CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 giugno 2023
127.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 85

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 15 giugno 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

  La seduta comincia alle 12.05.

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.
Nuovo testo C. 887 Varchi e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, ricorda che il provvedimento è calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire da lunedì 19 giugno e che, pertanto, il parere di competenza sarà deliberato dalla Commissione nella seduta odierna.
  Da, quindi, la parola alla relatrice, deputata Patriarca, per lo svolgimento della relazione sul provvedimento in esame e per l'illustrazione della proposta di parere.

  Annarita PATRIARCA (FI-PPE), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla Commissione Giustizia sul nuovo testo della proposta di legge in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano (C. 887 e abbinate), come risultante al termine dell'esame svolto in sede referente.
  Fa presente che la proposta di legge interviene sull'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, ai sensi del quale è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità».
  L'esistenza dei citati divieti in Italia ha indotto molti cittadini a ricorrere alle pratiche di surrogazione di maternità all'estero, nei Paesi che hanno regolamentato e Pag. 86consentito questa tecnica di procreazione (cosiddetto turismo procreativo). Questo ha portato la giurisprudenza penale e quella civile a chiedersi se sia possibile perseguire i cittadini che realizzano la maternità surrogata all'estero. Intervenendo su tale punto, la Cassazione ha escluso l'applicabilità dell'articolo 12, comma 6, nel testo ad oggi vigente, ai fatti commessi all'estero, in quanto, affinché il reato possa rientrare nell'ambito della giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, del codice penale, occorre che si verifichi nel territorio dello Stato «anche solo un frammento della condotta» integrante il reato e che la parte di condotta commessa in Italia sia comunque significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero.
  Sottolinea che la proposta di legge in esame è volta a superare la lacuna appena sottolineata, chiarendo che è possibile perseguire il cittadino italiano che realizza la maternità surrogata all'estero in violazione della norma nazionale, anche se nel rispetto della normativa straniera. Pertanto, l'articolo unico del provvedimento in oggetto è volto a inserire un periodo aggiuntivo al citato comma 6 dell'articolo 12, volto a specificare che, se la commercializzazione di gameti o embrioni e la surrogazione di maternità sono commessi all'estero da un cittadino italiano, quest'ultimo è punito secondo la legge italiana.
  Al riguardo evidenzia che, come ribadito dalla stessa Corte di cassazione, i suddetti reati rappresentano una lesione della dignità umana della gestante e si pongono in contrasto con i princìpi fondamentali del nostro ordinamento che, nel superiore interesse del minore, affida la realizzazione di un progetto di genitorialità privo di legame biologico con il nato solo all'istituto dell'adozione, che gode delle garanzie del procedimento giurisdizionale, e non al mero accordo fra le parti.
  Alla luce delle considerazioni svolte, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in discussione (vedi allegato 1).

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, comunica che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del gruppo Movimento 5 Stelle (vedi allegato 2), precisando che essa sarà posta in votazione solo nel caso in cui non fosse approvata la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Elena BONETTI (A-IV-RE) segnala preliminarmente che, avendo il suo gruppo deciso di consentire ai singoli appartenenti di votare secondo coscienza sul provvedimento in esame, in quanto unica rappresentante del gruppo presso la XII Commissione si asterrà sulla proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice.
  Richiamando, quindi, alcuni interventi svolti nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito, rileva che l'impianto giuridico delineato dal testo in esame non appare a suo avviso coerente.
  Preannuncia altresì la presentazione di un ordine del giorno in sede di esame in Assemblea, affinché sia tenuta nella dovuta considerazione l'esigenza di assicurare la tutela del minore, che non è presa in considerazione nell'attuale formulazione del provvedimento. In tema di tutela dei minori, invita a compiere una riflessione sulla necessità di intervenire sull'attuale normativa che disciplina le adozioni, in quanto essa è oramai obsoleta e non rispondente alle esigenze odierne. Auspica, pertanto, che si possa registrare un consenso trasversale su tale tema.

  Ilenia MALAVASI (PD-IDP) ricorda che il Partito Democratico ha manifestato la propria contrarietà sul provvedimento in discussione già nel corso dell'esame in sede referente, esprimendo perplessità sia di natura giuridica sia di merito. Sottolinea, in particolare, come non sia condivisibile che la gestazione per altri sia considerata un reato universale nell'ordinamento italiano, in quanto tale istituto riveste carattere eccezionale e si applica a reati di estrema gravità come i crimini di guerra o quelli contro l'umanità. Segnala che anche il presidente emerito della Corte costituzionale, Vladimiro Zagrebelsky, ha definito inutile e strumentale il provvedimento in esame.
  Si dichiara preoccupata per le modalità con cui la maggioranza intende procedere, Pag. 87ricordando che sono in gran parte coppie eterosessuali quelle che ricorrono alla maternità surrogata, a causa di problemi di salute. Ritiene doveroso precisare che il suo gruppo non ha presentato alcuna proposta di legge relativa a una disciplina della gestazione per altri, ritenendo invece di dover promuovere il matrimonio egualitario e modificare le procedure di adozione, al fine di renderle meno complesse e onerose. Nell'osservare che vi possono essere opinioni diverse in materia di diritto di famiglia, ritiene opportuno evitare atteggiamenti ipocriti, evidenziando come occorra piuttosto garantire il diritto dei bambini ad essere accolti con amore in un contesto familiare. Al riguardo, rileva che la Commissione Affari sociali dovrebbe perseguire come obiettivo prioritario quello di assicurare la massima tutela del minore e dei suoi diritti.
  Volendosi limitare a sintetizzare le posizioni del proprio gruppo, illustrate più diffusamente nel corso dell'esame in sede referente, che potranno evidentemente essere ribadite nel corso dell'iter in Assemblea, ribadisce il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole illustrata dalla relatrice.

  Andrea QUARTINI (M5S), nel ricordare che il proprio gruppo ha presentato una proposta alternativa di parere in ragione dell'assoluta contrarietà sul testo trasmesso dalla Commissione Giustizia, evidenza che sarebbe stato a suo avviso opportuno assegnare il provvedimento alle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali, tenuto conto del fatto che esso reca modifiche alla legge n. 40 del 2004, in materia di procreazione assistita. Il fatto che ciò non sia accaduto finisce inevitabilmente con lo sminuire il ruolo della Commissione Affari sociali.
  Sottolinea che il testo in esame, per come è formulato, può produrre conseguenze anche rispetto alla fecondazione eterologa, facendo compiere passi indietro su questo tema. Segnala inoltre il dato, a suo giudizio imbarazzante, per cui la versione originaria della proposta di legge C. 887 non precisava che l'applicabilità delle pene per fatti commessi all'estero dovesse riguardare esclusivamente cittadini italiani.
  Ricorda che, sulla base della giurisprudenza costituzionale, la fecondazione eterologa non è più considerata un reato in Italia. Tuttavia, in mancanza di interventi da parte del Parlamento, si è venuta a creare un'incertezza normativa. Ritiene che vi sia pertanto il rischio concreto che una certa interpretazione della normativa che si vuole introdurre renda più difficile il ricorso alla fecondazione eterologa, con ripercussioni anche sul piano della ricerca scientifica in tale ambito. Segnala a tale proposito che sono in corso ricerche molto promettenti sulla possibilità di utilizzare DNA mitocondriale di soggetti esterni alla coppia per evitare l'insorgere di gravi malattie genetiche che attualmente impattano in maniera decisiva sulla possibilità di sopravvivenza dei nascituri.
  Nel ribadire che un coinvolgimento della Commissione Affari sociali nell'esame del provvedimento in discussione avrebbe consentito di tenere conto di una molteplicità di aspetti, invita ad avviare una riflessione sulle modalità con cui viene praticata in Italia la fecondazione eterologa, ricordando che attualmente la maggior parte dei gameti proviene dall'estero e che una disciplina troppo restrittiva costituisce un ostacolo alla promozione della natalità. Riservandosi di intervenire nel corso dell'esame in Assemblea su altri aspetti del provvedimento, ribadisce il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere della relatrice, sottolineando che il testo in esame non garantisce il rispetto dei diritti dei minori.

  Annarita PATRIARCA (FI-PPE), segnalando di avere partecipato anche ai lavori della Commissione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente, evidenzia che la ratio della proposta in esame è esclusivamente quella di assicurare la coerenza del sistema penale italiano e, quindi, di evitare che vengano eluse norme previste dal nostro ordinamento attraverso il ricorso al cosiddetto turismo procreativo. Precisa che non si vuole introdurre un reato di tipo universale, in quanto la normativa prevista è applicabile esclusivamente ai cittadini italianiPag. 88 con riferimento alla sola fattispecie della surrogazione di maternità. Si dichiara in ogni caso favorevole a procedere a un approfondimento all'interno della Commissione sui temi della promozione della fertilità e delle modalità di ricorso alla procreazione medicalmente assistita.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che risulta preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle, che pertanto non sarà posta in votazione.

  La seduta termina alle 12.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.45.