CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 giugno 2023
129.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 91

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 20 giugno 2023.

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.
Esame emendamenti testo unificato C. 596-659-952-991-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 11.25 alle 12.30.

SEDE REFERENTE

  Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

  La seduta comincia alle 13.05.

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Nuovo testo C. 418 Lupi.
(Esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 24 maggio scorso.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo Pag. 92a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte che l'ordine del giorno reca l'esame del nuovo testo della proposta di legge C. 418, d'iniziativa del deputato Lupi, recante Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, adottato, quale testo base, nella seduta del 24 maggio scorso.
  Ricorda che nella giornata di mercoledì 7 giugno, è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative e che sono stati presentati 29 emendamenti nessuno dei quali presenta profili di inammissibilità, il cui fascicolo è in distribuzione (vedi allegato 1).
  Invita quindi la relatrice e la rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

  Giorgia LATINI (LEGA), relatrice, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua prima firma 1.1, 1.2, 1.4, 1.6 1.8 come riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), ed esprime parere favorevole sull'emendamento Boschi 1.3; esprime quindi parere contrario sull'emendamento Orrico 1.4 mentre invita al ritiro dell'emendamento Piccolotti 1.7. Esprime, quindi, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Orrico 1.01 precisando che su tale proposta emendativa occorrerebbe acquisire anche l'avviso del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Il sottosegretario di Stato Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.1 della Relatrice nonché l'emendamento Boschi 1.3 (vedi allegato 2).

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Boschi 1.3 deve ritenersi precluso l'emendamento 1.2 della Relatrice.

  La Commissione approva l'emendamento 1.4 della Relatrice. (vedi allegato 2)

  Anna Laura ORRICO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.5 volto a sostituire ovunque ricorra nel testo la dicitura «competenze non cognitive» con l'espressione «competenze emotive e sociali», a suo giudizio necessaria per definire l'ambito di applicazione della proposta di legge in esame.
  Al riguardo invita la relatrice ed il Governo ad un ulteriore riflessione su tale aspetto definitorio.

  Giorgia LATINI (LEGA), relatrice, pur ritenendo che le competenze emotive e sociali possano essere comprese nelle competenze trasversali propone di accantonare l'emendamento Orrico 1.5 ai fini di un ulteriore approfondimento.

  Federico MOLLICONE, presidente, concordi la relatrice e la rappresentante del Governo dispone l'accantonamento degli emendamenti Orrico 1.5 e 1.6 della relatrice, in quanto vertente sullo stesso argomento.

  Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.7 volto prevedere esplicitamente il rispetto delle prerogative del collegio dei docenti.

  La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 1.7 e approva l'emendamento 1.8 della relatrice come riformulato nei termini riportati in allegato, nonché l'articolo aggiuntivo Orrico 1.01 (vedi allegato 2).

  Giorgia LATINI (LEGA), relatrice, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2 raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.1 dalla cui approvazione risulterebbero preclusi gli emendamenti Manzi 2.2, Boschi 2.3 e 2.4, sui quali esprime parere contrario.Pag. 93 Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Orrico 2.5.

  Il sottosegretario di Stato Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

  La Commissione approva l'emendamento 2.1 della relatrice (vedi allegato 3).

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.1 della relatrice devono ritenersi preclusi gli emendamenti Manzi 2.2, Boschi 2.3 e 2.4.

  Giorgia LATINI (LEGA), relatrice, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 3 raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua prima firma 3.1, 3.2 e 3.3 dalla cui approvazione risulterebbe precluso l'emendamento Manzi 3.4, sul quale esprime parere contrario. Raccomanda, altresì, l'approvazione degli emendamenti a sua prima firma 3.5, 3.7 e 3.8 risultando così precluso l'emendamento Manzi 3.9 sul quale esprime parere contrario. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Orrico 3.10 e 3.11 nonché sull'emendamento Manzi 3.12.

  Il sottosegretario di Stato Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 della relatrice (vedi allegato 2).

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.3 della relatrice deve ritenersi precluso l'emendamento Manzi 3.4.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.8 della relatrice (vedi allegato 2).

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.8 della relatrice deve ritenersi precluso l'emendamento Manzi 3.9.

  La Commissione respinge l'emendamento Orrico 3.10.

  Anna Laura ORRICO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.11 volto, al fine di rendere effettivamente efficace la sperimentazione prevista dalla legge, a prevedere lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive e l'incremento di organico del personale. Al riguardo invita la relatrice e la rappresentante del Governo a rivalutare il parere contrario espresso.

  Giorgia LATINI (LEGA), relatrice, anche a nome della rappresentante del Governo conferma il parere contrario sull'emendamento Orrico 3.11.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Orrico 3.11 e Manzi 3.12.

  Giorgia LATINI (LEGA), relatrice, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 4 esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Orrico 4.01 e Piccolotti 4.02, 4.03 e 4.04.

  Il sottosegretario di Stato Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

  Anna Laura ORRICO (M5S) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.01 volto a prevedere uno specifico coinvolgimento della comunità educante nella sperimentazione prevista dalla proposta di legge in esame, anche al fine di rendere più efficace la lotta alla dispersione scolastica. Al riguardo sottolinea come tale delicata questione sia emersa con evidenza nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione.

  Giorgia LATINI (LEGA), relatrice, nel condividere le considerazioni svolte dalla collega Orrico ritiene che il coinvolgimento della comunità educante sia già Pag. 94previsto nella formulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.3., approvato dalla Commissione, che prevede espressamente il coinvolgimento dei partenariati, delle organizzazioni del terzo settore e del volontariato.

  Anna Laura ORRICO (M5S) insiste sull'opportunità di prevedere espressamente il coinvolgimento nella sperimentazione di tutta la comunità educante, intesa in senso più ampio.

  Federico MOLLICONE, presidente, ritiene che tale questione potrà essere eventualmente ulteriormente affrontata nel corso dell'esame in Assemblea del provvedimento.

  Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) intervenendo sul complesso degli articoli aggiuntivi a sua prima firma 4.02, 4.03 e 4.04 osserva come la proposta di legge, a suo giudizio, abbia un'impostazione fortemente ideologica. In particolare esprime forti perplessità circa il tentativo posto in essere di giustificare l'introduzione delle non ben definite competenze non cognitive con l'obiettivo di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.
  Per tali ragioni gli articoli aggiuntivi a sua prima firma sono volti a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica mediante la previsione di misure specifiche relative alla formazione delle classi, al potenziamento del tempo prolungato e delle attività extrascolastiche nonché con l'istituzione delle zone di educazione prioritaria e solidale.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Orrico 4.01, Piccolotti 4.02, 4.03 e 4.04.

  Il sottosegretario di Stato Paola FRASSINETTI con riferimento all'emendamento Orrico 1.5 precedentemente accantonato, in accordo con la relatrice, ritiene di confermare il parere contrario ritenendo che nella locuzione relativa alle «competenze non cognitive e trasversali» prevista dall'emendamento 1.6 della relatrice, possano ritenersi comprese anche le competenze emotive e sociali.

  La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.5 ed approva l'emendamento 1.6 della relatrice (vedi allegato 2)

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, il testo come risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
C. 1134 Governo, approvato dal Senato e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Invita quindi la relatrice ad introdurre il provvedimento in esame.

  Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), relatrice, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla X Commissione Attività produttive, sul disegno di legge approvato il 2 maggio 2023 dal Senato in prima lettura, con modificazioni, Pag. 95recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Il testo di fatto ripropone quello relativo al disegno di legge Atto Senato 2631 già presentato a maggio 2022 dal Governo pro tempore in carica.
  Ricorda, preliminarmente, che l'iniziativa si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, la componente 2 della prima missione (M1C2) intende perseguire le finalità di digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo attraverso la riforma del sistema della proprietà industriale (Riforma 1), volta, quindi, ad adattare la legislazione ai cambiamenti del sistema economico e garantire che il potenziale di innovazione contribuisca efficacemente alla ripresa e alla resilienza del Paese.
  In particolare sottolinea che la riforma intende: rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale; incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle PMI; facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti; garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale.
  Al riguardo segnala che il PNRR indica come traguardo da conseguire l'entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del codice della proprietà industriale e dei pertinenti strumenti attuativi entro il terzo trimestre dell'anno 2023.
  Passando all'articolato, che non ha subìto modifiche da parte della Commissione di merito della Camera, si soffermerà brevemente sui contenuti del disegno di legge rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per ogni ulteriore approfondimento.
  Il provvedimento in esame si compone di 32 articoli distinti in due Capi: il Capo I (artt. 1-8) reca disposizioni per il «Rafforzamento della competitività del sistema paese e protezione della proprietà industriale», il Capo II (artt. 9-18) reca disposizioni per la «Semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure» e il Capo III (artt. 20-32) reca «Norme di coordinamento ed adeguamento».
  Segnala, anzitutto, che l'articolo 1 integra il disposto dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del Codice della proprietà industriale, che vieta di registrare come marchi i segni idonei ad ingannare il pubblico, estendendo tale divieto ai segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte.
  L'articolo 2 introduce nel Codice la protezione temporanea dei disegni e dei modelli che figurano in una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o di uno Stato estero con il quale si abbiano accordi reciprocità di trattamento.
  Con l'articolo 3, modificato dal Senato, il disegno di legge, ribaltando l'approccio in vigore relativamente alla titolarità delle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca, stabilisce che i diritti nascenti dall'invenzione spettino alla struttura di appartenenza dell'inventore, a meno che la stessa struttura non ne abbia interesse.
  L'articolo 4 introduce nel Codice un nuovo articolo 65-bis, che consente alle istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti pubblici di ricerca ovvero agli IRCCS di dotarsi di un Ufficio di trasferimento tecnologico (UTT) con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese.
  L'articolo 5, inserito dal Senato, modifica l'articolo 59 del Codice, che prevede, qualora per la medesima invenzione siano stati concessi allo stesso inventore un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, il primo cessi di produrre i suoi effetti. L'articolo in esame modifica tale disposizione prevedendo che il brevetto italiano mantenga i suoi effetti e coesista con il brevetto europeo, anche in caso di successivoPag. 96 annullamento o decadenza di quest'ultimo.
  L'articolo 6, inserito dal Senato, aumenta il minimo e il massimo edittale della sanzione applicabile a chiunque apponga, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, rispettivamente, da 51,65 a 150 euro e da 516,46 a 1.500 euro.
  L'articolo 7 modifica e integra la disciplina sulle condizioni di ricevibilità della domanda di brevetto, consentendo il differimento del pagamento dei diritti di deposito per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa.
  L'articolo 8 reca norme finalizzate al rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato e, a tal fine, apporta modifiche alla relativa disciplina, prevedendo, da una parte, la riduzione dei termini per l'esercizio del controllo preventivo ministeriale su tali domande, ma, dall'altra, l'estensione delle casistiche da sottoporre a controllo preventivo.
  L'articolo 9 estende da 2 a 4 anni la durata in carica della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM).
  L'articolo 10 riduce da quaranta a trenta il numero minimo di giorni intercorrenti tra la convocazione delle parti e la relativa udienza di trattazione presso la Commissione ricorsi.
  L'articolo 11 prevede che siano opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono o modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo iscritti nel registro dei brevetti europei.
  L'articolo 12 interviene sulla disciplina del deposito delle domande e delle istanze presentate a norma del codice della proprietà industriale, disponendo la soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea all'UIBM e la semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico.
  L'articolo 13 interviene sulle modalità procedurali attraverso le quali è rivendicata la priorità del deposito di una domanda volta ad ottenere un titolo di proprietà industriale.
  L'articolo 14 sopprime la Commissione a cui compete l'espressione di un parere circa l'esistenza dei requisiti di validità per le nuove varietà vegetali propedeutici alla registrazione del diritto di privativa al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che dunque si prevede esprima direttamente il proprio parere vincolante.
  Il disegno di legge in esame, all'articolo 15, include esplicitamente, tra i soggetti legittimati a proporre opposizione avverso una domanda o registrazione di marchio, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), quale autorità nazionale competente per le DOP, le IGP e le IG agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto.
  L'articolo 16 modifica l'articolo 191 del Codice, fissando un termine univoco in materia di proroga dei termini dei procedimenti presso l'UIBM.
  L'articolo 17 modifica il termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione dei diritti di proprietà industriale, fissandolo ad un anno dalla scadenza del termine non osservato.
  L'articolo 18 riduce da otto a sette il numero dei componenti della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduce da diciotto a dodici mesi il periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione.
  L'articolo 19 include le domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia tra i riferimenti che devono essere tenuti in considerazione dall'UIBM per valutare la novità del brevetto.
  L'articolo 20 precisa il termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e del brevetto per modello di utilità, prevedendo che esso coincida con l'ultimo Pag. 97istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.
  L'articolo 21 interviene sugli articoli 61 e 81 del codice della proprietà industriale, al fine di abrogare le previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione, disciplinati dalla legge n. 349 del 1991, già abrogata dall'articolo 246 del medesimo Codice, per i quali si stabiliva una durata maggiore rispetto a quella quinquennale prevista dalla disciplina europea.
  L'articolo 22 abroga il comma 3 dell'articolo 129 del Codice, consentendo il sequestro delle merci contraffatte esposte in fiera.
  L'articolo 23 novella l'articolo 138 del Codice, per prevedere che debbano essere resi pubblici mediante trascrizione, ai fini della opponibilità di fronte ai terzi, anche gli atti che «estinguono» i diritti su titoli di proprietà industriale, nonché le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale.
  L'articolo 24 precisa che con l'esame delle domande per i diritti di proprietà industriale su invenzioni e modelli di utilità è accertata la conformità dell'oggetto della domanda ai requisiti di validità di cui agli articoli 46 (novità), 48 (attività inventiva) e 49 (industrialità) del Codice. La verifica di sussistenza degli stessi, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di brevettazione alternativa, è da condurre all'esito della ricerca di precedenza nel tempo (anteriorità). Con riguardo a quest'ultima si sopprime l'attuale previsione che rinviava a un decreto ministeriale la disciplina della ricerca delle anteriorità ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di validità. Si esplicita quindi la previsione per cui, in ogni caso, l'Ufficio verifica che l'assenza di tali requisiti non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio.
  L'articolo 25 sostituisce il comma 1 dell'articolo 178 del Codice, stabilendo le seguenti due ipotesi nelle quali non opera il termine di due mesi dalla presentazione dell'opposizione alla domanda di registrazione di un marchio, entro il quale l'UIBM deve comunicare alle parti l'opposizione stessa: i) se ricorre uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da b) a e-ter) del Codice; ii) se è stata depositata un'istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere il parere dell'opponente per la prosecuzione della procedura.
  L'articolo 26 consente di richiedere la nullità di un marchio caratterizzato da parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia e vieta di «parcellizzare» le domande di nullità e decadenza.
  L'articolo 27 qualifica come istanza e non più come domanda l'atto con il quale si chiede l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità del marchio; stabilisce che l'oggetto della comunicazione dell'istanza alle parti debba contenere l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione; elimina la previsione per cui alla comunicazione alle parti dell'istanza deve essere allegato «qualsiasi documento presentato dal richiedente»; disciplina l'ipotesi del mancato raggiungimento di un accordo, consentendo al titolare del marchio di presentare per iscritto le proprie deduzioni entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
  L'articolo 28 introduce tra le cause di estinzione del procedimento di decadenza o nullità del marchio la rinuncia allo stesso.
  L'articolo 29 chiarisce e specifica i criteri per il rimborso di tasse e diritti in relazione alla ipotesi di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata.
  L'articolo 30 modifica l'articolo 230, comma 2, del Codice, precisando che la regolarizzazione dei diritti annuali per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale è subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare.
  L'articolo 31 modifica la misura degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per le domande di concessione o di registrazione dei titoli di proprietà industriale ed atti allegati, nonché per le successive Pag. 98formalità ed istanze varie, presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico.
  L'articolo 32 reca, infine, la clausola d'invarianza finanziaria.
  Propone, infine, alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.35.