CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 maggio 2023
118.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 129

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.
Emendamenti C. 596 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato permanente è chiamato ad esprimere nella seduta odierna il prescritto parere all'Assemblea sul fascicolo delle proposte emendative riferite al testo unificato C. 596 D'Orso e abbinate, recante disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. In qualità di relatore, segnala che le proposte emendative in oggetto non presentano criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri Pag. 130dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.
C. 922 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato deve esprimere il parere alla III Commissione nella seduta odierna.
  Evidenzia che l'Accordo oggetto della ratifica – concluso prima dell'inizio del conflitto con la Russia – si compone di 14 articoli ed ha lo scopo – esplicitato all'articolo 1 – di rendere più stretta la collaborazione tra le polizie dei due Paesi nel prevenire, individuare, reprimere e investigare sui reati, regolamentando giuridicamente la collaborazione operativa e rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale. Nello specifico l'Accordo sviluppa la collaborazione tra i due Paesi attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità, nonché altre forme di collaborazione tra le quali la programmazione di attività di formazione e lo scambio di esperti. In base all'articolo 2, le autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo sono: per la Parte italiana il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e per la Parte ucraina, la Polizia di Stato ucraina. L'articolo 3 circoscrive gli ambiti di cooperazione, che vengono individuati nel contrasto al crimine organizzato transnazionale, ai reati contro la persona e il patrimonio, alla produzione e al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, ai reati contro la libertà sessuale e l'inviolabilità sessuale della persona, alla tratta di persone e all'immigrazione illegale, al traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare e radioattivo, alla criminalità informatica e alla pedopornografia on line, ai reati economici e finanziari, compreso il riciclaggio, al traffico illecito del patrimonio culturale, ai reati contro l'ambiente, ai reati di corruzione, ai reati nell'ambito della proprietà intellettuale e, infine, ai reati collegati al possesso e alla circolazione illegale di veicoli. Al fine di prevenire la commissione di reati, le autorità competenti delle Parti collaborano anche per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, in particolare nel corso di eventi di massa di importanza internazionale. Le autorità competenti possono, se d'accordo, estendete la collaborazione anche al contrasto di ulteriori reati previsti dalle rispettive legislazioni. Inoltre, l'Accordo non pregiudica le procedure vigenti nel settore dell'estradizione e della mutua assistenza giudiziaria. Evidenzia che nell'articolo 4 si dettagliano le forme di cooperazione previste, che possono comprendere scambi di informazioni di interesse reciproco in tutta una serie di ambiti, da quelli sui reati, sui gruppi criminali organizzati nonché sulla loro organizzazione, gestione e modalità operative, sulla ricerca dei latitanti, sulla formazione delle forze di polizia, sugli strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale. La suddetta cooperazione tra le Parti, specifica l'articolo 5, viene effettuata sulla base di richieste di assistenza, effettuate per iscritto, salvo casi di emergenza nei quali si possono anticipare anche oralmente; l'articolo ne specifica poi la forma, le modalità di trasmissione, informazioni e dettagli utili. In base all'articolo 6, a tali richieste l'altra Parte può anche rispondere con un rifiuto nel caso l'esecuzione delle stesse comporti una minaccia per i diritti, le libertà, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altro interesse nazionale, o contrasti con le leggi o gli obblighi dell'altro Stato, o se la richiesta riguardi una condotta non penalmente rilevante per l'altra Parte; il rifiuto deve essere motivato. L'articolo 7 dettaglia le procedure da seguire per l'esecuzione delle richieste, «eseguite dalle autorità competenti in conformità alla legislazione dei loro Stati». Rammenta che l'articolo 8 riguarda il trattamento dei dati, descrivendo le procedure per il trattamento, il trasferimento e la conservazione dei dati personali scambiati dalle forze di polizia, assicurando che Pag. 131ad essi sia riservata adeguata tutela coerentemente con i criteri previsti in materia dalla disciplina dell'Unione europea. L'articolo 9 prevede la costituzione di gruppi di lavoro congiunti per coordinare azioni comuni nella lotta contro la criminalità e per soddisfare ulteriori esigenze operative, per brevi periodi, con compiti di consulenza, assistenza e analisi, anche mediante un ufficiale di collegamento o un rappresentante autorizzato con funzioni di informazione e consulenza. L'articolo 10 prevede la possibilità di effettuare, qualora necessario, riunioni e consultazioni, anche con modalità di videoconferenza, per valutare e migliorare la collaborazione. Secondo l'articolo 11 le spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo sono sostenute da ciascuna parte nell'ambito dei relativi stanziamenti, salvo diverse intese. Il comma 2 specifica che la parte a cui è rivolta la richiesta sostiene le relative spese, salvo diversi accordi e, in caso di spese straordinarie, dopo adeguate consultazioni. Nella ripartizione tra le Parti degli oneri finanziari per l'attuazione degli impegni assunti, da parte italiana, sarà necessario uno stanziamento di risorse finanziarie aggiuntivo rispetto alle dotazioni previste negli ordinari capitoli di bilancio. L'articolo 12 individua nell'inglese la lingua di lavoro utilizzata nelle attività di cooperazione. L'articolo 13 rinvia a consultazioni e negoziati per via diplomatica per la risoluzione delle controversie riguardo all'interpretazione o esecuzione dell'Accordo e l'articolo 14 contiene disposizioni finali, cioè le procedure per l'entrata in vigore, per l'adozione di emendamenti e per la denuncia dell'Accordo. Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, fa presente che l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esecuzione dell'Accordo, valutati in circa 165 mila euro a decorrere dall'anno 2023. L'articolo 4, infine, dispone che la legge di autorizzazione alla ratifica entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che il disegno di legge si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula conseguentemente una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulato dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.
C. 1001 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimere il parere alla III Commissione nella seduta odierna.
  In sostituzione del relatore, onorevole Paolo Emilio Russo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, evidenzia che l'Accordo oggetto della ratifica – concluso prima dell'inizio del conflitto con la Russia – si compone di 40 articoli e VII allegati e regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina sostituendosi agli accordi bilaterali sottoscritti tra l'Ucraina e i singoli Stati membri. L'Accordo ha l'obiettivo di aprire gradualmente il mercato su base reciproca per quanto concerne l'accesso alle rotte e la capacità di trasporto; garantire la convergenza normativa e un'effettiva osservanza da parte dell'Ucraina della pertinente normativa dell'Unione europea in materia di trasporto aereo; garantire agli operatori economici parità di condizioni e assenza di discriminazioni. Fa presente che a tal fine, Pag. 132l'Accordo prevede il raggiungimento di norme identiche in materia di sicurezza (safety e security), gestione del traffico aereo, ambiente, tutela dei consumatori e sistemi telematici di prenotazione, nonché su norme identiche per quanto riguarda gli aspetti sociali. A questo fine, vengono stabiliti norme, requisiti tecnici, procedure amministrative, norme operative di base e modalità di attuazione applicabili tra le Parti. Più nel dettaglio, l'Accordo regola i seguenti argomenti principali: diritti di sorvolo e di traffico e definizione della tabella delle rotte; modalità di designazione di vettori per operare i servizi concordati; tutela della concorrenza; disposizioni in materia di sicurezza (safety) e protezione (security). In particolare, evidenzia che gli articoli 7 e 8 dell'Accordo individuano nell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) l'Autorità competente per l'Italia allo svolgimento delle attività ispettive e disciplinano la reciproca assistenza che le Parti sono tenute a prestarsi per la prevenzione di atti illeciti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggio, degli aeroporti e delle strutture di navigazione e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile. L'Accordo detta inoltre disposizioni in materia di tutela del passeggero; flessibilità operative e possibilità di accordi commerciali di cooperazione tra i vettori; disposizioni in tema di interpretazione, revisione, denuncia e contenzioso; rapporto tra l'Accordo e i preesistenti accordi bilaterali tra l'Ucraina e i singoli Stati membri dell'Unione europea.
  Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, fa presente che l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie prevedendo che l'attuazione dell'Accordo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e l'articolo 4, infine, dispone che la legge di autorizzazione alla ratifica entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che il disegno di legge si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Conclude proponendo l'approvazione di un parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulato dal relatore.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.
C. 752.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimere il parere alla XIII Commissione nella seduta odierna.

  Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XIII Commissione, la proposta di legge Carloni C. 752 recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, come risultante dalle proposte emendative approvate. Essa si compone di 22 articoli. L'articolo 1 individua le finalità, che consistono: nella promozione e nel sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo; nel rilancio del sistema produttivo agricolo attraverso interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo. Fa quindi presente che l'articolo 2 contiene le definizioni di «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo» indicandone i requisiti oggettivi e soggettivi. Sono tali le imprese, in qualsiasi forma costituite, che Pag. 133esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni: a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età compresa tra diciotto e quarantuno anni; b) nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quarantuno anni; c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quarantuno anni e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.
  Segnala che l'articolo 3, al comma 1, istituisce un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il comma 2 prevede che tali risorse siano erogate dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) a favore dei soggetti identificati dall'articolo 2, previa presentazione di un apposito piano d'investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola caratterizzato da innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, di allevamento o di selvicoltura e alle attività di manutenzione e sistemazione del territorio. Il comma 3 elenca, infine, le tipologie di interventi finanziabili con le risorse del Fondo di cui al comma 1. L'articolo 4 reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura. La disposizione descrive il regime fiscale agevolato – consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta – il limite temporale in cui lo stesso può applicarsi, nonché i soggetti che ne possono beneficiare.
  Rileva quindi che l'articolo 5 introduce agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici. Si statuisce che i contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di fondi rustici di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, sono assoggettati ad onorari notarili ridotti del 50 per cento. L'articolo 6 introduce disposizioni in materia di esoneri contributivi in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99), di età inferiore a quarantuno anni, che si iscrivono per la prima volta alle relative gestioni previdenziali. L'articolo 6-bis reca disposizioni in materia di credito d'imposta per le spese relative alla partecipazione a corsi di formazione, in favore degli imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quarantuno anni (vale a dire dei soggetti di cui all'articolo 2, lettera a) del provvedimento in esame). Fa quindi presente che l'articolo 7 riconosce ai soggetti destinatari della proposta di legge in esame la possibilità di usufruire di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate per investimenti in formazione e in beni strumentali, materiali o immateriali idonei a migliorare la redditività o la qualità delle produzioni dell'azienda agricola.
  L'articolo 8 reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali stabilendo che, in caso di acquisto o permuta di terreni e loro pertinenze, i giovani imprenditori agricoli – di cui all'articolo 2 della proposta di legge in esame –, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale siano assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 50 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente. L'articolo 9 introduce agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale. Si tratta delle attività esercitate dai soggetti di cui all'articolo 2 del presente provvedimento, dirette alla fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, nonché delle attività di fornitura di beni e Pag. 134servizi come, l'agricoltura sociale, l'enoturismo, l'oleoturismo e le fattorie didattiche o di promozione sociale.
  Segnala quindi che l'articolo 9-bis, al fine di favorire la redditività delle imprese agricole, in particolare di quelle giovanili, introduce l'articolo 15-bis al decreto legislativo n. 228 del 2001. Tale nuovo articolo prevede che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, possono stipulare contratti di appalto con enti pubblici e da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari nonché utilizzando macchine e attrezzature di loro proprietà, aventi ad oggetto lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di afforestazione e di riforestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali. L'articolo 10 reca disposizioni in materia di prelazione di più confinanti, riportando alcune ipotesi di prelazione legale al ricorrere delle quali è riconosciuto un favor legis nei confronti dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di età compresa tra diciotto e quarantuno anni.
  Segnala che l'articolo 11 reca disposizioni in materia di ristrutturazione dei fabbricati rurali. In particolare si riconosce in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame un credito d'imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta e documentata per la realizzazione di interventi di riqualificazione di fabbricati rurali, di cui sono dettate modalità e limiti di utilizzazione.
  L'articolo 11-bis reca disposizioni in materia di contributo di costruzione in agricoltura. Si stabilisce che il contributo di costruzione per i nuovi edifici non è dovuto per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale e del coltivatore diretto. Ai sensi dell'articolo 12, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni (comma 1). Il comma 2 dispone che le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, sono destinate, in misura pari al 50 per cento, anche al cofinanziamento dei programmi regionali di cui al comma 1. Il comma 3 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, possono prevedere incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del patto di famiglia di cui agli articoli da 768-bis a 768-octies del codice civile.
  Fa presente che l'articolo 13 promuove misure volte a favorire l'accesso ai finanziamenti e alle altre forme di prestito bancario agevolato nonché alla dilazione del debito, in favore dei giovani imprenditori agricoli (comma 1). Come previsto dal comma 2, le agevolazioni si applicano a tutti i contratti bancari e consistono nella riduzione del costo del servizio in misura non inferiore a due terzi del tasso EURIBOR da applicare nel periodo di validità del contratto. Il comma 3 prevede, per far fronte agli oneri della presente disposizione, l'istituzione di un Fondo, a decorrere dall'anno 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con la dotazione di 40 milioni di euro annui. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 14 introduce misure per favorire l'accesso al microcredito. In particolare, si interviene sull'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993 Pag. 135(testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nel senso di ampliare la possibilità di accesso al microcredito in favore dei soggetti che possiedono la qualifica di giovane imprenditore agricolo, anche se costituiti in forma societaria, in quest'ultimo caso a condizione che la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuta da persone fisiche che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno di età e che siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale. Si interviene anche sul comma 5 del medesimo articolo 111 del citato decreto legislativo, prevedendosi che, nel caso di imprese giovanili agricole, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative, anche prevedendo una durata del preammortamento finanziario che tenga conto delle specifiche caratteristiche delle colture, in particolare di quelle arboree permanenti.
  Segnala che l'articolo 15, al comma 1, prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, provvede con decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, ad istituire l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA). Tale organismo è composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA nonché delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare. All'Osservatorio sono attribuite funzioni di raccolta, elaborazione e analisi dei dati, della normativa e delle iniziative in materia di imprenditoria agricola giovanile nonché di consulenza, supporto e stimolo all'azione del Governo. L'articolo 16 reca disposizioni in materia di successioni e donazioni. In particolare, il comma 1 introduce un'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, dall'imposta catastale e dall'imposta di bollo e un assoggettamento all'imposta ipotecaria in misura fissa per trasferimenti – per causa di morte o per donazione – di beni costituenti l'azienda agricola, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e ogni altro bene strumentale all'attività aziendale, in favore di discendenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, aventi età compresa tra diciotto e quarantuno anni. Il comma 2 prevede, per gli atti di cui al comma 1, la riduzione ad un sesto degli onorari notarili.
  Fa quindi presente che l'articolo 17 consente ai destinatari del provvedimento in esame la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 2435-bis del codice civile. Rammenta che il citato articolo del codice civile, con riferimento al bilancio in forma abbreviata prevede che le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
  L'articolo 18 prevede che i comuni – nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli, esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi – possono riservare in favore dei destinatari del provvedimento in esame una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo. L'articolo 18-bis contiene infine la clausola di salvaguardia.
  Con riguardo alle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che la proposta di legge in esame – volta ad introdurre misure di carattere normativo finalizzate alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo – appare principalmente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale relativa alla «tutela della concorrenzaPag. 136» (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione). Ricorda infatti che la Corte costituzionale ascrive a tale competenza gli «strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese» (sentenza n. 14 del 2004).
  Con riferimento a singole disposizioni assumono poi rilievo le materie di competenza esclusiva dello Stato relative al sistema tributario e contabile dello Stato, alla tutela del risparmio, all'ordinamento e all'organizzazione amministrativa dello Stato e alla previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), o), della Costituzione), la materia di competenza regionale residuale «agricoltura» nonché alcune materie di competenza legislativa concorrente come la formazione professionale (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).
  Segnala inoltre che, come anticipato nell'illustrazione del provvedimento, l'articolo 3 prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'agricoltura per il cofinanziamento nazionale di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo. Anche l'articolo 3 appare in primo luogo riconducibile alla competenza esclusiva statale in «materia di tutela della concorrenza». Rileva tuttavia che la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 179 del 2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1, comma 202, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), istitutivo di un fondo per i contributi alle imprese non industriali con sede nei comuni in cui si sono verificate, nel corso del 2020, interruzioni della viabilità dovute a crolli delle infrastrutture stradali, nella parte in cui non prevedeva che il relativo decreto ministeriale attuativo fosse adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Questo perché l'intervento previsto, analogamente a quanto avviene per il provvedimento in esame, era tale da intercettare anche ambiti materiali di competenza regionale residuale come commercio e agricoltura. Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.40.