CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 giugno 2023
129.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 113

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI, indi del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 13.05.

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1194 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 giugno.

  Tiziana NISINI, presidente e relatrice, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento all'esame (vedi allegato 1).

  Marcello COPPO (FDI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, osservando che i contenuti del provvedimento all'esame, volti come sono a rispondere ad urgenti bisogni di popolazioni e territori così duramente colpiti dagli eventi alluvionali dello scorso maggio, non sono suscettibili certamente di valutazioni contrastanti a seconda del colore politico di appartenenza.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
C. 1134 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 114

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere alla X Commissione (Attività produttive) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, approvato dal Senato.
  Avverte altresì che la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta odierna.
  Invita quindi la relatrice, onorevole Zurzolo, a svolgere la relazione introduttiva e a formulare la sua proposta di parere.

  Immacolata ZURZOLO (FDI), relatrice, esponendo sinteticamente i contenuti del provvedimento all'esame, ricorda che l'iniziativa legislativa in oggetto si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, la componente 2 della prima missione (M1C2) intende perseguire le finalità di digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo. Gli obiettivi della riforma sono: rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale; incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle PMI; facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti; garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale.
  Segnala che la sua implementazione legislativa prevede la modifica del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale – CPI) e dei relativi provvedimenti attuativi, per disciplinare almeno: la revisione del quadro normativo per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure; il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca; il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze; l'agevolazione del trasferimento di conoscenze e il rafforzamento della promozione dei servizi innovativi.
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento – composto da 32 articoli, suddivisi in 3 Capi – soffermandosi, in particolare, sulle norme di interesse della XI Commissione, rileva che l'articolo 1 introduce il divieto di registrazione come marchi di segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette, in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte.
  L'articolo 2 introduce nel Codice la protezione temporanea dei disegni e dei modelli che figurano in una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o di uno Stato estero con il quale si abbiano accordi di reciprocità di trattamento.
  Con l'articolo 3, modificato dal Senato, il disegno di legge, ribaltando l'approccio in vigore relativamente alla titolarità delle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca, stabilisce, invece, che i diritti nascenti dall'invenzione spettino alla struttura di appartenenza dell'inventore, a meno che la stessa struttura non ne abbia interesse (sostituzione dell'articolo 65 del CPI).
  L'articolo 4 introduce nel CPI un nuovo articolo 65-bis che consente alle istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti pubblici di ricerca ovvero agli IRCCS di dotarsi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa, di un Ufficio di trasferimento tecnologico (UTT) con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto deve essere in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale.
  L'articolo 5, inserito dal Senato, modifica l'articolo 59 del CPI prevedendo la coesistenza fra brevetto europeo e brevetto italiano.Pag. 115
  L'articolo 6, inserito dal Senato, aumenta il minimo e il massimo edittale della sanzione applicabile a chiunque apponga, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, rispettivamente, da 51,65 a 150 euro e da 516,46 a 1.500 euro.
  L'articolo 7 modifica e integra la disciplina (contenuta nell'articolo 148 del CPI) sulle condizioni di ricevibilità della domanda di brevetto.
  L'articolo 8 reca norme finalizzate al rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato.
  L'articolo 9, modificando l'articolo 135, comma 3, del CPI, estende da 2 a 4 anni la durata in carica della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM).
  L'articolo 10, modificando l'articolo 136-quinquies, comma 1, del CPI, riduce da quaranta a trenta il numero minimo di giorni intercorrenti tra la convocazione delle parti e la relativa udienza di trattazione presso la Commissione ricorsi.
  L'articolo 11 prevede che siano opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo iscritti nel registro dei brevetti europei.
  L'articolo 12 reca interventi in tema di riduzione degli obblighi di trasmissione cartacea e semplificazioni procedurali.
  L'articolo 13 interviene sulle modalità procedurali attraverso le quali è rivendicata la priorità del deposito di una domanda volta ad ottenere un titolo di proprietà industriale.
  L'articolo 14 semplifica la procedura di concessione di privativa di nuova varietà vegetale.
  L'articolo 15 include esplicitamente, tra i soggetti legittimati a proporre opposizione avverso una domanda o registrazione di marchio, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), quale autorità nazionale competente per le DOP, le IGP e le IG agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto.
  L'articolo 16 modifica l'articolo 191 del CPI, fissando un termine univoco in materia di proroga dei termini dei procedimenti presso l'UIBM.
  L'articolo 17 modifica il termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione dei diritti di proprietà industriale.
  L'articolo 18 riduce da otto a sette il numero dei componenti della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduce da diciotto a dodici mesi il periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione.
  L'articolo 19 include le domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia tra i riferimenti che devono essere tenuti in considerazione dall'UIBM per valutare la novità del brevetto.
  L'articolo 20 precisa il termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e del brevetto per modello di utilità.
  L'articolo 21 novella l'articolo 61, comma 1, e abroga l'articolo 81 del CPI i quali si riferiscono alle disposizioni che continuano a disciplinare il regime giuridico dei certificati complementari di protezione introdotti dalla legge n. 349 del 1991, abrogata, a decorrere al 19 marzo 2005, dall'articolo 246 dello stesso CPI.
  L'articolo 22 abroga il comma 3 dell'articolo 129 del CPI, consentendo il sequestro delle merci contraffatte esposte in fiera.
  L'articolo 23 novella l'articolo 138 del CPI, al fine di ampliare le fattispecie degli atti che debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'UIBM, ai fini della opponibilità di fronte ai terzi.
  L'articolo 24 sostituisce la lettera b) dell'articolo 170, comma 1, del CPI, concernente l'esame delle domande per i diritti di proprietà industriale. Esso interviene sulla disciplina relativa all'oggetto della domanda per le invenzioni e i modelli di utilità, includendo espressamente in esso, rispetto alla legislazione vigente, la verifica dei requisiti di validità di cui agli articoli 46 Pag. 116(novità), 48 (attività inventiva) e 49 (industrialità) del CPI.
  L'articolo 25 sostituisce il comma 1 dell'articolo 178 del CPI, stabilendo le ipotesi nelle quali non opera il termine di due mesi dalla presentazione dell'opposizione alla domanda di registrazione di un marchio, entro il quale l'UIBM deve comunicare alle parti l'opposizione stessa.
  L'articolo 26 consente di richiedere la nullità di un marchio caratterizzato da parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia e vieta di «parcellizzare» le domande di nullità e decadenza.
  L'articolo 27 prevede un'ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza, mentre l'articolo 28 introduce tra le cause di estinzione del procedimento di decadenza o nullità del marchio la rinuncia allo stesso.
  L'articolo 29 chiarisce e specifica i criteri per il rimborso di tasse e diritti in relazione alla ipotesi di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata.
  L'articolo 30 modifica l'articolo 230, comma 2, del CPI, precisando che la regolarizzazione dei diritti annuali per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale è subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare.
  L'articolo 31 interviene in materia di adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentire il pagamento in modo digitale.
  L'articolo 32 reca la clausola d'invarianza finanziaria.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Walter RIZZETTO, presidente, chiede se vi siano richieste di intervento.

  Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Osserva, peraltro, che sarebbe stata preferibile una diversa gestione dello svolgimento della discussione da parte della maggioranza stigmatizzando, in particolare, il ritardato avvio della seduta, certamente non per responsabilità dell'opposizione, e la lentezza del suo svolgimento, con probabilità dovuti all'incertezza delle presenze dei commissari a disposizione della maggioranza medesima.

  Walter RIZZETTO, presidente, scusandosi per essere stato la causa del ritardato avvio della seduta, rileva che la maggioranza saprà certamente disporre circa le opportune presenze ai lavori della Commissione. Ringrazia infine la relatrice per l'apprezzabile sforzo profuso nell'illustrazione della relazione e nella formulazione della proposta di parere nonostante la sua recente disavventura oculistica dalla quale si sta ancora riprendendo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 13.30.