CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 giugno 2023
131.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 98

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 22 giugno 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Walter RIZZETTO (FDI), presidente, comunica che è entrata a far parte della Commissione la deputata Anna Laura ORRICO, alla quale rivolge, a nome della Commissione, un cordiale augurio di buon lavoro. Comunica inoltre che ha cessato di far parte della Commissione la deputata Valentina BARZOTTI.

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Nuovo testo C. 418 Lupi.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Silvio GIOVINE (FDI), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione VII (Cultura) il parere di competenza sul nuovo testo – adottato come testo base nella seduta del 24 maggio 2023 – della proposta di legge C. 418 Lupi, recante l'introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.Pag. 99
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 5 articoli, soffermandosi in particolare sulle parti di competenza della XI Commissione, fa presente che l'articolo 1, al comma 1, prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito, a partire dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, favorisce le iniziative finalizzate allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, al fine di promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona, delle sue potenzialità e dei suoi talenti, la cultura della competenza, di integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali e di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica. Al comma 2, si prevede che siano definite con decreto ministeriale le Linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali. Ricorda che, secondo la definizione offerta dall'Organizzazione mondiale della sanità nel documento «Life Skills Education For Children And Adolescents In Schools» del 1993, le competenze non cognitive sono competenze sociali e relazionali che permettono ai ragazzi di affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a se stessi, agli altri e alla comunità. La loro mancanza renderebbe difficoltoso per i ragazzi mettersi in relazione con gli altri, affrontare i problemi, le pressioni e lo stress della vita quotidiana, il che potrebbe portare all'insorgere di fenomeni di dispersione e abbandono scolastico.
  L'articolo 1-bis prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva una mappatura delle esperienze e dei progetti, già esistenti negli istituti scolastici italiani, inerenti la lotta alla dispersione scolastica e la povertà educativa.
  L'articolo 2, comma 1, prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano straordinario di azioni formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a partire dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, al fine di favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche. Il comma 2 stabilisce che la formazione dei docenti sia organizzata dal Ministero dell'istruzione e del merito con la collaborazione dell'INDIRE, delle istituzioni scolastiche, nonché delle università e degli enti accreditati per la formazione.
  L'articolo 3, commi 1 e 2, prevede, a partire dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge e per un triennio, lo svolgimento di una sperimentazione nazionale, i cui criteri generali, i requisiti e le modalità di partecipazione sono definiti, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.
  Ai sensi del comma 3, tale sperimentazione è finalizzata, in particolare: all'individuazione delle competenze non cognitive e trasversali il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti; all'individuazione di buone pratiche relative alle metodologie e ai processi di insegnamento che favoriscono lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali, nonché dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione, in coerenza con la certificazione delle competenze e con le competenze chiave europee per l'apprendimento permanente; all'individuazione di percorsi formativi innovativi, basati su metodologie didattiche innovative che valorizzino potenzialità, motivazioni e talenti degli studenti, contribuendo alla riduzione della dispersione scolastica, sia manifesta sia implicita, anche attraverso percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) e partenariati; alla verifica degli effetti dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.Pag. 100
  Mentre il comma 4 interviene in tema di autorizzazione della partecipazione delle istituzioni scolastiche alla sperimentazione, al comma 5 si prevede la costituzione del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione, stabilendosi, al comma 6, che nessuna indennità o compenso o gettone di presenza o altra utilità comunque denominata è dovuta ai suoi componenti.
  Si stabilisce quindi, al comma 7, che al termine dei tre anni di sperimentazione il Ministro dell'istruzione e del merito presenta al Parlamento una relazione sugli esiti della stessa.
  Si prevede, infine, al comma 8, che per l'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
  L'articolo 4, comma 1, prevede la definizione – da parte del medesimo decreto ministeriale contemplato all'articolo 3 – dei criteri generali, dei requisiti e le modalità di partecipazione alla sperimentazione anche nell'ambito dei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), mentre il comma 2 stabilisce che, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione in questione siano definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Anna Laura ORRICO (M5S) annuncia a nome del proprio gruppo l'astensione sul provvedimento in titolo. Esprime in particolare perplessità per la mancanza di risorse finanziarie e di nuovo personale negli istituti scolastici destinato ai percorsi sperimentali. Si prevede ancora una volta la realizzazione di nuove attività a carico del personale scolastico senza adeguati incentivi e riconoscimenti economici e senza provvedere a rafforzare gli organici. Si augura quindi un supplemento di riflessione della maggioranza e del Governo sulle proposte emendative presentate dall'opposizione nel corso dell'esame in Assemblea.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 22 giugno 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 22 giugno 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 17.45.

DL 48/2023: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.
C. 1238 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento. Chiede all'onorevole Schifone, in qualità di relatrice, di svolgere il suo intervento introduttivo.

  Marta SCHIFONE (FDI), relatrice, ricorda che la XI Commissione è chiamata ad esaminare in sede referente il decreto-legge n. 48 del 2023, in materia di inclusionePag. 101 sociale e di accesso al mondo del lavoro, approvato, con modificazioni, dal Senato.
  Fa presente quindi che l'articolo 1 prevede l'istituzione dell'Assegno di inclusione, indicandone la natura, le finalità e la relativa decorrenza. Si qualifica, in particolare, l'Assegno di inclusione come una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Tale misura è istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024. Si specifica che l'istituto si configura come una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, il cui accesso è condizionato alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Segnala che l'articolo 2 è volto a delineare la platea dei beneficiari dell'Assegno per l'inclusione, individuando una serie di requisiti, il cui possesso consente l'accesso al beneficio, provvedendo altresì a regolare i rapporti tra la misura in esame ed altri strumenti di sostegno al reddito; l'articolo 3 provvede a disciplinare le modalità di calcolo dell'Assegno di inclusione, la relativa durata, nonché gli effetti sul godimento del beneficio economico derivanti da eventuali variazioni della situazione occupazionale, reddituale o del nucleo familiare; l'articolo 4 individua le modalità di richiesta, riconoscimento ed erogazione dell'Assegno di inclusione. In particolare, l'assegno di inclusione è riconosciuto in favore dei nuclei familiari in cui vi sia almeno un soggetto minorenne o avente almeno sessanta anni di età o disabile o in condizione di svantaggio e inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione; è riconosciuto subordinatamente al possesso di determinati requisiti relativi alla cittadinanza e alla residenza, al reddito e al patrimonio, al godimento di beni durevoli e all'assenza di misure cautelari personali, di prevenzione e di sentenze definitive di condanna intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta; è composto da una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui e da un'integrazione dell'affitto fino a 3.360 euro annui (importi elevati, rispettivamente, a 7.560 e a 1.800 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza). L'integrazione al reddito è moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; ha una durata non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi e il relativo beneficio economico, erogato tramite la Carta di inclusione, viene modificato in caso di variazioni della condizione occupazionale, reddituale o familiare; può essere richiesto all'INPS, ai patronati o ai CAF e la domanda comporta l'iscrizione al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), per la sottoscrizione del patto di attivazione digitale, e la successiva sottoscrizione del patto per l'inclusione sociale e lavorativa a seguito della valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare svolta dai servizi sociali. Al termine della suddetta valutazione multidimensionale, i soggetti tra i 18 e i 59 anni attivabili al lavoro – salvo determinate eccezioni – vengono avviati ai CPI o ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.
  Fa presente che l'articolo 5 è volto a istituire il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL, individuandone le finalità, la natura e le relative caratteristiche. Nel dettaglio, il richiamato Sistema informativo è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è realizzato dall'INPS ed è volto a consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione; favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e il rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari; svolgere analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione. Tale Sistema informativo consente l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei Pag. 102soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono alle finalità previste nell'articolo 1 del provvedimento. È inoltre prevista, tramite decreti ministeriali, la predisposizione di un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme. Nel Sistema informativo opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione. Si dispone, in particolare, che i beneficiari attivabili al lavoro, registrandosi sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal patto di servizio. Sono poi specificate le finalità della piattaforma, diretta ad agevolare la ricerca di lavoro, l'individuazione di attività di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività.
  L'articolo 6 dispone che i nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, dopo aver sottoscritto il patto di attivazione digitale, devono aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa, che viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti. Operatori del servizio sociale competente del comune o dell'ambito territoriale sociale effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, ove necessario svolta attraverso una equipe multidisciplinare. Nei casi in cui nel nucleo familiare vi siano soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro, gli stessi sottoscrivono un patto di servizio personalizzato. Salvo alcune eccezioni (titolari di pensione diretta, sessantenni e ultrasessantenni, disabili, malati oncologici, i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, donne vittime di violenza prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza), i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi e che non abbiano carichi di cura sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa. Le amministrazioni coinvolte provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane disponibili a legislazione vigente nonché con quelle reperibili con le risorse finanziarie della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
  Quanto all'articolo 7, fa presente che esso è volto a disciplinare le attività di controllo e di vigilanza, e le relative modalità di attuazione, sull'Assegno di inclusione. Le attività di controllo sono svolte dal personale ispettivo dell'INL, dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS e dalla Guardia di finanza. Le attività di vigilanza sono svolte dal personale ispettivo dell'INL e dalla Guardia di finanza. Si prevede inoltre che, con decreto ministeriale, sia elaborato un piano triennale di contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di inclusione. L'articolo 8 contiene il quadro sanzionatorio per la repressione delle indebite percezioni dei benefici economici dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro. Si stabiliscono i casi di sospensione dell'erogazione dell'assegno di inclusione o dell'indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa nell'ambito del supporto per la formazione e il lavoro, conseguenti all'adozione di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale, e si disciplina il procedimento. Sono disciplinati anche i casi di revoca e di decadenza dall'Assegno di inclusione. In tutti i casi di revoca o decadenza dal beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione e, nei casi diversi da quelli di condanna in via definitiva o di applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione in capo al beneficiario, l'Assegno di inclusione può essere richiesto Pag. 103da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza. Attraverso il sistema informativo SIISL, l'INPS mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici sono i comuni, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche previsti, nonché la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dall'Assegno di inclusione, danno luogo a responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare. La maggiorazione del venti per cento di alcune sanzioni amministrative pecuniarie viene estesa ai casi di impiego, in forma di lavoro subordinato, di soggetti beneficiari dell'Assegno di inclusione, da parte di datori privati, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto.
  L'articolo 9 è volto a disciplinare le caratteristiche dell'offerta di lavoro che il beneficiario dell'Assegno di inclusione è tenuto ad accettare, nonché la compatibilità tra tale beneficio e il reddito da lavoro che si percepisce. Nel dettaglio, fa presente che si dispone che il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, che risulta attivabile al lavoro, ed è stato preso in carico dai competenti servizi per il lavoro, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che presenta le seguenti caratteristiche: si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel suddetto caso, si specifica che non rilevano limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale. Si dispone che non operano le previsioni ivi disposte esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a 14 anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, e l'offerta va accettata se il posto di lavoro non eccede la distanza di ottanta chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblici; si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione. Nel suddetto caso, si specifica che rileva una distanza massima di 80 chilometri del luogo di lavoro rispetto al domicilio del soggetto. Si prevede inoltre – in alternativa a tale distanza massima rispetto al domicilio del soggetto – che il luogo di lavoro sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico; si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno; la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi. Si prevede poi la sospensione d'ufficio dell'Assegno di inclusione per la durata del rapporto di lavoro, ove l'offerta lavorativa concerna un rapporto di lavoro avente durata compresa tra uno e sei mesi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 in termini di compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito (limite massimo di tremila euro lordi annui). Si stabilisce, infine, che, una volta concluso il rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo rimanente di fruizione, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, prevedendosi altresì che non si computa, ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio, quanto è stato percepito.
  L'articolo 10 riconosce ai datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell'Assegno di inclusione, nonché del Supporto per la formazione e il lavoro, per ciascun lavoratore, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico nella misura del 100 o del 50 per cento a seconda che l'assunzione sia, rispettivamente, a tempo indeterminato o con apprendistato, o a tempo determinato. Una percentuale di tale incentivo è riconosciuta anche alle agenzie per il lavoro, ai patronati, agli enti, anche del Terzo settore, alle associazioni e alle imprese sociali che svolgono attività dirette alla tutela della disabilità o all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione. Inoltre, ai beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per Pag. 104la formazione e il lavoro che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell'Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili.
  L'articolo 11 istituisce l'Osservatorio sulle povertà e reca disposizioni in merito al coordinamento, al monitoraggio e alla valutazione dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro. L'articolo 12 istituisce, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro, che consiste in un'indennità mensile di 350 euro riconosciuta in favore dei soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni che partecipano a progetti di politiche attive del lavoro, ivi compreso il servizio civile universale, o a progetti utili alla collettività, che versano in determinate condizioni economiche e che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione, o che fanno parte di nuclei che accedono a tale Assegno, ma non sono considerati nella relativa scala di equivalenza e non sono obbligati alle attività individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa. Tale indennità è corrisposta per l'intera durata dei progetti a cui partecipano i suddetti soggetti e comunque per un periodo massimo di 12 mesi.
  L'articolo 12-bis disciplina l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 13 reca una disciplina transitoria relativa alle modalità e ai tempi di fruizione del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, operativa sino al 31 dicembre 2023, e prevede che le disposizioni penali in materia continuino ad applicarsi ai fatti commessi fino al 31 dicembre 2023. Sono inoltre recate le autorizzazioni di spesa per i nuovi istituti dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, nonché per la prosecuzione dell'erogazione del Reddito di cittadinanza, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, ai percettori del beneficio che sono stati presi in carico dai servizi sociali prima della scadenza del limite massimo di fruizione previsto per il 2023 e pari a sette mesi. L'articolo 14 reca un complesso di modifiche alla disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le modifiche riguardano, tra gli altri, profili che attengono al medico competente, alle attrezzature di lavoro, agli edifici scolastici.
  Fa presente che l'articolo 15 prevede che, per le finalità ivi indicate, gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongano con l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con conseguente messa a disposizione delle stesse anche in favore del Corpo della Guardia di finanza. L'articolo 16 prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro destini un contingente di proprio personale ispettivo, adeguatamente qualificato, allo svolgimento di attività di polizia giudiziaria – relativamente agli ambiti del lavoro e della legislazione sociale – nel territorio della Regione Siciliana.
  L'articolo 17 istituisce un Fondo per il riconoscimento di una misura di sostegno economico in favore dei familiari degli studenti, ivi compresi quelli universitari o dei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative. La definizione dei requisiti e dei criteri di determinazione della misura di sostegno, nonché delle modalità di accesso al Fondo, è demandata a un decreto ministeriale. Si integra poi la vigente disciplina relativa ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO). Le novelle riguardano, tra l'altro, il principio della coerenza dei suddetti percorsi con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio, la qualificazione delle imprese coinvolte e la valutazione e la prevenzione dei rischi da parte di queste ultime.
  L'articolo 18 prevede, con riferimento all'anno scolastico 2023-24 e all'anno accademico 2023-24, un'estensione dell'ambitoPag. 105 di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro nei settori dell'istruzione e della formazione – ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale –. In base a tale estensione, le categorie di soggetti analiticamente individuati – operanti nei suddetti settori come docenti o con altre funzioni o ivi attivi come studenti o allievi – sono comprese nel regime assicurativo in relazione agli eventuali infortuni occorsi in occasione delle attività di insegnamento-apprendimento. L'articolo 18-bis dispone un incremento per il 2023 della dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. L'articolo 19 incrementa, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, la dotazione del Fondo nuove competenze al fine di finanziare le intese sottoscritte a decorrere dal 2023 volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica.
  Segnala quindi che l'articolo 20 dispone sulla possibilità di utilizzare una quota-parte di risorse del cosiddetto fondo bonus trasporti per l'estensione del riconoscimento del beneficio, ammettendo al rimborso anche le domande pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal 31 dicembre 2022 e fino al 28 febbraio 2023 da parte di soggetti beneficiari a basso reddito. L'articolo 21 dispone che – per favorire il completamento dei progetti finanziati con le risorse dei programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non siano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro – le risorse del Fondo di rotazione possono essere destinate anche alla copertura delle spese che gli organi di controllo abbiano dichiarato non rimborsabili a valere sui suddetti programmi cofinanziati dal bilancio comunitario, purché sostenute nel rispetto della normativa nazionale vigente. Le risorse del Fondo possono essere, altresì, utilizzate anche a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e formazione. L'articolo 22 modifica la disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico. La novella concerne la maggiorazione specifica dell'assegno attribuita per i casi in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro e il valore dell'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari ad un determinato; tale maggiorazione viene estesa ai casi in cui vi sia un solo genitore lavoratore e l'altro sia deceduto; l'estensione opera per un periodo massimo di cinque anni.
  Evidenzia che l'articolo 23 modifica la disciplina delle sanzioni penali o amministrative pecuniarie per l'omissione di versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale da parte dei datori di lavoro, nonché da parte dei committenti dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa rientranti nella cosiddetta Gestione separata dell'INPS. La modifica concerne la misura della sanzione amministrativa pecuniaria. Si provvede anche a modificare il termine temporale per la notifica dell'illecito amministrativo in oggetto. L'articolo 23-bis introduce la possibilità di versamento della contribuzione pensionistica in relazione ad alcune fattispecie di avvenuto annullamento automatico – in seguito a norme speciali – dei debiti contributivi. La possibilità concerne gli iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS relative ai lavoratori autonomi. L'articolo 24 modifica, in primo luogo, la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato. Vengono ridefiniti i presupposti di ammissibilità – cosiddette causali – di una durata dei contratti superiore a dodici mesi – e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi –. La nuova disciplina – oltre a confermare che la causale può consistere in esigenze di sostituzione di altri lavoratori –: reinserisce la causale costituita da fattispecie previste dai contratti collettivi, riproponendo a regime una norma transitoria, operante fino al 30 settembrePag. 106 2022, che aveva introdotto tale causale; sopprime sia la causale di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, sia la causale di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria; introduce la causale – applicabile solo con atti (tra datore di lavoro e dipendente) stipulati entro il 30 aprile 2024 e solo in assenza delle suddette previsioni da parte dei contratti collettivi applicati in azienda – di esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti. Viene inoltre modificata la disciplina dell'applicazione delle causali – come ora ridefinite – relativamente alle proroghe e ai rinnovi dei contratti di lavoro a termine. Tali modifiche escludono anche per i rinnovi – in termini identici a quanto già previsto per le proroghe – l'esigenza delle causali, qualora la durata complessiva del rapporto non superi i dodici mesi; a tali fini, sia per le proroghe sia per i rinnovi, nel computo dei dodici mesi non si tiene conto del periodo temporale (del rapporto) previsto dai contratti stipulati prima del 5 maggio 2023. L'articolo, inoltre, modifica la disciplina – operante in assenza di diverse previsioni dei contratti collettivi – del limite quantitativo del ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Si escludono dal computo del limite i lavoratori il cui rapporto di lavoro con il soggetto somministratore sia costituito da un contratto di apprendistato; si escludono poi in via tassativa dal computo del limite alcune categorie di lavoratori.
  Segnala che l'articolo 25 modifica la disciplina dell'istituto transitorio dei contratti di espansione. La novella in esame introduce la possibilità di una rimodulazione delle cessazioni dei rapporti di lavoro previste da un accordo di espansione – cessazioni relative ai lavoratori più vicini al conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico e alle quali consegue un'indennità di accompagnamento alla quiescenza. L'articolo 25-bis incrementa il limite di spesa per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata in favore di giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. L'articolo 26 reca semplificazioni in merito agli obblighi di informazione e di pubblicazione, relativi al rapporto di lavoro, che devono essere adempiuti dal datore di lavoro o dal committente in favore dei lavoratori. L'articolo 27 riconosce un incentivo ai datori di lavoro privati per le nuove assunzioni, effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, di giovani al di sotto dei trenta anni con determinati requisiti. Tale incentivo è concesso per un periodo di 12 mesi e nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
  L'articolo 28 introduce un incentivo all'assunzione, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni. L'articolo 28-bis proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 la norma transitoria sul diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022.
  Fa presente che l'articolo 29 modifica la disciplina del trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti dagli enti del Terzo settore; le novelle concernono in via principale il profilo delle differenze retributive tra i lavoratori dipendenti all'interno di ciascuno dei suddetti enti. Novelle corrispondenti sono previste altresì nella disciplina relativa alla impresa sociale (figura che rientra nella nozione generale degli enti del Terzo settore). L'articolo 30 prevede una possibile fattispecie di prolungamento – non oltre il 31 dicembre 2023 – del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga esplicita ai limiti di durata stabiliti dalla disciplina relativa al suddetto trattamento. L'ipotesi di tale prolungamento concerne le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare Pag. 107completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, dovuta a cause non imputabili al datore di lavoro. L'articolo 31 reca una serie di disposizioni per il completamento dell'attività liquidatoria della compagnia aerea Alitalia. Al fine di consentire la revoca dell'attività di impresa da parte del tribunale, si equipara il completamento del programma di costituzione di una nuova società o di un nuovo gruppo all'ipotesi di cessione dei complessi aziendali di una società in amministrazione straordinaria.
  L'articolo 32 prevede, per il 2023, un incremento delle risorse per il finanziamento statale delle convenzioni tra l'INPS e i caf; l'incremento è pari a 30 milioni di euro.
  Quanto all'articolo 33, segnala che esso dispone un finanziamento straordinario a favore dell'Agenzia Industrie Difesa allo scopo di promuovere l'occupazione in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico, valorizzare e incrementare le competenze già esistenti e consentire l'apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento. Gli articoli da 34 a 36 recano varie norme nel settore dei trasporti, con riferimento a misure in favore di imprese di trasporto su strada di merci o persone, a deroghe alle limitazioni di navigazione e carico e scarico nonché in materia di formazione iniziale del personale impiegato sulle navi. L'articolo 36-bis reca una norma interpretativa in materia di orario di lavoro nel settore del trasporto a fune. L'articolo 36-ter prevede l'obbligo dell'utilizzo della clausola sociale per il personale impiegato nei contact center per la gestione di attività di maggior tutela relative al mercato elettrico. L'obbligo di utilizzo della clausola sociale è previsto nel passaggio dal mercato tutelato al mercato Servizi a Tutele Graduali (STG) e, successivamente, al mercato libero. L'articolo 37 modifica la disciplina dei contratti di prestazione occasionale. Le novelle concernono, in primo luogo, le fattispecie di utilizzo di tali prestazioni nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Altre novelle integrano la disciplina delle modalità di acquisto e di utilizzo del «Libretto Famiglia», previsto per le prestazioni occasionali rese in alcuni ambiti. L'articolo 38 reca disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua straniera. Si prevedono, in particolare, sia modifiche di natura procedurale, sia di natura sanzionatoria a carico degli Atenei statali inadempienti rispetto all'obbligo di ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua. L'articolo 39, per il periodo 1° luglio 2023-31 dicembre 2023, incrementa di 4 punti percentuali la misura della riduzione temporanea, già prevista per il 2023, dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate fasce di retribuzione imponibile; l'incremento in esame non ha effetti sulla tredicesima mensilità.
  Sottolinea che l'articolo 39-bis prevede, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, a favore dei lavoratori del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi. L'articolo 40 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023 e a determinate condizioni, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo. Tale regime transitorio più favorevole è riconosciuto ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. L'articolo 41 incrementa il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di 4.064 milioni di euro per l'anno 2024. L'articolo 42 istituisce un Fondo con dotazione di 60 milioni di euro destinato al finanziamento di attività socio-educative a favore dei minori da parte dei comuni per il potenziamento di centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa. L'articolo reca inoltre, in materiaPag. 108 di lavoro agile, la previsione della proroga fino al 31 dicembre 2023 del diritto a tale modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in forma semplificata, ossia anche in assenza di accordi individuali, in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio minore di 14 anni e dei lavoratori dipendenti maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da determinate situazioni. La suddetta proroga concerne altresì la disposizione secondo cui la prestazione in modalità agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente.
  Fa presente che l'articolo 43 dispone che anche i gettoni di presenza, erogati dalle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dell'apposito elenco ISTAT, siano considerati nel calcolo del reddito assoggettato al limite massimo retributivo per i lavoratori pubblici. La disposizione inoltre introduce alcuni obiettivi da perseguire in materia di politica di remunerazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei suoi diritti di azionista di società con azioni quotate. L'articolo 44 concerne la quantificazione e la copertura degli oneri di cui al presente decreto e recano alcune clausole contabili. Si rimodula inoltre la misura dell'aliquota dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative. Si provvede altresì ad incrementare il Fondo rotativo del Mediocredito centrale per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese nella misura di 545 milioni di euro per il 2023. L'articolo 45 dispone infine che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 5 maggio 2023.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Ricorda che, come stabilito dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, alle ore 11 di domani, venerdì 23 giugno 2023, scadrà il termine per la presentazione di proposte emendative.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.50.