CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 giugno 2023
131.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 6 SETTEMBRE 2023

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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 22 giugno 2023. – Presidenza del presidente Gianfranco ROTONDI.

  La seduta comincia alle 14.

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1194 Governo.
(Parere alla Commissione VIII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Antonio BALDELLI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge C. 1194 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

    il decreto-legge, composto da 23 articoli, per un totale di 110 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla ratio unitaria di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi e alluvionali che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito alcuni territori dell'Emilia Romagna;

    con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui Pag. 4all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 110 commi, 11 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di 8 decreti ministeriali e di 3 provvedimenti di altra natura;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, la lettera a) del comma 6 dell'articolo 2 prevede che le disposizioni sulla sospensione dei termini in materia di giustizia civile e penale non valgano, tra le altre ipotesi, in “tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio tra le parti”; al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare meglio la fattispecie; il comma 1 dell'articolo 4 prevede una generale sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 di tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi che risultino pendenti o che siano iniziati successivamente a tale data, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati, nonché quelli dei procedimenti pendenti presso i comuni alluvionati; in proposito si rileva che la disposizione appare analoga alle previsioni che furono adottate in occasione dell'emergenza pandemica da COVID-19 (ad esempio l'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020); nelle precedenti occasioni di calamità o emergenze sismiche o meteo-idrogeologiche, la sospensione di termini amministrativi è stata invece disposta con riguardo a specifici procedimenti in analogia a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge in esame, senza clausole di tipo generale come quella recata dall'articolo 4 (si vedano ad esempio, il decreto-legge n. 186 del 2022 sull'alluvione ad Ischia e il decreto-legge n. 189 del 2016 sugli eventi sismici del 2016); al riguardo, si valuti quindi l'opportunità di indicare puntualmente i termini oggetto di sospensione ai sensi dell'articolo 4; conseguentemente dovrebbe anche essere meglio circoscritta la fattispecie dei “procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR e PNC” che risultano esclusi, in base al successivo comma 7 dell'articolo 4, dalla sospensione dei termini; il comma 3 dell'articolo 13 reca una disciplina transitoria che differisce di trenta giorni, nell'ambito di alcuni comuni specificamente individuati, i termini per l'adempimento di obblighi posti a carico degli operatori di animali in tema di identificazione e registrazione degli animali e di eventi ad essi relativi; sul punto, si fa presente che il comma in esame fa riferimento alla “Banca Dati Nazionale (BDN)” di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, mentre in base alla disposizione richiamata la sigla BDN indica la “base dati informatizzata nazionale”, istituita presso il Ministero della salute;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    il comma 2 dell'articolo 5 prevede che fino al 31 agosto 2023 le istituzioni scolastiche interessate procedono all'acquisizione dei beni, servizi e lavori di cui al comma 1, di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio tali fattispecie (si veda ad esempio l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 12 aprile 2023 sul disegno di legge C. 1067 di conversione del decreto-legge n. 35 del 2023);

    il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

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  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 6, lettera a), dell'articolo 4, e dell'articolo 13, comma 3;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 5, comma 2.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.05.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 22 giugno 2023. – Presidenza del presidente Gianfranco ROTONDI. – Interviene la relatrice per la II Commissione Daniela Dondi.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori.
T.U. C. 536 e abb.
(Parere alle Commissioni riunite II e XII).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Silvio LAI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il Testo Unificato n. 536 e abbinate e rilevato che:

   sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

   il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento; tale disposizione attribuisce ai decreti legislativi attuativi della delega prevista dall'articolo la finalità di “promuovere iniziative tese a prevedere un servizio di sostegno psicologico presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, attraverso il coinvolgimento delle famiglie”; si tratta di una formulazione nella quale appaiono sovrapporsi oggetto e principi e criteri direttivi di delega, in difformità rispetto a quanto previsto dal paragrafo 2, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera, secondo cui le disposizioni contenenti deleghe legislative individuano i principi e criteri direttivi e distinguono questi ultimi dall'oggetto delle deleghe; si valuti inoltre, l'opportunità di approfondire il coordinamento di questa disposizione di delega con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) che stabilisce che le regioni possano adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, Pag. 6un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi, nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 individua come oggetto della delega prevista dall'articolo le modifiche al regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti delle scuole superiori adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo così un'impropria norma di delega legislativa per intervenire su una fonte secondaria;

  formula, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    considerino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, la necessità di un approfondimento dell'articolo 3, comma 1, lettera b);

  il Comitato osserva infine:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione

    valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a).».

  Il deputato Alfonso COLUCCI chiede delucidazioni in merito ai due rilievi formulati con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera a).

  Silvio LAI, relatore, chiarisce che la disposizione appare presentare due distinti profili problematici; in primo luogo la sua formulazione, che allo stato costituisce un «ibrido» tra oggetto di delega e principio e criterio direttivo di delega; inoltre, una volta risolto questo aspetto, andrebbe approfondito se l'oggetto di delega non si sovrapponga con quanto già previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), che già autorizza le regioni a istituire nelle scuole servizi di sostegno psicologico agli studenti.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.15.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 22 giugno 2023. – Presidenza del vice presidente Bruno TABACCI.

  La seduta comincia alle 17.10.

Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.
C. 1238 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione XI).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Riccardo DE CORATO, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 1238 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

    il provvedimento, originariamente composto da 45 articoli per un totale di 196 Pag. 7commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 53 articoli, per un totale di 230 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alle distinte finalità di introdurre nuove misure nazionali di contrasto alla povertà; di assumere misure in materia di sicurezza del lavoro; di semplificare la disciplina dei contratti e risolvere criticità in materia pensionistica;

    con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 230 commi 7 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; in particolare, è prevista l'adozione di 6 decreti ministeriali e 1 convenzione; in 7 commi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 prevede, ai fini dell'accesso all'assegno di inclusione, che il richiedente sia cumulativamente, tra le altre cose, al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo (numero 2) e residente in Italia (numero 3; sembra doversi intendere, oltre che al momento della presentazione della domanda, anche per tutta la durata dell'erogazione); il requisito di cui al numero 3 è esteso anche ai componenti del nucleo familiare, per i quali però, parrebbe desumersi, non è richiesto un periodo temporale minimo di residenza; si valuti comunque l'opportunità di un approfondimento al riguardo; sembra inoltre evincersi che il requisito di residenza valga anche per i cittadini italiani; anche su questo si valuti l'opportunità di un approfondimento; il comma 14 dell'articolo 8 indica le circostanze che comportano la sospensione dell'erogazione del beneficio, individuando, come possibili destinatari della sospensione stessa, il “beneficiario” ed il “richiedente” senza ulteriori specificazioni; al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire il significato dei due termini, considerato che, con riguardo al “richiedente”, la sospensione dal beneficio può intervenire soltanto a seguito della stipula del patto di servizio;

    l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 29 maggio 2023;

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a) e b) e dell'articolo 8, comma 14.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 17.20.