CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 maggio 2023
119.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.
C. 115 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta del 23 maggio 2023.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che sono tuttora in corso le necessarie verifiche istruttorie da parte dei competenti uffici del Governo in merito agli eventuali effetti di carattere finanziario derivanti dal provvedimento, anche alla luce degli elementi di valutazione trasmessi al riguardo dal Ministero dell'interno. Chiede, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel criticare aspramente il fatto che il Governo chieda Pag. 41un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, che è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea su richiesta dei gruppi di opposizione, esprime preoccupazione per il rischio che l'iter parlamentare del provvedimento sia interrotto, dopo che, nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo del 30 maggio si è convenuto che l'esame da parte dell'Assemblea del provvedimento stesso, già inserito nel calendario del mese di maggio, avrà luogo a partire dalla seduta dell'8 giugno prossimo.
  Quindi, nel ricordare che, nella seduta precedente, la Commissione ha deliberato di richiedere che la relazione tecnica sulla proposta di legge C. 596 ed abbinate, riguardante le professioni pedagogiche ed educative, sia trasmessa dal Governo entro il 6 giugno 2023, chiede che, allo stesso modo, sia fissato un termine entro cui il Governo fornisca alla Commissione i chiarimenti richiesti dal relatore sul provvedimento in esame, in modo da definire un calendario chiaro dei lavori, evitando di compromettere ulteriormente i rapporti tra maggioranza e opposizione.

  Marco GRIMALDI (AVS), nell'associarsi alla richiesta del collega Ubaldo Pagano di fissare un termine entro cui il Governo debba fornire gli elementi richiesti, chiede che sia garantito il rispetto delle decisioni della Conferenza dei presidenti di gruppo inerenti la programmazione dei lavori della Camera, affinché uno tra i pochi progetti di legge di iniziativa della minoranza effettivamente discussi in Commissione possa finalmente essere esaminato dall'Assemblea.

  Daniela TORTO (M5S), nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi appartenenti ai gruppi di opposizione, ritiene che il Governo abbia chiesto un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento a causa delle difficoltà riscontrate nel seguire l'iter parlamentare dei numerosi decreti-legge approvati.
  Ricorda che il provvedimento è stato licenziato dalla Commissione Affari costituzionali nei tempi previsti e, quindi, si associa alla richiesta avanzata dai colleghi di fissare la data del 6 giugno 2023 come termine entro il quale il Governo debba fornire i chiarimenti richiesti.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nel comprendere le ragioni della richiesta avanzata dai gruppi di opposizione, invita il rappresentante del Governo a fornire i chiarimenti richiesti dal relatore entro il prossimo 6 giugno, dal momento che, secondo il calendario dei lavori dell'Assemblea, l'esame del provvedimento riprenderà dal successivo 8 giugno.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO assicura che il Governo sarà in grado di fornire tutti gli elementi richiesti riguardanti i profili finanziari del provvedimento entro il termine del 6 giugno 2023.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.
C. 1114 Governo.
(Parere alle Commissioni I e XI).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2023.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'economia e delle finanze contenente le risposte alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice (vedi allegato).
  Richiamandone gli aspetti principali, al fine di consentire ai componenti della Commissione una migliore valutazione degli elementi informativi forniti, con riferimento all'articolo 1, comma 8, del decreto, fa presente che il differenziale tra gli oneri Pag. 42relativi alla retribuzione di posizione variabile e di risultato spettante ai nuovi Capi di dipartimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli relativi alla retribuzione in precedenza corrisposta al Segretario generale, come dettagliati nella richiamata documentazione, a seguito della riorganizzazione delle strutture del medesimo Ministero, troverà comunque copertura nell'ambito delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza di prima fascia del citato Dicastero, che a legislazione vigente reca uno stanziamento di 1.584.976,54 euro e presenta la necessaria capienza anche a fronte della suddetta riorganizzazione.
  Riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, che consentono all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di avvalersi, fino al 31 dicembre 2023, di un contingente nel limite di 50 unità di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti, nonché di procedere entro la stessa data all'inquadramento del citato personale nei ruoli dell'Agenzia medesima, evidenzia che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che a tali disposizioni si darà attuazione nell'ambito delle risorse finanziarie già destinate al personale dell'Agenzia stessa ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021 e, comunque, nel rispetto della dotazione organica stabilita a legislazione vigente, con riguardo tanto alla sua consistenza complessiva quanto alla sua composizione.
  In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 12, che consentono all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) di avvalersi fino dal 31 dicembre 2026 di un contingente di 15 unità di personale non dirigenziale, appartenente all'area funzionari e operativi, in posizione di fuori ruolo, comando o distacco proveniente da altre pubbliche amministrazioni, segnala che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo viceversa generare economie di spesa prudenzialmente non quantificate, dal momento che solo il trattamento economico fondamentale continuerebbe a essere a carico della finanza pubblica, mentre gli oneri relativi al trattamento accessorio graverebbero sul bilancio dell'Autorità, al cui finanziamento si provvede tramite un contributo applicato sui ricavi degli operatori regolati.
  Precisa che al predetto avvalimento si darà, in ogni caso, corso previo puntuale confronto con le amministrazioni cedenti, in modo da non determinare per queste ultime fabbisogni assunzionali ulteriori rispetto a quelli già programmati a legislazione vigente.
  Circa l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, lettera c), relativa all'assunzione di personale presso il Ministero dell'interno, afferma che è correttamente quantificato, in quanto la relazione tecnica allegata al provvedimento per un errore materiale indica separatamente gli oneri connessi alle procedure concorsuali, che, invece, sono già computati nell'importo totale delle spese di funzionamento per l'anno 2023, quantificate in misura pari a 1.308.730 euro.
  Rileva che, ai fini della quantificazione degli oneri di cui all'articolo 1, comma 13, lettera d), relativi all'assunzione straordinaria di due dirigenti di prima fascia presso il Ministero della difesa, ai sensi di quanto disposto dal precedente comma 3 e rappresentato nella tabella B dell'Allegato 2, sono stati presi in considerazione gli oneri derivanti dall'incremento di una sola unità di personale, in quanto il successivo articolo 7, comma 4, al fine di assicurare l'invarianza di spesa per l'incremento di una delle due posizioni dirigenziali di livello generale, dispone la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al Ministero della difesa.
  In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, lettera b), fa presente che appare necessario precisare che l'utilizzo, ivi previsto, del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, decorre, per l'importo di 86.524 euro annui, dall'anno 2024, anziché dall'anno 2023, in conformità a quanto riportato nel prospettoPag. 43 riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica.
  Con riferimento alla quantificazione degli oneri di cui all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, relativi alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto per gli anni dal 2024 al 2026 derivanti dal trasferimento delle risorse in conto residui del fondo per le assunzioni di personale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021, segnala che è stata calcolata al netto degli effetti riflessi sulle entrate tributarie e contributive derivanti dall'assunzione del predetto personale.
  Per quanto attiene all'articolo 5, comma 3, evidenzia che le risorse del Fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica, di cui all'articolo 1, comma 559, della legge di bilancio per il 2023, risultano adeguate a far fronte agli oneri derivanti dall'estensione anche all'anno scolastico 2022/2023 della possibilità di innalzare la percentuale delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate, in considerazione del vincolo introdotto dal comma 4 dello stesso articolo 5, in base al quale per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022.
  Fa presente, quindi, che dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, relative all'integrazione del Comitato di valutazione incaricato di esaminare i docenti assunti in periodo di prova con un componente esterno individuato tra dirigenti scolastici, amministrativi e tecnici, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che, da un lato, la retribuzione dirigenziale presenta carattere onnicomprensivo e, dall'altro, eventuali rimborsi di spese ai componenti esterni aggiunti saranno posti a carico del bilancio delle istituzioni scolastiche interessate, le quali potranno a tal fine attingere alle risorse destinate al proprio funzionamento.
  Con riferimento all'articolo 7, comma 5, che autorizza il Ministero della difesa a bandire concorsi straordinari per il reclutamento nell'anno 2023 di 16 ufficiali medici con il grado di tenente e di 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti, sottolinea che i relativi costi, come dettagliati nella documentazione depositata, sono complessivamente quantificati in 6.686.511 euro a decorrere dall'anno 2024, fermo restando che l'immissione in servizio permanente del predetto personale avrà luogo, per quanto concerne le Forze armate, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa riferiti al personale militare e, per quanto riguarda l'Arma di carabinieri, nel limite del contingente di personale annualmente autorizzato e corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate nel medesimo periodo.
  In relazione alla nomina, ai sensi dell'articolo 8, di un sub-commissario responsabile di uno o più interventi nell'ex area militare situata nell'isola de La Maddalena rileva che tale nomina costituisce una mera facoltà che il Commissario straordinario può esercitare e che la durata del relativo incarico non potrà comunque eccedere la data del 31 dicembre 2024, in conformità alla spesa autorizzata, per i soli anni 2023 e 2024, dal medesimo articolo 8.
  Con riferimento all'articolo 9, commi 1 e 2, afferma che la trasformazione delle strutture tecniche di missione del Ministero dell'università e della ricerca, ivi richiamate, in direzioni generali del medesimo Dicastero non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le predette strutture non sono state ancora attivate e che, comunque, le spese da sostenere per l'istituzione e il funzionamento delle due nuove direzioni generali corrispondono a quelle già previste per le citate strutture di missione, in ragione del fatto che le unità di personale che il Ministero è autorizzato ad assumere rimangono invariate.Pag. 44
  Per quanto concerne l'autorizzazione di spesa di 270.000 euro per l'anno 2023, di cui all'articolo 10, comma 1, destinata a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale del Ministero delle imprese e del made in Italy addetto alle attività ad alto contenuto specialistico, ivi richiamate, fa presente che si rende necessaria sul piano contabile al fine di assicurare l'assegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del medesimo Dicastero delle risorse rivenienti dai proventi che a normativa vigente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato in relazione allo svolgimento delle predette attività.
  Dopo aver precisato che le attività dell'inviato speciale per il cambiamento climatico di cui all'articolo 12 cesseranno entro il 31 dicembre 2025, segnala che l'attribuzione al dirigente generale, già individuato quale coordinatore della segreteria tecnica di supporto al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri, delle funzioni di coordinamento dell'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti istituita presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, non determina la corresponsione di ulteriori elementi retributivi.
  Chiarisce, poi, che, all'articolo 14, comma 4, la rimodulazione del contingente di 45 dirigenti di livello non generale da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Ministero della salute, con contestuale incremento dei dirigenti sanitari e corrispondente decremento dei dirigenti non sanitari, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli già autorizzati a legislazione vigente.
  Precisa che, in particolare, ai fini della quantificazione del contingente rimodulato, come dettagliato nella documentazione depositata, è stata considerata l'assunzione di dirigenti sanitari di fascia S5, relativa ad incarichi di natura professionale con anzianità inferiore a 5 anni, la cui retribuzione di posizione di parte fissa, di parte variabile e di risultato è inferiore rispetto a quella dei dirigenti sanitari con incarico di struttura complessa, il cui costo è stato invece quantificato in relazione all'articolo 1, comma 13, lettera o), del presente provvedimento.
  Fa presente che, all'articolo 15, comma 10, appare necessario ridurre l'importo delle spese di funzionamento autorizzate per l'anno 2023 in relazione all'assunzione straordinaria di 371 unità presso l'Arma dei carabinieri, al fine di tenere correttamente conto dei ratei riferiti alla medesima annualità cui applicare i costi di vettovagliamento.
  Evidenzia altresì che gli oneri associati alle convenzioni che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia potrà stipulare, ai sensi dell'articolo 15, comma 15, con enti e strutture sanitarie pubbliche e private o con singoli professionisti in possesso di particolari competenze sono stati quantificati sulla base di precedenti convenzioni e accordi per la fornitura di prestazioni specialistiche di analisi e diagnostica strumentale, da svolgere anche in occasione delle visite mediche attitudinali richieste per il reclutamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
  Segnala che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 17, relativa alle assunzioni di personale del Corpo di polizia penitenziaria disposte dal precedente comma 16, secondo periodo, comprende la componente degli oneri riferiti all'indennità spettante al personale medico in ragione dell'attribuzione allo stesso delle qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria.
  Assicura, inoltre, che le risorse individuate a copertura degli oneri di cui all'articolo 16, concernente il potenziamento dell'organico del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.
  Riguardo alle spese di funzionamento di cui all'articolo 17, comma 3, relative al potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, rileva che l'onere unitario di 1.500 euro Pag. 45relativo al primo anno di arruolamento indicato nella relazione tecnica per ciascuna delle categorie di personale militare interessate dalla disposizione, prescinde dal grado del personale arruolato in quanto, per un verso, le spese di vestiario, quantificate nell'ammontare di 800 euro per unità, sono assimilabili per tutti i soggetti che intendono arruolarsi indipendentemente dal ruolo effettivo cui accedono, e, per altro verso, le spese per esigenze di formazione, quantificate in 700 euro per unità, sono state parametrate in base a un costo medio, fermo restando che la formazione primaria cui è avviato il personale all'atto dell'arruolamento presenta caratteristiche omogenee per tutto il personale del Corpo.
  Assicura, poi, che la previsione del differimento di un anno dell'avvio della procedura di rientro dall'ulteriore disavanzo emerso per gli enti locali in dissesto, di cui all'articolo 18, comma 1, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto dei limiti stabiliti, dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, per l'utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti territoriali in disavanzo, che consentono ai medesimi enti di applicare al bilancio un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare.
  Con riferimento alla definizione dei rapporti finanziari con le regioni a statuto ordinario relativi ai ristori per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, a seguito delle verifiche effettuate dal tavolo tecnico appositamente istituito dall'articolo 111, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, segnala che, come precisato nella documentazione depositata, per gli anni 2020 e 2021 il comparto delle regioni a statuto ordinario ha nel complesso ricevuto ristori superiori alle minori entrate tributarie, al netto delle agevolazioni fiscali disposte autonomamente dalle regioni e delle maggiori e minori spese non sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per un importo pari ad euro 16.123.155,85, e, pertanto, non potrà essere richiesta allo Stato alcuna ulteriore forma di compensazione finanziaria da parte delle regioni a statuto ordinario.
  Dopo aver segnalato che appare necessario rettificare, all'articolo 19, comma 8, l'importo degli oneri previsti per l'anno 2023, in conformità ai dati contenuti nella documentazione depositata, evidenzia che appare altresì necessario riformulare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 1, relativa al contingente di dieci unità di personale non dirigenziale operante presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di tenere conto dell'effettiva misura della tredicesima mensilità da corrispondere al personale proveniente da enti non ministeriali, non correttamente quantificata nella relazione tecnica a causa di un errore materiale.
  Sottolinea che, dall'attuazione dei commi da 2 a 4 del medesimo articolo 22, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che, con specifico riguardo all'incremento da tre a cinque dei membri del consiglio di amministrazione della società Sport e salute e all'istituzione della figura dell'amministratore delegato, la società stessa provvederà, nell'ambito delle proprie prerogative statutarie, ad assumere le determinazioni necessarie alla luce della nuova composizione del consiglio di amministrazione.
  Rileva che il Servizio fitosanitario centrale farà comunque fronte ai nuovi adempimenti derivanti dall'ampliamento delle proprie competenze, ad opera dell'articolo 23, comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 24, concernente la riorganizzazione di Formez PA, precisa che gli eventuali emolumenti da corrispondere al Commissario straordinario, individuato nella figura del Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, troveranno compensazione nei risparmi derivanti dalla decadenza degli attuali organi di direzione dell'ente medesimo, ferma restandoPag. 46 l'opportunità di precisare che il Commissario straordinario potrà avvalersi delle articolazioni e del personale del predetto Dipartimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Assicura, infine, che le risorse del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021, del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, nonché del Fondo per assunzioni in deroga di personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 1, comma 662, della legge di bilancio per il 2023, impiegati con finalità di copertura, risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, precisa che nella formulazione della proposta di parere è necessario prevedere l'inserimento sia di condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, di cui richiama i contenuti, sia di ulteriori condizioni che, pur non essendo direttamente riconducibili all'esigenza di assicurare la copertura finanziaria del provvedimento, recano correzioni di carattere prevalentemente formale, anche al fine di assicurare l'allineamento di talune disposizioni alle indicazioni contenute nella relazione tecnica e nella documentazione depositata dal Governo in tutti i casi in cui questo allineamento sia determinato da una sovracopertura rispetto ai dati della relazione tecnica e della documentazione depositata dal Governo.
  Ciò posto, formula quindi la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1114, di conversione in legge del decreto-legge n. 44 del 2023, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

   preso atto della documentazione depositata nella seduta odierna dal Governo e degli ulteriori chiarimenti da esso forniti, da cui si evince, tra l'altro, che:

    con riferimento all'articolo 1, comma 8, il differenziale tra gli oneri relativi alla retribuzione di posizione variabile e di risultato spettante ai nuovi Capi di dipartimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli relativi alla retribuzione in precedenza corrisposta al Segretario generale, come dettagliati nella richiamata documentazione, a seguito della riorganizzazione delle strutture del medesimo Ministero, troverà comunque copertura nell'ambito delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza di prima fascia del citato Dicastero, che a legislazione vigente reca uno stanziamento di 1.584.976,54 euro e presenta la necessaria capienza anche a fronte della suddetta riorganizzazione;

    le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, che consentono all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di avvalersi, fino al 31 dicembre 2023, di un contingente nel limite di 50 unità di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti, nonché di procedere entro la stessa data all'inquadramento del citato personale nei ruoli dell'Agenzia medesima, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che a tali disposizioni si darà Pag. 47attuazione nell'ambito delle risorse finanziarie già destinate al personale dell'Agenzia stessa ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021 e, comunque, nel rispetto della dotazione organica stabilita a legislazione vigente, con riguardo tanto alla sua consistenza complessiva quanto alla sua composizione;

    le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 12, che consentono all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) di avvalersi fino dal 31 dicembre 2026 di un contingente di 15 unità di personale non dirigenziale, appartenente all'area funzionari e operativi, in posizione di fuori ruolo, comando o distacco proveniente da altre pubbliche amministrazioni, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo viceversa generare economie di spesa prudenzialmente non quantificate, dal momento che solo il trattamento economico fondamentale continuerebbe a essere a carico della finanza pubblica, mentre gli oneri relativi al trattamento accessorio graverebbero sul bilancio dell'Autorità, al cui finanziamento si provvede tramite un contributo applicato sui ricavi degli operatori regolati;

    al predetto avvalimento si darà, in ogni caso, corso previo puntuale confronto con le amministrazioni cedenti, in modo da non determinare per queste ultime fabbisogni assunzionali ulteriori rispetto a quelli già programmati a legislazione vigente;

    l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, lettera c), relativa all'assunzione di personale presso il Ministero dell'interno, è correttamente quantificato, in quanto la relazione tecnica allegata al provvedimento per un errore materiale indica separatamente gli oneri connessi alle procedure concorsuali, che, invece, sono già computati nell'importo totale delle spese di funzionamento per l'anno 2023, quantificate in misura pari a 1.308.730 euro;

    ai fini della quantificazione degli oneri di cui all'articolo 1, comma 13, lettera d), relativi all'assunzione straordinaria di due dirigenti di prima fascia presso il Ministero della difesa, ai sensi di quanto disposto dal precedente comma 3 e rappresentato nella tabella B dell'Allegato 2, sono stati presi in considerazione gli oneri derivanti dall'incremento di una sola unità di personale, in quanto il successivo articolo 7, comma 4, al fine di assicurare l'invarianza di spesa per l'incremento di una delle due posizioni dirigenziali di livello generale, dispone la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al Ministero della difesa;

    in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, lettera b), appare necessario precisare che l'utilizzo ivi previsto del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, decorre, per l'importo di 86.524 euro annui, dall'anno 2024, anziché dall'anno 2023, in conformità a quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica;

    la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, relativi alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto per gli anni dal 2024 al 2026 derivanti dal trasferimento delle risorse in conto residui del fondo per le assunzioni di personale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021, è stata calcolata al netto degli effetti riflessi sulle entrate tributarie e contributive derivanti dall'assunzione del predetto personale;

    con riferimento all'articolo 5, comma 3, le risorse del Fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica, di cui all'articolo 1, comma 559, della legge di bilancio per il 2023, risultano adeguate a far fronte agli oneri derivanti dall'estensione anche all'anno scolastico 2022/2023 della possibilità di innalzare la percentuale delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e ai Pag. 48compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate, in considerazione del vincolo introdotto dal comma 4 dello stesso articolo 5, in base al quale per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022;

    dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, relative all'integrazione del Comitato di valutazione incaricato di esaminare i docenti assunti in periodo di prova con un componente esterno individuato tra dirigenti scolastici, amministrativi e tecnici, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che, da un lato, la retribuzione dirigenziale presenta carattere onnicomprensivo e, dall'altro, eventuali rimborsi di spese ai componenti esterni aggiunti saranno posti a carico del bilancio delle istituzioni scolastiche interessate, le quali potranno a tal fine attingere alle risorse destinate al proprio funzionamento;

    con riferimento all'articolo 7, comma 5, che autorizza il Ministero della difesa a bandire concorsi straordinari per il reclutamento nell'anno 2023 di 16 ufficiali medici con il grado di tenente e di 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti, i relativi costi, come dettagliati nella documentazione depositata, sono complessivamente quantificati in 6.686.511 euro a decorrere dall'anno 2024, fermo restando che l'immissione in servizio permanente del predetto personale avrà luogo, per quanto concerne le Forze armate, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa riferiti al personale militare e, per quanto riguarda l'Arma di carabinieri, nel limite del contingente di personale annualmente autorizzato e corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate nel medesimo periodo;

    la nomina, ai sensi dell'articolo 8, di un sub-commissario responsabile di uno o più interventi nell'ex area militare situata nell'isola de La Maddalena costituisce una mera facoltà che il Commissario straordinario può esercitare e la durata del relativo incarico, che peraltro rientra nella discrezionalità di quest'ultimo, non potrà comunque eccedere la data del 31 dicembre 2024, in conformità alla spesa autorizzata, per i soli anni 2023 e 2024, dal medesimo articolo 8;

    con riferimento all'articolo 9, commi 1 e 2, la trasformazione delle strutture tecniche di missione del Ministero dell'università e della ricerca, ivi richiamate, in direzioni generali del medesimo Dicastero non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le predette strutture non sono state ancora attivate e che, comunque, le spese da sostenere per l'istituzione e il funzionamento delle due nuove direzioni generali corrispondono a quelle già previste per le citate strutture di missione, in ragione del fatto che le unità di personale che il Ministero è autorizzato ad assumere rimangono invariate;

    l'autorizzazione di spesa di 270.000 euro per l'anno 2023, di cui all'articolo 10, comma 1, destinata a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale del Ministero delle imprese e del made in Italy addetto alle attività ad alto contenuto specialistico, ivi richiamate, si rende necessaria sul piano contabile al fine di assicurare l'assegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del medesimo Dicastero delle risorse rivenienti dai proventi che a normativa vigente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato in relazione allo svolgimento delle predette attività;

    le attività dell'inviato speciale per il cambiamento climatico di cui all'articolo 12 cesseranno entro il 31 dicembre 2025;

    l'attribuzione al dirigente generale, già individuato quale coordinatore della segreteria tecnica di supporto al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri, delle funzioni di coordinamentoPag. 49 dell'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti istituita presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, non determina la corresponsione di ulteriori elementi retributivi;

    all'articolo 14, comma 4, la rimodulazione del contingente di 45 dirigenti di livello non generale da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Ministero della salute, con contestuale incremento dei dirigenti sanitari e corrispondente decremento dei dirigenti non sanitari, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli già autorizzati a legislazione vigente;

    in particolare, ai fini della quantificazione del contingente rimodulato – come dettagliato nella documentazione depositata – è stata considerata l'assunzione di dirigenti sanitari di fascia S5, relativa ad incarichi di natura professionale con anzianità inferiore a 5 anni, la cui retribuzione di posizione di parte fissa, di parte variabile e di risultato è inferiore rispetto a quella del dirigente sanitario con incarico di struttura complessa, il cui costo è stato invece quantificato in relazione all'articolo 1, comma 13, lettera o), del presente provvedimento;

    all'articolo 15, comma 10, appare necessario ridurre l'importo delle spese di funzionamento autorizzate per l'anno 2023 in relazione all'assunzione straordinaria di 371 unità presso l'Arma dei carabinieri, al fine di tenere correttamente conto dei ratei riferiti alla medesima annualità cui applicare i costi di vettovagliamento;

    gli oneri associati alle convenzioni che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia potrà stipulare, ai sensi dell'articolo 15, comma 15, con enti e strutture sanitarie pubbliche e private o con singoli professionisti in possesso di particolari competenze sono stati quantificati sulla base di precedenti convenzioni e accordi per la fornitura di prestazioni specialistiche di analisi e diagnostica strumentale, da svolgere anche in occasione delle visite mediche attitudinali richieste per il reclutamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

    l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 17, relativa alle assunzioni di personale del Corpo di polizia penitenziaria disposte dal precedente comma 16, secondo periodo, comprende la componente degli oneri riferiti all'indennità spettante al personale medico in ragione dell'attribuzione allo stesso delle qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria;

    le risorse individuate a copertura degli oneri di cui all'articolo 16, concernente il potenziamento dell'organico del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;

    riguardo alle spese di funzionamento di cui all'articolo 17, comma 3, relative al potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, l'onere unitario di 1.500 euro relativo al primo anno di arruolamento indicato nella relazione tecnica per ciascuna delle categorie di personale militare interessate dalla disposizione, prescinde dal grado del personale arruolato in quanto, per un verso, le spese di vestiario, quantificate nell'ammontare di 800 euro per unità, sono assimilabili per tutti i soggetti che intendono arruolarsi indipendentemente dal ruolo effettivo cui accedono, e, per altro verso, le spese per esigenze di formazione, quantificate in 700 euro per unità, sono state parametrate in base a un costo medio, fermo restando che la formazione primaria cui è avviato il personale all'atto dell'arruolamento presenta caratteristiche omogenee per tutto il personale del Corpo;

    la previsione del differimento di un anno dell'avvio della procedura di rientro dall'ulteriore disavanzo emerso per gli enti Pag. 50locali in dissesto, di cui all'articolo 18, comma 1, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto dei limiti stabiliti, dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, per l'utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti territoriali in disavanzo, che consentono ai medesimi enti di applicare al bilancio un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare;

    con riferimento alla definizione dei rapporti finanziari con le regioni a statuto ordinario relativi ai ristori per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, a seguito delle verifiche effettuate dal tavolo tecnico appositamente istituito dall'articolo 111, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, risulta che, come precisato nella documentazione depositata, per gli anni 2020 e 2021 il comparto delle regioni a statuto ordinario ha nel complesso ricevuto ristori superiori alle minori entrate tributarie, al netto delle agevolazioni fiscali disposte autonomamente dalle regioni e delle maggiori e minori spese non sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per un importo pari ad euro 16.123.155,85, e, pertanto, non potrà essere richiesta allo Stato alcuna ulteriore forma di compensazione finanziaria da parte delle regioni a statuto ordinario;

    appare necessario rettificare, all'articolo 19, comma 8, l'importo degli oneri previsti per l'anno 2023, in conformità ai dati contenuti nella documentazione depositata;

    appare altresì necessario riformulare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 1, relativa al contingente di dieci unità di personale non dirigenziale operante presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di tenere conto dell'effettiva misura della tredicesima mensilità da corrispondere al personale proveniente da enti non ministeriali, non correttamente quantificata nella relazione tecnica a causa di un errore materiale;

    dall'attuazione dei commi da 2 a 4 del medesimo articolo 22 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che, con specifico riguardo all'incremento da tre a cinque dei membri del consiglio di amministrazione della società Sport e salute e all'istituzione della figura dell'amministratore delegato, la società stessa provvederà, nell'ambito delle proprie prerogative statutarie, ad assumere le determinazioni necessarie alla luce della nuova composizione del consiglio di amministrazione;

    il Servizio fitosanitario centrale farà comunque fronte ai nuovi adempimenti derivanti dall'ampliamento delle proprie competenze, ad opera dell'articolo 23, comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    con riferimento all'articolo 24, concernente la riorganizzazione di Formez PA, gli eventuali emolumenti da corrispondere al Commissario straordinario, individuato nella figura del Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, troveranno compensazione nei risparmi derivanti dalla decadenza degli attuali organi di direzione dell'ente medesimo, ferma restando l'opportunità di precisare che il Commissario straordinario potrà avvalersi delle articolazioni e del personale del predetto Dipartimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    le risorse del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021, del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguentiPag. 51 all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, nonché del Fondo per assunzioni in deroga di personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 1, comma 662, della legge di bilancio per il 2023, impiegati con finalità di copertura, risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime;

   rilevata l'esigenza di:

    specificare che, all'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui può avvalersi l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ai sensi dell'articolo 1, comma 12, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario;

    chiarire che l'incarico del sub-commissario di cui all'articolo 8, comma 1, capoverso 13-sexies, cessa entro il 31 dicembre 2024;

    indicare all'articolo 12, comma 2, l'ammontare complessivo degli oneri relativi ai compensi e alle spese di missione dell'inviato speciale per il cambiamento climatico oggetto di copertura finanziaria;

    chiarire all'articolo 14, comma 3, che il personale da assegnare alla istituenda Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale è quello indicato nella tabella B dell'Allegato 2 e non quello della tabella A dell'Allegato 1, come erroneamente indicato al medesimo comma;

    precisare che gli oneri di cui il comma 36 dell'articolo 15 provvede alla copertura sono quelli derivanti dalla somma delle spese autorizzate dai precedenti commi 25, 30, 34 e 35;

    specificare che gli oneri di cui all'articolo 25, relativi alla costituzione da parte del Ministero del turismo della società per azioni ENIT s.p.a., sono solo quelli derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, nonché di rendere esplicita la corrispondenza temporale tra gli oneri medesimi e la relativa copertura finanziaria, precisando altresì che l'accantonamento del fondo speciale oggetto di riduzione è quello di conto capitale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 1, comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

   All'articolo 1, comma 13, alinea, premettere le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 4,.

   All'articolo 8, comma 1, capoverso 13-sexies, secondo periodo, dopo le parole: La remunerazione del sub-commissario aggiungere le seguenti: , il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024,.

   All'articolo 24, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: da svolgere aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

  e con le seguenti condizioni:

   All'articolo 1, comma 14, lettera b), sostituire le parole: a decorrere dall'anno Pag. 522023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.

   All'articolo 12, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Alla relativa copertura con le seguenti: Agli oneri di cui al presente comma, pari a 238.380 euro per l'anno 2023 e a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,.

   All'articolo 14, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: tabella A dell'allegato 1 con le seguenti: tabella B dell'allegato 2.

   All'articolo 15, comma 10, sostituire le parole: euro 865.434 con le seguenti: euro 828.567.

   Conseguentemente, al comma 22 del medesimo articolo 15 sostituire le parole: euro 27.341.506 con le seguenti: euro 27.304.639.

   All'articolo 15, comma 36, sostituire le parole: 31 e 35 con le seguenti: 34 e 35.

   All'articolo 19, comma 8, sostituire le parole: euro 6.130.495 con le seguenti: 6.130.425.

   All'articolo 22, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: euro 286.200 con le seguenti: euro 229.609 e sostituire le parole: euro 429.300 con le seguenti: euro 344.414.

   All'articolo 25, apportare le seguenti modificazioni:

    al comma 1, primo periodo, dopo le parole: autorizzato a costituire aggiungere le seguenti: nell'anno 2023;

    al comma 11, sostituire le parole: ai commi da 1 a 10 con le seguenti: al comma 1 e sostituire le parole: parte capitale con le seguenti: conto capitale».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede quante parte delle risorse allocate sul Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, sia utilizzata per finanziare gli oneri derivanti dagli incrementi di dotazioni organiche e dalle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni previsti dall'articolo 1 del provvedimento.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta al deputato Ubaldo Pagano, evidenzia che l'articolo 1, comma 14, lettera b), prevede che gli oneri derivanti dagli incrementi di dotazioni organiche e dalle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni previsti dal medesimo articolo 1 a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, sono pari a 822.718 euro per l'anno 2023 e a 86.524 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.
Atto n. 45.
(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Pag. 53

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, ricorda che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta all'articolo 15 della legge 4 agosto 2022, n. 127, reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, atteso che la relazione tecnica chiarisce come le risorse disponibili a legislazione vigente garantiscano la piena attuazione delle disposizioni in esame, posto che le stesse si inseriscono nell'ambito delle attività istituzionali già svolte dalle amministrazioni interessate.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 9 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, sotto il profilo della formulazione della disposizione, non ha osservazioni da formulare.
  Ciò posto, propone di esprimere valutazione favorevole sul provvedimento.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per l'infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia.
Atto n. 47.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per l'infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia.
  Ricorda che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri all'esame della Commissione, all'articolo 1, comma 1, provvede alla nomina dell'ingegner Antonio Martini quale Commissario straordinario per la realizzazione dell'infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia, in sostituzione dell'architetto Ornella Segnalini, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 e dimessasi dall'incarico in data 21 luglio 2022.
  Evidenzia che l'individuazione dell'opera da realizzare e la nomina del Commissario sono state approvate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che, in riferimento alla realizzazione o al completamento di interventi caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, ha previsto la possibilità di nominare Commissari straordinari, dotati di poteri derogatori al codice degli appalti.
  Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, rileva che il comma 2 del medesimo articolo 1 dello schema di decreto in esame prevede che al nuovo Commissario straordinario siano applicate le disposizioni che erano state introdotte al momento della nomina del precedente Commissario, con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, e che sono state successivamente integrate dall'articolo 5 del decreto del PresidentePag. 54 del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022.
  Con riferimento ai profili finanziari di tali provvedimenti, ricorda che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, all'articolo 4, comma 1, contempla una clausola di invarianza secondo la quale gli oneri connessi alla realizzazione dell'opera sono a carico del quadro economico dell'opera stessa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Precisa che la medesima disposizione prevede che, tra gli oneri, è compreso il compenso del Commissario straordinario, che, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto, è composto, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, da una parte fissa, stabilita in euro 50.000 annui lordi, e da una parte variabile, anch'essa non superiore a euro 50.000 annui lordi, la cui liquidazione è subordinata alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati e del rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, effettuata da parte della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Segnala che, in relazione all'entità del compenso, il citato comma 3 fa, in ogni caso, salvi i limiti retributivi fissati dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, concernente la definizione dei trattamenti economici a carico della finanza pubblica.
  Sottolinea che, con riguardo all'attività di supporto all'espletamento dell'incarico del Commissario, il comma 2 dell'articolo 4 fissa la quota destinata a finanziare la struttura di supporto tecnico per le attività connesse alla realizzazione dell'opera in 200.000 euro annui lordi, aumentabile in ragione dell'anno di riferimento del 50 per cento, a cui si provvede a carico del quadro economico dell'opera.
  Rileva che, con le integrazioni introdotte dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, il Commissario è autorizzato ad assumere le funzioni di stazione appaltante, in raccordo con la Regione Siciliana, e, in tal caso, ad aprire apposita contabilità speciale. Il comma 2 del medesimo articolo 5, inoltre, consente al Commissario di avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti pubblici, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera nell'ambito della suddetta quota di 200.000 euro prevista per il supporto tecnico.
  Tutto ciò premesso, poiché il provvedimento in esame non presenta profili rilevanti dal punto di vista finanziario, muovendosi all'interno della cornice economica definita dai precedenti provvedimenti richiamati dal comma 2 dell'articolo 1 dello schema, propone di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 31 maggio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.