CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 maggio 2023
119.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 6 SETTEMBRE 2023

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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-
BIS, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 31 maggio 2023. – Presidenza del presidente Gianfranco ROTONDI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

  La seduta inizia alle 12.20.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
(Parere alla Commissione VI).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina BARZOTTI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 1038 e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

   il disegno di legge, composto da 20 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni e di alcuni principi e criteri direttivi di delega; in particolare, il comma 2 dell'articolo 1 prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti degli enti territoriali alla Conferenza unificata che esprimerà un parere; al riguardo, si valuti l'opportunità, al fine di evitare incertezze applicative, di specificare puntualmente i principi e i criteri direttivi la cui attuazione richiede il coinvolgimento della Conferenza unificata; alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 andrebbe meglio specificato in cosa consista il “trattamento particolare” per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità; alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 si valuti l'opportunità di specificare “i livelli di protezione dei diritti stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea” ai quali il diritto tributario nazionale si dovrà adeguare; il principio di delega di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 13 (“previsione di una disciplina generale per la gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio in materia di giochi pubblici”) appare in realtà costituire un oggetto di delega; in proposito si ricorda che il paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 Pag. 4aprile 2001 prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega; le medesime considerazioni valgono per il principio di delega di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 (“rivedere le procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti di cui all'articolo 62-quater e 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”); per quanto concerne i principi di delega di cui alla lettera c) (“la razionalizzazione e il coordinamento sistematico delle disposizioni vigenti in materia di vendita senza autorizzazione e di acquisto da persone non autorizzate alla vendita, applicate ai tabacchi lavorati”) del comma 2 dell'articolo 18 (in materia di delega per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette), ai numeri 1) (“razionalizzazione delle fattispecie penali”) e 3) (“razionalizzazione delle disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate”) della lettera b) del comma 3 del medesimo articolo 18 (in materia di delega per la revisione dell'apparato sanzionatorio applicabile alla violazione della normativa doganale) e alla lettera b) (“coordinamento sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento ed attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1”) del comma 1 dell'articolo 19 (in materia di delega per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici), si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale chiarisce che le deleghe di riordino normativo, come quelle cui si riferiscono i principi richiamati, concedono al legislatore delegato “un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante” (sentenza n. 61 del 2020); il comma 2 dell'articolo 20, tra le altre cose, prevede che la copertura finanziaria dei decreti legislativi attuativi possa essere assicurata anche attraverso “compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri”; al riguardo andrebbe in particolare approfondito se si intenda fare riferimento a decreti legislativi già emanati ed entrati in vigore, come appare preferibile, alla luce dei principi della legislazione contabile, ovvero a schemi di decreto legislativo trasmessi alle Camere e non ancora definitivamente adottati;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   il comma 4 dell'articolo 1 prevede che qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo trasmesso dal Governo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cosiddetto “tecnica dello scorrimento”); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

   il comma 6 dell'articolo 1 prevede che il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi;Pag. 5 si tratta di una formulazione che, sia pure non priva di precedenti, il Comitato ha costantemente ritenuto non idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi; risulta infatti preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi; alla luce di quanto esposto, peraltro, si valuti altresì l'opportunità, con riferimento al termine della delega per la codificazione tributaria di cui all'articolo 19, comma 2, termine individuato in “dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 6”, di sostituire il rinvio mobile ad un termine che potrebbe risultare di difficile individuazione in termini univoci con una scadenza temporale precisa;

   la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 contempla fra i principi e criteri direttivi specificamente individuati dall'articolo in esame, quello relativo alla revisione e razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese; del pari, la successiva lettera e) annovera, tra i princìpi e criteri direttivi in materia di incentivi alle imprese, anche quello di rivedere la fiscalità di vantaggio nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato; ciò premesso, si segnala che è all'esame del Senato il disegno di legge S. 571 che reca la delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, si valuti pertanto l'opportunità di un coordinamento tra i due testi;

   il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti condizioni:

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a:

  sostituire all'articolo 1, comma 6, le parole: “dell'ultimo dei” con le seguenti: “di ciascuno dei”;

  individuare un termine temporale preciso per l'esercizio della delega di cui all'articolo 19, comma 2, evitando il “rinvio mobile” al termine di cui all'articolo 1, comma 6;

  il Comitato osserva altresì:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera e); dell'articolo 3, comma 1, lettera a); dell'articolo 14, comma 2, lettera d); dell'articolo 18, comma 2, lettera c) e comma 3, lettera b) numeri 1 e 3; dell'articolo 19, comma 1, lettera b) e dell'articolo 20, comma 2;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 4 e l'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e)»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 12.30.