CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 maggio 2023
118.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
Pag. 5

SEDE REFERENTE

  Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del presidente della V Commissione Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene in videoconferenza la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 19.30.

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.
C. 1151 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2023.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.
  Avverte preliminarmente che sono state presentate 378 proposte emendative (vedi allegato) e che è stato ritirato prima della seduta l'articolo aggiuntivo Comaroli 8.04.
  Con riferimento all'ammissibilità delle proposte emendative presentate, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Segnala, altresì, che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
  Evidenzia che il decreto-legge in esame reca misure volte a garantire l'efficienza e l'organizzazione degli enti previdenziali pubblici e delle fondazioni lirico-sinfoniche, Pag. 6nonché disposizioni finalizzate alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza nell'ambito di specifici ambiti materiali e disposizioni in materia di specifiche iniziative di solidarietà sociale.
  Tenuto conto di tale ambito materiale, anche a seguito di un'interlocuzione con il Presidente della Camera, fa presente che sono state considerate ammissibili le proposte emendative recanti norme incidenti esclusivamente sulle materie oggetto di specifico intervento normativo da parte del decreto-legge, nonché – sulla base dei criteri comunemente adottati per prassi nei decreti-legge recanti proroghe di termini – proposte emendative in cui è prevalente la finalità di proroga di termini legislativi in scadenza.
  Alla luce di tali criteri, comunica che sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

   D'Alfonso 1.24, che interviene in materia di calcolo dei massimali contributivi ai fini previdenziali;

   Gusmeroli 1.02, che modifica i requisiti per la nomina dell'organo di controllo o del revisore delle società;

   Bellomo 1.03, che istituisce nuovi tribunali amministrativi regionali;

   Ottaviani 1.04, che interviene sulla disciplina dei Corpi dei vigili del fuoco delle province di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta;

   Marattin 1.05, che modifica la disciplina in materia di affidamenti in house;

   De Bertoldi 1.06, che interviene sulla disciplina dell'amministratore giudiziario dettata dal codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

   De Bertoldi 1.08, che modifica la disciplina sulla responsabilità della gestione di beni sequestrati dettata dal codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

   De Bertoldi 1.09, che detta disposizioni sul regime di responsabilità del coadiutore e del personale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

   De Bertoldi 1.010, che interviene sulla disciplina dei rapporti bancari per la gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata;

   Ubaldo Pagano 1.011, che abroga la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale operata dall'articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023;

   Stefanazzi 1.012, che sopprime le previsioni dell'articolo 51 del decreto-legge n. 13 del 2023 in materia di destinazione dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea per il cofinanziamento nazionale degli interventi delle politiche di coesione;

   Ubaldo Pagano 1.013, che modifica la disciplina in materia di computo ai fini previdenziali dei periodi di astensione obbligatoria o facoltativa, fuori dal rapporto di lavoro;

   Toni Ricciardi 1.014, che reca un contributo per le attività dei patronati all'estero;

   Gusmeroli 1.015, che prevede che l'esclusione, per i dipendenti di imprese editoriali che hanno cessato l'attività e che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale, dalle disposizioni in materia di adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita, valga solo per il riconoscimento del diritto al prepensionamento;

   Porta 1.016, che prevede la stipula di una convenzione tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'INPS e il Ministero della salute per la definizione delle modalità di accertamento all'estero delle condizioni di handicap, ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992;

Pag. 7

   Manes 2.01, che, in relazione alla piena operatività del Registro unico del Terzo settore, specifica che gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da amministrazioni pubbliche, esclusi dal Terzo settore, non hanno l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità;

   D'Attis 2.02, che abroga la norma sul periodo di permanenza minimo nella sede di prima assegnazione per i Vigili del fuoco;

   gli identici Frassini 2.03, Mollicone 2.04 e Orfini 2.05, che, al comma 1, abrogano le norme sui biglietti nominali per l'accesso alle attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori e modificano le disposizioni di semplificazione procedimentale per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche;

   Mollicone 2.06, che estende alle attività di spettacolo viaggiante le procedure semplificate già previste dal decreto-legge n. 76 del 2020 per gli spettacoli dal vivo e le proiezioni cinematografiche;

   Coppo 2.08, che autorizza il rinnovo degli organi delle fondazioni bancarie, in deroga alle norme vigenti, nel caso in cui lo statuto sia stato modificato mediante disposizioni transitorie;

   Patriarca 3.16, il quale prevede la predisposizione da parte dell'AIFA di un programma di accesso precoce per i farmaci individuati dall'Agenzia europea per i medicinali come eleggibili per una valutazione accelerata, intervenendo altresì in materia di modalità di pubblicazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali;

   Patriarca 3.17, che interviene in materia di modalità di pubblicazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali;

   Patriarca 3.18, il quale prevede la predisposizione da parte dell'AIFA di un programma di accesso precoce per i farmaci individuati dall'Agenzia europea per i medicinali come eleggibili per una valutazione accelerata;

   Quartini 3.21, il quale interviene sulla commercializzazione dei medicinali;

   Quartini 3.22, che interviene in materia di sanzioni amministrative per la violazione della disciplina sull'immissione in commercio dei medicinali;

   Quartini 3.23, che prevede che i proventi delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni di contrasto all'ingresso in Italia di medicinali falsificati di cui al decreto legislativo n. 14 del 2017, siano destinati all'AIFA;

   Loizzo 3.27, il quale estende al 2023 e al 2024 il funzionamento del fondo per lo screening per la diagnosi del cancro al polmone e ne incrementa le risorse;

   Toni Ricciardi 3.28 e 3.29, che recano benefici in materia di personale medico-sanitario che svolge la propria attività in territori disagiati;

   Schifone 3.31, che interviene sui requisiti di iscrizione agli ordini dei chimici e dei fisici;

   Ubaldo Pagano 3.41, che sospende l'efficacia delle disposizioni in materia di prosecuzione dell'attività dell'ILVA di Taranto previste dal decreto-legge n. 2 del 2023;

   Ubaldo Pagano 3.42, che abroga le disposizioni in materia di prosecuzione dell'attività dell'ILVA di Taranto previste dal decreto-legge n. 2 del 2023;

   Benigni 3.01, che modifica i requisiti per la nomina a direttore generale delle ASL;

   gli identici Ubaldo Pagano 3.02, Furfaro 3.03 e Sportiello 3.04, che prevedono l'assunzione presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico gli Istituti zooprofilatticiPag. 8 sperimentali di determinate categorie di personale;

   Patriarca 3.05, che prevede l'inclusione del Presidente dell'Agenzia italiana del farmaco nel Tavolo permanente sulle demenze;

   Zaratti 3.06, che modifica i requisiti per il deposito e lo stoccaggio di talune categorie di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

   gli identici Zaratti 3.08, Pella 3.09, Frassini 3.010 e Roggiani 3.011, che prevedono la destinazione al fondo per la continuità dei servizi erogati dagli enti locali di cui all'articolo 1, comma 29 della legge di bilancio 2023 anche delle risorse stanziate per la medesima finalità dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022;

   Frassini 3.012, che incrementa le risorse del fondo per la continuità dei servizi erogati dagli enti locali di cui all'articolo 1, comma 29, della legge di bilancio 2023;

   gli identici Zaratti 3.013, Pella 3.014 e Roggiani 3.015, che incrementano le risorse del fondo per la continuità dei servizi erogati dagli enti locali (articolo 1, comma 29, della legge di bilancio 2023);

   Boschi 3.017, il quale interviene in materia di riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante;

   Boschi 3.018, che riconosce un contributo per le spese sostenute per la cura della fibromialgia;

   Boschi 3.019, che riconosce un contributo per le spese mediche sostenute per la cura della vulvodinia e della neuropatia del nervo pudendo;

   Boschi 3.020, che istituisce un fondo per la diagnosi delle malattie rare;

   Boschi 3.021, che istituisce un fondo per gli interventi pertinenti nel settore delle malattie rare;

   Boschi 3.022, che istituisce un fondo per la ricerca e la cura delle malattie rare;

   Boschi 3.023, che incrementa a decorrere dall'anno 2023 la dotazione del fondo per le malattie rare previsto dalla legge n. 175 del 2021;

   Boschi 3.024, che vincola risorse stanziate dalla legge n. 167 del 2016 (in materia di accertamenti per la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie) all'attuazione dei programmi di screening neonatale;

   Boschi 3.025, che aumenta la deducibilità delle donazioni a fondazioni e associazioni destinate allo svolgimento e alla promozione di attività di ricerca scientifica;

   Pella 3.030, che include tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) l'assistenza ai pazienti affetti da obesità e istituisce l'Osservatorio per lo studio dell'obesità;

   gli identici Pella 3.032, Roggiani 3.033, Steger 3.034 e Zaratti 3.035, che, attraverso una modifica testuale a decreto-legge n. 48 del 2023, in corso di conversione al Senato, interviene sulla disciplina transitoria relativa alla fruizione nel 2023 del reddito di cittadinanza;

   Varchi 4.11, che consente ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, destinatari di specifici contributi finanziari, di utilizzare, in deroga alla normativa vigente e in presenza di determinate condizioni, i fondi vincolati e i fondi destinati agli investimenti risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato;

   Varchi 4.12, che dispone la disapplicazione delle sanzioni previste in caso di mancato invio dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche da parte dei comuni in predissesto e la sospensione per gli enti locali in dissesto e in predissesto, dal 2023 al 2027, delle norme che prevedono incentivi e penalità per gli enti pubblici al fine di garantire il rispetto Pag. 9dei tempi di pagamento dei debiti commerciali;

   Grimaldi 4.13, che prevede l'istituzione di un Fondo emergenziale per i costi energetici;

   Comaroli 4.14, che modifica la norma sulla trasparenza della destinazione delle somme derivanti dal cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

   Lucaselli 4.15, sospende fino al 1° luglio 2024 la vigenza delle disposizioni modificative dell'articolo 4 del Testo unico sull'IVA, in materia di esercizio di imprese;

   Caiata 4.16, che stabilizza a regime le misure fiscali per il welfare aziendale introdotte, limitatamente al periodo d'imposta 2022, dal decreto-legge n. 115 del 2022;

   Ubaldo Pagano 4.20, che riconosce allo Stato un contributo pari al 30 per cento delle risorse derivanti dall'alienazione di beni immobili utilizzati a titolo oneroso acquisiti in proprietà da regioni ed enti locali;

   gli identici Roggiani 4.22, Pella 4.24, Dell'Olio 4.25, Frassini 4.26 e Zaratti 4.27, che dispongono nei confronti degli enti locali la non applicazione per l'anno 2023 delle restrizioni in materia di assunzioni previste per il mancato rispetto del termine di approvazione dei rendiconti;

   Ubaldo Pagano 4.29, che esclude dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia determinante categorie di impianti di produzione energetica;

   Barelli 4.32, che dispone che le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro Nazionale siano esenti dall'IVA;

   Foti 4.38, che modifica un requisito per accedere alla disciplina agevolativa per il rientro dei cervelli, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019;

   Mazzetti 4.39, che modifica alcuni criteri previsti dalla normativa vigente per accedere al credito d'imposta per beni strumentali nuovi (Transizione 4.0);

   gli identici Caiata 4.40 e Barabotti 4.41, che estendono ai tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli la disciplina prevista per il ravvedimento speciale;

   gli identici Pella 4.42, Frassini 4.43, Zaratti 4.44, Roggiani 4.45 e Steger 4.46, che stabilizzano a regime l'incremento delle indennità dei sindaci e degli amministratori locali anche per i comuni che abbiano adottato deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità prevista dalla normativa all'epoca vigente;

   gli identici Bordonali 4.48, Ubaldo Pagano 4.49 e Congedo 4.50, che dispongono una modifica dei termini e delle modalità per il versamento del contributo di solidarietà straordinario per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi;

   gli identici Pella 4.01 e Steger 4.02, che prevedono che gli obblighi contributivi per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS si ritengono assolti;

   Boschi 4.019, che istituisce un fondo per il riconoscimento di un credito d'imposta per le opere di editoria audiovisiva relative al settore produttivo dell'home video entertainment;

   Pastorella 4.021, che prevede la possibilità, per i lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e che usufruiscono del regime forfetario, di beneficiare del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015;

Pag. 10

   Comba 4.022, che modifica il decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di sistema contabile degli enti locali con popolazione ai 5.000 abitanti disciplinando, in particolare, il bilancio di cassa;

   Padovani 4.025, che individua la normativa applicabile alle società a partecipazione pubblica aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi e le autorizza a detenere partecipazioni in società che svolgono attività e servizi direttamente connessi all'attività svolta;

   Padovani 4.026, che modifica il testo unico sulle società a partecipazione pubblica comprendendo tra le partecipazioni ammesse anche quelle in società che hanno per oggetto sociale le attività e i servizi direttamente connessi alla gestione di spazi fieristici e all'organizzazione di eventi fieristici;

   Padovani 4.027, che sopprime la disposizione che contiene la definizione di «smart contract»;

   Gusmeroli 4.033, che modifica la disciplina in tema di imposta provinciale di trascrizione in caso di trasferimento in blocco di contratti di leasing di veicoli o di locazione di veicoli senza conducente;

   Caramanna 5.7, che esclude, per l'emissione di biglietti per le attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, l'applicazione delle misure previste per i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori (nominatività dei biglietti, verifica dell'identità dello spettatore, riconoscimento personale, controlli eccetera);

   Perissa 5.8, che estende l'applicazione delle disposizioni in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica anche agli immobili ad uso sportivo ricompresi in aree e terreni di proprietà degli enti preposti alla gestione e alla costruzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

   gli identici Centemero 5.05 e Paolo Emilio Russo 5.06, che contiene disposizioni intese a modificare l'estinzione anticipata dei contratti di credito al consumo, conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 2022;

   Bicchielli 5.07, che prevede l'adozione di piani di razionalizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni che rilevino partecipazioni in società che abbiano affidamenti in corso per specifici valori contrattuali;

   Zaratti 5.011, che sospende per il 2023 l'indicizzazione ISTAT per i contratti di locazione;

   Squeri 5.012, che disciplina, per gli anni 2023 e 2024, la misura delle variazioni in aumento dei canoni di locazione ad uso non abitativo e dei canoni relativi ai contratti di affitto di ramo d'azienda o di altre forme contrattuali utilizzate per il godimento di un bene immobile ad uso commerciale o produttivo;

   Braga 6.3, che incrementa la dotazione del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

   Mascaretti 6.7, che introduce disposizioni relative ai monopattini elettrici;

   Iezzi 6.8, che modifica le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

   De Luca 6.01 e 6.03, che apportano modificazioni al codice della strada;

   gli identici Pella 6.07, Frassini 6.08 e Lucaselli 6.09, che modificano la disciplina del certificato di pagamento straordinario contenente la determinazione dei maggiori oneri spettanti all'appaltatore;

   Zaratti 6.028, che modifica le finalità da perseguire mediante il fondo per il sostegno alla transizione industriale e ne incrementa la dotazione;

Pag. 11

   Zaratti 6.029, che impone di realizzare, in ogni luogo in cui siano prestati servizi di pubblica utilità, strumenti di comunicazione idonei a favorire la comprensione, da parte delle persone con disabilità sensoriale, di annunci normalmente diffusi tramite altoparlante;

   Comaroli 6.030, che attribuisce ai presidenti delle regioni il potere di autorizzare, in via d'urgenza, interventi di manutenzione idraulica straordinaria;

   gli identici Carra' 6.031 e Sbardella 6.032, che introducono disposizioni per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da rifiuti;

   gli identici Gadda 6.038 e Cerreto 6.039, che modificano la disciplina dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano;

   Toni Ricciardi 6.040, che prevede un finanziamento per la realizzazione di un terminal scalo merci in Valle Ufita;

   Ubaldo Pagano 6.041, che modifica la disciplina per l'accesso al fondo per l'indennizzo degli immobili danneggiati dall'inquinamento ex Ilva;

   Stefanazzi 6.042, che prevede la nomina e la disciplina di un Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo Brindisi – Lecce costa Adriatica;

   Nevi 6.043, che estende ad ulteriori impianti l'applicazione del programma di massimizzazione previsto per gli impianti di generazione di energia elettrica con determinata potenza termica;

   Squeri 6.044, che detta disposizioni relative all'applicazione della disciplina dei rifiuti ai fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue;

   gli identici Tremaglia 6.045 e Roggiani 6.046, nonché Dell'Olio 6.047, che modificano la disciplina in materia di emissione di strumenti di acquisto e negoziazione nell'ambito della digitalizzazione della pubblica amministrazione;

   gli identici Roggiani 7.3, Dell'Olio 7.4, Steger 7.5, Pella 7.6, Zaratti 7.7 e Frassini 7.8, che modificano la disciplina relativa al Fondo di solidarietà comunale;

   Ubaldo Pagano 7.12, che modifica la disciplina dell'istituto dell'accertamento di conformità per ottenere il permesso in sanatoria, sopprimendo il riferimento alla data alla quale deve essere dimostrata la conformità dell'opera abusiva alla disciplina urbanistica ed edilizia;

   D'Alfonso 7.03, che prevede un contributo per il 2023 in favore del polo didattico dedicato alle vittime di Marcinelle;

   gli identici Pella 7.04, Cangiano 7.05 e Steger 7.09, che consentono di derogare al termine di durata massima complessiva di 36 mesi della validità dei contratti a tempo determinato del personale scolastico, educativo ed ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni;

   Calderone 7.010, che modifica la disciplina concernente le graduatorie delle procedure concorsuali ordinarie per le immissioni in ruolo di personale docente nelle scuole svolte secondo le modalità semplificate previste dal decreto-legge n. 73 del 2021;

   Lai 7.011, che consente, per l'anno accademico 2023/2024, una deroga al mantenimento del rapporto docenti-studenti al fine di garantire, in particolare nelle università del Mezzogiorno, il regolare avvio di alcuni corsi di laurea di medicina e delle professioni sanitarie;

   Lai 7.012, che interviene sulla procedura per il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione e il funzionamento dell'infrastruttura di ricerca «Einstein Telescope»;

   Manzi 7.015, che rifinanzia a decorrere dal 2023 il Fondo finalizzato a corrisponderePag. 12 un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute da studenti fuori sede iscritti alle università statali;

   Almici 7.016, che rifinanzia a decorrere del 2023 il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità istituito dalla legge di bilancio 2021 modificandone la disciplina;

   Roggiani 7.018, che reca una norma di carattere contabile per gli enti locali relativa all'utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni patrimoniali;

   Sasso 7.025, che reca modifiche al decreto-legge n. 44 del 2023, in corso di esame parlamentare, concernenti la disciplina dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione e del merito;

   Bonafè 7.026, che estende l'utilizzo del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore anche al finanziamento di alloggi per studenti e campus;

   Ubaldo Pagano 8.07, che reca misure in favore dei lavoratori percettori di sostegno al reddito nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa;

   Lacarra 8.08, che autorizza la deroga del limite ordinamentale per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici sino al compimento del 67 anno di età;

   Enrico Costa 9.01, il quale istituisce una giornata nazionale in memoria delle vittime degli errori giudiziari;

   Zaratti 10.02, che istituisce un fondo per progetti di cohousing per le persone anziane;

   Zaratti 10.03, che prevede l'istituzione di un fondo per l'emergenza abitativa universitaria;

   Frassini 10.04, che interviene sui requisiti per acquisire la qualifica di restauratore;

   Congedo 10.05, il quale interviene sulla disciplina delle procedure concorsuali del personale docente dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

   Guerra 10.07, che prevede che le funzioni di segretario comunale, in presenza di determinate condizioni, possano essere svolte nei comuni fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 10.000 abitanti nel caso sia stata sottoscritta una convenzione tra più comuni per lo svolgimento unitario dell'ufficio di segreteria da altro funzionario per un periodo di trentasei mesi anziché di ventiquattro;

   Francesco Silvestri 11.01, che istituisce il fondo di solidarietà per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse – Bonus mutui;

   Mulè 11.02, che incrementa l'autorizzazione di spesa per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali;

   Zaratti 11.03, che sopprime le disposizioni istitutive delle soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione di idrocarburi;

   Zaratti 11.05, che istituisce un fondo per dare attuazione alle politiche in materia di diritti sociali, famiglia, istruzione universitaria e post universitaria e introduce un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni;

   Baldino 11.06, che istituisce un fondo per contribuire, a determinate condizioni, alle spese di locazione abitativa degli studenti fuori sede iscritti alle università statali;

   Zaratti 11.07, che incrementa il limite complessivo per gli anni 2023 e 2024 del contributo per le spese psicoterapiche e istituisce un servizio di consulenza psicologica nelle scuole;

   De Bertoldi 11.08, che modifica la disciplina della sospensione dei termini per gli adempimenti tributari a carico delle Pag. 13libere professioniste in caso di maternità o di malattia;

   Zaratti 12.1, il quale revoca il Memorandum d'intesa Italia-Libia per il contrasto dell'immigrazione illegale;

   Patriarca 12.03, che modifica l'articolo 179-ter delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, prevedendo che il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita in caso di espropriazione forzata nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei tribunali ricompresi nel Distretto di Corte d'appello anziché di un altro circondario;

   Zaratti 12.04, che istituisce il fondo per il completamento della carta geologica d'Italia;

   Zaratti 12.05, il quale introduce disposizioni per il contenimento del consumo di suolo;

   Cavandoli 12.06, che consente, in occasione dello svolgimento delle elezioni amministrative ai membri del Parlamento, ai consiglieri regionali, ai consiglieri provinciali e ai consiglieri comunali in carica di essere designati rappresentanti di lista nel territorio di rispettiva competenza, anche se non residenti nel comune, nella provincia o nella regione;

   Ottaviani 12.07, che estende ai lavoratori del settore turistico-alberghiero le misure di agevolazione per l'assunzione di lavoratori stranieri nel settore agricolo previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 20 del 2023;

   Ubaldo Pagano 12.08, che prevede che i lavoratori stranieri che abbiano svolto corsi di formazione nei loro paesi di origine possano entrare in Italia con la semplice comunicazione prevista dall'articolo 27, commi 1-ter e 1-quater del Testo unico sull'immigrazione;

   Nevi 12.09, che esclude i beni di proprietà di soggetti privati dal regime giuridico dei beni collettivi previsto dall'articolo 3 della legge n. 168 del 2017, fatta eccezione per quelli a perpetua destinazione agro-silvo-pastorale;

   Stefani 13.01, che prevede che, per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2025, le spese sostenute dagli enti locali per il personale a tempo determinato degli uffici di supporto agli organi di direzione politica non rilevano ai fini del rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente.

  Avverte che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità è fissato alle ore 10 di mercoledì 31 maggio e che nella medesima giornata sarà dato conto dell'esito di tali richieste.

  Alfonso COLUCCI (M5S), nel riservarsi di esaminare puntualmente l'ampia declaratoria di inammissibilità delle proposte emendative, fa esplicito riferimento a titolo esemplificativo agli emendamenti Quartini 3.21, 3.22 e 3.23, così come agli emendamenti 3.28 e 3.29 del collega Toni Ricciardi, che intervengono in materia di sanità. A tale proposito ipotizza che la presidenza abbia ritenuto che tali proposte emendative esulino dal perimetro normativo dell'intervento recato dal decreto-legge, dichiarandole pertanto inammissibili per estraneità di materia. Ciò premesso, considerata la disomogeneità delle disposizioni contenute nel decreto-legge, che intervengono su un ambito di materie piuttosto vasto, ritiene inaccettabile che il criterio per vagliare l'ammissibilità delle proposte emendative, basato sull'estraneità di materia, sia stato applicato dalla presidenza in maniera così stringente.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel condividere quanto affermato dal collega Alfonso Colucci, dichiara di prendere molto sul serio le preoccupazioni espresse dal Presidente della Repubblica circa il ricorso alla decretazione d'urgenza e all'introduzione nella legge di conversione di norme del tutto estranee alle materie oggetto del decreto. Ritiene tuttavia incomprensibili una Pag. 14così ampia valutazione di inammissibilità delle proposte emendative presentate, anche considerando che esse si riferiscono a un decreto-legge che già di per sé ha un contenuto estremamente disomogeneo. Auspica che il rigore espresso dalla presidenza nella valutazione di ammissibilità degli emendamenti dei parlamentari sia applicato anche alla valutazione di quelli che saranno gli emendamenti eventualmente presentati dal Governo. Chiede inoltre, in considerazione dell'alto numero di emendamenti dichiarati inammissibili e alla luce della programmazione dei lavori della Commissione Affari costituzionali, impegnata nell'esame del decreto-legge n. 44 del 2023, che il termine per la presentazione dei ricorsi sia spostato quanto meno al tardo pomeriggio di domani.

  Filiberto ZARATTI (AVS), associandosi alle considerazioni svolte dai colleghi Bonafè e Alfonso Colucci, improntate a razionalità e saggezza, fa presente che trattandosi di un decreto-legge che è stato definitivo come «omnibus» riesce difficile applicare il criterio dell'estraneità di materia richiamato dal presidente. Ritiene quindi che le alternative siano essenzialmente due: o il Governo adotta decreti-legge omogenei nel loro contenuto, come peraltro richiede la giurisprudenza costituzionale, e dunque quello all'esame delle Commissioni riunite andrebbe ritirato, oppure, in presenza di decreti-legge di contenuto eterogeneo, il criterio della estraneità per materia delle proposte emendative non può essere interpretato in maniera così rigida. Contesta quindi con grande forza la valutazione di inammissibilità operata dalla presidenza, ribadendo che, di fronte a un decreto come quello attualmente in discussione, tutte le proposte emendative dovrebbero essere dichiarate ammissibili. Rivolgendosi al presidente Pagano, richiama inoltre i concomitanti impegni della Commissione Affari costituzionali, occupata nell'esame delle proposte emendative al decreto-legge n. 44 del 2023, evidenziando come il sovrapporsi delle scadenze determini rilevanti criticità non solo per i componenti della Commissione ma anche per gli uffici legislativi dei gruppi parlamentari. Concorda, pertanto, con la proposta della collega Bonafè di posticipare il termine per la presentazione dei ricorsi avverso le dichiarazioni di inammissibilità al tardo pomeriggio di domani.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in risposta alle osservazioni dei deputati riguardanti i criteri seguiti nella valutazione circa l'ammissibilità delle proposte emendative, sottolinea che i presidenti delle Commissioni hanno operato seguendo criteri oggettivi ed omogenei, applicando i medesimi principi alle proposte emendative presentate dai gruppi di maggioranza e a quelle dei gruppi di opposizione. Ricorda che, in ogni caso, la presidenza si impegna a valutare le richieste di riesame avverso la dichiarazione di inammissibilità senza alcuna preclusione.
  Accedendo alle richieste formulate in tal senso, d'intesa con il presidente della Commissione Affari costituzionali, posticipa il termine per la presentazione delle richieste di riesame delle dichiarazioni di inammissibilità alle ore 17 di mercoledì 31 maggio.

  Alfonso COLUCCI (M5S) esprime preoccupazione per l'affermazione del presidente Mangialavori, relativa al trattamento equanime che è stato riservato alle proposte emendative presentate, che ha portato a dichiarare inammissibili tanti emendamenti di maggioranza quanti di opposizione. Nel ricordare che il decreto-legge è espressione delle scelte del Governo e, dunque, della maggioranza, si sorprende che la stessa maggioranza avverta la necessità di modificarne così ampiamente il contenuto quando invece l'attività emendativa dovrebbe impegnare principalmente l'opposizione.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, interviene per precisare all'onorevole Alfonso Colucci che l'equanimità non ha riguardato il numero degli emendamenti dichiarati inammissibili bensì il metro di valutazione.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) nell'affermare che, in seguito alla lettura delle valutazioniPag. 15 di inammissibilità, rileva una modifica dei criteri seguiti rispetto a precedenti provvedimenti, sottolinea che, nonostante i gruppi abbiano cercato di contenere il numero delle proposte emendative presentate affinché i tempi previsti per l'esame del provvedimento non fossero differiti, quasi tutte le proposte emendative presentate dal gruppo del Partito Democratico sono state dichiarate inammissibili.

  Toni RICCIARDI (PD-IDP) chiede di comprendere quali siano i criteri adottati dalla presidenza circa l'ammissibilità delle proposte emendative, richiamando a titolo esemplificativo il pacchetto delle proposte emendative in materia di sanità, rispetto al quale sono state espresse valutazioni discordanti. Evidenzia a tale proposito che i contenuti delle proposte emendative presentate sono analoghi e s'interroga, pertanto, sulle ragioni che hanno condotto a valutazioni differenti. A suo avviso, infatti, tenuto conto del contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge, sarebbe stato più opportuno considerare ammissibili tutte le proposte emendative in materia sanitaria ed eventualmente respingerle nel merito nel corso dell'esame.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) segnala come effettivamente la Commissione Affari costituzionali sia al momento sovraccarica di lavoro, ma ritiene che ciò dipenda da un particolare momento politico. Comprende le motivazioni del disappunto dei colleghi dell'opposizione per le declaratorie di inammissibilità, ma ricorda che c'è tempo per presentare ricorsi e li invita a procedere in tal senso. Al riguardo, preannuncia che il suo gruppo farà ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità relativa all'emendamento Barelli 4.32.

  Daniela TORTO (M5S), nell'evidenziare che nel titolo del provvedimento sono esplicitamente richiamate disposizioni in materia di «iniziative di solidarietà sociale», chiede per quali motivi l'articolo aggiuntivo Francesco Silvestri 11.01, che istituisce il fondo di solidarietà per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse, sia stato considerato non strettamente attinente alla materia oggetto del decreto e, pertanto, inammissibile.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ribadisce che la presidenza delle Commissioni riunite valuterà attentamente le richieste di riesame che saranno presentate. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, l'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 19.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 30 maggio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.45 alle 20.10.