CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 giugno 2023
129.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 49

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.20.

Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.
C. 115 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento,

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Baldino 0.1.200.6, che, nel modificare l'emendamento 1.200 della Commissione, prevede che il criterio direttivo riguardante l'istituzione delle sezioni speciali in ogni capoluogo di regione, presso le quali ammettere al voto gli elettori che si trovano per almeno tre mesi in una regione diversa da quella del comune di residenza, sia applicato, oltre che alle elezioni europee, anche alle elezioni politiche, regionali e amministrative, a fronte di una quantificazione degli oneri, in misura pari a 3.063.000 euro ogni cinque anni a decorrere dal 2024, derivanti dall'articolo 1, comma 1-bis, letteraPag. 50 b), effettuata dal Governo nella relazione tecnica allegata all'emendamento 1.200 e recepita nel parere approvato nella seduta del 7 giugno 2023, riferita alle sole elezioni europee;

   Baldino 0.1.200.5, che, nel modificare l'emendamento 1.200 della Commissione, prevede che il criterio direttivo riguardante l'istituzione delle sezioni speciali in ogni capoluogo di regione, presso le quali ammettere al voto gli elettori che si trovano per almeno tre mesi in una regione diversa da quella del comune di residenza, sia applicato, oltre che alle elezioni europee, anche alle elezioni politiche, a fronte di una quantificazione degli oneri, in misura pari a 3.063.000 euro ogni cinque anni a decorrere dal 2024, derivanti dall'articolo 1, comma 1-bis, lettera b), effettuata dal Governo nella relazione tecnica allegata all'emendamento 1.200 e recepita nel parere approvato nella seduta del 7 giugno 2023, riferita alle sole elezioni europee;

   Alfonso Colucci 0.1.200.10, che, nel modificare i principi e i criteri direttivi della delega definiti dall'emendamento 1.200 della Commissione, prevede l'istituzione delle sezioni speciali, presso le quali ammettere al voto i soggetti che si trovano per almeno tre mesi in una regione diversa da quella del comune di residenza, in ogni capoluogo di provincia, anziché di regione, a fronte di una quantificazione degli oneri, pari a 3.063.000 euro ogni cinque anni a decorrere dal 2024, derivanti dall'articolo 1, comma 1-bis, lettera b), effettuata dal Governo nella relazione tecnica allegata all'emendamento 1.200 e recepita nel parere approvato nella seduta del 7 giugno 2023, riferita alla costituzione di sezioni speciali nei soli capoluoghi di regione.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Bordonali 0.1.200.18, che, nel modificare l'emendamento 1.200 della Commissione, estende l'oggetto della delega anche all'esercizio del diritto di voto, in occasione sia delle consultazioni referendarie sia delle elezioni europee, da parte degli elettori che si trovano in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza perché prestano assistenza in qualità di caregiver familiari, ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame e alla possibilità di dare attuazione alla medesima nel rispetto della copertura finanziaria prevista per l'emendamento 1.200 nel parere approvato nella seduta del 7 giugno 2023 e delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

   Soumahoro 0.1.200.17, che, nel modificare l'emendamento 1.200 della Commissione, estende l'oggetto della delega alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sopprimendo il requisito di un periodo minimo di almeno tre mesi di domicilio per motivi di studio, lavoro o cura in un comune diverso da quello di residenza, richiesto per esercitare il diritto di voto presso il comune di temporaneo domicilio, in occasione delle consultazioni referendarie e anche delle elezioni politiche, e presso le sezioni speciali istituite nei capoluoghi di regione in occasione delle elezioni europee. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame e alla possibilità di dare attuazione alla medesima nel rispetto della copertura finanziaria prevista per l'emendamento 1.200 nel parere approvato nella seduta del 7 giugno 2023 e delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

   Alfonso Colucci 0.1.200.7 e 0.1.200.9, che, nel modificare i principi e i criteri direttivi della delega definiti dall'emendamento 1.200 della Commissione, prevedono che, l'esercizio del diritto di voto, in occasione delle consultazioni referendarie o europee,Pag. 51 sia consentito agli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in una regione diversa da quella del comune di residenza, sopprimendo il requisito di un periodo minimo di tre mesi. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame e alla possibilità di dare attuazione alla medesima nel rispetto della copertura finanziaria prevista per l'emendamento 1.200 nel parere approvato nella seduta del 7 giugno 2023 e delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

   Alfonso Colucci 0.1.200.8, che, nel modificare i principi e i criteri direttivi della delega definiti dall'emendamento 1.200 della Commissione, prevede che, l'esercizio del diritto di voto, in occasione delle consultazioni referendarie, sia consentito agli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in una regione diversa da quella del comune di residenza, sopprimendo il requisito di un periodo minimo di tre mesi. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame e alla possibilità di dare attuazione alla medesima nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

   Baldino 0.1.200.13, che, nel modificare i principi e i criteri direttivi della delega definiti dall'emendamento 1.200 della Commissione, prevede che, per i soggetti che si trovano per almeno tre mesi in un comune situato in una regione diversa da quella cui appartiene il comune di residenza, l'esercizio del diritto di voto, in occasione delle consultazioni referendarie e delle elezioni europee, sia consentito con modalità digitali. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame e alla possibilità di dare attuazione alla medesima nel rispetto della copertura finanziaria prevista per l'emendamento 1.200 nel parere approvato nella seduta del 7 giugno 2023 e delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

   Baldino 0.1.200.14, che, nel modificare i principi e i criteri direttivi della delega definiti dall'emendamento 1.200 della Commissione, prevede che l'esercizio del diritto di voto, in occasione delle elezioni europee, per gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in una regione diversa da quella del comune di residenza, sia consentito anche con modalità digitale mediante la sostituzione della tessera elettorale con un certificato digitale interoperabile con l'Anagrafe nazionale delle popolazione residente (ANPR) e la realizzazione di una apposita applicazione informatica per l'esecuzione delle operazioni spettanti agli uffici elettorali di sezioni. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame e alla possibilità di dare attuazione alla medesima nel rispetto della copertura finanziaria prevista per l'emendamento 1.200 nel parere approvato nella seduta del 7 giugno 2023 e delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

   Baldino 0.1.200.11, che aggiunge ai principi e criteri definiti dal comma 1-bis, introdotto dall'articolo 1 dell'emendamento 1.200 della Commissione, la previsione secondo la quale lo scrutinio dei voti espressi dagli elettori ammessi al voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura, sia effettuato unitamente a quello dei voti espressi nel seggio di appartenenza in modo da garantire che i voti non siano riconoscibili. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame e alla possibilità di dare attuazione alla medesime nel rispetto della copertura finanziaria prevista per l'emendamento 1.200 nel parere approvato nella seduta del 7 giugno 2023 e delle Pag. 52previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

   Baldino 0.1.200.12, che, nel modificare il comma 4 dell'emendamento 1.200 della Commissione, prevede che la valutazione dell'esito delle prime consultazioni europee e referendarie, ai fini dell'eventuale adozione di disposizioni legislative per consentire, anche in occasione delle elezioni politiche, agli elettori che si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di esercitare il diritto di voto nel comune dove sono domiciliati, prenda in considerazione anche la possibilità di adottare modalità di voto digitali e rispetti il principio di territorialità del voto, prevedendo che lo scrutinio dei voti espressi dai predetti elettori si svolga unitamente a quello dei voti del seggio di appartenenza, in modo da garantire che essi non siano riconoscibili. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame e alla possibilità di dare attuazione alla medesima nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

   Baldino 1.150, che, nel modificare l'articolo 1, comma 1, lettera b), prevede che la delega concernente la rimodulazione della tariffa agevolata, applicata dagli enti e dalle società che gestiscono i servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia e all'estero che devono recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale, contempli la gratuità di tali servizi per gli elettori con una età anagrafica inferiore a trentasei anni. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame e alla possibilità di dare attuazione alla medesima nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1.

  Fa presente, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice sui subemendamenti Baldino 0.1.200.6, Baldino 0.1.200.5 e Alfonso Colucci 0.1.200.10, esprime, invece, nulla osta sul subemendamento Bordonali 0.1.200.18 perché l'estensione dell'oggetto della delega all'esercizio del diritto di voto, in occasione delle consultazioni referendarie e delle elezioni europee, per i caregiver familiari che si trovano per almeno tre mesi in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza amplia in misura esigua la platea dei soggetti ammessi a votare presso le sezioni speciali.
  Esprime, quindi, parere contrario sui subemendamenti Soumahoro 0.1.200.17, Alfonso Colucci 0.1.200.7, 0.1.200.9 e 0.1.200.8, poiché non è disponibile una relazione tecnica che consenta di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dalle predette proposte emendative, esprime parere contrario sui subemendamenti Baldino 0.1.200.13, Baldino 0.1.200.14, Baldino 0.1.200.11 e Baldino 0.1.200.12, poiché comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Baldino 1.150 poiché non vi sono elementi che facciano escludere oneri che al momento non risultano quantificabili.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.150, 0.1.200.5, 0.1.200.6, 0.1.200.7, 0.1.200.8, 0.1.200.9, 0.1.200.10, 0.1.200.11, 0.1.200.12, 0.1.200.13, 0.1.200.14 e 0.1.200.17, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

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  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.
C. 596 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento,

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 2 degli emendamenti, che – rispetto al fascicolo n. 1, sul quale la Commissione Bilancio si è già pronunciata nella seduta dello scorso 7 giugno – contiene le ulteriori proposte emendative Amorese 6.100 e Gebhard 11.0100.
  Per quanto concerne l'emendamento Amorese 6.100, segnala che esso si limita ad imputare all'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 6, la qualifica di ente pubblico non economico e di organo sussidiario dello Stato, dotato di specifica autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia, fermo restando che il suddetto Ordine sarà finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza quindi oneri per la finanza pubblica.
  Conseguentemente, fa presente che la proposta emendativa in esame prevede la soppressione del comma 4 dell'articolo 8, che attribuisce la suddetta qualifica al Consiglio nazionale del medesimo Ordine delle professioni pedagogiche ed educative. Ciò premesso, considerata la natura ordinamentale delle citate disposizioni, propone di esprimere nulla osta sull'emendamento Amorese 6.100.
  Propone, altresì, di esprimere nulla osta sull'articolo aggiuntivo Gebhard 11.0100, recante una clausola di salvaguardia volta a prevedere che le disposizioni del provvedimento siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

  La Sottosegretaria Lucia ALBANO, nel concordare con il relatore, non ha nulla da osservare sulle proposte emendative Amorese 6.100 e Gebhard 11.0100.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.
C. 887 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

  Rebecca FRASSINI (LEGA) relatrice, fa presente che la Commissione Bilancio è oggi chiamata a pronunciarsi sul testo A del provvedimento in oggetto, recante Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.
  Ricorda preliminarmente che il testo iniziale del provvedimento, composto di un solo articolo, non è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione Bilancio, in considerazione dell'assenza di profili finanziari riconducibili alle disposizioni da esso recate, di carattere meramente ordinamentale.
  Rammenta, altresì, che nel corso dell'esame in sede referente la Commissione Giustizia ha approvato una sola proposta emendativa, che non presenta comunque profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere nulla osta sul testo ora all'esame dell'Assemblea.

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  La Sottosegretaria Lucia ALBANO, nel concordare con il parere della relatrice, non ha nulla da osservare sul testo A del provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere.

  Rebecca FRASSINI (LEGA) relatrice, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Magi 1.1023, che, nel disciplinare il nuovo istituto della «gravidanza per altri solidale», prevede, tra l'altro, l'istituzione presso l'Istituto superiore di sanità del registro nazionale delle gestanti, con il compito anche di organizzare campagne informative in materia e di raccogliere le istanze e le dichiarazioni di interesse delle donne che intendono diventare gestanti. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Quartini 1.9, che è volta a prevedere, tra l'altro, che lo Stato italiano garantisca e promuova la donazione di gameti anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione, in particolare per il tramite del Ministero della salute, in collaborazione con enti locali, organizzazioni di volontariato, società scientifiche, aziende sanitarie locali, medici di medicina generale e strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Essa prevede, altresì, che le predette iniziative di comunicazione siano promosse anche a livello regionale e locale, attraverso gli organi di informazione nazionali e locali e messaggi televisivi e radiofonici. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se allo svolgimento delle attività in commento possa provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   D'Orso 1.01, che prevede, tra l'altro, che la sentenza definitiva del tribunale italiano sul riconoscimento dello stato di figlio della coppia, nel caso di figli concepiti all'estero attraverso le tecniche di procreazione medicalmente assistita o tramite il ricorso alla maternità surrogata, sia trascritta su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale medesimo. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se allo svolgimento delle attività in commento possa provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano invece presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sugli emendamenti Magi 1.1023 e Quartini 1.9, poiché comportano nuovi oneri per la finanza pubblica, e sull'articolo aggiuntivo D'Orso 1.01, poiché, in assenza di relazione tecnica, non è possibile escludere che da esso derivino nuovi o maggiori oneri.

  Rebecca FRASSINI (LEGA) relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.9, 1.1023 e 1.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) nell'osservare che, a suo avviso, dall'emendamento Quartini 1.9 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che semmai sarebbe piuttosto opportuno Pag. 55aggiungere in esso una clausola di invarianza finanziaria, chiede alla rappresentante del Governo di precisare da quali disposizioni della predetta proposta emendativa possano derivare oneri.

  La Sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta al deputato Dell'Olio, ribadisce che, in assenza di una relazione tecnica riferita all'emendamento Quartini 1.9, necessariamente il parere del Ministero dell'economia e delle finanze è contrario.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), osserva che non è accettabile che il Governo, di frequente, indipendentemente dalla maggioranza politica che lo sostiene, motivi il parere contrario sulle proposte emendative presentate dai deputati con l'assenza della relazione tecnica predisposta dai Ministeri competenti.
  Nel sostenere che la donazione di cellule riproduttive, oggetto della proposta emendativa Quartini 1.9, è gratuita e non può comportare effetti finanziari, afferma che eventualmente i commi 6 e 7 dell'articolo 4-bis, aggiunto dall'emendamento in esame, potrebbero comportare oneri a carico della finanza pubblica dal momento che prevedono l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione sulla donazione di gameti.
  Nell'affermare che l'attività consultiva della Commissione Bilancio consiste non in una attività di carattere politico, bensì nella verifica del rispetto delle regole di contabilità pubblica nella redazione dei provvedimenti in esame, chiede che il Governo fornisca una relazione tecnica sull'emendamento Quartini 1.9.

  La Sottosegretaria Lucia ALBANO afferma che gli oneri non coperti relativi all'emendamento Quartini 1.9, analogamente a quanto previsto dall'articolo aggiuntivo Magi 1.1023, riguardano lo svolgimento di apposite campagne informative, come peraltro anche lo stesso deputato Dell'Olio ha riconosciuto, e, pertanto, ribadisce che in assenza di idonea copertura non è possibile esprimere sulle predette proposte emendative parere favorevole.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, nel concordare con le osservazioni della Sottosegretaria Albano, conferma il parere contrario sull'emendamento Quartini 1.9.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti.
C. 1178.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mauro D'ATTIS (FI-PPE), relatore, ricorda che il progetto di legge, già approvato in prima lettura dal Senato, disciplina le celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti.
  In merito ai profili di quantificazione recati dal provvedimento, evidenzia che le norme in esame, al fine di celebrare la figura di Giacomo Matteotti nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, individuano le iniziative volte a promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero, disciplinando le modalità per la presentazione di progetti, finanziati nel limite massimo di euro 350.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione delle medesime iniziative e prevedendo l'attribuzione di un contributo straordinario di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 alla Casa Museo Matteotti di Fratta Polesine. In proposito non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che le disposizioni operano tutte entro limiti massimi di spesa ai cui oneri si provvede a valere sulle risorse individuate dall'articolo 6; che ai componenti dell'organismo collegiale incaricato di esaminare i progetti non spetta alcun compenso, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato; che, così come evidenziato dal Governo nella Nota depositata nel corso dell'esame al Senato, l'esenzione prevista dall'articolo 5 con riferimento agli atti di Pag. 56donazione e ogni altra forma di liberalità disposti ai sensi del medesimo articolo è da considerarsi rinuncia a maggior gettito.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 dell'articolo 6 fa fronte all'onere derivante dall'articolo 5, che reca l'autorizzazione di spesa di complessivi 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 destinati, da un lato, alle iniziative celebrative per i cento anni dalla morte di Giacomo Matteotti, finanziate dall'articolo 3 nell'importo massimo di 350.000 euro in ragione d'anno, e, dall'altro, al contributo straordinario in favore della Casa Museo Matteotti di Fratta Polesine, di cui al successivo articolo 4, nella misura di 50.000 euro in ragione d'anno.
  Fa presente che ai predetti oneri si provvede, quanto a 400.000 euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 785, della legge n. 234 del 2021, che ha autorizzato la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la celebrazione della figura di Giacomo Matteotti nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte e quanto a 400.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge n. 205 del 2017, volta ad assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della cultura per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, che reca per l'anno 2024 uno stanziamento di 10 milioni di euro.
  Rileva che il comma 2 del medesimo articolo 6 autorizza, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Al riguardo, nel prendere atto delle rassicurazioni fornite dal Governo presso la 5a Commissione Bilancio del Senato nella seduta del 17 maggio scorso in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse individuate a copertura, non formula osservazioni, nel presupposto – sul quale ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo – che la riduzione per l'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge n. 205 del 2017 non sia suscettibile di compromettere la realizzazione delle finalità cui la stessa risulta preordinata a legislazione vigente.

  La Sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, conferma che la riduzione per l'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge n. 205 del 2017 non è suscettibile di compromettere la realizzazione delle finalità cui la stessa risulta preordinata a legislazione vigente.

  Mauro D'ATTIS (FI-PPE), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 1178, approvato dal Senato, recante celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge n. 205 del 2017, posta a copertura degli oneri previsti per l'anno 2024, nella misura di 400.000 euro, non è suscettibile di compromettere la realizzazione delle finalità cui la medesima autorizzazione risulta preordinata a legislazione vigente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE»

  La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MASCARETTI (FDI) relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato al Senato il 2 maggio 2023, dispone modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30.
  Per quanto riguarda l'articolo 1, concernente il divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, giacché la norma, avente carattere ordinamentale, si limita a prevedere il divieto di registrare come marchi segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protetta.
  Con riferimento all'articolo 2, recante protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme introducono una nuova forma di protezione della proprietà industriale dei disegni e dei modelli nelle fiere. In proposito, evidenzia come appaia opportuna una conferma da parte del Governo che le attività istruttorie conseguenti a tale nuova forma di protezione, a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, possano effettivamente essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 31.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, concernente titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca, non formula osservazioni in considerazione del fatto che le norme, aventi carattere ordinamentale, pongono a carico delle università, degli enti di ricerca e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), anziché dell'inventore, il diritto e l'onere di depositare la domanda di brevetto in relazione ad un'invenzione fatta nell'ambito di un rapporto di lavoro o impiego con l'inventore stesso, salvo rinuncia e deducendo, altrimenti, dalla quota dei proventi da riconoscere all'inventore i costi sostenuti dalla struttura di appartenenza in relazione al deposito della domanda di brevetto, di registrazione e di rinnovo.
  Riguardo all'articolo 4, riguardante gli Uffici di trasferimento tecnologico, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma consente alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti pubblici di ricerca ovvero agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di dotarsi di un ufficio di trasferimento tecnologico. In proposito osserva che poiché si tratta di una norma facoltizzante e giacché, come evidenziato dalla relazione tecnica, la costituzione di detti uffici avverrà con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, coerentemente con quanto previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 31, non formula osservazioni.
  Con riferimento all'articolo 5, afferente rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano, in merito ai profili di quantificazione, osserva che la norma prevede che il brevetto italiano mantenga i suoi effetti e coesista con un brevetto europeo valido in Italia o con un brevetto europeo con effetto unitario concesso in relazione alla medesima invenzione, anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo. Trattandosi di una norma di carattere ordinamentale, non formula osservazioni.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 6, recante aumento della sanzione amministrativa, osserva che la norma incrementa l'importo delle sanzioni irrogabili a quanti appongano su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato. Poiché la norma non comporta oneri finanziari, ma potrebbe, invece, produrre effetti positivi per la finanza pubblica, per quanto incerti nel loro ammontare, non formula osservazioni.
  Con riferimento all'articolo 7, concernente la conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di Pag. 58pagamento non contestuale dei diritti di deposito, in merito ai profili di quantificazione, considerato che la norma consente di posticipare il pagamento dei diritti di deposito della domanda di brevetto fino a un mese dopo la sua presentazione, fa presente che appare necessario acquisire maggiori elementi informativi al fine di poter verificare che tale differimento non determini effetti in termini di fabbisogno.
  Relativamente all'articolo 8, recante rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della norma in esame, che riduce il termine per il rilascio dell'autorizzazione ministeriale al deposito all'estero, presso l'Ufficio europeo dei brevetti o l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale delle domande di brevetto rilevanti per la difesa nazionale e prevede debba esser richiesta anche se l'inventore lavori presso filiali italiane di multinazionali estere o quando abbia ceduto l'invenzione prima del deposito della domanda di brevetto.
  Per quanto riguarda l'articolo 9, concernente l'estensione della durata in carica della Commissione dei ricorsi, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della norma in esame, che estende la durata in carica della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
  In relazione all'articolo 10, riguardante una riduzione dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della norma in esame, che riduce il numero minimo di giorni dalla convocazione delle parti che devono trascorre prima dell'udienza di trattazione presso la Commissione ricorsi.
  Con riferimento all'articolo 11, afferente efficacia diretta dell'iscrizione nel Registro europeo dei brevetti di atti inerenti a una domanda o un brevetto europeo e soppressione della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della norma in esame, che prevede l'opponibilità a terzi degli atti relativi a diritti inerenti ad una domanda o un brevetto iscritti nel registro europeo dei brevetti.
  Relativamente all'articolo 12, recante riduzione degli obblighi di trasmissione cartacea e semplificazioni procedurali, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della norma in esame, che elimina l'obbligo di trasmissione della documentazione inerente alle domande di deposito all'Ufficio italiano brevetti e marchi da parte delle camere di commercio e consente l'uso del sistema di deposito telematico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi previo accertamento dell'identità digitale dell'utente.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 13, riguardante l'estensione dell'utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della norma in esame, che consente, in sede di rivendicazione della priorità, di utilizzare, in alternativa al deposito della copia dei documenti, l'indicazione di codici identificativi presenti in banche dati.
  Relativamente all'articolo 14, recante semplificazioni al riconoscimento di una privativa di nuova varietà vegetale, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerato che le norme in esame prevedono la soppressione di una Commissione avente compiti consultivi ai fini dell'espressione, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un parere nell'ambito della registrazione del diritto di privativa su nuove varietà vegetali, che i membri della Commissione vi partecipano a titolo gratuito e che il suddetto parere continuerà comunque ad essere predisposto da funzionari del Ministero nelle modalità in essere.
  Con riferimento all'articolo 15, riguardante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche mediantePag. 59 opposizione, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerato che la norma in esame si limita ad attribuire al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in assenza di Consorzi di tutela legalmente riconosciuti, la legittimazione a proporre opposizione avverso una domanda o registrazione di marchio a tutela delle DOP delle IGP e delle IG.
  Per quanto riguarda l'articolo 16, recante disposizioni in materia di proroga dei termini nell'ambito dei procedimenti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della norma in esame che fissa un termine univoco in materia di proroga dei termini dei procedimenti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
  In relazione all'articolo 17, concernente il termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della norma in esame, che la norma in esame si limita a modificare il termine per la presentazione della domanda di reintegrazione nei propri diritti da parte del richiedente o del titolare di un titolo di proprietà industriale, in caso di omessa osservanza di un termine procedimentale.
  Con riferimento all'articolo 18, riguardante uno snellimento della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerato che le norme riducono il numero di componenti della commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale ed il periodo obbligatorio di tirocinio per l'ammissione a detto esame.
  Riguardo l'articolo 19, recante adeguamento delle previsioni in materia di novità del brevetto al procedimento di esame nazionale delle domande internazionali di brevetto, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle norme, che prevedono che, per valutare la novità dell'invenzione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi tenga conto anche delle domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia depositate in precedenza.
  Relativamente all'articolo 20, concernente l'individuazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle norme che precisano che i brevetti per invenzioni industriali e per modelli di utilità scadono, rispettivamente dopo 20 o 10 anni, con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello della domanda.
  Con riferimento all'articolo 21, recante abrogazione di previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione previsti dalla legge n. 349 del 19 ottobre 1991, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle norme che si limitano a sopprimere le previsioni, ormai superate, del Codice della proprietà industriale che facevano salvi gli effetti dei certificati complementari di protezione riconosciuti ai sensi della legge n. 349 del 1991, abrogata dal medesimo Codice.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 22, riguardante l'eliminazione dei limiti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerato che le norme in esame si limitano a consentire il sequestro delle merci contraffatte esposte in fiera.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 23, recante ampliamento delle fattispecie oggetto di trascrizione, non formula osservazioni, preso atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica riferiti alle norme in esame che ampliano le fattispecie degli atti che debbono essere trascritti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
  Per quanto riguarda l'articolo 24, concernente rilevanza del rapporto di ricerca nei casi di conversione della domanda di brevetto, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerataPag. 60 la natura ordinamentale delle norme, che precisano i requisiti da accertare e le modalità di accertamento nel corso dell'esame delle domande relative a invenzioni e modelli di utilità.
  In relazione all'articolo 25, riguardante l'articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle norme che si limitano a definire le ipotesi in cui, essendo il procedimento di opposizione sospeso o qualora sia presentata una istanza di limitazione della domanda di marchio, l'opposizione non deve essere comunicata alle parti dall'Ufficio italiano brevetti e marchi entro i successivi due mesi.
  Con riferimento all'articolo 26, concernente l'esperibilità del procedimento di nullità dei marchi a tutela dell'immagine e della reputazione dell'Italia e divieto di parcellizzazione delle domande di nullità e decadenza, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle norme che si limitano a consentire di richiedere la nullità di un marchio lesivo dell'immagine dell'Italia e a vietare la parcellizzazione delle domande di nullità e decadenza.
  Per quanto riguarda l'articolo 27, recante ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle norme in esame, che fissano in due mesi dalla comunicazione dell'istanza di decadenza o di nullità del marchio il termine per raggiungere un accordo di conciliazione e prevedono un termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione per l'invio delle proprie deduzioni da parte del titolare del marchio.
  Per quanto riguarda l'articolo 28, recante ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle norme in esame che introducono tra le cause di estinzione del procedimento di decadenza o nullità del marchio la rinuncia allo stesso.
  Relativamente all'articolo 29, recante definizione dei criteri per il rimborso di tasse e diritti, in merito ai profili di quantificazione, posto che le norme indicano puntualmente gli importi versati dai richiedenti che possono essere rimborsati in caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, riferendosi alle tasse di concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per la lettera di incarico, preso atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica e nella nota trasmessa nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, non formula osservazioni.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 30, concernente regolarizzazione dei pagamenti tardivi dei diritti di mantenimento in vita dei titoli, non formula osservazioni, considerato che le norme prevedono espressamente che la regolarizzazione dei diritti annuali per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale sia subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare, in conformità a quanto già avviene nella prassi, come chiarito nella relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 31, riguardante l'adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentire il pagamento in modo digitale, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerato che, secondo i dati forniti nella relazione tecnica, la revisione operata dalle norme in esame degli importi fissati per le imposte di bollo dal decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 potrebbe dar luogo ad un aumento degli introiti pari a 180 mila euro e tenuto conto che, cautelativamente, tali maggiori entrate non vengono scontate.
  Con riferimento all'articolo 32, recante una clausola di invarianza finanziaria, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, posto che le norme recano una clausola di invarianza finanziaria in relazione all'attuazione del disegno di legge.

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  La Sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, in riferimento all'articolo 2, conferma che l'Ufficio italiano brevetti e marchi farà fronte alle attività istruttorie conseguenti alla nuova fattispecie della protezione temporanea della proprietà industriale dei disegni e dei modelli nelle fiere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria generale di cui al successivo articolo 32.
  Per quanto riguarda, inoltre, l'articolo 7, chiarisce che il differimento del termine di pagamento dei diritti di deposito della domanda di brevetto fino a un mese dopo la sua presentazione, previsto dall'articolo 7, non è suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, ivi incluso quello di fabbisogno.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e abb., recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'Ufficio italiano brevetti e marchi farà fronte alle attività istruttorie conseguenti alla nuova fattispecie della protezione temporanea della proprietà industriale dei disegni e dei modelli nelle fiere, introdotta dall'articolo 2, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria generale di cui al successivo articolo 32;

    il differimento del termine di pagamento dei diritti di deposito della domanda di brevetto fino a un mese dopo la sua presentazione, previsto dall'articolo 7, non è suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, ivi incluso quello di fabbisogno,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE»

  La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 13.45.