CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 5 giugno 2023
121.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 5 giugno 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.20.

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.
C. 1114-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, ricorda che il disegno di legge dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e che, in questa sede, la Commissione è chiamata ad esaminare il testo risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.
  Nel segnalare che sul testo del provvedimento trasmesso dal Governo la Commissione bilancio lo scorso 31 maggio ha espresso un parere favorevole con quattro condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e ulteriori otto condizioni, fa presente preliminarmente che le Commissioni di merito hanno integralmente recepito tutte le condizioni formulate.
  Quanto alle ulteriori modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, per quanto riguarda l'articolo 1, comma 4-bis, evidenzia che la disposizione in esame consente alle amministrazioni pubbliche di trattenere in servizio il personale dirigenziale generale in possesso di specifiche professionalità, fino al 31 dicembre 2026, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, che esclude il conferimento di incarichi a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Al riguardo, nel rammentare che la predetta deroga possiede carattere facoltativo e che alla norma oggetto di deroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, ritiene che dovrebbe essere comunque valutata l'opportunità di precisare nel testo del provvedimento, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, che la disposizione in esame opera nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti. Su tale aspetto, ritiene Pag. 4pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 9-bis, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono, in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, la riserva del 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni, nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, atteso che la riserva non modifica il contingente di personale da immettere all'interno delle pubbliche amministrazioni.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 10, evidenzia che tale disposizione, alla lettera b), tra l'altro, riformula il testo originario del comma 10 dell'articolo 1, confermando quanto dallo stesso previsto in merito all'avvalimento da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di personale di altre pubbliche amministrazioni, nonché alla possibilità del loro inquadramento nei ruoli della medesima Agenzia, in termini e condizioni sostanzialmente analoghi a quelle recate dal testo originario della norma. Rileva come la disposizione, inoltre, con riguardo a una specifica categoria di personale in avvalimento presso l'Agenzia, già inserito nel ruolo del personale della stessa, dispone che ne possa essere disposto il reinquadramento entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Con riguardo alla norma in esame, osserva che la relazione tecnica riferisce che questa possiede carattere ordinamentale, che la stessa non incide sul numero delle unità di personale previste nella vigente dotazione organica dell'Agenzia, pari a 300 unità, e che ai relativi inquadramenti si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate alla stessa Agenzia a normativa vigente, pari ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021 a 70 milioni di euro nel 2023, 84 milioni nel 2024, 100 milioni nel 2025, 110 milioni nel 2026 e 122 milioni a decorrere dal 2027. Quanto, inoltre, al personale da reinquadrare, rileva che la relazione tecnica precisa che trattasi al massimo di 35 unità, pari a circa l'11,6 per cento della dotazione organica di 300 unità, a fronte di un costo annuo di circa 34 milioni di euro; importo per il quale le risorse di bilancio dell'Agenzia risulterebbero ampiamente disponibili per finalità di copertura finanziaria. Al riguardo, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione, evidenzia l'opportunità di acquisire gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere relativo al previsto reinquadramento di personale, evidenziando le qualifiche interessate dalla procedura, gli elementi retributivi differenziali riconosciuti al personale interessato e, non ultimo, i presupposti giuridici di tale reinquadramento che non appaiono univocamente desumibili né dal testo della norma né dalla relazione tecnica. Non ha nulla da osservare, infine, in merito al comma 10, lettera a), che riserva una quota dei posti messi a concorso in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato presso l'Agenzia di cui trattasi, in possesso di specifici requisiti, stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione evidenziate anche dalla relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 11-bis, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma prevede la possibilità di potenziare l'organico del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni de L'Aquila e di Chieti con personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni, nel limite complessivo della dotazione organica del Ministero della giustizia e in condizioni di invarianza finanziaria. Al riguardo, pur considerato che l'assegnazione di personale ai tribunali in riferimento opera, comunque, nei limiti del personale già assegnato alle relative circoscrizioni e nell'ambito della vigente dotazione organica del Ministero della giustizia, rileva che andrebbe comunque acquisita una valutazione del Governo ai fini della verifica del suddetto vincolo di neutralità finanziaria, ciò con particolare riguardo all'incidenza della disposizione sull'efficienzaPag. 5 operativa dei plessi giudiziari che saranno tenuti a cedere il personale amministrativo di cui trattasi.
  In merito ai profili di quantificazione dei commi 12-bis e 12-ter del medesimo articolo 1, evidenzia che le norme in esame modificano l'assetto organizzativo dell'Organismo nazionale per le investigazioni ferroviarie, prevedendo che questo sia configurato come ufficio dirigenziale non generale nell'ambito della Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che conseguentemente allo stesso organismo sia preposto un dirigente non generale, a fronte dell'assetto vigente che prevede che tale organismo sia costituito dalla summenzionata Direzione generale con a capo il relativo dirigente generale, ai sensi del comma 12-bis. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo, volta a consentire la verifica del vincolo di neutralità finanziaria recato dal comma 12-ter, al quale è subordinata l'attuazione della suddetta disposizione. In particolare, andrebbe confermato che il nuovo assetto verrà realizzato nell'ambito del vigente quadro organizzativo della suddetta Direzione generale che è attualmente articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale.
  Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 12-quater, recante disposizioni in materia di collocamento in aspettativa di dipendenti pubblici, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma estende da dodici a trentasei mesi il periodo massimo di collocamento in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio previsto per i dipendenti pubblici. Al riguardo, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della disposizione e considerato che resta comunque fermo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia, che subordina la concessione dell'aspettativa da parte dell'amministrazione alla valutazione delle esigenze organizzative della stessa.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 12-quinquies, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame intervengono in merito ai compiti di controllo della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, da un lato, prorogando dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale la responsabilità dei soggetti sottoposti alla sua giurisdizione è limitata al solo profilo del dolo, con esclusione quindi della colpa grave, dall'altro, escludendo dal suo controllo concomitante i piani previsti o finanziati dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari. In proposito, considerato il carattere ordinamentale delle norme in esame e atteso che alle disposizioni originarie su cui si interviene non erano ascritti effetti finanziari, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 12-sexies, recante trattenimento in servizio di personale dirigenziale degli Istituti storici, evidenzia che la norma, in via d'interpretazione autentica, prevede che il terzo periodo del comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012, che nel testo vigente consente nelle pubbliche amministrazioni il conferimento a titolo gratuito di incarichi a soggetti in quiescenza, si applichi anche agli incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 2005. Al riguardo, nel rammentare che alla suddetta disposizione non stati ascritti effetti sui saldi di finanza di finanza pubblica, rileva che dovrebbe essere comunque valutata l'opportunità di precisare nel testo del provvedimento, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, che la disposizione in esame opera nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti. Fa presente come la richiesta appaia opportuna anche considerato che, in virtù della natura interpretativa della disposizione, la stessa possiede efficacia retroattiva.
  Per quanto riguarda l'articolo 1, commi da 14-bis a 14-quinquies, concernente l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame ampliano le competenze e gli adempimenti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutturePag. 6 stradali e autostradali. Rammenta che l'Agenzia è inclusa nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali sia in grado di adempiere ai nuovi compiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalle disposizioni in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 14-quinquies dell'articolo 1 dispone che all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 14-bis a 14-quater, concernenti i nuovi compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, nonché le attività di accertamento delle violazioni degli obblighi di sicurezza nel trasporto di merci pericolose, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò posto, dal punto di vista della formulazione letterale della disposizione, non formula osservazioni.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 14-sexies, recante attuazione della sezione formazione del personale del Piano integrato di attività e organizzazione, evidenzia che la norma prevede che nell'ambito della sezione relativa alla formazione del personale del Piano integrato di attività e organizzazione delle amministrazioni pubbliche, le stesse amministrazioni indichino una serie di elementi funzionali all'attuazione di tale sezione del Piano. A tal fine, sottolinea che le medesime amministrazioni individuano al proprio interno i dirigenti e i funzionari aventi competenze e conoscenze per realizzare attività di formazione con risorse interne e creare figure di docente e di tutor, destinatari di specifici percorsi formativi. Al riguardo, pur considerando la natura eminentemente programmatica della disposizione e il fatto che alla disciplina vigente del Piano integrato di attività e organizzazione non sono stati ascritti effetti finanziari, evidenzia come appare comunque necessario che il Governo assicuri che le attività di formazione e l'istituzione delle figure di docente e tutor nelle amministrazioni pubbliche, cui dovrà provvedersi per effetto della norma in esame possano aver luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In questo quadro, fa presente che dovrebbe essere valutata l'opportunità di inserire prudenzialmente nel testo della disposizione un'apposita clausola di invarianza finanziaria.
  Riguardo agli articoli 1-bis e 1-ter, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano alcune modifiche alle modalità di reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, giacché, da un lato, la relazione tecnica afferma che dette modifiche non sono suscettibili di introdurre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, dall'altro, la facoltà riconosciuta dalla norma in esame, alle regioni, alle autonomie locali e agli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, di recepire le disposizioni relative ai compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, non comporta alcuna deroga ai vincoli di bilancio cui i predetti enti sono sottoposti.
  Con riferimento all'articolo 1-quater, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme pongono un onere di 1,05 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a carico del bilancio del Parco archeologico di Pompei. Fa presente che l'onere è sostenuto per la proroga al 31 dicembre 2026 dello svolgimento delle funzioni del Direttore generale di Grande Progetto Pompei nonché delle attività dell'Unità «Grande Pompei», del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto al Progetto, nonché dell'integrazione della struttura medesima con un esperto in mobilità e trasporti e con un esperto in tecnologie digitali. In proposto, rileva che quota parte della spesa, per un ammontare Pag. 7pari a 900.000 euro, è stata sostenuta, in forza della legislazione previgente, per gli anni dal 2017 al 2022 a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, mentre la restante parte della spesa medesima, per un importo di 150.000 euro, destinata a consentire l'integrazione della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, è stata sostenuta, per i medesimi anni, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei. Ciò posto, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione riguardo all'effettiva sostenibilità della predetta spesa, complessivamente pari a 1,05 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulle risorse del bilancio del Parco archeologico di Pompei, anche in considerazione del fatto che parte della stessa spesa concerne oneri di personale, non automaticamente comprimibili al variare delle disponibilità nel bilancio del Parco archeologico di Pompei.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2, lettera a), numero 5), dell'articolo 1-quater, nel modificare l'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, provvede agli oneri derivanti dalla proroga dal 2024 fino al 2026 dello svolgimento delle funzioni del direttore generale di progetto, del vice direttore generale e della struttura di supporto al direttore generale del Grande Progetto Pompei, disposta dal precedente numero 4), pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei.
  Rileva, altresì, che la lettera b) del medesimo comma 2 proroga agli anni dal 2024 al 2026 l'integrazione della struttura di supporto al direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei con un esperto in mobilità e trasporti e un esperto in tecnologie digitali e provvede ai relativi oneri, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei. In proposito, nel ricordare che il Parco archeologico di Pompei dispone di un bilancio autonomo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, fa presente che l'ultimo bilancio di previsione pubblicato, relativo all'anno 2023, riporta entrate in conto competenza per circa 136,9 milioni di euro. Ciò premesso, considera opportuno che il Governo assicuri che il medesimo bilancio rechi le disponibilità necessarie a far fronte all'onere complessivo delle disposizioni in esame, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, senza recare pregiudizio agli interventi previsti a legislazione vigente sulle medesime risorse.
  Con riferimento all'articolo 3, comma 1-bis, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme in esame consentono, diversamente dalla legislazione vigente, di corrispondere emolumenti ai titolari di cariche elettive titolari di contratti di lavoro subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni ed enti locali, a condizione che la carica elettiva non sia esercitata presso il medesimo ente che procede all'assunzione e comunque nel rispetto delle risorse stanziate in base alla legislazione vigente e senza aggravio per la finanza pubblica. In proposito, non ha osservazioni da formulare, in quanto la norma in esame attribuisce agli enti interessati una mera facoltà senza derogare ai vincoli di bilancio che gravano sugli stessi.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, comma 3, rileva che le norme in esame consentono alle regioni a statuto ordinario e ai comuni di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale, senza che tale spesa rilevi agli effetti di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, in tema di limiti alla spesa sostenuta per il trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, risulta necessario un chiarimento da parte del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame che appare suscettibile di incidere sull'obbligo generale di contenimento della spesa Pag. 8di personale di cui al citato articolo 23, comma 2.
  Con riferimento all'articolo 3, commi da 3-bis a 3-quinquies, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma autorizza le amministrazioni comunali della regione Calabria, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti di 2 milioni per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga. In proposito, non ha osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3-quinquies dell'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dalle misure in materia di inquadramento presso le amministrazioni comunali di tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021. In proposito, rileva che, come si ricava da un'interrogazione da ultimo effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul Fondo in esame, anche per effetto degli utilizzi previsti dal testo iniziale del presente decreto, risultano disponibili per l'anno in corso circa 52,3 milioni di euro. Inoltre, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025 il Fondo stesso reca uno stanziamento iniziale di 194,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 178,4 milioni di euro per l'anno 2025. Tutto ciò premesso, ritiene comunque opportuno che il Governo assicuri che, anche in relazione alle annualità successive, le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, tenuto altresì conto degli utilizzi del Fondo stesso già disposti dal provvedimento in esame.
  Con riferimento all'articolo 3-ter, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma consente, fino al 31 dicembre 2026, alle amministrazioni pubbliche di assumere con contratto a tempo determinato di durata massima di 36 mesi, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali, giovani laureati individuati mediante procedure comparative di reclutamento nonché di stipulare convenzioni non onerose con istituzioni universitarie aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane finalizzate alla individuazione, attraverso le modalità ivi previste, di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratti di formazione e lavoro, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili. Fa altresì presente che il personale così assunto è inquadrato nell'area funzionari e al termine dei contratti sopra descritti, ove sussistano i requisiti per l'accesso al pubblico impiego e la valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate per le rispettive assunzioni a tempo determinato, come indicato al comma 3. In proposito, osserva che la norma opera nel limite di un'aliquota delle facoltà assunzionali esercitabili a legislazione vigente, che essa pone a carico delle amministrazioni una possibilità e non un adempimento di carattere obbligatorio, e che, infine, la norma non introduce deroghe alla disciplina dei vincoli di bilancio degli enti pubblici e dunque potrà essere esercitata nel quadro di detti vincoli. Limitatamente ai profili di quantificazione, non ha pertanto osservazioni da formulare.
  Per quanto riguarda l'articolo 3, comma 5-bis, concernente disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare dal momento che le norme in esame non incidono sui presidi finanziari posti dal testo originario del decreto al fine di escludere che le assunzioni Pag. 9previste dalle norme recate dall'articolo determinino effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica. Sottolinea, infatti, come queste si limitano a specificare che gli enti territoriali che procedono alle assunzioni possono prevedere specifici requisiti aggiuntivi per l'accesso al pubblico impiego.
  In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 3, comma 5-ter, recante riserva di posti nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono una riserva di posti, non superiore al 50 per cento e fino al 31 dicembre 2026, per il reclutamento di dirigenti, in favore di alcune categorie di personale impiegato nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, atteso che la riserva di posti prevista non modifica il contingente di personale da immettere all'interno delle pubbliche amministrazioni.
  Con riferimento all'articolo 3, comma 6-ter, recante contributi straordinari volti a favorire la fusione di comuni, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che norme prolungano l'arco di temporale nel corso del quale ai comuni che deliberano la fusione spettano contributi straordinari. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, giacché i contributi di cui trattasi, ai sensi della legislazione vigente, sono commisurati ai trasferimenti erariali ed erogati comunque nel limite degli stanziamenti finanziari già previsti.
  Per quanto riguarda l'articolo 3, comma 6-quinquies, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme consentono all'Agenzia interregionale per il fiume Po, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per gli anni 2023-2026, di computare, per ciascun anno, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nel medesimo anno. Tanto premesso, osserva che la norma, facendo riferimento ai fini della determinazione delle capacità assunzionali anche alle cessazioni programmate, potrebbe comportare un'accelerazione della spesa di personale, per effetto dell'ampliamento della platea del personale potenzialmente assumibile nell'esercizio di riferimento. Su tale aspetto, reputa pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  Rispetto all'articolo 5, comma 21-bis, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma interviene sulla disciplina del collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti e associazioni operanti nel campo della prevenzione del disagio psico-sociale e delle tossicodipendenze ed enti ed istituzioni impegnate nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica. La norma in esame, mantenendo il limite massimo complessivo di 150 unità di personale collocabile fuori ruolo, rimuove i limiti settoriali precedentemente individuati per le due possibili destinazioni. Al riguardo, non formula osservazioni dal momento che la norma non modifica il numero dei docenti e dirigenti scolastici da collocare fuori ruolo intervenendo solo sulla loro ripartizione fra le categorie di enti destinatari del collocamento.
  In merito all'articolo 6, comma 1-bis, recante l'autorizzazione di spesa per adeguamenti retributivi del personale a contratto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma autorizza la spesa di euro 1.000.000 per il 2023 e di euro 1.800.000 annui a decorrere dal 2024 per consentire l'adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto reclutato dalle rappresentanze italiane all'estero. Al riguardo, non formula osservazioni, considerato che l'onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della spesa autorizzata.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1-bis dell'articolo 6 fa fronte agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa ivi introdotta, volta all'adeguamento delle retribuzioni del personale assunto a contratto presso le sedi diplomatiche italiane all'estero, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di Pag. 10parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità anche considerando l'ulteriore riduzione operata dal comma 5-bis del medesimo articolo 6. Ciò posto, non formula osservazioni.
  Per quanto riguarda l'articolo 6, comma 5-bis, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma autorizza la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dal 2023 per il potenziamento delle iniziative di formazione del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, non formula osservazioni, considerato che l'onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della spesa autorizzata. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che la medesima disposizione fa fronte agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa ivi introdotta, volta al potenziamento delle iniziative di formazione del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del predetto Ministero, che reca le occorrenti disponibilità anche considerando l'ulteriore riduzione operata dal comma 1-bis del medesimo articolo 6. Ciò posto, non formula osservazioni.
  Riguardo all'articolo 7-bis, recante disposizioni in materia di funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e di personale ispettivo con compiti di polizia ambientale, in merito ai profili di copertura finanziaria fa presente che il comma 2 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al comma 1 del medesimo articolo, che attribuisce all'Arma dei carabinieri l'esercizio dei compiti di polizia forestale, ambientale e agroalimentare, prevedendo che alla relativa attuazione si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò posto, dal punto di vista della formulazione letterale della disposizione, non formula osservazioni.
  In merito all'articolo 7-ter, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma incrementa di 20 unità il contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa e di una unità l'incarico di responsabile dei medesimi uffici, autorizzando a tal fine la spesa di euro 177.840 per il 2023 e di euro 533.519 annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della difesa relativo al bilancio 2023-2025. Al riguardo ritiene necessario che il Governo fornisca i dati e i parametri sottostanti la stima dei predetti oneri, al fine di poterne verificare la quantificazione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 del medesimo articolo 7-ter fa fronte agli oneri derivanti dall'incremento, di 20 unità di personale, del contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa, pari a 177.840 euro per il 2023 e a 533.519 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, non si formulano osservazioni.
  Per quanto riguarda l'articolo 9, comma 3-bis, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma prevede che entro il 31 dicembre 2025, per le finalità previste alla Missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza specificati nella norma, le università statali e non statali impegnate in infrastrutture di ricerca o infrastrutture tecnologiche di innovazione possano procedere, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, alla chiamata diretta secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore nelle università, di studiosi Pag. 11impegnati presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano, e studiosi risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, anche in deroga ai requisiti temporali di stabilità ivi previsti.
  Al riguardo, non formula osservazioni dal momento che la norma contiene una clausola di invarianza finanziaria e in considerazione del fatto che la chiamata diretta opera, per espressa disposizione della norma in parola, nell'ambito delle sole disponibilità di bilancio degli atenei e a valere sulle facoltà assunzionali consentite ai sensi della legislazione vigente.
  Rispetto all'articolo 9, comma 4-bis, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame rideterminano, a decorrere dall'anno 2023, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, relative all'indennità accessoria corrisposta al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, in misura pari a euro 1.250.000 annui, con oneri pari a euro 597.040,18 a decorrere dall'anno 2023. Al riguardo, preso atto del fatto che l'onere pare configurarsi come la differenza tra quanto previsto a legislazione vigente e quanto rideterminato a seguito delle disposizioni in esame, ritiene opportuno che siano forniti dati ed elementi di valutazione idonei a confermare l'importo degli oneri previsti a decorrere dall'esercizio 2023. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4-bis dell'articolo 9 fa fronte agli oneri derivanti dall'incremento delle risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, pari a 597.040,18 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, non formula osservazioni.
  Per quanto riguarda l'articolo 13, comma 1-bis, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme definiscono nuovi requisiti che devono essere posseduti dai membri effettivi del collegio dei revisori dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il cui numero complessivo rimane invariato, e dispongono la nomina di un nuovo collegio che dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al riguardo non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che la cessazione ex lege del collegio dei revisori uscente determini anche la cessazione dell'obbligo di corrispondere ai suoi componenti i compensi professionali per il residuo periodo teorico di durata in carica.
  In merito all'articolo 14, commi 2-bis e 2-ter, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme in esame incrementano di 1.065.831 euro annui a decorrere dall'anno 2023 le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle imprese e del made in Italy. In proposito, non ha osservazioni da formulare dal momento che l'onere derivante dalla norma è limitato alla spesa autorizzata. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2-ter dell'articolo 14 fa fronte agli oneri derivanti dall'incremento delle risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle imprese e del made in Italy, pari a 1.065.831 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, non formula osservazioni.
  Rispetto all'articolo 14, comma 4-bis, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme ampliano le competenze della Struttura di missione, di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, che svolge le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamentoPag. 12 e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, in relazione agli interventi per la ricostruzione nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, stabilendo che questa svolga le medesime attività anche con riferimento ai lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. Le norme stabiliscono, altresì, che con decreto del Ministro dell'interno sia definita, nei limiti delle risorse finanziarie previste dalle norme medesime, la composizione della Struttura e siano individuate le unità di personale delle amministrazioni pubbliche di cui la stessa può avvalersi, nel limite massimo complessivo di 80 unità di livello non dirigenziale, con oneri relativi al trattamento accessorio a carico del Ministero dell'interno. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 165.000 per l'anno 2023 e di euro 1.052.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A tale riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca le ipotesi ed i dati sottostanti la quantificazione proposta, al fine di consentire la verifica della congruità degli oneri stimati, sia per quanto riguarda gli oneri di personale, sia per quanto concerne l'eventuale incremento degli oneri di funzionamento della struttura di missione. Quanto all'utilizzo di personale in posizione di comando, distacco e fuori ruolo da parte della Struttura, attesa la consistenza di tale contingente costituito da 80 unità, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tale impiego sia suscettibile di inficiare, anche parzialmente, lo svolgimento dell'attività amministrativa svolta in via ordinaria dagli enti che cedono personale, con eventuali conseguenze di ordine finanziario. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa invece presente che il comma 6-bis del medesimo articolo 14 provvede agli oneri derivanti dai nuovi compiti assegnati alla Struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, in tema di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, pari a 165.000 euro per il 2023 e a 1.052.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'interno, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, non formula osservazioni.
  Per quanto concerne l'articolo 15, comma 4-bis, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma autorizza, a decorrere dal 2023, lo scorrimento fino al suo esaurimento, della graduatoria degli idonei non vincitori di uno specifico concorso indetto nel 2022, per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato, provvedendo alla copertura dei relativi oneri a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per il 2023. Al riguardo, evidenzia che la norma non indica l'ammontare degli oneri derivanti dalla stessa né appaiono desumibili dal testo della disposizione elementi che consentano di ricostruirne in via anche approssimativa l'importo. In proposito, ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  Relativamente all'articolo 15, comma 22, concernente le disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria, in merito ai profili di copertura finanziaria fa presente che il predetto comma 22, modificato nel corso dell'esame in sede referente al fine di incrementare, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di una unità con qualifica di dirigente generale il contingente di personale che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere ai sensi del precedente comma 19, provvede alla copertura degli oneri derivanti dal potenziamento e dalla rideterminazione degli organici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dei precedenti commi da 1 a 21. Osserva che a tali oneri, pari a euro 27.304.639 per l'anno 2023, a euro 74.504.570 per l'anno 2024, a euro Pag. 1381.882.076 per l'anno 2025, a euro 100.445.933 per l'anno 2026, a euro 108.320.385 per l'anno 2027, a euro 114.637.183 per l'anno 2028, a euro 117.213.248 per l'anno 2029, a euro 117.736.427 per l'anno 2030, a euro 119.508.830 per l'anno 2031, a euro 121.354.167 per l'anno 2032, a euro 121.698.541 per l'anno 2033, a euro 121.909.820 per l'anno 2034, a euro 121.840.443 per l'anno 2035, a euro 122.968.680 per l'anno 2036, a euro 123.256.186 per l'anno 2037, a euro 123.353.457 per l'anno 2038, a euro 123.206.633 per l'anno 2039, a euro 123.489.568 per l'anno 2040, a 124.100.556 per l'anno 2041, a euro 124.111.137, a decorrere dal 2042, si provvede tramite le seguenti modalità: quanto a euro 81.391 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  In merito alla prima modalità di copertura, rappresenta che il comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse individuate a copertura nonché in merito al fatto che il loro utilizzo non pregiudichi il raggiungimento delle finalità cui sono preordinate a legislazione vigente. In merito alla seconda modalità di copertura, ricorda che l'articolo 1, comma 662, della legge di bilancio per il 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per le assunzioni in deroga di personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Considerato che la copertura finanziaria in esame non è stata oggetto di modifica nel corso dell'esame in sede referente, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta della Commissione bilancio della Camera dei deputati del 31 maggio circa l'effettiva disponibilità delle predette risorse anche per gli esercizi finanziari successivi a quello in corso.
  In merito all'articolo 17-bis, relativo alla tutela del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale e ai corpi forestali della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome, in merito ai profili di quantificazione rileva che norme ampliano il novero degli enti locali i cui corpi di polizia possono partecipare alla sperimentazione di armi ad impulsi elettrici e consentono l'uso di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina ai Corpi forestali della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, considerato che gli eventuali oneri derivanti dalle norme in esame restano a carico degli enti territoriali che decidano di avvalersene e che tali enti sono tenuti al rispetto dei vincoli di finanza pubblica che su di essi gravano ai sensi della legislazione vigente.
  Per quanto riguarda l'articolo 18, comma 4-bis, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente le disposizioni in esame modificano l'articolo 1, comma 375, della legge n. 197 del 2022, relativo alle priorità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili previste per gli interventi finanziati con risorse statali o europee. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, giacché tali modifiche intervengono nell'ambito di risorse già disponibili a legislazione vigente.
  Rispetto all'articolo 18, comma 4-quater, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma interviene sulle risorse che la legge di bilancio per il 2023 ha destinato, al comma 697 dell'articolo 1, alla regione Calabria allo scopo di sostenere gli interventi volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico. Pag. 14In particolare, mentre la legge di bilancio aveva posto tali risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), in particolare nell'ambito del Piano sviluppo e coesione della regione Calabria, segnala che la norma ora introdotta specifica che all'assegnazione di tali risorse si provvede mediante corrispondente riduzione del FSC, in prededuzione della quota da attribuire alla regione Calabria. La norma ha dunque l'effetto di attuare gli interventi in parola, a parità di risorse assegnate, di finalità, di sviluppo temporale e di soggetto beneficiario, non più nell'ambito delle procedure del FSC bensì attraverso l'istituzione di un'apposita autorizzazione di spesa. In proposito, non formula osservazioni, tenuto conto che la norma interviene su risorse comunque destinate a spesa.
  Per quanto riguarda l'articolo 19, comma 5-bis, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università, nell'ambito della propria autonomia, conferiscano l'incarico di docente delegato a personale già in servizio presso le predette Istituzioni. Al riguardo non formula osservazioni, attesa la clausola di invarianza finanziaria che correda la disposizione in esame.
  Rispetto all'articolo 20, commi da 2-bis a 2-sexies e da 3-bis a 3-decies, concernenti le disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che le disposizioni in esame prevedono, tra l'altro, l'istituzione del Dipartimento della giustizia tributaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze nonché l'autorizzazione al medesimo Ministero di procedere all'assunzione di 20 funzionari mediante concorso pubblico. In proposito, non formula osservazioni alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica riguardo alla congruità dei limiti di spesa previsti dalle norme in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, invece, fa presente che il comma 2-sexies del medesimo articolo 20 provvede agli oneri derivanti dalla predetta istituzione del Dipartimento della giustizia tributaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 165.756 euro per l'anno 2023 e a 2.386.222 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità anche considerando l'ulteriore riduzione operata dal comma 3-decies del medesimo articolo 20. Ciò posto, non formula osservazioni.
  Fa inoltre presente che il comma 3-decies dell'articolo 20 fa fronte agli oneri derivanti dalle seguenti misure: l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della legge n. 205 del 2017, destinata alla maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile del personale operante presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, incaricato della verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi, disposto dal comma 3-ter del medesimo articolo 20 in misura pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023; l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2022, destinata alla maggiorazione dell'indennità di amministrazione del personale operante presso gli uffici interessati del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonché presso le Ragionerie territoriali dello Stato e gli uffici centrali di bilancio, per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali, disposto dal comma 3-quater in misura pari a 300.000 euro annui a decorrere dal 2023; l'assunzione con contratto a tempo indeterminato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di 20 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, in relazione a specifiche esigenze connesse alla Presidenza italiana del G7 nell'anno 2024, per cui l'articolo 3-novies autorizza la spesa di 350.937 euro per l'anno 2023 e di 1.028.912 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Osserva che ai predetti oneri, complessivamente pari a 2.650.937 euro per l'anno Pag. 152023 e a 3.328.912 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le occorrenti disponibilità anche considerando l'ulteriore riduzione operata dal comma 2-sexies dell'articolo 20. Ciò posto, non formula osservazioni.
  Rispetto all'articolo 22, commi da 7-bis a 7-septies, relativi al potenziamento del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che le norme prevedono la soppressione della Struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione. Le funzioni della predetta Struttura sono attribuite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri a far data dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sarà data attuazione alla norma in esame. A tale fine si prevede il potenziamento del citato Dipartimento per le politiche europee attraverso: l'istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale, due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, autorizzando, a tal fine, la spesa di euro 253.572 per l'anno 2023 e di euro 608.572 a decorrere dall'anno 2024; l'assegnazione di un ulteriore contingente di trenta unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, autorizzando, a tal fine, la spesa massima di euro 422.320 per l'anno 2023 e di euro 1.013.567 a decorrere dall'anno 2024, nonché, infine, l'assegnazione del contingente di esperti già attribuito alla Struttura di missione nel limite di spesa complessivo annuo di euro 530.800.
  Osserva che gli oneri derivanti dalle predette disposizioni sono quantificati in complessivi euro 1.335.764 per l'anno 2023 e in euro 2.995.990 a decorrere dall'anno 2024. Ciò posto, non ha osservazioni da formulare in merito ai costi del personale alla luce dei dati e delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica che risultano coerenti con il procedimento di stima utilizzato in norme analoghe nel provvedimento in esame. Tuttavia, con riguardo all'incremento della dotazione organica per il personale dirigenziale, pari a 3 unità complessive, evidenzia che la relazione tecnica non quantifica oneri per le procedure concorsuali. Dal momento che tale tipologia di oneri è stata quantificata in relazione all'articolo 1, comma 13, lettera a), del decreto in esame per l'espletamento delle procedure concorsuali da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, ritiene che sarebbe utile una conferma che anche le assunzioni previste dalla norma in argomento possano essere ricondotte nell'ambito della citata autorizzazione di spesa.
  In merito alla mancata quantificazione degli oneri di funzionamento dei nuovi uffici presso il Dipartimento delle politiche europee, ritiene che andrebbe acquisita una conferma circa il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali attinenti alla Struttura di missione che viene soppressa e che tali risorse siano adeguate a garantire l'operatività dei nuovi uffici. Peraltro, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di coordinare la copertura prevista nel presente articolo, al comma 7-septies, con quella complessiva prevista con riferimento alla Tabella B allegata, richiamata dall'articolo 1, comma 13, del provvedimento in esame, posto che la medesima Tabella, nella parte relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, viene modificata per effetto dell'articolo in esame evidenziando un incremento di uffici dirigenziali generali e non generali. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 7-septies dell'articolo 22 fa fronte agli oneri derivanti dall'attribuzione al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri delle funzioni in materia di prevenzione del contenziosoPag. 16 comunitario in precedenza svolte dalla Struttura di missione all'uopo istituita, di cui ai commi da 7-ter a 7-quinquies, quantificati complessivamente in 897.059 euro per l'anno 2023 e in 2.152.940 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante le seguenti modalità: in riferimento all'anno 2023 e nella misura di 1.332.683 euro annui a decorrere dal 2024, mediante utilizzo delle risorse già assegnate alla predetta Struttura di missione a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; quanto a 820.257 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
  In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, non ha osservazioni da formulare, atteso che le risorse ivi previste, come risulta dalla relazione tecnica riferita alla proposta emendativa approvata nel corso dell'esame in sede referente, coincidono con quelle attualmente stanziate per il funzionamento della citata Struttura di missione, le cui attività saranno integralmente trasferite al predetto Dipartimento per le politiche europee. In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, ritiene viceversa necessario acquisire dal Governo una conferma in merito alla sussistenza delle risorse di cui si prevede l'utilizzo a decorrere dal 2024.
  Per quanto riguarda l'articolo 22, comma 9-bis, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma prevede che gli incarichi non esclusivi attribuibili nell'ambito del Nucleo per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri possano essere conferiti ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, in luogo dei dipendenti pubblici previsti nel testo vigente del quinto periodo del comma 11 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023. Al riguardo, non formula osservazioni, considerato che i termini e le condizioni per il conferimento di tali incarichi restano immutati rispetto a quelli vigenti, pari a 10 unità massime nell'ambito del contingente massimo di 40 unità del Nucleo, e che la modifica apportata non incide sull'importo massimo, pari a euro 30.000 annui, esclusi oneri a carico dell'amministrazione, previsto a normativa vigente ai fini della determinazione del compenso da riconoscere ai soggetti titolari dei medesimi incarichi.
  In merito all'articolo 23, commi da 2-bis a 2-quater, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma prevede la costituzione di una società per azioni denominata «Acque del Sud S.p.a.» con capitale sociale iniziale di cinque milioni di euro, a cui trasferire le funzioni del soppresso Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania con le relative risorse umane e strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. Al riguardo non formula osservazioni, posto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2-quater dell'articolo 23 fa fronte agli oneri derivanti dalla costituzione dal 1° gennaio 2024 della società per azioni Acque del Sud, con capitale sociale iniziale di 5 milioni di euro. In particolare, ai relativi oneri, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2023, esso provvede tramite le seguenti modalità: quanto a 3,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo utilizzando, quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 1,5 milioni di euro, quello di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a 1,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo perequativo infrastrutturale, di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge n. 42 del 2009.
  In via preliminare, segnala l'opportunità di acquisire un chiarimento in ordine all'imputazione all'anno 2023 dell'onere relativo al capitale sociale della Acque del Sud S.p.A., mentre la costituzione della predetta società è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2024. In secondo luogo, in meritoPag. 17 alla prima modalità di copertura finanziaria, non ha osservazioni da formulare, posto che entrambi gli accantonamenti citati recano le occorrenti disponibilità. In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, infine, nel rammentare che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 7580 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione di bilancio di 300 milioni di euro per l'anno 2023, ritiene comunque necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse previste, nonché al fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.
  Per quanto concerne l'articolo 23-bis, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma in esame, per altro senza stabilirlo espressamente, sembra trasferire la competenza relativa al rilascio di licenze in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevedendo invece espressamente il contestuale trasferimento a quest'ultimo dicastero dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle predette certificazioni e licenze. Ciò posto, ritiene necessario che il Governo chiarisca se, per effetto dalla norma in esame, si verifichi il citato trasferimento di competenze e, in tal caso, evidenzi gli effetti finanziari derivanti dai processi di riorganizzazione e trasferimento di risorse umane, strumentali e finanziarie che inevitabilmente si verrebbero a determinare in conseguenza dell'attuazione della norma medesima. In ogni caso, ritiene che dovrebbe essere infine valutata l'opportunità di inserire prudenzialmente nel testo della disposizione una clausola di invarianza finanziaria, volta ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  In merito all'articolo 25, commi 9-bis e 9-ter, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che le norme istituiscono presso il Ministero del turismo l'Osservatorio Nazionale del Turismo. A tal fine è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Al riguardo, non formula osservazioni tenuto conto che l'onere è configurato come limite di spesa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 9-ter dell'articolo 25 fa fronte agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Osservatorio nazionale del turismo presso il medesimo Ministero, pari a 400.000 euro per l'anno 2023 e a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza dello stesso Ministero, che reca le occorrenti disponibilità Ciò posto, non formula osservazioni.
  Relativamente all'articolo 25, comma 10, riguardante il conferimento di incarichi dirigenziali nelle more del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma prevede che alcuni incarichi dirigenziali attinenti alle missioni del Ministero del turismo possano essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo. Al riguardo, non formula osservazioni atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame, che non incidono sul numero degli incarichi conferibili e operano comunque nel quadro delle risorse disponibili, tenuto conto che esse non introducono deroghe alla disciplina della retribuzione del personale.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, onorevole Lucaselli, chiarisce che alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4-bis, che consentono alle amministrazioni pubbliche di trattenere in servizio, comunque non oltre il 31 dicembre 2026, personale dirigenziale, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto le medesime disposizioni non determinano nuove assunzioni, ma si limitano a consentire la prosecuzionePag. 18 di rapporti di lavoro già in essere.
  Fa presente, altresì, che alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11-bis, relative al potenziamento del personale amministrativo dei Tribunali de L'Aquila e di Chieti, si potrà provvedere nell'ambito della dotazione organica del Ministero della giustizia, senza pregiudizio per l'operatività delle circoscrizioni giudiziarie interessate.
  Rileva, inoltre, che le previsioni di cui all'articolo 1, commi 12-bis e 12-ter, che modificano l'assetto organizzativo dell'Organismo nazionale per le investigazioni ferroviarie, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tale assetto verrà realizzato nell'ambito del vigente quadro organizzativo della Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Osserva, dunque, che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 12-sexies, che consentono di conferire a titolo gratuito gli incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli istituti storici a lavoratori collocati in quiescenza, non determinano oneri a carico della finanza pubblica, giacché si tratta di norme di contenuto ordinamentale volte a permettere l'attribuzione dei medesimi incarichi anche a personale in quiescenza, escludendo peraltro la corresponsione di emolumenti.
  Segnala che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) farà fronte ai nuovi compiti di cui all'articolo 1, commi da 14-bis a 14-quater, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Evidenzia, quindi, che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14-sexies, che prevedono che le amministrazioni pubbliche individuino al proprio interno dirigenti e funzionari per svolgere attività di formazione e per esercitare la funzione di docente e tutor in specifici corsi di formazione del personale, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di formazione del personale.
  Precisa, inoltre, che all'incremento di tre unità dirigenziali della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alle tabelle A e B dell'allegato 1, si provvederà a valere su quota parte delle risorse di cui all'articolo 22, comma 7-septies, che integrano l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, lettera a).
  Con riferimento all'articolo 1-quater, puntualizza che le risorse del bilancio del Parco archeologico di Pompei, individuate a copertura dei nuovi oneri connessi alla proroga fino al 31 dicembre 2026 dello svolgimento delle funzioni del Direttore generale di Grande Progetto Pompei, nonché delle attività dell'Unità «Grande Pompei», del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto al Progetto, risultano congrue rispetto all'onere da sostenere e sono effettivamente disponibili nell'ambito del medesimo bilancio, senza recare pregiudizio all'operatività del citato Parco archeologico.
  Fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, che consentono alle regioni a statuto ordinario e ai comuni di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale in deroga al limite di spesa previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, non determinano nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, in quanto la mancata applicazione del predetto vincolo avrà comunque luogo nel limite della spesa aggiuntiva individuata dall'articolo 31-bis del decreto-legge n. 152 del 2021.
  Assicura, inoltre, che le risorse del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021, impiegate con finalità di copertura dall'articolo 3, comma 3-quinquies, risultano effettivamente disponibili, anche tenendo conto degli altri utilizzi del medesimo Fondo previsti dal provvedimento in esame.Pag. 19
  Osserva poi che l'articolo 3, comma 6-quinquies, che prevede che l'Agenzia interregionale per il fiume Po, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per gli anni 2023-2026, possa computare sia le cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente sia quelle programmate nel medesimo anno, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le assunzioni potranno essere effettuate solo a seguito dell'effettiva cessazione dal servizio del personale che dà luogo al relativo turn over.
  Precisa che gli oneri relativi alla rideterminazione dell'indennità accessoria corrisposta al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 9, comma 4-bis, sono stati quantificati in 597.040,18 euro annui a decorrere dall'anno 2023, tenuto conto della differenza esistente tra gli importi previsti a legislazione vigente e quelli risultanti per effetto della citata rideterminazione.
  Segnala inoltre che la cessazione del collegio dei revisori dell'ISPRA disposta dall'articolo 13, comma 1-bis, non determina la corresponsione ai suoi componenti di compensi professionali per il residuo periodo teorico di durata in carica.
  Avverte, quindi, che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 6-bis, correlata ai nuovi compiti assegnati alla Struttura di missione preposta alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, risulta congrua rispetto alle finalità introdotte dalla norma, con riferimento tanto agli oneri di personale quanto a quelli di funzionamento, e il possibile utilizzo di personale in posizione di comando, distacco e fuori ruolo da parte della Struttura medesima, nel limite di un contingente di 80 unità, non è suscettibile di inficiare lo svolgimento dell'attività svolta in via ordinaria dalle amministrazioni di provenienza.
  Assicura che lo scorrimento fino a esaurimento della graduatoria degli idonei non vincitori dello specifico concorso indetto nel 2022 per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui al comma 4-bis dell'articolo 15, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché alla sua attuazione si provvederà, come ivi espressamente indicato, nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022.
  Con riferimento alla copertura finanziaria prevista dall'articolo 15, comma 22, garantisce che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativa al potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, reca le necessarie disponibilità e che la sua riduzione nei termini indicati dal provvedimento non pregiudica il raggiungimento delle finalità cui le risorse sono preordinate a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 22, comma 7-bis, che prevede la soppressione della Struttura di missione con compiti di prevenzione del contenzioso comunitario e la contestuale attribuzione delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, rileva che il trasferimento a favore di quest'ultimo delle risorse finanziarie e strumentali in precedenza assegnate alla predetta Struttura consentirà la piena operatività degli uffici di nuova istituzione.
  Fa presente, inoltre, che le risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, impiegate con finalità di copertura dall'articolo 22, comma 7-septies, lettera b), risultano effettivamente disponibili, anche tenendo conto degli altri utilizzi del medesimo Fondo previsti dal provvedimento in esame.
  Evidenzia, dunque, che gli oneri connessi alla costituzione, a partire dal 1° gennaio 2024, della società Acque del Sud, ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, si determineranno nel corso dell'anno 2023, in linea con quanto indicato dal comma Pag. 202-quater del medesimo articolo 23, e che le risorse del Fondo perequativo infrastrutturale, di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge n. 42 del 2009, impiegate a copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 23, comma 2-bis, del decreto in esame, risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica le finalità alle quali le predette risorse sono destinate a legislazione vigente.
  Con riferimento, infine, all'articolo 23-bis, comma 2, avverte che ai compiti derivanti dall'attribuzione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste delle funzioni connesse al rilascio delle licenze in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, in precedenza svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge C. 1114-A, di conversione in legge del decreto-legge n. 44 del 2023, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4-bis, che consentono alle amministrazioni pubbliche di trattenere in servizio, comunque non oltre il 31 dicembre 2026, personale dirigenziale, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto le medesime disposizioni non determinano nuove assunzioni, ma si limitano a consentire la prosecuzione di rapporti di lavoro già in essere;

    alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11-bis, relative al potenziamento del personale amministrativo dei Tribunali de L'Aquila e di Chieti, si potrà provvedere nell'ambito della dotazione organica del Ministero della giustizia, senza pregiudizio per l'operatività delle circoscrizioni giudiziarie interessate;

    le previsioni di cui all'articolo 1, commi 12-bis e 12-ter, che modificano l'assetto organizzativo dell'Organismo nazionale per le investigazioni ferroviarie, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tale assetto verrà realizzato nell'ambito del vigente quadro organizzativo della Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 12-sexies, che consentono di conferire a titolo gratuito gli incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli istituti storici a lavoratori collocati in quiescenza, non determinano oneri a carico della finanza pubblica, giacché si tratta di norme di contenuto ordinamentale volte a permettere l'attribuzione dei medesimi incarichi anche a personale in quiescenza, escludendo peraltro la corresponsione di emolumenti;

    l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) farà fronte ai nuovi compiti di cui all'articolo 1, commi da 14-bis a 14-quater, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14-sexies, che prevedono che le amministrazioni pubbliche individuino al proprio interno dirigenti e funzionari per svolgere attività di formazione e per esercitare la funzione di docente e tutor in specifici corsi di formazione del personale, si provvederà nell'ambitoPag. 21 delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di formazione del personale;

    all'incremento di 3 unità dirigenziali della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alle tabelle A e B dell'allegato 1, si provvederà a valere su quota parte delle risorse di cui all'articolo 22, comma 7-septies, che integrano l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, lettera a);

    con riferimento all'articolo 1-quater, le risorse del bilancio del Parco archeologico di Pompei, individuate a copertura dei nuovi oneri connessi alla proroga fino al 31 dicembre 2026 dello svolgimento delle funzioni del Direttore generale di Grande Progetto Pompei, nonché delle attività dell'Unità “Grande Pompei”, del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto al Progetto, risultano congrue rispetto all'onere da sostenere e sono effettivamente disponibili nell'ambito del medesimo bilancio, senza recare pregiudizio all'operatività del citato Parco archeologico;

    le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, che consentono alle regioni a statuto ordinario e ai comuni di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale in deroga al limite di spesa previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, non determinano nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, in quanto la mancata applicazione del predetto vincolo avrà comunque luogo nel limite della spesa aggiuntiva individuata dall'articolo 31-bis del decreto-legge n. 152 del 2021;

    le risorse del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021, impiegate con finalità di copertura dall'articolo 3, comma 3-quinquies, risultano effettivamente disponibili, anche tenendo conto degli altri utilizzi del medesimo Fondo previsti dal provvedimento in esame;

    l'articolo 3, comma 6-quinquies, che prevede che l'Agenzia interregionale per il fiume Po, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per gli anni 2023-2026, possa computare sia le cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente sia quelle programmate nel medesimo anno, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le assunzioni potranno essere effettuate solo a seguito dell'effettiva cessazione dal servizio del personale che dà luogo al relativo turn over;

    gli oneri relativi alla rideterminazione dell'indennità accessoria corrisposta al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 9, comma 4-bis, sono stati quantificati in 597.040,18 euro annui a decorrere dall'anno 2023, tenuto conto della differenza esistente tra gli importi previsti a legislazione vigente e quelli risultanti per effetto della citata rideterminazione;

    la cessazione del collegio dei revisori dell'ISPRA disposta dall'articolo 13, comma 1-bis, non determina la corresponsione ai suoi componenti di compensi professionali per il residuo periodo teorico di durata in carica;

    l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 6-bis, correlata ai nuovi compiti assegnati alla Struttura di missione preposta alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, risulta congrua rispetto alle finalità introdotte dalla norma, con riferimento tanto agli oneri di personale quanto a quelli di funzionamento, e il possibile utilizzo di personale in posizione di comando, distacco e fuori ruolo da parte della Struttura medesima, nel limite di un contingente di 80 unità, non è suscettibile di inficiare lo svolgimento dell'attività svolta in via ordinaria dalle amministrazioni di provenienza;

Pag. 22

    lo scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria degli idonei non vincitori dello specifico concorso indetto nel 2022 per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui al comma 4-bis dell'articolo 15, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché alla sua attuazione si provvederà, come ivi espressamente indicato, nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022;

    con riferimento alla copertura finanziaria prevista dall'articolo 15, comma 22, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativa al potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, reca le necessarie disponibilità e la sua riduzione nei termini indicati dal provvedimento non pregiudica il raggiungimento delle finalità cui le risorse sono preordinate a legislazione vigente;

    con riferimento all'articolo 22, comma 7-bis, che prevede la soppressione della Struttura di missione con compiti di prevenzione del contenzioso comunitario e la contestuale attribuzione delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, il trasferimento a favore di quest'ultimo delle risorse finanziarie e strumentali in precedenza assegnate alla predetta Struttura consentirà la piena operatività degli uffici di nuova istituzione;

    le risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, impiegate con finalità di copertura dall'articolo 22, comma 7-septies, lettera b), risultano effettivamente disponibili, anche tenendo conto degli altri utilizzi del medesimo Fondo previsti dal provvedimento in esame;

    gli oneri connessi alla costituzione, a partire dal 1° gennaio 2024, della società Acque del Sud, ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, si determineranno nel corso dell'anno 2023, in linea con quanto indicato dal comma 2-quater del medesimo articolo 23;

    le risorse del Fondo perequativo infrastrutturale, di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge n. 42 del 2009, impiegate a copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 23, comma 2-bis, del decreto in esame, risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica le finalità alle quali le predette risorse sono destinate a legislazione vigente;

    con riferimento all'articolo 23-bis, comma 2, ai compiti derivanti dall'attribuzione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste delle funzioni connesse al rilascio delle licenze in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, in precedenza svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Claudio MANCINI (PD-IDP), nel ringraziare la sottosegretaria Albano per i chiarimenti forniti, auspica tuttavia che il differimento nell'avvio dei lavori odierni, imputabile a un ritardo della rappresentante del Governo, non si ripeta in futuro, per ragioni di elementare rispetto nei confronti dei componenti della Commissione.
  Tanto premesso, venendo ai profili di carattere finanziario del provvedimento in esame, ritiene anzitutto imprescindibile apprendere le specifiche motivazioni tecniche che hanno condotto il Ministero dell'economia e delle finanze, e in particolar modo Pag. 23la Ragioneria generale dello Stato, a considerare neutrali dal punto di vista finanziario le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 1, in ciò palesemente contraddicendo il loro precedente, consolidato orientamento in materia.
  Rammenta, infatti, che le disposizioni richiamate consentono alle pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio personale dirigenziale, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente. Al riguardo, osserva come sia evidente che i costi del trattamento pensionistico del citato personale, di cui era stata prevista la cessazione, sarebbero inferiori rispetto a quelli derivanti dal loro mantenimento in servizio, con l'ulteriore conseguenza che in tal modo si ostacoleranno altresì, almeno in parte, future assunzioni.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, osserva che gli esaustivi elementi di risposta forniti dalla sottosegretaria Albano, a suo giudizio, danno conto in modo puntuale delle verifiche tecniche condotte dal Ministero dell'economia e delle finanze, evidenziando come le disposizioni in esame non autorizzino l'effettuazione di nuove assunzioni, bensì prevedano la mera possibilità del trattenimento in servizio presso le pubbliche amministrazioni di personale già in servizio, con ciò non determinando nuovi oneri per la finanza pubblica.

  Claudio MANCINI (PD-IDP), nel ribadire che gli oneri connessi al trattenimento del personale dirigenziale in servizio risultano comunque superiori a quelli previsti per il suo trattamento pensionistico, rileva altresì che le disposizioni in discussione, stante il loro carattere generale, appaiono suscettibili di interessare potenzialmente una platea assai vasta di soggetti, motivo per cui risulta ancor più necessario acquisire la documentazione predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato a suffragio dell'effettiva invarianza finanziaria associata alle disposizioni medesime.

  Luigi MARATTIN (A-IV-RE) ritiene oltremodo chiara la situazione ora in discussione, osservando che, in assenza di un esplicito riferimento nella disposizione al rispetto delle vigenti facoltà assunzionali, si renderebbe viceversa necessario procedere alla quantificazione e alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sua attuazione, fermo restando che, sul piano di una valutazione di natura prettamente politica, la disposizione in esame appare suscettibile di scoraggiare nuove assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in replica alla richiesta formulata dal deputato Mancini, conferma quanto già rappresentato in merito all'articolo 1, comma 4-bis, ribadendo che alla sua attuazione, come confermato dalla Ragioneria generale dello Stato, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, dunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, fa presente che l'articolo 1, comma 4-bis, non autorizza l'incremento delle posizioni di personale dirigenziale generale e, dunque, non comporta alcuna necessità di quantificare e coprire nuovi o maggiori oneri che non potranno, comunque, aver luogo.

  Luigi MARATTIN (A-IV-RE) rileva che le unità di personale dirigenziale generale di cui ora si consentirebbe il trattenimento in servizio non sono state computate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica e, quindi, il trattenimento medesimo dovrà operare nel rispetto delle vigenti facoltà assunzionali, circostanza che ritiene opportuno esplicitare nel testo dell'articolo 1, comma 4-bis, altrimenti le amministrazioni pubbliche interessate potrebbero ritenersi autorizzate a utilizzare integralmente le citate facoltà, determinando in tal modo oneri privi di quantificazione e copertura.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), associandosi alle considerazioni svolte dai colleghi in precedenza intervenuti, osserva che, come evidenziato anche dalla sottosegretaria Albano, il richiamo al rispetto delle ordinarie facoltà assunzionali è invece espressamente previsto all'articolo 15, Pag. 24comma 4-bis, concernente lo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori dello specifico concorso indetto nel 2022 per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato. Non comprende, pertanto, per quale ragione non possa introdursi un'analoga previsione con riferimento alle disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 1.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, precisa che la determinazione delle facoltà assunzionali è comunque legata ai risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni di personale registrate nel periodo precedente e che, quindi, qualora dette cessazioni non avessero luogo, non si potrà comunque procedere a nuove assunzioni, se non entro i limiti predeterminati dal citato meccanismo.

  Claudio MANCINI (PD-IDP) ritiene perlomeno necessario acquisire il parere reso dalla Ragioneria generale dello Stato, nel corso dell'esame in sede referente, sulle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4-bis, a conforto dell'asserita neutralità finanziarie delle stesse, pena lo svilimento delle competenze attribuite alla Commissione bilancio in ordine alla verifica tecnica dei profili finanziari dei provvedimenti sottoposti al suo esame, anche al fine di evitare eventuali, spiacevoli, sorprese nel prosieguo dell'iter del provvedimento.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO ribadisce che, in totale aderenza alle verifiche tecniche accuratamente svolte sul punto dalla Ragioneria generale dello Stato, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4-bis, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché attengono alla mera possibilità per le pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio personale dirigenziale, senza del resto incidere sulla programmazione delle future assunzioni, che, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, saranno comunque parametrate alle cessazioni dal servizio presso le medesime amministrazioni.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel ritenere al riguardo contraddittoria la posizione manifestata, a nome del Governo, dalla sottosegretaria Albano, non comprende la ragione per cui non possa inserirsi al comma 4-bis dell'articolo 1 il medesimo richiamo al vincolo delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, recato dal successivo articolo 15, comma 4-bis.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel contestare la presunta incoerenza del Governo, cui ha fatto testé cenno il deputato Grimaldi, ribadisce le valutazioni già espresse sul comma 4-bis dell'articolo 1, non ritenendo pertanto necessario modificare il testo della disposizione nel senso dianzi richiamato.

  Luigi MARATTIN (A-IV-RE) non comprende le motivazioni del diverso trattamento riservato alle due fattispecie normative sostanzialmente assimilabili degli articoli 1, comma 4-bis, e 15, comma 4-bis, del decreto in esame.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO osserva che le due fattispecie testé richiamate si riferiscono in realtà a due situazioni profondamente differenti sul piano sostanziale, in quanto l'articolo 1, comma 4-bis, prevede il mero trattenimento in servizio di personale dirigenziale generale, mentre l'articolo 15, comma 4-bis, autorizza l'immissione in ruolo di nuovi assunti.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), pur rispettando le posizioni espresse dai colleghi dei gruppi di opposizione, considera del tutto convincenti le argomentazioni svolte dalla sottosegretaria Albano in merito alla neutralità finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4-bis, dal momento che esse non autorizzano l'assunzione di ulteriori dirigenti nella pubblica amministrazione.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, a ulteriore conforto di quanto testé rappresentato dalla sottosegretaria Albano, evidenzia che, mentre l'articolo 15, comma 4-bis, concernente le assunzioni effettuate Pag. 25mediante lo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso degli allievi agenti della Polizia di Stato, provvede ai relativi oneri nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2023, riferendosi pertanto ad oneri già scontati a legislazione vigente; al contrario l'articolo 1, comma 4-bis, nel consentire il trattenimento dei dirigenti in servizio, non prevede alcuna nuova assunzione.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), in replica alla relatrice Lucaselli, nel sottolineare che la questione sollevata dai colleghi dei gruppi di opposizione non ha motivazioni politiche, ma è di natura tecnica, ribadisce che le due fattispecie dell'articolo 1, comma 4-bis, e dell'articolo 15, comma 4-bis, sono analoghe poiché prevedono entrambe una nuova spesa: nella prima, il personale dirigenziale viene trattenuto in servizio, anziché cessare l'attività per essere collocato in quiescenza; nella seconda, invece, viene assunto nuovo personale nei limiti del risparmio di spesa dovuto alle cessazioni dal servizio.

  Luigi MARATTIN (A-IV-RE), condividendo quanto affermato dalla collega Guerra anche riguardo al carattere tecnico e non politico della questione sollevata, sottolinea che, dal punto di vista finanziario, il trattenimento in servizio di personale equivale a una nuova immissione in servizio, poiché entrambe le tipologie di spesa devono essere scontate nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

  Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'articolo 1, comma 12-quinquies, concernente i poteri di controllo di cui è titolare la Corte dei conti, sottolinea che il dossier del Servizio Bilancio dello Stato della Camera riporta che tale disposizione, corredata da una relazione tecnica, ha carattere ordinamentale dal momento che alle disposizioni originarie che sono oggetto di modifica non sono stati a suo tempo ascritti effetti finanziari.
  Osserva, tuttavia, che, al momento dell'introduzione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla gestione delle risorse legate all'attuazione del PNRR, si era ipotizzato che si potessero determinare risparmi di spesa per la pubblica amministrazione e, pertanto, chiede al Governo se la soppressione di tale controllo non comporti oneri per la finanza pubblica.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO precisa che alla previsione del controllo concomitante della Corte dei conti, introdotto per la prima volta dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, non sono stati ascritti effetti finanziari e che, comunque, tale controllo non è mai stato effettivamente attivato dal 2009 al 2021.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, ricorda che l'emendamento che ha introdotto il comma 12-quinquies dell'articolo 1 era corredato di una relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato che confermava la natura ordinamentale delle norme.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO sottolinea di aver confermato esattamente il contenuto della relazione tecnica allegata alla proposta emendativa 1.83 del Governo che ha introdotto l'articolo 1, comma 12-quinquies nel provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.