CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 giugno 2023
129.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 121

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 20 giugno 2023.

Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico.
C. 161 Cattoi, C. 706 Ciaburro e C. 967 Caramiello.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.40 alle 10.55.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 20 giugno 2023.

Disposizioni per la castanicoltura.
C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.05 alle 11.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

  La seduta comincia alle 11.25.

Interventi per il settore ittico.
C. 747 Pierro e altri e C. 856 Caramiello.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giandiego GATTA (FI-PPE), relatore, fa presente che le proposte di legge di cui oggi la Commissione Agricoltura avvia l'esame in sede referente, C. 747 Pierro e C. 856 Caramiello, sono volte a disciplinare in maniera più organica il settore ittico, recando un contenuto pressoché identico e replicando, con alcune modifiche, il testo unificato riguardante la medesima materia esaminato nel corso della XVIII legislatura e il cui iter legislativo non è stato concluso (atto Camera n. 1008 e abbinate). Sottolinea che le proposte si differenziano principalmente per la decorrenza dei loro effetti, poiché la proposta Pierro, essendo stata presentata alla fine del 2022, prevede che le misure in essa contenute abbiano efficacia a partire dal 2023, mentre la proposta Caramiello, presentata all'inizio del 2023, ha efficacia a decorrere dal 2024.
  Passando all'illustrazione del contenuto delle proposte di legge, segnala che l'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge, che consistono nell'incentivare la gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche, nel sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale, nel promuovere la nascita di nuove imprese nel settore dell'acquacoltura, nonché nell'assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea, e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche.
  Evidenzia che l'articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti con i quali provvedere a raccogliere in un testo unico tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportando ad esse le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa,Pag. 122 sulla base dei princìpi e criteri direttivi indicati al comma 2 del medesimo articolo 2, tra cui figurano, tra l'altro, la semplificazione delle procedure relative all'accesso ai finanziamenti, la promozione del ricambio generazionale e dell'occupazione femminile a bordo delle imbarcazioni da pesca e l'arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera, mediterranea e oceanica.
  Segnala che l'articolo 3 reca modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate, aggiungendo, a tal fine, un comma all'articolo 1 della legge n. 250 del 1958, nel quale si stabilisce che coloro che svolgono l'attività di pesca come attività lavorativa esclusiva o prevalente (con esclusione dei pescatori autonomi) possano beneficiare dei trattamenti previsti dall'articolo 1 della medesima legge n. 250 del 1958 oppure optare per il regime previdenziale previsto dalla legge n. 413 del 1984.
  Fa presente che l'articolo 4 della proposta di legge Pierro, al comma 1, estende l'applicabilità della disciplina prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 250 del 1958 – in materia di trattamenti previdenziali dei lavoratori marittimi – ai marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca. Evidenzia che il comma 2 prevede che gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina sopra esposta siano a carico delle cooperative di pesca. Segnala che il comma 3 fa salvi i contributi versati dai soci delle cooperative di pesca prima dell'entrata in vigore della proposta di legge in esame. Evidenzia che il comma 4 – che corrisponde all'unico comma dell'articolo 4 della proposta di legge Caramiello – reca una modifica all'articolo 1, commi 515 e 516, della legge n. 160 del 2019, estendendo anche ai lavoratori dipendenti dalle imprese adibite alle acque interne la corresponsione dell'indennità ivi prevista.
  Segnala che l'articolo 5 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui. Sottolinea che tale Fondo è destinato a finanziare: la stipula di convenzioni con le associazioni nazionali di categoria o con i consorzi da queste istituiti; la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; gli incentivi per la costituzione di imprese che pongano in relazione la filiera ittica con settori industriali ecosostenibili; lo svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione di consumo della pesca marittima; gli interventi per migliorare l'accesso al credito; i programmi di formazione professionale e le misure per migliorare la sicurezza e la salute del personale imbarcato; i progetti per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone; i progetti rivolti alla salvaguardia dell'habitat marino, quelli indirizzati alla promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo, nonché quelli volti alla creazione di marchi e all'ottenimento di certificazioni; le campagne di pesca sperimentali; nonché la promozione della parità di genere nell'intera filiera ittica. Segnala che la definizione dei criteri e delle modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottarsi d'intesa, con la Conferenza Stato-regioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.
  Fa presente che l'articolo 6 modifica il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di promuovere la cooperazione e l'associazionismo.
  Evidenzia che l'articolo 7 aggiunge i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti europei e nazionali e a prestiti agrari di esercizio, di cui all'articolo 21-bis dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 sull'imposta di bollo.Pag. 123
  Segnala che l'articolo 8, intervenendo sull'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 (licenza per la pesca professionale marittima), dispone che la tassa di concessione governativa ivi prevista sia dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. Sottolinea che la tassa è, altresì, dovuta, prima della scadenza degli otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Segnala che, ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, qualora il passaggio avvenga tra la cooperativa di pesca o impresa di pesca ed i suoi soci o viceversa, nonché fra soci appartenenti alla medesima cooperativa di pesca, durante il periodo di vigenza della licenza. Fa presente che il comma 2 dispone che, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, siano stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui sopra che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i termini relativi. Evidenzia che il comma 3 prevede che, in tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, sia temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca.
  Fa presente che l'articolo 9 esclude la tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca prevista dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972.
  Segnala che l'articolo 10, al comma 1, prevede che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività nel rispetto della disciplina vigente in materia. Fa presente che il comma 2 dispone che non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode. Evidenzia che il comma 3 sostituisce la lettera g) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998, che individua un insieme di soggetti ai quali non si applica la normativa sul commercio introdotta dal medesimo decreto, prevedendo che l'esclusione si applichi anche agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura che vendono prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività. In proposito segnala che il regolamento UE 1224/2009, citato nella disposizione in esame, è stato modificato dal regolamento UE 2019/2041, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini.
  Fa presente che l'articolo 11 autorizza il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al fine di disciplinare le modalità di indicazione al consumatore finale della data di cattura dei prodotti ittici.
  Evidenzia che l'articolo 12 statuisce, al comma 1, che gli esercenti di attività alberghiere e di ristorazione possono fornire al consumatore un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal regolamento UE 1379/2013. Sottolinea che il comma 2 demanda ad un decreto adottato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-regioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di divulgazione delle informazioni dirette ai consumatori.
  Fa presente che l'articolo 13 modifica l'articolo 2, comma 339, della n. 244 del Pag. 1242007, il quale disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle Commissioni di riserva delle aree marine protette, sostituendo, in particolare, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e prevedendo la possibilità, riconosciuta alla Commissione di riserva, di acquisire pareri esterni.
  Segnala che l'articolo 14 prevede che la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura – non più operativa e le cui competenze sono state trasferite al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in base a quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012 – svolga le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato e senza compensi ai componenti della Commissione.
  Evidenzia che l'articolo 15, sostituendo l'articolo 9 del decreto legislativo n. 154 del 2004, prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisca gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura. Sottolinea, in particolare, che i commi 3, 4 e 5 disciplinano la composizione e le competenze del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura. In proposito segnala che la legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) ha previsto, all'articolo 1, comma 439, l'incremento della dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di 8 milioni di euro per l'anno 2023 nonché, all'articolo 1, comma 440, l'incremento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004.
  Fa presente che l'articolo 16, sostituendo l'articolo 10 del decreto legislativo n. 154 del 2004, reca disposizioni relative all'istituzione di Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura presso le Capitanerie di porto, disciplinandone, tra l'altro, la composizione.
  Segnala che l'articolo 17 dispone che un provvedimento amministrativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste disciplini l'eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di stabilità relativa, del contemperamento con il principio di equità nel riparto del contingente nazionale, del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le previsioni dell'articolo 8 del regolamento UE 2016/1627. Sottolinea che il comma 3 prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove la costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia d'impresa secondo criteri di sostenibilità ecologica, economica e sociale.
  Segnala che l'articolo 18 dispone che, al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona. Sottolinea che a tal fine il Governo è autorizzato a modificare in tal senso l'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, recante «Regolamento di esecuzione del codice della navigazione».
  Evidenzia che l'articolo 19 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2005 al fine di comprendere anche i prodotti della pesca e dell'acquacoltura nella disciplina ivi prevista in materia di intese di filiera.
  Fa presente che l'articolo 20 della proposta Caramiello, introduce, all'articolo 8 del decreto legislativo n. 4 del 2012, il comma 1-bis, il quale prevede una particolare ammenda quale sanzione per la catturaPag. 125 della Lithophaga lithophaga (cosiddetto «dattero di mare»).
  Evidenzia che l'articolo 20 della proposta Pierro, analogamente all'articolo 21 della proposta Caramiello, stabilisce la copertura finanziaria del provvedimento in esame.
  Segnala che l'articolo 21 della proposta Pierro e l'articolo 22 della proposta Caramiello recano, infine, la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni della legge siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

  Mirco CARLONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo.

  La seduta comincia alle 11.25.

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1194 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Davide BERGAMINI (LEGA), relatore, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul provvedimento in esame.
  Ricorda che il decreto-legge consta di 23 articoli e reca interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che, com'è noto, hanno provocato ingenti danni alle attività agricole.
  Passando al contenuto del provvedimento in esame, segnala che sono di competenza della Commissione le norme contenute negli articoli 7 e 12.
  Evidenzia che l'articolo 7 riconosce un'integrazione al reddito mensile ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per i medesimi eventi straordinari. Sottolinea che tale integrazione, di importo massimo pari a quello previsto dalla normativa generale per i trattamenti di integrazione salariale, è erogata dall'INPS, con modalità semplificate, entro il limite di spesa di 620 milioni di euro per il 2023 e nel limite massimo di novanta giornate per i lavoratori impossibilitati a prestare l'attività lavorativa e di quindici giornate per quelli impossibilitati a recarsi al lavoro, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023.
  Fa presente che l'articolo 12 del provvedimento reca disposizioni per il sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell'anno 2022.
  Sottolinea che il comma 1 dell'articolo 12 consente alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile – ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola – di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5 e a complemento degli aiuti erogati dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità (Fondo AgriCat), istituito dall'articolo 1, commi da 515 a 518, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022). Specifica che le imprese in oggetto devono essere iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese Pag. 126agricole istituito presso i territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza, devono aver subìto danni eccezionali a seguito di tali eventi, e non devono essere in possesso della copertura recata da polizze assicurative per il rischio alluvione alle produzioni agricole e del rischio piogge alluvionali alle strutture aziendali.
  Ricorda, in proposito, che il citato articolo 5 prevede: contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria; prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare a tasso agevolato; proroga delle operazioni di credito agrario; agevolazioni previdenziali. Sottolinea che il comma 4 del citato articolo 5, richiamato dalla norma in esame, esclude da tali agevolazioni i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione.
  Evidenzia che il comma 2 dell'articolo 12 precisa che la regione competente attua la procedura di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali con le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e, nel rispetto del regime di aiuto applicabile, può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20 per cento della dotazione prevista dal successivo comma 5. Evidenzia che, ferme restando tali richieste di anticipazione, le risorse che il citato comma 5 destina al finanziamento degli interventi suddetti sono ripartite, ai sensi del comma 4, nei territori sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari.
  Segnala che il comma 3 dell'articolo in esame dispone che le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali siano trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti; mentre le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono trasmesse al Soggetto gestore del Fondo AgriCat (Agri-CAT S.r.l.), con le stesse modalità stabilite dal regolamento di funzionamento del Fondo, che provvede al ricevimento, all'istruttoria e all'erogazione del relativo aiuto nel limite della disponibilità di cui al successivo comma 5.
  Fa presente che il comma 5 rimodula la destinazione delle risorse in conto residui del Fondo di solidarietà – interventi indennizzatori – prevedendo la destinazione di 100 milioni di euro per gli interventi previsti dai precedenti commi, di cui 50 milioni di euro per il ristoro dei danni alle produzioni agricole. Sottolinea che, conseguentemente, sono rimodulate in 100 milioni le risorse destinate alle imprese agricole danneggiate dalla siccità nel 2022.
  Evidenzia che, in relazione a queste ultime, il comma 6, stabilisce che entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dell'articolo in esame, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste deve essere effettuata la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome, considerata la scadenza del 30 giugno 2023 relativa al regime di aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 702/2014, nell'ambito del quale sono state attivate le provvidenze.
  Sottolinea che tale ripartizione deve essere effettuata secondo i seguenti criteri: il 40 per cento della dotazione, sulla base del fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite; il restante 60 per cento, tra le regioni per le quali nel corso del 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.
  Segnala che il comma 8 dell'articolo in esame stabilisce che il Fondo per l'innovazione in agricoltura – istituito dall'articolo 1, comma 428, della legge di bilancio 2023, nella misura di 10 milioni per l'anno 2023, Pag. 127di 30 milioni per l'anno 2024 e di 35 milioni per l'anno 2025 – venga destinato a sostenere i relativi investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali di cui al decreto in esame, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Sottolinea che i criteri e le modalità di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge di bilancio 2023.
  Fa presente che il comma 9 modifica la disciplina del Fondo per gli imprenditori agricoli per la raccolta di legname depositato nell'alveo dei fiumi istituito dall'articolo 1, comma 443, della legge di bilancio 2023, specificando che la raccolta deve riguardare legname «avulso», ovvero già staccato, strappato e depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi o di fiumi o in riva al mare, eliminando il riferimento al fatto che ciò sia stato causato da eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene.
  Evidenzia che il comma 10 dell'articolo in esame, infine, attribuisce al Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2023 il compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull'intero territorio nazionale.

  Mirco CARLONI, presidente, nessuno richiedendo di intervenire, chiede al relatore se sia pronto per la presentazione della proposta di parere.

  Davide BERGAMINI (LEGA), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame, già inviata, per le vie brevi, ai componenti della Commissione (vedi allegato 1).

  Il sottosegretario Luigi D'ERAMO concorda con la proposta di parere del relatore.

  Stefano VACCARI (PD-IDP), nel ringraziare il relatore per aver accolto nella proposta di parere anche le osservazioni formulate dal suo gruppo parlamentare, ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un primo passo per dare risposte a un territorio che è stato fortemente colpito dai recenti eventi atmosferici. Reputa, comunque, che il provvedimento possa essere ulteriormente migliorato nel corso dell'esame parlamentare. A suo avviso, infatti, dovrebbero essere adottate misure straordinarie per il territorio colpito dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, così come è avvenuto in occasione del terremoto del 2012. Tutto ciò premesso, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Giuseppe CASTIGLIONE (A-IV-RE), annunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritiene prioritario predisporre strumenti che assicurino in tempi brevi la ripresa delle attività agricole. Segnala, inoltre, che anche in altre regioni, come la Sicilia, si sono verificati eventi eccezionali simili a quelli avvenuti in Emilia-Romagna. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo prenda in considerazione anche la situazione di altre regioni al fine di predisporre i necessari interventi.

  Giandiego GATTA (FI-PPE), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, esprime un convinto sostegno al provvedimento in esame, apprezzando, in particolare, l'attenzione rivolta dall'articolo 7 del provvedimento ai lavoratori agricoli e dall'articolo 12 alle aziende agricole. Allo stesso modo apprezza il ricorso al Fondo AgriCat per il ristoro dei danni subiti dalle aziende agricole.

  Giandonato LA SALANDRA (FDI), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritiene che il provvedimento in esame contenga misure che ben rispondono alle esigenze del territorio.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 128

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Raffaele NEVI (FI-PPE), relatore, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul provvedimento in esame, approvato dal Senato e all'esame della X Commissione Attività produttive.
  Segnala che il disegno di legge consta di 32 articoli e reca modifiche al codice della proprietà industriale.
  Evidenzia, in particolare, che interessano la competenza della Commissione Agricoltura gli articoli 1, 14 e 15 del provvedimento, rispettivamente, in materia di divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta, semplificazione della procedura di concessione di nuova varietà vegetale e di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche mediante opposizione.
  Fa presente che l'articolo 1 del disegno di legge, modificando l'articolo 14, comma 1, lettera b), del codice della proprietà industriale, introduce il divieto di registrazione come marchi di segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette, in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte.
  Evidenzia che l'articolo 14 del disegno di legge modifica l'articolo 170 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, eliminando tutti i riferimenti alla Commissione che ha il compito di esprimere parere al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste circa l'esistenza dei requisiti di validità previsti dal codice per le nuove varietà vegetali propedeutici alla registrazione del relativo diritto di privativa. Sottolinea che tale Commissione viene, quindi, soppressa. Fa presente che il parere vincolante sui requisiti di validità nonché sulla osservanza delle disposizioni del codice inerenti la denominazione della varietà è espresso direttamente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che lo invia all'Ufficio italiano brevetti e marchi ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Segnala che l'articolo in commento, inoltre, provvede ad eliminare i riferimenti alla citata Commissione nell'ambito delle disposizioni attuative del codice della proprietà industriale, previste dal comma 3-nonies dell'articolo 170 del medesimo codice.
  Evidenzia che il comma 2 dell'articolo 170 del codice della proprietà industriale, come sostituito dal comma 1, lettera b), dell'articolo in esame, qualifica come vincolante il parere del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste relativamente alla registrazione di marchi relativi a prodotti agricoli e agroalimentari di prima trasformazione, finalizzandolo esplicitamente ad accertare se la parola, figura o segno di cui è chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del citato codice, come integrato dall'articolo 1 del disegno di legge in esame. Fa presente che il termine per l'espressione del parere viene contestualmente ampliato da dieci a venti giorni. Ricorda che resta ferma la facoltà del Ministero, già prevista dalla normativa vigente, di chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo ai fini della permanenza dei requisiti.
  Evidenzia che l'articolo 15 del disegno di legge sostituisce la lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 177 del codice della proprietà industriale, includendo esplicitamente, tra i soggetti legittimati a proporre opposizione avverso una domanda o registrazione di marchio, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quale autorità nazionale competente per le DOP, le IGP e le IG agricole, Pag. 129alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto. Fa presente, infatti, che attualmente è consentito presentare opposizione alla registrazione dei marchi solo ai soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una DOP o IG, quindi ai consorzi di tutela riconosciuti.
  Tutto ciò premesso annuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, già inviata, per le vie brevi, ai componenti della Commissione (vedi allegato 2).

  Il sottosegretario Luigi D'ERAMO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.

RISOLUZIONI

  Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo.

  La seduta comincia alle 12.

7-00084 Bruzzone: Sulle iniziative per l'eradicazione della peste suina dal territorio nazionale.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00016).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 18 aprile scorso.

  Mirco CARLONI, presidente, ricorda che, nella seduta del 18 aprile scorso, il presentatore, onorevole Bruzzone, ha illustrato la risoluzione a sua prima firma. È poi intervenuto l'onorevole Vaccari, preannunciando la formulazione di alcune proposte di integrazione del dispositivo.

  Francesco BRUZZONE (LEGA) illustra il testo dell'atto di indirizzo che contiene le osservazioni avanzate dai diversi gruppi parlamentari e condivise con il Governo (vedi allegato 3). In proposito fa presente di non aver potuto accogliere le proposte di riformulazione presentate dal MoVimento 5 Stelle, con il quale permangono sull'argomento in esame forti divergenze. Al riguardo sottolinea che la peste suina rappresenta un problema urgente e, a suo avviso, non si può pensare di risolvere tale emergenza esclusivamente con la sterilizzazione, poiché tale sistema richiederebbe tempistiche troppo lunghe.

  Alessandro CARAMIELLO (M5S) fa presente che le proposte di modifica avanzate dal suo gruppo parlamentare avevano lo scopo di aggiungere la sterilizzazione quale sistema di prevenzione e contenimento della malattia e non quello di negare la necessità degli abbattimenti. A suo avviso, invece, la vera intenzione della maggioranza e del Governo è quella di liberalizzare la caccia, piuttosto che di dare un reale sostegno alla zootecnia.

  Raffaele NEVI (FI-PPE), evidenziando che le spese per la costruzione di recinzioni spesso sono a carico degli allevatori di suini, auspica che il dispositivo della risoluzione possa essere modificato al fine di impegnare il Governo a prevedere risorse finanziarie destinate a tale scopo.

  Stefano VACCARI (PD-IDP), nel ringraziare l'onorevole Bruzzone per il lavoro svolto di recepimento delle osservazioni dei gruppi parlamentari, che, a suo avviso, hanno reso il testo della risoluzione più completo. Ritiene che il problema necessita di soluzioni immediate al fine di evitare pesanti ricadute sul settore produttivo consistenti prioritariamente nell'adozione di adeguati strumenti di prevenzione e di eradicazione della malattia. In proposito cita l'esempio della Sardegna, dove in quattro anni le azioni poste in essere hanno portato risultati apprezzabili. Annuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione in esame, come riformulata.

Pag. 130

  Marco CERRETO (FDI), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione in esame, come riformulata, ritiene prioritario sollecitare le regioni affinché adottino al più presto i relativi piani di eradicazione. In proposito, infatti, rileva che sempre più spesso si verificano nuovi casi di infezione che minacciano le produzioni suinicole in regioni in precedenza indenni alla malattia.

  Mirco CARLONI, presidente, replicando all'onorevole Nevi, evidenzia che il testo della risoluzione, come riformulato, già sottolinea che la natura orografica del territorio italiano interessato dalla presenza di peste suina ha di fatto reso insufficienti le misure adottate per il contenimento della diffusione tramite recinzioni e impegna il Governo a procedere alla attuazione di una attività coordinata di prevenzione e, al contempo, di eradicazione della malattia, anche procedendo anche ad importanti forme di protezione delle aree adibite ad allevamento dei suini domestici e andando a bene circostanziare le zone segnalate come infette, gestendo tempestivamente e in condizioni di biosicurezza le carcasse.

  Francesco BRUZZONE (LEGA), replicando all'onorevole Nevi, fa presente che le recinzioni sono state costruite anche per arginare le zone infette. A tale proposito esprime la propria contrarietà nell'opportunità di farne delle nuove, mentre si dichiara d'accordo sulla necessità di incentivare iniziative di biosicurezza per tutelare gli allevamenti. Replicando all'onorevole Caramiello, ricorda che nelle zone dove è presente la peste suina, la caccia è vietata e ivi sono attuano iniziative di riduzione della popolazione dei cinghiali svolte da operatori di biosicurezza incaricati dalle regioni.

  Giuseppe CASTIGLIONE (A-IV-RE), nel ringraziare l'onorevole Bruzzone per il lavoro svolto, ricorda di aver presentato un'analoga risoluzione, poi ritirata, al fine di sostenere gli allevatori colpiti dall'emergenza legata alla peste suina. Annuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione, come riformulata, chiedendo, al contempo, al Governo un intervento congruo sul piano finanziario affinché possa essere svolta un'efficace attività di prevenzione e di eradicazione della malattia.

  Raffaele NEVI (FI-PPE), nel ritirare la richiesta precedentemente formulata, chiede al presidente di proporre nel prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'audizione del Commissario straordinario alla peste suina africana, al fine di approfondire il tema, poiché si tratta di una malattia che colpisce fortemente sia gli allevatori di suini che il settore della trasformazione delle carni. Annuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione, come riformulata.

  Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione in titolo, come riformulata.

  La Commissione approva la risoluzione in titolo, come riformulata, che assume il numero 8-00016.

  Mirco CARLONI, presidente, invita tutti i colleghi che non risultano tra i firmatari della risoluzione originaria e che vogliano apporre la propria firma sul testo approvato a rivolgersi agli uffici per formalizzare la propria sottoscrizione.

  La seduta termina alle 12.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo.

  La seduta comincia alle 12.20.

Piano d'azione UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente.
COM(2023) 102 final.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 maggio scorso.

  Mirco CARLONI, presidente, ricorda che nella seduta del 24 maggio scorso il relatore, onorevole Pierro, ha introdotto la discussione. Ha, poi, avuto luogo un breve ciclo di audizioni, nel cui ambito sono state ascoltate le principali associazioni del settore della pesca e le associazioni sindacali di categoria.

  Attilio PIERRO (LEGA), relatore, considerate le interlocuzioni assunte con i gruppi, anche di opposizione, sottolineando, al riguardo, l'importanza di presentarsi in Europa con un'unica posizione, illustra la proposta di documento finale predisposta e condivisa con tutti i gruppi parlamentari (vedi allegato 4).

  Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere favorevole sulla proposta di documento finale predisposta dal relatore.

  Stefano VACCARI (PD-IDP), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo, ringrazia il relatore per le modifiche introdotte. Evidenzia, infatti, che anche il Parlamento europeo sta discutendo il Piano d'azione e che occorra una posizione costruttiva, seppur decisa, nella richiesta di modifica del Piano affinché lo stesso risulti sostenibile anche dal punto di vista sociale ed economico.

  Giandiego GATTA (FI-PPE), nel sottolineare la tempestività della conclusione dei lavori della Commissione sul Piano d'azione in esame, ricorda che il 23 giugno è prevista la mobilitazione delle marinerie italiane contro il citato Piano.

  Giuseppe CASTIGLIONE (A-IV-RE), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo, ringrazia il relatore per aver espunto dal testo del documento finale un punto che poteva risultare controverso. A suo avviso, infatti, occorre considerare ormai acquisiti gli obiettivi che il Green Deal europeo si propone, anche favorendo la decarbonizzazione delle imbarcazioni vetuste, ma, al tempo stesso, occorre con fermezza rivedere le volontà espresse in merito alla pesca a strascico, anche in considerazione della mancanza di dati scientifici al riguardo. A suo avviso, il voto unanime della Commissione sul documento finale proposto dal relatore darà forza alla posizione del Governo nel contesto europeo.

  La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di documento finale elaborata dal relatore.

  Mirco CARLONI, presidente, avverte che il documento approvato sarà trasmesso anche al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea ed alla Commissione europea.

  La seduta termina alle 13.

INTERROGAZIONI

  Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI, indi della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo.

  La seduta comincia alle 13.

5-00324 Caramiello: Sulla riapertura dei termini relativi alla procedura di finanziamento per la logistica agroalimentare.

  Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Alessandro CARAMIELLO (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario D'Eramo per la risposta, ricordando che l'interrogazione in oggetto è stata presentata il 31 gennaio scorso con l'intento di chiarire se la riapertura del termine abbia potuto o meno danneggiare o, comunque, potenzialmente limitare le possibilità di accesso alle risorse da parte delle imprese che avevano Pag. 132già presentato domanda ed erano risultate beneficiarie della misura, specie alla luce del fatto che ad un maggior numero di domande non corrispondesse un maggior numero di risorse.

5-00528 Vaccari: In merito alle iniziative da adottare per contrastare la diffusione della flavescenza dorata.

  Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Stefano VACCARI (PD-IDP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo. Al riguardo sottolinea che dai territori arrivano sollecitazioni rispetto alle difficoltà di accesso alle risorse. Considerato, poi, il numero delle regioni interessate dalla flavescenza dorata, ritiene necessario lo stanziamento di ulteriori risorse per rendere efficaci le misure adottate e per far ripartire la produzione dei vigneti colpiti dalla malattia.

5-00686 La Salandra: In merito a quali iniziative adottare per tutelare la produzione nazionale di grano duro.

  Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Giandonato LA SALANDRA (FDI), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto dalla risposta del sottosegretario D'Eramo sia relativamente alla tempestività delle attività poste in essere sia in merito al ruolo della Commissione unica nazionale e al confronto avuto con le categorie interessate.

5-00963 Schullian: Sulle modalità di svolgimento del bando agrisolare.

  Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.), replicando in videoconferenza, ringrazia il sottosegretario D'Eramo per la risposta precisa e pienamente soddisfacente.

  Maria Cristina CARETTA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 20 giugno 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.