CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 giugno 2023
122.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 37

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 6 giugno 2023.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.
Audizione informale di rappresentanti di ANAPI, ANCE, Confetra, Assosistema.

  L'audizione si è svolta dalle 11 alle 11.45.

Audizione informale di rappresentanti di USB, ADL COBAS, CLAP (Camere del lavoro autonomo e precario).

  L'audizione si è svolta dalle 11.45 alle 12.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 giugno 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 12.20.

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.
C. 1195 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marta SCHIFONE (FDI), relatrice, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione VIII (Ambiente) il parere di competenza sul disegno di legge C.1195, di conversione in legge, con Pag. 38modificazioni, del decreto-legge 14 aprile, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, approvato dal Senato.
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, soffermandosi in particolare sulle materie di competenza della XI Commissione, fa notare che il provvedimento, che consta di 18 articoli, all'articolo 1, al fine di promuovere l'adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi fabbisogni connessi al fenomeno della siccità, istituisce presso la Presidenza del Consiglio una Cabina di regia, con compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica.
  L'articolo 2 disciplina l'esercizio di poteri sostitutivi per situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico. Così come profila un meccanismo di superamento del dissenso, per i casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente, proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere la realizzazione degli interventi. Qualora si opti, entro l'esercizio di poteri sostitutivi, per la nomina di un Commissario ad acta, gli oneri che ne conseguano sono previsti gravare sul soggetto attuatore inadempiente.
  L'articolo 3 prevede la nomina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Al commissario può essere riconosciuto un compenso che è determinato con il decreto di nomina. Si osserva, in particolare, che al comma 6, si prevede l'istituzione di una struttura commissariale per il supporto allo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati che opera alle sue dirette dipendenze. Tale struttura è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui due unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale non dirigenziale. La Struttura in questione può avvalersi altresì di un massimo di cinque esperti o consulenti – scelti anche in relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno della pubblica amministrazione nel settore della gestione delle risorse idriche e degli invasi – cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di 50.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Va osservato, infine, che l'articolo 3, comma 7-bis, introduce alcune disposizioni in merito alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera.
  L'articolo 4 introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi, recando inoltre norme volte a semplificare l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti.
  L'articolo 4-bis reca una serie di disposizioni volte a garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico.
  L'articolo 5 disciplina ai commi da 1 a 3 gli interventi del Commissario riguardanti la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, la riduzione dei volumi riservati alla laminazione delle piene e la riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché il miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi gli interventi finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio. Nel corso dell'esame in sede referente al Senato, è stato inoltre aggiunto il comma 3-bis che consente ai soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche di svolgere attività periodica di pulizia del materiale flottante.
  L'articolo 6, comma 1, include le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato realizzabili anche mediante un unico bacino nell'attività edilizia libera ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materiaPag. 39 edilizia. Il comma 1-bis prevede che, limitatamente alla gestione commissariale, agli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, si applica la disciplina dell'attività edilizia libera, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali.
  L'articolo 7 consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate. Tale riutilizzo è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 sulla base di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.
  L'articolo 7-bis prevede alcune disposizioni urgenti sul deflusso ecologico qualora ricorrano delle circostanze eccezionali di scarsità idrica.
  L'articolo 8 interviene sulle semplificazioni procedurali per la gestione delle terre e rocce da scavo, al fine di includere nelle attività previste anche la costruzione, lo scavo, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, ed il restauro e la manutenzione di opere per la realizzazione degli invasi.
  L'articolo 9 modifica l'articolo 127 del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) – ove si disciplina la sottoposizione dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue alla normativa in materia di rifiuti – al fine di precisare che tale sottoposizione opera comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.
  L'articolo 9-bis reca disposizioni urgenti in materia di genetica agraria.
  L'articolo 10 modifica la disciplina degli impianti di desalinizzazione, prevedendo che essi non sono più soggetti a valutazione d'impatto ambientale statale, bensì a verifica di assoggettabilità a VIA regionale, purché aventi una capacità pari o superiore a 200 litri al secondo. Gli impianti possono essere realizzate anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato.
  L'articolo 11, mediante l'introduzione dell'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, mira ad efficientare i processi decisionali in occasione di crisi idriche a livello distrettuale e ad assicurare un maggior raccordo tra gli enti competenti in materia, anche per quanto attiene ai flussi informativi sulle disponibilità di risorse idriche, necessari per supportare ogni eventuale decisione, anche ai fini della deliberazione dello stato di emergenza nazionale da deficit idrico. Si prevede, in particolare, al comma 4, che il predetto osservatorio permanente sia composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente e presieduto dal segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale. La partecipazione all'osservatorio è a titolo gratuito. Il suddetto osservatorio può essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, appartenenti ad enti, associazioni, istituti e società pubbliche, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle sue funzioni. Tali esperti sono nominati con decreto del capo dipartimento competente in materia di utilizzi idrici presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  L'articolo 12 introduce misure volte al rafforzamento del sistema sanzionatorio in caso di estrazione illecita di acqua, nonché modifiche alla disciplina sanzionatoria degli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.
  L'articolo 13 reca disposizioni concernenti un piano di comunicazione sui temi della crisi idrica, predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  L'articolo 13-bis prevede che le disposizioni della legge di bilancio 2023 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
  L'articolo 14 dispone che il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivoPag. 40 a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato), di cui raccomanda l'approvazione.

  Davide AIELLO (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Francesco MARI (AVS) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 12.25.