CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 giugno 2023
129.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 151

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 16.30.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasferimento dei procedimenti penali.
COM(2023) 185 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito esame e conclusione – Valutazione di conformità).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'8 giugno scorso.

  Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, illustra la proposta di documento che reca una valutazione di conformità della proposta di regolamento al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore, on. Pisano.

  La seduta termina alle 16.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 16.35.

DL 57/23: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Pag. 152Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico.
C. 1183 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Rinvio dell'esame).

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, propone di aggiornare l'esame di questo provvedimento, in attesa delle determinazioni che verranno assunte dalle Commissioni assegnatarie del provvedimento in sede referente.

  La Commissione concorda.

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e C. 101 Billi.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, ricorda che il 2 maggio scorso il Senato ha approvato in prima lettura, con modificazioni, il disegno di legge presentato dal Governo il 16 dicembre 2022, recante modifiche al Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che di fatto ripropone i contenuti del disegno di legge Atto Senato 2631 già presentato a maggio 2022 dal Governo pro tempore in carica.
  Preliminarmente segnala, ai fini degli ambiti di competenza della nostra Commissione, che i diritti di proprietà intellettuale sono regolati da un complesso di norme adottate a livello internazionale, europeo e nazionale.
  A livello europeo, l'articolo 118 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscano le misure per la creazione del diritto dell'Unione in materia di proprietà intellettuale, al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione, e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.
  Oltre ai diritti relativi alla proprietà industriale, nel quadro normativo europeo sui diritti di proprietà intellettuale è inserita la disciplina del diritto d'autore mediante il quale si intende garantire che gli autori, i compositori, i registi e gli altri artisti ricevano un compenso per le loro opere e che esse siano tutelate.
  Rileva che gli strumenti predisposti dall'Unione in attuazione di tale norma quadro tengono conto degli accordi internazionali rilevanti in materia e dei relativi obblighi, stabiliti nell'accordo di Berna, nella convenzione di Roma, nell'Intesa di Madrid, nell'Accordo dell'Aja nonché nell'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS) e nei trattati internazionali del 1996 dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
  Il quadro giuridico dell'Unione europea per la tutela dei marchi si basa su un sistema a quattro livelli per la registrazione del marchio che coesiste con i sistemi dei marchi nazionali armonizzati dalla direttiva sui marchi commerciali (direttiva UE 2015/2436).
  I quattro livelli sono: la registrazione presso uno Stato membro, presso l'ufficio Benelux per la proprietà intellettuale (BOIP), il marchio UE e la registrazione internazionale dell'OMPI. Il regolamento (UE) 2017/1001, sul marchio dell'Unione europea ha codificato (sostituendoli) tutti i precedenti regolamenti europei in materia.
  Il marchio UE ha un carattere unitario e produce effetti equivalenti in tutti gli Stati membri: l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è responsabile della gestione di marchi e disegni registrati a livello europeo. Le spese necessarie al suo funzionamento sono coperte mediante contributi a carico degli utenti fissati dal regolamento.
  Ricorda che, per quanto riguarda i disegni e modelli, i principali riferimenti normativiPag. 153 sono contenuti nella direttiva 98/71/CE e nel regolamento n. 6/2002, per aggiornare i quali, il 28 novembre 2022 la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte legislative che si inseriscono nel contesto del piano d'azione sulla proprietà intellettuale adottato nel 2020 per rafforzare la resilienza e la ripresa economica dell'UE.
  Fa presente che in Europa le invenzioni tecniche possono essere protette da brevetti nazionali rilasciati dalle autorità nazionali competenti o da brevetti europei rilasciati a livello centrale dall'EUIPO. Quest'ultimo è il ramo esecutivo dell'Organizzazione europea dei brevetti, che conta attualmente 39 Stati contraenti. Dopo anni di dibattiti tra gli Stati membri, nel 2012 il Parlamento e il Consiglio hanno approvato la base giuridica per un brevetto europeo con effetto unitario (regolamenti UE n. 1257/2012 e n. 1260/2012 sul brevetto unitario).
  Gli Stati membri dell'UE hanno inoltre stipulato un accordo internazionale che istituisce un organo giurisdizionale unico specializzato in materia brevettuale (Agreement on a Unified Patent Court) entrato in vigore il 1° giugno scorso.
  Ricorda altresì che ad esito dell'entrata in vigore del tribunale unico, il brevetto unitario concesso dall'Ufficio europeo dei brevetti fornirà una protezione unitaria con effetto equivalente in tutti gli Stati partecipanti.
  Le aziende avranno la possibilità di proteggere le proprie invenzioni in tutti gli Stati membri dell'UE con un unico brevetto unitario e potranno inoltre impugnare o difendere i brevetti unitari in un'unica azione giudiziaria grazie al tribunale unificato dei brevetti. In molti ordinamenti sono previsti strumenti giuridici volti a tutelare il trattamento confidenziale del patrimonio di conoscenze tecniche e pratiche di una data impresa.
  Il livello di protezione assegnato alle informazioni confidenziali è inferiore a quello garantito in altri ambiti del diritto in materia di proprietà intellettuale e varia notevolmente da Paese a Paese.
  Dal 2016 è in vigore un quadro giuridico dell'UE, recato dalla direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.
  Nel quadro del sistema dei diritti di proprietà dell'Unione, sono previsti specifici regimi a tutela della qualità di prodotti dotati di caratteristiche uniche legate all'origine geografica e alle competenze tradizionali.
  Le denominazioni dei prodotti registrati come aventi un'indicazione geografica godono di una protezione giuridica contro le imitazioni e gli abusi all'interno dell'UE e negli Stati terzi con cui è stato firmato uno speciale accordo di protezione.
  È possibile concedere un'indicazione geografica alle denominazioni dei prodotti se esiste un legame specifico tra la denominazione e il luogo di produzione di questi ultimi.
  Tale riconoscimento permette ai consumatori di riconoscere e fidarsi della qualità di tali prodotti, aiutando nel contempo i produttori a migliorarne la commercializzazione. Riconosciute in quanto proprietà intellettuale, le IG svolgono un ruolo di sempre maggiore importanza nel quadro dei negoziati commerciali tra l'UE e altri Paesi.
  Le indicazioni geografiche comprendono: la denominazione di origine protetta (DOP, per prodotti alimentari e vini); l'indicazione geografica protetta (IGP, per prodotti alimentari e vini) e l'indicazione geografica (IG, per bevande spiritose e vini aromatizzati).
  Le differenze fra DOP e IGP sono dovute principalmente alla quantità di materie prime del prodotto che devono provenire dalla zona o alla misura in cui il processo di produzione deve aver luogo nella regione specifica: ogni parte del processo di produzione, trasformazione e preparazione dei prodotti DOP deve avvenire nella regione specifica, mentre per i prodotti IGP nella regione deve aver luogo almeno una delle fasi di produzione, lavorazione o preparazione.
  Segnala che, sul piano del diritto interno, invece, il Codice della proprietà industriale,Pag. 154 oggetto delle modifiche recate dall'Atto Camera n. 1134, è composto di otto capi, a loro volta articolati in sezioni, e si configura come un corpus organico e strutturato dei diritti di proprietà aventi natura immateriale, contenuto intellettuale e attitudine ad essere sfruttati industrialmente.
  Osserva che la proprietà intellettuale, intesa quale diritto sulle creazioni della mente (invenzioni, opere artistiche e letterarie, simboli, nomi, immagini e disegni utilizzati in commercio), è divisa in due categorie:

   proprietà industriale, che comprende invenzioni (brevetti), marchi, disegni e modelli industriali, indicazioni di origine geografica e la privativa comunitaria per i ritrovati vegetali;

   diritti d'autore, che coprono le opere letterarie e artistiche quali romanzi, poesie e opere teatrali, film, opere musicali, opere artistiche quali disegni, dipinti, fotografie e sculture e progetti architettonici.

  I diritti connessi al diritto d'autore comprendono quelli di artisti dello spettacolo nell'ambito delle esibizioni, di produttori di fonogrammi nell'ambito delle registrazioni e quelli di emittenti di programmi radiofonici e televisivi.
  Nell'ordinamento italiano, mentre si è ritenuto di codificare la disciplina della proprietà industriale con il Codice della proprietà industriale, la normativa sul diritto d'autore è rimasta disciplinata dalla legge n. 633 del 1941, da ultimo modificata dal decreto legislativo n. 18 del 2021 e dal decreto-legge n. 115 del 2022.
  Rammenta che il provvedimento, trasmesso alla Camera dei deputati il 3 maggio 2023 è stato assegnato alla Commissione Attività produttive: ad esso è stato abbinato il progetto di legge C. 101, d'iniziativa dei deputati Billi ed altri, recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di diritto di brevetto per le invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nella seduta del 31 maggio scorso il disegno di legge C. 1134 è stato adottato dalla X Commissione come testo base per la prosecuzione dell'iter.
  La presentazione del disegno di legge è stata preceduta dall'elaborazione da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT) delle Linee d'intervento strategiche sulla proprietà industriale 2021-2023 che, dopo essere state sottoposte a consultazione pubblica, sono state formalmente adottate con decreto ministeriale del 23 giugno 2021.
  I contributi inviati nell'ambito della consultazione evidenziano che l'attuale sistema rende difficoltoso accedere agli strumenti di difesa della proprietà industriale ed è connotato da procedure articolate e complesse, rispetto ai quali vengono richiesti appositi interventi di semplificazione e digitalizzazione.
  L'iniziativa s'inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  Viene in rilievo, in particolare, la componente 2 della prima missione (M1C2) che intende perseguire le finalità di digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo attraverso la riforma del sistema della proprietà industriale (Riforma 1), volta, quindi, ad adattare la legislazione ai cambiamenti del sistema economico e garantire che il potenziale di innovazione contribuisca efficacemente alla ripresa e alla resilienza del Paese.
  La riforma intende: rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale; incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle PMI; facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo allo stesso tempo un equo rendimento degli investimenti; garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale.
  Il PNRR indica come traguardo da conseguire l'entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del codice della proprietàPag. 155 industriale e dei pertinenti strumenti attuativi entro il terzo trimestre dell'anno 2023.
  Passando all'articolato, riassume i contenuti del disegno di legge rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per ogni ulteriore approfondimento.
  Innanzi tutto l'articolo 1 integra il disposto dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del Codice della proprietà industriale, che vieta di registrare come marchi i segni idonei ad ingannare il pubblico, estendendo tale divieto ai segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte.
  L'articolo 2 introduce nel Codice la protezione temporanea dei disegni e dei modelli che figurano in una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o di uno Stato estero con il quale si abbiano accordi di reciprocità di trattamento.
  Con l'articolo 3, il disegno di legge, ribaltando l'approccio in vigore relativamente alla titolarità delle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca, stabilisce che i diritti nascenti dall'invenzione spettino alla struttura di appartenenza dell'inventore, a meno che la stessa struttura non ne abbia interesse.
  L'articolo 4 introduce nel Codice un nuovo articolo 65-bis, che consente alle istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti pubblici di ricerca ovvero agli IRCCS di dotarsi di un Ufficio di trasferimento tecnologico (UTT) con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese.
  L'articolo 5, inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, modifica l'articolo 59 del Codice, che prevede, qualora per la medesima invenzione siano stati concessi allo stesso inventore un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, il primo cessi di produrre i suoi effetti.
  L'articolo in esame modifica tale disposizione prevedendo che il brevetto italiano mantenga i suoi effetti e coesista con il brevetto europeo, anche in caso di successivo annullamento o decadenza di quest'ultimo.
  L'articolo 6, inserito dal Senato, aumenta il minimo e il massimo edittale della sanzione applicabile a chiunque apponga, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, rispettivamente, da 51,65 a 150 euro e da 516,46 a 1.500 euro.
  L'articolo 7 modifica ed integra la disciplina sulle condizioni di ricevibilità della domanda di brevetto, consentendo il differimento del pagamento dei diritti di deposito per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa.
  L'articolo 8 reca norme finalizzate al rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato e, a tal fine, apporta modifiche alla relativa disciplina, prevedendo, da una parte, la riduzione dei termini per l'esercizio del controllo preventivo ministeriale su tali domande, ma, dall'altra, l'estensione delle casistiche da sottoporre a controllo preventivo.
  L'articolo 9 estende da 2 a 4 anni la durata in carica della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM).
  L'articolo 10 riduce da quaranta a trenta il numero minimo di giorni intercorrenti tra la convocazione delle parti e la relativa udienza di trattazione presso la Commissione ricorsi.
  L'articolo 11 prevede che siano opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono o modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo iscritti nel registro dei brevetti europei.Pag. 156
  L'articolo 12 interviene sulla disciplina del deposito delle domande e delle istanze presentate a norma del codice della proprietà industriale, disponendo la soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea all'UIBM e la semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico.
  L'articolo 13 interviene sulle modalità procedurali attraverso le quali è rivendicata la priorità del deposito di una domanda volta ad ottenere un titolo di proprietà industriale.
  L'articolo 14 sopprime la Commissione a cui compete l'espressione di un parere circa l'esistenza dei requisiti di validità per le nuove varietà vegetali propedeutici alla registrazione del diritto di privativa al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che dunque si prevede esprima direttamente il proprio parere vincolante.
  Il provvedimento, all'articolo 15, include esplicitamente, tra i soggetti legittimati a proporre opposizione avverso una domanda o registrazione di marchio, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), quale autorità nazionale competente per le DOP, le IGP e le IG agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto.
  L'articolo 16 modifica l'articolo 191 del Codice, fissando un termine univoco in materia di proroga dei termini dei procedimenti presso l'UIBM.
  L'articolo 17 modifica il termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione dei diritti di proprietà industriale, fissandolo ad un anno dalla scadenza del termine non osservato.
  L'articolo 18 riduce da otto a sette il numero dei componenti della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduce da diciotto a dodici mesi il periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione.
  L'articolo 19 include le domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia tra i riferimenti che devono essere tenuti in considerazione dall'UIBM per valutare la novità del brevetto.
  L'articolo 20 precisa il termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e del brevetto per modello di utilità, prevedendo che esso coincida con l'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.
  L'articolo 21 interviene sugli articoli 61 e 81 del codice della proprietà industriale, al fine di abrogare le previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione, disciplinati dalla legge n. 349 del 1991, già abrogata dall'articolo 246 del medesimo Codice, per i quali si stabiliva una durata maggiore rispetto a quella quinquennale prevista dalla disciplina europea.
  L'articolo 22 abroga il comma 3 dell'articolo 129 del Codice, consentendo il sequestro delle merci contraffatte esposte in fiera.
  L'articolo 23 novella l'articolo 138 del Codice per prevedere che debbano essere resi pubblici mediante trascrizione, ai fini della opponibilità di fronte ai terzi, anche gli atti che «estinguono» i diritti su titoli di proprietà industriale, nonché le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale.
  L'articolo 24 precisa che con l'esame delle domande per i diritti di proprietà industriale su invenzioni e modelli di utilità è accertata la conformità dell'oggetto della domanda ai requisiti di validità di cui agli articoli 46 (novità), 48 (attività inventiva) e 49 (industrialità) del Codice. La verifica di sussistenza degli stessi, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di brevettazione alternativa, è da condurre all'esito della ricerca di precedenza nel tempo (anteriorità). Con riguardo a quest'ultima si sopprime l'attuale previsione che rinviava a un decreto ministeriale la disciplina della ricerca delle anteriorità ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di validità.
  Si esplicita quindi la previsione per cui, in ogni caso, l'Ufficio verifica che l'assenza di tali requisiti non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio.Pag. 157
  L'articolo 25 sostituisce il comma 1 dell'articolo 178 del Codice, stabilendo le seguenti due ipotesi nelle quali non opera il termine di due mesi dalla presentazione dell'opposizione alla domanda di registrazione di un marchio, entro il quale l'UIBM deve comunicare alle parti l'opposizione stessa: i) se ricorre uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da b) a e-ter) del Codice; ii) se è stata depositata un'istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere il parere dell'opponente per la prosecuzione della procedura.
  L'articolo 26 consente di richiedere la nullità di un marchio caratterizzato da parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia e vieta di «parcellizzare» le domande di nullità e decadenza.
  L'articolo 27 qualifica come istanza e non più come domanda l'atto con il quale si chiede l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità del marchio; stabilisce che l'oggetto della comunicazione dell'istanza alle parti debba contenere l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione; elimina la previsione per cui alla comunicazione alle parti dell'istanza deve essere allegato «qualsiasi documento presentato dal richiedente»; disciplina l'ipotesi del mancato raggiungimento di un accordo, consentendo al titolare del marchio di presentare per iscritto le proprie deduzioni entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
  L'articolo 28 introduce tra le cause di estinzione del procedimento di decadenza o nullità del marchio la rinuncia allo stesso.
  L'articolo 29 chiarisce e specifica i criteri per il rimborso di tasse e diritti in relazione alla ipotesi di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata.
  L'articolo 30 modifica l'articolo 230, comma 2, del Codice, precisando che la regolarizzazione dei diritti annuali per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale è subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare.
  L'articolo 31 modifica la misura degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per le domande di concessione o di registrazione dei titoli di proprietà industriale ed atti allegati, nonché per le successive formalità ed istanze varie, presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico.
  L'articolo 32 reca, infine, la clausola d'invarianza finanziaria.

Sui lavori della Commissione.

  Cristina ROSSELLO (FI-PPE) ringrazia, a nome del suo gruppo, la collega Maria Anna Madia per le espressioni di cordoglio manifestate in occasione della scomparsa del sen. Silvio Berlusconi.

  La seduta termina alle 16.50.