CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 maggio 2023
115.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 142

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 24 maggio 2023.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana mediatori agenti d'affari (FIMAA), nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 24 maggio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.20.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio.
COM(2022) 672 final.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabio PIETRELLA (FDI), relatore, ricorda che si tratta di una delle numerose iniziative legislative presentate per l'attuazione del Green Deal e del regolamento europeo sul clima, che vincolano l'Unione al conseguimento della neutralità climatica nel 2050.Pag. 143
  La proposta mira in particolare ad incentivare e accelerare la realizzazione degli assorbimenti di carbonio attraverso il sequestro nei suoli agricoli, lo stoccaggio nei prodotti e lo stoccaggio permanente. Gli assorbimenti in questione sono considerati a livello internazionale essenziali per limitare l'aumento della temperatura globale al pari delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra.
  Per questa ragione, fa presente che il citato regolamento europeo sul clima ha impegnato l'Unione ad aumentare gli assorbimenti fino a 225 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente per contribuire all'obiettivo di riduzione del 55 per cento delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2030. Questo obiettivo è stato recentemente innalzato a 310 milioni di tonnellate mediante la revisione, nell'ambito del cosiddetto pacchetto «Pronti per il 55 per cento», del regolamento sulle emissioni e gli assorbimenti derivanti dall'uso del suolo, dal cambiamento dell'uso di suolo e dalla silvicoltura (LULUCF).
  Per conseguire le finalità sopra indicate, ricorda che la proposta reca disposizioni articolate su tre pilastri: il primo fissa i quattro criteri di qualità che rendono gli assorbimenti ammissibili alla certificazione; il secondo stabilisce gli elementi essenziali del processo di verifica e certificazione; il terzo prevede norme per il funzionamento dei sistemi di certificazione destinati ad attuare il quadro di certificazione, e il loro riconoscimento da parte della Commissione europea.
  Passa ad illustrare brevemente le principali disposizioni della proposta, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi più dettagliata.
  Segnala che gli articoli 1 e 2 enunciano le finalità e l'ambito di applicazione della proposta. L'articolo 3 individua le due condizioni generali di ammissibilità alla certificazione dell'Unione degli assorbimenti, stabilendo che essi devono: essere generati da attività di assorbimento che soddisfano i citati criteri di qualità; essere verificati da un organismo di certificazione indipendente.
  I criteri di qualità per l'ammissibilità alla certificazione sono definiti dagli articoli da 4 a 8. L'articolo 4 stabilisce norme per la quantificazione del beneficio in termini di assorbimento netto del carbonio rispetto ad uno scenario di riferimento periodicamente aggiornato. Gli articoli 5, 6 e 7 stabiliscono che le attività di assorbimento del carbonio devono rispondere a criteri di addizionalità, stoccaggio a lungo termine e sostenibilità.
  In particolare, osserva che l'articolo 5 stabilisce che l'attività di assorbimento deve essere addizionale, vale a dire andare al di là degli obblighi normativi fissati a livello dell'UE e nazionale ed essere intrapresa grazie all'effetto incentivante della certificazione. L'articolo 6 stabilisce che le attività di assorbimento devono mirare a garantire lo stoccaggio a lungo termine del carbonio. Impone inoltre ai gestori delle medesime attività di monitorare e attenuare eventuali rischi di rilascio del carbonio stoccato, assoggettandoli a meccanismi di responsabilità per l'eventuale rilascio del carbonio stoccato.
  L'articolo 7 stabilisce che l'attività di assorbimento del carbonio deve essere sostenibile, o produrre co-benefici espressamente indicati: mitigazione o adattamento dei cambiamenti climatici, oltre al beneficio in termini di assorbimento netto del carbonio; uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; transizione verso un'economia circolare; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
  L'articolo 8 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire metodologie di certificazione specifiche per i principali tipi di attività di assorbimento del carbonio e stabilire requisiti minimi di sostenibilità.
  L'articolo 9 prevede che il gestore dell'attività di assorbimento presenti domanda a un organismo di certificazione, accompagnata da informazioni esaustive, in particolare sugli assorbimenti totali previsti e il beneficio atteso in termini di assorbimento netto. L'organismo di certificazione, verificato che tale attività di assorbimento Pag. 144sia stata attuata nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento, redige una relazione e rilascia un certificato. Gli organismi effettuano controlli periodici di ricertificazione per confermare la conformità nel tempo e aggiornare i certificati.
  L'articolo 10 disciplina gli organismi di certificazione, stabilendo che devono essere accreditati da un'autorità nazionale, imponendo agli Stati membri di vigilare sul loro funzionamento e prescrivendone la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità.
  L'articolo 11 stabilisce l'obbligo per i gestori di avvalersi di sistemi di certificazione riconosciuti dalla Commissione europea che devono a loro volta rispondere ad alcuni requisiti volti a garantire la buona governance, la trasparenza e la responsabilità in materia di gestione e monitoraggio interni, trattamento di reclami e ricorsi, consultazione dei portatori di interessi, pubblicazione delle informazioni, designazione e formazione degli organismi di certificazione, risoluzione dei casi di mancata conformità, istituzione e gestione di registri.
  L'articolo 12 impone ai sistemi di certificazione l'obbligo di istituire e mantenere registri pubblici che forniscano informazioni sulle attività di assorbimento del carbonio, sulle unità di carbonio assorbite e sui relativi certificati. Anche in questo caso è conferito alla Commissione europea il potere di definire con atti di esecuzione la struttura, il formato e ulteriori specifiche di tali registri.
  L'articolo 13 stabilisce che i sistemi di certificazione vengano riconosciuti dalla Commissione europea – previa domanda avanzata dallo Stato membro – tramite decisioni valide per un periodo non superiore ai cinque anni, che possono essere abrogate in caso di mancata conformità.
  L'articolo 14 prescrive obblighi di comunicazione prevedendo che ciascun sistema operativo da almeno 12 mesi presenti una relazione sulle proprie attività entro il 30 aprile di ogni anno, riferita all'anno civile precedente.
  L'articolo 18 prevede il riesame del regolamento per la prima volta tre anni dopo la sua entrata in vigore e comunque entro la fine del 2028, e successivamente sei mesi dopo ogni bilancio globale presentato conformemente all'Accordo di Parigi.
  Venendo ai profili di diretta competenza della nostra Commissione, rileva che la base giuridica della proposta è correttamente costituita dagli articoli 191 e 192 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che includono tra gli obiettivi della politica ambientale dell'Unione la promozione di misure per contrastare i cambiamenti climatici.
  Per quanto concerne il rispetto del principio di sussidiarietà, evidenzia che la motivazione offerta dalla Commissione appare complessivamente convincente: infatti, tenuto conto delle finalità intrinsecamente transfrontaliere della proposta, la necessità dell'intervento dell'Unione discende dal fatto che difficilmente azioni a livello nazionale o locale potrebbero conseguire risultati adeguati in assenza di un coordinamento a livello europeo.
  Parimenti, la Commissione ritiene che la proposta costituisca un valore aggiunto rispetto ad iniziative nazionali in materia, potendo creare condizioni di parità e un mercato interno equo per la certificazione degli assorbimenti di carbonio. Al contrario, iniziative nazionali da parte degli Stati membri in questo settore creerebbero regimi diversificati che aggraverebbero il problema.
  Osserva che la Commissione ritiene altresì rispettato il principio di proporzionalità, in quanto la proposta non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo dichiarato.
  Dal momento che questa motivazione non appare adeguatamente sviluppata ed approfondita, sostiene che essa postuli, da parte della XIV Commissione, una valutazione più accurata, tenendo anche conto dei rilievi formulati nella relazione che il Governo ha trasmesso alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012.
  La relazione, infatti, pur valutando positivamente le finalità della proposta, ne sottolinea alcune criticità, riferibili in ampia parte anche al rispetto del principio di proporzionalità.Pag. 145
  In primo luogo, fa presente che il Governo evidenzia come la nuova normativa non sembri tenere adeguatamente conto di alcuni ostacoli di portata generale per lo sviluppo di un mercato dei crediti di carbonio quali la complessità di valutare la qualità degli assorbimenti, l'attendibilità dei certificati di assorbimento, la difficoltà di accedere a finanziamenti. Questi ostacoli potrebbero rendere eccessivi e non necessari alcuni degli oneri discendenti dalla proposta in capo ai soggetti interessati.
  In secondo luogo, il Governo osserva che l'introduzione, in relazione agli assorbimenti, di obiettivi vincolanti a carico delle aziende agricole, in assenza della corresponsione di un pagamento, costituirebbe per le medesime un ulteriore costo aziendale.
  In terzo luogo, ricorda che il Governo sottolinea che dalla normativa proposta potrebbero derivare aumenti di costi per la pubblica amministrazione dovuti ad attività quali l'istituzione del registro pubblico e incentivi per le attività previste dalla proposta, lo sviluppo di metodologie di certificazione o riconoscimento di schemi esistenti di certificazione, lo sviluppo di nuove tecniche per l'assorbimento e per il monitoraggio, la digitalizzazione dei dati sulle rimozioni di carbonio.
  Precisa che ulteriori osservazioni contenute nella relazione, concernono aspetti di merito della proposta, anch'essi meritevoli di approfondimento. Anzitutto, ad avviso del Governo, la proposta potrebbe esporre – paradossalmente – gli Stati membri al rischio di non adempiere agli obiettivi stabiliti dal pacchetto «Pronti per il 55 per cento» e dal nuovo regolamento LULUCF, prima richiamato, dal momento che gli assorbimenti venduti da operatori privati su mercati volontari non potranno essere contabilizzati ai fini del raggiungimento dei target nazionali.
  Il Governo evidenzia poi che in Italia non è previsto un meccanismo di certificazione e un mercato volontario dei crediti di carbonio per la gestione del suolo in agricoltura. Rileva pertanto la necessità di accompagnare il nuovo meccanismo di certificazione per l'agricoltura con norme armonizzate che tengano conto delle specificità nazionali e regionali e che, previa apposita valutazione d'impatto, stabiliscano requisiti realistici per la misurazione, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni evitate, la durata dello stoccaggio del carbonio, nonché la gestione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni in altri siti.
  Evidenzia che altri rilievi della relazione concernono problemi più specifici relativi, tra gli altri, al doppio conteggio dei crediti, all'incertezza del mercato, alla carenza di incentivi per sviluppare le tecnologie di assorbimento più costose. Infine, sempre con riferimento all'agricoltura, il Governo ritiene necessario remunerare le pratiche agricole di assorbimento con meccanismi pubblici di incentivazione ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla PAC, quali fonti di finanziamento regionali, risorse addizionali per aree montane e interne, fondi connessi all'innovazione e fondi speciali (ad esempio per il clima).
  Tenuto conto dell'esigenza di approfondire le rilevanti questioni che ha richiamato, propone di svolgere, auspicabilmente d'intesa con la Commissione ambiente, un breve ciclo di audizioni di rappresentanti del Governo e dei settori interessati. Si potranno così acquisire ulteriori e più dettagliati elementi di conoscenza e valutazione in vista della predisposizione del parere della nostra Commissione.

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, il Presidente rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che definisce la politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere.
COM(2023) 146 final.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, ricorda che il documento, pur non avendo carattere legislativo, è stato segnalato dal Governo alle Camere, ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012, tra gli atti delle Istituzioni europee di significativa importanza per l'interesse nazionale.
  Sottolinea che la gestione delle frontiere esterne è il pilastro su cui si basa l'intero sistema Schengen. Questo grande spazio senza frontiere interne non potrebbe infatti esistere e funzionare senza un controllo adeguato dei confini comuni. Così come non potrebbero svilupparsi effettivamente tutte le altre importanti politiche che i Trattati riconducono allo Spazio di Libertà, sicurezza e giustizia: quelle in materia di immigrazione, asilo, visti, cooperazione giudiziaria e di polizia, con particolare riferimento al contrasto alla criminalità transfrontaliera e al terrorismo internazionale, e così via. Più in generale, in questa fase storica, la sicurezza stessa del continente postula la capacità di gestire le frontiere esterne in modo da evitare che una loro eccessiva permeabilità assecondi le manovre di Paesi terzi volti a destabilizzare i nostri sistemi democratici promuovendo l'arrivo massiccio di grandi masse di migranti.
  Per queste ragioni, evidenzia che la gestione delle frontiere, inclusi i rimpatri, è in base ai Trattati una responsabilità condivisa tra le autorità degli Stati membri, da un lato, e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), dall'altro. Al riguardo, ricorda che entro il 2027 il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea comprenderà 10 mila unità, di cui 3 mila agenti di Frontex e 7 mila distaccati dagli Stati membri dell'UE.
  Evidenzia altresì che i dati relativi ai flussi migratori irregolari sottolineano che questa responsabilità non è esercitata attualmente in modo adeguato.
  Ricorda che nei primi 4 mesi dell'anno, secondo le stime di Frontex, sono circa 81mila i migranti giunti illegalmente nell'UE, di cui oltre la metà, 42mila, sono sbarcati in Italia, lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Quest'ultimo dato sale a 46mila arrivi secondo le stime dell'UNHCR aggiornate al 21 maggio. E dall'inizio dell'anno sono oltre 1000 le persone morte o disperse in mare.
  Sottolinea come ci siano cause molto profonde, di carattere geopolitico, sociale ed economico, che alimentano questi flussi ma è evidente che i dati, nella loro oggettività, postulino una riflessione approfondita su chi e come gestisce attualmente le frontiere dell'Unione. Ne deriva l'opportunità di esaminare la Strategia che definisce un quadro politico comune entro il quale dovrebbero svolgersi le attività degli agenti delle autorità competenti degli Stati membri e di Frontex.
  Ricorda, in via preliminare che la Strategia è stata presentata nell'ambito di un apposito «ciclo politico» che è stato avviato con un documento orientativo della Commissione europea, basato a sua volta su una analisi dei rischi elaborata da Frontex, per poi proseguire con la discussione presso il Parlamento europeo e il Consiglio. Dopo la presentazione della Strategia, spetterà agli Stati membri adottare i rispettivi documenti strategici.
  La comunicazione in esame si articola in un documento principale, in cui vengono riassunti gli elementi principali della gestione integrata delle frontiere mentre la ricognizione integrale degli elementi della EIBM, corredati dai rispettivi orientamenti strategici e priorità politiche, è contenuta nell'allegato I.
  A questo riguardo, sottolinea come appaia molto singolare – e richiederebbe una apposita motivazione – il fatto che uno degli elementi più rilevanti per la politica di migrazione e asilo del nostro Paese, le operazioni di ricerca e soccorso per le persone in pericolo in mare, venga approfondito solo nell'allegato I e non figuri nella sintesi degli elementi principali fornita dalla Commissione europea.
  Il documento principale enuncia anzitutto cinque principi generali per la gestione delle frontiere. Il primo consiste nella già richiamata condivisione di responsabilità tra Stati membri e Unione. Il secondo risiede nell'obiettivo generale dell'elevato livello di sicurezza interna dell'Unione,Pag. 147 nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione. Il terzo attiene al controllo dell'accesso che include, tra l'altro, i controlli alle frontiere esterne e le altre misure nell'ambito dello spazio Schengen, nonché quelle relative al rimpatrio. Il quarto nella conoscenza situazionale completa e quasi in tempo reale per rispondere efficacemente alle minacce emergenti. Il quinto ed ultimo principio consiste in un livello elevato di specializzazione e professionalità nonché in una formazione ispirata a valori etici e principi rigorosi di integrità.
  In coerenza con questi princìpi, fa presente che la Commissione considera indispensabili, in materia di controllo delle frontiere, una cooperazione stretta e continua tra tutti gli attori interessati, misure operative efficaci da parte delle autorità nazionali e una maggiore presenza del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea nelle zone pre-frontaliere. Gli obiettivi e le implicazioni di questa indicazione meritano peraltro uno specifico approfondimento.
  Particolare enfasi viene posta sull'aumento della cooperazione e dello scambio di informazioni tra le autorità competenti a livello nazionale e quelle dell'UE, con particolare riguardo a Frontex, all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) e all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA).
  Osserva che, secondo la Commissione, non meno importanti appaiono il rafforzamento delle infrastrutture e delle capacità di protezione delle frontiere, dei mezzi di sorveglianza, compresa quella aerea, e delle attrezzature. In particolare, il sistema di sorveglianza delle frontiere marittime deve essere in grado di rilevare, identificare e, ove necessario, rintracciare e intercettare tutte le imbarcazioni che entrano nelle acque territoriali e contribuire a garantire la protezione e il salvataggio delle vite umane in mare in qualunque condizione meteorologica, nonché a ridurre gli arrivi irregolari nell'UE.
  Rileva come le indicazioni della Strategia in merito al sistema comune dell'UE per i rimpatri richiedano una particolare attenzione da parte italiana.
  La Commissione invita a questo riguardo gli Stati membri a richiedere e utilizzare appieno il sostegno disponibile di Frontex per tutte le fasi del processo di rimpatrio: per organizzare operazioni di rimpatrio; per la digitalizzazione dei sistemi nazionali di gestione dei casi di rimpatrio sulla base del sistema sviluppato dall'Agenzia; per la formazione e l'impiego degli esperti in materia di rimpatrio della medesima; per la partecipazione ai servizi congiunti di reintegrazione predisposti da Frontex.
  Sottolinea che, contestualmente alla strategia pluriennale all'esame della XIV Commissione, la Commissione europea ha adottato anche una raccomandazione sul riconoscimento reciproco da parte degli Stati membri delle decisioni di rimpatrio. Si tratta essenzialmente di un aggiornamento della raccomandazione vigente dal 2017, che integra la strategia operativa per rimpatri più efficaci presentata dalla Commissione nello scorso gennaio.
  La nuova raccomandazione sembra concentrata soprattutto sulla prevenzione dei movimenti secondari. Reca anzitutto indicazioni su come attuare, alla luce dell'entrata in funzione del nuovo Sistema d'informazione Schengen (Sis), l'obbligo degli Stati membri di creare una segnalazione in tale sistema ogni volta che emettono una decisione di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Questa segnalazione, che può essere verificata dagli altri Stati membri, renderebbe più agevole e rapido, nelle intenzioni della Commissione, il processo di riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio.
  Inoltre sono fornite apposite indicazioni sul rischio di fuga di chi è oggetto di un procedimento di rimpatrio, in modo da prevenire i movimenti secondari, nonché sulla detenzione e sulle misure alternative alla detenzione per i medesimi soggetti.Pag. 148
  Sempre in relazione alla Strategia, fa presente che una specifica sezione concerne il rafforzamento della cooperazione con i Paesi terzi per migliorare le loro capacità nei settori del controllo di frontiera, dell'analisi dei rischi, del rimpatrio e della riammissione. Al riguardo vengono presi in considerazione gli accordi sullo status e gli accordi di lavoro con i Paesi extra UE, che consentono alle guardie di frontiera di Frontex di lavorare con le autorità omologhe dei Paesi terzi, contribuendo a prevenire la migrazione irregolare e a contrastare il traffico illecito e le attività criminali.
  Rileva che, tuttavia, la maggior parte degli accordi citati nella comunicazione riguardano Paesi terzi in aree del mondo estranee alle rotte migratorie irregolari del Mediterraneo, mentre per gli Stati membri di primo approdo – tra i quali ovviamente l'Italia – sarebbe invece essenziale approfondire in modo prioritario le relazioni con i principali Paesi di origine e transito, sia per eliminare le cause profonde della migrazione, sia per migliorare le attività di contrasto alle reti del traffico di migranti, sia infine per rafforzare il sistema dei rimpatri dei migranti irregolari.
  Osserva che la Strategia ribadisce poi che le azioni dei soggetti nazionali e dell'UE nell'ambito della guardia di frontiera e costiera europea dovrebbero svolgersi, anche nei Paesi terzi, nel pieno rispetto del pertinente diritto dell'UE, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali, e del diritto internazionale, con particolare riguardo al principio di non respingimento. Al riguardo la Commissione europea ricorda di aver già proposto l'introduzione di meccanismi nazionali di monitoraggio nell'ambito delle procedure di screening alle frontiere esterne, misura tuttora in corso di esame legislativo nell'ambito delle proposte del Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo.
  Sottolinea che, in un'apposita sezione del documento, la Commissione richiama l'importanza degli strumenti finanziari previsti dal bilancio dell'UE in questo settore, in particolare lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) e il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF). Il primo ammonta complessivamente a 5,241 miliardi di euro in sette anni, cui si aggiungono ulteriori 1,141 miliardi di euro. Il secondo, sempre per il periodo 2021-2027, ha una dotazione complessiva di 9,88 miliardi di euro.
  La mobilitazione dei fondi europei viene considerata cruciale soprattutto ai fini del miglioramento delle capacità e delle infrastrutture nazionali di controllo di frontiera e dei mezzi di sorveglianza.
  La Strategia richiama anche il sostegno ai Paesi terzi che può essere fornito attraverso lo Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, dotato di 79,462 miliardi di euro e lo strumento di assistenza preadesione con stanziamenti complessivi pari a 14,162 miliardi di euro.
  Nelle parti conclusive della comunicazione, la Commissione europea illustra in dettaglio i principali passi successivi alla Strategia pluriennale.
  Fa presente che tra questi riveste importanza primaria l'allineamento da parte degli Stati membri delle rispettive strategie nazionali entro 12 mesi dall'adozione della comunicazione in esame nonché la cooperazione interparlamentare prevista dall'articolo 112 del Regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.
  Rileva che, in particolare, per garantire che le funzioni di controllo da parte del Parlamento europeo su Frontex e dei Parlamenti nazionali sulle rispettive autorità nazionali competenti siano esercitate efficacemente, il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali possono cooperare mediante riunioni interparlamentari cui possono essere invitati a partecipare il direttore esecutivo e il presidente del consiglio di amministrazione di Frontex.
  Ribadisce, in conclusione, che l'esame del documento merita un adeguato approfondimento perché consente al Parlamento di intervenire tempestivamente sia nella definizione della strategia nazionale in materia di gestione delle frontiere esterne sia nel valutare come è attuato il principio della responsabilità condivisa in materia tra l'Unione e gli Stati membri.Pag. 149
  Confida che su entrambi gli aspetti si possa condurre una adeguata attività conoscitiva, mediante audizioni – eventualmente d'intesa con la Commissione affari costituzionali – di rappresentanti del Governo e di altre Istituzioni nazionali e dell'UE.

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, il Presidente rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 24 maggio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.
Atto n. 45.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Isabella DE MONTE (A-IV-RE), relatrice, segnala, in premessa, che il provvedimento in esame è adottato in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 127 del 2022 – Legge di delegazione europea 2021 –, con cui il Governo è stato delegato all'emanazione, entro il 31 agosto 2023, di uno o più decreti legislativi per procedere al citato adeguamento della normativa interna.
  Il regolamento (UE) 2021/784 – in vigore dal 7 giugno 2022 – ha l'obiettivo di permettere la rimozione rapida di contenuti terroristici online, stabilendo norme a livello dell'Unione per contrastare l'uso improprio dei servizi di hosting, ovvero dei soggetti che mettono a disposizione, dietro corrispettivo, piattaforme online destinate ad essere riempite di contenuti da utenti o fornitori di contenuti.
  Tali norme riguardano: gli obblighi di diligenza ragionevoli e proporzionati che i prestatori di servizi di hosting sono tenuti ad applicare per contrastare la diffusione al pubblico di contenuti terroristici tramite i propri servizi e garantire, ove necessario, la rimozione o la disabilitazione dell'accesso a tali contenuti; le misure che gli Stati membri dell'UE debbono mettere in atto – in conformità al diritto dell'Unione e subordinate alle salvaguardie dei diritti fondamentali – al fine di: individuare e garantire la rimozione tempestiva dei contenuti terroristici da parte dei prestatori di servizi di hosting; agevolare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, i prestatori di servizi e, ove opportuno, l'Europol.
  Sottolinea che il regolamento si applica ai prestatori di servizi di hosting che offrono servizi nell'Unione, indipendentemente dal fatto che dispongano o meno di una sede principale in uno dei Paesi membri. In base al regolamento, il materiale diffuso al pubblico per scopi educativi, giornalistici, artistici o di ricerca o a fini di prevenzione o di lotta al terrorismo, non è considerato come contenuto terroristico.
  La definizione dei contenuti terroristici fornita dal regolamento è piuttosto ampia, considerandosi tali i materiali che: istigano alla commissione di un reato di terrorismo (come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/541); sollecitano una persona o un gruppo di persone a commettere o a contribuire a commettere uno dei reati di terrorismo; sollecitano una persona o un gruppo di persone a partecipare alle attività di un gruppo terroristico; impartiscono istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose.
  La nuova normativa prevede un'ampia serie di misure volte a contrastare la diffusione al pubblico di contenuti terroristici online, tra le quali la facoltà per gli Stati membri di emettere a carico dei prestatori di servizi un ordine di rimozione di tali contenuti in tutti gli Stati membri. Una volta ricevuto tale ordine, gli hosting provider dovranno provvedere alla rimozione del contenuto prima possibile, e in ogni Pag. 150caso entro un'ora dal ricevimento dell'ordine. I contenuti rimossi dovranno poi essere conservati dagli intermediari per sei mesi ai fini delle indagini.
  Gli Stati membri sono tenuti a designare le autorità competenti (anche tra quelle esistenti) ad emettere e valutare gli ordini di rimozione, controllare l'adozione delle misure specifiche e irrogare le relative sanzioni. Tali autorità dovranno poi coordinarsi e cooperare tra loro a livello sovranazionale.
  Il regolamento comprende, infine, una serie di misure a garanzia della trasparenza e dei diritti legali, che includono norme riguardanti: obblighi di trasparenza per i prestatori di servizi di hosting; relazioni sulla trasparenza da parte delle autorità nazionali; mezzi di ricorso per prestatori di servizi e fornitori di contenuti; meccanismi di reclamo; informazioni ai fornitori di contenuti.
  Evidenzia la necessità di procedere rapidamente all'approvazione del provvedimento in esame, tenuto conto che il 26 gennaio 2023 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per non aver provveduto – entro il 7 giugno 2022 – all'individuazione delle autorità competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici, nonché alla predisposizione delle norme volte a sanzionare le violazioni.
  Venendo al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, esso si compone di 9 articoli: particolare rilevo assume l'articolo 3, che individua l'autorità competente per l'emissione degli ordini di rimozione dei contenuti terroristici online, nonché la relativa procedura.
  In particolare la competenza all'emissione degli ordini di rimozione spetta: alla procura competente ai sensi del codice di procedura penale qualora i contenuti terroristici online siano riconducibili a un delitto con finalità di terrorismo; alla procura presso il tribunale del capoluogo di distretto di corte d'appello che ha acquisito per prima la notizia della presenza dei contenuti terroristici online, negli altri casi.
  Quanto all'individuazione del punto di contatto – che il regolamento UE richiede agli Stati membri di designare «in seno all'autorità competente» allo specifico fine di «trattare le richieste di chiarimenti e di riscontro in relazione agli ordini di rimozione emessi da tale autorità competente» –, i procuratori della Repubblica degli uffici distrettuali dovranno individuarlo, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto, tra il personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria.
  Sul piano procedurale, lo schema di decreto stabilisce che: il pubblico ministero competente informa immediatamente il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo della ricezione della notizia relativa alla presenza dei contenuti terroristici in rete, così come dell'intenzione di emettere un ordine di rimozione; ai fini della emissione dell'ordine di rimozione, il pubblico ministero acquisisce ogni necessario elemento informativo e valutativo, anche presso il Comitato di analisi strategica antiterrorismo (CASA), istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; l'ordine di rimozione è adottato con decreto motivato e portato a conoscenza dei destinatari, preferibilmente per il tramite del personale di polizia giudiziaria; in caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, si può disporre «la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti».
  Il medesimo articolo 1 dispone, inoltre, che il pubblico ministero possa, con decreto motivato, ritardare l'emissione dell'ordine di rimozione quando risulti necessario al fine di acquisire rilevanti elementi probatori ovvero di individuare o catturare i responsabili di delitti con finalità di terrorismo (comma 5). Per l'ipotesi in cui il prestatore di servizi di hosting non ottemperi all'ordine di rimozione, oltre a trovare applicazione le sanzioni di cui al successivo articolo 7, potrà essere disposta «l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle Pag. 151condotte illecite» (comma 8). Quanto ai rimedi giurisdizionali, si prevede che i prestatori di servizi di hosting destinatari di un ordine di rimozione e i fornitori dei contenuti rimossi o resi inaccessibili, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, possano presentare opposizione innanzi al giudice per le indagini preliminari, che provvede con ordinanza in camera di consiglio, ricorribile per cassazione unicamente per violazione di legge (comma 9).
  L'articolo 4 individua nel giudice per le indagini preliminari l'autorità competente per l'esame degli ordini di rimozione transfrontalieri trasmessi dalle autorità competenti degli altri Stati membri, nonché per l'assunzione di decisioni motivate che stabiliscano se l'ordine di rimozione violi in modo grave o manifesto il regolamento (UE) 2021/784 o le libertà fondamentali garantite dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
  Rileva che, ai sensi dell'articolo 5, l'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione ha la competenza di: emettere la decisione con cui si accerta che il prestatore di servizi di hosting è «esposto a contenuti terroristici»; sorvegliare l'attuazione delle misure specifiche che, a seguito di detto accertamento, il prestatore di servizi di hosting è tenuto ad adottare; emettere le ulteriori decisioni nei casi di insufficienza delle misure poste in essere dal prestatore di servizi ovvero nei casi di riesame, modifica e revoca delle decisioni già adottate.
  Per l'impugnazione delle decisioni assunte dal citato organo del Ministero dell'interno al prestatore di servizi di hosting è riconosciuta la possibilità di ricorrere al competente tribunale amministrativo regionale.
  L'articolo 6 disciplina il regime sanzionatorio, prevedendo gruppi di illeciti di gravità crescente e configurabili solo quando il fatto non integri reato.
  Nella determinazione della sanzione osserva che occorre valutare tutte le circostanze rilevanti, tra cui: la natura, la gravità e la durata della violazione; il carattere doloso o colposo della violazione; le precedenti violazioni commesse dal prestatore di servizi di hosting, nonché le sue condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie; la cooperazione del prestatore di servizi con le autorità competenti; l'attività svolta dal prestatore di servizi per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; le misure tecniche e organizzative adottate per conformarsi al regolamento e al presente decreto.
  Il successivo articolo 7 si occupa delle sanzioni penali, individuando – anche in questo caso – tre distinti gruppi di illeciti, suddivisi per gravità crescente e configurabili solo quando non ricorrano gli estremi di altro più grave reato.
  Sottolinea infine che, in materia finanziaria, l'articolo 9 prevede che l'attuazione del decreto non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: pertanto, le Amministrazioni interessate devono provvedere all'adempimento delle disposizioni nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, il Presidente rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 24 maggio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.