a seguito dell'approvazione di alcune proposte emendative nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso dal testo originario del decreto l'aggettivo «residua» riferito alla quota del Fondo. Pertanto, a suo avviso andrebbe assicurato che l'attuazione delle norme in esame risulti modulabile e possa quindi avvenire nei limiti della quota disponibile del predetto Fondo e senza pregiudicare gli interventi già previsti dalla legislazione vigente.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, in materia di incentivi volti a promuovere l'assunzione dei percettori dell'Assegno di inclusione, osserva che i medesimi incentivi sono rivolti in favore dei datori di lavoro, mediante esonero contributivo per le assunzioni sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, delle Agenzie per il lavoro, dei soggetti che concorrono all'assunzione di persone disabili, nonché dei percettori di assegno che avviano un'attività indipendente. Al riguardo, evidenzia che la quantificazione dell'onere relativo all'esonero contributivo risulta verificabile sulla base dei dati forniti circa la platea dei potenziali lavoratori interessati e delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica. Premesso che l'onere è limitato all'entità delle autorizzazioni di Pag. 5spesa di cui al comma 8 dell'articolo 13 e che il rispetto dei predetti limiti è garantito dalla procedura di monitoraggio, accantonamento di risorse e rimodulazione del beneficio disciplinata dai commi 11 e 12 del medesimo articolo 13, fa presente che andrebbero acquisiti alcuni chiarimenti al fine di valutare la congruità dello stanziamento, onde ridurre il rischio di una successiva rimodulazione dei benefici. In primo luogo, tra le ipotesi adottate dalla relazione tecnica, rileva che andrebbero forniti chiarimenti circa l'utilizzo, come base imponibile ai fini del calcolo dell'esonero contributivo, di un reddito medio lordo pari a 15.000 euro sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori stagionali. In proposito, evidenzia infatti che l'ipotesi che le due categorie di lavoratori realizzino lo stesso reddito medio annuo non appare suffragata da dati empirici, posto che, secondo i dati ISTAT, nel 2018 i dipendenti con contratto a tempo determinato hanno una retribuzione media oraria più bassa del 29,7 per cento di quelli con contratto a tempo indeterminato. Evidenza, inoltre, che l'impiego del parametro utilizzato dalla relazione tecnica per il calcolo dell'esonero contributivo determina un onere pro capite notevolmente inferiore al limite massimo previsto dalla norma. Infatti, fa presente che applicando all'imponibile medio annuo pari a 15.000 euro l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro pari al 31 per cento, la relazione tecnica stima un esonero contributivo su base annua pro capite pari a 4.650 euro per i contratti a tempo indeterminato, a fronte di un massimale annuo di esonero contributivo pari a 8.000 euro, e di 2.325 euro per i contratti a tempo determinato, a fronte di un massimale annuo di esonero contributivo pari a 4.000 euro. In proposito, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  Con riferimento alla stima degli oneri relativi al contributo in favore delle agenzie per il lavoro per l'attività di mediazione effettuata, ritiene inoltre che andrebbero forniti chiarimenti relativamente al procedimento di calcolo seguito dalla relazione tecnica e ai dati utilizzati. In primo luogo, evidenzia infatti che la relazione tecnica sembrerebbe prendere come riferimento per la stima del contributo in oggetto l'esonero contributivo calcolato sulla base dell'imponibile medio annuo pari a 15.000 euro. Come sopra descritto, rileva che tale base di calcolo determina un esonero pro capite medio notevolmente inferiore ai limiti massimi indicati dalla norma ai commi 1 e 2, ossia a quei limiti massimi che il comma 4 dell'articolo in esame individua invece come base di calcolo del contributo da attribuire Agenzie per il lavoro, posto che il contributo medesimo viene stabilito, su base annua, in misura pari al 30 per cento di 8.000 euro, nel caso di lavoratori a tempo indeterminato, e di 4.000 euro nel caso di lavoratori a tempo determinato. Da ciò consegue che la quantificazione riportata dalla relazione tecnica risulta sottostimata rispetto a quella determinabile sulla base del dato normativo. In secondo luogo, pur assumendo come base di calcolo il parametro dell'imponibile, pari a 15.000 euro annui, utilizzato dalla relazione tecnica, rileva che andrebbero comunque fornite informazioni di dettaglio circa il procedimento seguito per il calcolo degli oneri a decorrere dal 2025. Infatti, considerando l'ipotesi adottata dalla relazione tecnica, ossia che il 20 per cento dei contratti siano stipulati a seguito dell'attività di mediazione, e applicando la percentuale del 30 per cento al citato imponibile, gli oneri a regime dovrebbero essere sensibilmente superiori a quelli stimati.
  In merito all'attività di mediazione degli enti del terzo settore per l'assunzione di persone con disabilità, evidenzia che, in questo caso, la norma riconosce un contributo pari al 60 per cento, nel caso di contratti a tempo indeterminato, e all'80 per cento, nel caso di contratti a tempo determinato o stagionale, dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro e la relazione tecnica stima un onere pari a 4 milioni di euro per il 2024, leggermente crescente per gli anni successivi, senza indicare i dati utilizzati nella stima. Sul tale aspetto fa presente che appare pertanto necessario che il Governo fornisca elementi Pag. 6e dati ai fini della verifica della quantificazione.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 11, con particolare riferimento alla disposizione di cui al comma 5-bis, introdotta nel corso dell'esame al Senato, che prevede che il rapporto sull'attuazione delle disposizioni relative all'Assegno di inclusione comprenda anche la valutazione di impatto del Capo I del decreto in esame, recante nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo sulla effettiva possibilità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di compiere la citata valutazione, che comporta l'applicazione di metodologie statistiche e l'utilizzo di software specifici, con le risorse disponibili a legislazione vigente. Con riguardo all'istituzione dell'Osservatorio sulle povertà, pur considerando che ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati, fa presente che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo che alle spese relative alla segreteria tecnica e amministrativa di supporto nonché ai beni strumentali necessari per il suo funzionamento si possa provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Relativamente all'articolo 12, che istituisce, a decorrere dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro, osserva che tale misura prevede, da un lato, la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento accompagnamento al lavoro e, dall'altro, l'erogazione di un beneficio economico pari ad un importo mensile di euro 350 a seguito della stipulazione del patto di servizio, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa. Ricorda che tale importo è erogato per tutta la durata della misura entro un limite massimo di dodici mensilità alle persone tra i 18 e 59 anni che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione con determinati requisiti reddituali, ovvero ISEE non superiore a 6.000 euro annui, patrimoniali, di cittadinanza e di residenza. Con riferimento alla quantificazione dell'onere previsto per l'erogazione del beneficio economico connesso al Supporto per la formazione e il lavoro, evidenzia che la relazione tecnica, pur fornendo le platee di riferimento per ogni singola categoria di potenziali percettori, non specifica la distribuzione delle stesse nei primi anni di applicazione, dal 2024 al 2026. In proposito, rileva che la nota del Governo depositata nel corso dell'esame al Senato precisa che la quantificazione «tiene conto sia dei tempi di avvio delle procedure connesse sia della distribuzione temporale degli accessi connessi a tali procedure e alle specificità delle diverse collettività iniziali». Fa presente che andrebbero pertanto forniti maggiori elementi di dettaglio sulla distribuzione temporale per gli anni 2024-2026 delle platee potenzialmente beneficiarie della prestazione. Con riguardo all'onere a regime, sottolinea che la quantificazione appare sostanzialmente verificabile a fronte della platea indicata come costante dal 2027 e pari a 133.000 soggetti. Rileva che in merito all'esonero contributivo spettante in caso di assunzione di soggetti beneficiari della misura in oggetto la quantificazione dell'onere risulta verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica. Tuttavia, evidenzia che il numero di contratti ipotizzati dal 2025 rispetto al 2024 è ridotto di circa il 70 per cento, in quanto dai 25.000 contratti a tempo indeterminato e 55.000 a tempo determinato o stagionale del 2024 si passa, rispettivamente, a 6.000 e 13.000 contratti. Evidenzia come andrebbero pertanto forniti chiarimenti in merito alle ipotesi adottate sull'andamento dei contratti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 10 dell'articolo 13 provvede agli oneri derivanti dalla prosecuzione sino al 31 dicembre 2023 della prestazione del reddito di cittadinanza, quantificati in 384 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, relativa al finanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza.Pag. 7
  Al riguardo, rileva preliminarmente che la predetta autorizzazione di spesa, secondo quanto indicato nella relazione tecnica al testo originario del provvedimento, reca le occorrenti disponibilità e che, alla luce degli elementi emersi dall'attività di consuntivazione per l'anno 2022 e dal monitoraggio della misura per l'anno in corso, si rende altresì possibile la sua ulteriore riduzione disposta, per il medesimo anno 2023, dalla lettera a) del successivo comma 14 dello stesso articolo 13, per un importo pari a 122,5 milioni di euro, e dall'articolo 44, comma 4, lettera c), che prevedeva inizialmente una riduzione di 100 milioni di euro, poi aumentata, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, a 290 milioni di euro.
  In proposito, segnala che il Fondo utilizzato con finalità di copertura reca una dotazione iniziale di bilancio per l'anno 2023 di circa 7,82 miliardi di euro e una disponibilità residua che al momento ammonta, sulla base di un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, a circa 3,54 miliardi di euro.
  Rileva, altresì, che la medesima autorizzazione di spesa è oggetto di riduzione, in misura pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, ad opera dell'articolo 7, comma 11, lettera d), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, attualmente all'esame della Camera dei deputati.
  Fa presente che la relazione tecnica riferita a quest'ultimo provvedimento assicura che anche tale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 è sostenibile e non è suscettibile di pregiudicare il riconoscimento delle prestazioni previste a legislazione vigente a valere sulla stessa, ciò sulla base delle risultanze del monitoraggio in corso per il 2023, da cui deriverebbero maggiori economie di spesa rispetto a quelle già quantificate, in un momento antecedente, in sede di adozione del presente decreto-legge.
  In tale quadro, ritiene comunque utile acquisire dal Governo un'indicazione di maggior dettaglio circa l'effettivo ammontare delle risorse residue per l'anno 2023 di cui alla citata autorizzazione di spesa, al netto delle riduzioni complessivamente disposte dal presente decreto-legge e dal successivo decreto-legge n. 61 del 2023.
  Segnala inoltre che il successivo comma 14, lettere da a) ad e), del medesimo articolo 13 provvede agli oneri derivanti dall'erogazione dell'Assegno di inclusione e dal Supporto per la formazione e il lavoro, nonché dai relativi incentivi, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 7.121,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 7.183,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 6.743,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 6.534,7 milioni di euro per l'anno 2027, a 6.585,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 6.648,8 milioni di euro per l'anno 2029, a 6.704,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 6.772,2 milioni di euro per l'anno 2031, a 6.842,7 milioni di euro per l'anno 2032 e a 6.915,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, tramite le seguenti modalità:

   quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (lettera a));

   quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.677,7 milioni di euro per l'anno 2026, 6.501,3 milioni di euro per l'anno 2027, 6.542,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.605,3 milioni di euro per l'anno 2029, 6.660,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.727,8 milioni di euro per l'anno 2031, 6.797,9 milioni di euro per l'anno 2032 e a 6.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (lettera b));

   quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, a 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, a 43 milioni di euro per l'anno 2028, a 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, a 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 44,8 milioni di euro per l'anno 2032 e a 45,3 milioni di euro annui a decorrere Pag. 8dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10 (lettera c));

   quanto a 20 milioni di euro l'anno 2024 e a 22 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 (lettera d));

   quanto a 25,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 (lettera e)).

  In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera d), rammenta che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione concerne il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci. Al riguardo, nel rinviare a quanto esporrà in seguito, in termini più generali, sulla clausola di copertura di cui all'articolo 22, comma 3, circa l'utilizzazione della predetta autorizzazione di spesa, considera necessario acquisire dal Governo una conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse per le annualità interessate, tenuto anche conto delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 22, comma 3, e 44, comma 4, lettera e), nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui le stesse risultano preordinate a legislazione vigente.
  In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera e), ricorda che l'autorizzazione di spesa incisa ha ad oggetto il riconoscimento del cosiddetto anticipo pensionistico (APE) sociale. In proposito, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse in questione, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare il riconoscimento delle prestazioni cui la medesima autorizzazione di spesa risulta preordinata.
  Per quanto riguarda l'articolo 14, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame introducono alcune modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Reputa a tal proposito necessario acquisire chiarimenti in merito ai possibili risvolti onerosi per la finanza pubblica derivanti dagli obblighi di formazione e addestramento per il personale alle dipendenze di datori di lavoro pubblici, relativi all'utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenze particolari, di cui al comma 1, lettere g) e h).
  Relativamente all'articolo 15, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con la Guardia di finanza. In proposito, osserva che, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, le disposizioni non comportano oneri in quanto le misure saranno finanziate con le risorse già disponibili a legislazione vigente sul bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Al riguardo, ritiene utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a chiarire le misure necessarie alla condivisione dei dati con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con la Guardia di finanza, quali ad esempio le eventuali misure di adeguamento della dotazione informatica e la predisposizione di personale per l'alimentazione dei flussi informativi, e la disponibilità di risorse rinvenienti sul bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di confermare l'invarianza finanziaria delle norme in oggetto.
  Con riferimento all'articolo 18, che introduce l'obbligo di assicurazione, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, per lo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, osserva preliminarmente che i docenti e gli alunni/studenti della scuola statale sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali mediante il sistema della Gestione per Conto dello Stato e che gli enti che assicuranoPag. 9 i propri dipendenti attraverso tale Gestione, come risulta dalla relazione tecnica, non pagano un premio assicurativo all'INAIL, ma rimborsano all'Istituto le prestazioni da quest'ultimo erogate, le spese per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, oltre ad una somma a copertura delle spese generali di amministrazione. Nel prendere atto dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica e dalla nota presentata dal Governo al Senato, che suddividono gli oneri a seconda delle componenti, specificando anche quelli relativi al «rischio in aula», nonché alle spese di amministrazione, per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, segnala tuttavia che, dato che la somma degli oneri relativi alle varie componenti, come riferita dalla relazione tecnica, corrisponde a quella degli esercizi 2023 e 2024, per un importo complessivo di 47,7 milioni di euro, ritiene necessario che il Governo fornisca ulteriori indicazioni riguardo alle modalità seguite per la suddivisione degli oneri fra i due anni considerati.
  Evidenzia inoltre che, poiché l'obbligo di assicurazione dovrebbe riguardare anche soggetti diversi dai dipendenti dell'amministrazione statale, che sono i soli richiamati dalla relazione tecnica, quali ad esempio i dipendenti di enti territoriali, gli istruttori dei corsi di qualificazione o di addestramento professionale, i preparatori, il personale delle strutture paritarie e non paritarie, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti da tale estensione, quali quelli relativi al riconoscimento delle nuove prestazioni di cui trattasi, nonché al versamento di eventuali contributi e al conseguente minor gettito fiscale determinato dalle detrazioni correlate a tale versamento.
  In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 18-bis, comma 2, fa presente che la predetta disposizione provvede agli oneri derivanti dal rifinanziamento, in misura pari a 5 milioni di euro per il 2023, del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, avente ad oggetto il riconoscimento del cosiddetto anticipo pensionistico (APE) sociale. Al riguardo, considera necessario acquisire una rassicurazione dal Governo in ordine al fatto che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare il riconoscimento delle prestazioni cui la medesima autorizzazione di spesa risulta preordinata.
  In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 22, comma 3, fa presente che la predetta disposizione provvede agli oneri derivanti dalla maggiorazione dell'assegno unico e universale, valutati in 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, in 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, in 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 13 milioni di euro per l'anno 2028 e in 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, che stanzia le risorse per il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci. In proposito, rileva preliminarmente che la citata autorizzazione di spesa – secondo quanto indicato nella relazione tecnica al testo originario del provvedimento – reca le occorrenti disponibilità e che, sulla base delle risultanze per il 2022 e del primo monitoraggio effettuato per l'anno 2023, come emerso nella Conferenza di servizi svolta dalle amministrazioni interessate, la sua riduzione non è suscettibile di compromettere il riconoscimento dei benefici cui le risorse stesse sono preordinate a legislazione vigente. Segnala, altresì, che la medesima autorizzazione di spesa è oggetto di riduzione, in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, ad opera dell'articolo 7, comma 11, lettera c), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, attualmente all'esame della Camera dei deputati. In proposito, la relazione tecnica riferita a quest'ultimo provvedimento chiarisce, con analoghe motivazioni, che anche tale riduzione dell'autorizzazione di spesa è sostenibile e non è suscettibile di pregiudicare il riconoscimento dei benefici previsti a legislazione Pag. 10vigente a valere sulla stessa, sulla base degli ulteriori elementi emersi nell'ambito del monitoraggio in corso per il 2023, da cui deriverebbero maggiori economie di spesa rispetto a quelle già quantificate, in un momento antecedente, in sede di adozione del presente decreto-legge. In tale quadro, con riferimento all'anno 2023, considera utile acquisire dal Governo un'indicazione di maggior dettaglio circa l'effettivo ammontare delle risorse residue di cui alla citata autorizzazione di spesa, al netto delle riduzioni complessivamente operate dagli articoli 22, comma 3, e 44, comma 4, lettera e), del presente decreto-legge e dal citato decreto-legge n. 61 del 2023. Per quanto concerne invece le annualità successive all'anno 2023, per le quali il monitoraggio non è ancora esperibile, ritiene invece necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse in questione, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni disposte dall'articolo 13, comma 14, lettera d), e dall'articolo 44, comma 4, lettera e), nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.
  Con riferimento all'articolo 23-bis, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame consentono ai soggetti iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge n. 197 del 2022, di chiedere all'ente previdenziale il riconteggio dei debiti cancellati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023. Segnala che tali disposizioni si applicano anche ai debiti contributivi cancellati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dati ed elementi volti a verificare gli effetti della disposizione in esame sui saldi di finanza pubblica. Fa presente, infatti, che la possibilità di provvedere al saldo di debiti contributivi allo stato cancellati è suscettibile di determinare da un lato maggiori entrate in favore degli enti previdenziali di appartenenza – e, correlativamente, minori entrate tributarie in ragione della detraibilità dei suddetti contributi – e dall'altro prestazioni più onerose da parte dei suddetti enti, a fronte dei versamenti contributivi effettuati dagli interessati, con effetti negativi anche a carattere permanente. Atteso che la disposizione di copertura degli oneri, a valere sul fondo speciale di parte corrente, è limitata agli esercizi 2023 e 2024, appare necessario, a suo avviso, acquisire elementi di valutazione del Governo anche in merito al profilo temporale degli oneri.
  In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 25, comma 1-bis, fa presente che la predetta disposizione fa fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di contratti di espansione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, poiché tale riduzione si riferisce ad un'annualità successiva al vigente bilancio dello Stato, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva sussistenza delle occorrenti risorse e che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio per la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Riguardo ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 25-bis, comma 2, fa presente che la medesima disposizione provvede agli oneri derivanti dal comma 1, concernenti l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese del settore dell'editoria, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 616, lettera a), della legge n. 178 del 2020, con riferimento alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel ricordare che il citato Fondo, istituito nello stato di previsione del Pag. 11Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del made in Italy, secondo quanto dispone il citato comma 4, fa presente che, secondo il decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione 2023-2025, le relative risorse da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, iscritte sul capitolo 2193, sono pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio.
  Al riguardo, nel rilevare che, in base ad una interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, per l'anno 2023 sussistono le occorrenti disponibilità, considera opportuno che il Governo assicuri la sussistenza delle effettive risorse per le successive annualità e assicuri che l'utilizzo delle risorse del Fondo non pregiudichi la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.
  In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 27, comma 5-bis, lettere a) e b), fa presente che la predetta disposizione provvede agli oneri derivanti dall'incentivo in favore dei datori di lavoro per assunzioni di giovani svantaggiati con meno di 30 anni di età, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, tramite le seguenti modalità: quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani 2014-2020 e, quanto a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027; quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
  In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, prende atto della capienza del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, considerato che – come riportato nella relazione tecnica – la programmazione riferita al periodo interessato è in fase di avvio e che le risorse in esso allocate non risultano ancora impegnate. Ritiene che analoga rassicurazione andrebbe acquisita in ordine all'utilizzo del Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani 2014-2020, inserito nel corso dell'esame presso il Senato.
  In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate con finalità di copertura, posto che gli oneri da fronteggiare riguardano un'annualità successiva al vigente bilancio triennale dello Stato.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 28-bis, fa presente che la norma proroga di ulteriori tre mesi, da luglio a settembre 2023, la disposizione che consente, ai lavoratori affetti da determinate patologie, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. Rileva che per l'attuazione della norma è autorizzata la spesa di euro 541.839 per l'anno 2023 e che l'emendamento che ha introdotto la disposizione, approvato dal Senato, non è corredato di relazione tecnica. In proposito, rileva che alle due ultime proroghe di identico oggetto sono stati ascritti effetti finanziari, riferiti dalle relazioni tecniche alle sostituzioni obbligatorie del personale scolastico, per quasi 15,9 milioni di euro. Pertanto, pur considerando che nel trimestre luglio-settembre l'attività scolastica è ridotta, sarebbe comunque necessario, a suo avviso, acquisire i dati e gli elementi su cui si basa la stima degli oneri tenuto conto della loro significativa differenza rispetto alle precedenti proroghe: applicando una proporzione, infatti, l'onere ascritto alla presente norma corrisponderebbe a circa un trentesimo dell'onere ascritto alle precedenti proroghe, ossia a circa tre giorni di sostituzione obbligatoria, laddove nella generalità delle regioni il calendario scolastico 2023-2024 prevede la ripresa delle lezioni fra l'11 e il 15 settembre, e ciò senza contare le attività ulteriori rispetto alle lezioni vere e proprie.
  In merito ai profili di copertura dell'articolo 36, comma 1-bis, fa presente che la predetta disposizione provvede agli oneri derivanti dall'istituzione di un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per Pag. 12ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge n. 244 del 2007. In proposito, osserva che tale ultima disposizione ha previsto che, a decorrere dall'anno 2008, il Fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46 della legge n. 448 del 2001, è assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel Fondo medesimo. In proposito, rileva che la disposizione in esame, nel richiamare l'articolo 3, comma 33, della legge n. 244 del 2007, fa riferimento alla riduzione di un'autorizzazione di spesa, mentre la predetta disposizione prevede che le risorse del Fondo investimenti costituito presso ciascun Ministero fossero assegnate alle diverse autorizzazioni legislative di spesa confluite nel medesimo Fondo. Ritiene, quindi, necessario che il Governo chiarisca quale sia effettivamente l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione e assicuri che tale riduzione non sia suscettibile di pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente. Inoltre, posto che gli oneri derivanti dalla disposizione in esame sono riconducibili a contributi per oneri riferiti alla formazione del personale, considera necessario verificare se possa determinarsi una dequalificazione della spesa, posto che le risorse utilizzate con finalità di copertura appaiono riferibili prevalentemente a interventi in conto capitale.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 37, che prevede disposizioni sulle prestazioni occasionali nel settore turistico e termale, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, che disciplina l'istituto delle prestazioni occasionali, incrementando la possibilità di farvi ricorso per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Al riguardo, pur considerando che la relazione tecnica non ascrive alla novella nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come confermato dalla nota del Governo fornita alla 5a Commissione nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, ritiene comunque necessario acquisire ulteriori elementi di stima sugli effetti finanziari della norma in esame. Infatti, con riguardo alle prestazioni occasionali, rileva che le relazioni tecniche riferite alle disposizioni che ne hanno modificato la disciplina – articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 e articolo 1, commi 342 e 343 e commi da 344 a 354 della legge n. 197 del 2022 – non appaiono univoche nell'analizzare i possibili effetti sulla finanza pubblica, con riferimento ai seguenti elementi: contribuzione all'INPS, minori contribuzioni e prestazioni per gestioni diverse da quella separata, gettito fiscale derivante da sostituzione di forme contrattuali.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 39, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano la percentuale di esonero stabilita dall'articolo 1, comma 281, della legge n. 197 del 2022 di 4 punti percentuali dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sui ratei di tredicesima erogati, per un esonero complessivo pari a 6 punti percentuali, fermo restando, per l'ammissibilità al beneficio, il limite retributivo mensile di 2.692 euro. Rileva che l'esonero è inoltre incrementato di un ulteriore punto percentuale, come già stabilito dal predetto comma 281, per un esonero complessivo di sette punti percentuali per il predetto periodo, per le retribuzioni pari o inferiori a 1.923 euro mensili. Segnala che la relazione tecnica riferita alla norma in esame rimanda alle basi tecniche già considerate nella relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 281, della legge di bilancio 2023, a loro volta corrispondenti a quelle già utilizzate nella relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 121, della legge di bilancio 2022 e relative alla distribuzione per classe di importo della retribuzione mensile dei dipendenti del settore privato e del settore pubblico nell'anno 2019.
  In proposito osserva che le tabelle della relazione tecnica riferita alla legge di bilancio per il 2022, poi richiamate dalla Pag. 13legge di bilancio per il 2023, recano una ripartizione per classi di reddito non perfettamente coincidente con le soglie di reddito previste dalla norma in esame; inoltre, la tabella relativa al lavoro privato inclusa nella stessa relazione tecnica non ricomprende il settore agricolo, ricompreso invece nell'ambito applicativo della norma in esame; tuttavia osserva che l'ordine di grandezza delle quantificazioni riferite alla presente disposizione risulta comunque coerente applicando una proporzione rispetto agli importi relativi alle precedenti norme. Ritiene dunque necessario acquisire dati più puntuali al fine di corroborare puntualmente le stime proposte dalla relazione tecnica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 39, comma 2, fa presente che la disposizione provvede agli oneri derivanti dal comma 1, concernente l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, valutati in 4.064 milioni di euro per l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 4.876 milioni di euro per l'anno 2023 secondo le seguenti modalità: quanto a 1.156 milioni di euro per l'anno 2023 e 232 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 1.388 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1; quanto a 2.908 milioni di euro per l'anno 2023 e 760 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per il 2023 e a 180 milioni per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 44.
  In riferimento alla seconda modalità di copertura, nel rinviare a quanto si riserva di osservare in relazione all'articolo 44, sotto il profilo della formulazione della disposizione, rileva che viene prevista una compensazione finanziaria, in termini di indebitamento netto, pari a 180 milioni per l'anno 2024, ancorché per tale esercizio né la norma in esame né il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari indichino la presenza di un onere in termini di indebitamento superiore rispetto a quello indicato in termini di saldo netto da finanziare. Nel segnalare che il medesimo maggior onere non trova riscontro neppure negli importi riportati nell'alinea del comma 4 del medesimo articolo 44, nel quale per l'anno 2024 non sono indicati maggiori oneri in termini di compensazione degli effetti finanziari, la disposizione in esame, nell'indicare una compensazione finanziaria di 180 milioni di euro per l'anno 2024, appare ultronea, in quanto fa riferimento a un onere che già trova copertura sui tre saldi nell'ambito degli importi delle coperture finanziarie individuate in termini di saldo netto da finanziare. Al riguardo ritiene, comunque, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 39-bis, evidenzia che la disposizione prevede, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, a favore dei lavoratori del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi. In proposito considera opportuno che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della previsione di spesa valutata in 54,7 milioni di euro per l'anno 2023.
  In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 39-bis, comma 5, lettere a), b) e c), fa presente che la predetta disposizione fa fronte agli oneri derivanti dalla detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere, valutati in 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, tramite le seguenti modalità: quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. Con riferimento alla lettera a), non ha osservazioni da formulare posto che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il predetto Fondo reca le occorrenti disponibilità, al momentoPag. 14 quantificate in circa 355 milioni di euro per l'anno in corso. Con riferimento alla lettera b), evidenzia che si prevede una copertura finanziaria per 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero del turismo, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, non formula, pertanto, osservazioni. Per quanto riguarda la lettera c), evidenzia che si tratta di 20,7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, iscritto sul capitolo 2025 dello stato di previsione del Ministero del turismo con una dotazione, per l'anno 2023, di circa 175 milioni di euro. Al riguardo, preso atto che su tale ultimo Fondo risultano al momento disponibili circa 166 milioni di euro, non formula osservazioni, nel presupposto che la riduzione ivi operata non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle medesime risorse. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 40, evidenzia che la disposizione prevede che, limitatamente al periodo d'imposta 2023, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.
  In proposito, evidenzia che la disposizione è stata oggetto di modifica nel corso dell'esame in prima lettura al fine di incrementare gli oneri derivanti dalla stessa per il 2023 da 142,2 milioni a 332,2 milioni. Tale rideterminazione degli oneri sembrerebbe derivare dalla quantificazione degli effetti di minor gettito contributivo che non risultavano invece contabilizzati nella versione originaria. Nella nota presentata nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, il Governo segnalava, infatti, la necessità, al fine di evitare effetti sul gettito contributivo, di riformulare la norma allo scopo di prevedere la non applicabilità della stessa a fini contributivi. Al fine di verificare la stima dell'onere ascritto alla misura, come rideterminato, ritiene comunque necessario che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 44, comma 2, lettere a) e b), rileva che la norma incrementa, per l'anno 2022, dallo 0,5 per cento allo 0,6 per cento, l'aliquota dell'imposta dovuta sulle riserve matematiche dei rami vita. Rileva peraltro che la disposizione è stata oggetto di modifica nel corso dell'esame in prima lettura al Senato nel senso di prevedere l'incremento dell'aliquota per l'anno 2022, anziché per l'anno 2023, determinando quindi un'applicazione retroattiva dell'aumento dell'aliquota, in deroga espressa al divieto in tal senso previsto dallo Statuto del contribuente. In proposito, tenuto conto che le entrate derivanti dal suddetto incremento, stimate, originariamente in misura pari a 220 milioni nel 2023, sono utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame dal successivo comma 4, lettera a), dell'articolo 44 in esame, considera necessario che il Governo assicuri che le medesime entrate, nell'importo stimato dalla relazione tecnica originario e iscritto nei saldi di finanza pubblica, possano essere effettivamente e interamente incassate nell'anno 2023.
  In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 44, comma 4, fa presente che la predetta disposizione fa fronte agli oneri derivanti da una pluralità di disposizioni recate dal presente decreto-legge – determinati in 3.905,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024, 317 milioni di euro per l'anno 2025, 330 milioni di euro per l'anno 2026, 347 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro per l'anno 2028, Pag. 15390 milioni di euro per l'anno 2029, 411 milioni di euro per l'anno 2030, 431 milioni di euro per l'anno 2031, 450 milioni di euro per l'anno 2032 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 3.937,5 milioni di euro per l'anno 2023, 319 milioni di euro per l'anno 2025, 340 milioni di euro per l'anno 2026, 366 milioni di euro per l'anno 2027, 386 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 435 milioni di euro per l'anno 2030, 457 milioni di euro per l'anno 2031, 480 milioni di euro per l'anno 2032 e 521 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 tramite le seguenti modalità:

   quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2, che reca un incremento, dallo 0,5 allo 0,6 per cento, per il solo anno 2023, dell'imposta dovuta dalle imprese che esercitano attività assicurativa sulle riserve matematiche dei rami vita [lettera a)];

   quanto a 551,4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 [lettera b)];

   quanto a 290 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 [lettera c)];

   quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 [lettera d)];

   quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 [lettera e)];

   quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e minori spese derivanti dall'articolo 40 [lettera f)];

   mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 con le risoluzioni di approvazione della Relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 [lettera g)].

  In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera b), fa presente che il richiamato articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981 ha previsto l'istituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo rotativo, alimentato da trasferimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, la cui gestione è stata successivamente attribuita alla Simest SpA dall'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo in esame per l'anno 2024, che peraltro è rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 44 in esame per l'ammontare di 545 milioni di euro per l'anno 2023, e assicuri che l'utilizzo delle medesime non pregiudichi interventi di sostegno già programmati a valere sulle medesime risorse.
  In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera c), nel rammentare che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione è quella relativa al Fondo per il reddito di cittadinanza, rinvia alle considerazioni in precedenza svolte in ordine alle clausole di copertura previste dall'articolo 13, commi 10 e 14, lettera a).
  In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera e), nel rammentarePag. 16 che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione è quella relativa al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci, rinvia alle considerazioni in precedenza svolte in ordine alle clausole di copertura previste dagli articoli 13, comma 14, lettera d), e 22, comma 3.

  Il sottosegretario Federico FRENI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, anche alla luce della documentazione predisposta dagli Uffici della Camera, deposita in primo luogo agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, corredata del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione (vedi allegato). Ne richiama, quindi, gli aspetti principali, fornendo ulteriori precisazioni volte a dare riscontro alle richieste di chiarimento che non trovano risposta nella relazione tecnica aggiornata.
  Con riferimento all'erogazione dell'Assegno di inclusione, di cui agli articoli da 1 a 4, fa presente che la quantificazione degli ulteriori oneri che ne derivano rispetto al testo originario del provvedimento tiene conto delle modifiche approvate nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, volte, da un lato, ad ampliare il numero dei nuclei familiari che possono richiedere la prestazione, dall'altro, a ridefinire conseguentemente gli incrementi della scala di equivalenza. In tale quadro, resta comunque fermo che il citato beneficio economico dovrà essere riconosciuto nell'ambito dell'autorizzazione di spesa all'uopo recata dal comma 8 dell'articolo 13, che, tenendo conto dell'incremento disposto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, risulta congrua rispetto alle finalità cui è preordinata ed è configurata nei termini di un limite massimo di impegno, a salvaguardia del quale è prevista una specifica procedura di monitoraggio, accantonamento di risorse e rimodulazione del beneficio, disciplinata dai commi 11 e 12 del predetto articolo 13. Evidenzia altresì che i centri di assistenza fiscale potranno provvedere alle attività connesse alla presentazione presso i medesimi centri delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1-bis, avvalendosi delle risorse ad essi assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e nei limiti delle risorse stesse.
  Segnala inoltre che l'inserimento, nell'ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, della piattaforma di gestione dei Patti di inclusione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 5, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo comma 5.
  Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, relative al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa e al patto di servizio personalizzato sottoscritto dai componenti del nucleo familiare attivabili al lavoro, evidenzia che il potenziamento degli interventi e dei servizi per il contrasto alla povertà previsti dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017 sarà attuato nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale a tal fine attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, senza pregiudizio delle ulteriori finalizzazioni del Fondo medesimo già previste a legislazione vigente, considerando altresì che la programmazione regionale degli interventi dovrà in ogni caso assicurare la necessaria coerenza con le finalità complessive del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.
  Rappresenta, poi, che le disposizioni dell'articolo 10, che prevedono incentivi all'assunzione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, troveranno attuazione nei limiti massimi di spesa previsti, con riferimento agli oneri derivanti dai diversi commi del medesimo articolo 10, dall'articolo 13, commi 8 e 9, a salvaguardia dei quali è prevista una specifica procedura di monitoraggio, accantonamento di risorse e rimodulazione del beneficio, disciplinata dai commi 11 e 12 del predetto articolo 13.
  Evidenzia, altresì, che dall'istituzione dell'Osservatorio sulle povertà, di cui al comma Pag. 175 del medesimo articolo 11, ai cui componenti non spettano peraltro compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alle spese connesse al suo funzionamento si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Segnala inoltre che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà, ai sensi dell'articolo 11, comma 5-bis, alla valutazione dell'impatto della disciplina recata dal Capo I del presente decreto-legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 14, recante modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rappresenta che gli obblighi di formazione e addestramento del personale alle dipendenze di datori di lavoro pubblici, relativi all'utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenze particolari, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori per la finanza pubblica, giacché alle predette attività le amministrazioni interessate faranno fronte nell'ambito delle risorse già destinate alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
  Assicura, quindi, che dalla condivisione gratuita da parte di enti pubblici e privati delle informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato e la Guardia di finanza e dalle convenzioni che potranno essere stipulate tra la Guardia di finanza e l'Ispettorato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché le amministrazioni interessate provvederanno alle relative attività nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che il bilancio del medesimo Ispettorato reca stanziamenti adeguati a far fronte agli adempimenti previsti dalla disposizione.
  Con riferimento alla quantificazione degli oneri indicati al comma 3 dell'articolo 18, concernente l'obbligo di assicurazione, per l'anno scolastico e l'anno accademico 2023-2024, per lo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, segnala che la stessa è stata effettuata ricomprendendo nell'ambito di applicazione della citata misura esclusivamente i soggetti dipendenti dall'amministrazione statale.
  Per altro verso, la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 23-bis, che consentono il riconteggio di debiti contributivi di lavoratori autonomi annullati ai sensi dell'articolo 1, comma 222, della legge di bilancio per il 2023, è stata effettuata considerando i maggiori oneri derivanti negli anni 2023 e 2024 dall'accesso anticipato al pensionamento dei lavoratori, che, grazie al versamento del debito contributivo precedentemente annullato, potrebbero essere collocati in quiescenza con un anticipo di circa tre mesi.
  Richiamando i dati contenuti nella relazione tecnica aggiornata, evidenzia che la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 28-bis, che proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 l'efficacia delle disposizioni che consentono ai lavoratori fragili di prestare la propria attività lavorativa in modalità agile, è stata effettuata sulla base dei dati riferiti alle sostituzioni di docenti e personale ATA nel corso dell'anno scolastico 2022-2023 e tiene conto del fatto che per i docenti la sostituzione si renderà necessaria nel solo mese di settembre.
  Precisa, quindi, che alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 36, comma 1-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, assegnata al piano gestionale n. 1 del capitolo 1960 iscritto nell'ambito del programma di spesa «Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza pregiudicare la realizzazione di interventiPag. 18 già programmati a valere sulle medesime risorse, che hanno natura di parte corrente.
  Nell'evidenziare che all'estensione del ricorso a prestazioni di lavoro occasionale nel settore turistico e termale, prevista dall'articolo 37, non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conformità alle quantificazioni riferite a precedenti disposizioni in materia di lavoro occasionale, conferma, altresì, le quantificazioni relative agli effetti finanziari dell'esonero contributivo in favore dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 39, comma 1, che risultano coerenti con quelle da ultimo formulate con riferimento all'articolo 1, comma 281, della legge n. 197 del 2022. Precisa, inoltre, che l'articolo 39, comma 2, nell'indicare una compensazione finanziaria di 180 milioni di euro per l'anno 2024, in relazione alle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 39, fa in realtà riferimento a un onere che già trova copertura sui tre saldi nell'ambito degli importi delle coperture finanziarie individuate in termini di saldo netto da finanziare;
  Alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica aggiornata, fa presente, poi, che la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 39-bis, in materia di detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere, è stata ottenuta ipotizzando prudenzialmente che l'ammontare dei compensi per tali prestazioni di lavoro sia pari al 5 per cento delle retribuzioni complessive dei lavoratori dipendenti del settore del turismo e degli stabilimenti termali registrate nei mesi da giugno a settembre 2022.
  Evidenzia, poi, che le minori entrate contributive derivanti dalle disposizioni dell'articolo 40, recante misure fiscali per il welfare aziendale, sono quantificate in 190 milioni di euro per l'anno 2023, considerando prudenzialmente un'aliquota media contributiva del 40 per cento, mentre le entrate derivanti dall'incremento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita delle assicurazioni disposto dall'articolo 44, comma 2, saranno effettivamente e interamente incassate nel corso dell'anno 2023.
  Con riferimento alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento per l'anno 2023, sia la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge n. 234 del 2021, sia l'utilizzo del Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani 2014-2020, che recano le occorrenti disponibilità, non sono suscettibili di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle rispettive dotazioni.
  Assicura, infine, che con riferimento alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento per annualità successive al 2023, le risorse stanziate dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1, commi 186 e 203, della legge n. 232 del 2016, nonché quelle iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016, sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 e sul Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981, risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede al rappresentante del Governo ulteriori delucidazioni in merito alle modalità di individuazione della platea beneficiaria del Supporto per la formazione e il lavoro, di cui all'articolo 12, che, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, sul punto non modificata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, sarebbe stata determinata sulla base dei criteri già utilizzati per la perimetrazione dei destinatari del reddito di cittadinanza.Pag. 19
  Ritiene, altresì, necessari maggiori chiarimenti in ordine al numero delle persone che in media fruiranno annualmente del citato istituto, di cui si prevede la stabilizzazione nella misura di 133.000 soggetti a decorrere dal 2027, evidenziando come tale numero sia a suo giudizio del tutto eccessivo, tenuto conto che l'istituto medesimo dovrebbe viceversa favorire la progressiva inclusione dei suoi beneficiari nel mondo del lavoro. Contestualmente, considera negativamente sorprendente, sempre alla luce dei dati contenuti nella relazione tecnica, il numero estremamente ridotto delle assunzioni che si prevede di realizzare in riferimento ai soggetti beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) segnala l'orientamento contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, per ragioni di ordine prevalentemente tecnico-finanziario, dal momento che, mentre il reddito di cittadinanza recava uno stanziamento di circa 8 miliardi di euro in via permanente, le misure sostitutive ora previste dal decreto-legge in discussione stanziano complessivamente poco più di 7 miliardi di euro, privando al contempo della necessaria tutela un numero non indifferente di nuclei familiari, che versano in condizioni di notevole difficoltà. Tanto premesso, richiama l'attenzione del rappresentante del Governo e della Commissione intera sugli oneri, allo stato né quantificati né coperti, che inevitabilmente graveranno sulla finanza pubblica per fornire comunque forme alternative di sostegno agli attuali percettori del reddito di cittadinanza, di cui si prevede l'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2024.

  Il sottosegretario Federico FRENI, replicando alle considerazioni svolte in particolare dalla deputata Guerra, conferma che le quantificazioni degli oneri derivanti dal presente provvedimento, come aggiornate nella relazione tecnica testé depositata, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, risultano ispirate, come di consueto, a criteri di estrema prudenzialità, osservando peraltro come le norme in esame siano state già sottoposte ad un attento scrutinio durante l'iter presso il Senato della Repubblica.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge C. 1238, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 48 del 2023, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento all'erogazione dell'Assegno di inclusione, di cui agli articoli da 1 a 4, la quantificazione degli ulteriori oneri che ne derivano rispetto al testo originario del provvedimento tiene conto delle modifiche approvate nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, volte, da un lato, ad ampliare il numero dei nuclei familiari che possono richiedere la prestazione, dall'altro, a ridefinire conseguentemente gli incrementi della scala di equivalenza;

    in tale quadro, resta comunque fermo che il citato beneficio economico dovrà essere riconosciuto nell'ambito dell'autorizzazione di spesa all'uopo recata dal comma 8 dell'articolo 13, che, tenendo conto dell'incremento disposto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, risulta congrua rispetto alle finalità cui è preordinata ed è configurata nei termini di un limite massimo di impegno, a salvaguardia del quale è prevista una specifica procedura di monitoraggio, accantonamento di risorse e rimodulazione del beneficio, disciplinata dai commi 11 e 12 del predetto articolo 13;

Pag. 20

    i centri di assistenza fiscale potranno provvedere alle attività connesse alla presentazione presso i medesimi centri delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1-bis, avvalendosi delle risorse ad essi assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e nei limiti delle risorse stesse;

    l'inserimento, nell'ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, della piattaforma di gestione dei Patti di inclusione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 5, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo comma 5;

    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, relative al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa e al patto di servizio personalizzato sottoscritto dai componenti del nucleo familiare attivabili al lavoro, il potenziamento degli interventi e dei servizi per il contrasto alla povertà previsti dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017 sarà attuato nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale a tal fine attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, senza pregiudizio delle ulteriori finalizzazioni del Fondo medesimo già previste a legislazione vigente, considerando altresì che la programmazione regionale degli interventi dovrà in ogni caso assicurare la necessaria coerenza con le finalità complessive del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà;

    le disposizioni dell'articolo 10, che prevedono incentivi all'assunzione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, troveranno attuazione nei limiti massimi di spesa previsti, con riferimento agli oneri derivanti dai diversi commi del medesimo articolo 10, dall'articolo 13, commi 8 e 9, a salvaguardia dei quali è prevista una specifica procedura di monitoraggio, accantonamento di risorse e rimodulazione del beneficio, disciplinata dai commi 11 e 12 del predetto articolo 13;

    dall'istituzione dell'Osservatorio sulle povertà, di cui al comma 5 del medesimo articolo 11, ai cui componenti non spettano peraltro compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alle spese connesse al suo funzionamento si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà, ai sensi dell'articolo 11, comma 5-bis, alla valutazione dell'impatto della disciplina recata dal Capo I del presente decreto-legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    con riferimento all'articolo 14, recante modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gli obblighi di formazione e addestramento del personale alle dipendenze di datori di lavoro pubblici, relativi all'utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenze particolari, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori per la finanza pubblica, giacché alle predette attività le amministrazioni interessate faranno fronte nell'ambito delle risorse già destinate alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro;

    dalla condivisione gratuita da parte di enti pubblici e privati delle informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato e la Guardia di finanza e dalle convenzioni che potranno essere stipulate tra la Guardia di finanza e l'Ispettorato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché le amministrazioni interessate provvederanno alle relative attività nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che il bilancio del medesimo Ispettorato reca stanziamenti adeguati a far fronte agli adempimenti previsti dalla disposizione;

Pag. 21

    la quantificazione degli oneri indicati al comma 3 dell'articolo 18, concernente l'obbligo di assicurazione, per l'anno scolastico e l'anno accademico 2023-2024, per lo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, è stata effettuata ricomprendendo nell'ambito di applicazione della citata misura esclusivamente i soggetti dipendenti dall'amministrazione statale;

    la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 23-bis, che consentono il riconteggio di debiti contributivi di lavoratori autonomi annullati ai sensi dell'articolo 1, comma 222, della legge di bilancio per il 2023, è stata effettuata considerando i maggiori oneri derivanti negli anni 2023 e 2024 dall'accesso anticipato al pensionamento dei lavoratori, che, grazie al versamento del debito contributivo precedentemente annullato, potrebbero essere collocati in quiescenza con un anticipo di circa tre mesi;

    la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 28-bis, che proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 l'efficacia delle disposizioni che consentono ai lavoratori fragili di prestare la propria attività lavorativa in modalità agile, è stata effettuata sulla base dei dati riferiti alle sostituzioni di docenti e personale ATA nel corso dell'anno scolastico 2022-2023 e tiene conto del fatto che per i docenti la sostituzione si renderà necessaria nel solo mese di settembre;

    alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 36, comma 1-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, assegnata al piano gestionale n. 1 del capitolo 1960 iscritto nell'ambito del programma di spesa “Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne” dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse, che hanno natura di parte corrente;

    all'estensione del ricorso a prestazioni di lavoro occasionale nel settore turistico e termale, prevista dall'articolo 37, non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conformità alle quantificazioni riferite a precedenti disposizioni in materia di lavoro occasionale;

    sono confermate le quantificazioni relative agli effetti finanziari dell'esonero contributivo in favore dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 39, comma 1, che risultano coerenti con quelle da ultimo formulate con riferimento all'articolo 1, comma 281, della legge n. 197 del 2022;

    l'articolo 39, comma 2, nell'indicare una compensazione finanziaria di 180 milioni di euro per l'anno 2024, in relazione alle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 39, fa in realtà riferimento a un onere che già trova copertura sui tre saldi nell'ambito degli importi delle coperture finanziarie individuate in termini di saldo netto da finanziare;

    la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 39-bis, in materia di detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere, è stata ottenuta ipotizzando prudenzialmente che l'ammontare dei compensi per tali prestazioni di lavoro sia pari al 5 per cento delle retribuzioni complessive dei lavoratori dipendenti del settore del turismo e degli stabilimenti termali registrate nei mesi da giugno a settembre 2022;

    le minori entrate contributive derivanti dalle disposizioni dell'articolo 40, recante misure fiscali per il welfare aziendale, sono quantificate in 190 milioni di euro per l'anno 2023, considerando prudenzialmente un'aliquota media contributiva del 40 per cento;

Pag. 22

    le entrate derivanti dall'incremento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita delle assicurazioni disposto dall'articolo 44, comma 2, saranno effettivamente e interamente incassate nel corso dell'anno 2023;

    con riferimento alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento per l'anno 2023, sia la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge n. 234 del 2021, sia l'utilizzo del Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani 2014-2020, che recano le occorrenti disponibilità, non sono suscettibili di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle rispettive dotazioni;

    con riferimento alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento per annualità successive al 2023, le risorse stanziate dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1, commi 186 e 203, della legge n. 232 del 2016, nonché quelle iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016, sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 e sul Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981, risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;

   nel presupposto che la compensazione finanziaria di 180 milioni di euro per l'anno 2024, prevista dall'articolo 39, comma 2, si intenda ricompresa nell'ambito delle coperture indicate, per il medesimo anno, in termini di saldo netto da finanziarie dallo stesso comma 2,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) dichiara il voto convintamente contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore per ragioni in primo luogo di merito, dal momento che il provvedimento in esame non è in grado di affrontare i rilevanti problemi che attanagliano il nostro Paese a livello sociale e occupazionale ed ignora del tutto la questione cruciale di un efficace contrasto alle situazioni di povertà in cui versano tantissime famiglie italiane. In ragione dell'insufficienza delle misure previste dal provvedimento, gli enti territoriali diventeranno sempre più i destinatari di richieste di assistenza sociale, ma saranno impossibilitati a fornire le necessarie prestazioni in assenza di risorse finanziarie adeguate. Per quanto attiene ai profili più direttamente riconducibili alle materie di competenza della Commissione, pur dando atto della serietà con la quale la Ragioneria generale dello Stato verifica le quantificazioni finanziarie dei provvedimenti all'esame delle Camere, ritiene tuttavia che vi sia l'esigenza di assicurare un confronto più approfondito con i componenti della Commissione sulle modalità di elaborazione delle stime, al fine di consentire una più puntuale verifica delle ipotesi utilizzate.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 19.35.