CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 giugno 2023
124.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 8

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 8 giugno 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 19.05.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince (Doc XXII, n. 9).
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE), relatore, rammenta che il disastro della nave Moby Prince, appartenente alla compagnia di navigazione Navarma S.p.A. e in servizio nella tratta Livorno-Olbia, avvenne nella notte del 10 aprile 1991 a poche miglia dall'uscita del Porto di Livorno. Il traghetto entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo, ancorata nella rada del porto. Perirono centoquaranta persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio e ci fu un unico superstite.
  Su tale vicenda sia nella XVII legislatura, al Senato, sia nella XVIII legislatura alla Camera hanno lavorato due Commissioni. La proposta in esame si propone di proseguirne l'attività di inchiesta. In tal senso, l'articolo 4, comma 2, dispone che siano acquisiti agli atti della istituenda commissione quelli raccolti o formati dalla Commissione di inchiesta della camera della scorsa legislatura.
  L'articolo 1 dispone quindi l'istituzione della Commissione per la durata della XIX legislatura.
  La Commissione ha tra i suoi compiti, quello di accertare le ragioni che abbiano ostacolato l'accertamento delle responsabilità relative (lettera d), nonché eventuali Pag. 9correlazioni tra l'incidente ed eventuali traffici illegali di armi, combustibili o scorie e rifiuti tossici avvenuti nella notte del 10 aprile 1991 nella rada di Livorno (lett. g), a partire dalla documentazione acquisita nel corso dei lavori della medesima Commissione istituita presso la Camera dei deputati nella XVIII legislatura.
  L'articolo 2 prevede che la Commissione sia composta da 20 deputati, nominati in proporzione alla consistenza dei gruppi, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. Si prevede che i componenti della stessa debbano dichiarare l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione e di controllo ovvero di rapporti di collaborazione e di consulenza con le imprese e con gli enti interessati dall'inchiesta.
  Con riferimento ai poteri della Commissione, l'articolo 3, come di consueto in relazione a delibere istitutive di commissioni di inchiesta, precisa che la stessa procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (comma 1) e che, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all'articolo 133 c.p.p., non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale nonché alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (comma 2).
  Il comma 3 dell'articolo 3 disciplina le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione.
  A tal proposito, si segnala che la prassi prevalente riferita agli atti istitutivi di Commissioni d'inchiesta – pur non consolidata e non priva di eccezioni – sembra orientarsi nel senso di richiamare le sole disposizioni penali recate dall'articolo 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti) e dall'articolo 372 (falsa testimonianza).
  In particolare, tale formula è presente in tutte le leggi istitutive delle Commissione di inchiesta bicamerale – ad eccezione della sola Commissione rifiuti: femminicidio (legge n. 12 del 2023), Antimafia (legge n. 22 del 2023), nonché nelle proposte di legge istitutive della Commissione di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori (approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato) e della Commissione sull'emergenza Covid (licenziata dalla Commissione e all'esame dell'Assemblea).
  Analogamente, essa è stata inclusa nella delibera istitutiva della Commissione monocamerale sul degrado urbano (Doc. XXII n. 11).
  La proposta di delibera istitutiva in esame – riproducendo il testo della precedente legislatura nonché della delibera istitutiva della Commissione monocamerale di inchiesta sulla morte di David Rossi – richiama invece tutti gli articoli da 366 a 384-bis del codice penale, relativi a delitti contro l'attività giudiziaria ovvero: il rifiuto di uffici legalmente dovuti (articolo 366), la simulazione di reato (articolo 367), la calunnia (articolo 368), l'autocalunnia (articolo 369), la simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione (articolo 370), il falso giuramento della parte (articolo 371), le false informazioni al pubblico ministero (articolo 371-bis), le false dichiarazioni al difensore (articolo 371-ter), la falsa testimonianza (articolo 372), la falsa perizia o interpretazione (articolo 373), la frode processuale (articolo 374), le false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria (articolo 374-bis), la frode in processo penale e depistaggio (articolo 375), la ritrattazione (articolo 376), l'intralcio alla giustizia (articolo 377), l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-bis), il favoreggiamento personale e reale (articoli 378-379), la rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (articolo 379-bis), il patrocinio o consulenza infedele (articolo 380), le altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico (articolo 381), il millantato credito del patrocinatore (articolo 382), l'interdizione dai pubblici uffici (articolo 383), le circostanze aggravanti per il caso di condanna (articolo 383-bis), i casi di non punibilità (articolo 384), la punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero (articolo 384-bis).
  Il comma 4 dell'articolo in commento dispone che per il segreto di Stato nonché Pag. 10per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applichino le norme vigenti, che per il segreto di Stato si applichi quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 e che è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  L'articolo 4 attribuisce alla Commissione d'inchiesta la facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, anche se coperti da segreto (comma 1) e dispone che la stessa acquisisca integralmente gli atti della precedente Commissione d'inchiesta istituita nella XVIII legislatura presso la Camera, nonché i materiali e la documentazione raccolti o formati dalla stessa, anche se coperti dal segreto (comma 2).
  L'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale, sulle richieste a essa rivolte e può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa (comma 3).
  Si prevede, inoltre, che la Commissione garantisca il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti dal segreto (comma 4) e che quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non possa essere opposto alla Commissione (comma 5).
  Infine, l'articolo in esame dispone che la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari (comma 6).
  L'articolo 5 dispone in merito all'obbligo del segreto per i componenti della Commissione d'inchiesta, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabori con la Commissione o compia o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio.
  Inoltre, l'articolo dispone che la violazione di tale obbligo e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione siano punite a norma delle leggi vigenti.
  L'articolo 6, da ultimo, disciplina l'organizzazione interna della Commissione d'inchiesta.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 19.10.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 8 giugno 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 19.10.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.
C. 745 Enrico Costa e C. 1036 Maschio.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 893 Pittalis).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 giugno 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente, avverte che è stata assegnata in data odierna alla Commissione la proposta di legge C. 893 Pittalis, recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione» di cui ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in quanto vertente su identica materia.
  Ricorda quindi che nella seduta di ieri i relatori, onorevoli Costa e Pellicini, hanno svolto la relazione introduttiva.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 11

Disposizioni in materia di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite.
C. 645 Pittalis.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 giugno 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente, comunica che in data odierna i presentatori hanno ritirato le proposte di legge a suo tempo abbinate, ovvero le proposte di legge C. 399 Rossello, C. 654 Enrico Costa e C. 716 Pella.
  Fa presente che è quindi venuta meno la fase procedurale dell'adozione del testo base, in quanto l'esame prosegue esclusivamente con riguardo alla sola proposta del collega Pittalis.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE), relatore, desidera ringraziare i colleghi Rossello, Enrico Costa e Pella, che, ritirando le loro iniziative legislative, hanno agevolato l'iter di un provvedimento che verte su una importantissima materia.
  Desidera rivolgere un particolare ringraziamento alla collega Rossello alla quale intende riconoscere di aver per prima assunto iniziative in materia già nella precedente legislatura in continuità ideale con l'impegno profuso dall'avvocato Niccolò Ghedini, grande professionista e cultore del diritto, di cui desidera in questa sede onorare la memoria.
  Sia la scelta del collega Pella – di ritirare la sua proposta di legge che recepisce le istanze delle associazioni rappresentative dei sindaci e degli amministratori locali – sia quella del collega Enrico Costa – particolarmente apprezzabile in quanto non appartenente ad una forza di maggioranza – testimoniano a suo avviso una volontà comune di proseguire speditamente su questa strada.
  Non ritiene che a ciò osti l'attendere, auspicabilmente per un tempo breve, l'annunciato provvedimento governativo sulla materia, in ragione di evidenti esigenze di economicità dei lavori. Ove ciò non avvenga in tempi brevi, ritiene che il Parlamento e la Commissione siano pienamente legittimati ad esaminare un atto di esclusiva iniziativa parlamentare.
  Ringrazia, infine, la presidenza per essersi fatta carico delle problematiche emerse e di aver cercato soluzioni per agevolare l'esame di un provvedimento particolarmente importante per il gruppo di Forza Italia.

  Il viceministro Francesco Paolo SISTO, unendosi nel ricordo affettuoso dell'avvocato Ghedini, sottolinea come lo stesso abbia rappresentato una delle figure più brillanti del Parlamento.

  Ciro MASCHIO, presidente, si unisce al ricordo dell'avvocato Ghedini e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari.
C. 823 Cafiero De Raho e C. 1004 Cerreto.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 giugno 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri i relatori, onorevoli Cafiero De Raho e Varchi, hanno svolto la relazione introduttiva.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 19.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 8 giugno 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.20 alle 19.45.