CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 giugno 2023
131.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 23 GIUGNO 2023

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 22 giugno 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.
C. 107 e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, evidenzia che la proposta di legge C. 107 Centemero, come riportato nella relazione illustrativa, si propone di aggiornare la normativa in materia di nuove imprese innovative, introdotta circa dieci anni fa con il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Segnala inoltre che il provvedimento riprende parte del contenuto di una proposta di legge (C. 2739) esaminata dalla Commissione Finanze nella scorsa legislatura e mai approdata all'esame dell'Assemblea.Pag. 34
  Nel passare all'illustrazione dei contenuti della proposta di legge, che è costituita da quattro articoli, fa presente che l'articolo 1 contiene le definizioni rilevanti di start-up innovativa e di piccola e media impresa innovativa (PMI), rinviando alla disciplina vigente. L'articolo 2 introduce incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative e in PMI innovative. In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina della detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche cosiddetta de minimis riservata agli investimenti in start-up e PMI innovative (e pari al 50 per cento della somma investita, ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente. In caso di incapienza, si dispone che l'eccedenza non detraibile sia trasformata in credito d'imposta, utilizzabile in dichiarazione ovvero fruito in compensazione mediante F24. Il credito di imposta così determinato è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi. Tale disposizione (come previsto dal comma 2 dell'articolo 2) si applica agli investimenti effettuati a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della norma in esame. Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dall'articolo 2 in 1,8 milioni a partire dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. L'articolo 3 modifica in più punti l'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto decreto sostegni-bis) – convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 – che interviene in materia di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start-up innovative e PMI innovative. In particolare, il comma 1, lettera a), dell'articolo 3 della proposta in esame modifica il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge cosiddetto sostegni-bis sopra menzionato, che ha esentato da imposizione, in via temporanea, le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start-up innovative. Al fine dell'esenzione sono agevolati gli investimenti per i quali la normativa prevede la detrazione del 30 per cento della somma investita dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179) e i già citati investimenti in regime de minimis, vale a dire quelli che godono della detrazione del 50 per cento della somma investita dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (articolo 29-bis del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012). Con la modifica introdotta dalla proposta di legge – che sopprime il riferimento all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 – la richiamata esenzione non si applica agli investimenti effettuati in regime de minimis; rimangono dunque agevolati gli investimenti che godono della detrazione pari al 30 per cento dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche. Il comma 1, lettera b), numero 1), dell'articolo 3 modifica il comma 2 dell'articolo 14 del decreto sostegni-bis, che esenta da imposizione, a specifiche condizioni, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in PMI innovative. La disposizione in esame aggiunge un ulteriore requisito per godere dell'esenzione, vale a dire che le PMI innovative soddisfino almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 5 dell'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Tali condizioni sono: a) non avere operato in alcun mercato; b) operare in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; c) necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni. Analogamente a quanto disposto dalla lettera a), il numero 2) della lettera b) del comma 1 espunge, anche per le plusvalenze derivanti dalla cessione di Pag. 35partecipazioni in PMI innovative, il riferimento alle agevolazioni fiscali in regime de minimis. La lettera c) del comma 1 introduce il comma 2-bis all'articolo 14 del decreto sostegni-bis. Tale nuovo comma esenta dalle imposte sui redditi i redditi di capitale percepiti dalle persone fisiche e derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start-up innovative o di una o più PMI innovative. Tali organismi di investimento devono essere residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni. Per tale esenzione si richiede che le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio siano acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della proposta in esame modifica il comma 3 dell'articolo 14 del decreto sostegni-bis, che, nella sua formulazione vigente, esenta dall'imposizione fiscale le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in determinate società e reinvestite entro un anno dal loro conseguimento in start-up o in PMI innovative. La modifica introdotta è volta a circoscrivere l'accesso a tale agevolazione, stabilendo che: le partecipazioni nelle società oggetto di cessione devono essere già in possesso dell'investitore al 25 luglio 2021; tra le PMI innovative nelle cui azioni o quote è previsto l'obbligo di reinvestimento della plusvalenza, sono comprese solo le PMI in possesso dei già richiamati requisiti del regolamento (UE) n. 651/2014; non gode dell'esenzione fiscale l'ammontare della plusvalenza da partecipazione in qualsiasi società reinvestito nel capitale di start-up e PMI innovative, nel caso di successiva cessione della partecipazione. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 sostituisce il comma 4 dell'articolo 14, che nella formulazione vigente subordina all'autorizzazione della Commissione europea l'operatività degli incentivi fiscali sulle plusvalenze. Con la modifica introdotta, si chiarisce che le disposizioni fiscali agevolative sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare dell'articolo 21 del medesimo regolamento. Il comma 2 dell'articolo 3 della proposta di legge stabilisce che l'esenzione fiscale dei proventi dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al nuovo comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto sostegni-bis, trova applicazione per gli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame. L'articolo 4 – intervenendo sul testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – innalza da 25 a 50 milioni di euro il limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS).
  Ciò premesso, con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segna che gli articoli della proposta di legge sono riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
  Propone dunque di esprimere un parere favorevole.

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 1).

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Nuovo testo C. 418.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)-M), relatore, evidenzia che la proposta di legge in esame, modificata in sede referente, prevedePag. 36 che, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, sia introdotto, in via sperimentale e su base volontaria, un nuovo metodo didattico in grado di sviluppare negli studenti competenze non cognitive e trasversali, al fine di prevenire la povertà educativa e la dispersione scolastica. Fa presente che tale proposta è analoga all'A.C. 2372, che è stato approvato nella XVIII legislatura dalla Camera e trasmesso al Senato. L'iter di quella proposta di legge infine non è giunto a conclusione a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.
  Evidenzia che il testo della proposta di legge richiama una serie di nozioni e concetti – non sempre definiti in modo univoco nelle discipline scientifiche di riferimento – su cui sono opportune alcune precisazioni preliminari. Il concetto di povertà educativa è comparso nella letteratura nel corso degli anni Novanta, ed è stato poi ripreso da organizzazioni governative e non governative nella definizione delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza. Un minore è soggetto a povertà educativa quando il suo diritto ad apprendere, formarsi, sviluppare capacità e competenze, coltivare le proprie aspirazioni e talenti è privato o compromesso. Non si tratta quindi di una lesione del solo diritto allo studio, ma della mancanza di opportunità educative a tutto campo: da quelle connesse con la fruizione culturale al diritto al gioco e alle attività sportive. Generalmente riguarda i bambini e gli adolescenti che vivono in contesti sociali svantaggiati, caratterizzati da disagio familiare, precarietà occupazionale e deprivazione materiale. Nell'abstract del rapporto OCSE 2022 «The economic costs of childhood socio-economic disadvantage in European OECD countries» si legge che «crescere in condizioni di svantaggio socio-economico ha effetti importanti e duraturi sulla vita dei bambini. I bambini provenienti da famiglie svantaggiate spesso rimangono indietro in molte aree del benessere e dello sviluppo, con effetti che continuano a limitare le loro opportunità e i loro risultati – compresi quelli relativi alla salute e al mercato del lavoro – anche molto tempo dopo il raggiungimento dell'età adulta». La dispersione scolastica – secondo la definizione riportata dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)– è il risultato di una serie di fattori che hanno come conseguenza la mancata, incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte di ragazzi e giovani in età scolare. Al suo interno racchiude: la totale non scolarizzazione anche ai livelli iniziali di istruzione; la ripetenza, ossia la condizione di chi si trovi a dover frequentare nuovamente lo stesso corso frequentato in precedenza con esito negativo; i casi di ritardo, quali l'interruzione temporanea della frequenza per i motivi più vari o il ritiro dalla scuola per periodi determinati di tempo; l'abbandono, ossia l'interruzione per lo più definitiva dei corsi di istruzione. Secondo altre concettualizzazioni, la dispersione scolastica invece riguarderebbe solo le prime tre fattispecie e non anche il vero e proprio abbandono scolastico. Le competenze non cognitive costituiscono un insieme cui la letteratura scientifica internazionale si riferisce servendosi di un'ampia pluralità terminologica. Secondo la definizione offerta dall'Organizzazione mondiale della sanità nel documento «Life skills education for children and adolescents in schools» del 1993, le competenze non cognitive sono competenze sociali e relazionali che permettono ai ragazzi di affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a sé stessi, agli altri e alla comunità. La loro mancanza renderebbe difficoltoso per i ragazzi mettersi in relazione con gli altri, affrontare i problemi, le pressioni e lo stress della vita quotidiana, il che potrebbe portare all'insorgere di fenomeni di dispersione e abbandono scolastico. Ricorda, inoltre, che i temi affrontate dalla proposta di legge in esame trovano considerazione anche all'interno del PNRR.
  Rammenta poi che, quanto al contenuto della proposta di legge, che si compone di 5 articoli, l'articolo 1 regola il sostegno allo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici. Il comma 1 prevede che, al fine di promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona,Pag. 37 delle sue potenzialità e dei suoi talenti, di integrare i saperi disciplinari e di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito, a partire dall'anno scolastico 2024/2025, favorisca iniziative finalizzate allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado. Ai sensi del comma 2, all'esito della valutazione positiva del Comitato tecnico scientifico di cui al successivo articolo 3, comma 5, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite le Linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali di cui al comma 1, che definiscono indicazioni metodologico-didattiche in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti. L'articolo 1-bis prevede l'attivazione da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una mappatura delle esperienze e dei progetti, già esistenti negli istituti scolastici italiani, inerenti la lotta alla dispersione scolastica e alla povertà educativa. Il medesimo articolo dispone altresì che si proceda ad un'analisi dell'impatto dei progetti e dei risultati prodotti. L'articolo 2 concerne la formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici. Il comma 1 prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, predisponga un Piano straordinario di azioni formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a partire dall'anno scolastico 2024/2025. Ai sensi del comma 2, la formazione dei docenti è organizzata dal Ministero dell'istruzione e del merito con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE), delle istituzioni scolastiche, nonché delle università e degli enti accreditati per la formazione. L'articolo 3 disciplina la sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici. Il comma 1 prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento, a partire dall'anno scolastico 2024/2025 e per un triennio, di una sperimentazione nazionale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (che regola le iniziative finalizzate all'innovazione), finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici. Ai sensi del comma 2, il decreto di cui sopra definisce i requisiti e le modalità della partecipazione alla sperimentazione nazionale, nonché le procedure e i criteri di selezione delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete. Ai sensi del comma 3, la citata sperimentazione è finalizzata: a) all'individuazione delle competenze non cognitive e trasversali il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti; b) all'individuazione di buone pratiche relative alle metodologie e ai processi di insegnamento che favoriscono lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali, nonché dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione, in coerenza con la certificazione delle competenze e con le competenze chiave europee per l'apprendimento permanente; c) all'individuazione di percorsi formativi basati su metodologie didattiche innovative che valorizzino potenzialità, motivazioni e talenti degli studenti, contribuendo alla riduzione della dispersione scolastica, sia manifesta sia implicita, anche attraverso percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) e partenariati con organizzazioni del terzo settore e del volontariato; d) alla verifica degli effetti dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzionePag. 38 della dispersione scolastica e della povertà educativa. Il comma 4 prevede che la partecipazione delle istituzioni scolastiche alla sperimentazione è autorizzata, a seguito di positiva valutazione dei progetti presentati, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Il Ministero si avvale della collaborazione dell'INDIRE e dell'INVALSI nelle procedure di valutazione dei progetti. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è costituito il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione e sono stabiliti i criteri sulla base dei quali il Comitato opererà (comma 5). Ai sensi del comma 6, nessuna indennità o compenso o gettone di presenza o altre utilità comunque denominata è dovuta ai componenti del Comitato tecnico scientifico. Il comma 7 prevede che, al termine dei tre anni di sperimentazione, il Ministro dell'istruzione e del merito presenta al Parlamento una relazione sugli esiti della stessa. Per l'attuazione di tale sperimentazione, le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti (comma 8). L'articolo 4, infine, disciplina la sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e nei percorsi di Istruzione e formazione professionale. Esso prevede, al comma 1, che con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, anche nell'ambito dei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nonché le modalità di partecipazione alla sperimentazione, i requisiti dei soggetti ammessi alla presentazione di progetti, nonché le procedure di valutazione dei progetti medesimi. Inoltre, il comma 2 prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui sopra, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, e in particolare al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge sia prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di «norme generali dell'istruzione» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione. In proposito, si ricorda che la Corte costituzionale ha dovuto tracciare un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del sistema delle competenze delineato dall'articolo 117, secondo comma, lettera n), e terzo comma, della Costituzione. In particolare, la Corte – intendendo preliminarmente distinguere le «norme generali sull'istruzione», di competenza esclusiva dello Stato, dai «principi fondamentali» in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni in tale ambito di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione – ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale». In tal senso, le norme generali si differenziano dai «principi fondamentali», i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in sé stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose» (sentenza n. 279/2005). Successivamente, la Corte ha precisato che appartengono alla categoria delle disposizioni espressive di principi fondamentali quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, discipline, pur tese ad assicurare l'esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio, da un lato non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema di istruzione che caratterizza le norme generali, dall'altro necessitano «per Pag. 39la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale». In particolare, nel settore dell'istruzione «lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socioeconomico» (sentenza n. 200/2009). In particolare, nella sentenza n. 200/2009, la Corte ha sottolineato che una chiara definizione vincolante – ma ovviamente non tassativa – degli ambiti riconducibili al «concetto» di «norme generali sull'istruzione» è ricavabile dal contenuto degli articoli 33 e 34 della Costituzione. Ha inoltre rilevato che rientrano nelle norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla legge n. 53/2003. Si tratta, in particolare della previsione generale del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la «quota nazionale» e dei principi di formazione degli insegnanti.
  Con riferimento specifico all'articolo 4, comma 2, che rimette a un decreto del Ministro dell'istruzione l'adozione di criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, sottolinea che assume rilievo anche la materia relativa alla formazione professionale, riconducibile alla competenza residuale regionale di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Al riguardo, si segnala che la norma prevede, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto.
  Propone dunque l'espressione di un parere favorevole.

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 22 giugno 2023. — Presidenza del vicepresidente Matteo MAURI

  La seduta comincia alle 14.20.

Modifica degli articoli 6 e 12 della Costituzione, in materia di riconoscimento della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica e di proclamazione dell'inno nazionale.
C. 736 cost. Rampelli.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Matteo MAURI, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, fa presente che la proposta di legge costituzionale C. 736, composta da 2 articoli, è volta a modificare gli articoli 6 e 12 della Costituzione per prevedere il riconoscimento della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica, e del «Canto degli italiani» di Goffredo Mameli come inno nazionale della Repubblica.
  Evidenzia che, in particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 6 della Costituzione, premettendo un nuovo comma che stabilisce che la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano. Inoltre, esso integra il vigente unico comma del medesimo articolo, il quale stabilisce il principio secondo cui la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche, prevedendo anche la tutela dei dialetti. La proposta intende costituzionalizzare un principio già presente nell'ordinamento e sancito da ultimo dalla legge n. 482 del 1999 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, la quale stabilisce, all'articolo 1, comma 1, che «la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano». La stessa legge n. 482 prescrive sia la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, sia la promozione delle altre lingue e culture tutelate dalla legge. Ricorda che il riconoscimento dell'italiano quale lingua ufficiale dello Stato è già previsto in altre leggi ordinarie, tra cui si ricordano la legge relativa all'ordinamento del notariato (articoloPag. 40 54 della legge n. 89 del 1913), quella relativa all'ordinamento dello stato civile (Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000), i due codici di rito, penale e civile, e lo statuto della regione Trentino – Alto Adige (Decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972) che parifica nella citata regione la lingua tedesca a quella italiana, definendo quest'ultima lingua ufficiale dello Stato (così dispone l'articolo 99 dello Statuto).
  Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio studi per l'ampia elencazione delle ulteriori disposizioni che prescrivono l'uso della lingua italiana, o lo prevedono come prioritario, o lo promuovono, rammenta alla Commissione che il tema del riconoscimento, a livello costituzionale, della lingua italiana è stato già affrontato dalle Camere nelle passate legislature, senza che si sia giunti all'approvazione definitiva delle iniziative legislative esaminate, il cui iter si è sempre interrotto al Senato.
  Ricorda ad esempio che già nella XIII legislatura la Camera dei deputati aveva approvato in prima lettura, il 26 luglio 2000, la proposta di legge costituzionale C. 4424 (on. Mitolo ed altri) di modifica dell'articolo 12 della Costituzione, che vi aggiungeva un comma del seguente tenore: «La lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica». Nella XIV legislatura la stessa Camera ha approvato un testo unificato (C. 750, on. Angela Napoli, C. 1396, on. La Russa ed altri e C. 2289, on. Bressa ed altri), con il quale non solo si affermava che la lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica, ma si aggiungeva anche che «La Repubblica valorizza gli idiomi locali». Anche nella XV legislatura la Camera dei deputati ha approvato una proposta di legge costituzionale in materia che aggiungeva un ulteriore comma all'articolo 12 della Costituzione del seguente tenore: «L'italiano è la lingua ufficiale della Repubblica nel rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali» (C. 648 ed abb.).
  Sottolinea che la modifica volta a prevedere direttamente nella Costituzione che la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano consentirebbe di allineare il nostro ordinamento a una scelta che è stata già fatta da molti altri ordinamenti. Come riporta la documentazione predisposta dalla Biblioteca della Camera, infatti, le Costituzioni di 20 tra i 27 paesi membri dell'Unione europea già recano il riconoscimento della lingua nazionale. Sono per citarne alcuni, si tratta ad esempio di Francia, Irlanda, Portogallo e Spagna.
  Fa presente che l'articolo 2 della proposta di legge costituzionale interviene sull'articolo 12 della Costituzione, aggiungendo un secondo comma, volto a stabilire che l'inno nazionale della Repubblica è il «Canto degli italiani». Anche in tal caso la nuova disposizione viene collocata tra i principi fondamentali della Costituzione, dopo il riconoscimento del tricolore quale bandiera della Repubblica. Ricorda che Goffredo Mameli scrisse l'inno nel settembre del 1847 e che il testo fu musicato da Michele Novaro nel novembre dello stesso anno. Cantato per la prima volta a Genova durante una festa popolare, fu subito proibito dalla polizia, ma dopo i moti del 1848 fu suonato e cantato dalle bande musicali e dai soldati che partivano per la prima guerra di indipendenza. In breve, divenne il canto più amato del Risorgimento italiano e degli anni successivi all'unificazione. Nel 1946 il Consiglio dei ministri, presieduto da Alcide De Gasperi, provvide per il giuramento delle Forze armate ad adottarlo come provvisorio Inno nazionale, ma alla deliberazione non si diede mai formale attuazione con leggi o decreti, fino ai giorni nostri.
  Sottolinea che nell'integrazione costituzionale si specifica dunque che l'inno è il «Canto degli italiani con il testo di Goffredo Mameli e la musica di Michele Novaro» dando così dignità costituzionale alla proclamazione dell'inno nazionale che ha avuto riconoscimento a livello di legislazione ordinaria solo di recente, con la legge n. 181 del 2017, al fine di tutelarne, secondo l'intenzione dei proponenti, il fondamentale valore simbolico.

  Alfonso COLUCCI (M5S) evidenzia come proprio nel momento nel quale l'Italia è afflitta da tanti problemi – dal caro affitti Pag. 41all'inflazione, dall'esigenza di attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza a quella di rinegoziare il patto di stabilità, ai dubbi sul MES – la maggioranza propone di impiegare il tempo della Commissione Affari costituzionali su una modifica costituzionale relativa alla lingua italiana o all'inno nazionale, cioè su questioni che sono già ampiamente disciplinate dal legislatore ordinario. Senza voler contestare il merito dell'intervento, stigmatizza la decisione della maggioranza di impegnare la Commissione nell'esame di problematiche diverse da quelle che interessano il Paese in questo momento. Evidenzia poi come la relazione illustrativa del provvedimento – sulla quale opportunamente il relatore Urzì ha sorvolato – precisi che l'inno nazionale Canto degli italiani sia più noto come Fratelli d'Italia, svelando così l'intento recondito e propagandistico dei proponenti. Esprime deplorazione per questa iniziativa, non tanto per il merito quanto per il metodo.

  Filiberto ZARATTI (AVS), al contrario del collega Alfonso Colucci, esprime perplessità sul merito dell'iniziativa, richiamando i contenuti dell'articolo 3 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza di tutti i cittadini, senza alcuna distinzione di lingua, oltre che di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Ritiene quindi che l'introduzione in Costituzione del riconoscimento della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica risulterebbe in contrasto con il richiamato articolo 3, che di conseguenza sarebbe necessario modificare. Considera pertanto l'iniziativa un errore sotto ogni punta di vista, tanto più che lo stesso articolo 6 della Costituzione, che la proposta di legge intende modificare, affida alla legge ordinaria la tutela delle minoranze linguistiche. Aggiunge che la formulazione proposta per il nuovo articolo 6 della Costituzione non appare adeguata dal momento che affida alla tutela della legge anche i dialetti, senza però specificare quali siano o cosa debba intendersi per dialetto. Ritiene che le ragioni sopra esposte dovrebbero indurre a non affrontare l'argomento, tanto più che l'italiano è già riconosciuto come lingua ufficiale dalla legge n. 482 del 15 dicembre 1999 e che non vi sono dubbi circa il suo utilizzo in tutte le sedi. Si domanda quindi il motivo della modifica della Costituzione, considerato che la tutela della nostra lingua appare sufficiente ed efficace. Richiamando le considerazioni già svolte in occasione del dibattito sull'introduzione della tutela dello sport in Costituzione, sottolinea che non tutto ciò che ci sta a cuore deve necessariamente trovare spazio nella Carta costituzionale. Si corre infatti il rischio che la Costituzione si trasformi in un enorme testo omnicomprensivo, in cui è difficile orientarsi e che perde di efficacia come fondamento della nostra società. Ribadisce quindi le proprie perplessità.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, nel preannunciare un proprio intervento di replica, anche alla luce degli ulteriori elementi che dovessero scaturire dal dibattito, chiede al presidente conferma che, come di consueto, vi saranno altre sedute di Commissione dedicate alla discussione generale sul provvedimento. In caso contrario, manifesta l'intenzione di intervenire in questa sede.

  Matteo MAURI, presidente, nel confermare che una seduta di discussione generale è già in programma per la giornata di mercoledì prossimo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 22 giugno 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 17.30.

DL 48/2023: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.
C. 1238 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 42

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Igor IEZZI (LEGA), relatore, evidenzia che il provvedimento si compone di 53 articoli suddivisi in quattro Capi. Il Capo I (nuove misure di inclusione sociale e lavorativa) comprende gli articoli da 1 a 13.
  L'articolo 1 prevede l'istituzione dell'assegno di inclusione, indicandone la natura, le finalità e la relativa decorrenza. L'assegno di inclusione si configura come una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Tale misura è istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024.
  L'articolo 2 è volto a delineare la platea dei beneficiari dell'assegno per l'inclusione, individuando una serie di requisiti, il cui possesso consente l'accesso al beneficio, provvedendo altresì a regolare i rapporti tra la misura in esame ed altri strumenti di sostegno al reddito.
  L'articolo 3 provvede a disciplinare le modalità di calcolo dell'assegno di inclusione, la relativa durata, nonché gli effetti sul godimento del beneficio economico derivanti da eventuali variazioni della situazione occupazionale, reddituale o del nucleo familiare.
  L'articolo 4 individua le modalità di richiesta, riconoscimento ed erogazione dell'assegno di inclusione.
  L'articolo 5 è volto a istituire il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL, individuandone le finalità, la natura e le relative caratteristiche.
  L'articolo 6 dispone che i nuclei familiari beneficiari dell'assegno di inclusione, dopo aver sottoscritto il patto di attivazione digitale, devono aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa, che viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.
  L'articolo 7 è volto a disciplinare le attività di controllo e di vigilanza, e le relative modalità di attuazione, sull'assegno di inclusione.
  L'articolo 8 contiene il quadro sanzionatorio per la repressione delle indebite percezioni dei benefici economici dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro e stabilisce i casi di sospensione dell'erogazione dell'assegno di inclusione o dell'indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa nell'ambito del supporto per la formazione e il lavoro, conseguenti all'adozione di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale.
  L'articolo 9 è volto a disciplinare le caratteristiche dell'offerta di lavoro che il beneficiario dell'assegno di inclusione è tenuto ad accettare, nonché la compatibilità tra tale beneficio e il reddito da lavoro che si percepisce.
  L'articolo 10 riconosce ai datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell'assegno di inclusione, nonché del supporto per la formazione e il lavoro (istituito dal successivo articolo 12), per ciascun lavoratore, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Una percentuale di tale incentivo è riconosciuta anche alle agenzie per il lavoro, ai patronati, agli enti, anche del terzo settore, alle associazioni e alle imprese sociali che svolgono attività dirette alla tutela della disabilità o all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione. Inoltre, ai beneficiari dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto un beneficio addizionale.
  L'articolo 11 istituisce l'Osservatorio sulle povertà e reca disposizioni in merito al coordinamento, al monitoraggio e alla valutazione dell'assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro.
  L'articolo 12 istituisce, dal 1° settembre 2023, il supporto per la formazione e il lavoro, disciplinandone la natura, le finalità e le relative caratteristiche.
  L'articolo 12-bis disciplina l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto Pag. 43alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 13 reca una disciplina transitoria relativa alle modalità e ai tempi di fruizione del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, operativa sino al 31 dicembre 2023.
  Il Capo II (interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi) comprende gli articoli da 14 a 18.
  L'articolo 14 reca un complesso di modifiche alla disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le modifiche riguardano, tra gli altri, profili che attengono al medico competente, alle attrezzature di lavoro, agli edifici scolastici.
  L'articolo 15 prevede che, per le finalità ivi indicate, gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongano con l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con conseguente messa a disposizione delle stesse anche in favore del Corpo della Guardia di finanza.
  L'articolo 16 prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro destini un contingente di proprio personale ispettivo allo svolgimento di attività di polizia giudiziaria – relativamente agli ambiti del lavoro e della legislazione sociale – nel territorio della Regione siciliana.
  L'articolo 17 istituisce un Fondo per il riconoscimento di una misura di sostegno economico in favore dei familiari degli studenti, ivi compresi quelli universitari o dei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative. La definizione dei requisiti e dei criteri di determinazione della misura di sostegno, nonché delle modalità di accesso al Fondo, è demandata a un decreto ministeriale. Viene poi integrata la vigente disciplina relativa ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO).
  L'articolo 18 prevede, con riferimento all'anno scolastico 2023-24 e all'anno accademico 2023-24, un'estensione dell'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro nei settori dell'istruzione e della formazione.
  L'articolo 18-bis dispone un incremento per il 2023 della dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
  Il Capo III (interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro) comprende gli articoli da 19 a 38.
  L'articolo 19 incrementa, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, la dotazione del Fondo nuove competenze al fine di finanziare le intese sottoscritte a decorrere dal 2023 volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica.
  L'articolo 20 dispone sulla possibilità di utilizzare una quota-parte di risorse del cosiddetto fondo bonus trasporti per l'estensione del riconoscimento del beneficio, ammettendo al rimborso anche le domande pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal 31 dicembre 2022 e fino al 28 febbraio 2023 da parte di soggetti beneficiari a basso reddito.
  L'articolo 21 dispone che – per favorire il completamento dei progetti finanziati con le risorse dei programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non siano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro – le risorse del Fondo di rotazione possono essere destinate anche alla copertura delle spese che gli organi di controllo abbiano dichiarato non rimborsabili a valere sui suddetti programmi cofinanziati dal bilancio comunitario, purché sostenute nel rispetto della normativa nazionale vigente. Le risorse del Fondo possono essere, altresì, utilizzate anche a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresaPag. 44 e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e formazione.
  L'articolo 22 modifica la disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico. La novella concerne la maggiorazione specifica dell'assegno attribuita per i casi in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro e il valore dell'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari ad un determinato; tale maggiorazione viene estesa ai casi in cui vi sia un solo genitore lavoratore e l'altro sia deceduto; l'estensione opera per un periodo massimo di cinque anni.
  L'articolo 23 modifica la disciplina delle sanzioni penali o amministrative pecuniarie per l'omissione di versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale da parte dei datori di lavoro, nonché da parte dei committenti dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa rientranti nella cosiddetta Gestione separata dell'INPS. La modifica concerne la misura della sanzione amministrativa pecuniaria.
  L'articolo 23-bis introduce la possibilità di versamento della contribuzione pensionistica in relazione ad alcune fattispecie di avvenuto annullamento automatico – in seguito a norme speciali – dei debiti contributivi.
  L'articolo 24 modifica, in primo luogo, la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato. Vengono ridefiniti i presupposti di ammissibilità – cosiddette causali – di una durata dei contratti superiore a dodici mesi – e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi –. La nuova disciplina reinserisce la causale costituita da fattispecie previste dai contratti collettivi, riproponendo a regime una norma transitoria, operante fino al 30 settembre 2022, che aveva introdotto tale causale; sopprime sia la causale di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, sia la causale di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria; introduce la causale – applicabile solo con atti (tra datore di lavoro e dipendente) stipulati entro il 30 aprile 2024 e solo in assenza delle suddette previsioni da parte dei contratti collettivi applicati in azienda – di esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti. Viene inoltre modificata la disciplina dell'applicazione delle causali – come ora ridefinite – relativamente alle proroghe e ai rinnovi dei contratti di lavoro a termine. Tali modifiche escludono anche per i rinnovi – in termini identici a quanto già previsto per le proroghe – l'esigenza delle causali, qualora la durata complessiva del rapporto non superi i dodici mesi; a tali fini, sia per le proroghe sia per i rinnovi, nel computo dei dodici mesi non si tiene conto del periodo temporale (del rapporto) previsto dai contratti stipulati prima del 5 maggio 2023. L'articolo, inoltre, modifica la disciplina – operante in assenza di diverse previsioni dei contratti collettivi – del limite quantitativo del ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Si escludono dal computo del limite i lavoratori il cui rapporto di lavoro con il soggetto somministratore sia costituito da un contratto di apprendistato; si escludono poi in via tassativa dal computo del limite alcune categorie di lavoratori.
  L'articolo 25 modifica la disciplina dell'istituto transitorio dei contratti di espansione. La novella in esame introduce la possibilità di una rimodulazione delle cessazioni dei rapporti di lavoro previste da un accordo di espansione – cessazioni relative ai lavoratori più vicini al conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico e alle quali consegue un'indennità di accompagnamento alla quiescenza.
  L'articolo 25-bis incrementa il limite di spesa per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata in favore di giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.
  L'articolo 26 reca semplificazioni in merito agli obblighi di informazione e di pubblicazione, relativi al rapporto di lavoro, che devono essere adempiuti dal datore di lavoro o dal committente in favore dei lavoratori.
  L'articolo 27 riconosce un incentivo ai datori di lavoro privati per le nuove assunzioni, effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 Pag. 45dicembre 2023, a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, di giovani al di sotto dei trenta anni con determinati requisiti.
  L'articolo 28 introduce un incentivo all'assunzione, da parte di enti del terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni.
  L'articolo 28-bis proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 la norma transitoria sul diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022.
  L'articolo 29 modifica la disciplina del trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti dagli enti del terzo settore; le novelle concernono in via principale il profilo delle differenze retributive tra i lavoratori dipendenti all'interno di ciascuno dei suddetti enti. Novelle corrispondenti sono previste altresì nella disciplina relativa alla impresa sociale (figura che rientra nella nozione generale degli enti del Terzo settore).
  L'articolo 30 prevede una possibile fattispecie di prolungamento – non oltre il 31 dicembre 2023 – del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga esplicita ai limiti di durata stabiliti dalla disciplina relativa al suddetto trattamento.
  L'articolo 31 reca una serie di disposizioni per il completamento dell'attività liquidatoria della compagnia aerea Alitalia.
  L'articolo 32 prevede, per il 2023, un incremento delle risorse per il finanziamento statale delle convenzioni tra l'INPS e i CAF.
  L'articolo 33 dispone un finanziamento straordinario a favore dell'Agenzia Industrie Difesa allo scopo di promuovere l'occupazione in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico, valorizzare le competenze esistenti e consentire l'apertura di nuove filiere produttive.
  Gli articoli da 34 a 36 recano varie norme nel settore dei trasporti, con riferimento a misure in favore di imprese di trasporto su strada di merci o persone, a deroghe alle limitazioni di navigazione e carico e scarico nonché in materia di formazione iniziale del personale impiegato sulle navi.
  L'articolo 36-bis reca una norma interpretativa in materia di orario di lavoro nel settore del trasporto a fune.
  L'articolo 36-ter prevede l'obbligo di utilizzo della clausola sociale in riferimento al personale dei contact center.
  L'articolo 37 modifica la disciplina dei contratti di prestazione occasionale. Le novelle concernono, in primo luogo, le fattispecie di utilizzo di tali prestazioni nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Altre novelle integrano la disciplina delle modalità di acquisto e di utilizzo del «Libretto Famiglia», previsto per le prestazioni occasionali rese in alcuni ambiti.
  L'articolo 38 reca disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua straniera. Si prevedono, in particolare, sia modifiche di natura procedurale, sia di natura sanzionatoria a carico degli Atenei statali inadempienti rispetto all'obbligo di ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua.
  Il Capo IV (misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale) comprende gli articoli da 39 a 45.
  L'articolo 39, per il periodo 1° luglio 2023-31 dicembre 2023, incrementa di 4 punti percentuali la misura della riduzione temporanea, già prevista per il 2023, dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate fasce di retribuzione imponibile; l'incremento in esame non ha effetti sulla tredicesima mensilità.
  L'articolo 39-bis prevede, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, a favore dei lavoratori del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.Pag. 46
  L'articolo 40 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023 e a determinate condizioni, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo. Tale regime transitorio più favorevole è riconosciuto ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
  L'articolo 41 incrementa il Fondo per la riduzione della pressione fiscale per l'anno 2024.
  L'articolo 42 istituisce un Fondo destinato al finanziamento di attività socio-educative a favore dei minori da parte dei Comuni per il potenziamento di centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa. L'articolo reca, inoltre, in materia di lavoro agile, la previsione della proroga fino al 31 dicembre 2023 del diritto a tale modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in forma semplificata, ossia anche in assenza di accordi individuali, in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio minore di 14 anni e dei lavoratori dipendenti maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da determinate situazioni. La suddetta proroga concerne altresì la disposizione secondo cui la prestazione in modalità agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente.
  L'articolo 43 dispone che anche i gettoni di presenza, erogati dalle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dell'apposito elenco ISTAT, siano considerati nel calcolo del reddito assoggettato al limite massimo retributivo per i lavoratori pubblici. La disposizione introduce anche alcuni obiettivi da perseguire in materia di politica di remunerazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei suoi diritti di azionista di società con azioni quotate.
  L'articolo 44 concerne la quantificazione e la copertura degli oneri di cui al presente decreto e rimodula la misura dell'aliquota dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative. È anche previsto un incremento del Fondo rotativo del Mediocredito centrale per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.
  L'articolo 45 dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 5 maggio 2023.
  Quanto alle motivazioni della straordinaria necessità e urgenza dell'intervento, fa presente che il preambolo del decreto-legge afferma che esse sono riconducibili all'esigenza di orientare l'azione di Governo in materia di rafforzamento dell'attività ispettiva, per garantire il contrasto alle frodi nell'applicazione delle nuove misure di contrasto all'esclusione sociale, per implementare il sistema di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per una efficace lotta al lavoro sommerso e al caporalato; nonché all'esigenza di introdurre norme di regolazione della materia dei contratti e dei rapporti di lavoro, per favorire l'accesso al mondo del lavoro, semplificare le procedure contrattuali e risolvere criticità in materia pensionistica.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che le disposizioni del Capo I, recanti nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, e quelle del Capo III, recanti interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro, appaiono prevalentemente riconducibili alla competenza esclusiva legislativa statale, sia in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione), sia in materia di previdenza sociale (articolo 117, comma secondo, lettera o)). Assumono inoltre rilievo la competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), nonché quella residuale regionale in materia di politiche sociali (articolo 117, quarto comma, della Costituzione). Segnala, inoltre, che vi sono – nell'ambito Pag. 47delle disposizioni dei richiamati Capo I e II – profili riconducibili alla materia ordinamento civile (come quelli inerenti alla disciplina di contratti di lavoro, oggetto di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione).
  Fa quindi presente che le disposizioni del Capo II, concernenti interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi, appaiono essenzialmente riconducibili alla competenza concorrente Stato-regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).
  Quanto alle disposizioni del Capo IV, recanti misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale, segnala che esse sono principalmente riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato (articolo 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione). Fa presente che vi sono anche in tale Capo profili inerenti alla disciplina del contratto di lavoro, riconducibili alla materia ordinamento civile, oggetto, anch'essa, di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione).
  Ricorda, al riguardo, che la Corte costituzionale, in più occasioni (tra le quali la sentenza n. 251 del 2016), ha affermato che in presenza di uno stretto intreccio di competenze tra Stato e regioni «la leale collaborazione costituisce principio-guida e l'intesa la soluzione che meglio incarna la collaborazione».
  Segnala quindi che, alla luce del richiamato intreccio di competenze, il provvedimento prevede procedure di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali in alcune disposizioni; in particolare: al comma 7 dell'articolo 4 è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti del Ministro del lavoro chiamati a definire le modalità di richiesta dell'assegno di inclusione, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato; al comma 3 dell'articolo 5 è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti del Ministro del lavoro per la predisposizione di un piano di attivazione e interoperabilità delle piattaforme del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa; al comma 10 dell'articolo 6 è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro del lavoro chiamato ad approvare le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione; al comma 7 dell'articolo 13 è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro del lavoro volto a stabilire le modalità di attivazione per l'accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza.
  Con riguardo al rispetto degli altri princìpi costituzionali, segnala che, ai fini dell'accesso all'assegno di inclusione, l'articolo 2 prevede che il richiedente deve possedere cumulativamente determinati requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno.
  Con riferimento specifico ai requisiti della cittadinanza e del soggiorno, il componente richiedente il beneficio – al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata del beneficio – deve essere: cittadino dell'Unione europea o familiare di cittadino dell'Unione europea. In quest'ultimo caso il richiedente deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero: cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; ovvero: titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Con riferimento allo status di protezione internazionale, ricordo che – come segnalato nel comunicato della Commissione europea del 15 febbraio 2023 – nella procedura di infrazione avviata dalla Commissione medesima nei confronti dell'Italia, essa ha segnalato che «il regime di reddito minimo italiano discrimina direttamente i beneficiari di protezione internazionale, i quali non hanno accesso a tale prestazione, in Pag. 48violazione della direttiva 2011/95/UE». La previsione della concessione del beneficio dell'assegno di inclusione ai soggetti titolari dello status di protezione internazionale, appare dunque volta a superare tale rilievo.
  Con riferimento specifico al requisito della residenza, il richiedente, deve, cumulativamente: al momento della presentazione della richiesta, essere residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo; al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata del beneficio, essere residente in Italia.
  A tale proposito segnala che la giurisprudenza costituzionale in diverse occasioni ha rilevato che le politiche sociali ben possono richiedere un radicamento territoriale continuativo e ulteriore rispetto alla sola residenza (sentenza n. 432 del 2005, avente ad oggetto una norma regionale che riconosceva la gratuità del trasporto pubblico agli invalidi totali residenti nella regione solo se di cittadinanza italiana) ma ciò sempreché un tale più incisivo radicamento territoriale, richiesto ai cittadini di paesi terzi ai fini dell'accesso alle prestazioni in questione, sia contenuto entro limiti non arbitrari e irragionevoli (sentenze nn. 222 del 2013, 133/2013 e 40/2011).
  Propone dunque l'espressione di un parere favorevole.

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 17.35.