CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 maggio 2023
115.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 47

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 24 maggio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi, del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO.

  La seduta comincia alle 13.55.

Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia.
Audizione di rappresentanti dell'ISTAT.
(Svolgimento e conclusione).

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Giovanni SAVIO, Direttore della Direzione centrale per la contabilità nazionale dell'ISTAT, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Ubaldo PAGANO (PD-IDP), Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) e Gianmauro DELL'OLIO (M5S), cui replicano Giovanni SAVIO, Direttore della Direzione centrale per la contabilità nazionale dell'ISTAT e Roberta DE SANTIS, Primo ricercatore presso il Servizio per l'analisi dei dati e la ricerca economica, sociale e ambientale dell'ISTAT.

  Intervengono, per chiedere ulteriori chiarimenti e precisazioni, i deputati Ubaldo PAGANO (PD-IDP) e Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) cui replica Giovanni SAVIO, DirettorePag. 48 della Direzione centrale per la contabilità nazionale dell'ISTAT.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), presidente, ringrazia i rappresentanti dell'ISTAT per il contributo fornito all'indagine conoscitiva. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.40.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 24 maggio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.
C. 1114 Governo.
(Parere alle Commissioni I e XI).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 maggio 2023.

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO rappresenta che non si è ancora completata l'istruttoria necessaria a fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione, riservandosi di dare riscontro alle richieste formulate nel corso di una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dalla rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.
C. 1001 – Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, avente ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021, è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'articolo 22 dell'Accordo, evidenzia come appaia necessario che il Governo chiarisca la portata applicativa e gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla disposizione, non considerata dalla relazione tecnica, che prevede la possibilità per i vettori di convertire in una valuta liberamente convertibile e di trasferire in qualsiasi momento e in qualsiasi modo, verso il Paese di propria scelta, tutti i redditi locali eccedenti gli importi corrisposti in loco, senza restrizioni o imposizioni fiscali, conformemente alla normativa valutaria vigente di ciascuna Parte. Con riferimento alle esenzioni doganali previste dall'articolo 23 dell'Accordo, invece, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale l'ambito applicativo dell'articolo in questione non prevede fattispecie aggiuntive rispetto a quelle ricadenti nell'ambito applicativo dell'articolo 24 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile, già ratificata dall'Italia, e, pertanto, fa presente che gli effetti di gettito derivanti dalle previste esenzioni si considerano già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente e non producono nuovi o maggiori oneri, nemmeno nella forma di mancato introito, a carico del bilancio dello Stato.Pag. 49
  Per quanto concerne, infine, la partecipazione dell'Italia al Comitato misto di cui all'articolo 29 dell'Accordo, rileva che, secondo la relazione tecnica, l'Ente nazionale dell'aviazione civile prenderà parte al Comitato e provvederà agli adempimenti che ne conseguono, con particolare riguardo a quelli relativi alle consultazioni tra le parti previste dall'Accordo, nei limiti delle proprie risorse, senza quindi ulteriori spese per il bilancio dello Stato. Tuttavia, considerato che l'Ente nazionale dell'aviazione civile rientra nell'ambito delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, ovvero il così detto elenco ISTAT, evidenzia che dovrebbero essere stimati gli effetti finanziari derivanti da tali impegni internazionali e che dovrebbe essere verificata, alla luce di tale quantificazione, la disponibilità, nel bilancio dell'Ente nazionale dell'aviazione civile, delle occorrenti risorse. Su tale aspetto rileva che appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 dell'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita agli articoli 2, 5, 7, 8, 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 35 dell'Accordo oggetto di ratifica, che prevedono lo svolgimento di attività a carico dell'Ente nazionale dell'aviazione civile, secondo la quale dall'attuazione di tali articoli non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. Evidenzia come il secondo periodo del medesimo comma 1 precisa che l'Ente nazionale dell'aviazione civile provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione a legislazione vigente e che i relativi oneri sono posti a carico del bilancio dell'Ente. Rileva che il comma 2 dell'articolo 3 prevede una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero disegno di legge di ratifica in base alla quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sottolinea che il comma 3, infine, prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 30, riguardante la possibilità di ricorrere all'arbitrato per risolvere le controversie insorte tra le Parti contraenti, si provvederà con un futuro provvedimento legislativo.
  Dal punto di vista della formulazione delle disposizioni, ai fini di una maggiore chiarezza e di un migliore coordinamento tra le stesse, rappresenta l'opportunità di modificare i primi due commi in modo da prevedere una clausola di invarianza finanziaria riferita all'aggregato della finanza pubblica, anziché del solo bilancio dello Stato, e applicabile all'intero Accordo oggetto di ratifica, specificando in via generale che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In tale contesto, rileva che si potrebbe altresì valutare se precisare che l'Ente nazionale dell'aviazione civile provvede all'adempimento dei compiti derivanti dagli articoli 2, 5, 7, 8, 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 35 dell'Accordo a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio, verificando altresì l'opportunità di sopprimere i riferimenti ai compiti di cui agli articoli 2, che reca le definizioni da applicare ai fini dell'attuazione dell'Accordo, e 35, che prevede che le parti assegnino le risorse necessarie ai fini dell'attuazione dell'Accordo nel quadro dei rispettivi territori. Riguardo alle modifiche proposte fa presente che, in ogni caso, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, in risposta alle richieste di chiarimento della relatrice, fa presente che le previsioni dell'articolo 22 dell'Accordo oggetto di ratifica, che consentono ai vettori di convertire in una valuta liberamente convertibile e di trasferire verso il Paese di propria scelta, in conformità alla normativa vigente, i redditi locali, senza restrizioni o imposizioni fiscali, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in quanto, in caso di esercizio di tale facoltà, prevista anche in analoghi accordi conclusi tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e altri Stati non appartenenti alla Pag. 50medesima Unione, i redditi prodotti dal vettore permangono assoggettati all'imposizione fiscale in base alla legislazione vigente, ferma restando l'esclusione di un'ulteriore imposizione riferita al trasferimento dei proventi verso il Paese prescelto dal vettore e alla conversione della valuta.
  Evidenzia, inoltre, che in riferimento agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia al Comitato misto di cui all'articolo 29 dell'Accordo, potrà provvedersi a valere sulle risorse destinate alle spese per attività di missione previste nell'ambito del bilancio dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.
  Concorda, infine, con le modifiche all'articolo 3 del disegno di legge prospettate dalla relatrice.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,

    esaminato il disegno di legge C. 1001, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021;

    preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

     le previsioni dell'articolo 22 dell'Accordo oggetto di ratifica, che consentono ai vettori di convertire in una valuta liberamente convertibile e di trasferire verso il Paese di propria scelta, in conformità alla normativa vigente, i redditi locali, senza restrizioni o imposizioni fiscali, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in quanto in caso di esercizio di tale facoltà, prevista anche in analoghi accordi conclusi tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e altri Stati non appartenenti alla medesima Unione, i redditi prodotti dal vettore permangono assoggettati all'imposizione fiscale in base alla legislazione vigente, ferma restando l'esclusione di un'ulteriore imposizione riferita al trasferimento dei proventi verso il Paese prescelto dal vettore e alla conversione della valuta;

     agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia al Comitato misto di cui all'articolo 29 dell'Accordo potrà provvedersi a valere sulle risorse destinate alle spese per attività di missione previste nell'ambito del bilancio dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;

    rilevata l'esigenza di riformulare le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 3 del disegno di legge al fine di:

     prevedere una sola clausola di invarianza finanziaria riferita all'aggregato della finanza pubblica, applicabile all'intero Accordo oggetto di ratifica, specificando in via generale che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

     precisare che l'Ente nazionale per l'aviazione civile provvede all'adempimento dei compiti derivanti dagli articoli 5, 7, 8, 22, 24, 25, 26, 27 e 29 dell'Accordo a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio, non richiamando a tal fine l'articolo 2, che reca le definizioni da applicare ai fini dell'attuazione dell'Accordo, né l'articolo 35, che prevede che le Parti dell'Accordo assegnino le risorse necessarie ai fini dell'attuazione dell'Accordo stesso nel quadro dei rispettivi territori,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: “1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedonoPag. 51 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvede alle attività di cui agli articoli 5, 7, 8, 22, 24, 25, 26, 27 e 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio”».

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.