CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 giugno 2023
122.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 giugno 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 12.05.

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.
C. 1195 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Laura CAVANDOLI (LEGA), relatrice, rammenta anzitutto che il provvedimento consta di 18 articoli.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una illustrazione dettagliata delle norme contenute nel decreto-legge, ricorda in sintesi che l'articolo 1, modificato dal Senato, per promuovere l'adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi fabbisogni connessi al fenomeno della siccità, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per la crisi idrica. Ad essa è attribuito l'esercizio di funzioni di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi, al monitoraggio della realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate (ad esclusione di quelle finanziate dal PNRR e dal PNC), alla promozione del coordinamento tra i diversi livelli di governo ed enti pubblici e privati e dell'attivazione dei poteri sostitutivi, nonché al monitoraggio sulla corretta utilizzazione delle risorse finanziarie. L'articolo 2 disciplina l'esercizio di poteri sostitutivi per situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico. L'articolo 3 prevede la nomina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto all'articolo 3 il comma 7-bis, che introduce alcune disposizioni in merito alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera.
  L'articolo 4 introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi.Pag. 23
  Per quanto concerne le materie di interesse della Commissione Finanze, segnala che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un nuovo comma 4-bis all'articolo 4, che sostituisce integralmente l'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, prevedendo criteri semplificati per l'installazione di impianti solari fotovoltaici flottanti.
  Il novellato comma 1 disciplina le modalità per la concessione e l'installazione dei suddetti impianti collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, si applica la procedura abilitativa semplificata, fatte salve le speciali disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche (di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), nonché specifiche esclusioni in materia di aree protette e siti tutelati. Per gli impianti di potenza superiore a 10 MW si applica la procedura di autorizzazione unica (di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387).
  Di interesse per la Commissione Finanze è altresì il comma 5 dell'articolo 4, volto ad assicurare il completamento dei procedimenti di acquisizione al demanio di beni di soggetti privati, a suo tempo occupati da enti pubblici titolari della concessione di costruzione di infrastrutture idriche di rilevante impatto territoriale, la cui realizzazione sia stata avviata ex lege (ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto n. 215 del 1933 e dell'articolo 3 della legge n. 166 del 1952).
  Il superamento del termine ordinario di 90 giorni si giustifica in ragione della necessità di assicurare la sostenibilità degli interventi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, tenuto conto degli interessi pubblici da tutelare e della particolare complessità dei procedimenti. Il mancato completamento di alcune procedure espropriative, difatti, ha comportato l'insorgere di contenziosi tra i proprietari che hanno subito l'occupazione del suolo e gli enti concessionari, nei quali sono state avanzate richieste di restituzione in pristino dei luoghi ormai irreversibilmente occupati dalla costruzione di grandi invasi, ma la cui demolizione costituirebbe un costo non sostenibile in termini sociali prima che economici.
  L'articolo 4-bis, introdotto dal Senato, reca una serie di disposizioni volte a garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico.
  L'articolo 5 disciplina gli interventi del Commissario riguardanti, tra l'altro, la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi e la riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche.
  L'articolo 6 include nell'attività edilizia libera, ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, anche le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, a determinate condizioni, nonché gli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili.
  L'articolo 7 consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate.
  L'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, prevede alcune disposizioni urgenti sul deflusso ecologico qualora ricorrano delle circostanze eccezionali di scarsità idrica.
  L'articolo 8 interviene sulle semplificazioni procedurali per la gestione delle terre e rocce da scavo, al fine di includere nelle attività previste anche quelle relative alla realizzazione e manutenzione degli invasi.
  L'articolo 9 modifica l'articolo 127 del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) in materia di trattamento delle acque reflue.
  L'articolo 9-bis, inserito dal Senato, ammette l'emissione deliberata nell'ambiente, a scopi scientifici e sperimentali, di organismiPag. 24 prodotti mediante tecniche di evoluzione assistita.
  L'articolo 10, modificato dal Senato, novella (ai commi 1 e 2) la disciplina relativa agli impianti di desalinizzazione, anche introducendo, nel Codice dell'ambiente, specifiche prescrizioni per gli scarichi di acque reflue derivanti da procedimenti di dissalazione.
  L'articolo 11, mediante l'introduzione dell'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, mira a rendere più efficienti i processi decisionali in occasione di crisi idriche a livello distrettuale e ad assicurare un maggior raccordo tra gli enti competenti in materia.
  L'articolo 12 introduce misure volte al rafforzamento del sistema sanzionatorio in caso di estrazione illecita di acqua, nonché modifiche alla disciplina sanzionatoria degli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.
  L'articolo 13 reca disposizioni concernenti un piano di comunicazione sui temi della crisi idrica, predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  L'articolo 13-bis, introdotto dal Senato, prevede che le disposizioni del provvedimento in esame siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  Infine, l'articolo 14 dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dunque dal 15 aprile 2023.
  Al termine dell'illustrazione del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) anzitutto ricorda che l'assegnazione del provvedimento alla Commissione Finanze in sede consultiva discende dalla specifica competenza della Commissione medesima in ordine ai beni demaniali, categoria che include il suolo e il sottosuolo.
  Rammenta poi come in Italia non esista ancora un sistema ricognitivo degli invasi, a differenza di quanto previsto per le opere pubbliche, di cui – con il cosiddetto decreto-legge Genova (n. 109 del 2018) – è stato invece istituito un apposito archivio nazionale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Evidenzia che gli invasi sono spesso gestiti tramite rapporti di concessione e, di fatto, utilizzati anche ai fini della produzione di energia elettrica; ricorda inoltre come vi sia una generale carenza manutentiva di tali bacini, il cui stato spesso non è noto neppure agli stessi concessionari.
  Al riguardo rammenta, a titolo di esempio, che gli interventi di monitoraggio e manutenzione dell'invaso di Campotosto, in provincia de L'Aquila, sono stati effettuati – anche su sua sollecitazione, in qualità di presidente della regione Abruzzo – all'indomani degli eventi sismici del 2016 e della valanga di Rigopiano verificatasi all'inizio del 2017, e che tali interventi sono stati preceduti da un dibattito sull'opportunità di procedere o meno allo svuotamento, operazione ritenuta non priva di rischi.
  Con specifico riferimento al provvedimento in esame evidenzia che sarebbe opportuno, tra le competenze dell'istituito Commissario nazionale per gli interventi connessi al fenomeno della scarsità idrica, prevedere uno specifico ruolo di collaborazione con le regioni nella gestione degli invasi, in particolare nel caso in cui siano riscontrati danni e crepe – più specificamente chiamate «cricche» – in tali bacini. La previsione di siffatta competenza eviterebbe, a suo parere, di ricorrere alla decretazione d'urgenza per rimediare a eventuali problematiche di sicurezza.
  Ribadisce dunque il proprio dissenso in ordine agli interventi del decreto-legge, nella parte in cui non prevede alcuna forma di collaborazione tra strutture centrali e periferiche nella gestione di tali bacini, trattandosi – a suo avviso – di un'occasione mancata per ribadire il principio di leale collaborazione tra organi statali ed enti territoriali.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 12.15.