CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 giugno 2023
122.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 46

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 giugno 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

  La seduta comincia alle 12.

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.
C. 1195 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Davide BERGAMINI (LEGA), relatore, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul provvedimento in esame, come modificato durante l'esame presso il Senato.
  Segnala che il decreto-legge consta di 14 articoli, ai quali durante l'esame presso il Senato, ne sono stati aggiunti ulteriori 4. Evidenzia, inoltre, che il provvedimento reca disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle strutture idriche. Sottolinea che in tale ambito, il comparto agricolo, come è noto, è particolarmente interessato, considerato che le produzioni dipendono fortemente dalla disponibilità di risorse idriche.
  Passando al contenuto del provvedimento in esame, segnala che le norme di Pag. 47competenza della Commissione sono contenute agli articoli 6, 7, 7-bis e 9-bis.
  In particolare, fa presente che l'articolo 6, aggiungendo al comma 1 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, la lettera e-sexies), prevede che rientrino tra gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo la realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino. Evidenzia che il medesimo articolo 6 prevede – limitatamente alla durata della gestione commissariale di cui all'articolo 3 del decreto – si applichino le disposizioni di cui al citato articolo 6, comma 1, del testo unico in materia edilizia agli interventi e alle opere di cui al punto A.19 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 (tra cui figurano, tra l'altro, interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale, installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura e interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale), a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, realizzati in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia.
  Segnala che l'articolo 7, al fine di fronteggiare la crisi idrica, prevede che il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte da impianti di depurazione in esercizio possa essere autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento UE 2020/741. Sottolinea, infatti, che la relativa autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, che deve concludersi entro 45 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ogni altra amministrazione interessata. Evidenzia che l'istanza di autorizzazione unica è presentata dal gestore dell'impianto di depurazione, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. Fa presente che il rilascio della citata autorizzazione sostituisce ogni altra autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario. Osserva che, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento unico, il Commissario di cui all'articolo 3 esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di 30 giorni. Segnala che il comma 3 dell'articolo 7 dispone che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, il gestore dell'impianto di depurazione, in collaborazione con i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, predispone il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua, nel rispetto della Parte B dell'allegato annesso al decreto, la quale disciplina i contenuti del citato piano. Infine, fa presente che il comma 4 dell'articolo 7 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al medesimo articolo.
  Evidenzia che l'articolo 7-bis reca disposizioni urgenti sul deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica, prevedendo che le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici, effettuate dalle Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge n. 21 del 2022, possono essere rimodulate laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 77, comma 10, del codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Rammenta, in particolare, che il citato comma 10 prevede che il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non Pag. 48dà luogo a una violazione delle prescrizioni della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: siano adottate tutte le misure volte ad impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici e la compromissione del raggiungimento degli obiettivi previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 in altri corpi idrici non interessati alla circostanza; il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui detti eventi possano essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati; siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il ripristino della qualità del corpo idrico una volta conclusisi gli eventi in questione; gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi; una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di tutela.
  Fa presente che l'articolo 9-bis, disciplina, fino al 31 dicembre 2024, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità. Segnala che tale articolo dispone, pertanto, che la richiesta di autorizzazione sia notificata all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 224 del 2003, la quale, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, effettuata l'istruttoria preliminare, trasmette copia della notifica al Ministero della salute, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e a ogni regione e provincia autonoma interessata. Segnala che l'autorità nazionale competente è chiamata ad inviare copia della notifica anche all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 224 del 2003. Evidenzia che l'ISPRA, quindi, entro quarantacinque giorni, è chiamata ad effettuare la valutazione della richiesta ed ad esprimere il proprio parere all'autorità nazionale competente e alle altre amministrazioni interessate. Segnala che, entro dieci giorni dal ricevimento del parere dell'ISPRA, l'autorità nazionale competente deve adottare il provvedimento autorizzatorio. Sottolinea che dell'esito della procedura è data comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate.
  Evidenzia che il comma 3 dispone che per ogni eventuale successiva richiesta di autorizzazione riguardante l'emissione di un medesimo organismo, già autorizzato nell'ambito di un medesimo progetto di ricerca, è ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a emissioni precedenti.
  Fa presente che il comma 4 prevede che, all'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione, il soggetto notificante trasmetta una relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che adottano un parere relativo ai risultati della sperimentazione da inoltrare al soggetto notificante e alle regioni e alle province autonome interessate.
  Sottolinea che il comma 5 stabilisce che per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici di cui al presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 8, commi 2, lettera c), e 6, del decreto legislativo n. 224 del 2003, in base al quale la notifica deve contenere la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare. Fa presente che il comma 6, invece, prevede che si applicano, in quanto compatibili,Pag. 49 gli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4, e 34 del medesimo decreto legislativo n. 224 del 2003, rispettivamente, in materia di scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea e con la Commissione europea, attività di vigilanza, spese e sanzioni.
  Come già anticipato per le vie brevi, preannuncia, pertanto, la presentazione di un parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato).

  Stefano VACCARI (PD-IDP), nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, stigmatizza la modalità di lavoro che si è seguita durante l'esame del provvedimento presso il Senato, poiché, per l'ennesima volta, di fronte alle proposte migliorative del decreto-legge provenienti dai soggetti auditi e dagli emendamenti presentati dall'opposizione e anche dalla maggioranza, il Governo ha dimostrato un atteggiamento di assoluta chiusura. In proposito, ritiene che il provvedimento, nonostante il titolo altisonante, presenti numerose lacune e necessita delle integrazioni che sono state suggerite, ad esempio, dall'ANCI per l'integrazione della Cabina di regia per la crisi idrica di cui all'articolo 1 e dalle Autorità di bacino in materia di competenze attribuite dal provvedimento. Ribadendo il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritiene che si sia persa un'occasione importante per collaborare al fine di migliorare un provvedimento che risulta insufficiente e che non produrrà gli effetti desiderati.

  Cristina ALMICI (FDI), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, evidenzia che il provvedimento in esame reca importanti innovazioni in materia di invasi e di accelerazione delle procedure. Sottolinea che la Cabina di regia per la crisi idrica prevista dall'articolo 1 rappresenta un importante mezzo di coordinamento per il contrasto alla siccità. Ritiene, inoltre, di fondamentale importanza la previsione di tempistiche certe per gli interventi in caso di inadempienza da parte dei soggetti preposti.

  Francesco BRUZZONE (LEGA), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolinea che il provvedimento in esame consente finalmente di intraprendere azioni concrete per il contrasto alla siccità. A suo avviso, un analogo provvedimento, che prevedesse, tra l'altro, un organismo di coordinamento come la Cabina di regia per la crisi idrica, avrebbe già dovuto essere adottato da tempo.

  Giandiego GATTA (FI-PPE), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, evidenzia che il provvedimento in esame contribuisce ad accelerare le procedure, evitando le farraginosità e le lungaggini legate agli interventi di contrasto alla siccità, riguardanti, tra l'altro, gli invasi e i lavori di dragaggio. Nel ritenere che il provvedimento in esame offra una soluzione celere ed efficace alla questione del contrasto alla siccità, auspica che esso sia approvato in tempi brevi.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 6 giugno 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

  La seduta comincia alle 15.10.

Indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla presenza del patogeno Xylella fastidiosa nella regione Puglia.
Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
(Svolgimento e conclusione).

  Mirco CARLONI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissionePag. 50 diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Pio Federico ROVERSI, direttore CREA DC Istituto nazionale protezione piante, Mauro CENTRITTO, direttore dell'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR, e Donato BOSCIA, dirigente di ricerca dell'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi, per formulare quesiti e osservazioni, il presidente Mirco CARLONI e i deputati Marco CERRETO (FDI) e Marina MARCHETTO ALIPRANDI (FDI).

  Pio Federico ROVERSI, direttore CREA DC Istituto nazionale protezione piante, e Maria SAPONARI, dirigente di ricerca dell'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR, forniscono ulteriori precisazioni.

  Mirco CARLONI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Unione coltivatori italiani (UCI), del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF) del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati e, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Puglia.
(Svolgimento e conclusione).

  Mirco CARLONI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Antonio STEA, consulente area tecnica dell'Unione coltivatori italiani (UCI), e Gianluca BUEMI, consigliere nazionale del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF) svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Mirco CARLONI, presidente, ringrazia gli intervenuti. Poiché è imminente lo svolgimento di votazioni in Assemblea, si scusa con gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

AUDIZIONI INFORMALI

  Audizione di rappresentanti di Agrinsieme e, in videoconferenza, di Coldiretti, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 329 Gadda recante «Disposizioni per la disciplina dell'ippicoltura».

AUDIZIONI INFORMALI

  Audizione di rappresentanti di Agrinsieme e dell'Unione coltivatori italiani (UCI) e, in videoconferenza, di rappresentanti di Coldiretti, dell'Associazione rurale italiana (ARI) e di Filiera agricola italiana (F.AGR.I.), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 165 Fornaro e Vaccari, recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina».