CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 giugno 2023
123.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 53

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 7 giugno 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 15.15.

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.
C. 1195 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, dà la parola alla relatrice, deputata Giorgianni, per l'illustrazione dei profili finanziari del provvedimento in esame.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, ricorda che il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 39 del 14 aprile 2023, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche,Pag. 54 e che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.
  Con riferimento all'articolo 1, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, composta dai Ministri delle amministrazioni statali coinvolte nelle relative attività. Rileva che alla Cabina di regia sono attribuite specifiche funzioni di intervento in materia, tra le quali, in particolare, la ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione, individuando quelli che possono essere realizzati con le risorse disponibili che, fatte salve le obbligazioni giuridicamente vincolanti già intervenute, sono destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico. Fa presente che di tali risorse è prevista la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia e lo stesso può avvalersi fino a un massimo di 3 esperti o consulenti, cui spetta un compenso lordo massimo annuo di euro 50.000. Rileva che a tal fine è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Non ha nulla da osservare in merito al ricorso ai suddetti consulenti ed esperti da parte della Cabina di regia, posto che il relativo onere, concernente i compensi, appare circoscritto da specifici limiti massimi di spesa, quali compenso massimo pro capite annuo e relativa autorizzazione di spesa complessiva. Con riguardo all'importo dell'onere riferito al 2023, pari a 7/12 di quello indicato per il 2024, prende atto di quanto riferito durante l'esame al Senato in merito alla decorrenza dello stesso da giugno 2023. Non formula osservazioni in merito alle altre disposizioni dell'articolo, considerati gli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione pervenuta al Senato a conferma della neutralità finanziaria delle stesse.
  Tra le modifiche approvate al Senato segnala quella di cui al comma 8, che consente alla Cabina di regia di individuare, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, gli interventi di potenziamento della capacità idrica da realizzare in partnership pubblico/privato fuori della programmazione triennale dei lavori pubblici, nonché quella di cui al comma 10, che prevede la possibilità, per il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di avvalersi a titolo gratuito, per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dei distretti idrografici territorialmente competenti e di specifici ordini professionali. Per quanto riguarda l'integrazione apportata al comma 10, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'ISPRA e i distretti idrografici territorialmente competenti siano in grado di corrispondere alle richieste di avvalimento della Cabina di regia nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Non ha nulla da osservare, invece, con riguardo alla modifica relativa al comma 8, stante la prevista operatività della disposizione nei limiti delle risorse disponibili vigenti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 10 dell'articolo 1 provvede agli oneri connessi alla possibilità per il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri di avvalersi fino ad un massimo di tre esperti o consulenti, pari a 87.500 euro per l'anno 2023 e a 150.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, rileva preliminarmente che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato effettuata alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, risulta che dalle disponibilità del Fondo per l'anno 2023 è già stato detratto Pag. 55l'importo complessivamente imputato al Fondo stesso, per finalità di copertura, dalla disposizione in esame, nonché dai commi 1 e 6 del successivo articolo 3. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo, che il Fondo in parola rechi le necessarie disponibilità anche per l'anno 2024, considerando altresì le ulteriori riduzioni del Fondo stesso disposte, per le medesime annualità 2023 e 2024, dal citato articolo 3, commi 1 e 6.
  In merito ai profili di quantificazione relativi all'articolo 2, evidenzia che la norma disciplina la procedura per superare eventuali criticità nel procedimento per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, determinate dal dissenso espresso da un ente territoriale o da situazioni di ritardo o inerzia, mediante l'attribuzione alla Cabina di regia per l'emergenza idrica di poteri sostitutivi. Al riguardo non formula osservazioni, stante la natura ordinamentale della disposizione e considerato quanto riferito a conferma della neutralità finanziaria della norma nell'ulteriore documentazione pervenuta nel corso dell'esame presso il Senato. In particolare, prende atto del fatto che gli enti territoriali dovranno far fronte agli oneri derivanti dalla nomina dei Commissari, oneri che sono previsti dalla norma a loro carico in caso di inadempimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 3, commi da 1 a 5 e comma 7, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti in materia di scarsità idrica, con possibilità di riconoscere allo stesso, che resta in carica fino al 31 dicembre 2023 con eventuale proroga fino al 31 dicembre 2024, un compenso, da determinare in una parte fissa e in una variabile, di importo, rispettivamente, non superiori a 50.000 euro annui. Specifica che i relativi oneri, sono indicati nel limite massimo di euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per l'anno 2024, e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili, come indicato al comma 1. Al riguardo non formula osservazioni, considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono configurati, come espressamente previsto dalla norma, entro limiti massimi di spesa. Prende atto, altresì, degli ulteriori elementi di valutazione forniti nel corso dell'esame al Senato che consentono di verificare e confermare la decorrenza dell'onere riferito al 2023 a partire dal giugno 2023. Non ha nulla da osservare, infine, in merito alle modifiche e alle integrazioni apportate alle norme nel corso dell'esame presso il Senato considerata la natura prevalentemente ordinamentale delle stesse.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dal compenso spettante al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di cui si prevede la nomina ai sensi del medesimo comma 1, pari a euro 77.409 per l'anno 2023 e a euro 132.700 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, nel rinviare a quanto rilevato in precedenza con riferimento alla copertura finanziaria dell'articolo 1, comma 10, non ha ulteriori osservazioni da formulare.
  Per quanto riguarda l'articolo 3, comma 6, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Struttura temporanea a supporto del Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica, con una durata operativa analoga a quella del medesimo Commissario. Rileva che la struttura è composta da un massimo 12 unità di personale, di cui 2 unità dirigenziali non generali, reclutate con conferimento d'incarico a tempo a personale esterno alla pubblica amministrazione, e 10 unità non dirigenziali provenienti da altre amministrazioni centrali o territoriali con contestuale previsione di indisponibilità, in caso di collocamento fuori ruolo, di un numero di posti nella dotazionePag. 56 organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La struttura può, inoltre, avvalersi di un numero massimo di 5 esperti o consulenti, ai quali è riconosciuto un compenso lordo massimo annuo di euro 50.000. Per le finalità della disposizione fa presente che viene autorizzata la spesa di euro 873.591 per il 2023 e di euro 1.497.584 per il 2024. Al riguardo, pur rilevata la prudenzialità degli importi retributivi unitari indicati dalla relazione tecnica ai fini della stima degli oneri di personale riferiti alle 2 unità dirigenziali non generali e alle 10 unità non dirigenziali, evidenzia, comunque, l'utilità di acquisire i dati e i parametri sottostanti la medesima stima. Evidenzia altresì che andrebbero acquisti elementi di valutazione in merito alle esigenze di funzionamento della Struttura di supporto, al fine di confermare la possibilità per la stessa di operare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Quanto agli effetti sull'efficienza delle amministrazioni centrali e territoriali determinabili dall'impiego del relativo personale non dirigenziale presso la Struttura di supporto, non formula osservazioni preso atto di quanto affermato nel corso dell'esame al Senato della Repubblica circa il fatto che non si determineranno disfunzioni operative stante il numero esiguo di personale complessivamente interessato dalla norma.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri connessi alla possibilità della Struttura di supporto del Commissario straordinario di cui al comma 1 di avvalersi fino ad un massimo di cinque esperti o consulenti, pari a 873.591 euro per l'anno 2023 e a 1.497.584 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, nel rinviare a quanto rilevato in precedenza con riferimento alla copertura finanziaria dell'articolo 1, comma 10, non ha ulteriori osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, comma 7-bis, evidenzia che la norma autorizza l'apertura di una contabilità speciale per la gestione commissariale dell'acquedotto del Peschiera. Fa presente che viene, altresì, previsto che nell'ambito di tale gestione, l'eventuale raccordo con la Società ACEA ATO2 sia disciplinato in via convenzionale senza oneri. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale della disposizione.
  Con riferimento all'articolo 4, commi da 1 a 4, 5 e 5-bis, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme in esame dettano disposizioni in materia di infrastrutture idriche. In particolare, per quanto concerne il comma 2-bis, che fissa i termini per l'indizione della procedura di gara e per l'assunzione di obbligazioni vincolanti con riferimento a determinati interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale rileva che appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo, che tali termini non siano suscettibili di modificare i flussi dei pagamenti attesi per l'esecuzione di detti interventi e che non determinino pertanto effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Con riguardo alle norme di cui al comma 2-ter, che recano norme di semplificazione amministrativa per il completamento degli interventi concernenti le infrastrutture idriche di competenza regionale, non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni. Infine, anche con riferimento ai commi 3 e 4 che prevedono che il Commissario di cui all'articolo 3 individui entro il 30 giugno 2023 le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi e che le regioni, entro il 30 settembre 2023, individuino le modalità idonee di gestione dei sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi, nonché i siti idonei per lo stoccaggio definitivo nei limiti delle risorse individuatePag. 57 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, non ha osservazioni da formulare giacché, da un lato, le attività previste dalla norma in esame si limitano ad individuare il novero degli interventi da effettuare e alcune modalità per il loro svolgimento, dall'altro lato, tali attività dovranno comunque aver luogo nei limiti delle risorse dianzi citate, come espressamente previsto dalla disposizione in esame.
  Per quanto riguarda l'articolo 4, comma 4-bis, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme in esame sono volte a definire procedure semplificate per il rilascio di concessioni per l'installazione di impianti solari fotovoltaici flottanti. In proposito, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni, non ha osservazioni da formulare.
  In riferimento all'articolo 4, comma 5-ter e 5-quater, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sono volte ad ampliare il novero delle attività demandate alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e che essa dovrà provvedervi, per espressa previsione normativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, nel rammentare che l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 68 del 2022, ha recentemente integrato per un ammontare pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 le risorse destinate al funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che la Commissione di cui trattasi possa far fronte alle nuove attività ad essa demandate nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria contenuta nella norma in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5-quater dell'articolo 4 reca una clausola d'invarianza finanziaria, ai sensi della quale la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, fa fronte ai nuovi compiti ad essa attribuiti dal precedente comma 5-ter del medesimo articolo 4, relativi allo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale anche con riferimento ai progetti connessi alla gestione della risorsa idrica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, dal punto di vista della formulazione della disposizione, non ha osservazioni.
  Con riguardo all'articolo 4, comma 5-quinquies, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma è volta ad abrogare una disposizione che destina una quota di risorse, già presenti in bilancio, al finanziamento alle spese di missione del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impegnato nello svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza. In proposito non ha osservazioni da formulare, posto che la norma che si intende abrogare reca una mera finalizzazione di spesa, la cui soppressione non appare suscettibile di produrre effetti finanziari.
  In merito ai profili di quantificazione relativi all'articolo 4, comma 5-sexies, rileva che le norme recate dal comma 5-sexies attribuiscono all'Agenzia interregionale per il fiume Po, soggetto attuatore dell'intervento componente 4 della missione 2 del PNRR «Rinaturazione dell'area del Po», la facoltà di utilizzare il prezzario Agenzia interregionale per il fiume Po, nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi. In proposito, non formula osservazioni considerato che la norma riconosce tale facoltà nel limite delle risorse disponibili per ciascun intervento.
  Relativamente all'articolo 4-bis, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme prevedono l'attivazione di deroghe ai limiti di funzionamento degli impianti termoelettrici qualora emerga un rischio per l'adeguatezza del sistema elettrico dal 20 giugno al 15 settembre 2023. In proposito, considerata la Pag. 58natura ordinamentale della disposizione in esame, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, commi da 1 a 3, rileva preliminarmente che le norme in esame disciplinano alcuni poteri del Commissario di cui all'articolo 3, al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico. In proposito, non ha osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni di cui trattasi.
  Riguardo all'articolo 5, comma 3-bis, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame danno facoltà ai soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche di avviare campagne di pulizia, in prossimità delle derivazioni da loro gestite, facendosi carico degli oneri che ne derivano. In proposito, non ha osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni di cui trattasi.
  Con riferimento all'articolo 6, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che le norme ampliano il novero degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo edilizio, cosiddetta «edilizia libera», includendovi sia, a regime, gli interventi sulle vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, come al comma 1, sia, per la durata della gestione commissariale, determinati interventi di carattere agro-silvo-pastorale, come al comma 1-bis. Ciò stante, rammenta che al comma 1 del testo iniziale non sono stati ascritti effetti finanziari, che nel corso dell'esame in prima lettura il Governo ha ulteriormente chiarito che la disposizione specifica quanto già previsto a legislazione previgente e che la classificazione dell'intervento come edilizia libera non comporta perdite di gettito stante il limitatissimo ricorso che fino ad oggi si è fatto da parte degli imprenditori agricoli dell'utilizzo di vasche di raccolta di acque meteoriche. In proposito, non ha osservazioni da formulare anche considerato che a precedenti norme volte a includere determinati interventi nella «edilizia libera», ossia eseguibile senza necessità di un titolo edilizio, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Per quanto riguarda l'articolo 7, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme in esame, volte a consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo in agricoltura, fissano le procedure amministrative, autorizzatorie, sostitutive e di controllo dei piani, che prevedono attività a carico delle amministrazioni pubbliche per garantire la tutela della salute dei cittadini. Fa presente che le norme recano una clausola di non onerosità che stabilisce che le amministrazioni svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e prevedono tempi stringenti per il completamento delle procedure autorizzative. Evidenzia che alla norma non sono ascritti effetti finanziari. Ricorda che nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato, il Governo ha espressamente dichiarato che l'incremento delle attività amministrative derivante dall'applicazione delle norme in esame non risulta significativo e pertanto le stesse potranno essere realizzate dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, non ha osservazioni da formulare, alla luce di tali chiarimenti e della clausola di invarianza finanziaria contenuta nella disposizione in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 7 reca una clausola d'invarianza finanziaria, ai sensi della quale le amministrazioni interessate svolgono le attività di riutilizzo ad uso irriguo delle acque reflue depurate, previste dal medesimo articolo 7, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 7-bis, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme stabiliscono che le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 21 del 2022, possonoPag. 59 essere rimodulate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al verificarsi di determinate circostanze. In proposito, non ha osservazioni da formulare, considerato che anche la norma sulle sperimentazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 21 del 2022 era stata ritenuta priva di effetti finanziari dalla rispettiva relazione tecnica ed è inoltre presidiata da una specifica clausola di invarianza finanziaria.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli 8 e 9, evidenzia che l'articolo 8 del presente decreto modifica l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, al fine di includere determinate attività nel quadro della predetta disciplina semplificata. Evidenzia che all'articolo 8 non sono ascritti effetti finanziari. In proposito non formula osservazioni, tenuto conto del carattere ordinamentale della norma, confermato anche dalla relazione tecnica, del fatto che la stessa amplia il campo di applicazione di una disciplina cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e del fatto che, per effetto della novella legislativa, le previsioni ora introdotte risultano assistite dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017 sopra menzionato. Inoltre, fa presente che l'articolo 9, intervenendo sull'articolo 127 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il codice ambientale, che disciplina la sottoposizione dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue alla normativa in materia di rifiuti, precisa che tale sottoposizione opera comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. Rileva che alla norma non sono ascritti effetti finanziari. Al riguardo, in considerazione del carattere ordinamentale delle norme, confermato anche dalla relazione tecnica, non formula osservazioni.
  Relativamente all'articolo 9-bis, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma in esame introduce una disciplina transitoria, fino al 31 dicembre 2024, per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici. In proposito, sebbene la disposizione rechi una clausola di neutralità finanziaria, ritiene che appaia comunque opportuno che il Governo confermi che le amministrazioni interessate possano svolgere i compiti attribuitegli con le risorse già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 7 dell'articolo 9-bis reca una clausola d'invarianza finanziaria, ai sensi della quale dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 7, relative alle attività connesse al rilascio di autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sitodiretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, dal punto di vista della formulazione della disposizione, non ha osservazioni.
  Con riferimento all'articolo 10, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma modifica la disciplina relativa agli impianti di desalinizzazione per disporre, tra l'altro, che gli impianti di desalinizzazione non siano più soggetti a valutazione di impatto ambientale statale, mantenendo comunque per quelli con capacità pari o superiore a 200 litri al secondo la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale regionale. Rileva, inoltre, che si dispone che l'articolo in esame si applichi anche ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al riguardo, considerato il carattere ordinamentale delle norme, non formula osservazioni.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 11, evidenzia che la norma istituisce presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale un Osservatorio permanentePag. 60 sugli utilizzi idrici, chiamato a svolgere funzioni di supporto per il governo delle risorse idriche e cura della raccolta, dell'aggiornamento e della diffusione dei dati relativi a tali risorse nel distretto idrografico di riferimento. Fa presente che ai partecipanti ai lavori degli Osservatori non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. Evidenzia, inoltre, che gli Osservatori possono essere integrati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da esperti in materia. Ricorda che la relazione tecnica e la successiva documentazione pervenuta al Senato evidenziano che i suddetti Osservatori risultano già esistenti, in virtù di Protocolli d'intesa stipulati volontariamente, che le funzioni svolte da tali organismi, con specifico riguardo a quelle relative alla raccolta e all'elaborazione dei dati e alla predisposizione di scenari, vengono attualmente già svolte e che la partecipazione ai lavori degli Osservatori avviene a titolo gratuito, senza oneri a carico della finanza pubblica. In merito alla possibilità di integrare l'Osservatorio permanente mediante esperti, evidenzia come la stessa documentazione riferisce che trattasi di una previsione meramente facoltativa e, come tale, a conferma del vincolo di neutralità finanziaria previsto a tale riguardo dalla disposizione, sarà attivata, nei casi in cui tale integrazione potrà essere acquista senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, così come già avviene nell'ambito dei Protocolli d'intesa che disciplinano nell'assetto vigente gli Osservatori. Tanto premesso non formula osservazioni in merito alle summenzionate disposizioni. Evidenzia, inoltre, che la norma prevede che enti e amministrazioni pubbliche competenti in materia di gestione idrica rendano disponibili con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente. Al riguardo, fa presente che andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione al fine di confermare che tali flussi informativi possano essere assicurati nei termini indicati dalla norma nell'ambito delle risorse disponibili a normativa vigente e senza eventuali ulteriori oneri connessi ad esigenze di adeguamento delle relative strutture informatiche.
  Riguardo all'articolo 12, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle norme in esame che si limitano ad inasprire l'apparato sanzionatorio previsto per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti che si verificano nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.
  Con riferimento all'articolo 13, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma prevede l'adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di un piano di comunicazione volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale. Fa presente che il Piano è adottato nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, osserva come appaia opportuno acquisire dal Governo elementi informativi riguardanti, da un lato, le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del Piano, dall'altro, le disponibilità a cui può farsi ricorso nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, posto che tali informazioni non sono disponibili né nella relazione tecnica né nella documentazione fornita nel corso dell'esame presso il Senato.

  Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato). Sulla base di tale documentazione, con riferimento alle richieste formulate dalla relatrice, in relazione all'articolo 1, comma 10, precisa che l'avvalimento, da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nonché dei distretti idrografici competenti per territorio potrà aver luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e Pag. 61finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Chiarisce, inoltre, che le spese per il personale della struttura di supporto del Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica, istituita dall'articolo 3, comma 6, sono state quantificate sulla base dei trattamenti retributivi che saranno riconosciuti al medesimo personale in base alla normativa vigente e che al funzionamento della medesima struttura di supporto si potrà provvedere a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Fa altresì presente che la proroga dei termini per la pubblicazione del bando, dell'avviso per l'indizione della procedura di gara o per la trasmissione della lettera d'invito in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, non determina una modifica dei flussi dei pagamenti attesi per l'esecuzione dei medesimi interventi, anche in considerazione della circostanza che resta fermo il termine del 31 dicembre 2023, previsto dalla delibera CIPESS n. 35 del 2022, per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.
  Rileva, quindi, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC potrà far fronte alle nuove attività ad essa attribuite dall'articolo 4, comma 5-ter, in materia di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Assicura, poi, che le amministrazioni coinvolte nella nuova procedura di cui all'articolo 9-bis, in materia di rilascio delle autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico, potranno far fronte alle nuove attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che le medesime amministrazioni già intervengono nell'ambito della procedura disciplinata in via generale dal decreto legislativo n. 224 del 2003.
  Evidenzia, inoltre, che la previsione di cui all'articolo 11, comma 2, ai sensi della quale gli enti e le amministrazioni pubbliche competenti in materia di gestione idrica rendono disponibili con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, non determina per i predetti soggetti nuovi o maggiori oneri connessi ad esigenze di adeguamento delle strutture informatiche e, pertanto, alle relative attività si potrà fare fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Avverte, altresì, che gli oneri connessi all'adozione, ai sensi dell'articolo 13, di un piano di comunicazione volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale, si provvederà, come espressamente indicato dalla disposizione, nei limiti delle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri specificatamente destinate alle attività di comunicazione istituzionale.
  Conferma, infine, che le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzate a copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 10, e all'articolo 3, commi 1 e 6, risultano effettivamente disponibili.

Pag. 62

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

  La V Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge C. 1195, approvato dal Senato della Repubblica, di conversione del decreto-legge n. 39 del 2023, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento all'articolo 1, comma 10, l'avvalimento, da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nonché dei distretti idrografici competenti per territorio potrà aver luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    le spese per il personale della struttura di supporto del Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica, istituita dall'articolo 3, comma 6, sono state quantificate sulla base dei trattamenti retributivi che saranno riconosciuti al medesimo personale in base alla normativa vigente;

    al funzionamento della medesima struttura di supporto si potrà provvedere a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    la proroga dei termini per la pubblicazione del bando, dell'avviso per l'indizione della procedura di gara o per la trasmissione della lettera d'invito in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, non determina una modifica dei flussi dei pagamenti attesi per l'esecuzione dei medesimi interventi, anche in considerazione della circostanza che resta fermo il termine del 31 dicembre 2023, previsto dalla delibera CIPESS n. 35 del 2022, per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;

    la Commissione tecnica PNRR-PNIEC potrà far fronte alle nuove attività ad essa attribuite dall'articolo 4, comma 5-ter, in materia di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    le amministrazioni coinvolte nella nuova procedura di cui all'articolo 9-bis, in materia di rilascio delle autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico, potranno far fronte alle nuove attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che le medesime amministrazioni già intervengono nell'ambito della procedura disciplinata in via generale dal decreto legislativo n. 224 del 2003;

    la previsione di cui all'articolo 11, comma 2, ai sensi della quale gli enti e le amministrazioni pubbliche competenti in materia di gestione idrica rendono disponibiliPag. 63 con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, non determina per i predetti soggetti nuovi o maggiori oneri connessi ad esigenze di adeguamento delle strutture informatiche e, pertanto, alle relative attività si potrà fare fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    agli oneri connessi all'adozione, ai sensi dell'articolo 13, di un piano di comunicazione volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale, si provvederà, come espressamente indicato dalla disposizione, nei limiti delle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri specificatamente destinate alle attività di comunicazione istituzionale;

    le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzate a copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 10, e all'articolo 3, commi 1 e 6, risultano effettivamente disponibili,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Luigi MARATTIN (A-IV-RE) esprime perplessità per la sistematica frequenza con la quale il Governo, in sede di esame parlamentare dei provvedimenti, ricorre alla formula che richiama l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente per superare qualsivoglia dubbio in ordine alla sostenibilità finanziaria dei provvedimenti medesimi. Si domanda, infatti, quale sia la consistenza delle risorse dei capitoli di spesa cui si fa riferimento nelle clausole di invarianza finanziaria contenute nei vari provvedimenti.

  Il sottosegretario Federico FRENI osserva che gli attuali stanziamenti di bilancio, richiamati dalle clausole di invarianza finanziaria cui ha dianzi accennato il deputato Marattin, sono quelli autorizzati, per i relativi importi, dal Parlamento con l'approvazione dell'ultima legge di bilancio.

  Daniela TORTO (M5S), associandosi alle considerazioni critiche svolte dal deputato Marattin, dichiara il voto contrario del gruppo MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, in considerazione del fatto che il provvedimento in esame, da un lato, non affronta minimamente la questione del rafforzamento delle reti e delle infrastrutture idriche del nostro Paese, dall'altro, reca disposizioni onerose volte unicamente a prevedere nomine di commissari straordinari e ad autorizzare una pletora di assunzioni di personale, senza destinare risorse alla manutenzione o alla realizzazione di infrastrutture.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.
C. 115 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 maggio 2023 e delle proposte emendative ad esso riferite, trasmesse dall'Assemblea.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, ricorda che nella seduta del 23 maggio il rappresentante del Governo si era riservato Pag. 64di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in merito ai rilievi formulati dalla relatrice nella citata seduta, conferma che il provvedimento non presenta profili critici di carattere finanziario, anche in considerazione della previsione in esso contenuta, che consente di quantificare puntualmente gli oneri derivanti dall'attuazione della delega al momento dell'adozione dei relativi decreti legislativi. Concorda, in ogni caso, circa l'opportunità, da un lato, di precisare, all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, che anche sui testi degli schemi di decreto eventualmente trasmessi nuovamente alle Camere dal Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, sarà acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, oltre che di quelle competenti per materia, dall'altro, di introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria, volta a stabilire che, ferma restando l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, le amministrazioni interessate provvederanno ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  La V Commissione,

   esaminato il testo della proposta di legge C. 115 e abb.-A, recante delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura;

   preso atto che l'articolo 1 della proposta di legge richiama, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega ivi prevista, le disposizioni dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in base alle quali, qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi e i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;

   ritenuto che, in ragione della formulazione della disposizione di delega, non è possibile in questa fase procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi previsti dall'articolo 1, giustificandosi quindi il richiamo alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

   osservato, a tale riguardo, che la possibilità di esercitare, a determinate condizioni, il diritto di voto nell'ambito del comune di temporanea residenza è suscettibile di determinare una riduzione del numero dei soggetti che beneficiano delle agevolazioni di viaggio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);

   rilevata l'esigenza:

    di precisare, all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, che anche sui testi degli schemi di decreto eventualmente trasmessi nuovamente alle Camere dal Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, sarà acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, oltre che di quelle competenti per materia;

    di introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria, volta a stabilire che, ferma restando l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, le amministrazioni interessate provvederanno ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

   esprime sul testo del provvedimento in oggetto

Pag. 65

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   al terzo periodo, dopo le parole: per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari;

   sostituire il quinto periodo con i seguenti: Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, comunica che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché l'emendamento 1.200 della Commissione e il relativo subemendamento Madia 0.1.200.1.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Madia 1.100 che, nell'introdurre all'articolo 1 il comma 1-bis, prevede che il Governo, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, individui tutte le risorse necessarie per dare completa attuazione all'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza. Al riguardo, rileva che la disposizione, che non appare direttamente riconducibile all'esercizio della delega di cui all'articolo 1, sembra rimettere a un futuro provvedimento del Governo l'individuazione delle risorse necessarie a garantire l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, senza tuttavia prevedere una quantificazione degli oneri derivanti da tale individuazione e la corrispondente copertura finanziaria.
  Con riferimento, invece, alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Pavanelli 01.0100, che introduce la possibilità per gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, siano domiciliati in un comune di una regione diversa da quella a cui appartiene il comune di residenza, di votare presso il comune di domicilio temporaneo in occasione delle consultazioni referendarie e dell'elezione dei membri del Parlamento europeo, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione della disposizione con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria contenuta nella disposizione;

   Baldino 1.110, che introduce, tra i principi e i criteri direttivi della delega in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, anche la previsione della gratuità dei servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia e all'estero che devono recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale se siano di età inferiore ai trentasei anni. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17, comma Pag. 662, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

   Grippo 1.104, che è volta ad estendere l'oggetto della delega in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza anche alle modalità digitali di voto. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

   Madia 1.105, Zaratti 1.120 e Magi 1.106, che sono volte a integrare l'oggetto della delega in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza prevedendo il ricorso al meccanismo del voto anticipato presidiato e il conseguente esercizio del voto presso una struttura pubblica ubicata nel comune di temporaneo domicilio o nella stessa provincia, nonché disciplinando le modalità di trasmissione del voto esercitato in via anticipata alla sezione elettorale nelle cui liste l'elettorale risulta iscritto. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

   Rampelli 1.108, che, nell'introdurre la lettera a-bis) al comma 1 dell'articolo 1, è volta ad estendere l'oggetto della delega anche alle modalità atte a garantire l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani imbarcati temporaneamente in acque internazionali in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

   Berruto 1.101, che prevede che, nell'ambito della delega conferita al Governo, l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza sia previsto, oltre che per motivi di studio, lavoro o cura, anche per le sportive e gli sportivi che, durante lo svolgimento delle tornate elettorali, permangano in un comune sito in regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza per ragioni di pratica sportiva, allenamento o competizioni, anche a carattere dilettantistico. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

   Madia 0.1.200.1, che, nel modificare l'emendamento 1.200 della Commissione, estende l'oggetto della delega all'esercizio del diritto di voto, oltre che in occasione dei referendum e delle elezioni europee, anche in caso di elezioni politiche; sopprime la previsione di sezioni speciali istituite in ogni capoluogo di regione e consente, invece, agli elettori che si trovano, per un periodo di almeno tre mesi, in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, nell'ipotesi di consultazioni elettorali politiche ed europee, di votare presso il comune di temporaneo domicilio su liste o candidati della circoscrizione elettorale di residenza. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame e alla possibilità di dare attuazione alla medesima nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, Pag. 67della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

   1.200 della Commissione, che, nel delimitare l'oggetto della delega conferita al Governo all'esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza in occasione delle consultazioni referendarie e delle elezioni europee, introduce, all'articolo 1, il comma 1-bis, concernente i principi e i criteri direttivi tra i quali sono compresi, alla lettera b), l'istituzione, in ogni capoluogo di regione, di sezioni speciali per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi, in una regione diversa da quella del comune di residenza e, alla lettera c), l'individuazione dei termini e delle modalità per la presentazione, anche in via telematica, della richiesta per accedere al voto in un comune diverso da quello di residenza.
   Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame e alla possibilità di dare attuazione alla medesima nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1.
   Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano invece presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ivi compresa l'emendamento Baldino 1.109, che reca un onere pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, configurato quale limite massimo di spesa, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, presenta al momento una disponibilità di circa 20,2 milioni di euro per il medesimo anno 2023.

  Il sottosegretario Federico FRENI rileva preliminarmente che l'emendamento 1.200 della Commissione, sul quale è stata acquisita una relazione tecnica predisposta dal competente Ministero dell'interno, comporta oneri pari a 3.063.000 euro ogni cinque anni a decorrere dall'anno 2024, in coincidenza con lo svolgimento delle elezioni europee, derivanti dalla necessità di istituire apposite sezioni elettorali speciali, che richiedono pertanto, ai fini di una positiva valutazione dell'emendamento stesso, l'individuazione di una adeguata, corrispondente copertura finanziaria, che potrebbe essere reperita mediante conseguente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di pertinenza del Ministero dell'interno.
  Fatto salvo quanto testé rappresentato, esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare, in assenza di specifica relazione tecnica, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
  Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Baldino 1.109, dal momento che, sebbene il Fondo per esigenze indifferibili previsto a copertura dei relativi oneri presenti al momento, come rammentato dalla relatrice, le occorrenti disponibilità, il Governo intende utilizzare le risorse attualmente allocate sul Fondo per interventi da esso ritenuti prioritari e, comunque, per finalità diverse da quelle recate dalla citata proposta emendativa.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ritiene arbitraria la logica sottostante il parere contrario espresso dal Governo sull'articolo premissivo Pavanelli 01.0100, assistito da apposita clausola di invarianza finanziaria, in considerazione del fatto che anche l'attuazione di quest'ultimo dovrebbe chiaramente aver luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come richiesto dalla specifica condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione contenuta nella proposta di parere dianzi approvata dalla Commissione bilancio, e comunque nel rispetto del meccanismo di salvaguardia previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, espressamente richiamato all'articolo 1, comma 2, del provvedimento stesso. Invita, pertanto, il sottosegretario Freni a svolgere un ulteriorePag. 68 approfondimento sull'articolo premissivo Pavanelli 01.0100, evidenziando che nella presente sede la Commissione bilancio è chiamata a compiere valutazioni di natura esclusivamente tecnica e non politica, basate sui soli profili di carattere finanziario dei testi sottoposti al suo esame.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo circa il parere contrario espresso, sia pure senza fornire in proposito alcuna motivazione di dettaglio, sull'emendamento Berruto 1.101, a suo giudizio non suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, che comunque potranno semmai essere valutati solo in sede di adozione dei decreti attuativi, come del resto previsto per l'attuazione del provvedimento di delega nel suo complesso. Osserva che analoghe considerazioni valgono anche per il subemendamento Madia 0.1.200.1, attesa l'impossibilità allo stato di prevedere la frequenza con cui avranno luogo le elezioni politiche e le consultazioni referendarie nel nostro Paese.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel condividere le argomentazioni svolte dalla deputata Guerra, invita il Governo ad attenersi a un metro di maggiore coerenza e alla definizione di criteri univoci in sede di valutazione dei profili finanziari delle proposte emendative in esame, tenuto conto che anche rispetto a provvedimenti di delega ben più complessi ed articolati, quale quello per la riforma del sistema fiscale, ora in discussione presso la Camera dei deputati, il Governo stesso si è costantemente appellato al meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che consente di rinviare la quantificazione e copertura degli oneri derivanti dai singoli decreti attuativi alla fase di adozione di questi ultimi.

  Il sottosegretario Federico FRENI allo stato non può che ribadire il parere contrario sull'emendamento Berruto 1.101 e sul subemendamento Madia 0.1.200.1, giacché manca una relazione tecnica che, al pari di quanto sopra precisato per l'emendamento 1.200 della Commissione, provveda alla puntuale quantificazione degli oneri che ne derivano, in modo da consentire l'individuazione della conseguente copertura finanziaria.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) insiste per un supplemento di istruttoria sull'emendamento Berruto 1.101, che palesemente interessa una platea significativamente ridotta di soggetti e di per sé non appare idoneo a determinare in via immediata nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), preso atto che per l'emendamento 1.200 della Commissione il Governo ha provveduto alla quantificazione degli oneri derivanti dalla sua attuazione, domanda al sottosegretario Freni per quale ragione non sia possibile fare altrettanto con riferimento all'articolo premissivo Pavanelli 01.0100.

  Il sottosegretario Federico FRENI, all'esito di un ulteriore approfondimento svolto, esprime nulla osta sull'emendamento Berruto 1.101, mentre conferma il parere contrario sull'articolo premissivo Pavanelli 01.0100 e sul subemendamento Madia 0.1.200.1.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere favorevole sull'emendamento 1.200 della Commissione, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, siano ad esso apportate le seguenti modificazioni:

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti parole:

   al comma 2, dopo il quarto periodo, aggiungere i seguenti: Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1-bis, lettera b), pari a 3.063.000 euro ogni cinque anni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 3.063.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, delle proiezioni dello stanziamento Pag. 69del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Propone, inoltre, di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 01.0100, 1.100, 1.104, 1.105, 1.106, 1.108, 1.110, 1.120 e sul subemendamento 0.1.200.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.
  In particolare, propone di esprimere nulla osta sull'emendamento Baldino 1.109, in considerazione del fatto che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzato a copertura dell'onere ivi previsto per l'anno 2023, configurato quale un limite massimo di spesa, al momento reca comunque le necessarie disponibilità.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice, ad eccezione dell'emendamento Baldino 1.109, sul quale ribadisce il parere contrario del Governo per le ragioni già indicate.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sulle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.
C. 596 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2023.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che era stata chiesta al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento.

  Il sottosegretario Federico FRENI in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, sulla base degli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica predisposta dalle competenti amministrazioni, che si reputano sufficienti a fini dell'ulteriore corso del provvedimento, fa presente che il Ministero della giustizia provvederà agli adempimenti relativi all'istituzione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in considerazione delle proprie competenze istituzionali in materia di tenuta degli albi professionali e di vigilanza sugli stessi.
  Evidenzia che il funzionamento e la gestione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, saranno finanziati esclusivamente attraverso i proventi derivanti dal versamento dei contributi posti a carico degli iscritti negli appositi albi professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Riguardo agli adempimenti relativi alla gestione e alla tenuta degli albi medesimi rileva che ad essi si farà fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attingendo in particolare alle somme iscritte nel programma di spesa «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
  In riferimento alle attività connesse alla formazione degli albi professionali, alla nominaPag. 70 del commissario e alla costituzione del seggio per l'elezione dei presidenti degli albi stessi, di cui all'articolo 10, che disciplina la fase di prima attuazione del presente provvedimento, precisa che si provvederà senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché i predetti adempimenti rientrano tra i compiti ordinariamente svolti in via istituzionale dal Ministero della giustizia, che all'uopo potrà avvalersi del personale di magistratura e del personale amministrativo ad esso assegnato.
  Concorda, infine, sull'esigenza di inserire nel provvedimento una clausola di invarianza finanziaria, in conformità alle indicazioni contenute nella relazione tecnica, che attestano la neutralità finanziaria del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposte di parere:

  La V Commissione,

   esaminati il testo della proposta di legge C. 596 e abb.-A, recante disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il Ministero della giustizia provvederà agli adempimenti relativi all'istituzione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in considerazione delle proprie competenze istituzionali in materia di tenuta degli albi professionali e di vigilanza sugli stessi;

    il funzionamento e la gestione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, saranno finanziati esclusivamente attraverso i proventi derivanti dal versamento dei contributi posti a carico degli iscritti negli appositi albi professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    agli adempimenti relativi alla gestione e alla tenuta degli albi medesimi si farà fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attingendo in particolare alle somme iscritte nel programma di spesa «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» dello stato di previsione del Ministero della giustizia;

    alle attività connesse alla formazione degli albi professionali, alla nomina del commissario e alla costituzione del seggio per l'elezione dei presidenti degli albi stessi, di cui all'articolo 10, che disciplina la fase di prima attuazione del presente provvedimento, si provvederà senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché i predetti adempimenti rientrano tra i compiti ordinariamente svolti in via istituzionale dal Ministero della giustizia, che all'uopo potrà avvalersi del personale di magistratura e del personale amministrativo ad esso assegnato;

    rilevata l'esigenza di inserire nel provvedimento una clausola di invarianza finanziaria, in conformità alle indicazioni contenute nella relazione tecnica, che attestano la neutralità finanziaria del provvedimento,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

  Art. 11-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Dall'attuazione della presente Pag. 71legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Segnala, in proposito, che occorre acquisire l'avviso del Governo in ordine alle implicazioni finanziarie dell'emendamento Piccolotti 10.1 che, nell'aggiungere il comma 2-bis all'articolo 10, prevede che il commissario nominato per la formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli operatori socio-pedagogici provvede a istituire un registro pubblico e ad emanare il regolamento per l'iscrizione dell'elettorato attivo. Al riguardo, ritiene in particolare necessario che il Governo chiarisca se allo svolgimento delle attività in commento possa provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere contrario sulla proposta emendativa testé richiamata, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, nonché nulla osta sui restanti emendamenti trasmessi.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sull'emendamento 10.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ricordare che la Commissione ha testé approvato il parere favorevole sul testo del provvedimento a condizione che sia inserita una clausola di neutralità finanziaria, chiede per quale ragione si intenda esprimere un parere contrario sull'emendamento Piccolotti 10.1, che si limita a istituire un registro pubblico in modo analogo ad altre disposizioni contenute nel provvedimento. Ritiene che tale previsione potrebbe essere ben ricompresa nell'ambito della clausola di neutralità finanziaria prevista nella condizione testé approvata dalla Commissione per garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

  Marco GRIMALDI (AVS), nell'associarsi alle considerazioni della collega Guerra, sottolinea che difficilmente dall'istituzione di un registro pubblico possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel sottolineare che l'istituzione di un registro pubblico equivale all'istituzione di un albo professionale, ritiene che, se, come ribadito dal Governo, alle disposizioni del testo non sono stati ascritti effetti finanziari, tanto meno potrebbero rinvenirsi profili di onerosità con riferimento alle disposizioni recate dall'emendamento Piccolotti 10.1.

  Il sottosegretario Federico FRENI, dopo aver effettuato ulteriori verifiche, ribadisce il parere contrario sull'emendamento Piccolotti 10.1, confermando che i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze ritengono che, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, non sia possibilePag. 72 escludere che lo stesso determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince».
Nuovo testo Doc. XXII, n. 9 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, fa presente che il nuovo testo del provvedimento in esame, composto da sei articoli, dispone l'istituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», avvenuto la sera del 10 aprile 1991 a seguito di collisione con la petroliera «Agip Abruzzo» verificatosi nel porto di Livorno.
  Segnala che la Commissione, composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo, al termine dei propri lavori, e comunque ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, presenta alla Camera una relazione sui risultati dell'attività d'inchiesta.
  Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, evidenzia che il testo prevede, in particolare, che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, fermo restando il divieto di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, salva la possibilità di disporre l'accompagnamento coattivo.
  Evidenzia che la Commissione, nell'accertamento dei fatti, ha la facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. Sottolinea, inoltre, che la Commissione acquisisce integralmente gli atti della Commissione parlamentare di inchiesta istituita sulla medesima materia nella XVIII legislatura, presso la Camera dei deputati, che ha terminato i suoi lavori con l'approvazione della relazione finale il 15 settembre 2022.
  Ricorda, infine, che la Commissione potrà avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, fruendo altresì, per lo svolgimento dei propri compiti, di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 6, comma 6, del provvedimento quantifica le spese per il funzionamento della Commissione d'inchiesta nel limite massimo di 50.000 euro annui, ponendo i predetti oneri a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  Al riguardo, nel rilevare che il provvedimento in esame non è suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica, dal momento che i relativi oneri incidono esclusivamente sul bilancio interno della Camera dei deputati, propone di esprimere sullo stesso nulla osta.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.
Nuovo testo C. 752.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

Pag. 73

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, osserva preliminarmente che il nuovo testo all'esame della Commissione contiene diverse disposizioni di carattere oneroso, non indicando la copertura finanziaria degli oneri stessi, che, in alcuni casi, non sono puntualmente quantificati.
  In particolare, con riferimento all'articolo 3, osserva che la norma istituisce un Fondo per favorire l'imprenditoria giovanile in agricoltura con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, determinando una maggiore spesa a carico della finanza pubblica senza individuare le risorse con le quali farvi fronte.
  Per quanto attiene all'articolo 4, rileva che la norma prevede un regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura. In proposito, osserva che la disposizione appare suscettibile di produrre minori entrate prive di quantificazione e di copertura finanziaria. Appare pertanto necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione che consentano di quantificare le predette minori entrate e di individuare le risorse da utilizzare a copertura.
  In relazione all'articolo 6, rileva che le disposizioni in esame concedono ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, anche se soci di società agricole, di età inferiore a 41 anni compiuti, che si iscrivono per la prima volta alle relative gestioni previdenziali a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'esonero dal versamento nella misura del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo massimo di 36 mesi. Al termine del suddetto periodo di 36 mesi l'esonero è concesso, per un periodo massimo di 12 mesi, nella misura del 66 per cento e, per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi, nella misura del 50 per cento. Ricorda che l'articolo 1, comma 300, della legge n. 197 del 2022 ha da ultimo prorogato anche per l'esercizio 2023 l'esonero, di cui all'articolo 1, comma 503, della legge n. 160 del 2019, concesso ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, per un periodo massimo di 24 mesi, dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. A tale proroga sono state ascritte minori entrate contributive, al netto degli effetti tributari, valutate in 9 milioni di euro per il 2023, 27,9 milioni di euro per il 2024 e in 15,7 milioni di euro per il 2025. Rileva che, considerato che le disposizioni non consentono la cumulabilità dell'esonero in esame con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, le disposizioni appaiono configurarsi come un'estensione di quanto già previsto dal sopra citato articolo 1, comma 503, della legge n. 160 del 2019 sotto i seguenti profili: l'esonero è reso permanente e non più limitato dal punto di vista temporale alle iscrizioni registrate fino al 31 dicembre 2023; l'estensione della platea interessata, che include anche i soggetti con 40 anni di età, compresi i soci di società agricole, che non sembrano ricompresi nel beneficio previsto dalla normativa vigente; l'estensione di 12 mesi (da 24 a 36 mesi) dell'esonero totale (100 per cento della contribuzione dovuta); un'ulteriore estensione di 24 mesi dell'esonero concesso, nella misura del 66 per cento per i primi 12 mesi e del 50 per cento per i 12 mesi conclusivi. Atteso che dai suddetti profili derivano minori entrate contributive non quantificate e non coperte, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione che consentano di quantificare le predette minori entrate e di individuare le risorse da utilizzare a copertura.
  Con riferimento all'articolo 6-bis, fa presente che la norma prevede la concessione agli imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i quarantuno anni di un credito d'imposta non superiore a 2.500 euro per ciascun beneficiario nel rispetto di un limite massimo di spesa complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. In proposito, evidenzia che il comma Pag. 741 dell'articolo in esame non specifica a decorrere da quale anno d'imposta viene concessa l'agevolazione, che dovrebbe essere verosimilmente il 2024, posto che il successivo comma 3 fissa in 20 milioni di euro a decorrere dal 2024 il corrispondente limite massimo di spesa. Su tale aspetto ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, relative al Fondo istituito dall'articolo 3, rinvia alle considerazioni già svolte con riferimento a tale disposizione.
  In merito all'articolo 7, segnala che la norma prevede la concessione di un credito d'imposta, in relazione alle spese documentate per investimenti in formazione e in beni strumentali, materiali o immateriali, idonei a migliorare la redditività o la qualità delle produzioni dell'azienda agricola. In proposito, ritiene necessario che siano forniti i dati e gli elementi di quantificazione dell'onere che ne consegue, valutato in 60 milioni annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, che non risulta circoscritto in un limite massimo di spesa. Inoltre, evidenzia che la disposizione con cui viene concessa l'agevolazione non risulta coordinata con quella recante la corrispondente previsione di spesa. Infatti, mentre la prima non individua un arco temporale entro il quale il beneficio deve essere concesso, la seconda limita gli oneri che ne derivano ai soli anni 2023, 2024 e 2025: in proposito ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo. Infine, con riferimento alla modifica apportata al comma 1060 della legge di bilancio 2021, in materia di credito d'imposta sui beni strumentali, che prevede che la riduzione del credito d'imposta disposta in caso di vendita a titolo oneroso del bene, con l'esclusione del costo del bene dalla originaria base di calcolo del credito stesso, si applichi se la vendita avvenga entro il quinto anno, anziché entro il secondo anno successivo a quello di entrata in funzione del bene medesimo, come invece previsto a legislazione vigente, ritiene che andrebbero forniti elementi di informazione che consentano di valutarne gli effetti finanziari.
  Con riferimento all'articolo 8, fa presente che la norma prevede la riduzione del 50 per cento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale a favore dei giovani imprenditori agricoli, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale che acquistino o permutino terreni e loro pertinenze; contestualmente si prevede l'abrogazione di un'analoga agevolazione introdotta nel 1998. In proposito, nel rilevare che la disposizione risulta suscettibile di determinare ulteriori minori entrate, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, prive di quantificazione e di copertura finanziaria, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione che consentano di quantificare le predette minori entrate e di individuare le risorse da utilizzare a copertura. Resta ferma comunque l'esigenza di riformulare la disposizione nella parte in cui si prevede la riduzione nella misura del 50 per cento della misura agevolativa di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 441 del 1998, che viene contestualmente abrogata.
  Per quanto attiene all'articolo 9 evidenzia che la disposizione introduce agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale. In proposito, nel rilevare che la disposizione risulta suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica prive di quantificazione e di copertura finanziaria, ritiene come necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione che consentano di quantificare le predette minori entrate e di individuare le risorse da utilizzare a copertura.
  Con riferimento all'articolo 11, concernente la concessione di un credito d'imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta e documentata per la realizzazione di interventi di riqualificazione di fabbricati rurali, nel rilevare che la disposizione risulta suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica prive di quantificazione e di copertura finanziaria, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione, ivi compresa quella relativa alle annualità per le quali l'agevolazione è riconosciuta, che consentanoPag. 75 di quantificare le predette minori entrate e di individuare le risorse da utilizzare a copertura.
  Con riferimento all'articolo 11-bis, rileva che la norma potrebbe comportare un ampliamento soggettivo del regime di esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per i nuovi edifici da realizzare nelle zone agricole, giacché essa riconosce il beneficio sia alla figura dell'imprenditore agricolo professionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anziché a quella di imprenditore agricolo a titolo principale, definita, con criteri più stringenti, dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sia alla figura del coltivatore diretto, che non sembra invece considerata dalla legislazione vigente. Su tale aspetto ritiene necessario un chiarimento del Governo, posto che in caso di ampliamento soggettivo del regime di esenzione, la norma risulterebbe suscettibile di determinare minori entrate per gli enti locali rispetto alle quali dovrebbero essere forniti dati ed elementi di valutazione che consentano di provvedere alla relativa quantificazione e all'individuazione delle risorse da utilizzare a copertura.
  In relazione all'articolo 12, concernente i servizi di sostituzione, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che, mentre i commi 1 e 3 si limitano a prevedere la facoltà per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di definire programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole anche tramite l'erogazione di incentivi, il comma 2 prevede che le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, siano destinate, in misura pari al 50 per cento, anche al cofinanziamento dei programmi regionali sopra descritti. Tanto premesso, attesa la obbligatorietà della nuova finalità di spesa, ritiene necessario che sia chiarito se il Fondo in questione disponga di risorse, anche in conto residui, posto che il decreto di riparto in capitoli non reca stanziamenti per il triennio di bilancio, e in ogni caso se la nuova finalità non sia suscettibile di compromettere il completamento di programmi di spesa già avviati.
  Con riferimento all'articolo 13, concernente misure per favorire l'accesso al credito, evidenzia che la norma prevede misure per favorire l'accesso al credito dei giovani imprenditori agricoli e la contestuale istituzione di un fondo, con una dotazione di 40 milioni annui a decorrere dal 2023 per far fronte alle predette misure di agevolazione. In proposito, rileva che norma appare suscettibile di determinare oneri di privi di copertura finanziaria. Nell'ipotesi in cui le agevolazioni siano concesse nei limiti delle risorse assegnate al Fondo, tali oneri risulterebbero corrispondenti alla spesa necessaria per alimentare il Fondo medesimo, in caso contrario, ritiene opportuno fornire dati ed elementi di valutazione che consentano di quantificare gli effetti finanziari derivanti dalle agevolazioni, anche al fine di verificare la congruità delle risorse che si intendono destinare al fondo di cui trattasi.
  Per quanto concerne l'articolo 15, rileva che le disposizioni in esame prevedono che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provveda alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA), composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, dell'ISMEA, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché da rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare. In proposito rileva che la costituzione dell'Osservatorio potrebbe comportare oneri sia per la gestione a regime delle attività ad esso inerenti, con la diversa allocazione di risorse umane e strumentali, sottratte dalle finalità cui sono attualmente destinate, sia per l'adeguamento delle infrastrutture informatiche. Pertanto andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti a confermare che la costituzione e la gestione dell'ONILGA sia sostenibile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma Pag. 762 del provvedimento in esame. Inoltre, ulteriori oneri potrebbero derivare dal fatto che la disposizione, al di là di una generale clausola di neutralità finanziaria, non esclude espressamente che ai componenti l'Osservatorio siano attribuiti emolumenti, comunque denominati e a qualsiasi titolo corrisposti. Infine, osserva che alcune delle competenze attribuite all'Osservatorio appaiono suscettibili di determinare direttamente ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Fa riferimento in particolare: alla promozione di politiche attive e di sviluppo rurale, comprese le attività formative, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici; al sostegno per l'organizzazione e la realizzazione di esperienze formative e scambi aziendali; alla costituzione di un punto di contatto con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome, nonché, con riferimento al comma 2, all'individuazione da parte delle regioni di una specifica struttura di collegamento con l'ONILGA ai fini dello scambio di dati e di informazioni; al supporto per la partecipazione delle imprese agricole a fiere di settore nazionali e internazionali; alla realizzazione di campagne informativo-promozionali; alla promozione di convenzioni per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori; alla promozione di servizi di coaching e tutoraggio aziendale. In proposito, ritiene necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo circa le modalità di esercizio delle suddette competenze, al fine di poter verificare che dalle stesse non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati e non coperti.
  Con riferimento all'articolo 16, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma introduce un'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, dall'imposta catastale e dall'imposta di bollo e un assoggettamento all'imposta ipotecaria in misura fissa per trasferimenti – per causa di morte o per donazione – di beni costituenti l'azienda agricola, in favore di discendenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, aventi età compresa tra diciotto e quarantuno anni. In proposito, alla luce della vigenza dell'articolo 14 della legge n. 441 del 1998, che reca un'agevolazione di analogo tenore per i soggetti che non hanno ancora compiuto i quarant'anni di età, ritiene opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi informativi che permettano una valutazione degli effetti finanziari della disposizione in esame anche con riferimento al coordinamento della disposizione in esame con la legislazione vigente in materia.
  In conclusione, in mancanza di una quantificazione puntuale degli oneri derivanti dalla proposta di legge, ritiene necessario richiedere la predisposizione di una relazione tecnica. Al riguardo considera comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in considerazione della complessità del provvedimento e considerando che il provvedimento non risulta iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea, propone di richiedere la predisposizione della relazione tecnica entro il termine ordinario di trenta giorni previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica.

  La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di trenta giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  La seduta termina alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 7 giugno 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.