CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 maggio 2023
118.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 173

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.
C. 1151 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Vito DE PALMA (FI-PPE), relatore, illustra il contenuto del provvedimento. Nel rinviare alla documentazione degli uffici per l'illustrazione più estesa delle norme contenute nel decreto-legge, rammenta in sintesi che l'articolo 1 modifica l'ordinamento dell'INAIL e dell'INPS, novellando altresì la disciplina dei relativi organi.
  L'articolo 2 si occupa di organi delle fondazioni lirico-sinfoniche, in particolare incidendo sulla disciplina del conferimento di incarichi a titolo oneroso nelle medesime fondazioni.
  L'articolo 3 reca un insieme di disposizioni relativi a organi e strutture del sistema sanitario. In sintesi, si estende al 31 dicembre 2023 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria; viene modificata la disciplina del compenso dei sub-commissari nelle regioni in disavanzo; si dispone la soppressione dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, con il subentro del Ministero della salute nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla medesima si prorogano al 1° ottobre 2023 due organi consultivi dell'Agenzia italiana del Farmaco, ovvero la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso; si sospendono ulteriormente le attività e i procedimenti di irrogazionePag. 174 della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 4 del provvedimento proroga alcuni termini in materia fiscale.
  In particolare, il comma 1 riapre i termini per aderire alla cosiddetta rottamazione-quater, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione fino al 30 giugno 2022. Il termine per la presentazione delle domande per aderire alla procedura viene posticipato dal 30 aprile al 30 giugno 2023; viene differito al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione deve trasmettere, ai soggetti che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata; slitta anche la scadenza per il pagamento della prima o unica rata, originariamente fissata al 31 luglio 2023 e prorogata dalle norme in esame al 31 ottobre 2023.
  Ricorda al riguardo che il Ministero dell'economia e delle finanze, con il comunicato stampa n. 68 del 21 aprile 2023, ha reso nota l'intenzione di prorogare il termine per la presentazione delle domande per aderire alla procedura dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Conseguentemente, ha annunciato il differimento al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) del termine entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione deve trasmettere, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata. Infine, è stato altresì annunciato lo slittamento della scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) al 31 ottobre 2023.
  Più in dettaglio, le disposizioni in esame (comma 1, lettera a)) anzitutto modificano l'articolo 1, comma 232 della legge di bilancio 2023. In coerenza con quanto preannunciato dal Governo, viene differito dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 il termine per il pagamento del dovuto in un'unica soluzione. Le norme rimodulano, di conseguenza, i termini per il pagamento rateale. Ferma restando la possibilità di pagare nel numero massimo di diciotto rate, si posticipa dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 il termine per il pagamento della prima rata (come la seconda, di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute). Restano ferme le ulteriori scadenze previste in precedenza (30 novembre 2023 e poi 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024).
  Il comma 1, lettera b)) modifica il successivo comma 233, chiarendo che in caso di pagamento rateale gli interessi sono dovuti, al tasso del 2 per cento annuo, dal 1° novembre 2023, in luogo del 1° agosto 2023.
  La lettera c) del comma 1 modifica poi il comma 235, posticipando dal 30 aprile al 30 giugno 2023 il termine entro cui il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare la dichiarazione all'agente della riscossione, in cui indica anche il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato, nel limite massimo di diciotto rate. In sostanza, per effetto di tali modifiche – sempre in coerenza con quanto preannunciato dal Governo – è possibile usufruire di due mesi in più per l'adesione alla rottamazione-quater.
  La medesima lettera c) di conseguenza novella il successivo comma 237, che consente di integrare la dichiarazione già presentata; anche in tal caso il termine per integrare la dichiarazione è posticipato di due mesi, dal 30 aprile al 30 giugno 2023.
  La lettera d) apporta modifiche al comma 241 che affida all'agente della riscossione il compito di comunicare ai debitori il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata. La comunicazione per effetto delle norme in commento deve essere resa entro il 30 settembre 2023, in luogo del 30 giugno.
  La lettera e) modifica il comma 243, che disciplina le conseguenze della domanda di definizione agevolata sulle dilazioni di pagamento già in atto. In particolare, con le Pag. 175modifiche in esame, si stabilisce che, limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 ottobre 2023 (in luogo del 31 luglio 2023) le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione di adesione siano automaticamente revocate.
  L'articolo 4, comma 2 incide sulla disciplina della trasmissione telematica, da parte dei sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, dei dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille IRPEF.
  Per effetto delle modifiche, viene posticipata al periodo di imposta successivo a quello in corso al 22 giugno 2022 (in sostanza, al periodo d'imposta 2023) l'efficacia delle disposizioni che impongono ai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille IRPEF.
  Ricorda che il Governo, nella relazione illustrativa, chiarisce che la proroga discende dall'impossibilità di provvedere all'introduzione delle misure tecniche necessarie all'attuazione della previsione.
  Proseguendo nell'illustrazione del provvedimento, rileva che sono mantenuti, per il periodo d'imposta 2022, i termini e la modalità di trasmissione cartacea delle schede relative all'8, al 5 e al 2 per mille prevista dall'articolo 17, comma 1 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (in materia di assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta).
  Il comma 3 dispone che le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria siano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e che esse abbiano luogo entro il 30 settembre 2023. Ricorda che la norma è esplicitamente emanata in considerazione delle recenti modifiche apportate dall'articolo 40, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 13 del 2023 alla riforma della giustizia tributaria (articolo 8, comma 5, della legge 130 del 2022).
  In particolare la richiamata lettera b) ha modificato la procedura per l'indizione delle elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, prevedendo che le elezioni debbano essere indette entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale della procedura di interpello per il passaggio definitivo alla giurisdizione tributaria dei giudici provenienti da altre giurisdizioni (di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 130 del 2022) e che debbano comunque avere luogo non oltre il 31 maggio 2023.
  Di interesse per la VI Commissione è altresì l'articolo 5, comma 1, che proroga il mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali, Collegio dei sindaci e Direttore generale) al 31 dicembre 2023.
  L'articolo 1, commi da 619 a 626, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha disposto la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo da ente pubblico economico in società per azioni. Il nuovo ente, denominato «Istituto per il credito sportivo e culturale», dovrà essere assoggettato alle disposizioni del testo unico in materia bancaria e creditizia (ma non anche al testo unico sulle società a partecipazione pubblica), nonché ai poteri di controllo della Corte dei conti. Nelle more della suddetta trasformazione, anche al fine di garantire la continuità dell'operatività dell'Istituto, la norma in esame proroga 31 dicembre 2023 il mandato degli organi dell'Istituto. A tale scopo viene modificato l'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che aveva già disposto la proroga dei citati organi fino al 30 giugno 2023.
  Al riguardo, ricorda che nella Relazione illustrativa che accompagna la disposizione si rappresentano le motivazioni dell'intervento normativo. Il Governo evidenzia che, in considerazione del protrarsi delle complesse procedure di trasformazione dell'Ente in Spa, con la proroga si è voluto garantire la piena operatività del medesimo. Tale intervento, quindi, è volto a scongiurare interruzioni nell'operatività dell'Istituto – compresa la gestione dei Fondi speciali – e salvaguardare la conclusione Pag. 176del processo in corso di trasformazione dell'Istituto in società per azioni, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
  Proseguendo nella sintetica illustrazione del provvedimento, rammenta che il comma 2 dell'articolo 5 prevede un finanziamento di 39 milioni complessivi per il periodo 2024-2026, per la realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo.
  I successivi commi 3 e 4 allargano l'operatività del Fondo di garanzia per i mutui relativi agli impianti sportivi, al fine di stabilire che esso possa: a) erogare finanziamenti (e non più solo mutui) sotto qualsiasi forma, ivi incluse garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma, destinati alle medesime finalità; b) concedere finanziamenti a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026.
  L'articolo 6, comma 1, differisce dal 31 marzo al 31 dicembre 2023 il termine per la revocabilità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno.
  L'articolo 6, comma 2, proroga di ulteriori 12 mesi il termine di conclusione della sperimentazione della circolazione di segway, hoverboard, monowheel e analoghi dispositivi di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali i monopattini.
  L'articolo 7 proroga il termine ultimo per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia e l'articolo 8 modifica alcuni termini in materia di occupazione nel settore del salvamento acquatico.
  L'articolo 9 dispone che le domande volte ad ottenere, da parte dei congiunti degli infoibati, una apposita insegna metallica con relativo diploma debbano essere presentate entro il termine di trent'anni – anziché venti, come attualmente previsto – dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
  L'articolo 10, limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2023, differisce al 7 luglio e al 31 agosto 2023 i termini per la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dalla legge sulle minoranze linguistiche storiche e dei relativi progetti.
  L'articolo 11 dispone che le emissioni filateliche possano prevedere alla vendita una maggiorazione di prezzo rispetto al loro valore facciale, da destinare a finalità di natura solidaristica in relazione a emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l'ambiente.
  L'articolo 12 prevede che il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria dei richiedenti protezione internazionale non sia limitato ai soli casi di rigetto e di manifesta infondatezza della domanda, ma anche a quelli di inammissibilità.
  L'articolo 13 reca una generale clausola di neutralità finanziaria e l'articolo 14 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dunque dall'11 maggio 2023.
  Al termine dell'illustrazione del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) preliminarmente annuncia che il proprio intervento verterà sull'impianto generale del provvedimento. Pur consapevole che la decretazione d'urgenza, negli ultimi anni, è stata utilizzata intensamente dai governi succedutisi nel tempo, ritiene tuttavia che di tale strumento non si debba abusare. Sottolinea in proposito l'estrema eterogeneità delle misure contenute nel provvedimento in esame, che non appaiono tutte connotate dai requisiti di necessità e urgenza propri dei decreti-legge.
  Esprime anzitutto il proprio favore nei riguardi delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge, che prorogano il termine ultimo per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia, nell'ottica della realizzazione degliPag. 177 obiettivi del PNRR. Ritiene infatti che tale intervento sia effettivamente caratterizzato dalla necessità e dell'urgenza, in considerazione delle difficoltà degli enti territoriali nel rispettare la tempistica richiesta dalle procedure legislative in materia di appalti.
  Coglie l'occasione per rammentare che l'esame in commissione non solo è strumento di negoziazione con il Governo sul contenuto dei decreti-legge, ma che costituisce inoltre un'occasione preziosa per approfondire le problematiche degli enti territoriali, sia con riferimento alle tempistiche dei pagamenti legate alle procedure a evidenza pubblica, sia con riferimento alla carenza di risorse umane. Tale ultima circostanza, rileva, rende difficoltoso l'adempimento degli obblighi e il rispetto delle tempistiche necessarie al completamento degli interventi richiesti dal PNRR.
  Per converso, evidenzia come alcune materie trattate nel provvedimento – tra cui in particolare l'articolo 11, il quale destina a specifiche finalità le risorse derivanti dalle emissioni filateliche – non rivestano i richiamati caratteri di necessità e urgenza propri dei decreti-legge.
  Invita dunque gli organi di vertice dalla Commissione, per quanto è nei relativi poteri, a rappresentare al Governo l'opportunità di una maggiore attenzione in ordine ai profili propri della decretazione d'urgenza.

  Marco OSNATO, presidente, prende atto dell'invito da ultimo formulato dal deputato D'Alfonso, che investe tuttavia competenze che esulano da quelle proprie della presidenza della Commissione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.
Nuovo testo C. 752 Carloni.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Nicole MATTEONI (FDI), relatrice, illustra il provvedimento in parola.
  Nel rinviare alla documentazione degli uffici per l'illustrazione più estesa delle norme, rileva che la proposta contiene numerose disposizioni di interesse della VI Commissione Finanze; di conseguenza si propone di illustrare in breve il contenuto della proposta, soffermandosi in particolare sulle norme che recano disposizioni di competenza della VI Commissione.
  In sintesi, l'articolo 1 individua le finalità della proposta, che consistono nella promozione e nel sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nel rilancio del sistema produttivo agricolo attraverso interventi volti a favorire l'insediamento, nonché la permanenza dei giovani e del ricambio generazionale nel settore agricolo. L'articolo 2 contiene le definizioni di «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo», indicandone i requisiti oggettivi e soggettivi. L'articolo 3 istituisce un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  Per quanto riguarda i profili di interesse della VI Commissione Finanze, l'articolo 4 reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura, che consiste nel pagamento di un'imposta sostitutiva, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta con specifici limiti temporali e con una precisa applicazione soggettiva. Il suddetto beneficio è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa e che abbiano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge. A fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato suindicato è valutata tenendo conto dell'ammontarePag. 178 che costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. I soggetti che si avvalgono del sopra descritto regime agevolato non sono tenuti a versare per un determinato periodo temporale, l'imposta regionale sulle attività produttive.
  L'articolo 5 contiene poi agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici: in particolare i contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di fondi rustici di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dai «imprese giovanili agricole» o «giovani imprenditori agricoli, sono assoggettati ad onorari notarili ridotti del 50 per cento».
  L'articolo 6 introduce disposizioni in materia di esoneri contributivi.
  Ricorda che sono di specifico interesse per questa Commissione l'articolo 6-bis e l'articolo 7. L'articolo 6-bis introduce un credito d'imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e dell'azienda agricola ai giovani imprenditori agricoli. Esso viene concesso, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i tre periodi di imposta successivi, in misura pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo annuale di 2.500 euro per ciascun beneficiario. Il credito di imposta è usufruito esclusivamente in compensazione entro il secondo periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Si affidano le modalità di attuazione delle disposizioni a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della proposta. Ai relativi oneri, che non possono comunque superare i 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura.
  L'articolo 7 introduce un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta per i suddetti beni, materiali o immateriali, idonei a migliorare la redditività dell'azienda agricola. Si quantificano in 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 gli oneri finanziari inerenti l'agevolazione e si demandano le modalità di attuazione dell'istituto a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi – di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta.
  Le disposizioni in esame (comma 3-bis dell'articolo 7) modificano poi la disciplina generale del credito d'imposta per beni strumentali nuovi contenuta nell'articolo 1, comma 1060 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020). Con le modifiche proposte, si allunga da due a cinque anni il periodo entro il quale la cessione o la destinazione dei beni agevolati a strutture produttive ubicate all'estero implica la proporzionale riduzione dell'agevolazione.
  Ricorda inoltre che sono di interesse della VI Commissione anche gli articoli 8 e 9 della proposta. L'articolo 8 introduce agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate. Si prevede in particolare che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i giovani imprenditori agricoli aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale sino assoggettati – in caso di acquisto o permuta di terreni e loro pertinenze – alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 50 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente. Viene contestualmente abrogata la vigente agevolazione (consistente nel pagamento dell'imposta di registro nella misura del 75 per cento) prevista dal comma 5 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 per l'acquisto o permuta di terreni. L'articolo 9 dispone agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale: in particolare, per le attività esercitate dai dai giovani imprenditori agricoli, dirette alla fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, nonché per le attività di fornitura di beni e servizi come l'agricoltura sociale, l'enoturismo, l'oleoturismo e le fattorie didattiche, il reddito è determinato con modalità agevolate,Pag. 179 ovvero applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento. Resta ferma la possibilità di optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari.
  Ricorda che il terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile considera attività connesse all'attività propriamente agricola quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si ricorda, inoltre, che la normativa nazionale in materia di agricoltura sociale è contenuta nella legge n. 141 del 2015 recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale».
  L'articolo 9-bis introduce forme di incentivazione alla pluriattività in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni. L'articolo 10 reca disposizioni in materia di prelazione di più confinanti.
  Sempre con riferimento ai profili di interesse della VI Commissione Finanze, l'articolo 11 riconosce in favore dei giovani imprenditori agricoli un credito d'imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta e documentata per la realizzazione di interventi di riqualificazione di fabbricati rurali, disciplinandone le modalità ed i limiti di utilizzazione del predetto credito e statuendo le condizioni e le modalità di cessione del suddetto credito d'imposta.
  L'articolo 11-bis individua ipotesi in cui non è dovuto il contributo di costruzione per i nuovi edifici, nel caso di interventi da realizzare nelle zone agricole.
  L'articolo 12 reca disposizioni in materia di servizi di sostituzione, in particolare introducendo misure per il finanziamento dei programmi regionali concernenti la gestione dei servizi di sostituzione nelle aziende associate costituite da giovai agricoltori.
  Rammenta che ulteriori profili di competenza della Commissione sono contenuti anche negli articoli 13 e 14 della proposta. Più in dettaglio, l'articolo 13 promuove misure volte a favorire l'accesso al credito, in primo luogo attraverso la stipula di una apposita convenzione tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato-regioni e l'ABI (Associazione bancaria italiana), volta a definire le modalità e i criteri di accesso ai finanziamenti e alle altre forme di prestito bancario agevolato nonché alla dilazione del debito, in favore dei giovani imprenditori agricoli. Tali agevolazioni si applicano a tutti i contratti bancari e consistono nella riduzione del costo del servizio in misura non inferiore a due terzi del tasso EURIBOR da applicare nel periodo di validità del contratto. Si prevede inoltre, per far fronte agli oneri della disposizione proposta, l'istituzione di un Fondo, a decorrere dall'anno 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con la dotazione di 40 milioni di euro annui.
  L'articolo 14 introduce misure per favorire l'accesso al microcredito, attraverso una modifica alla disciplina dell'istituto contenuta nell'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Si amplia la possibilità di accesso al microcredito in favore dei soggetti che possiedono la qualifica di giovane imprenditore agricolo, anche se costituiti in forma societaria, in quest'ultimo caso a condizione che la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuta da persone fisiche che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno di età e che siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.Pag. 180
  Con una ulteriore modifica alla disciplina del microcredito, si prevede inoltre che nell'attuazione della disciplina di rango primario il MEF disponga, nel caso di impresa giovanile agricola, una durata del preammortamento finanziario che tenga conto delle specifiche caratteristiche delle colture, in particolare di quelle arboree permanenti.
  L'articolo 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993 prevede che i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche: a) siano di ammontare non superiore a euro 75.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali; b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
  L'articolo 15 istituisce l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura.
  Segnala poi specifici profili di competenza della VI Commissione Finanze nell'articolo 16 e nell'articolo 17 della proposta. In particolare l'articolo 16 introduce un'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, dall'imposta catastale e dall'imposta di bollo e un assoggettamento all'imposta ipotecaria in misura fissa per trasferimenti – per causa di morte o per donazione – di beni costituenti l'azienda agricola, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e ogni altro bene strumentale all'attività aziendale, in favore di discendenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, aventi età compresa tra diciotto e quaranta anni. Inoltre si prevede, per gli atti suindicati, la riduzione ad un sesto degli onorari notarili.
  Come anticipato, rileva che analogo interesse per la Commissione riveste l'articolo 17, che in materia di adempimenti contabili consente, ai destinatari della proposta in esame, di redigere il bilancio in forma abbreviata anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 2435-bis del codice civile.
  L'articolo 2435-bis del codice civile, con riferimento al bilancio in forma abbreviata prevede, al comma 1, che le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
  L'articolo 18 prevede che i comuni – nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli, esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi – possono riservare in favore dei destinatari della presente proposta di legge una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo. L'articolo 18-bis reca la clausola di salvaguardia per quanto riguarda le province autonome di Trento e Bolzano.
  Al termine dell'illustrazione del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2), che illustra.

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) ritiene che la proposta di legge in esame – presentata su iniziativa della maggioranza – debba essere coordinata con le iniziative regionali afferenti ai Programmi di Sviluppo Rurale – PSR. Reputa inoltre necessario tenere in considerazione l'attività amministrativa svolta in tal senso dagli enti territoriali.
  Ricorda poi che il territorio italiano presenta vaste aree rurali di proprietà pubblica, su cui insistono usi civici e altri istituti non aventi natura strettamente pubblicistica. Ritiene che, con riferimento a tali terreni, le scelte del legislatore possono essere orientate all'inerzia o, in alternativa, alla modifica dello stato dei luoghi. Reputa al riguardo necessario non tanto sdemanializzare tali tipologie di terreni, quanto – invece – facilitarne l'utilizzo, anche al fine Pag. 181di promuovere l'imprenditoria giovanile in agricoltura.

  Virginio MEROLA (PD-IDP), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo, ricorda tuttavia come la proposta in esame intenda introdurre numerose agevolazioni fiscali che, come tali, possono essere qualificate come tax expenditures. Rammenta al riguardo che il disegno di legge di delega per la riforma fiscale, presentato dal Governo e attualmente all'esame della Commissione, prevede esplicitamente tra i criteri di delega il riordino delle agevolazioni fiscali, le quali – con l'approvazione delle norme in esame – rischierebbero di essere ulteriormente incrementate. Invita dunque a riflettere su un possibile coordinamento tra quanto previsto dal disegno di legge di delega e la proposta in votazione.

  Andrea DE BERTOLDI (FDI) rileva che l'articolo 6 della proposta di legge reca specifici esoneri contributivi in favore dei giovani agricoltori. Chiede dunque al sottosegretario Albano quale possa essere l'impatto di tali sgravi sul sistema pensionistico nel suo complesso.

  Lucia ALBANO, sottosegretario per l'economia e le finanze, acquisisce le sollecitazioni dell'onorevole De Bertoldi e si riserva di effettuare sul punto ulteriori approfondimenti presso le strutture competenti.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata del relatore.

  La seduta termina alle 15.