CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 giugno 2023
129.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 23

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 20 giugno 2023.

Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.
C. 115-88-424-769-907-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 13.10 alle 13.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del vicepresidente Riccardo MAGI.

  La seduta comincia alle 13.20.

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.
Emendamenti C. 887-A e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Augusta MONTARULI (FDI), relatrice, segnala come le proposte emendative presentate in Assemblea non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto ritiene possibile esprimere su di essi nulla osta.
  Evidenzia peraltro, che alcuni emendamenti presentati in Assemblea – segnatamentePag. 24 gli emendamenti Ghirra 1.1003 e 1.1004 – si limitano a riprodurre disposizioni già vigenti e contenute nel codice penale; ritiene che occorra valutarne l'ammissibilità in quanto la loro approvazione potrebbe ingenerare confusione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dalla relatrice.

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
C. 1134 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco MICHELOTTI (FDI), relatore, evidenzia che il Comitato avvia l'esame del disegno di legge C. 1134, recante «Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30», approvato dal Senato.
  Fa presente preliminarmente che la riforma del sistema della proprietà industriale è prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, la componente 2 della prima missione (M1C2) intende perseguire le finalità di digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo attraverso la riforma del sistema della proprietà industriale (Riforma 1). Il PNRR indica come traguardo da conseguire l'entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del Codice della proprietà industriale e dei pertinenti strumenti attuativi entro il terzo trimestre dell'anno 2023.
  Descrivendo il contenuto dei 32 articoli del disegno di legge, evidenzia che il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 8, è volto al rafforzamento della competitività del sistema Paese e alla protezione della proprietà industriale. In particolare, evidenzia che l'articolo 1 del disegno di legge integra il disposto dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del Codice della proprietà industriale, che vieta di registrare come marchi i segni idonei ad ingannare il pubblico, estendendo tale divieto ai segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte. L'articolo 2 introduce nel Codice la protezione temporanea dei disegni e dei modelli che figurano in una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o di uno Stato estero con il quale si abbiano accordi di reciprocità di trattamento. L'articolo 3, invertendo l'approccio in vigore relativamente alla titolarità delle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca, stabilisce che i diritti nascenti dall'invenzione spettino alla struttura di appartenenza dell'inventore, a meno che la stessa struttura non ne abbia interesse. L'articolo 4 introduce nel Codice un nuovo articolo 65-bis, che consente alle istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti pubblici di ricerca ovvero agli IRCCS di dotarsi di un Ufficio di trasferimento tecnologico (UTT) con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Fa presente poi che l'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 59 del Codice, che prevede, qualora per la medesima invenzione siano stati concessi allo stesso inventore un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, il primo cessi di produrre i suoi effetti. L'articolo 5 modifica tale disposizione prevedendo che il brevetto italiano mantenga i suoi effetti e coesista con il brevetto europeo, anche in caso di successivo annullamento o decadenza di quest'ultimo. Per quanto riguarda l'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame al Senato, evidenzia che la disposizione aumenta il minimo e il massimo edittale della sanzione applicabile a chiunque apponga, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia Pag. 25o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, rispettivamente, da 51,65 a 150 euro e da 516,46 a 1.500 euro. L'articolo 7 modifica e integra la disciplina sulle condizioni di ricevibilità della domanda di brevetto, consentendo il differimento del pagamento dei diritti di deposito per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa. L'articolo 8 reca norme finalizzate al rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato e, a tal fine, apporta modifiche alla relativa disciplina, prevedendo, da una parte, la riduzione dei termini per l'esercizio del controllo preventivo ministeriale su tali domande, ma, dall'altra, l'estensione delle casistiche da sottoporre a controllo preventivo.
  Rammenta poi che il Capo II del disegno di legge, composto dagli articoli da 9 a 18, è dedicato alla semplificazione amministrativa e alla digitalizzazione delle procedure. Evidenzia, in particolare, che l'articolo 9 estende da 2 a 4 anni la durata in carica della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM). L'articolo 10 riduce da quaranta a trenta il numero minimo di giorni intercorrenti tra la convocazione delle parti e la relativa udienza di trattazione presso la Commissione ricorsi. L'articolo 11 prevede che siano opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono o modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo iscritti nel registro dei brevetti europei. L'articolo 12 interviene sulla disciplina del deposito delle domande e delle istanze presentate a norma del Codice della proprietà industriale, disponendo la soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea all'UIBM e la semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico. Evidenzia poi che l'articolo 13 interviene sulle modalità procedurali attraverso le quali è rivendicata la priorità del deposito di una domanda volta ad ottenere un titolo di proprietà industriale. L'articolo 14 sopprime la Commissione a cui compete l'espressione di un parere circa l'esistenza dei requisiti di validità per le nuove varietà vegetali propedeutici alla registrazione del diritto di privativa al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che dunque si prevede esprima direttamente il proprio parere vincolante. L'articolo 15 include esplicitamente, tra i soggetti legittimati a proporre opposizione avverso una domanda o registrazione di marchio, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), quale autorità nazionale competente per le DOP, le IGP e le IG agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto. L'articolo 16 modifica l'articolo 191 del Codice, fissando un termine univoco in materia di proroga dei termini dei procedimenti presso l'UIBM. L'articolo 17 modifica il termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione dei diritti di proprietà industriale, fissandolo ad un anno dalla scadenza del termine non osservato. Rammenta che il successivo articolo 18 riduce da otto a sette il numero dei componenti della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduce da diciotto a dodici mesi il periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione.
  Passando al Capo III del disegno di legge, composto dagli articoli da 19 a 32 e relativo a disposizioni di coordinamento, evidenzia che l'articolo 19 include le domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia tra i riferimenti che devono essere tenuti in considerazione dall'UIBM per valutare la novità del brevetto. L'articolo 20 precisa il termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e del brevetto per modello di utilità, prevedendo che esso coincida con l'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda. L'articolo 21 interviene sugli articoli 61 e 81 del Codice della proprietà industriale, al fine di abrogare le previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione, disciplinati dalla legge n. 349 del 1991, già abrogata dall'articolo 246 del medesimo Codice, per i quali si stabiliva una durata maggiore rispetto a Pag. 26quella quinquennale prevista dalla disciplina europea. L'articolo 22 abroga il comma 3 dell'articolo 129 del Codice, consentendo il sequestro delle merci contraffatte esposte in fiera. L'articolo 23 novella l'articolo 138 del Codice, per prevedere che debbano essere resi pubblici mediante trascrizione, ai fini della opponibilità di fronte ai terzi, anche gli atti che «estinguono» i diritti su titoli di proprietà industriale, nonché le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale. L'articolo 24 precisa che con l'esame delle domande per i diritti di proprietà industriale su invenzioni e modelli di utilità è accertata la conformità dell'oggetto della domanda ai requisiti di validità di cui agli articoli 46 (novità), 48 (attività inventiva) e 49 (industrialità) del Codice. La verifica di sussistenza degli stessi, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di brevettazione alternativa, è da condurre all'esito della ricerca di precedenza nel tempo (anteriorità). Con riguardo a quest'ultima si sopprime l'attuale previsione che rinviava a un decreto ministeriale la disciplina della ricerca delle anteriorità ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di validità. Si esplicita quindi la previsione per cui, in ogni caso, l'Ufficio verifica che l'assenza di tali requisiti non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio. L'articolo 25 sostituisce il comma 1 dell'articolo 178 del Codice, stabilendo le seguenti due ipotesi nelle quali non opera il termine di due mesi dalla presentazione dell'opposizione alla domanda di registrazione di un marchio, entro il quale l'UIBM deve comunicare alle parti l'opposizione stessa: – se ricorre uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da b) a e-ter) del Codice; – se è stata depositata un'istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere il parere dell'opponente per la prosecuzione della procedura. L'articolo 26 consente di richiedere la nullità di un marchio caratterizzato da parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia e vieta di «parcellizzare» le domande di nullità e decadenza. L'articolo 27 qualifica come istanza e non più come domanda l'atto con il quale si chiede l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità del marchio; stabilisce che l'oggetto della comunicazione dell'istanza alle parti debba contenere l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione; elimina la previsione per cui alla comunicazione alle parti dell'istanza deve essere allegato «qualsiasi documento presentato dal richiedente»; disciplina l'ipotesi del mancato raggiungimento di un accordo, consentendo al titolare del marchio di presentare per iscritto le proprie deduzioni entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. L'articolo 28 introduce tra le cause di estinzione del procedimento di decadenza o nullità del marchio la rinuncia allo stesso. L'articolo 29 chiarisce e specifica i criteri per il rimborso di tasse e diritti in relazione alla ipotesi di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata. L'articolo 30 modifica l'articolo 230, comma 2, del Codice, precisando che la regolarizzazione dei diritti annuali per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale è subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare. L'articolo 31 modifica la misura degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per le domande di concessione o di registrazione dei titoli di proprietà industriale ed atti allegati, nonché per le successive formalità ed istanze varie, presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico. L'articolo 32 reca la clausola d'invarianza finanziaria.
  Con riguardo alle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili prevalentemente alla materia «opere dell'ingegno», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e che rilevano altresì le materie «tutela della concorrenza» e «ordinamento civile» di competenza esclusiva statale, ai sensi Pag. 27dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione.
  Per quanto riguarda il rispetto degli altri princìpi costituzionali, ricorda che in base all'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica promuove la ricerca scientifica e tecnica e che, con particolare riguardo alla tutela della proprietà industriale, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 20 del 1978, nel dichiarare incostituzionale una norma che vietava la brevettazione dei procedimenti per la fabbricazione di medicinali, ha definito l'istituto del brevetto «socialmente utile».
  Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 13.25.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.
C. 418 e abb.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 128 del 19 giugno 2023:

   a pagina 30, prima colonna, quarantatreesima riga, le parole da: «dopo le parole» fino a «interesse corrispettivo» sono sostituite dalle seguenti: «sostituire le parole: maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo con le seguenti: maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo.

  Conseguentemente, dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente:

  3-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a 1,92 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;

   a pagina 37, prima colonna, decima riga, le parole: «i corrispettivi di» sono soppresse.